Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante
VALORE VITA REALE LIGHT
Reale Mutua per la persona e la famiglia Xxxxxx previdenziale
Fascicolo informativo
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante
(Tariffa 282C)
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Mod. 8075 VIT - 02/2013
SOMMARIO
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
6. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA – CARENZA
10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
16. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali
a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: x00 0000 000 000 – fax: x00 0000 000 000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,
n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.446 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari al 323,20%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE 3 Prestazioni e garanzie offerte
VALORE VITA REALE LIGHT è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti.
La durata contrattuale è fissa pari a 10 anni.
Il contratto prevede la seguente prestazione:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato.
La prestazione varia esclusivamente in base all’importo di premio versato, scelto tra i dieci prefissati indicati al successivo articolo 4 e alla fascia di età di appartenenza dell’Assicurando (da 20 a 24 anni, da 25 a 29 anni, da 30 a 34 anni, da 35 a 39 anni, da 40 a 44 anni, da 45 a 49 anni,
da 50 a 54 anni e da 54 a 59 anni).
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
Non è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario. L’Assicurando deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nella Proposta.
Per ogni Assicurando non è possibile assicurarsi per un capitale complessivo superiore a 300.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con il prodotto Valore Vita Reale Light.
Limitazione della copertura – carenza
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto o entro i primi 5 anni, se causato dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia a essa collegata, nulla è dovuto da parte di Reale Mutua, fatte salve le eccezioni previste all’articolo 6 delle Condizioni di assicurazione (malattie infettive acute, infortuni e shock anafilattico).
Il premio versato dal Contraente, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità).
4 Premi
Il premio può variare, a scelta del Contraente, tra 10 importi prefissati pari a 25,00, 50,00, 75,00, 100,00, 150,00, 200,00, 250,00, 300,00, 400,00 o 500,00 euro.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti. Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della durata contrattuale.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
Il frazionamento della rata di premio può essere annuale o semestrale. Il premio di 25,00 euro non può essere frazionato in rate semestrali.
Si rinvia al successivo articolo 5.1.1 per i costi di frazionamento.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate, con bonifico bancario, con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA- VALORE VITA REALE LIGHT – COGNOME CONTRAENTE.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del Codice Civile).
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sui premi
Caricamento per spese di emissione del contratto | Non previsto |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | Non previsto |
Caricamento proporzionale al premio | 30,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | Non previsto |
Il premio netto è pari al premio versato.
La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 40,30% (con riferimento a un Assicurato di 45 anni).
6 Sconti
Non sono previsti sconti.
7 Regime fiscale
(in vigore alla redazione del presente Fascicolo informativo)
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef, nella misura del 19,00% con il limite massimo di 1.291,14 euro l’anno. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti da Irpef (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8 Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’articolo 16 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque
diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, l’assicurazione non può più essere riattivata.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
10 Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
11 Revoca della Proposta
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
12 Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
13 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione
Si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.
Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti”, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
14 Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà sottoscritto si applica la Legge italiana.
15 Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”, Società Reale Mutua di Assicurazioni Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 000.000.00.00, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Assicurati, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da 3 personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare i diritti degli Assicurati nei contratti sottoscritti con Reale Mutua. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per il Contraente. Se da questi accettata, è invece vincolante per
Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le Società di persone e di capitali, che abbiano sottoscritto un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
17 Comunicazione del Contraente alla Società
In merito alle comunicazioni che il Contraente deve rendere alla Società in caso di modifiche di professione e delle attività sportive dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 1926 del Codice Civile.
18 Conflitto di interessi
Reale Mutua non ha individuato situazioni di conflitto con gli interessi dei Contraenti e assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti.
Reale Mutua assicura che i Contraenti beneficiano di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e si impegna comunque a ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Firmato digitalmente da:
Ing. Xxxxx Xxxx
Data dell’ultimo aggiornamento: 04/02/2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
VALORE VITA REALE LIGHT è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti.
Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte.
L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 20 anni, mentre l'età massima a scadenza non superiore a 69 anni.
La durata contrattuale è fissa pari a 10 anni.
2. PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio può variare, a scelta del Contraente, tra 10 importi prefissati pari a 25,00, 50,00, 75,00, 100,00, 150,00, 200,00, 250,00, 300,00, 400,00 o 500,00 euro.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti. Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della durata contrattuale.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
Il frazionamento della rata di premio può essere annuale o semestrale. Il premio di 25,00 euro non può essere frazionato in rate semestrali.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate, con bonifico bancario, con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando come causale: CODICE AGENZIA- VALORE VITA REALE LIGHT – COGNOME CONTRAENTE.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del Codice Civile).
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.
2.1 Sospensione e ripresa dei pagamenti dei premi
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, l’assicurazione non può più essere riattivata.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
3. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati.
Non previsto | |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | Non previsto |
Caricamento proporzionale al premio | 30,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | Non previsto |
Il premio netto è pari al premio versato.
4. PRESTAZIONI
Il contratto prevede la seguente prestazione:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato.
La prestazione varia esclusivamente in base all’importo di premio versato, scelto tra i dieci prefissati indicati al precedente articolo 2 e alla fascia di età di appartenenza dell’Assicurando (da 20 a 24 anni, da 25 a 29 anni, da 30 a 34 anni, da 35 a 39 anni, da 40 a 44 anni, da 45 a 49 anni,
da 50 a 54 anni e da 54 a 59 anni).
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
Non è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario. L’Assicurando deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nella Proposta.
Per ogni Assicurato non è possibile assicurarsi per un capitale complessivo superiore a 300.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con il prodotto Valore Vita Reale Light.
Limitazione della copertura – carenza
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto o entro i primi 5 anni, se causato dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia a essa collegata, nulla è dovuto da parte di Reale Mutua, fatte salve le eccezioni previste al successivo articolo 6 (malattie infettive acute, infortuni e shock anafilattico).
5. ESCLUSIONI
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa.
Il Contraente o l’Assicurando deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurando a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurando a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurando viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurando non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni che risultino conseguenza di proprie azioni correlate a stati di ubriachezza (Cfr. Glossario), all’assunzione di sostanze stupefacenti o all’uso non terapeutico di psicofarmaci;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
In questi casi nulla sarà dovuto da Reale Mutua.
6. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA – CARENZA
Qualora il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, nulla è dovuto.
Reale Mutua non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
7. RISCATTO
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
8. PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
9. OPZIONI DI CONTRATTO
Non sono previste opzioni di contratto.
10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, di cessione del contratto, di cambiamento delle attività sportive dichiarate e delle attività professionali svolte, di modifica delle abitudini al fumo, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Per l’inoltro delle richieste di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
11. INFORMATIVA CONTRATTUALE
Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento,
dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• scheda ISTAT delle cause di morte ed eventuale referto autoptico;
• eventuale documentazione sanitaria (cartelle cliniche, relazione del medico curante attestante la causa del decesso o eventuale referto autoptico);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
14. BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli tramite comunicazione scritta a Reale Mutua o testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
16. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare la Proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurando, designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua. La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.
17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
19. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Xxxx atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
21. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
Data dell’ultimo aggiornamento: 04/02/2013
GLOSSARIO
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSICURANDO
Soggetto che presenta la proposta di assicurazione alla Compagnia di assicurazione.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Somma dovuta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
ESCLUSIONI
Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuali.
ETÀ ASSICURATIVA
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.
FASCICOLO INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- Nota informativa;
- Condizioni di assicurazione;
- Glossario;
- Proposta.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP -a partire dal 1° gennaio 2013- in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO DI RIFERIMENTO
Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni di assicurazione.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurando che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Fascicolo informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurando che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurando superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurando svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
UBRIACHEZZA
Stato di intossicazione acuta da alcool tale da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche. Per le azioni effettuate alla guida di veicoli si fa riferimento a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (articolo 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada); per le altre situazioni (pedoni, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Giudiziaria o ad accertamenti ospedalieri.
VALORE VITA REALE LIGHT | ||
PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA | TUTELA PREVIDENZIALE |
PROPOSTA VALORE VITA REALE LIGHT
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte
Proposta N (*): | | | | | | | | Agenzia di Cod. Intermediario Mod. 7B: | Cod: | | | | Sub. Ag. N: | | | | Cod. Intermediario 3: |
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita iva) Residenza (o domicilio)
Via Località Cap Prov
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Cod. fiscale
Data di nascita / / Residenza (o domicilio)
Luogo di nascita
Via
Località Cap
Prov
Attività economica
Recapiti telefonici Indirizzi e-mail Tipologia del documento di identificazione
I I / / I I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso Codice fiscale Residenza (o domicilio)
Via Località Cap Prov Tipologia del documento di identificazione
I I / / I I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
BENEFICIARI
Beneficiari designati caso morte
DATI DEL CONTRATTO
Tariffa 282C temporanea caso morte a premio annuo costante
Decorrenza / /
Durata del contratto 10 anni
Scadenza / /
Capitale da assicurare euro Premio lordo al perfezionamento euro
Periodicità dei versamenti successivi:
ANNUALE
SEMESTRALE
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
Si ricorda che, essendo richiesta solo la dichiarazione di buona salute, per ogni Assicurato non è possibile assicurarsi per un capitale complessivo superiore a 300.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con il prodotto Valore Vita Reale Light.
L’Assicurando dichiara quanto segue in merito al suo stato di salute consapevole che le seguenti notizie di ordine sanitario costituiscono elemento fondamentale per l’assunzione del rischio da parte di Reale Mutua:
• di trovarsi attualmente in buona salute e di svolgere regolarmente la sua professione abituale;
• di non svolgere un’attiva professionale pericolosa;
• di non praticare attiva sportive pericolose;
• di non essere affetto da malattie o lesione gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e di non avere malformazioni gravi o invalidità;
• di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e visitato ai quali Reale Mutua ritenesse opportuno rivolgersi per le informazioni.
L’Assicurando dichiara, inoltre, di:
non figurare come Assicurato in altri contratti con Reale Mutua per garanzie caso morte
figurare come Assicurato per i seguenti contratti con Reale Mutua per garanzie caso morte:
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo (Mod. 8075 VIT - 02/2013) composto da: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo della presente Proposta;
di avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto;
di avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto.
IL CONTRAENTE | L’ASSICURANDO | |
,lì |
| (se diverso dal Contraente)
|
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
Firma dell’Intermediario:
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
[] assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità
[] bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)
[] bonifico bancario (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA- VALORE VITA REALE LIGHT – COGNOME CONTRAENTE
[] bancomat o carta di credito, presso le sole agenzie abilitate (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
,lì Nome e Cognome Firma
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito denominato Codice), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed avverrà in modo tale da assicurare la Sua riservatezza e garantirLe la possibilità di far valere i Suoi diritti.
La raccolta dei Suoi dati, anche sensibili e/o giudiziari, rappresenta una condizione necessaria per l'assunzione del rischio, pertanto la mancata autorizzazione da parte Sua ci impedirà di compiere tale valutazione e conseguentemente di fornirLe un’adeguata proposta e stipulare un eventuale futuro contratto.
I Suoi dati saranno trattati dalla struttura agenziale di riferimento, nonché, dai dipendenti e collaboratori esterni nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Titolare del trattamento dati è la Società Reale Mutua di Assicurazione con sede in Toxxxx Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx x. 00. I suoi dati non saranno diffusi né saranno soggetti a comunicazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (tra cui quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo) Lei potrà rivolgersi al Servizio Buongiorno Reale (Numero Verde 800.320.320 e-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx) presso la sede indicata al comma che precede. Il medesimo Servizio è altresì competente per chiarimenti sul testo dell'informativa o del Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, Le ricordiamo che il conferimento dei dati richiesti è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte. Precisiamo che senza i Suoi dati e il Suo consenso al trattamento - mediante l’apposizione della Sua firma in calce - non potremo dar seguito alle Sue richieste.
Nome e cognome dell’interessato (leggibili) Xxxxx e data
(firma)
Data dell’ultimo aggiornamento: 04/02/2013
Proposta Mod.8076 VIT – 02/2013