Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Presidente
Avv. Xxxxxx De Xxxxxxxx Arbitro
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 13 giugno 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 655 promosso (con istanza prot. n. 2460 del 20 settembre 2012) da:
Sig. Xxxxx Xxxxxxx , rappresentato e difeso dagli Avvocati Xxxxxxxxx Xxxxxxx del Foro di Firenze e Xxxxxxxx Xxxxxxx del Foro di Pisa , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze , Via De’ Vecchietti n.1 , come da delega in calce alla istanza di arbitrato
istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
intimata
* * * * * * * * *
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1°piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. (x00) 00 0000 0000 (x00) 00 0000 0000 - fax (x00) 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il Sig. Xxxxx Xxxxxxx ( la parte istante o l’istante ) , all’epoca dei fatti calciatore professionista in forza alla Piacenza Calcio F.C. S.p.A. , tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate.
3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico del Sig. Xxxxx Xxxxxxx la commissione di illecito sportivo ( art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS ) con l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato della gara ex comma 6 del medesimo articolo, in relazione alla partita di serie B SIENA – PIACENZA del 19 febbraio 2011 nonché violazione dell’ art. 1 comma 1 e art. 6 comma 1 del CGS ) in relazione alla partita ALBINOLEFFE – SIENA del 29 maggio 2011 per aver effettuato, grazie alle informazioni ricevute dal collega Xxxxxxxx, una consistente scommessa sull’esito della gara con un pronostico c.d. under, realizzando una rilevante vincita in danaro .
4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenute sussistenti le violazioni ipotizzate dalla Procura Federale , infliggeva al Cassano la complessiva sanzione della squalifica per mesi nove
, decidendo per l’applicazione della continuazione con illeciti sportivi piu’ gravi decisi in altro procedimento a carico dello stesso Xxxxxxx .
5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la CGF ).
6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 17 settembre 2012 (C.U. 049/CGF), nel dispositivo il 22 agosto 2012 ( C.U. 029/CGF) , la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dal Xxxxxxx e confermava la sanzione irrogata.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
7. Con istanza in data 20 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato e delle violazioni addebitate con conseguente rideterminazione della sanzione.
8. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Xxxxxx De Xxxxxxxx
.
9. Con memoria datata 9 ottobre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. .
10. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’ avv. Xxxxx Xxxxxxxxx .
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx , che in data 16 ottobre 2012 accettava l’incarico.
12. Il 12 novembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva termine alla difesa della Parte istante per il deposito di memoria per neglio illustrare le richieste istruttorie ed alla difesa della Federazione intimata termine per il deposito di memoria di replica .
13. Alla seconda udienza del 6 marzo 2013 , in considerazione della pendenza di altro arbitrato tra le medesime parti avente ad oggetto la sanzione della preclusione a vita del Xxxxx Xxxxxxx , le parti chiedono il rinvio dell’udienza a data successiva allo scioglimento della riserva del suddetto arbitrato.
14. Alla successiva udienza del 14 maggio 2013 il Collegio, acquisita la notizia del deposito del dispositivo con il quale il TNAS rigettava l’altro ricorso presentato dal Xxxxxxx avverso la sanzione della preclusione, decideva di rigettare le istanze istruttorie presentate , dato atto del rituale
deposito delle memorie autorizzate ed invitava le Parti alla discussione sul merito. All’esito il Collegio si riservava trattenendo la vertenza in decisione.
15. In data 13 giugno 2013 , il Collegio deliberava all’unanimità il presente lodo.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del Cassano.
16. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni , ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo e delle violazioni addebitate con conseguente rideterminazione della sanzione. .
b. Le domande della XXXX
00. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha chiesto che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata .
C.3 La posizione delle parti
a. La posizione del Cassano.
18. La difesa di parte istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del calciatore Xxxxxxxxx a carico del Cassano in relazione ai fatti contestati sono prive del necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità dell’istante per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 , 5 e 6 del CGS. . La difesa del Xxxxxxx chiede in via subordinata che il Collegio derubrichi le contestate violazioni .
b. La posizione della XXXX
00. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’ istanza del Sig. Xxxxx Xxxxxxx sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. 1. Oggetto del presente procedimento sono due partite , SIENA – PIACENZA del 19 febbraio 2011 ed ALBINOLEFFE – SIENA del 29 maggio 2011, per le quali l’odierno istante
è stato accusato e riconosciuto responsabile , per la prima, di illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 e 6 del C.G.S. ; per la seconda di violazione degli artt. 1, comma 1 e 6 comma 1, e punito con la sanzione della squalifica per mesi nove, per l’applicazione della continuazione con illeciti sportivi piu’ gravi decisi in altro procedimento a carico dello stesso Xxxxxxx con l’irrogazione a carico del Cassano della gravissima sanzione della preclusione a vita .
.
Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di Primo e di Secondo Xxxxx hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere.
Tali elementi risiedono, per la precisione, nelle dichiarazioni rese dai sigg. Xxxxx XXXXXXXXX e Xxxxxxx XXXXXXXX sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e X.X.X. xx Xxxxxxx) sia alla Procura Federale.
Il GERVASONI, in particolare, riferisce quanto segue:
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011, effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Xxxx volevano che noi perdessimo con l’OVER, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela. Pertanto si decise per un semplice OVER, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l’incontro si concluse per 3 a 2 per noi. Io, CASSANO e XXXXXXXX abbiamo percepito 20.000 € a testa per il nostro contributo”;
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.3.2012: “Quanto alla partita Siena - Piacenza gli slavi che vennero nel nostro albergo erano XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, anche se quest’ultimo aveva un atteggiamento passivo. Oltre all’OVER XXXXXXXX ci propose di perdere: in tal caso la somma pattuita sarebbe stata maggiore. Noi non accettammo di perdere, ma fummo disponibili al semplice OVER. Di questa cosa era informato anche XXXXXXXX ed in un’occasione successiva in cui XXXXXXXX e GEGIC, unitamente a me, vennero a Siena, gli portarono un regalo che non so quantificare, ma che comunque si riferiva al suo contributo”;
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Come e con chi è stato concordato l’over di SIENA-PIACENZA del 19.2.2011? X. Xxxxxxxx quanto riferito all’AG sul tipo di accordo raggiunto con gli slavi. D. Solo XXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXX hanno ricevuto €
20.000 a testa per SIENA-PIACENZA? Chi altri era partecipe o a conoscenza dell’accordo? X. Xxxxxxxx che solo noi tre eravamo nella stanza di XXXXXXXX dell’albergo dove eravamo tutti
alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte. XXXXXXXX sapeva dell’accordo in quanto lo stesso mi confermò il fatto nella settimana precedente l’incontro. Come ulteriore specifica rispetto a quanto dichiarato al PM, preciso che il regalo per XXXXXXXX, di cui ho parlato, era costituito da una somma di denaro che in una occasione successiva, sempre a Siena, XXXXXXXX e GEGIC hanno consegnato allo stesso in mia presenza”.
Il CAROBBIO, dal canto suo, così si esprime:
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 29.02.2012: “Al termine della stagione 2009-2010, consapevole del mio coinvolgimento nelle gare sopra indicate, decisi di interrompere ogni rapporto con gli slavi, evitando anche con Xxxxxxxxx di affrontare argomenti attinenti ad eventuali combine. Arrivato a Siena, come di consueto, verso la fine del campionato, intorno a marzo, incontrai in un ristorante alla periferia di Siena il GERVASONI, GEGIC e XXXXXXXX, come da loro richiesta e questa fu la prima e l’ultima occasione in cui vidi quest’ultimo; nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx raccontato di SIENA – PIACENZA, già combinata, e di ATALANTA – PIACENZA che si apprestavano a combinare, come ho già riferito al P.M., cercarono di convincermi a manipolare le successive gare del Siena. Offerta che rifiutai categoricamente. GERVASONI mi riferì che SIENA
– PIACENZA del 19.2.11, era stata combinata con il coinvolgimento suo, di XXXXXXXX e di CASSANO. Avendo gli zingari preso atto del mio diniego a farmi nuovamente coinvolgere in alterazioni di gare, non mi contattarono più”;
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 17.04.2012: “Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011 terminata 2 a 3, confermo quanto ho già dichiarato davanti a lei. Prendo atto delle dichiarazioni di Xxxxx XXXXXXXXX che in particolare riferisce che in occasione di una sua visita, unitamente a XXXXXXXX e GEGIC, posteriore alla partita, mi sarebbe stato dato un “regalo” dai due slavi per il mio contributo, ma trattasi di circostanza del tutto falsa. Io da quella partita non ho ricavato assolutamente nulla e non ne ero affatto informato della combine”.
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 10.07.2012: “ADR: in relazione a SIENA- PIACENZA del 19.2.11, ribadisco di aver appreso dell’avvenuta alterazione della gara dal GERVASONI solo successivamente all’incontro, ed in particolare durante la settimana precedente Atalanta-Piacenza del 19.3.11; confermo che il Xxxxxxxxx, in occasione della cena organizzata con Xxxxx e Xxxxxxxx di cui ho già riferito, mi disse che lui, Xxxxxxxx e Xxxxxxx si erano “venduti” la gara che prevedeva un over; nessun calciatore del Siena era stato coinvolto, anche perché il raggiungimento dell’over non richiedeva la partecipazione degli avversari; devo peraltro ritenere che, una volta raggiunto l’over, a fine primo tempo vincevamo 2-1, il Piacenza si sia comunque giocata la gara che, poi in effetti ha vinto; ADR: quanto al presunto “regalo” ricevuto dagli zingari
nel corso della predetta cena, citato da Xxxxxxxxx, devo precisare che, al termine dell’incontro conviviale, Gegic, vedendomi non disponibile agli inviti che mi aveva formulato durante la cena al fine di partecipare ad alterazioni delle gare del Siena, si alzò e mi infilò nel taschino € 500,00, invitandomi ad andare a prendere un caffè; non feci commenti, né gli restituii il denaro”.
2. Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che il Collegio deve porsi, è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del CASSANO, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese.
Il Collegio ritiene che la risposta è negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da considerarsi raggiunto.
Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del GERVASONI (ed, in parte, del CAROBBIO) nella complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per questa gara e con riferimento alla posizione precipua del CASSANO, possa dirsi raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo.
Ebbene, attese l’evidente frammentarietà e l’altrettanto lampante vaghezza delle dichiarazioni del GERVASONI sul CASSANO , tirato in ballo dal primo probabilmente solo per accomunarlo a sé stesso ed al XXXXXXXX nella ipotetica spartizione del denaro proveniente dai c.d. “zingari”, quale provento dell’avvenuta combine sulla gara in questione, non sembra potersi imputare all’odierno ricorrente una condotta tanto grave e deplorevole quale, appunto, quella integrante l’ipotesi dell’illecito sportivo.
Per essere più chiari, quel che non convince affatto il Collegio è la totale assenza di riferimenti in qualche modo dettagliati e circostanziati in ordine all’effettiva partecipazione del CASSANO all’alterazione de qua, così da pervenire ad una ricostruzione probatoriamente plausibile ed accettabile del contributo causale dallo stesso fornito per la realizzazione dell’illecito in parola.
In tal senso, le affermazioni del GERVASONI non possono, sol perchè autoaccusatorie, prescindere completamente dall’irrinunciabile supporto di seri ed obiettivi riscontri esterni, dalla cui sussistenza e fondatezza dipendono le sorti di qualunque incolpazione, a maggior ragione quando relativa ad un illecito sportivo.
Sotto detto profilo, nessuna valenza di prova circa la partecipazione alla combine da parte del Cassano può conferirsi alle dichiarazioni del sig. Xxxxxxx XXXXXXXX, non tanto per le presunte contraddizioni sottolineate dalla parte istante (contraddizioni che, come giustamente osservato dalla
difesa della F.I.G.C., sono solo apparenti e, comunque, limitate al momento dell’acquisita conoscenza della combine ad opera dello stesso XXXXXXXX), quanto, invece, per il carattere esclusivamente mediato, de relato, delle cognizioni medesime, la cui fonte è e rimane sempre il GERVASONI.
E poichè è inimmaginabile ed inaccettabile un riscontro probatorio proveniente dallo stesso soggetto le cui asserzioni debbano essere riscontrate, ne consegue che, rebus sic stantibus, il CASSANO non possa reputarsi responsabile di illecito sportivo in relazione alle gare in oggetto.
3. L’impossibilità di attribuire al CASSANO il compimento dell’illecito in discorso, se, da un lato, lo sottrae alle pesanti conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, dall’altro, non consente allo stesso di rimanere esente da qualsiasi provvedimento disciplinare, così come, invece, domandato, in via principale, dallo stesso calciatore nella propria istanza di arbitrato.
Il Collegio, infatti, è giunto al convincimento che il suddetto tesserato, pur non direttamente coinvolto nell’alterazione in discorso, fosse, peraltro, a conoscenza dell’illecito medesimo e che, ciò nonostante, si sia astenuto dal denunciarlo all’Organo competente (la Procura Federale), così venendo meno ad un preciso ed inderogabile obbligo, sancito dall’art. 7 comma 7 del C.G.S..
A far propendere l’adito Tribunale per una simile conclusione concorrono non solo un’attenta analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, così come desumibile dalle carte processuali, ma anche il precedente specifico di cui risulta gravato il calciatore, già punito per identica violazione in altro recente procedimento disciplinare, scaturito anch’esso dall’indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona.
Va inoltre osservato che se , da un lato, le dichiarazioni del Carobbio non possono essere considerate come conferma della fondatezza delle accuse di aver partecipato ad una combine poiché riferite de relato, tuttavia esse confermano, in via diretta, che il Xxxxxxxxx ha riferito di contatti intervenuti con il Cassano non solo dinanzi all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale ma anche in precedenza, privatamente, alla stesso Xxxxxxxx; si tratta di una conferma della circostanza che il Xxxxxxxxx afferma, con ogni probabilità, il vero quando afferma di aver parlato con il Xxxxxxx, anche se ciò non può condurre ad affermare con certezza che oggetto dei colloqui fu un accordo per alterare il risultato e non un mero tentativo in tal senso. Tentativo, peraltro, che ben appare plausibile se si considera che il Xxxxxxxxx, per sua ripetuta ammissione in molteplici sedi, ha riconosciuto che egli, d’accordo con il gruppo dei c.d. “ zingari”, cercava con una certa frequenza di coinvolgere altri giocatori, a suo parere “avvicinabili”, in tentativi di combine.
Va dunque ritenuto che il Xxxxxxx non abbia tenuto un comportamento conforme al rispetto dei suoi obblighi di lealtà sportiva omettendo di denunciare un tentativo di combine tanto più grave in
quanto riconducibile al c.d. “calcio-scommesse”; è dunque raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S..
Quanto, poi, alla sanzione da irrogarsi, per tale inadempienza, al Cassano, appare congrua ed in linea con il consolidato orientamento dello stesso T.N.A.S. per casi analoghi (cfr., ex multis, i lodi Xxxxxxx XXXXX / F.I.G.C. del 5 Ottobre 2012, Xxxxxx XXXXXXX / F.I.G.C. del 10 Ottobre 2012, Xxxxxxx XXXXXXXXX / F.I.G.C. del 12 Ottobre 2012, Xxxxxx XXXXXXXX / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012 e Xxxxxxxxxx XXXXXXX / F.I.G.C. del 22 Novembre 2012) una squalifica del giocatore medesimo nella misura pari a quella congruamente determinata dalla Corte di Giustizia Federale di mesi 9 ( nove) di squalifica che si ritene di confermare.
D. Sulle spese
1. Atteso l’accoglimento solo parziale dell’ istanza, il Collegio ritiene equo porre a carico dell’istante Sig. Xxxxx Xxxxxxx nella misura di due terzi e per un terzo a carico della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in € 1500,00 ( millecinquecento/00 ) Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono ugualmente posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Maruo Cassano e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) .
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 29 settembre 2012 ( prot. 2460 – 655
) dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx, derubrica la violazione contestata come illecito sportivo ai sensi dell’art.7, commi 1, 2, 5 e 6 del CGS dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, nella violazione di cui all’ art.7, comma 7 del CGS, confermando la decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata per quel che riguarda la misura della sanzione irrogata di mesi 9 ( nove ) di squalifica ;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda ;
3. pone a carico della parte istante Sig. Xxxxx Xxxxxxx nella misura di due terzi e per un terzo a carico della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva , liquidate come in motivazione ;
4. pone a carico dell’istante Sig. Xxxxx Xxxxxxx nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico dell’istante Sig. Xxxxx Xxxxxxx nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso all’unanimità, in Roma, in data 13 giugno 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx Xxxxxx De Xxxxxxxx X.xx Xxxxx Xxxxxxxxx