CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Condizioni di Fornitura
1.1 Le Condizioni di Fornitura contenute nel presente documento (“Condizioni”) si applicano a (e regolano) ciascun contratto di fornitura oppure ciascun contrato di appalto di servizi perfezionato attraverso l’emissione di un Ordine di Acquisto (“Ordine di Acquisto”), fra GFT Italia S.r.l. oppure dalle proprie società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. (“GFT”), in veste di acquirente e/o cliente, ed il suo fornitore (“Fornitore”).
1.2 Salvo che per quanto diversamente concordato in modo espresso da GFT con specifica sottoscrizione per accettazione, le Condizioni si applicano a (e regolano) il rapporto contrattuale tra GFT ed il Fornitore in prevalenza ed in deroga a qualsiasi altra condizione generale di contratto del Fornitore e qualsiasi modifica alle Condizioni sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte di GFT.
1.3 Il dettaglio e le modalità di esecuzione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto stipulato tra GFT e il Fornitore (“Servizi e Forniture”), in conformità alle specifiche tecniche e funzionali delineate in base alle esigenze formulate da GFT, sono contenute nell’Ordine di Acquisto che il Fornitore deve restituire a GFT controfirmato per accettazione.
1.4 La prestazione dei Servizi e delle Forniture regolata dalle presenti Condizioni di Fornitura ha natura di appalto ai sensi dell’art. 1655 e segg. del cod. civ.
1.5 GFT ha il diritto di revocare un Ordine di Acquisto, mediante comunicazione scritta da inviarsi in tale senso al Fornitore almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima rispetto la data in cui tale recesso dovrà avere effetto e senza che l’esercizio di tale diritto di recesso determini l’insorgere in capo al Fornitore il diritto ad indennizzi, rimborsi, risarcimenti od indennità di sorta, fatta eccezione per il diritto del Fornitore al pagamento dei corrispettivi dovuti per i Servizi o le Forniture effettivamente svolti sino alla data di recesso.
1.6 La sottoscrizione delle Condizioni (i) non costituisce obbligo per GFT di acquistare prodotti e/o servizi dal Fornitore, né è idonea a creare affidamento del Fornitore in relazione all’acquisto di prodotti e/o servizi da parte di GFT o in relazione al volume di acquisti da parte di GFT, (ii) non costituisce alcun diritto di esclusiva in favore del Fornitore o di terze parti; (iii) non costituisce stipulazione di contratto a prestazione continuata o periodica o somministrazione, posto che ogni singolo Ordine di Acquisto costituirà autonomo negozio giuridico, essendo le Condizioni unicamente finalizzate alla regolamentazione anticipata del singolo Ordine di Acquisto con la conseguenza che GFT non sarà tenuta a fornire alcun preavviso al Fornitore ove non intenda più avvalersi delle forniture dello stesso in futuro, fermo restando che le uniche obbligazioni in capo a GFT saranno quelle relative al pagamento dell’Ordine di Acquisto già perfezionato, entro i limiti delle Condizioni.
1.7 L’accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore comporta l’espressa accettazione delle presenti
Condizioni.
1.8 L’Ordine di Xxxxxxxx s’intende accettato e, pertanto, il contratto di acquisto e/o fornitura concluso, vincolante ed efficace tra GFT ed il Fornitore nel momento in cui il Fornitore ha accettato espressamente l’Ordine di Acquisto oppure vi ha dato esecuzione.
1.9 Ove il Fornitore non sia in grado di, oppure abbia difficoltà a soddisfare un Ordine di Acquisto, dovrà darne tempestiva comunicazione a GFT entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui l’Ordine di Acquisto è stato ricevuto dal Fornitore e, in tale caso, GFT avrà facoltà di modificare l’Ordine di Acquisto oppure di annullarlo.
1.10 Anche dopo l’accettazione, GFT potrà revocare e/o annullare un Ordine di Acquisto in ogni momento qualora, a suo insindacabile giudizio, GFT ritenga che siano venute meno le garanzie e l’idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura o i servizi oppure qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, GFT ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e di difficoltà economica anche temporanea tale da porre in discussione la regolare effettuazione della fornitura o dei servizi e/o l’idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie ed anche quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive di qualunque tipo o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura fallimentare o concorsuale.
2. Impegni del Fornitore
2.1 Il Fornitore s’impegna: (i) a prendere conoscenza e a conformarsi alle disposizioni del sistema di gestione qualità vigenti presso GFT con particolare riferimento alla programmazione software; (ii) ad attenersi a tutte le disposizioni organizzative e disciplinari di carattere generale vigenti presso GFT; (iii) a provvedere alla formazione del proprio personale in merito alle norme infortunistiche, con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuali e a comunicare a GFT l’avvenuta formazione di tali soggetti in merito ai rischi specifici dell’attività svolta dal Fornitore e all’uso dei dispositivi di protezione individuali; (iv) a fare in modo che tutto il personale del Fornitore dedicato all’esecuzione dei servizi o delle forniture (a) indossi le targhette di riconoscimento necessarie per l’accesso alle filiali e alle sedi di GFT in cui potrà essere eventualmente espletata l’attività di prestazione dei servizi o delle forniture, (b) si astenga dall’accedere ad aree diverse da quelle strettamente interessate dalla prestazione dei servizi o delle forniture e (c) mantenga, durante tutto il periodo necessario per la prestazione dei servizi o delle forniture, un comportamento ed un abbigliamento consono a quanto richiesto dal luogo dove i servizi o le forniture devono essere prestati; (v) a non consentire a soggetti non preventivamente autorizzati da GFT l’accesso ai locali di GFT.
2.2 A prescindere che la prestazione dei servizi o delle forniture avvenga presso i propri uffici, oppure presso gli uffici di
GFT, oppure presso gli uffici di Clienti di GFT, il Fornitore s’impegna a rispettare le seguenti misure di sicurezza (i) adozione profili di autorizzazione univoci con password complesse aventi una lunghezza minima di dieci caratteri e contenenti tre delle seguenti tipologie di caratteri: maiuscole, minuscole, numeri, caratteri speciali e la password deve essere cambiata entro novanta giorni ; (ii) adozione sistemi anti-intrusione ed antivirus con verifica
adeguamento a misure idonee a preservare i dati trattati dalla perdita, danneggiamento o alterazione, nonché dall’accesso di soggetti non autorizzati mediante nomina ad incaricato da parte del Fornitore; (iii) adozione procedure di back-up idonee al ripristino dei dati aggiornati nei sette giorni successivi al potenziale evento dannoso;
(iv) adozione procedure di crittografia in caso di trasmissione dati giudiziari/sensibili a soggetti esterni rispetto alla struttura presso la quale avviene la prestazione dei servizi o delle forniture; (v) preservazione e protezione fisica degli ambienti destinati alla conservazione dei dati cartacei ed elettronici; (vi) rispetto di tutti i provvedimenti in vigore emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici e sue modifiche, aggiornamenti ed integrazioni, relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, in particolare mediante adozione nomine incaricato amministratore di sistema, comunicazione a GFT della lista nominativa degli amministratori di sistema ed adozione di risorsa di loggatura e registrazione dell’evento che ha generato l’accesso.
2.3 Il Fornitore si impegna rispettare e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c. a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura, la policy di GFT in tema di information technology contenute nell’Allegato A e (ii) ogni altra policy che GFT Italia dovesse essere chiamata a rispettare da parte di eventuali suoi clienti finali, che sarà inviata da GFT Italia al Fornitore.
2.4 Il Fornitore è autorizzato a salvare sui propri sistemi informatici copia dei documenti ricevuti da GFT Italia, solamente per il tempo necessario a svolgere gli scopi strettamente connessi all’espletamento del contratto stipulato con GFT. A tal fine, il Fornitore dichiara e garantisce a GFT che i propri sistemi informatici rispettano i seguenti criteri minimi di sicurezza richiesti da GFT: (i) credenziali di accesso univoche per ogni utente protette da password; (ii) cifratura dei dischi rigidi o delle aree di memoria utilizzate per il salvataggio dei dati; (iii) sistema operativo e/o i programmi installati costantemente aggiornati; (iv) sistema operativo protetto da idoneo software antivirus e antimalware aggionato giornalmente; (v) assenza di malware o software dannosi come, a titolo esemplificativo, spyware e keyloggers.
2.5 Entro e non oltre sette giorni dall’inizio delle proprie attività, inoltre, il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c. a far sostenere ai propri dipendenti e/o ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione dei servizi o delle forniture i corsi indicati nell’Allegato B in modalità e-learning mediante accesso con un comune browser internet ai siti indicati nell’Allegato B.
2.6 Resta inteso che in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli impegni contenuti nei precedenti paragrafi
2.3 e 2.4, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
2.7 Il Fornitore s’impegna a manlevare e mantenere indenne GFT da qualsiasi responsabilità onere, costo e/o spesa che GFT dovesse sostenere in seguito ad azioni, rivendicazioni e/o richieste formulate nei confronti di GFT da eventuali terzi, ivi inclusi gli ausiliari, i subappaltatori, i collaboratori ovvero i dipendenti del Fornitore, nei seguenti casi: (i) violazione da parte del Fornitore di anche solo una delle disposizioni dedotte nelle presenti Condizioni; (ii) non corretta o non diligente esecuzione dei servizi o delle forniture; (iii) verificarsi di sinistri che, durante l’esecuzione dei Servizi, occorrano a terzi (ivi incluso il personale del Fornitore) oppure nei casi di cui all’articolo 1676 c.c. oppure all’articolo 26, comma 4 del D. Lgs. 9-4-2008 n. 81.
2.8 Per tutto il tempo dell’esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del contratto stipulato con GFT, il Fornitore si impegna a: (i) stipulare ed a mantenere in vigore una congrua polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità professionale con primaria compagnia di assicurazione di gradimento di GFT che assicuri copertura assicurativa per i danni che il Fornitore possa cagionare a terzi in conseguenza della prestazione dei servizi o delle forniture e (ii) esibire, dietro richiesta di GFT, copia delle polizze assicurative stipulate.
2.9 Anteriormente all’inizio dell’esecuzione dei servizi o delle forniture e, in ogni caso, ogniqualvolta GFT lo dovesse richiedere, il Fornitore si impegna ad inviare all’ufficio acquisti di GFT (i) l’elenco nominativo dei dipendenti del Fornitore e/o degli eventuali subappaltatori) che quest’ultimo adibirà alla prestazione dei servizi o delle forniture (con l’indicazione dei titoli o qualifiche, dei curricula professionali o formativi, degli estremi anagrafici di ciascuno e del permesso di soggiorno dei lavoratori non comunitari) così come ogni variazione e/o aggiornamento che dovesse tempo per tempo intervenire all’elenco suddetto, nonché gli estremi di iscrizione a INPS/INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, a Casse edili; (ii) certificato rilasciato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente con riferimento alla sede legale del Fornitore aggiornato a non meno di cinque giorni da cui si evinca che il Fornitore non è soggetto a procedure concorsuali; (iii) visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese territorialmente competente con riferimento alla sede legale del Fornitore aggiornata a non meno di cinque giorni; (iv) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e (v) dichiarazione di regolarità contributiva, come da modulo allegato, come Allegato C.
2.10 Richiamato quanto previsto dalla normativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, anche se
non applicabile ai servizi o alle forniture oggetto del contratto stipulato tra GFT e Fornitore, il Fornitore dichiara di disporre – e che i subappaltatori del Fornitore a loro volta dispongono - di apposto certificato, rilasciato dall’Agenzia di Entrate e in corso di validità, che attesta la sussistenza in capo al Fornitore ed a ciascun subappaltatori del Fornitore dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 0000, x. 000 ( “XXXX”). Una copia del DURF di cui sopra deve essere inviata all’ufficio acquisti del Fornitore entro e non oltre cinque giorni dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni.
2.11 Mensilmente e per tutta la durata delle presenti Condizioni, il Fornitore si impegna a trasmettere a GFT – ed a far sì che i subappaltatori del Fornitore a loro volta trasmettano al Fornitore – il documento di rinnovo del DURF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, in aggiunta, una autodichiarazione che attesta la costanza dei requisiti alla base del rilascio del DURF medesimo. Successivamente al rilascio del DURF e durante il periodo di validità dello stesso, il
Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare a GFT il sopravvenire di eventi che possano compromettere o pregiudicare la costanza in capo al Fornitore o ai subappaltatori del Fornitore dei requisiti alla base del rilascio del DURF. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e in modo da consentire a GFT di valutare i rischi derivanti dai predetti eventi e di valutare le iniziative ritenute opportune a tutela delle proprie ragioni.
2.12 Resta inteso che il Fornitore, anche ex art. 1381 cod. civ con riferimento ad eventuali subappaltatori del Fornitore, dovrà sin d’ora tenere indenne e manlevare – senza limitazione alcuna – GFT da ogni conseguenza di qualsiasi pretesa, richiesta, rivendicazione, azione, procedimento, promossa verso GFT o comunque subita da GFT per cause derivanti da inadempimenti del Fornitore e/o dei subappaltatori del Fornitore rispetto alle previsioni di cui all’art. 17- bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, più in generale, in caso di inottemperanza rispetto alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.9, 2.10 e 2.11. Resta infine inteso che il mancato adempimento da parte del Fornitore delle prestazioni di cui ai paragrafi 2.9, 2.10 e 2.11 legittimerà GFT a risolvere l’Ordine di Acquisto e le Condizioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2.13 Le Parti convengono che in qualsiasi caso di variazione e di integrazione del personale addetto dal Fornitore all’esecuzione dei servizi o delle forniture o del personale dei subappaltatori del Fornitore addetti all’esecuzione dei servizi o delle forniture, nonché di sua sostituzione, il Fornitore si obbliga a curare – ed a far sì che gli eventuali subappaltatori del Fornitore curino - direttamente e a proprie spese la preparazione delle eventuali nuove risorse onde fornire loro i dati, le informazioni e le conoscenze necessarie per la corretta e proficua esecuzione dei servizi o delle forniture. Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il personale del Fornitore e/o il personale dei subappaltatori del Fornitore, a ragionevole giudizio di GFT, non risponda ai requisiti richiesti per l’esecuzione delle Condizioni, il Fornitore si impegna, a sostituirlo – con costi ed oneri unicamente a carico del Fornitore – entro quarantotto ore dalla richiesta scritta da parte di GFT. Qualora anche il nuovo personale individuato dal Fornitore non dovesse essere ritenuto da GFT professionalmente idoneo a svolgere i Servizi, GFT potrà richiederne nuovamente la sostituzione. In ogni caso, il Fornitore è, e rimarrà, responsabile per la qualità del lavoro prestato dal personale e dal personale degli eventuali subappaltatori del Fornitore.
2.14 Il Fornitore, in aggiunta a quanto previsto all’art. 6 delle Condizioni, si impegna a permettere visite ispettive, anche
senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali ed etici relativi all’Ordine di Acquisto.
2.15 Il Fornitore non è autorizzato ad inserire tra le proprie referenze commerciali il nome GFT.
2.16 Nel caso il cui l’Ordine di Acquisto indichi che il Fornitore dovrà prestare i servizi oggetto di un singolo Ordine di Acquisto in modalità “time&material” (anche nella forma abbreviata T&M), in aggiunta a quanto indicato nelle presenti Condizioni, si precisa che: i) ciascun Ordine di Acquisto, ai fini del presente paragrafo, sarà efficace e vincolante a decorrere dall’accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1.8 delle Condizioni e avrà durata fino al termine espressamente indicato nell’Ordine di Acquisto (“Naturale Scadenza”); ii) su semplice richiesta scritta di GFT, da effettuarsi almeno 7 giorni prima della Naturale Scadenza dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore si impegna sin d’ora a proseguire nell’esecuzione dei Servizi e delle Forniture per un periodo di tempo massimo di 20 giorni lavorativi successivi al verificarsi della Naturale Scadenza, agli stessi termini e condizioni (anche economiche) di cui all’Ordine di Acquisto (“Rinnovo”); iii) entro 10 giorni dall’accettazione dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore si impegna ad informare GFT del personale designato che sarà impiegato nell’esecuzione dei Servizi (“Personale Designato”); iv) il Fornitore garantisce l’esecuzione dei Servizi mediante il Personale Designato per tutta la durata dell’Ordine di Acquisto fino alla Naturale Scadenza e, se richiesto da GFT nei termini e nelle modalità di cui al precedente punto ii), anche per tutta la durata del Rinnovo, con la precisazione che in caso di inadempimento GFT si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato l’Ordine di Acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore con conseguente obbligo del Fornitore a corrispondere a GFT un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al corrispettivo riferibile a 10gg lavorativi, come da tariffa prevista nell’Ordine di Acquisto, fermo restando il diritto di GFT ad ottenere il risarcimento di ogni maggior danno eventualmente subito in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore; v) il Fornitore non può sostituire, per qualsiasi motivo, il Personale Designato all’esecuzione dei Servizi, senza il preventivo consenso scritto da parte di GFT, con la precisazione che in caso di violazione, GFT si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato l’Ordine di Acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore; vi) il Fornitore si impegna altresì a (1) far sì che il Personale Designato alla prestazione dei Servizi inserisca quotidianamente i dati relativi alle attività svolte nell’ambito della prestazione dei Servizi nella sezione all’uopo dedicata sui sistemi informatici di GFT Italia, come da istruzioni a tale proposito impartite da GFT Italia al Fornitore e (2) in aggiunta rispetto a quanto indicato al successivo art. 8, al termine di ogni mese di svolgimento dei Servizi il Fornitore emetterà una fattura riepilogativa delle attività svolte nel relativo mese di riferimento ed invierà tale fattura a GFT Italia con la precisazione
(A) che il Fornitore dovrà emettere una fattura riepilogativa mensile per ciascun Ordine di Acquisto ricevuto,
riportandone chiaramente il numero e la data e (B) che il Fornitore dovrà allegare a ciascuna fattura riepilogativa il documento “Entry Sheet for Services Performed” precedentemente inviato da GFT Italia, con la precisazione che le fatture emesse dal Fornitore non in conformità a quanto previsto nel presente articolo non potranno essere processate per il pagamento da parte di GFT Italia.
3. Trasporto e documenti accompagnatori
3.1 Ove non diversamente indicato nell’Ordine di Acquisto, i beni oggetto di ciascun Ordine di Acquisto sono ordinati da GFT e dovranno essere consegnati dal Fornitore con la modalità DAP (delivery at place INCOTERMS 2020) - “reso
sdoganato” nel luogo di destinazione di volta in volta indicato da GFT nell’Ordine di Acquisto oppure altrimenti comunicato al Fornitore.
3.2 I beni oggetto dell’Ordine di Acquisto devono essere forniti completi di documentazione tecnica necessaria per l’uso, l’esercizio e la loro manutenzione e devono pervenire a GFT regolarmente accompagnati dai documenti di legge e dai relativi manuali di istruzione.
4. Termini di consegna - Collaudo
4.1 I termini di consegna dei prodotti e/o servizi indicati nell’Ordine di Acquisto devono considerarsi essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 c.c. nell’interesse di GFT e, come tali, improrogabili salvo accordo scritto intercorso tra le parti.
4.2 In caso di ritardo nella consegna dei prodotti e/o servizi oggetto di un Ordine di Acquisto, GFT ha il diritto, in alternativa ed a propria completa discrezione, di (i) risolvere l’Ordine di Acquisto per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c.; (ii) pretendere la consegna del prodotto e/o servizio oggetto dell’Ordine di Acquisto con applicazione a carico del Fornitore inadempiente della penale giornaliera per ritardata consegna eventualmente indicata nell’Ordine di Acquisto, fermo restando il diritto di GFT di ottenere dal Fornitore il risarcimento di ogni maggior danno eventualmente subito in conseguenza del suo inadempimento.
4.3 GFT ha il diritto di eseguire le verifiche e i collaudi tecnici sui prodotti e/o servizi forniti dal Fornitore anche successivamente alla loro consegna con espressa rinuncia da parte del Fornitore al beneficio del termine di decadenza previsto nell’art. 1495 c.c.
4.4 Resta inteso che (i) la consegna dell’oggetto delle forniture o del risultato della prestazione dei servizi dovrà essere eseguita dal Fornitore nei modi e nel luogo indicato da GFT; (ii) il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a GFT l’avvenuto completamento dell’esecuzione delle forniture o dei servizi (oppure, secondo i casi, delle singole fasi in cui la prestazione delle forniture o dei servizi sia stata eventualmente articolata) trasmettendo a GFT tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di collaudo e GFT si impegna ad eseguire il collaudo dell’oggetto delle forniture o dei servizi (oppure del loro risultato) alla presenza del Fornitore; (iii) le forniture e i servizi prestati dal Fornitore (oppure il risultato della loro prestazione) si intenderanno accettati da GFT soltanto all’esito positivo del collaudo, intendendosi per “esito positivo” del collaudo la verifica che le forniture o i servizi (oppure il risultato della loro prestazione) sono perfettamente funzionanti e conformi ai requisiti ed alle specifiche tecniche indicate da GFT al Fornitore
4.5 Le forniture o i servizi che dovessero risultare non conformi alle specifiche tecniche indicate nell’Ordine di Acquisto o comunque altrimenti comunicate al fornitore (“Specifiche Tecniche”) non saranno accettati e saranno quindi respinti al Fornitore e la mancata accettazione della fornitura o dei servizi comunicata al Fornitore dovrà intendersi come risoluzione dell’Ordine di Acquisto per inadempimento del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c. con diritto di GFT ad ottenere il risarcimento del danno subito ed obbligo del Fornitore a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei prodotti non conformi consegnati a GFT, fermo restando il diritto di quest’ultima ad addebitare al Fornitore un equo compenso per il deposito e la custodia di tali beni sino al momento del loro ritiro.
4.6 Saranno altresì considerate forniture o servizi non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque altrimenti comunicate al fornitore le forniture o i servizi i cui beni siano consegnati oppure prestate privi della documentazione prevista nel paragrafo 3.2.
4.7 I quantitativi di beni forniti in eccedenza rispetto a quelli oggetto dell’Ordine di Acquisto dovranno essere prontamente ritirati a cura, responsabilità e spese del Fornitore e, ove tale pronto ritiro non sia possibile, tali beni saranno provvisoriamente custoditi a cura di GFT con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1766 c.c. a 1782 c.c. derogate come di seguito indicato: (i) il deposito e la custodia presso GFT dei beni forniti in eccedenza rispetto a quelli oggetto dell’Ordine di Acquisto avverrà a completo rischio e pericolo del Fornitore e senza che tale custodia determini l’insorgere in capo a GFT di alcun tipo di responsabilità; (ii) GFT avrà diritto ad addebitare al Fornitore un equo compenso per il deposito e la custodia di tali beni.
5. Garanzie del Fornitore
5.1 Fatto salvo per quanto diversamente indicato da GFT nell’Ordine di Acquisto, il Fornitore garantisce che i beni e/o i servizi forniti sono conformi alle Specifiche Tecniche, sono esenti da vizi e/o difetti e assicurano un buon funzionamento per un periodo di dodici mesi dalla loro consegna.
5.2 Qualora, durante il periodo di garanzia indicato nel paragrafo 5.1, i beni forniti risultino affetti da deficienze, vizi e/o difetti, mancanze di qualità o malfunzionamento, GFT ha il diritto, in alternativa ed a suo insindacabile giudizio, di:
(i) di ottenere dal Fornitore, a cura e spese di quest’ultimo, la sostituzione ovvero la riparazione dei beni difettosi senza alcun onere aggiuntivo a carico di GFT, fermo restando il diritto di GFT di addebitare al Fornitore gli eventuali danni subiti in conseguenza del suo inadempimento; oppure (ii) di ottenere dal Fornitore una riduzione del corrispettivo a questi dovuto per la fornitura dei beni e/o dei servizi affetti da deficienze, vizi e/o difetti, mancanze di qualità o malfunzionamento in misura proporzionale alla loro diminuzione di valore; (iii) di risolvere l’Ordine di Acquisto per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente obbligo del Fornitore (1) a restituire prontamente a GFT il corrispettivo percepito per la fornitura, (2) a corrispondere a GFT un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al corrispettivo che sarebbe stato dovuto al Fornitore per la fornitura se questa fosse stata correttamente eseguita (fatta salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno) e (3) a ritirare prontamente propria cura, responsabilità e spese al ritiro dei beni difettosi forniti (con diritto di GFT ad addebitare al Fornitore un equo compenso per il deposito e la custodia di tali beni sino al loro ritiro).
5.3 Nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia costituito da servizi, il Fornitore garantisce a GFT che tali servizi saranno eseguiti (i) in conformità alle Specifiche Tecniche, a regola d’arte e con la diligenza di cui all’articolo 1176 secondo comma del codice civile; (ii) per mezzo dell’autonoma organizzazione del Fornitore che quest’ultimo dichiara essere perfettamente idonea allo scopo e che sarà mantenuta tale adeguandola di volta in volta all’evoluzione del settore e delle esigenze del mercato; (iii) per mezzo di personale dipendente del Fornitore dotato della necessaria preparazione e specializzazione tecnica. In ogni caso, il Fornitore garantisce il rispetto di (i) tutte le disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili in relazione alle attività che il Fornitore deve eseguire ivi incluse, senza limitazione, le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia fiscale, previdenziale, giuslavorista, ambientale, sicurezza ed igiene sul lavoro, tutela dei dati personali di terzi (Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni), immigrazione (D. Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni), responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui (D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni), protezione e tutela di programmi per elaboratore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni); (ii) l’utilizzo di beni strumentali – siano essi beni materiali od immateriali
– di cui il Fornitore ha la piena proprietà oppure che è legittimato ad utilizzare ai sensi di validi accordi con terzi; (iii)
il rispetto delle norme, prescrizioni, procedure e regolamenti di volta in volta in vigore presso GFT (e di eventuali suoi committenti e/o clienti nei cui confronti i servizi del Fornitore devono essere prestati) anche in materia di utilizzo delle risorse informatiche e di rete e con impegno del Fornitore ad astenersi dal compiere qualsiasi improprio utilizzo di tali risorse.
5.4 Qualora, durante il periodo di garanzia indicato nel paragrafo 5.1, i servizi forniti risultino affetti da deficienze, vizi e/o non corrispondenza alle Specifiche Tecniche, e/o nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente anche a soltanto una delle obbligazioni di cui al paragrafo 5.3, GFT ha il diritto, in alternativa ed a suo insindacabile giudizio, di: (i) di ottenere dal Fornitore, a cura e spese di quest’ultimo, la ripetizione dei servizi prestati e non corrispondenti alle Specifiche Tecniche, senza alcun onere aggiuntivo a carico di GFT, fermo restando il diritto di GFT di addebitare al Fornitore gli eventuali danni subiti in conseguenza del suo inadempimento; oppure (ii) di risolvere l’Ordine di Acquisto per fatto e colpa del fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente obbligo del Fornitore (1) a restituire prontamente a GFT il corrispettivo percepito per la fornitura, (2) a corrispondere a GFT un importo, a titolo di penale per il risarcimento dei danni cagionati, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo che sarebbe stato dovuto al Fornitore per la fornitura dei servizi difettosi se questa fosse stata correttamente eseguita, fermo restando il diritto di GFT di ottenere dal Fornitore il risarcimento di ogni maggior danno eventualmente subito in conseguenza del suo inadempimento.
5.5 Nella prestazione dei servizi nei confronti di GFT, il Fornitore si impegna (i) a non utilizzare Open Source Software i cui termini di licenza d’uso possano esporre GFT al rischio di vedere frustrati, impediti o pregiudicati i diritti di proprietà industriale od intellettuale di GFT – oppure dei suoi clienti – sui risultati dei servizi forniti dal Fornitore a GFT secondo quanto previsto negli accordi contrattuali di volta in volta stipulati tra GFT ed il Fornitore oppure al rischio che GFT – oppure i suoi clienti – siano gravati da qualsiasi tipo di obbligazione nei confronti di terzi; e, comunque (ii) ad informare preventivamente GFT dell’impiego di ogni tipo di Open Source Software nell’ambito della prestazione dei servizi forniti a GFT.
5.6 Il Fornitore s’impegna a manlevare e mantenere indenne GFT da qualsiasi responsabilità onere, costo e/o spesa che GFT dovesse sostenere in seguito ad azioni, rivendicazioni e/o richieste a qualsiasi titolo formulate nei suoi confronti da terzi - ivi inclusi gli ausiliari, i subappaltatori, i collaboratori ovvero i dipendenti del Fornitore nei casi di cui all’articolo 1676 c.c. - nel caso di violazione da parte del Fornitore di anche solo una delle disposizioni dedotte nelle Condizioni, ed in ogni altro caso previsto dalla legge applicabile.
5.7 In conformità con le disposizioni di salute e sicurezza sul luogo di volta in volta in vigore comunque inerente la corretta esecuzione dei servizi appaltati, il Fornitore s’impegna a: (i) garantire il pieno rispetto delle normative vigenti in materia; (ii) garantire la formazione delle proprie risorse umane, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia; (iii) adottare tutti i Dispositivi di Protezione Individuale indicati nella propria valutazione dei rischi e nell’eventuale Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze; (iv) a rispondere direttamente dell’operato del personale impiegato, ritenendo indenne GFT da qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione dei servizi o delle forniture prestate dal Fornitore e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di svolgimento del rapporto instaurato tra GFT e Fornitore.
5.8 In conformità con le politiche che GFT intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente e di etica e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, il Fornitore si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: (i) non utilizzare lavoro minorile o infantile; (ii) non porre in essere pratiche di lavoro obbligato; (iii) garantire la libertà di associazione e l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione; (iv) rispettare la normativa in vigore in materia di orario di lavoro e retribuzione;
garantire la correttezza e legittimità delle procedure disciplinari; (v) promuovere l'adozione di regole, criteri e procedure atte a ridurre e a prevenire gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività; (vi) rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente; (vii) includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per l’etica nei processi decisionali di lungo periodo; (viii) fornire tutte le informazioni eventualmente richieste da GFT relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta il periodo di durata ed efficacia dell’Ordine.
6. Supervisione e Verifica
6.1 In qualsiasi momento, sia nel corso dell’esecuzione delle forniture o dei servizi che alla loro ultimazione, GFT ha il diritto di verificare le attività svolte dal Fornitore al fine di constatarne la conformità alle specifiche tecniche e
funzionali richieste da GFT e, più in generale, al fine di constatarne la conformità alle Condizioni, restando inteso che eventuali verifiche e/o prese in consegna, anche parziali, da parte di GFT dell’oggetto delle forniture o dei risultati della prestazione dei servizi non costituiscono né possono essere considerate come accettazioni, anche parziali, della prestazione resa dal Fornitore ma hanno esclusivamente la finalità di permettere a GFT di controllare le attività svolte dal Fornitore e di provvedere alla loro organizzazione.
6.2 GFT ha il diritto di verificare che il personale del Fornitore sia effettivamente dotato della necessaria preparazione e specializzazione tecnica necessaria per la prestazione dei Servizi e, qualora GFT ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il personale del Fornitore non sia dotato della necessaria preparazione e specializzazione tecnica, GFT avrà il diritto di ottenerne dal Fornitore la sostituzione entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tale senso formulata per iscritto da GFT Italia al Fornitore (intendendosi, ai fini del presente contratto, per “Giorni Lavorativi” ogni giorno della settimana in cui le banche sono aperte per operatività sulla piazza di Milano). Su richiesta di GFT, anche in occasione di ispezioni e/o controlli presso il Fornitore, quest’ultimo si impegna a esibire i permessi di soggiorno/di lavoro dei propri dipendenti extracomunitari.
7. Diritti di proprietà industriale od intellettuale
7.1 Salvo quanto diversamente indicato da GFT nell’Ordine di Acquisto, in forza dei corrispettivi pagati al Fornitore da GFT, il Fornitore riconosce che tutti i diritti (inclusi il diritto a brevettare ed i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) sulle idee, il know-how, le invenzioni, le componenti tecniche, le progettazioni creative, le immagini, il materiale illustrativo e i testi, gli studi e le analisi, i manuali tecnico operativi, il software, i codici sorgente, la documentazione e i progetti elaborati, realizzati e/o sviluppati dal Fornitore (oppure da suoi ausiliari) nell’ambito della prestazione dei servizi che costituiscono oggetto di un Ordine di Acquisto, nonché in relazione ad ogni altro successivo aggiornamento, upgrade e/o release dei medesimi Servizi e su ogni altra documentazione che verrà consegnata a GFT in virtù di quanto previsto nell’Ordine di Acquisto sono di esclusiva proprietà di GFT oppure, secondo i casi e secondo quanto in proposito potrà essere determinato da GFT, sono di esclusiva proprietà dei clienti di GFT e tale diritto esclusivo di proprietà non verrà meno nemmeno nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale instaurato tra GFT ed il Fornitore per fatto non imputabile al Fornitore.
7.2 I concetti, le idee o le tecniche relative alla elaborazione dei dati sviluppati dal Fornitore nell’ambito della prestazione
dei Servizi potranno essere utilizzati dal Fornitore previo consenso scritto di GFT, la quale si riserva comunque il diritto esclusivo di disporne.
7.3 Il Fornitore garantisce di essere proprietario ovvero, secondo i casi, legittimo licenziatario od utilizzatore autorizzato di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e dei brevetti e licenze che lo legittimano a produrre, vendere o cedere beni e/o servizi oggetto di ciascun Ordine di Acquisto e si impegna a mantenere indenne e manlevare GFT da qualsiasi responsabilità, costo onere o spesa che la stessa debba subire in conseguenza di reclami, richieste, petizioni e/o cause promosse da terzi per affermata violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi da parte del Fornitore in relazione alla prestazione dei Servizi.
8. Corrispettivo – fatturazione e pagamento
8.1 A titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, GFT s’impegna a corrispondere al Fornitore il compenso indicato nell’Ordine di Acquisto, che dovrà intendersi al netto di I.V.A. come da legge applicabile e che sarà corrisposto al Fornitore, a fronte di presentazione d’idonea fattura, che in ogni caso dovrà essere emessa dal Fornitore solo dopo previa specifica autorizzazione di GFT.
8.2 Salvo che diversamente indicato da GFT in ciascun Ordine di Acquisto, i pagamenti dei corrispettivi dovuti da GFT al Fornitore saranno effettuati con termine 90 giorni data fattura fine mese con riferimento a ciascun Ordine, tramite bonifico bancario sul conto corrente i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati in tempo utile a cura del Fornitore.
8.3 Resta inteso che, salvo che diversamente indicato da GFT nell’Ordine di Acquisto, i corrispettivi indicati nell’Ordine di Acquisto (i) costituiscono una remunerazione globale ed onnicomprensiva della fornitura eseguita dal Fornitore e di tutte le altre obbligazioni che il Fornitore ha assunto verso GFT ai sensi dell’Ordine di Acquisto e delle Condizioni con la conseguenza che tutti i costi, gli oneri e le spese inerenti la esecuzione della Fornitura sono ad esclusivo carico del Fornitore; (ii) sono fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna revisione, modifica od adeguamento di sorta, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, in deroga espressa alle disposizioni di cui all’articolo 1664 c.c. (e dell'articolo 1467 c.c. in quanto applicabile) in considerazione del fatto che le parti, nella loro determinazione, hanno inteso includere ogni variazione per revisione e aggiornamento, ivi incluso il loro aggiornamento a seguito di variazioni dovute all'inflazione o di intervenuti aumenti nel costo delle materie prime o del costo del lavoro ed in ragione del fatto che le parti hanno convenzionalmente qualificato il contratto di acquisto e/o di fornitura tra loro stipulato a seguito della accettazione dell’Ordine di Acquisto quale contratto aleatorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1469 codice civile.
8.4 GFT non accetta l’emissione di tratte, ricevute bancarie o similari.
8.5 GFT ha il diritto (i) di ottenere dal Fornitore che questi dimostri di aver adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi nei confronti di GFT e (ii) di sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore nel caso in cui il Fornitore non dovesse fornire – mediante invio a GFT del relativo DURC in corso di validità – la prova di aver adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori impiegati dal Fornitore nell’esecuzione della fornitura dei beni e/o servizi nei confronti di GFT oppure, in alternativa (ed ad insindacabile determinazione di GFT), di risolvere
il contratto stipulato con il Fornitore a seguito dell’accettazione dell’Ordine di Acquisto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c..
8.6 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1260 2° comma c.c., il credito riveniente dalla fornitura di beni o servizi eseguita nei confronti di GFT né delegarne il pagamento a terzi senza il preventivo consenso scritto di GFT.
9. Non concorrenza
9.1 In ragione della delicatezza delle forniture e dei servizi la cui prestazione è affidata al Fornitore e degli importanti investimenti commerciali effettuati da GFT nel settore in relazione a cui il Fornitore eseguirà le forniture o presterà i servizi, per tutta la durata dei servizi e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla loro ultimazione, oppure per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla ultimazione delle forniture eseguite dal Fornitore a GFT, il Fornitore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con GFT.
9.2 In caso di violazione da parte del Fornitore dell’impegno di non concorrenza di cui al paragrafo 9.1, GFT avrà il diritto
(i) di risolvere il contratto stipulato con il Fornitore per fatto e colpa del Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 del cod. civ. e (ii) di ottenere dal Fornitore il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto la cui accettazione da parte del Fornitore ha determinato la costituzione del rapporto contrattuale tra GFT e il Fornitore, fatto salvo il diritto di GFT di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’impegno di non concorrenza dedotto nel paragrafo 9.1 è stato tenuto in considerazione nella determinazione del corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto e che la remunerazione per l’assunzione di tale impegno da parte del Fornitore è pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo indicato nell’Ordine di Acquisto.
10. Subappalto
10.1 Il Fornitore non può cedere in subappalto l’esecuzione delle forniture o dei servizi, né servirsi di terze parti estranee alla sua organizzazione d’impresa per l’esecuzione, anche soltanto parziale, di una o più attività senza la preventiva autorizzazione scritta di GFT. Al fine di consentire a GFT di valutare la richiesta di affidare a terze parti l’esecuzione, anche soltanto parziale, delle forniture o dei servizi, il Fornitore si impegna a trasmettere a GFT (all’attenzione dell’ufficio acquisti) unitamente alla predetta richiesta, tutte le informazioni necessarie per tale valutazione (ivi inclusi i curricula del personale che le terze parti utilizzerebbero nella fornitura di quelle tra le attività che il Fornitore intende affidare loro).
10.2 Il Fornitore, in ogni caso di ricorso a fornitori terzi per l’esecuzione delle forniture o dei servizi, rimarrà comunque
responsabile, in via solidale con questi ultimi nei confronti di GFT, della corretta esecuzione delle forniture o dei servizi loro affidati e dell’osservanza, da parte dei predetti fornitori terzi, degli obblighi previsti in capo al Fornitore dalle presenti Condizioni.
10.3 In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che le predette terze parti rispettino le norme previste nelle Condizioni, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con tali terze parti, con particolare riferimento a quelle inerenti gli impegni e le garanzie, la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.
10.4 Resta espressamente inteso che il Fornitore dovrà comunque manlevare e tenere indenne GFT da ogni sorta di onere, spesa, perdita, danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in relazione alla violazione di qualsiasi obbligo previsto nelle Condizioni da parte dei soggetti terzi ai quali il Fornitore abbia affidato la fornitura o la prestazione dei Servizi, rimanendo responsabile in via solidale con questi ultimi.
11. Diritto di recesso
GFT ha il diritto di recedere dalle Condizioni e, contestualmente, dall’Ordine di Acquisto oppure anche soltanto dal singolo Ordine di Acquisto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi in tale senso al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata (PEC) almeno dieci giorni lavorativi prima rispetto la data in cui tale recesso dovrà aver effetto e senza che tale recesso determini l’insorgere in capo al Fornitore del diritto a pretendere da GFT alcun tipo di compenso, indennizzo, indennità, risarcimento o rimborso di sorta (anche in espressa deroga rispetto agli art. 1667, 2227 e 2237 c.c.).
12. Forza maggiore
12.1 Con la locuzione “Evento di Forza Maggiore” si opera riferimento a qualsiasi evento o circostanza imprevedibile secondo l’ordinaria diligenza quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, incendi, inondazioni, terremoti, guerre, sabotaggi, incidenti di rilevanti dimensioni, scioperi generali di categoria, calamità naturali, epidemie e pandemie, guerre, guerriglia e sabotaggi, sommosse, interferenze da parte d’autorità civili o militari.
12.2 In ogni caso in cui il Fornitore sia impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi contrattuali per un Evento di Forza Maggiore dovrà informare GFT di tale circostanza nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre ventiquattro ore dal momento in cui ha avuto conoscenza di tale impedimento.
12.3 Nel caso in cui l’Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre quarantotto ore successive al momento in cui GFT ha ricevuto la comunicazione del Fornitore di cui al paragrafo 12.2, GFT ha il diritto di recedere dal contratto stipulato con il Fornitore mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore con la precisazione che il recesso avrà effetto a decorrere dalla data in cui GFT ha ricevuto la comunicazione del Fornitore di cui al paragrafo 12.2 e che tale recesso non determinerà l’insorgere in capo al Fornitore del diritto ad indennizzi, rimborsi, risarcimenti od indennità
di sorta, fatta eccezione per il diritto del Fornitore al pagamento dei corrispettivi allo stesso dovuti per i Servizi effettivamente svolti sino alla data di recesso.
13. Documentazione - Riservatezza
13.1 La documentazione, le informazioni, i software, i codici sorgente e tutto quant’altro eventualmente messo a disposizione del Fornitore ad iniziativa di GFT oppure dai clienti o dai committenti di GFT per l’esecuzione della fornitura o dei servizi (“Informazioni Proprietarie”) rimane di titolarità dei rispettivi aventi diritto.
13.2 Per tutta la durata del rapporto contrattuale tra GFT ed il Fornitore e per un periodo di 5 (cinque) anni successivamente alla sua cessazione, per qualunque causa essa sia intervenuta, il Fornitore si impegna: (i) a mantenere confidenziali ed a non divulgare né utilizzare - sia direttamente che indirettamente - a proprio od altrui vantaggio, per scopi o finalità diverse dalla prestazione della fornitura, tutte le Informazioni Proprietarie nonché ogni altro dato od informazione concernente GFT oppure i suoi clienti e/o committenti di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in ragione della esecuzione della fornitura (congiuntamente “Informazioni Riservate”); (ii) a garantire che tutte le Informazioni Riservate saranno considerate di carattere confidenziale e, come tali, saranno oggetto di trattamento e non saranno duplicate, riprodotte, vendute o comunque diffuse, in tutto od anche soltanto in parte.
13.3 Il Fornitore si impegna altresì, sempre per il periodo indicato nel paragrafo 13.2, ad astenersi dal porre in essere qualsiasi delle condotte di seguito indicate: (i) utilizzo improprio, riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, nonché traduzione, decompilazione, reverse engineering, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione ovvero qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, dei programmi per elaboratore caricati sugli elaboratori eventualmente dati in uso al Fornitore; (ii) utilizzo, scaricamento, riproduzione, traduzione, decompilazione, reverse engineering, adattamento trasformazione, memorizzazione o transito sugli elaboratori dati in uso al Fornitore di programmi per elaboratore di qualsiasi natura non autorizzati, con particolare riferimento a programmi estranei all’organizzazione aziendale di GFT o di suoi clienti e/o committenti oppure accessibili dalla rete Internet (anche se apparentemente soggetti a regimi di libera utilizzazione da parte del pubblico, quali i c.d. freeware o shareware), senza l’autorizzazione espressa di GFT; (iii) qualsiasi altra condotta che integri gli estremi di un atto di abuso a fini personali o utilizzo improprio delle risorse informatiche e di rete di GFT o dei suoi clienti e/o committenti, in particolare se finalizzato all’accesso a qualsiasi programma per elaboratore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cablaggio o collegamento di apparecchiature alle prese di rete; utilizzo di indirizzi di rete e nomi di servizio non assegnati dai responsabili aziendali; installazione di modem configurati in call back; divulgazione di numeri telefonici e password di modem; modifica della configurazione standard degli elaboratori finalizzata ad ottenere risorse superiori a quelle già allocate dai responsabili aziendali).
13.4 Alla cessazione del rapporto contrattuale instaurato con GFT, per qualunque causa essa sia intervenuta, oppure a
fronte di una specifica richiesta formulata da GFT, il Fornitore (i) restituirà all’avente diritto le Informazioni Riservate, nonché tutti i disegni, i documenti, i software e le altre informazioni (e le relative copie e riproduzioni) che il Fornitore abbia ricevuto da GFT (oppure, secondo i casi, dai suoi clienti e/o fornitori) per l’esecuzione della fornitura; e (ii) provvederà alla cancellazione di tutte le Informazioni Riservate registrate nei propri archivi (siano essi archivi cartacei od informatici) oppure nei propri computer od altri strumenti informatici.
13.5 Il Fornitore s’impegna a fare in modo che gli impegni di cui ai paragrafi da 13.1 a 13.3 siano rispettati anche dai propri ausiliari che siano venuti a conoscenza di Informazioni Riservate.
13.6 In caso d’inadempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi di cui a questo articolo 13, GFT ha il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., ogni Ordine d’Acquisto in corso con il Fornitore inadempiente con addebito allo stesso di tutti i danni e le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Fornitore sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza del suo inadempimento che l’obbligazione di manlevare e tenere indenne GFT per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
14. D.LGS. 231/2001
14.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui regolata dal D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e dei contenuti e dei principi del “Codice Etico” e del documento denominato “Disciplinare Fornitori” all’uopo elaborati da GFT (“Codice Etico” e “Disciplinare Fornitori”), entrambi visionabili all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxx- disclaimer) e conferma di condividere integralmente lo spirito ed i contenuti del Codice Etico e del Disciplinare Fornitori.
14.2 Il Fornitore s’impegna: (i) al rigoroso rispetto di tutto quanto contenuto nel Codice Etico e del Disciplinare Fornitori e (ii) a fare in modo che, nell’ambito del rapporto con GFT, tale impegno sia rispettato anche dal suo personale, dai suoi ausiliari di suoi subappaltatori o subfornitori; (iii) a non porre in essere (e a fare in modo che il proprio personale, i propri ausiliari e i propri subappaltatori e subfornitori non pongano in essere) atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e/o del Disciplinare Fornitori nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001; (iv) ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni; (v) ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione anche da parte del proprio personale, dei propri ausiliari e dei propri subappaltatori e subfornitori di principi, norme e prescrizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Disciplinare Fornitori, mantenendo indenne e manlevata GFT da qualsiasi responsabilità, spesa costo od onere che essa sia chiamata a dover sostenere a tale proposito; (vi) a comunicare tempestivamente a GFT eventuali violazioni dei principi, delle
norme e delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Disciplinare Fornitori di cui sia venuto a conoscenza in relazione alle prestazioni del proprio personale, dei propri ausiliari e dei propri subappaltatori e subfornitori.
14.3 In caso d’inadempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi di cui al paragrafo 14.2, GFT ha il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., ciascun Ordine di Acquisto in corso con il Fornitore inadempiente con addebito allo stesso di tutti i danni e le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico del Fornitore sia la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza del suo inadempimento che l’obbligazione di manlevare e tenere indenne GFT per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
15. Trattamento dati personali
15.1 Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, GFT e il Fornitore dichiarano di essersi reciprocamente informate circa modalità, termini e condizioni di trattamento dei dati personali, tali intendendosi i dati delle persone fisiche aventi rapporti con il fornitore, con GFT e con le società dalla stessa controllate e/o collegate, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni e eventuali ulteriori provvedimenti in materia).
15.2 GFT inoltre nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, con riferimento a ciascun Ordine di Acquisto, per le attività in esso previste e per le attività previste nelle Condizioni. La nomina del Fornitore quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE decorre dalla data di sottoscrizione delle Condizioni ed è valida fino alla cessazione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con il Fornitore e comunque non oltre la durata dello stesso. In virtù di tale nomina, e fatti salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti imposti dalla legge, il Fornitore sarà tenuto ad assicurarsi che vengano adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e nel rispetto di ogni altra norma di legge o di regolamento in materia. Il Fornitore dovrà comunque attenersi fedelmente alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare del trattamento e compilare l’Allegato D da restituire al Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà inoltre verificare e sottoscrivere l’Allegato E riportante l’ambito di trattamento dei dati personali individuato dal Titolare su cui il Fornitore opererà durante la esecuzione delle forniture o lo svolgimento delle mansioni e dei servizi individuati dal contratto stipulato con GFT.
15.3 In veste di Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, ove necessario, il Fornitore dovrà (i) individuare gli autorizzati al trattamento che opereranno sotto la sua responsabilità, in quanto deputati alle operazioni di trattamento ed impartire agli stessi specifiche istruzioni scritte, conformemente a quanto stabilito dall’art. 29 del Regolamento UE; (ii) vigilare sulle istruzioni impartite; (iii) riferire per iscritto al Titolare del trattamento, almeno annualmente, al termine dell'incarico e/o ogni volta che riceve specifica richiesta in tal senso, sui dettagli relativi alla propria attività quale Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; (iv) impegnarsi a prestare la massima collaborazione durante il corso delle verifiche compiute, finalizzate alla vigilanza sulla puntuale osservanza della disciplina prevista in materia di Trattamento di Dati Personali e delle proprie istruzioni.
15.4 Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, il Fornitore potrà nominare a sua volta sub-responsabili per il trattamento dei dati personali, per le operazioni di trattamento dati (es. sub-fornitori ove autorizzati dal titolare), ma dovrà preventivamente informare il Titolare del trattamento. Qualora il sub-responsabile del trattamento dei dai personali ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82.1 e 82.3 del Regolamento UE).
15.5 Il Fornitore dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE: sicurezza dei dati, gestione di eventuali data breach, esecuzione di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva.
15.6 Il Fornitore si impegna a fornire a GFT l’elenco completo dei nominativi delle risorse umane da esso impiegate per l’esecuzione del Contratto che eventualmente rivestano la qualifica di “Amministratori di sistema” ai sensi dei provvedimenti del dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali applicabili in materia; in tale elenco, comprendente sia le risorse operanti all’interno della struttura del Responsabile, sia quelle eventualmente operanti presso strutture ad esso collegate per l’erogazione dei servizi forniti”
16. Altre disposizioni
16.1 Il Fornitore si impegna a non cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, le Condizioni o la titolarità del rapporto di fornitura derivante da ciascun Ordine di Acquisto o la relativa esecuzione (anche in forma di subappalto o subfornitura), totale o parziale dello stesso.
16.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 5 del D. Lgs. 4 settembre 2008 n. 81, i costi delle misure adottate per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni inerenti all’esecuzione dei rapporti contrattuali tra le parti sono pari a Euro 0,00 (zero) in quanto, fatto salvo per quanto diversamente eventualmente previsto in ciascun Ordine d’Acquisto, non esiste un budget specifico, non essendovi alcun rischio da interferenze.
16.3 Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che i nomi, i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi dell’impresa di GFT sono di proprietà esclusiva di GFT Technologies SE, con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx. 00 Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) e/o di altra società da quest’ultima controllata e/o collegata (“Gruppo GFT”). Il Fornitore prende altresì atto ed accetta che nessuna delle previsioni contenute negli Ordini d’Acquisto o nelle Condizioni implica, né potrà essere interpretata come, una concessione in licenza al Fornitore dei nomi, marchi, loghi ed altri segni distintivi del Gruppo GFT ed il Fornitore si impegna a non utilizzare per finalità diverse da quelle contemplate negli Ordini d’Acquisto e nelle Condizioni e a non fare uso di altri nomi, marchi, loghi e altri segni distintivi che, per foggia o denominazione, siano idonei a creare confusione con i nomi, i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Gruppo GFT.
16.4 Il mancato esercizio da parte di GFT di uno o più diritti previsti in suo favore nelle Condizioni o negli Ordinid’Acquisto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi ed eventuali tolleranze, da parte di GFT, di violazioni, anche reiterate, del Fornitore alle obbligazioni che gli derivano dal singolo Ordine di Acquisto o dalle Condizioni, non potranno mai costituire precedente, ne’, comunque, inficiare i diritti di GFT.
16.5 Qualora una o più delle disposizioni delle Condizioni o nei singoli Ordini di Acquisto dovessero rivelarsi nulle o altrimenti invalide o inefficaci, ogni diversa disposizione e clausola degli Ordini di Acquisto o delle Condizioni manterrà pieno vigore ed efficacia.
17. Legge regolatrice - controversie
17.1 Le Condizioni ed i contratti di volta in volta stipulati tra GFT ed il Fornitore in conseguenza della accettazione degli Ordini d’Acquisto sono regolati dalla Legge Italiana con esclusione dell’applicazione dei suoi principi in materia di conflitto di leggi.
17.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere con il Fornitore sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Data:
Il Fornitore
Timbro e Firma:
Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di avere letto ed accettare espressamente tutte le clausole contenute negli artt. 2 (Impegni del Fornitore), 4 (Termini di consegna - Collaudo), 5 (Garanzie del Fornitore); 7 (Diritti di proprietà industriale od intellettuale), 8 (Corrispettivo, fatturazione e pagamento), 9 (Non concorrenza), 10 (Subappalto), 11 (Diritto di recesso), 13 (Documentazione – Riservatezza), 16 (Altre disposizioni), e 17 (Legge regolatrice – controversie)
Data:
Il Fornitore
Timbro e Firma:
Allegato A: Policy GFT;
Allegato B: Link ai siti web per lo svolgimento dell’e-learning; Allegato C: Modulo di dichiarazione di regolarità contributiva Allegato D: Checklist Responsabile ex art. 28