SCHEMA DI CONTRATTO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA- MOLISE – PUGLIA – BASILICATA
SCHEMA DI CONTRATTO
tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise
– Puglia – Basilicata e l’Impresa per
Programmazione degli interventi riammessi in bilancio con fondi “ Sviluppo e Coesione” ex CIPE 7174 ( Caserme CC Campania), Lavori urgenti a sal- vaguardia della pubblica e privata incolumità, per la messa in sicurezza del cornicione e delle facciate alla Caserma dei Carabinieri di Torre Annunziata (NA).
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) D44E17000520001 Codice Identificato Gara (C.I.G.) 72022382D1
Opere a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Importo complessivo netto € 179.356,36 (Euro centosettantanovemilatrecentocinquantasei/36) di cui € 175.540,26 (Euro centosettantacinquemilacinquecentoquaranta/26)per lavori a misura al netto del ribasso del % , € 3.816,10 ( Euro tremilaottocentosedici/10) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno
il giorno
del mese di
_ in Napoli, nella sede del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, avanti a me
, Ufficiale Rogante designato alla ricezione dei contratti per conto del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbli- che Campania - Molise e senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti, di comune accordo e col mio consenso, rinunziato, giusta la fa- coltà concessa dal disposto dell’art.48 della legge notarile numero 89/1913, sono comparsi:
da una parte
il dott. _ nato/a a il
, delegato alla stipula dei contratti giusta D.P. n. in data , domiciliato per la carica presso il Provvedito- rato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise, sede centrale di Napoli.- Codice fiscale : 95054920632.
e dall’altra
il Sig./ra , nato/a a
il nella qualità di __
con sede in alla Via_
n _, Cod. Fiscale e
X.XXX ,di seguito denominata “contraente”.
I comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo,
PREMESSO
- Che sul Capitolo Fondi Sviluppo e Coesione alla descrizione Caserme CC Campania sono state previste opere di competenza del Ministero delle Infra- strutture e dei Trasporti destinate alle Caserme dei Carabinieri della provin- cia di Napoli.
- Che la Legione Carabinieri Campania ( Comando Provinciale di Napoli) con nota n.155/000-0-0000 di prot. del 10 dicembre 2016, e con nota n. 155/000-0-0000 di prot. del 21 marzo 2017, sollecitavano con urgenza alle- gando peraltro verbale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, causa caduta e distacco di intonaco proveniente dal cornicione e dalle facciate in più punti della Caserma.
- che pertanto è stato redatto in data 15/09/2017 prot. N. 25694 il progetto esecutivo dell’importo di così suddivisi:
1. importo esecuzione lavori, soggetti a ribasso € 175.540,26
2. oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.816,10 Per un totale di € 179.356,36
- che alla spesa occorrente si farà fronte con fondi nel programma di cui al Capitolo Fondi Sviluppo e Xxxxxxxx ( Xxxxxxx XX Xxxxxxxx), se- condo il quadro economico come precedentemente dettagliato.
- che a seguito di procedura aperta esperita in data e succes-
xxxx prosiegui si è proceduto alla conclusione della gara ex articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l’appalto è risultato aggiudicato in data all’Impresa _per l’ importo complessivo di € (euro ) , di cui
€ (euro )
per lavori al netto del ribasso del ____ %; € 3.816,10 per oneri per la Sicu- rezza non soggetti a ribasso;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il re- sponsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il ver- bale di cantierabilità in data ;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto del contratto
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcu- na, i lavori di riparazione al gruppo refrigerazione impianto di climatizza- zione per l’importo netto complessivo di €_ _ (euro
) così distinto: € (euro
) per lavori al netto del ribasso del
%; € 3.816,10 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al pre- sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( NEL SEGUITO d.Lgs.50/2016)
Arti- colo 2.
Ammontare del contratto. L’importo contrattuale è quello indicato all’art. 1.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire i prezzi uni- tari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. Per cui l’importo contrattua- le resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore at- tribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3.
Condizioni generali del contratto.
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, indero- gabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modali tà, ai quali si applica il ribasso contrattuale.
Tuttavia, trattandosi di contratto interamente a corpo, tali prezzi sono utiliz- zati esclusivamente per la valutazione di eventuali varianti.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo rife- rimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore.
Articolo 4.
Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domici- lio nel comune di , all’indirizzo , presso
.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i si- gnor .
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita co- municazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul
conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - -
- - .
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappre- sentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a per- sona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'ap- paltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appal- tatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garanti- re la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa moti- vata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notifica- ta dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
7. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
8. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 a- gosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla traccia- bilità dei flussi finanziari)
-L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), i- dentificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
-L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente
(…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
-L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
9. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei la- vori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nul- lità del contratto.
11. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite sen- za avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8
L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tut- ti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli ob- blighi scaturenti dal presente contratto.
12. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescri- zioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati suc- cessivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbli- che.
13. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transa- zione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
14.Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contrat- to rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguente- mente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Articolo 5
Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimare tutti i lavori in appalto resta fissato nel ter- mine di giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6
Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle ope- re, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contrat- to in danno dell’appaltatore.
Articolo 7
Sospensioni o riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei ca- si di circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del D.Lgs.50/2016.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto al- la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio-
ne oltre i termini suddetti. In ogni al- tro caso, per la sospensione dei lavo- ri, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e in- dennizzo.
Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8
Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe- ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare ese- cuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) il rilascio delle certificazione di conformità di tutti gli impianti realiz- zati, ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rap- porto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della dire- zione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione speci- fica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9
Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigen- ti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quan- tità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso con- trattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavora- zione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale ese- guita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capito- lato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie cate- gorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni auto- nome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corri- spettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risul- tato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tut- tavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libret- ti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Articolo 10.
Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorra- no le condizioni, l’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si pro- tragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il cri- terio del prezzo chiuso di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs.50/2016.
Articolo 11
1.Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri- chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla ba- se di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti.
Articolo 12.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. E’prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta, compren- sivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, al rag- giungimento dell’importo complessivo contrattuale dei lavori, in un'unica soluzione, dopo l’ultimazione dei lavori.
3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l’appaltatore può chie- dere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pa- gamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce pre- sunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cau- zione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'impor- to della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certifica- to di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 13.
Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato specia- le d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'ap- paltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiara- zione di risoluzione del contratto.
Articolo 14
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carat- tere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto for- male di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare ese- cuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certifi- cato che ha carattere provvisorio. Ai fini della consegna delle opere appal- tate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, è previsto il collaudo ex art. 230 del DPR 207/2010.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silen- zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carat- tere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15
Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante, con le modalità e nei casi previsti dall’art. 54 del
C.S.A. e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ha facoltà di risolvere il contrat- to.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16
Controversie.
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattua- le, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le di- sposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del predetto art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, al fine di prevenire controver- sie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di as- sistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. In tal caso si
opererà come indicato dai commi da 2 ad 8 del su citato art. 207 del D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a di- ritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre es- sere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la som- ma di 200.000,00 euro, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un le- gale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamen- to, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. Il dirigente competen- te, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal sog- getto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può co- munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
7. La decisione sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spe- se di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Articolo 17
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti colletti- vi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazio- ne e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia 0,50 per cento.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri- butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favo- re dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tut- te le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi in-
tegrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la loca- lità dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di- pendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la le- gittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il re- lativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del con- tratto.
6. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto le- gislativo, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, e s.m.i. è stato acquisito ap- posito Documento unico di regolarità contributiva dell’aggiudicatario rila- sciato dalla di _ in data numero
.
Articolo 18
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assu- me ogni onere e obbligo, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantie- re e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurez- za in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al com- ma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risolu- zione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore uniforma le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui diret- tamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
Articolo 19
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzio- ne del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, , in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilascia- ta dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizio- ne della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 20
Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da su- bappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offer- ta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso pre- visti dal D.Lgs. 50/2016.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori nei casi previsti dall’art.105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicata- rio abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia in- dicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 21.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fi-
deiussoria (garanzia definitiva) mediante numero
in data società/dall'istituto
rilasciata dalla agenzia/filiale
di _ per l'importo di euro pari
al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collau- do/regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia pro- ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22.
Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore as- sume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arreca- re a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connes- se, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero
in data tà/dall'istituto _
_ , come segue:
rilasciata dalla socie- agenzia/filiale di
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _ (euro
), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condi- zioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 23.
Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposita- ti agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e non previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
Articolo 24
Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il
D.P.R. 207/2010, per le parti ancora applicabili, e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e non previsto dal capitolato speciale d’appalto;
Articolo 25
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tas- se, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo/regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono sog- getti all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti disposi- zioni normative in materia; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, con firma digitale.
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore