COMITATO AZIENDALE EUROPEO
COMITATO AZIENDALE EUROPEO
DEI LAVORATORI DEL GRUPPO AUTOGRILL ACCORDO
Tra
la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, individuata ai sensi dell’art. 2, D.lgs. 74/2002, nel Chief Human Resources and Organization Officer di Autogrill S.p.A.,
e
i rappresentanti dei lavoratori del CAE Autogrill istituito il 15/11/2002, assistiti dall’EFFAT - Federazione Europea dell’Alimentazione, Agricoltura e Turismo
si è convenuto quanto segue:
Premesse
Il 15/11/2002, la direzione centrale di Autogrill e i rappresentanti dei lavoratori hanno concordato sull’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo.
In seguito all’acquisizione di Carestel il perimetro del CAE aveva avuto una prima modifica.
Il 06/05/2009, il Parlamento Europeo e il consiglio hanno pubblicato una nuova Direttiva (2009/38/CE).
Il Gruppo Autogrill in questi anni ha modificato il suo perimetro.
Durante l’ultimo CAE, la direzione centrale e i rappresentanti dei lavoratori hanno convenuto la necessaria revisione dell’accordo, che rifletta l’evoluzione del Gruppo e la conformità alla nuova direttiva europea.
La finalizzazione dell’accordo rinnovato vuole ribadire l’importanza del Comitato Aziendale Europeo quale valido strumento di informazione e consultazione a livello transnazionale tra le società del Gruppo e le rappresentanze dei lavoratori, nonché il suo contributo ad un sistema di Relazioni Industriali volto a promuovere la crescita, la competitività e l’occupazione del Gruppo e che ha quale obiettivo prioritario, grazie anche al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità, quello di raggiungere livelli di eccellenza del prodotto/servizio globalmente erogato ai nostri Clienti.
Le parti con il presente accordo intendono realizzare l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori che costituiscono l’obiettivo della direttiva CE 94/45 e del D.lgs. 74/2002, che dispone l’attuazione in Italia della direttiva stessa, rivista dalla Direttiva 2009/38/EC.
Resta inteso che il Comitato Aziendale Europeo non potrà sostituirsi ai rappresentanti sindacali dei lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza o limitare i diritti dei lavoratori nei diversi Paesi.
1. Definizione di Gruppo/Campo di applicazione
Il presente Accordo riguarda il Gruppo Autogrill, comprensivo delle imprese e degli stabilimenti controllati da Autogrill S.p.A si sensi del D.Lgs. 2 aprile 2002 n°74 rivisto dalla Direttiva 2009/38/EC e operanti nei diversi Paesi.
Si intende per “stabilimento”, ai fini del presente Accordo, un punto vendita ovvero una pluralità di punti vendita dotati di autonomia funzionale e amministrativa.
Sono indicate nell’allegato A) le società che, oltre ad Autogrill S.p.A., al momento della conclusione dell’accordo fanno parte del Gruppo Autogrill.
Tale elenco verrà aggiornato ad ogni modifica del perimetro aziendale.
2. Composizione del Comitato Aziendale Europeo
Il Comitato Aziendale è costituito da 17 componenti; la ripartizione di esso tra gli Stati interessati è indicata nell’allegato B) al presente Accordo.
La distribuzione numerica dei rappresentanti dei lavoratori tiene conto della dimensione occupazionale nei diversi Paesi e/o Regioni, ovvero accorpamenti di Paesi coerenti con le necessità di rappresentanza dei lavoratori e di corretto funzionamento del Comitato.
In ogni Paese/Regione verranno designati tanti rappresentanti supplenti quanti sono i rappresentanti titolari.
I rappresentanti supplenti sono chiamati a sostituire i titolari nelle varie riunioni in caso di impossibilità accertata temporanea o definitiva di questi ultimi.
Tutti i componenti del Comitato Aziendale Europeo devono essere dipendenti di imprese del Gruppo Autogrill che saranno nominati per la durata dell’accordo e saranno riconfermabili.
I nominativi dei componenti effettivi e supplenti del Comitato Aziendale saranno designati conformemente alle normative legislative o contrattuali vigenti a livello nazionale.
Le Organizzazioni Sindacali nazionali competenti comunicheranno nominativi dei delegati dei lavoratori e dei loro supplenti alla Direzione Centrale e a EFFAT entro 31/03/2011.
In caso di cambiamenti significativi della struttura europea del Gruppo, le parti firmatarie, concorderanno eventuali modifiche alla distribuzione.
3. Comitato Ristretto
Il Comitato Aziendale Europeo può eleggere al proprio interno un Comitato Ristretto composto da 5 membri.
Il Comitato Ristretto è assistito da un rappresentante dell’EFFAT.
Il Comitato Ristretto si incontra ogniqualvolta concordato con la Direzione Centrale ed EFFAT, comunicando con congruo anticipo data e luogo dell’incontro ai partecipanti.
In situazioni eccezionali, così come previste dalla Direttiva 2009/38/CE, che interessino il Gruppo a livello comunitario, potranno avere luogo riunioni eccezionali del Comitato Ristretto.
Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale del Gruppo Autogrill, valutate le circostanze, potranno congiuntamente decidere la convocazione del CAE in seduta straordinaria.
Sarà garantita la traduzione simultanea nelle lingue dei Paesi presenti agli incontri e al termine sarà redatto un verbale che, tradotto nelle predette lingue e in quelle ulteriori previste nell’allegato C, sarà successivamente inviato ai delegati CAE.
4. Oggetto dell’informazione e consultazione
Il Comitato Aziendale è un’istanza di informazione e consultazione per le problematiche transnazionali che interessano il Gruppo a livello comunitario.
Per informazione si intende la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
Per consultazione si intende l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
Il Comitato Aziendale nel corso della riunione di cui al successivo punto 5. deve essere informato e consultato sull’andamento delle attività del Gruppo e, in particolare, su:
♦ Situazione economico-finanziaria
♦ Programmi di attività e di investimenti
♦ Stato dell’occupazione, anche in riferimento alle pari opportunità
♦ Riduzione della dimensione ovvero chiusura di imprese o di unità produttive, fusioni e licenziamenti collettivi, che abbiano ripercussioni transnazionali
♦ Aspetti sanitari e della sicurezza
♦ Formazione professionale
♦ Programmi di Corporate Social Responsibility
♦ Andamento dei Programmi e dei Progetti avviati in ambito CAE
5. Riunioni del Comitato Aziendale
Il Comitato Aziendale si riunirà una volta l’anno normalmente entro il mese di novembre. La Direzione Centrale comunicherà con 30 giorni di anticipo: data, luogo e O.D.G. della riunione ai componenti del C.A.E.
I componenti del Comitato Aziendale hanno il diritto a riunirsi il giorno precedente l’incontro ufficiale.
Per entrambi gli incontri sarà garantita la traduzione simultanea nelle lingue dei Paesi presenti agli incontri.
Di volta in volta, su indicazione del Comitato Ristretto, uno o due invitati potranno assistere alle riunioni del CAE
Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale che, tradotto nelle predette lingue, e in quelle ulteriori previste nell’allegato C, sarà successivamente inviato a tutti i rappresentanti del Comitato Aziendale entro 45 giorni dalla riunione.
Il Comitato Aziendale potrà farsi assistere, qualora ciò risulti necessario, da un esperto.
6. Organizzazione
Nella sede della Direzione Centrale presso Autogrill S.p.A. in Rozzano (Mi), funzionerà una segreteria che provvederà alla convocazione e all’organizzazione della riunione del Comitato Aziendale, nonché a quanto necessario per il suo funzionamento.
I componenti del Comitato Aziendale possono far pervenire alla segreteria la richiesta di inserire all’ordine del giorno specifici argomenti rientranti nell’oggetto dell’informazione e della consultazione come in precedenza definito.
I componenti del Comitato Aziendale disporranno di accesso ad apposita stanza virtuale nella Intranet aziendale, volta ad agevolare e migliorare l’informazione e la consultazione. La sezione CAE del portale verrà strutturata, in maniera coerente con l’architettura dello strumento, in modo da prevedere al proprio interno la necessaria profilatura per garantire accessi pubblici a tutti i componenti del CAE, ivi compresi i supplenti, e accessi ristretti dedicati alle attività operative del Comitato Ristretto, includendo EFFAT nei destinatari degli accessi.
Il Comitato Aziendale disciplinerà ogni aspetto inerente il proprio funzionamento che non sia regolato dal presente Accordo attraverso apposito Regolamento.
Tale regolamento fisserà le modalità di utilizzo di permessi retribuiti sia per la formazione dei componenti CAE sia per l’esercizio della informazione e consultazione mediante le procedure messe a disposizione nell’apposito spazio della intranet aziendale.
7. Riservatezza
E’ fatto obbligo a tutti i componenti del Comitato Aziendale Europeo, nonché agli esperti che dovessero intervenire, di non divulgare quelle informazioni esplicitamente dichiarate riservate durante le riunioni.
Qualora sorgessero contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché sulla determinazione dei criteri obiettivi per l’identificazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati, su istanza della parte interessata, si riunirà una commissione tecnica di
conciliazione composta conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 74/2002 ed in coerenza con la revisione della Direttiva 2009/38/EC.
8. Tutela dei componenti del Comitato Aziendale
Ai componenti del Comitato Aziendale è riservata la tutela prevista dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale in favore dei rappresentanti sindacali.
Tale garanzia permane anche nell’anno successivo alla scadenza del mandato.
9. Finanziamento
Il Gruppo Autogrill sosterrà i costi per l’organizzazione delle riunioni di cui ai precedenti punti 3 e 5 (soggiorno e viaggio dei componenti il Comitato Aziendale e del Comitato Ristretto e Coordinatore EFFAT, servizio di traduzione simultanea, spedizione della documentazione necessaria) nonché i costi di manutenzione dello strumento Intranet.
Saranno altresì a carico del Gruppo Autogrill le spese relative alla traduzione certificata del presente Accordo nelle lingue dei Paesi di cui all’allegato C.
Per partecipare alle riunioni in questione i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di imprese del Gruppo hanno diritto a permessi retribuiti comprensivi dei tempi della riunione, nonché di quelli di andata e ritorno dal luogo della riunione stessa.
Inoltre il Gruppo Autogrill assume su di sé le spese, così come sopra definite, riguardanti l’eventuale presenza di un esperto.
10. Durata dell’accordo
Il presente Accordo è valido a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sarà a tempo indeterminato. Nell’eventualità di formale disdetta di una delle Parti, si intende tacitamente rinnovato fino alla sua sostituzione con un altro Accordo.
Fino all’insediamento del nuovo CAE e del nuovo Comitato Ristretto, resteranno in carica gli attuali organismi.
11. Lingua e legge applicabile
Il presente Accordo viene redatto ed emendato, quando ciò fosse necessario, in lingua italiana. La versione italiana dell’Accordo è la sola versione ufficiale, fermo restando quanto previsto al punto 6. L’Accordo è soggetto alla legislazione italiana ed ogni vertenza che possa scaturire in relazione a quanto in esso previsto, sarà regolata dalla legge italiana.
A seguito del recepimento nella normativa italiana della direttiva 2009/38, le parti si riservano il diritto di incontrarsi per apportare eventuali integrazioni al presente testo.
12. Pubblicità
Il presente Accordo sarà depositato presso il Ministero del Lavoro e la Commissione della U.E.
Amsterdam, 18/11/2010