CONTRATTO DI OSPITALITA'
CONTRATTO DI OSPITALITA'
Residenza Sanitaria Assistenziale
Tra
La Fondazione Cusani Visconti con sede legale in Chignolo Po (PV), Via Xxxxxxx I°
n. 119 – partita IVA 00517440186 –, d’ora in poi denominata Fondazione, nella persona
del Legale Rappresentante Sig.
nell’interesse della stessa
e
, che agisce per conto e
Il/la signor/a nato/a a , il , residente a in Via n° C.F.:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La Fondazione si impegna ad accogliere presso la propria R.S.A. il/la Sig/Sig.ra , d’ora in avanti, per brevità, chiamato/a Ospite, garantendo il rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento interno in vigore.
2. L’inserimento dell’Ospite, oltre che dallo stesso, viene richiesto dai Signori:
a) nato/a a , il , residente a , in Via n° Codice Fiscale:
b) nato/a a , il , residente a , in Via n° Codice Fiscale:
che dichiarano di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ospite, d’ora in avanti, per brevità, indicati con la dicitura “chi per esso o garanti” e che sottoscrivono il presente contratto;
contratto di ospitalità
1 – Il/i Sigg……………………………………………………………………………..
sottoscrive/ono la presente scrittura contrattuale e si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Ospite; egli/essi sarà/nno interpellato/i dall’Amministrazione e/o dal medico responsabile per ogni necessità e comunicazione riguardante l’Ospite.
Il/i Garante/i si impegna/no inoltre a provvedere al materiale trasferimento dell’Ospite che per qualsiasi motivo non possa o non voglia più restare nella Fondazione; l’eventuale recesso dovrà essere comunicato con anticipo minimo di 15 gg., in mancanza di ciò è dovuta l’intera retta per eguale periodo.
2- L’Ospite, o chi per esso, dichiara di conoscere, accettare, rispettare e far rispettare la Carta dei Servizi, i protocolli assunti e le altre norme interne alla R.S.A. attualmente vigenti.
3. L’Ospite, o chi per esso, si impegna a corrispondere la retta giornaliera annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione. La retta viene stabilita all’atto dell’approvazione del Budget economico. La retta attualmente in vigore
della Sig./Sig.ra ammonta a € .
Si precisa che l’obbligo di corresponsione della retta giornaliera persiste nei casi di temporanea assenza fino a 3 giorni. Per i periodi superiori a 3 giorni la retta viene ridotta dell’importo stabilito dalla Fondazione per ogni giorno di assenza fino al quattordicesimo giorno; dal sedicesimo giorno la retta dovrà essere nuovamente corrisposta senza nessuna deduzione.
4. L’Ospite e/o chi per esso si impegna a garantire il regolare pagamento della retta entro il 15 del mese corrente a quello fatturato. La retta decorre dal giorno della prenotazione del posto, indipendentemente dalla effettiva presenza dell’ospite.
5. La Fondazione si impegna rilasciare idonea certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell’utente, entro il 30 aprile o comunque in tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Nel caso di mancato pagamento della retta mensile o di altro inadempimento degli obblighi contrattuali, l’Ospite o chi per esso, autorizza la Fondazione a provvedere al rientro del/la Sig./Sig.ra a domicilio, addebitandone il costo all’Ospite o a chi per esso. In tal caso il contratto si intende risolto, restando ferma la facoltà della Fondazione di adire le vie legali con denuncia di abbandono.
7. L’ Ospite o chi per esso autorizza la Fondazione ad effettuare eventuali spostamenti di nucleo o di stanza del Sig./Sig.ra , per motivi organizzativi o sanitari.
8. L’Ospite e/o chi per esso si impegna a versare il deposito cauzionale infruttifero, pari a una mensilità, prima dell’ingresso del Sig./Sig.ra . Detto deposito sarà restituito all’atto delle dimissioni previa presentazione della ricevuta di versamento, salvo recuperi per eventuali danni subiti.
9. La Fondazione non può adottare misure coercitive e limitanti la libertà personale dell’ ospite ; pertanto, l’ allontanamento spontaneo, cadute accidentali , comportamenti lesivi volontari od involontari nei propri confronti e nei confronti di altri ospiti, del personale o di visitatori occasionali, improprio uso di attrezzature ed impianti, ecc. non comportano alcuna responsabilità della struttura. L’Ospite e/o il Garante/i ne risponderà personalmente. E’ esclusa la normale usura dovuta ad un uso regolare di quanto messo a disposizione dell’Ospite.
10.Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso sé oggetti di valore o denaro eccedenti le normali necessità. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i valori non consegnati.
11. La Fondazione ha in essere idonea assicurazione di responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.
00.xx Fondazione costituisce la documentazione sanitaria o sociosanitaria occorrente e l’Ospite ed i suoi familiari prendono atto del fatto che la Fondazione non dispone delle strutture adatte ad una assistenza sanitaria particolare. Nel caso che ciò si rendesse necessario, ad insindacabile giudizio del medico della Fondazione, l’Ospite o chi per esso dovrà/nno provvedere, su semplice richiesta della Fondazione, all’immediato trasferimento in altra struttura adeguata alle esigenze dell’Ospite.
13.I sottoscrittori del presente contratto si impegnano e si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti, provvedendo personalmente al pagamento di quanto dovuto; ciò in via solidale con gli altri eventuali co-obbligati.
14.Riservatezza dei dati: la Fondazione si impegna a non divulgare dati personali nel rispetto della normativa vigente. La Fondazione è dotata di accorgimenti necessari informatici e manuali a tutela della riservatezza dei dati in suo possesso finalizzati esclusivamente all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie. L’ospite o chi per esso può rivolgersi in ogni momento alla Fondazione ed esecitare i diritti di accesso ai propri dati, di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e succ. modificaz. e integraz.
15.Per qualsiasi altra prestazione assistenziale e non, si rimanda alla Carta dei Servizi della Fondazione ricevuta e ai protocolli assunti.
16.Qualsiasi controversia potesse insorgere tra la Fondazione e l’Ospite o chi per esso, sarà deferita al Giudice di Pace di Corteolona.
17. Il presente contratto decorre dal giorno e ha durata indeterminata.
Letto, approvato e sottoscritto
Chignolo Po lì,
Firma:
IL PRESIDENTE