REGOLAMENTO GAS
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Provincia di Pavia Via Cavour, 18
27039 Sannazzaro de’ Burgondi
c.f. 00409830189 email: xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
REGOLAMENTO GAS
COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
TITOLO PRIMO GESTIONE DEL SERVIZIO GAS
Art. 3 Proprietà delle tubazioni
Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione
Art. 6 Priorità nella attivazione delle utenze Art. 7 Danni alle condotte e agli allacciamenti
Art. 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di derivazione Art. 9 Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza
Art.10 Carta dei Servizi
TITOLO SECONDO DERIVAZIONE AD UTENZE PRIVATE
CAPITOLO I
Norme generali
Art.11 Fornitura di gas incondensabile di raffineria Art.12 Richiesta di allacciamento alla rete gas Art.13 Preventivo di spesa
Art.14 Spese amministrative Art.15 Cauzione
Art.16 Titolari dei contratti
Art.17 Perfezionamento del contratto di somministrazione Art.18 Rinuncia all’esecuzione dei lavori
Art.19 Sospensione o revoca della somministrazione Art.20 Modalità per il recesso dal contratto. Riattivazione Art.21 Divieto di subfornitura
Art.22 Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Art.23 Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione Art.24 Interruzioni e irregolarità del servizio
Art.25 Tipo di utenza Art.26 Tariffe
CAPITOLO II ACCERTAMENTI DEI CORRISPETTIVI
Modalità di pagamento – Apparecchi di misura
Art.30 Lettura dei misuratori
Art.31 Irregolare funzionamento del contatore
Art.32 Guasti agli apparecchi di misura ed accessori Art.33 Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente
TITOLO TERZO DISPOSIZIONI VARIE
Art.34 Controversie Art.35 Controversie Art.36 Decorrenza
TITOLO PRIMO GESTIONE DEL SERVIZIO GAS
Premessa
Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e gli utenti del servizio gas incondensabile di raffineria.
Art. 1 Attuazione del servizio di distribuzione del gas in condensabile di raffineria
Art. 2 Costruzione della rete gas incondensabile di raffineria
La rete di distribuzione gas è normalmente costruita su suolo pubblico.
In casi particolari potrà essere convenzionato il passaggio delle condutture su suolo privato.
Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete potranno essere costruite, a richiesta degli interessati, sia in suolo pubblico sia su strade e fondi privati con le seguenti modalità.
1) Strade pubbliche:
* condotte a carico totale del Comune quando il rapporto lunghezza rete in metri/utenti acquisiti è inferiore a quindici, escluso il caso di nuove lottizzazioni;
* condotta a carico parziale del Comune quando il rapporto di cui sopra è superiore a quindici, secondo una delle seguenti modalità:
a) condotte a carico del Comune fino al rapporto di cui sopra uguale a quindici ed a totale carico dell’utente per i metri eccedenti;
b) fornitura a carico del Comune di tutte le condotte necessarie fino ad un rapporto massimo di lunghezza/utenti uguale a quaranta, con tutti gli altri oneri a carico dell’utente.
2) Vie private aperte al pubblico transito:
valgono tutte le considerazioni relative al punto precedente con la sola eccezione che in ogni caso il ripristino dell’eventuale pavimentazione stradale resta completamente a carico dell’utente.
3) Vie private chiuse o strade interne di semplice accesso:
gli oneri saranno completamente a carico dell’utente.
I progetti saranno forniti dal Gestore e realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza del Gestore stesso.
Le condotte posate con contributo totale o parziale degli utenti resteranno, a lavori ultimati, di proprietà del Comune.
Tali condotte potranno essere utilizzate dal Comune anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comporti diritto alcuno, per l’utente o per il proprietario, di rimborso relativo a quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù.
La somministrazione è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, dei permessi, delle servitù e di quant’altro necessario alla costruzione ed alla manutenzione di reti ed allacciamenti.
Prima di iniziare i lavori i richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno in merito a quanto sopra specificato.
Art. 3 Proprietà delle tubazioni
Tutte le tubazioni della rete di distribuzione del gas sono di proprietà del Comune.
Le tubazioni a servizio degli allacciamenti sono, di norma, proprietà del Comune fino all’inizio della proprietà privata prospiciente la strada dove è interrata la rete principale di distribuzione. Le tubazioni interamente costruite dal Gestore su disposizione del Comune o dal Comune su proprietà privata, sono pure di proprietà del Comune stesso.
Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti sono affidate al Gestore, il quale, per i vari lavori, potrà utilizzare personale dipendente o personale esterno incaricato.
La manutenzione delle condotte posate in proprietà privata riguarderà, in caso di rifacimento della pavimentazione, solo il ripristino del conglomerato bituminoso se preesistente.
Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione
Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune o al Gestore per interruzione nella erogazione del gas dovuta a rotture, lavori in corso e forza maggiore.
Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva funzionante con altro combustibile.
Il Gestore è tenuto ad avvisare per tempo gli utenti mediante cartelli stradali e/o avvisi quando l’interruzione è legata ad interventi programmati.
Art. 6 Priorità nella attivazione delle utenze
Ai fini della attivazione di nuove utenze si distinguono le stesse in domestiche e non domestiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.
Il Gestore è tenuto, su richiesta degli interessati, a presentare le soluzioni tecnico-economiche necessarie per la soluzione dei problemi legati all’approvvigionamento del gas.
Art. 7 Danni alle condotte e agli allacciamenti
Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni dalla rete gas, chi è interessato ad opere di scavo in luoghi dove sono interrate tubazioni di gas metano è tenuto a richiedere al Gestore tutte le informazioni del caso, comunicando altresì la data di inizio lavori. Parimenti il Gestore è tenuto a segnalare l’ubicazione delle condutture e degli accessori.
Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità alle tubazioni, gli oneri per le riparazioni saranno a carico di chi ha causato il danno.
Art. 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di derivazione
E’ vietato a chiunque, ad esclusione degli operatori del Gestore o delle imprese autorizzate, effettuare operazioni sulla rete di distribuzione stradale o sulle derivazioni di proprietà del Comune.
Tale proibizione comprende anche il divieto per gli utenti e per gli installatori privati di manovrare la valvola posta sulla tubazione di presa, dopo il dielettrico.
Gli utenti e gli installatori devono utilizzare di norma solo il rubinetto posato appena prima del contatore e solo in casi di urgenza e pericolo possono chiudere la valvola posta sulla tubazione di presa. In questo caso dovrà essere immediatamente avvisato il Gestore che solo potrà provvedere alla riapertura della valvola chiusa.
Art. 9 Chiusura temporanea e riapertura dell’utenza
L’utente, per qualsiasi motivo, ha necessità di chiudere temporaneamente la valvola di derivazione, deve richiedere l’intervento del Gestore. L’intervento non sarà oneroso solo se legato ad effettiva e reale necessità dell’utente. Negli altri casi le spese per gli interventi del Gestore saranno a carico dell’utenza.
Art. 10 Carta dei Servizi
Sulla base dei principi indicati nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e del 29.04.1999, Il Comune ha adottato la Carta del Servizio Gas in condensabile di raffineria allegata al presente regolamento.
TITOLO SECONDO DERIVAZIONI AD UTENZE PRIVATE
CAPITOLO I
Norme generali
Art. 11 Fornitura di gas in condensabile di raffineria
La fornitura di gas incondensabile di raffineria è concessa per uso cucina, riscaldamento, promiscuo, industriale.
Il Comune, lungo le vie e le piazze nelle quali sono già posate le tubazioni per la distribuzione, concede il servizio ai privati ed alle Pubbliche Amministrazioni. Il Comune si riserva la facoltà di concedere il gas agli stabilimenti per uso industriale limitatamente alle capacità della rete di distribuzione.
Per le strade che non siano già provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune accoglie le richieste di nuovi allacciamenti, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
Le spese per la posa delle tubazioni stradali in tali strade saranno, di norma, a totale carico dei richiedenti con le precisazioni di cui all’art.2. Gli impianti relativi resteranno di proprietà del Comune e verranno considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete comunale.
Art. 12 Richiesta di allacciamento alla rete gas
La domanda per l’allacciamento alla rete gas deve essere redatta su apposito modulo predisposto e fornito dal Gestore, sottoscritto dall’utente e dalla proprietà e comunque secondo modalità stabilite dal Comune. Nella domanda si dovrà specificare, tra l’altro, l’uso, l’ubicazione dell’immobile, il numero di appartamenti e di negozi e la quantità presumibile del fabbisogno massimo orario.
All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà produrre le documentazioni previste dalla legge. Il Gestore è tenuto, nel minor tempo possibile e comunque, non oltre i tempi indicati nella Carta del Servizio Gas incondensabile di raffineria, ad effettuare visita tecnica in loco alla presenza
degli interessati ed a formulare il preventivo di spesa che i richiedenti potranno poi ritirare presso l’Ufficio competente
Art. 13 Preventivo di spesa.
Il preventivo di spesa sarà compilato in base al prezziario stabilito dal Comune in accordo con il Gestore.
Il preventivo di spesa ha validità trenta giorni per la parte economica. Oltre i trenta giorni e fino a sei mesi dalla data di emissione, il Gestore, dopo averne accertata la validità tecnica, verifica ed eventualmente aggiorna i prezzi. Trascorso detto termine il preventivo viene annullato.
Art.14 Spese amministrative
Alla stipula del contratto l’utente è tenuto a corrispondere, oltre agli oneri per l’allacciamento e per l’anticipo di garanzia sui consumi, un importo stabilito annualmente dal Comune relativo alle spese amministrative e di contratto.
Sono esentati dall’addebito delle spese amministrative e di contratto gli eredi o i residenti, nella stessa casa o appartamento, dell’intestatario del contratto da volturare.
Sono inoltre esentate le volturazioni per cambio di ragione sociale nell’ambito però della stessa forma societaria.
Art.15 Cauzione
All’atto della stipula del contratto di somministrazione, l’utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti, una cauzione. La garanzia, le condizioni e l’ammontare sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas agli artt. 00-00-00-00 e 16 del Provvedimento n. 229/01 e dalle determinazioni del Comune.
Art. 16 Titolari dei contratti
Il contratto è dì norma intestato a chi utilizza direttamente il servizio.
Nel caso di stabili con più appartamenti serviti da un solo contatore (riscaldamento centralizzato), il contratto va intestato alla Amministrazione del Condominio o del Caseggiato. Il Comune non stipula contratti di somministrazione con utenti morosi e con i relativi conviventi.
Art. 17 Perfezionamento del contratto di somministrazione
Per ottenere il servizio i richiedenti, oltre al versamento dell’importo preventivato per l’allacciamento e le competenze accessorie, previste dal presente regolamento, dovranno provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Comune ed il Gestore alla fornitura del gas. Nel contratto dovranno essere chiaramente indicati l’uso per il quale il gas viene somministrato e il codice fiscale dell’utente in assenza del quale non è possibile la stipula del contratto stesso. Il contratto impegna l’utente dal giorno della firma mentre la fornitura inizia dal giorno del completamento delle opere di presa. Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e la durata dello stesso viene stabilita in anni uno, prorogabile tacitamente di anno in anno.
L’utente in relazione al tipo di utilizzo del gas, dovrà produrre al momento della stipula del contratto la dichiarazione di conformità dell’impianto interno alle vigenti norme UNI-CIG 7128-72 e 7129-72 e, quando necessita, la dichiarazione di conformità del locale caldaia alle vigenti disposizioni dei VV.FF.
Art. 18 Rinuncia all’esecuzione dei lavori
Qualora prima della esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all’allacciamento qualunque ne sia il motivo, questo avrà il diritto al rimborso delle quote a), b), c), d), ed f) di cui, all’art.13, salvo che il Comune o il Gestore vantino altri crediti nei suoi confronti.
Art. 19 Sospensione o revoca della somministrazione
E’ vietato utilizzare gli impianti di distribuzione del gas per uso diverso da quello previsto nel contratto, pena la sospensione immediata del servizio e la eventuale successiva risoluzione del contratto di somministrazione. Un uso improprio diverso da quello contrattuale, comporta la sospensione della erogazione del servizio.
La somministrazione, potrà essere revocata o sospesa dal Gestore nei casi di inadempimento da parte dell’utente (mancato pagamento fatture sui consumi, danni al misuratore, impossibilità di accesso al misuratore, impossibilità di leggere o sostituire il misuratore, subentro senza nuovo contratto), fatto salvo ogni e qualsiasi diritto vantato dal Comune per importi arretrati e per danni; potrà anche essere revocata o sospesa in via temporale per cause di forza maggiore
Art. 20 Modalità per il recesso dal contratto. Riattivazione
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono inviare disdetta mediante lettera raccomandata o sottoscrivere di persona la disdetta presso gli uffici del Gestore, che provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore, con apposizione dei sigilli. In mancanza di tale disdetta, i titolari del contratto restano unici responsabili nei confronti del Gestore e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione.
L’apertura del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso o sigillato, potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore dopo che sia stato perfezionato il contratto di somministrazione da parte dell’utente che subentra. In difetto di ciò, il prelievo di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.
Prima della stipula del contratto di somministrazione con il subentrante, il Gestore accerterà la corretta ubicazione ed il corretto alloggiamento del contatore.
In caso positivo il contratto potrà essere immediatamente stipulato. In caso contrario, il contratto potrà essere stipulato solo con il contestuale pagamento degli oneri relativi allo spostamento del contatore.
Art.21 Divieto di subfornitura
Il gas non potrà essere utilizzato in xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx essere ceduto sotto qualsiasi forma a terzi, salvo consenso scritto da parte del Gestore; in caso contrario si potrà risolvere il contratto di somministrazione.
Art.22 Norme per l’esecuzione delle derivazioni
Il Gestore eseguirà il lavoro compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi, nei tempi tempi previsti nella Carta del Servizio Gas incondensabile di raffineria.
Il diametro dell’allacciamento viene stabilito dal Gestore in funzione del numero delle famiglie da servire o in funzione delle previsioni attuali e future dei consumi.
Art.23 Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione
L’utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Comune. In particolare è tenuto a proteggere il contatore dagli agenti atmosferici e da eventi accidentali.
L’utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per la sostituzione del contatore, compresi il costo dell’apparecchio e della manodopera.
Art.24 Interruzioni e irregolarità del servizio
Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o limitazioni di forniture dovute a causa di forza maggiore, guasti, incidenti ed esigenze tecniche.
In nessuno di tali casi l’utente avrà diritto al risarcimento dei danni. Il Gestore, nei tempi previsti nella Carta del Servizio Gas, è tenuta ad avvisare gli utenti mediante cartelli ben visibili di possibili interruzioni del servizio legate ad interventi programmati.
Art.25 Tipo di utenza
Le fasce di utenza sono stabilite dal Comune nel rispetto del Provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 237/00.
Art.26 Tariffe
Il Comune applica le tariffe di vendita del gas nel rispetto delle leggi vigenti e delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti alla somministrazione ed i consumi del gas sono a carico dell’utente ed il loro importo viene conteggiato ed evidenziato nelle fatture.
CAPITOLO II ACCERTAMENTI DEI CORRISPETTIVI
Modalità di pagamento – Apparecchi di misura Art.27 Misura e pagamento del gas in condensabile di raffineria
Ogni somministrazione di gas, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell’utente. Il gas viene fatturato:
- in ragione delle letture effettuate dal Gestore;
- in ragione degli acconti e quindi dei conguagli.
I consumi verranno fatturati secondo il regime tariffario in vigore. Saranno applicate tariffe ed importi in relazione ai consumi.
In difetto di pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Comune applicherà un interesse di ritardato pagamento nella misura prevista dall’art. 8 del Provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229/01.
Per la gestione delle morosità si fa riferimento all’art. 3.3.3 della Carta del servizioo Gas In condensabile di raffineria.
Gli eventuali reclami non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell’importo delle fatture, eccezion fatta per i casi di richiesta di verifica del contatore o di evidente errore di fatturazione.
Art.28 Apparecchi di misura - Quota di servizio - Manutenzione
Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione ai prelievi massimi indicati dall’utente.
L’utente, può chiedere la sostituzione dell’apparecchio di misura ed il potenziamento della presa, in conseguenza delle mutate condizioni di esercizio, con oneri ovviamente a suo carico.
Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per necessità tecniche.
Art.29 Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nelle posizioni ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso agli operatori.
Per il posizionamento dei contatori si applica la norma UNI-CIG 9036 del novembre 1986 che al punto
4.3.1.2 così recita:
“è vietata l’installazione di gruppi di misura:
a) nei locali in cui non sia possibile realizzare una ventilazione naturale;
b) nei locali adibiti a camere da letto;
c) nei locali destinati a servizi igienici;
d) al di sotto di lavabi o lavandini
e) al di sopra di apparecchi di utilizzazione a fiamma libera;
f) negli ambienti in cui possono formarsi atmosfere con potenziale capacità di provocare corrosioni;
g) nelle autorimesse;
h) nei depositi di combustibili o materiali infiammabili.
E’ consentita l’installazione all’interno dei locali di cui ai punti a), b), c) di misuratori di classe non superiore a G4 a condizione che il gruppo di misura sia installato in nicchia corredata di sportello metallico a tenuta di gas e nella parte di fondo della nicchia siano ricavate, in alto e in basso, luci di aerazione permanente verso l’esterno con sezione totale non minore a 100 cm2”.
L’ubicazione del misuratore viene concordata con la proprietà, tenendo presente che ove possibile i misuratori vanno messi all’inizio della proprietà privata prospiciente la strada.
Nel caso vengano richiesti contatori unifamiliari in cortili o complessi condominiali, gli stessi dovranno essere posati in luogo idoneo, al piano terreno, in posizione concordata. Nel caso di cortili o complessi di non rilevante entità i contatori dovranno essere posati appena entro la proprietà privata. Nel caso di cortili o complessi rilevanti i contatori potranno essere posati in posizioni diverse concordate con il Gestore, fermo restando che tutti gli oneri per le tubazioni di trasporto restano a carico dell’utenza.
Di norma i misuratori saranno posizionati in nicchie od in un armadietto metallico corredato di sigillo munito di luci di areazione.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di valvola di intercettazione a monte, con ulteriore valvola di intercettazione sulla derivazione di presa oltre che di apposito sigillo di garanzia apposto dal
Gestore.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l’utente, alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione.
L’utente potrà utilizzare direttamente la sola valvola a monte del suo misuratore.
Art.30 Lettura dei misuratori
L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Comune, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 3-4-5 e 6 frl Provvedimento dell’Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229/01 e nella Carta del Servizia Gas.
In caso di assenza dell’utente, il letturista incaricato provvederà a lasciare idonea cartolina per l’autolettura del misuratore, da trasmettersi poi debitamente compilata agli uffici del Gestore.
Qualora non pervenga la lettura entro i termini fissati, il Comune emetterà fatturazione in acconto da conguagliarsi con la prima fatturazione eseguita su lettura, senza la emissione di nota di rettifica.
Qualora, per causa dell’utente o assenza, non sia possibile eseguire o ricevere la lettura periodica del contatore e tale impossibilità continui per un periodo superiore ad un anno, dopo un avviso a mezzo raccomandata R.R., può essere disposta la sospensione dell’erogazione. Questa potrà essere riaperta soltanto dopo la effettuazione della necessaria lettura e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restando ogni obbligazione contrattuale.
Art.31 Irregolare funzionamento del contatore
Qualora venga riscontrata una evidente irregolarità di funzionamento del misuratore, il consumo gas è valutato in misura uguale alla media dei corrispondenti periodi dei due anni precedenti o dell’anno precedente in caso di durata minore.
Nei casi di manomissione del contatore, da parte dell’utente ed in carenza degli elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media di casi analoghi.
Art.32 Guasti agli apparecchi di misura ed accessori
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, aperti, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria dell’utente, sono effettuati dal gestore e sono a carico del Comune.
I costi per la sostituzione di contatori chiusi e non più idonei vengono addebitati al nuovo utente al momento della stipula del contratto.
I misuratori possono essere rimossi o spostati solo con l’autorizzazione del Gestore.
Art.33 Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente
Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, il Gestore, a seguito di richiesta scritta, dispone le opportune verifiche da effettuarsi da parte di ditta specializzata che lascerà un certificato di prova. Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune che, inoltre, provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per un periodo non superiore ad anni uno.
Se invece la verifica comprova l’esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti, nella misura del 2% in più o in meno, il Gestore provvederà ad addebitare all’utente le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.
TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34 – Applicabilità del regolamento
Il presente Regolamento riguarda tutti gli utenti ed è da intendersi parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale trascrizione sul contratto.
Art. 35 – Controversie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili la Carta del Servizio Gas e le disposizioni vigenti in materia. Per ogni controversia tra Gestore e Comune da una parte ed utente dall’altra è competente esclusivamente il Foro di Vigevano.
Art. 36 – Decorrenza
Il Regolamento sarà applicato con decorrenza 01.01.2002.
Per quanto riguarda l’applicazione del Provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 229/01, si terrà conto delle tempistiche di cui all’art. 18 del Provvedimento stesso.