CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO, CONCLUSIONE DELLO STESSO ED AVVERTENZE
1.1 Con il presente contratto Loxam Access s.r.l. con sede in 00000 - Xxxxxxxxxxx (XX), Via Xxxxx Xxxxxxx, n. 13 (CF/P.IVA 10046180963) in persona del procuratore speciale signora Xxxxxx Xxxxxx – giusta procura speciale del 17.02.2022 a Rep. n. 590 – Rac. n. 476 notaio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx di Bergamo - (in seguito il Locatore) si obbliga a far godere al Locatario, che accetta, l’utilità – sia essa con Operatore fornito dal Locatore (Nolo a Caldo) che senza Operatore (Nolo a Freddo) - di Piattaforme Aeree, Autocarrate, Furgoni ed Autocarri, Autogru, Ponteggi (anche mobili su ruote a torre / Trabattelli), Prefabbricati per Edilizia, Generatori di Energia Elettrica, Attrezzature e Macchinari Vari direttamente collegati all'oggetto sociale del Locatore nonché di tutti i Mezzi di Sollevamento in genere e/o di attrezzature da cantiere varie, comprensivi di quelli utilizzabili con patente di guida, oltre che degli eventuali relativi accessori – nel prosieguo definiti “Beni” – così come descritti nella Modulo d’Ordine per un tempo determinato il tutto secondo quanto indicato nel predetto Modulo d’Ordine nonché secondo quanto qui di seguito specificato.
1.2 Il Modulo d’Ordine sottoscritto dal Locatario, costituisce Proposta Irrevocabile di Locazione che, una volta accettata dal Locatore, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto si perfeziona con l’accettazione scritta del Locatore - da trasmettersi anche a mezzo di posta elettronica - e/o in ogni caso con la consegna dei Beni ex art. 1327 c.c. in favore del Locatario.
1.3 Il Locatore concederà in locazione al Locatario, conformemente alle presenti condizioni generali, i Beni meglio descritti nei singoli moduli d’ordine nei quali saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche della locazione e le condizioni economiche delle medesime. In caso in incompatibilità tra le presenti condizioni generali ed i moduli d’ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest’ultimi.
1.4 Rispetto ai Beni oggetto del contratto, il Locatario non potrà vantare alcun diritto di proprietà o alcun diritto reale. A tale proposito il Locatario, nei casi di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia sede riguardi i Beni locati, dovrà rappresentare all’Autorità (civile, penale, amministrativa) e/o al soggetto terzo procedente che i Beni non sono di proprietà del Locatario e che lo stesso li detiene solamente ed esclusivamente a titolo di locazione. In tale caso il Locatario dovrà, inoltre e con la massima celerità, darne formalmente notizia al Locatore – con mezzo idoneo a certificarne l’avvenuto ricevimento - nonché attivarsi per la risoluzione della questione. In ogni caso, tutte le spese - giudiziarie e non - ed il costo degli eventuali Beni sostitutivi concessi saranno ad esclusivo carico del Locatario.
ART. 2 – DEFINIZIONE ED USO DEI BENI LOCATI
2.1 I Beni oggetto della locazione sono descritti in modo preciso ed identificati con un numero attribuito dal Xxxxxxxx, riportato anche nel documento di trasporto.
2.2 Il Locatario non può togliere o modificare i numeri di telaio, le targhe di proprietà né le scritte e/o gli adesivi presenti sui Beni. Qualsivoglia modifica anche colposa apportata agli stessi comporterà l’obbligo per il Locatario di risarcire al Locatore il relativo danno la cui quantificazione è rimessa all’insindacabile giudizio dello stesso Xxxxxxxx, con rinuncia da parte del Locatario a qualsivoglia eccezione.
2.3 Sin da ora il Locatario attesta che i Beni presi in locazione corrispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e da ogni altra normativa vigente, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore per eventuali violazioni e/o mancanze.
2.4 L’utilità dei Beni concessi dal Locatore al Locatario con Operatore al seguito, definita anche “Nolo a Caldo”, è comprensiva dell’attività accessoria di uno o più preposti del Locatore addetti alla manovra ed al funzionamento dei Beni secondo la loro specifica destinazione e per l’impiego voluto dal Locatario. In detto esclusivo caso il Locatore è responsabile verso il Locatario e verso i Terzi dei danni cagionati a cose e/o persone derivanti dalla manovra e dal funzionamento dei Beni con Operatore, limitatamente al caso in cui il Locatore abbia avuto la diretta gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta con gli stessi; il Locatore pertanto non risponde dei danni causati al Locatario e/o ai Terzi soggetti, in seguito ad istruzioni o direttive impartite dal Locatario o da preposti dello stesso all’Operatore per l’utilizzo dei Beni. Il Locatario si impegna espressamente ad adottare le misure di sicurezza idonee a garantire e salvaguardare il lavoro del Locatore e/o degli Operatori di quest’ultimo, assumendo ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo e con espresso obbligo di manleva in favore del Locatore.
ART. 3 – TRASPORTO, CONSEGNA ED EVENTUALE MONTAGGIO
3.1 Il costo del trasporto dei Beni, sia all’andata che al ritorno, sono a carico del Locatario e da questi da corrispondersi – salvo espresso diverso accordo – congiuntamente e cumulativamente prima della consegna dei Beni.
3.2 In ogni caso i Beni vengono locati “franco partenza”; la responsabilità per il caso di danneggiamento dei Beni o di terzi durante il trasporto, ivi compreso il carico o lo scarico dei Beni stessi, è a carico della parte che materialmente vi provvede e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di soggetti terzi.
3.3 Il Locatario, accettando la consegna sei Beni, attesta espressamente che i Beni gli sono stati consegnati in buono stato di conservazione e manutenzione, funzionanti, puliti, ingrassati e muniti, se necessario, di antigelo e/o pieno di carburante, nonché accompagnati dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie e dal libretto di uso e manutenzione.
3.4 Eventuali contestazioni rispetto ai Beni e/o eventuali anomalie riscontrate sui Beni all’atto della consegna dovranno formare oggetto di specifica individuazione sottoscritta sia dal Locatario che dal Locatore. In difetto di detto documento congiunto i Beni saranno considerati perfettamente conformi all’Ordine ed all’uso indicato, efficienti, in buono stato d’uso, ben manutenuti, muniti degli accessori necessari al funzionamento, ivi compreso tutto quanto previsto dalle normative antinfortunistiche e/o stradali e/o altre vigenti.
3.5 Il Locatario dichiara ed accetta che i termini pattuiti per la consegna e/o ritiro dei Beni da parte del Locatore sono meramente indicativi e che detti termini possono subire modifiche in conseguenza di eventuali imprevisti, esigenze di controllo e messa a punto o per altre cause. Il Locatore è sin d’ora esonerato da parte del Locatario da qualsiasi responsabilità e/o obbligo in merito ad eventuali ritardi nella consegna rinunciando sin d’ora il Locatario a qualsivoglia pretesa anche risarcitoria sul punto.
3.6 Nel caso in cui i Beni locati siano idonei e/o destinati all’utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarrate ed i Furgoni (siano essi “cassonati” o meno), il Locatario è obbligato a consegnare al Locatore copia della Patente di guida del o degli utilizzatori, con categoria idonea a seconda di quanto necessitante per la guida su strada dei Beni locati. Patenti sospese o scadute non possono essere accettate con conseguente diritto per il Locatore di rifiutare la consegna dei Beni.
3.7 L’installazione comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra montaggio/smontaggio (presa elettrica in cesta per uso lavorativo del Locatario) è a cura del Locatore solo ove specificatamente previsto, in ogni caso i relativi costi e spese sono a carico del Locatario.
ART. 4 – LUOGO DI UTILIZZO DEI BENI
4.1 I Beni locati potranno essere utilizzati unicamente nel luogo indicato nella Modulo d’Ordine.
4.2 Il personale del Locatore è sin d’ora autorizzato ad accedere al cantiere o nei luoghi ove si trovano i Beni durante la locazione ed il Locatario è obbligato a procurare al Locatore l’eventuale relativa autorizzazione, restando responsabile in difetto di ogni conseguenza pregiudizievole.
4.3 Tutti gli eventuali permessi di occupazione del suolo pubblico, scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato e/o permessi ed autorizzazioni altre – ivi compresi i permessi temporanei per l’utilizzo su strada dei mezzi non targati - sono ad esclusivo carico del Locatario e ciò salvo espresso patto contrario.
4.4 Per i Beni non immatricolati e comunque non targati è vietata la circolazione su strada. Qualsivoglia uso difforme rispetto a quanto qui previsto, od in violazione delle norme di legge ed in particolare del CdS, comporterà l’obbligo per il Locatario di provvedere al risarcimento di tutti i conseguenti danni, ivi compreso il rimborso di eventuali ammende e/o sanzioni varie debitamente documentate inflitte al Locatore per colpa del Locatario, con rinuncia a qualsivoglia eccezione e /o contestazione in merito alla quantificazione fattane dal Locatore.
ART. 5 – UTILIZZO DEI BENI E DIVIETO DI SUB LOCAZIONE
5.1 Il Locatario è obbligato ad affidare l’uso dei Beni esclusivamente al proprio personale dipendente, muniti di adeguata formazione.
In relazione all’uso dei Beni il Locatario si obbliga a:
a) usare i Beni con la massima diligenza ed a curarne la manutenzione;
b) seguire dettagliatamente le istruzioni e le indicazioni riportate nei documenti tecnici dei beni (specie nel libretto d’uso e di manutenzione) ed a non usare i Beni per scopi diversi da quelli per i quali i Beni sono stati progettati;
c) usare tutti i necessari dispositivi di sicurezza, di cui il Locatario – con la sottoscrizione delle presenti Condizioni - rilascia piena ed ampia quietanza di ricezione;
d) non apportare alcuna modifica ai Beni e a non utilizzare accessori non espressamente autorizzati dal Locatore;
e) rispettare scrupolosamente tutte le norme dettate in tema di sicurezza nonché le prescrizioni impartite dalla casa costruttrice.
5.2 E’ vietato al Locatario di sublocare i Beni, se non espressamente autorizzato dal Locatore. E’ inoltre espressamente vietato al Locatario concedere in utilizzo a soggetti terzi i Beni locati (come lo può essere a titolo esemplificativo e non esaustivo il cosiddetto “cambio in cantiere”) se non formalmente autorizzato dal Locatore, assumendosi il Locatario ogni qualsivoglia responsabilità amministrativa, penale e civile e con espressa manleva in favore del Locatore per tutti i danni che potranno conseguire dall’uso fatto dal “soggetto terzo”.
5.3 Durante la locazione il Locatario è obbligato a conservare scrupolosamente le chiavi originali dei Beni che in nessuno caso dovranno essere lasciate a bordo dei Beni locati durante la sosta.
5.4 Il Locatario prende atto che i Beni presi in locazione possono essere soggetti a perdite di olio e/o altri liquidi; pertanto, il Locatario si obbliga a attuare quanto necessitante al fine di poter prevenire qualsiasi possibile danno derivante da tali perdite (specie in relazione a beni di terzi). In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore in relazione ai danni di qualsiasi natura occorsi al Locatario e/o a soggetti terzi derivanti da perdite di olio e/o altri liquidi dal bene / macchinario locato, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore.
5.5 Il Locatario solleva il Locatore da ogni responsabilità derivante dalla perdita e/o danni alle cose, che egli stesso e/o suoi dipendenti e/o preposti e/o aventi causa avessero abbandonato, depositato o trasportato nei o sui Beni locati; ciò vale tanto nel corso della locazione quanto dopo la restituzione dei Beni. Il Locatario manleva altresì il Locatore da ogni responsabilità, impegnandosi a difenderlo e ad indennizzarlo per ogni spesa ed esborso in caso di reclami basati su dette perdite o danni.
5.6 In caso di Locazione superiore ai 30 gg di beni destinati alla circolazione su strada, il Locatario si dichiara perfettamente edotto dell’obbligo di dichiarazione/comunicazione previsto dall’art. 94 CdS in favore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il Locatario dovrà provvedervi direttamente con espressa manleva in favore del Locatore rispetto a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dall’omessa dichiarazione/comunicazione.
5.7 Il canone di locazione convenuto prevede, salvo eventuale diverso accordo: i) un utilizzo massimo dei Beni locati per 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 168 ore al mese - calcolate considerando una media di 21gg lavorativi mensili x 8 h giornaliere; ii) per i Beni destinati alla circolazione su strada un uso massimo di 100 km/gg – 3000 km/mese. Le quantità di utilizzo dei Beni vengono monitorate a distanza ed eventuali usi eccedenti comporteranno l’obbligo per il Locatario di corrispondere un’integrazione giornaliera proporzionale del canone di locazione.
5.8 Ogni uso al di fuori del tempo previsto nel precedente punto 5.7, nonché ogni uso e/o locazione nelle giornate prefestive (come lo può essere il sabato) e/o festive (come lo può essere la domenica) e/o nelle giornate festive cadenti infra settimanalmente (con specifica esclusione del sabato e della domenica in quanto precedentemente previsto), comunque misurato e/o determinato, potrà implicare - a semplice discrezione del Locatore - un supplemento del canone di locazione (comprensivo di tutti gli oneri accessori) che verrà automaticamente addebitato dal Locatore al Locatario, con rinuncia da parte di quest’ultimo a qualsivoglia eccezione e/o contestazione.
ART. 6 – MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI BENI
6.1 Le spese per la lubrificazione, se necessaria - materiali compresi - sono a carico del Locatario che vi provvederà a proprie cura e spese; in ogni caso, la manutenzione ordinaria – come nel prosieguo anche meglio descritta – è a carico del Locatario per tutta la durata della locazione.
6.2 Il Locatario è obbligato, quindi, ad effettuare a proprio carico e con la dovuta diligenza, tra le altre le seguenti attività:
a) pulizia quotidiana e controllo filtri;
b) lavaggio completo a periodi prestabiliti;
c) verifiche di routine prima dell’utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;
d) verifica quotidiana e rabbocco del livello d’olio motore e del livello d’acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;
e) verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
f) sostituzione dei pneumatici in seguito ad improprio utilizzo del macchinario;
g) verifiche settimanali del livello d’acqua delle batterie;
h) xxxxxxxx xxxxxxxx della batteria.
6.3 Nel caso in cui i Beni si dovessero danneggiare per mancata osservanza di uno dei punti di cui al precedente punto 6.2, il Locatario accetta tacitamente ed incondizionatamente quanto il Locatore gli addebiterà per il ripristino dei Beni, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia eccezione e/o contestazione circa l’importo addebitato dal Locatore.
6.4 In caso di guasto o sinistro in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx eseguite esclusivamente dal Locatore e/o da Personale Terzo espressamente autorizzato dal Locatore ed i relativi oneri e costi saranno a carico del Locatario, fatto salvo che la colpa di tale guasto o sinistro sia da imputare totalmente al Locatore che, in tale caso, si assumerà tutti i rispettivi oneri e costi. Per facilitare le operazioni di riparazione il Locatario si impegna a mettere i Beni locati ad immediata disposizione del personale e/o del soggetto Terzo incaricato dal Locatore. Modi e tempi per i relativi interventi verranno stabiliti ad insindacabile giudizio del Locatore; in ogni caso, gli interventi di assistenza e/o di ripristino e/o sostituzione – laddove necessari – verranno eseguiti esclusivamente durante i giorni lavorativi – da lunedì a venerdì – nella fascia oraria ricompresa tra le 8.00 e le 18.00.
6.5 In relazione all’attività di cui ai punti precedenti, il Locatario si impegna ad accettare fin d’ora le richieste di immobilizzazione dei Beni rinunciando a qualsivoglia pretesa e/o richiesta nei confronti del Locatore per l’eventuale fermo dei Beni stessi; il Locatario - nel caso in cui il Locatore appuri che le manutenzioni e le riparazioni dei Beni siano dovute per colpa e/o negligenza del Xxxxxxxxx - sarà comunque obbligato al pagamento del canone di locazione anche per l’eventuale periodo di fermo tecnico con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso. Parimenti, il Locatario è reso edotto ed accetta che i Beni potranno subire eventuali immobilizzazioni e/o sospensioni d’uso in relazione alle verifiche periodiche (anche da parte dei competenti soggetti terzi) cui gli stessi Beni devono essere sottoposti, con relativa rinuncia da parte del Locatario a qualsivoglia eccezione e/o richiesta verso il Locatore che non sarà in alcun modo obbligato a fornire Beni sostitutivi.
6.6 In ogni caso è fatto obbligo al Locatario di segnalare formalmente in modo scritto eventuali guasti dei Beni entro 24 h. dal loro verificarsi ed ad adottare comunque le misure d’urgenza necessarie per evitare che si produca un danno maggiore.
6.7 La manutenzione straordinaria dei Beni è a carico del Locatore.
ART. 7 – INIZIO/TERMINE DELLA LOCAZIONE E RESTITUZIONE DEI BENI
7.1 Il termine di decorrenza (INIZIO) della locazione coincide con il giorno in cui i Beni locati vengono consegnati nel luogo indicato dal Locatario o da questi ritirati direttamente da una delle sedi o filiali del Locatore.
7.2 La durata minima della locazione è indicata nella Modulo d’Ordine.
L’eventuale riconsegna anticipata dei Beni comporterà comunque per il Locatario l’obbligo di corrispondere l’intero canone di locazione relativo a tutto il periodo indicato nel Modulo d’Ordine.
7.3 In ogni caso, la DATA di TERMINE della LOCAZIONE sarà quella del 2° giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Locatore di formale richiesta di ritiro dei Beni inviata dal Locatario, fatto salvo i) l’eventuale maggior termine indicato dal Locatario nella richiesta di ritiro dei Beni e/o ii) l’eventuale effettiva successiva consegna dei Beni da parte del Locatario (da intendersi come effettiva messa a disposizione per il ritiro da parte del trasportatore incaricato e/o consegna diretta dei Beni ad opera Locatario presso una sede del Locatore); in tali casi il termine della locazione coinciderà con la data indicata per il ritiro dei Beni da parte del Locatario e/o con quella dell’effettiva consegna dei Beni ad opera del Locatario se successiva.
A tale fine, la richiesta di ritiro dei Beni dal cantiere di lavoro da parte del Locatario dovrà essere tempestivamente comunicata formalmente e per iscritto (diverse forme di comunicazione verbale e/o telefonica NON avranno alcun valore) dal Locatario al Locatore con almeno DUE GIORNI DI ANTICIPO sul termine della locazione. Per
i contratti di durata inferiore ai due giorni, tale richiesta di ritiro dovrà comunque essere inviata al Locatore prima della consegna del bene in favore del Locatario.
7.4 Pertanto, nel caso in cui il Locatario consegni a fine nolo direttamente lui stesso i Beni locati presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, al fine dell’addebito delle giornate di noleggio farà fede l’effettiva data di consegna dei Beni stessi considerata come data di fine noleggio. Per tutti i rientri effettuati oltre l’orario di chiusura degli uffici del Locatore, il Locatario rimane comunque responsabile della custodia dei beni fino alla riapertura degli uffici del Locatore.
7.5 I Beni devono essere consegnati, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del Locatore. Nel caso in cui il Locatario ritiri direttamente i Beni presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, é concessa la facoltà al Locatario, previa espressa formale autorizzazione del Locatore, di consegnarli anche presso una filiale o sede diversa da quella del ritiro, sempre che essa risulti di proprietà e/o gestita dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo; tale servizio facoltativo supplementare verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini dettagliatamente riportati nella Modulo d’Ordine, nella quale sarà inoltre specificatamente descritto il luogo di ritiro e quello di consegna.
7.6 In ogni caso, infatti, il Locatario è responsabile della custodia dei Beni sino al momento dell’effettiva e comprovata in via esclusivamente documentale ripresa in consegna degli stessi da parte del Locatore.
7.7 Alla fine della locazione, il Locatario è tenuto a restituire i Beni in buono stato, tenuto conto della normale usura inerente alla durata della locazione, puliti, ingrassati, con chiavi originali, documenti tecnici ed amministrativi e muniti del pieno di carburante – salvo diverso espresso accordo da provarsi solo in forma scritta. La mancata osservanza, totale e/o parziale di quanto espressamente citato, darà seguito ad un addebito da parte del Locatore verso il Locatario, in misura proporzionale alla mancanza riscontrata con rinuncia del Locatario a qualsivoglia eccezione.
7.8 In caso di utilizzo da parte del Locatario dei Beni in ambiente tossico o cancerogeno, lo stesso si impegna a restituire al Locatore i Beni previa bonifica e lavaggio accurato degli stessi fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni, dando adempimento a tutte le disposizioni di legge in materia per le quali il Locatario si assume ogni onere e responsabilità. In difetto i Beni non potranno essere ritirati ed al Locatario sarà addebitata ogni spesa ed onere sostenuta per la relativa bonifica. Parimenti, verranno addebitate al Locatario eventuali spese che si rendessero necessarie per particolari e straordinarie operazioni di pulizia e ripristino dei Beni locati come lo possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riscontro sugli stessi di tracce di vernici indelebili e/o permanenti usate dal Locatore, nonché il fermo macchina per riparazione dei danni procurati dal Locatario ai Beni. Le Aziende iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali - Categoria 10, dovranno presentare, congiuntamente alla Conferma d'Ordine, copia del PIANO DI LAVORO consegnata alla ASL di competenza, così come previsto dal D.Lgs n. 277/1991.
ART. 8 – CORRISPETTIVO
8.1 Indipendentemente dalla durata di utilizzazione, il corrispettivo – costituito dal canone di locazione e da tutti gli ulteriori importi per gli annessi servizi e/o oneri aggiuntivi come specificati nel modulo d’ordine - è fissato avendo come riferimento principale l’unità di tempo di volta in volta concordata (giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo o anno e/o quant’altro non menzionato).
8.2 L’importo del corrispettivo nonché le relative modalità di pagamento sono specificatamente indicate all’interno della Modulo d’Ordine ed i relativi termini sono da intendersi come essenziali. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo giorno verranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 e succ. modifiche.
8.3 Le spese di carico, trasporto e scarico dei Beni sia all’andata che al ritorno, così come le eventuali spese di montaggio e smontaggio, salvo diverso accordo, sono valutate forfettariamente e/o addebitate a parte al Locatario in base al loro costo reale. Per i Xxxx alimentati a carburante, il Locatario dichiara ed accetta che gli stessi gli vengano consegnati con il “pieno” e che parimenti egli li debba riconsegnare al Locatore con il “pieno”; in difetto il Locatario accetta sin d’ora che il locatore gli addebiti il corrispettivo per il relativo rifornimento e connesse operazioni, rinunciando sin d’ora ad ogni eccezione in ordine a detto riaddebito.
8.4 Al Locatario sarà addebitato un costo supplementare di trasporto per l’eventuale richiesta di consegna dei Beni verso un luogo diverso da quello originariamente indicato.
8.5 Oltre ai corrispettivi su esposti, il Locatario corrisponderà al Locatore un’ulteriore somma e/o quota di canone a titolo di corrispettivo per l’applicazione del particolare regime contrattuale previsto nell’eventuale “pacchetto” convenuto, così come disciplinati all’art. 10.2.
8.6 Il Locatario assume altresì l’onere di corrispondere un importo giornaliero, per la cui determinazione si rimanda alle condizioni particolari dettagliatamente riportate nel Modulo d’Ordine, quale corrispettivo per la “GESTIONE ONERI DI SICUREZZA” così come disciplinati nel decreto attuativo 11.04.12 dell’art. 71, comma 13, del D.Lgs. 81/2008, in aggiunta ad altre ulteriori eventuali competenze anch’esse specificatamente indicate all’interno del Modulo d’Ordine. L’importo addebitato a tale titolo sarà comprensivo anche dei costi di disinfezione dei Beni.
8.7 Il canone di locazione convenuto prevede, salvo eventuale diverso accordo: i) un utilizzo massimo dei Beni locati per 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 168 ore al mese - calcolate considerando una media di 21gg lavorativi mensili x 8 h giornaliere; ii) per i Beni destinati alla circolazione su strada un uso massimo di 100 km/gg – 3000 km/mese. Le quantità di utilizzo dei Beni vengono monitorate a distanza ed eventuali usi eccedenti comporteranno l’obbligo per il Locatario di corrispondere un’integrazione giornaliera del canone di locazione.
8.8 L’ammontare delle eventuali contravvenzioni, di ammende e di ogni altro addebito per violazione delle norme sulla circolazione stradale e/o di altre normative vigenti (ivi compreso il mancato pagamento dei pedaggi autostradali e/o dei parcheggi), imputabili al Locatario come conseguenza dell’utilizzo dei Beni locati che possono essere richieste al Locatore anche dopo la scadenza del periodo di locazione, saranno ad esclusivo carico del Locatario, il quale si obbliga insindacabilmente sin da ora al rimborso al Locatore tramite semplice richiesta scritta e debitamente documentata e ciò oltre al rimborso di un costo fisso da determinarsi proporzionalmente in base all’importo originale da addebitarsi al Locatario nonché alla tempistica amministrativo
/ burocratica necessaria al Locatore per la gestione della posizione. Il Locatario dovrà attivarsi personalmente nei confronti delle Autorità procedenti nel qual caso gli venisse richiesto di comunicare i dati personali nonché della patente di guida del conducente i Beni locati al momento della commessa violazione; nel qual caso il Locatario non fornisca dette informazioni richieste, il Locatore addebiterà al Locatario tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere a tale titolo.
8.9 Il Locatario assume altresì l’onere di corrispondere al Locatore i costi di emissione XX.XX – laddove utilizzate per il pagamento - nonché un importo par all’1% (uno percento) del totale imponibile di ogni rispettiva fattura emessa dal Locatore a carico del Locatario quale corrispettivo per la “GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA / CREDITO”; il Locatario espressamente autorizza il Locatore al relativo addebito in fattura con rinuncia a qualsivoglia eccezione.
8.10 Il Locatario espressamente autorizza il Locatore a comunicare a terzi soggetti l’eventuale mancato rispetto da parte del Locatario dei termini di pagamento convenuti, a prescindere dalle relative cause e/o motivazioni.
ART. 9 – PAGAMENTO E DEPOSITO A GARANZIA
9.1 In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite anche di una sola rata di locazione, il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore all’eventuale ritiro dei Beni, in qualunque ubicazione essi si trovino anche se all’interno di immobili di proprietà del Locatario e ciò anche senza necessità di preavviso e ciò con rinuncia da parte del Locatario a qualsivoglia eccezione. Nel caso in cui i Beni siano presso proprietà immobiliari di terzi, il Locatario, oltre ad autorizzare il ritiro degli stessi, si impegna irrevocabilmente sin da ora a compiere tutte le azioni necessarie affinché i terzi, aventi in deposito i Beni, non ne intralcino e/o impediscano il ritiro.
9.2 A garanzia degli obblighi contrattuali e previa espressa richiesta del Locatore, il Locatario verserà un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero, anche sotto forma di idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o altra rispettiva garanzia previamente ed espressamente accettata dal Locatore, nelle modalità e nei termini indicati dal Locatore nella rispettiva Modulo d’Ordine e/o altresì anche in forma verbale. Tale importo, nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro dei Beni o di mancata riconsegna nel termine pattuito di qualsiasi altra inosservanza del Locatario degli obblighi contrattualmente previsti, potrà essere incassato o escusso dal Locatore e l’importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo della locazione - ivi compreso l’addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate - ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all’atto della determinazione giudiziale o convenzionale.
9.3 Tale deposito cauzionale, verificato il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti, incluso il totale pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito al Locatario. Il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore a trattenere dal deposito cauzionale, anche mediante escussione della
fideiussione in caso di rilascio della stessa, il corrispettivo addebitato al Locatario contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di scadenza dello stesso, senza eccezioni di sorta. Resta implicito il fatto che, nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l’intero debito, il Locatario resterà debitore nei confronti del Locatore per la parte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall’insoluto. In nessun caso il Locatario potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e quanto dovuto al Locatore a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatto salvo l’espressa deroga concessa insindacabilmente dal Locatore.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE DANNI
10.1 Il Locatario si assume la responsabilità amministrativa, penale e civile per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e/o cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione dei Beni locati, con espresso e formale esonero e manleva in favore del Locatore da qualsiasi responsabilità e ciò dal momento della consegna dei Beni fino alla riconsegna degli stessi, quest’ultima intesa come momento in cui il Locatore - o chi per esso dallo stesso autorizzato – ritirerà fisicamente detti Beni prendendoseli in formale custodia. Il Locatario espressamente riconosce che, per l’intera durata del noleggio, a lui personalmente ed esclusivamente competerà la custodia dei Beni locati; di conseguenza sarà a carico del Locatario ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, D. Lgs. 81/2008, circolazione stradale e quant’altro previsto dalle normative vigenti. Il Locatario si obbliga, inoltre, a consegnare al Locatore, prima dell’inizio della locazione, in conformità a quanto previsto ex art. 72 D.Lgs. 81/2008 e seguenti, l’elenco del personale che utilizzerà i Beni e l’attestazione che detto personale è adeguatamente formato per svolgere in sicurezza le mansioni affidategli. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole.
Il Locatario si obbliga a garantirsi, con idonea copertura assicurativa rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi RCT/O a lui derivante per l’utilizzo dei Beni locati, informando formalmente senza ritardo - e comunque entro le 24 h. dal fatto - il Locatore di qualsiasi incidente inerente i Beni, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali relative. Il Locatario si impegna a fornire al Locatore, previa semplice ed espressa richiesta, copia della suddetta Polizza Assicurativa RCT/O. Poiché i Beni sono di proprietà o nella disponibilità del Locatore, sarà cura del Locatario, in occasione di eventuali visite ispettive da parte di Enti vari, comunicare agli stessi che i Beni sono di proprietà o nella disponibilità del Locatore, ma che tutte le responsabilità, ai sensi del presente articolo, sono e resteranno senza eccezioni di sorta a carico del Locatario.
Il Locatario, in ogni caso, rinuncia sin d’ora a rivendicazioni e/o pretese nei confronti del Xxxxxxxx conseguenti e/o relative a:
a) vizi occulti dei Beni o dei relativi accessori, ossia dei vizi non accertabili con la normale diligenza di cui eventualmente risponde il Costruttore;
b) difetti di costruzione, per i quali viene richiamata l’applicazione della specifica normativa sulle responsabilità per danno da prodotti difettosi;
c) danni derivanti dall’inidoneità dei Beni al compimento del servizio richiesto, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Locatore al Locatario, come lo possono essere, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, l’inesatta indicazione dell’altezza di lavoro o dei carichi da movimentare, l’inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui i Beni devono circolare;
d) danni derivanti da materiali forniti dal Locatario, come cavi, cordami, imbracature e quant’altro non menzionato;
e) danni derivanti dall’inidoneità dei Beni e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal Locatario, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Locatario stesso come lo possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo, l’inesatta indicazione dei carichi da movimentare e dei punti di ancoraggio nonché l’inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui i Beni devono circolare ed operare;
f) danni derivanti dall’inosservanza, da parte del Locatario, delle normative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o normative altre vigenti;
g) danni causati da perdite d’olio dei Beni; sul punto il Locatario dichiara di essere consapevole che i Beni forniti dal Locatore possono essere oggetto di perdite d’olio e, pertanto, dichiara di assumerne il relativo rischio impegnandosi ad adottare ogni più opportuno accorgimento durante l’utilizzo degli stesi.
10.2 Il Locatario, salvi i suoi diritti verso i terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale dei Beni locati - ivi compreso il furto e/o la rapina - ovvero un loro danneggiamento, anche se occasionale, durante la locazione, l’uso, il trasporto o la consegna, la rimozione e/o la restituzione, il fermo tecnico - qualunque ne sia la causa, rinunciando verso il Locatore ad ogni azione od eccezione e restando obbligato a rifondere al Locatore tutti i danni conseguenti, rinunciando sin d’ora ed in ogni caso a qualsivoglia
eccezione e/o contestazione circa l’importo del relativo addebito. Sin d’ora il Locatario riconosce quale valore dei Beni vincolante i) quello riportato nella Modulo d’Ordine e/o ii) il valore commerciale degli stessi Beni, comunque dimostrato.
Tuttavia, quanto al presente punto 10.2 può essere derogato nei termini di cui di seguito (fatta espressa eccezione relativamente agli specifici Beni denominati “Ponteggi” - anche mobili e/o su ruote a torre e/o Trabattelli - per i quali in caso di perdita totale o parziale o danneggiamento degli stessi e/o quant’altro sopra riportato il Locatario sarà obbligato a rifondere al Locatore tutti i danni conseguenti senza eccezioni di sorta) qualora tra le parti sia stato convenuto uno dei seguenti regimi contrattuali e ciò solo previa integrale corresponsione del relativo corrispettivo:
PACCHETTO “STANDARD”
Previa sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2.
Tale rinuncia non opererà per i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui Beni, nonché per il fermo tecnico dei Beni conseguente ai danni causati ai Beni stessi dal Locatario.
Nel caso dei carrelli elevatori, tale esclusione non opererà altresì per i danni causati alla batteria di trazione nonché per tutti i danni arrecati ai componenti elettrici, elettronici, meccanici e/o strutturali dei predetti Beni causati a seguito di: mancata ricarica, scorretto rabbocco e/o versamenti esterni di liquidi corrosivi.
Nel caso in cui i beni locati siano autocarrate e/o furgoni (cassonati o meno) tale esclusione non opererà nemmeno rispetto ai danni arrecati ai cristalli.
In ogni caso, laddove troverà applicazione la predetta rinuncia, il Locatario dovrà sempre e comunque corrispondere al Locatore per ciascun evento di danno l’importo di E. 3.000,00 o la diversa e maggiore somma pari al 10% (dieci percento) del danno; tali somme, infatti, resteranno in ogni caso ad esclusivo carico del Locatario (c.d. franchigia).
Con l’applicazione del presente trattamento, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela sporta entro e non oltre 24h dai fatti
– rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che, in riferimento a ciascun mezzo, per la somma minima di E. 3.000,00 o per la maggior somma pari al 20% (venti percento) del valore dei Beni locati che resterà in ogni caso ad esclusivo carico del Locatario (c.d. franchigia).
Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l’intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegni al Locatore gli originali delle chiavi dei Beni locati oggetto di furto e/o rapina.
In ogni caso, resteranno sempre e comunque a totale ed esclusivo carico del Locatario:
a) il danno derivante da furto dei Beni locati limitatamente nel caso in cui il Locatario non sia in grado di restituire le chiavi originali dei Beni;
b) danni derivanti da deperimento o logoramento, che non siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
c) danni derivanti da dolo o colpa grave del Locatario o delle persone per le quali lo stesso debba rispondere a norma di legge ed in ogni caso i danni derivanti da un uso dei beni non conforme rispetto a quanto prescritto nei relativi manuali d’uso;
d) xxxxx conseguenti a smarrimenti e/o ammanchi constatati in sede di verifiche periodiche;
e) danni causati in occasione di trasporto, carico e scarico, montaggio, smontaggio e collaudo, fatto salvo che tali operazioni siano state eseguite dal Locatore e/o da personale terzo dallo stesso incaricato, e/o dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei Beni sempre da parte di quest’ultimo;
f) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica ed i danni causati dall’azione del vento;
g) danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio, indicate dal Locatore e/o dal costruttore e/o dal fornitore dei Beni;
h) danni causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) danni indiretti da qualsiasi causa originati;
j) danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
I. a tubi o valvole elettriche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei Beni;
II. ai conduttori elettrici esterni dei Beni;
III. al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni;
IV. ai supporti intermedi di immagine, quali ad esempio, il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.
Relativamente ai danni causati dall’azione del vento, gli stessi resteranno sempre a totale carico del Locatario.
PACCHETTO “MAXI KASKO”
Previa sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto10.2.
Con l’applicazione del presente trattamento, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela sporta entro e non oltre 24h dai fatti
– rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che, in riferimento a ciascun mezzo, per la somma minima di E. 1.500,00 o per la maggior somma pari al 10% (dieci percento) del valore dei Beni locati che resterà in ogni caso ad esclusivo carico del Locatario (c.d. franchigia).
Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l’intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegni al Locatore gli originali delle chiavi dei Beni locati oggetto di furto e/o rapina.
In ogni caso, resteranno sempre e comunque a totale ed esclusivo carico del Locatario:
a) il danno derivante da furto dei Beni locati limitatamente nel caso in cui il Locatario non sia in grado di restituire le chiavi originali dei Beni;
b) danni derivanti da dolo o colpa grave del Locatario o delle persone per le quali lo stesso debba rispondere a norma di legge ed in ogni caso i danni derivanti da un uso dei beni non conforme rispetto a quanto prescritto nei relativi manuali d’uso;
c) danni causati in occasione di trasporto, carico e scarico, montaggio, smontaggio e collaudo, fatto salvo che tali operazioni siano state eseguite dal Locatore e/o da personale terzo dallo stesso incaricato, e/o dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei Beni sempre da parte di quest’ultimo;
d) xxxxx indiretti da qualsiasi causa originati;
Affinché possano essere applicati i benefici di cui ai precedenti “pacchetti”, il Locatario è obbligato a dare formale avviso al Locatore dei danni occorsi entro e non oltre le 24 H dal loro verificarsi; in difetto di detto avviso il Locatario sarà obbligato a rifondere per intero detti danni al Locatore con esclusione delle esenzioni previste nei vari “pacchetti”.
10.3 L’eventuale riparazione, resa necessaria dai danneggiamenti dei Beni, per altro, verrà eseguita esclusivamente a cura del Locatore e/o da Personale Terzo espressamente dal Locatore autorizzato. A tal fine il Locatario si impegna a mettere i Beni immediatamente a disposizione del personale tecnico qualificato inviato dal Locatore.
10.4 Le condizioni di cui a precedenti “pacchetti” opereranno solo nel caso in cui i Beni siano utilizzati nell’ambito territoriale mondiale con espressa esclusione di USA e Canada.
10.5 Il Locatario rinuncia a qualsivoglia pretesa di risarcimenti, in merito a qualsivoglia danno, economico e/o di altro genere, subito in seguito a guasti, fermi macchina e/o verifiche periodiche e/o danni occorsi ai Beni locati.
10.6 Il Locatario si obbliga ad osservare ogni norma disciplinante l’utilizzo dei Beni, con particolare riguardo alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della circolazione stradale.
10.7 Nel caso in cui i Beni locati siano idonei e/o destinati all’utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarrate ed i Furgoni (sia essi cassonati o meno), il Locatore rappresenta ed il Locatario accetta che tutti detti Beni sono muniti delle garanzie assicurative per Responsabilità Civile Automezzi (polizza RCA)
verso i Terzi per i danni prodotti da circolazione stradale, con un massimale minimo per sinistro non inferiore al limite minimo legislativamente previsto e vigente, nonché con applicazione di una franchigia minima per sinistro
– che resterà a totale carico del Locatario – pari ad Euro 3,000.00 (tremila//00). In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa RCA anzidetta, il Locatario e/o il conducente dei Beni locati è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione dell’apposito Verbale di Constatazione / Denuncia di Sinistro e/o di altra documentazione vigente con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune. Tale documentazione dovrà essere trasmessa - entro le 24 ore lavorative successive alla data dell’accadimento del sinistro - dal Locatario al Locatore a mezzo e-mail oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuto ricevimento; qualora si dovesse verificare un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle anzidette inadempienze. In caso di controversia giudiziaria con i Xxxxx, il Locatario dovrà collaborare con il Locatore e la Compagnia di Assicurazione all’istruttoria ed alla difesa; a sua volta il Locatore si impegna a dare al Locatario tempestiva comunicazione delle fasi procedurali nelle quali è prevista la collaborazione del Locatario medesimo.
Sempre nel caso di Beni locati idonei e/o destinati all’utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, il Locatore rappresenta ed il Locatario prende atto che – eccetto l’applicazione di quanto al c.d. “pacchetto KASKO” - la copertura assicurativa stipulata dal Locatore non garantisce, restando di conseguenza totalmente ed esclusivamente a carico del Locatario tutti i rispettivi oneri e responsabilità, il rimborso di eventuali danni subiti dai Beni a seguito di sinistri dovuti anche a semplice colpa del conducente. Di conseguenza in tale caso il Locatario è obbligato a rimborsare al Locatore, a semplice richiesta, ogni e qualsivoglia onere e danno dal Locatore stesso subito e non rimborsato dalla propria assicurazione a causa del particolare sinistro, fatto salvo il maggior danno.
10.8 In caso di utilità dei Beni concessi dal Locatore al Locatario con Operatore al seguito, definita altresì “Nolo a Caldo”, la Responsabilità Civile del Locatore per i danni prodotti al Locatario in concessione con l’esecuzione dello specifico contratto – ad eccezione dei danni derivanti da dolo o colpa grave propria o dei propri dipendenti o preposti – è limitata alla somma massima di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che il Locatario sin d’ora espressamente riconosce ed accetta.
10.9 Il Locatario non dovrà utilizzare i Beni in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le garanzie assicurative RCA (relativamente ai Beni locati idonei e/o destinati all’utilizzo e/o circolazione su strada) nonché i regimi contrattuali previsti al punto 10.2 (nella fattispecie “i pacchetti”). In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, il Locatario e l’eventuale conducente dei Beni locati saranno, in solido, gli unici responsabili dei danni arrecati con espresso diritto di rivalsa esercitabile dal Locatore.
ART. 11 – RESTITUZIONE DEI BENI E TERMINE DELLA LOCAZIONE
11.1 Alla fine della locazione, il Locatario è tenuto a restituire i Beni in buono stato, tenuto conto della normale usura inerente alla durata della locazione, puliti, ingrassati, con chiavi originali, documenti tecnici ed amministrativi e muniti del pieno di carburante – salvo diverso espresso accordo da provarsi solo in forma scritta. La mancata osservanza, totale e/o parziale di quanto espressamente citato, darà seguito ad un addebito da parte del Locatore verso il Locatario, in misura proporzionale alla mancanza riscontrata con rinuncia del Locatario a qualsivoglia eccezione.
11.2 I Beni devono essere consegnati, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del Locatore. Nel caso in cui il Locatario ritiri direttamente i Beni presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, é concessa la facoltà al Locatario, previa espressa formale autorizzazione del Locatore, di consegnarli anche presso una filiale o sede diversa da quella del ritiro, sempre che essa risulti di proprietà e/o gestita dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo; tale servizio facoltativo supplementare verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini dettagliatamente riportati nella Modulo d’Ordine, nella quale sarà inoltre specificatamente descritto il luogo di ritiro e quello di consegna.
11.3 Il Locatore deve essere informato dal Locatario a mezzo e-mail, oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuto ricevimento, della disponibilità dei Beni ed ogni qualvolta che il contratto preveda a carico del Locatore il ritiro.
11.4 In caso di utilizzo da parte del Locatario dei Beni in ambiente tossico o cancerogeno, lo stesso si impegna a restituire al Locatore i Beni previa bonifica e lavaggio accurato degli stessi fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni, dando adempimento a tutte le disposizioni di legge in materia per le quali il Locatario si assume ogni onere e responsabilità. In difetto i Beni non potranno essere ritirati ed al Locatario sarà addebitata ogni spesa ed onere sostenuta a tale scopo, così come verranno addebitate al Locatario eventuali
spese che si rendessero necessarie per particolari e straordinarie operazioni di pulizia e ripristino dei Beni locati come lo possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riscontro sugli stessi di tracce di vernici indelebili e/o permanenti usate dal Locatore, nonché il fermo macchina per riparazione dei danni procurati dal Locatario ai Beni. Le Aziende iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali - Categoria 10, dovranno presentare, congiuntamente alla Conferma d'Ordine, copia del PIANO DI LAVORO consegnata alla ASL di competenza, così come previsto dal D.Lgs n. 277/1991.
11.5 La richiesta di ritiro dei Beni dal cantiere di lavoro da parte del Locatore dovrà essere tempestivamente comunicata formalmente e per iscritto dal Locatario al Locatore medesimo a mezzo e-mail, oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuto ricevimento da parte del Locatore, con almeno DUE GIORNI DI ANTICIPO sul termine della locazione. Per i contratti di durata inferiore ai due giorni, tale richiesta di ritiro dovrà comunque essere inviata al Locatore prima della consegna del bene in favore del Locatario. In ogni caso, fatta salva la durata minima ed inderogabile della locazione così come indicata nel Modulo d’Ordine, la DATA di TERMINE NOLEGGIO sarà quella del 2° giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Locatore di tale formale richiesta di ritiro dei Beni, senza eccezione alcuna, fatto salvo che la data di termine noleggio menzionata dal Locatario sia maggiore di tale 2° giorno successivo; in tale caso farà fede tale maggiore data di termine locazione.
11.6 Nel caso in cui il Locatario consegni a fine nolo direttamente lui stesso i Beni locati presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, al fine dell’addebito delle giornate di noleggio farà fede l’effettiva data di consegna dei Beni stessi considerata come data di fine noleggio. Per tutti i rientri effettuati oltre l’orario di chiusura degli uffici del Locatore, il Locatario rimane comunque responsabile della custodia dei beni fino alla riapertura degli uffici del Locatore. In ogni caso, infatti, il Locatario è responsabile della custodia dei Beni sino al momento dell’effettiva e comprovata in via esclusivamente documentale ripresa in consegna degli stessi da parte del Locatore.
ART. 12 – FACOLTA’ DI RECESSO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Il Locatore potrà recedere in qualsivoglia momento dal presente contratto e ciò senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Locatario che sin d’ora rinuncia in tale evenienza a qualsivoglia pretesa.
12.2 In caso di recesso del Locatore, il Locatario, qualora gli siano già stati consegnati i Beni, dovrà restituirli immediatamente senza frapporre impedimento alcuno. A tal riguardo vale tutto quanto espressamente pattuito nel precedente articolo 9.1.
12.3 Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, il Locatore ha la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso alcuno il contratto di locazione, per fatto e colpa del Locatario, con conseguente decadenza dal beneficio di ogni termine, in caso di inadempienze contrattuali del Locatario e/o di altre cause ad esso assoggettabili ritenute gravi ad insindacabile giudizio del Locatore, come lo possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) l’inosservanza anche parziale dei termini e/o modalità di pagamento convenuto, così come specificate nella Modulo d’Ordine ;
b) l’utilizzo di Beni non conforme alle istruzioni impartite dal Locatore e/o dal costruttore e/o fornitore;
c) l’omessa ed insufficiente manutenzione dei Beni;
d) l’instaurazione di procedura concorsuale nei confronti del Locatario o sua palesata inadempienza ai propri impegni, finanziari e non, verso terzi;
e) il verificarsi di eventi (ivi comprese le procedure esecutive) che incidano negativamente, in modo sostanziale, sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Locatario;
f) l’utilizzo dei Beni non contrattualmente previsto nella Modulo d’Ordine, ovvero esposto ad un pericolo non indicato al momento della conclusione del contratto;
g) l’inosservanza di quanto espressamente trascritto nel presente documento specie per ciò che concerne l’obbligo di consegna da parte del Locatario dell’elenco del personale che utilizzerà i macchinari e della documentazione formativa dello stesso giusto quanto all’art. 72, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e/o succ. modifiche;
h) il mancato versamento del deposito cauzionale previsto;
i) il sequestro, fermo amministrativo o confisca dei Beni locati, sequestri giudiziari od esecuzione forzata su detti Beni:
12.4 Il Locatario non potrà in alcun caso recedere anticipatamente dal presente contratto restando comunque in ogni caso obbligato al pagamento dell’importo dovuto per l’intera locazione prevista.
ART. 13 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE / PERENTORIETA’ / LEGGE E FORO COMPETENTE / INVALIDITA’
13.1 Il Locatario non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale del Locatore se non avrà previamente ed integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, concernenti in particolar modo il pagamento del corrispettivo della locazione, le spese ed i rispettivi oneri accessori -comprensivi di eventuali richieste di risarcimento danni.
13.2 I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali poiché così vogliono le parti, nonché perché in caso contrario il Locatore ed il Locatario non avrebbero stipulato il contratto di locazione.
13.3 I termini contrattuali sono regolati dalla legge Italiana; per ogni e qualsivoglia controversia inerente il contratto di locazione, il Foro competente sarà quello di Brescia, con esclusione di qualsiasi altro Foro.
13.4 Qualora una o più disposizioni del presente contratto dovessero essere giudicate non valide, questo non pregiudicherà in alcun modo la validità di tutte le rimanenti disposizioni contrattuali; le disposizioni che sono state giudicate non valide dovranno, nel rispetto dello spirito e dell’oggetto del contratto, essere sostituite da nuove disposizioni valide che rispecchino il più fedelmente possibile, sempre nel rispetto della legge, la sostanza ed il significato delle disposizioni originarie che sono state giudicate non valide.
ART. 14 – PENALI ED INTERESSI MORATORI
14.1 Nel caso di mancato pagamento oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura così come peraltro specificato e convenuto nel contratto di locazione, il Locatore sarà legittimato ad applicare al Locatario le seguenti penali e ciò anche a titolo di indennizzo delle spese di gestione della pratica di recupero del credito insoluto:
a) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma “ordinaria” dal Locatore SENZA l’ausilio di un qualunque studio Legale, verrà applicata una penale pari al 5% (cinque percento) dell’importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 100,00 (cento/00);
b) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma “stragiudiziale” CON l’ausilio di un qualunque studio Legale, verrà applicata una penale pari al 10% (dieci percento) dell’importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto comunque salvo il rimborso delle spese legali di gestione;
c) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma “giudiziale” CON l’ausilio di un qualunque studio Legale, verrà applicata una penale pari al 20% (venti percento) dell’importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle relative spese di Giustizia.
14.2 in caso di mancato pagamento da parte del Locatario del corrispettivo dovuto entro i termini previsti, viene inoltre espressamente riconosciuto al Locatore il diritto di vedersi riconosciuti gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, nonché di richiedere il rimborso delle spese vive sostenute a causa del mancato regolare pagamento del Locatario (come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo gli oneri bancari generatisi da titoli di qualsiasi natura resi insoluti dal Locatario senza il preventivo benestare del Locatore) oltre che l’eventuale maggiore danno e, nell’evenienza di un recupero giudiziale, le relative spese.
14.3 Il Locatario con la sottoscrizione delle presenti condizioni attesta che i Beni locati gli sono stati consegnati muniti: i) di documentazione e di certificazioni necessarie alla relativa utilizzazione e manutenzione; ii) di libretto di uso e manutenzione (così come sopra esposto nel precedente punto 3.1); iii) delle relative chiavi.
In caso di perdita - anche parziale - da parte del Locatario di detta documentazione accompagnatoria ogni rispettivo Bene locato, lo stesso sarà obbligato a corrispondere al Locatore un importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni documento smarrito, fatto salvo l’eventuale maggiore danno dal Locatore subito a tale titolo.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
15.1 Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 193/2003, nonché di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e di ogni eventuale successiva norma, si forniscono le seguenti informazioni:
I dati personali trasferiti in relazione al contratto di locazione saranno trattati dal Locatore secondo quanto previsto dalla Xxxxx.
I dati relativi al Locatario saranno trattati per le seguenti finalità:
a) conclusione, esecuzione e gestione, anche amministrativa, fiscale e contabile, delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione;
b) eventuale recupero del credito - anche giudiziale – se del caso previo inserimento dei dati del Locatario, che sin d’ora vi acconsente espressamente in caso di ritardo anche di un solo giorno rispetto al pagamento delle scadenze, all’interno di una qualsiasi banca dati e/o forum – ivi compresi quelli eventualmente gestiti dalle associazioni di categoria di riferimento del Locatore - a cui il Locatore partecipa direttamente o indirettamente;
c) adempimento degli obblighi di Legge e/o disposizioni di organi pubblici, in particolare ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) invio di materiale informativo e/o promozionale effettuato mediante posta e/o marketing telefonico.
Il conferimento dei dati per i primi tre punti è necessario per l’espletamento degli obblighi contabili ed amministrativi, pertanto in caso di rifiuto il Locatore non potrà proseguire nel rapporto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto d) è, invece, facoltativo.
15.2 Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.
15.3 I dati potranno essere comunicati a società controllanti, controllate, e/o collegate, anche indirettamente, al Locatore, alle Pubbliche Amministrazioni, ad istituti bancari e società di recupero credito, nonché ai professionisti individuati dal Locatore.
15.4 Il titolare del trattamento è il Locatore in tutte le proprie articolazioni e responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale pro-tempore del Locatore medesimo.
15.5 Ai fini del D.LGS n. 196/2003 nonché di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e da ogni successiva norma e/o regolamento in materia di trattamento dei dati personali, il Locatario fornisce sin da ora il proprio consenso al Locatore al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, in modo lecito e secondo le disposizioni vigenti, dichiarando di aver ricevuto le dovute informazioni.
Il Locatore