che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile
Modifica del 3 marzo 2005
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
E conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile1:
Appendice 17
al Contratto nazionale mantello per il settore principale dell’edilizia in Svizzera
Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calce- struzzo del 20.04.2004
L’Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT stipula, dietro approvazione della Società svizzera impresari-costruttori, con le organizzazioni dei lavoratori che prendono parte al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), la seguente Convenzione addizio- nale al CNM 2005 per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo.
Capitolo 1: In generale
Art. 1 Posizione rispetto al CNM
La presente Convenzione addizionale vale come contratto collettivo di lavoro a completamento e integrazione del CNM, ai sensi dell’articolo 9 CNM 2005. Laddove questa Convenzione addizionale non prevede nessuna particolare regolamentazione, vale il CNM risp. il relativo contratto collettivo di lavoro locale.
Art. 2 Campo di applicazione
1 Dal profilo geografico-aziendale: La presente Convenzione addizionale vale dal punto di vista geografico per tutte le imprese nel territorio della Confedera-
1 Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471
2005–0430 1
zione svizzera. Dal punto di vista aziendale, la presente Convenzione addiziona- le vale per tutte le imprese che eseguono prevalentemente lavori di perforazione e di taglio del calcestruzzo (riguardo alle singole attività vedi accordo protocollare all’articolo 2 CNM 2005, Appendice 7). La Convenzione addizionale vale anche per le imprese straniere della perforazione e del taglio del calcestruzzo che eseguono lavori in Svizzera così come per le ditte di lavoro temporaneo e imprese subappalta- trici che occupano lavoratori in questo settore.
2 Dal profilo personale: Questa Convenzione addizionale vale per (…) i lavora- tori occupati nelle imprese di cui al capoverso 1 del presente articolo (indipen- dentemente dal modo di retribuzione e dal luogo di assunzione).
3 Dichiarazione di obbligatorietà generale: La dichiarazione di obbligatorietà gene- rale si conforma al CNM.
Art. 3 Applicazione
Per l’applicazione, l’osservanzae il controllo della presente Convenzione addi- zionale così come per il fondo di coordinamento e di formazione valgono le disposizioni del CNM.
Capitolo 2: Aspetti materiali
Art. 4 Orari di lavoro e tempo di viaggio
1 A causa delle condizioni particolari nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo i rispettivi articoli del CNM sull’orario di lavoro (art. 23, 24 e 54) vengono sostituiti e integrati dalle seguenti disposizioni:
2 L’orario di lavoro annuale dovuto è per il personale dei cantieri di 2030 ore. Per gli altri lavoratori vale la regolamentazione dell’orario di lavoro prevista dal CNM.
3 Per i lavoratori che dall’impresa o da casa si recano sul posto di lavoro (can- tiere) e/o dallo stesso luogo di lavoro tornano al deposito o a casa, l’attività svolta sul luogo di lavoro vale come orario di lavoro dovuto ai sensi del capo- verso 2.
4 Il tempo del percorso viene indennizzato in modo forfettario a seconda della distanza dal luogo di lavoro (cantiere) al deposito:
Distanza tra l’impresa e il luogo di lavoro (in linea d’aria) | Andata fr. | Andata e ritorno fr. | |
A | Sotto i 10 km | 6.– | 12.– |
B | 10–15 km | 12.– | 24.– |
C | 15–25 km | 18.– | 36.– |
D | 25–50 km | 24.– | 48.– |
E | Oltre 50 km | Vale come orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 | Vale come orario di lavoro ai sensi del capoverso 2 |
5 E’ parimenti considerato orario di lavoro ai sensi del capoverso 2:
– Eventuali lavori di preparazione e di conclusione nel deposito
– Il tempo di viaggio tra due o più luoghi di lavoro nello stesso giorno.
6 L’orario annuo massimo compreso il tempo di viaggio è di 2300 ore (per il calcolo delle ore totali valgono 24 franchi di indennità per 1 ora di viaggio, 12 franchi per 1/2 ora, ecc.).
7 Nelle zone montane e periferiche può essere considerata l’effettiva distanza invece della distanza in linea d’aria.
Art. 5 Classi salariali e zone salariali
1 A integrazione dell’articolo 42 del CNM il personale viene suddiviso nelle seguenti classi salariali:
Classe salariale Definizione
V (capo operaio) Requisiti in base alla classe salariale Q, inoltre
direzione di due e più gruppi e collaborazione nella preparazione del lavoro.
Q (specialista di taglio del calcestruzzo/ operatore/trice
A (tagliatore di calce- struzzo)
Specialista di taglio del calcestruzzo con attestato professionale federale secondo il regolamento d’esame dell’11.5.92 o operatore/trice al taglio al taglio edile qualificato/a) edile qualificato/a con certificato federale di capacità o formazione equi- valente.
Lavoratore edile qualificato con adeguata esperien- za professionale e partecipazione ad almeno due corsi base ASPT secondo il vecchio concetto di formazione risp. almeno tre corsi base ASPT secondo il concetto di formazione del ’97.
Classe salariale Definizione
B (tagliatore di calce- struzzo senza attestato professionale)
Lavoratore edile con conoscenze professionali nella perforazione e nel taglio del calcestruzzo senza attestato professionale per le professioni edili, il quale è stato promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B (in caso di cambiamento del posto di lavoro in un’altra impre- sa il lavoratore mantiene l’attribuzione alla classe salariale B).
C (lavoratore edile) Lavoratore edile senza conoscenze professionali
nel settore della perforazione e del taglio del calce- struzzo.
2 Salario base: Per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presen- te Convenzione addizionale valgono, in deroga all’articolo 41 del CNM, al minimo i seguenti salari base:
Zona | Classi salariali | ||||
V | Q | A | B | C | |
Zona rossa | 5705 | 5050 | 4855 | 4565 | 4040 |
Zona blu | 5465 | 4975 | 4785 | 4440 | 3975 |
3 Zone salariali: Alla zona salariale rossa appartengono la città di Berna, non- ché i Xxxxxxx Xxxxxxx, Basilea Città/Basilea Campagna, Vaud e Zurigo. Le altre regioni appartengono alla zona salariale blu.
4 I salari del rimanente personale (deposito, ufficio, ecc.) sono stabiliti a livello individuale nel contratto di lavoro personale.
Art. 6 Supplementi salariali
A integrazione dell’articolo 56 CNM, per il sabato va corrisposto un supple- mento salariale del 30 %.
Art. 7 Rimborso spese
1 Indennità di pasto: In deroga all’articolo 60 del CNM, a tutti i lavoratori ope- ranti sui cantieri viene corrisposta per ogni pasto principale un’indennità di 15 franchi.
Restano riservate eventuali maggiori indennità negli accordi locali/regionali.
2 Spese di pernottamento: in caso di lavori eseguiti fuori, il datore di lavoro può disporre il pernottamento presso il luogo di lavoro. I pernottamenti fuori, compresa la colazione, vengono rimborsati dal datore di lavoro separatamente sulla base dei costi effettivi.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 8 Durata
1 Entrata in vigore: la presente Convenzione addizionale entra in vigore il 1.01.2005. Ha sostanzialmente la stessa durata di validità del CNM 2005 con riserva del capo- verso 3 del presente articolo.
2 Modifiche: eventuali modifiche o adattamenti della presente Convenzione addizio- nale possono essere concordati durante la durata della stessa, dall’Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT con le organizzazioni dei lavoratori del CNM, dietro approvazione della Società svizzera impresari-costruttori.
3 Scioglimento: questa Convenzione addizionale può essere disdetta osservando un preavviso di tre mesi, sempre per la fine dell’anno, da una parte dall’Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione e Taglio del Calcestruzzo ASPT e/o dall’altra dalle organizzazioni dei lavoratori che prendono parte alla stessa.
II
Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.
3 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxx
La cancelliera della Confederazione, Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxx