Ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022
Ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022
ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.
Approvazione dello schema di convenzione con Unioncamere
“Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
Visto l'art. 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite “il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo”. Inoltre, per gli interventi ritenuti di “particolare urgenza e criticità”, ai sensi dell’art. 11, secondo co., del decreto legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, “i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
Visto l'art. 2, co. 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che “(…) è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, di conferimento incarico al Consigliere Xxxxx Presenti di coordinatore della Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020, di nomina del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l’art. 1, secondo co. lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al co. 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
Visto l’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha individuato la governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che “Al fine di garantire
l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, co. 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, co. 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009”.
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, co. 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonché le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
Visto l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Considerato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 15 luglio 2021, ha individuato le “schede progetto” relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016, nonché i relativi cronoprogrammi procedurali, unitamente agli obiettivi iniziali, intermedi e finali da rispettare;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»;
Considerato che nella citata Delibera 30 settembre 2021 è prevista la seguente sub-misura del Piano Complementare Sisma: B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”;
Considerato che sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
Considerato che l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, con le relative linee di intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;
Considerato che il Piano complementare e, in particolare, il Piano per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 rappresenta, così come il PNRR per l’intero Paese, una straordinaria occasione non solo per la ripresa del tessuto produttivo ma anche per il rilancio di processi di sviluppo maggiormente radicati nelle risorse territoriali, in particolar modo storico-culturali, riducendo i divari territoriali, dando impulso alla valorizzazione delle risorse professionali e imprenditoriali del territorio, favorendo la parità di genere e la transizione ecologica;
Considerato che l’articolo 14 del decreto-legge 77/2021, estende al PNC la disciplina del PNRR e in particolare quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione, al fine di promuoverne l'efficace e tempestiva attuazione, in modo da garantirne l’indispensabile e effettiva complementarità ai processi di ripresa e resilienza innescati dal PNRR;
Considerato che il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;
Considerato che le Amministrazioni titolari, al fine di assicurare l’efficace e efficiente gestione del Piano nazionale complementare per le aree sisma e il rispetto degli stringenti obiettivi e cronogramma stabiliti dal soprarichiamato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno convenuto sulla necessità di individuare soggetti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 del decreto- legge 77/2021, cui affidare l’attuazione e la gestione delle misure, non potendo provvedere, attesa l’assoluta straordinarietà delle attività da realizzare in attuazione del Piano, con le risorse professionali e strumentali allo stato disponibili presso le strutture commissariali;
Considerato che il richiamato art. 9 del decreto-legge 77/2021 prevede che le Amministrazioni titolari, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi anche del supporto tecnico-operativo degli enti del Sistema camerale;
Considerato che Unioncamere, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016,
n. 219, “cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche;” e a tal fine “stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”;
Considerato che Unioncamere con il Sistema camerale mette a disposizione una rete presente nelle quattro Regioni interessate dal PNC sisma, unitariamente coordinata e storicamente radicata nel territorio, in particolare nelle rappresentanze del sistema sociale e produttivo e nel sistema delle PMI;
Considerato che gli interventi previsti in attuazione del PNC sisma e, in particolare, quelli della sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, sono rivolti al consolidamento e crescita del sistema delle PMI, anche sotto forma di partenariato con gli enti presenti sul territorio;
Considerato che Unioncamere ha ritenuto la proposta convergente con i propri fini istituzionali e con quelli del Sistema camerale che rappresenta, e ha dichiarato, al tal fine, la propria disponibilità a porre in essere una struttura organizzativa straordinaria, con il coinvolgimento del Sistema camerale, atta a conseguire gli obiettivi attuativi del PNC sisma e, in particolare, quelli afferenti la sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”;
Considerato che è pertanto comune interesse delle Parti accelerare la ripresa e lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale delle aree interessate dai sisma 2009 e 2016 promuovendo un’efficace ed efficiente attuazione del Programma nazionale complementare approvato per tali aree, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettività imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere;
Considerato che le Amministrazioni titolari e Unioncamere, per i suesposti comuni interessi istituzionali, hanno convenuto di avviare una collaborazione definendo uno schema di convenzione che, attraverso il coinvolgimento del Sistema camerale, contribuisca a dare attuazione al Programma nazionale complementare per le aree sisma e, in particolare, della sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma previsti;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
Acquisita l’intesa del Coordinatore della Struttura di missione 2009 e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in data 29 giugno 2022;
DISPONE
Art. 1 (Richiami)
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Alla presente ordinanza è allegato lo “Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Allegato 1), di cui fanno parte il “Piano generale delle attività e dei costi” (Allegato 1.1) e “Disciplinare di rendicontazione” (Allegato 1.2), entrambi quali parti integranti.
Art. 2 (Oggetto)
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo Schema di Convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello Schema di Convenzione di cui al precedente comma, ad Unioncamere è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- 8.300.000 (ottomilionitrecentomila), comprensivo di rimborsi XXX xxxxxxxxx;
- 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila) XXX xxxxxxx.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all’art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulla dotazione finanziaria complessiva delle sub misura B2 “Sostegno agli investimenti” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
5. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è ripartito annualmente, per gli anni dal 2022 al 2026, secondo quanto di seguito indicato:
a) € 1.314.166, 00 per l'anno 2022, di cui rimborso IVA fornitori € 174.166,00;
b) € 1.660.000,00 per l'anno 2023, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00;
c) € 1.660.000,00 per l'anno 2023, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00;
d) € 2.005.834,00 per l'anno 2025, di cui rimborso IVA fornitori € 265.834,00;
e) € 1.660.220,00 per l'anno 2026, di cui rimborso IVA fornitori € 220.000,00;
Art. 3 (Efficacia)
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all’attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (xxx.xxxxx0000.xxx.xx).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L’ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Il Commissario straordinario On. le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXX 30.06.2022
17:53:41
GMT+01:00
ALLEGATO 1 ALL’ORDINANZA N28 DEL 30.06.2022
CONVENZIONE
ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tra
i Soggetti attuatori
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 (di seguito anche “Commissario Straordinario”), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Xxx XX Xxxxxxxx, x. 000/x - 00000, nella persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, o suo delegato;
Il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, cons. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con d.p.c.m. 21 aprile 2021, o suo delegato,
E
L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unionca- mere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, Co- dice Fiscale 01484460587, in persona del Presidente Xxxxxx Xxxxx;
nel seguito unitamente riferiti come “le Parti”
PREMESSO
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi- lienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bi-
lancio generale dell’Unione, e il Regolamento (UE) 24 giugno 2021, n. 1060;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l’art. 1, primo comma, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e l’art.1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;
- il comma 6 dell’art.1 del soprarichiamato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che recita “Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avan- zamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;
- l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che recita “Alla realizzazione opera- tiva degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla nor- mativa nazionale ed europea vigente”;
- il medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021, che al secondo comma recita “Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.”;
- l’art. 14, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante “Estensione della disci- plina del PNRR al Piano complementare”, che recita “Le misure e le procedure di accelerazione e sempli- ficazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' ((al meccanismo)) di superamento del dissenso e ((ai poteri)) sostitutivi, ((si applicano)) anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6
maggio 2021, n. 59 ((, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88))”.
- l’art. 14-bis, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra- zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”
- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Com- missione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei gio- vani;
CONSIDERATO CHE
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 15 luglio 2021, ha individuato le “schede pro- getto” relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investi- menti complementari alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016, nonché i relativi cronoprogrammi procedurali, unitamente agli obiettivi iniziali, intermedi e finali da rispettare;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «Individuazione e appro- vazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»;
- nella citata Delibera 30 settembre 2021 son previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: B1 “Sostegno agli investimenti innovativi”; B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”;
- sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;
- l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio
2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, con le relative linee di intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, con i contenuti indivi- duati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;
- l’art. 2, co. 3, dell’ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Unioncamere degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, “Con successiva ordinanza sa- ranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà stipulato con Unionca-
mere per il prosieguo delle attività”,
- il Piano complementare e, in particolare, il Piano per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 rappresenta, così come il PNRR per l’intero Paese, una straordinaria occasione non solo per la ripresa del tessuto pro- duttivo ma anche per il rilancio di processi di sviluppo maggiormente radicati nelle risorse territoriali, in particolar modo storico-culturali, riducendo i divari territoriali, dando impulso alla valorizzazione delle risorse professionali e imprenditoriali del territorio, favorendo la parità di genere e la transizione ecologica;
- l’articolo 14 del decreto-legge 77/2021, estende al PNC la disciplina del PNRR e in particolare quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione, al fine di promuoverne l'efficace e tempestiva attuazione, in modo da garantirne l’indispensabile e effettiva complementarità ai processi di ripresa e resilienza innescati dal PNRR;
- il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qua- lora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;
- i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l’efficace e efficiente gestione del Piano nazionale complementare per le aree sisma e il rispetto degli stringenti obiettivi e cronogramma stabiliti dal soprarichiamato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno convenuto sulla necessità di individuare soggetti pub- blici, in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 del decreto-legge 77/2021, cui affidare l’attuazione e la gestione delle misure, non potendo provvedere, attesa l’assoluta straordinarietà delle attività da realizzare in attuazione del Piano, con le risorse professionali e strumentali allo stato disponibili presso le strutture commissariali;
- il richiamato art. 9 del decreto-legge 77/2021 prevede che i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, possono avvalersi anche del supporto tecnico-operativo degli enti del Sistema camerale;
- Unioncamere, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e da ultimo dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tra- mite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche;” e a tal fine “stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, con- venzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”;
Unioncamere con il Sistema camerale mette a disposizione una rete presente nelle quattro Regioni inte- ressate dal Programma, unitariamente coordinata e storicamente radicata nel territorio, in particolare nelle rappresentanze del sistema sociale e produttivo e nel sistema delle PMI;
- Gli interventi previsti in attuazione del PNC sisma e, in particolare, quelli della sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, sono rivolti al consolidamento e crescita del sistema delle PMI, anche sotto forma di partenariato con gli enti presenti sul territorio;
- è comune interesse delle Parti accelerare la ripresa e lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale delle aree interessate dai sisma 2009 e 2016 promuovendo un’efficace ed efficiente attuazione del Programma nazionale complementare approvato per tali aree, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettività imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere;
- i Soggetti attuatori e Unioncamere, per i suesposti comuni interessi istituzionali, hanno convenuto di avviare una collaborazione sottoscrivendo una Convenzione che, attraverso il coinvolgimento del Sistema camerale, contribuisca a dare attuazione al Programma nazionale complementare per le aree sisma e, in particolare, della sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma previsti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
a. Allegato 1.1 - Piano generale delle attività e dei costi.
b. Allegato 1.2 - Disciplinare di rendicontazione;
ART. 2 – FINALITA’
1. Le Parti sottoscrivono la presente Convenzione per promuovere un’efficace ed efficiente attuazione della sottomisura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma nazionale complementare sisma, rispettandone obiettivi e cronogramma, anche mediante una maggiore partecipazione delle collettività imprenditoriali locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere.
2. A tal fine, da un lato le Parti si impegnano congiuntamente a coordinare l’esercizio delle proprie funzioni, così come disciplinate nella presente convenzione, dall’altro Unioncamere, facendo leva anche sul Sistema camerale, si impegna a predisporre una struttura organizzativa in grado di rispondere adeguatamente alle finalità della presente Convenzione e agli obiettivi attuativi previsti per il PNC sisma.
ART. 3 – OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Ufficio del Commissario Straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione Sisma 2009, ciascuno per quanto concerne il territorio di competenza, di seguito Amministrazioni titolari, e l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Unioncamere, per l’attuazione e la gestione della Sub Misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del
Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – e, in particolare, delle linee d’intervento di seguito elencate:
• B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”
• B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e di cultura sociale del territorio”;
• B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”;
2. I Soggetti attuatori mantengono la responsabilità dell’attuazione delle sub misure e linee di intervento del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 di cui al precedente co. 1. Unioncamere opera nella qualità di soggetto responsabile per le attività di cui al successivo comma 3 e della corretta attuazione degli obblighi assunti in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati.
3. In relazione alle sub misure e linee di intervento di cui al precedente co. 1, Unioncamere si impegna a realizzare le seguenti attività:
a. progettazione di dettaglio delle linee d’intervento e dei relativi bandi, sia per gli aiuti alle imprese che per le sovvenzioni in favore degli interventi promossi da enti pubblici;
b. realizzazione di un sistema di gestione e controllo e del relativo sistema informativo, adeguati alle attività da realizzare e coerenti con le normative applicabili e con le eventuali indicazioni del MEF;
c. gestione degli interventi;
d. informazione e orientamento per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai bandi;
e. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
f. gestione del tutoraggio delle imprese ammesse.
4. Le attività descritte nel precedente comma 3 del presente articolo sono dettagliate nel Piano generale di cui all’allegato 1 alla presente Convenzione e nelle relative schede intervento.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del PNC e di scadenza della presente Convenzione.
ART. 4 – PERSONALE E COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Unioncamere si avvale del proprio personale, delle società in house e degli altri enti del Sistema camerale, nonché, nel rispetto delle normative vigenti in materia di collaborazioni professionali e di affidamenti di servizi, di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità, in funzione delle modalità attuative delle specifiche linee di intervento.
2. Per le attività di promozione e supporto tecnico-gestionale, Unioncamere organizza eventuali presidi territoriali anche con la collaborazione delle Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato delle regioni interessate.
3. Unioncamere predispone adeguate strutture organizzative per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, i controlli, gli aspetti informatici e giuridici e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della presente Convenzione.
ART. 5 – OBBLIGHI DI UNIONCAMERE
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Unioncamere si obbliga a realizzare, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le cause di ritardo non imputabili alla medesima, le attività di cui all’art. 3, co. 3, garantendo il rispetto del cronoprogramma procedurale, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nella scheda di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.
2. Unioncamere si impegna a operare nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, con particolare riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, nonché a operare nel perseguimento degli obiettivi della Con- venzione in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
3. Unioncamere assume, nei confronti dei Soggetti attuatori e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione. In particolare, Unioncamere assume la responsabilità:
a. della gestione complessiva degli interventi previsti secondo le attività indicate all’art. 3, co. 3;
b. del rispetto dei criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno delle due aree oggetto di intervento, sulla base delle indicazioni fornite dai Soggetti Attuatori;
c. delle informazioni, per quanto di competenza, relative alle notifiche presso l’Unione europea;
d. delle comunicazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e delle relative attività di inserimento dati;
e. dell’utilizzo di un’apposita contabilità separata o codificazione contabile adeguata, attraverso la costituzione di uno o più conti correnti dedicati, al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse trasferite per la gestione degli interventi;
f. supportare l’attività delle commissioni di valutazione, ove previste;
g. della gestione finanziaria delle risorse trasferite nei confronti dei soggetti beneficiari;
h. della gestione finanziaria dei conti correnti su cui sono trasferite le risorse per la gestione e attuazione degli interventi, tenuto conto degli interessi;
i. della gestione informatica delle procedure e del monitoraggio, anche nei riguardi del sistema nazionale di monitoraggio degli interventi;
j. dell’esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell’iter agevolativo;
k. della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l’attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall’erogazione;
l. della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di comunicazione del mancato finanziamento.
m. dell’eventuale contenzioso, per quanto di competenza, presso la giurisdizione civile e amministrativa.
4. Unioncamere assicura l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che fossero stati indebitamente assegnati o utilizzati.
5. Unioncamere si impegna a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informate i Soggetti attuatori sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti, e a comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza, e ad adottare le conseguenti misure.
6. Unioncamere si impegna a rispettare l’obbligo di richiesta CUP e a verificare la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.
7. Unioncamere si impegna a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi previsti dal PNC, relazionando ali Xxxxxxxx attuatori.
8. Unioncamere si impegna a predisporre una apposita struttura organizzativa destinata all’esecuzione delle attività previste, in relazione alla straordinarietà e all'ampiezza dei compiti da svolgere e alle particolari esigenze tecniche ed organizzative previste nell'all.1 alla presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti per l'attuazione del Programma.
ART. 6 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
1. Con la sottoscrizione del presente Convenzione, i Soggetti attuatori si obbligano a:
a.assicurare il coordinamento delle attività di gestione, fornire indirizzi in merito alle modalità di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo delle attività di cui all’art. 3, co 2;
b.approvare gli schemi agevolativi di dettaglio e gli specifici criteri di ammissione, valutazione e selezione da applicare agli interventi e ai relativi bandi;
c.indicare i componenti delle commissioni di valutazione, ove previste;
d.assumere i provvedimenti concessori relativamente agli interventi ricadenti nelle misure B2.1, B2.2 e B2.3;
e.vigilare affinché l’attuazione delle attività avvenga in conformità alle disposizioni nazionali applicabili, nonché agli obiettivi del Piano Complementare Sisma 2009-2016 e delle ordinanze commissariali emanate, nonché ai principi trasversali relativi al PNRR eventualmente applicabili al PNC;
f. vigilare sul sistema di gestione e controllo adottato da Unioncamere e sulla regolarità delle procedure e delle spese di Unioncamere e ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle risorse;
g.assicurare il trasferimento delle risorse ad Unioncamere per la gestione degli interventi conformemente alle modalità stabilite nella presente Convenzione;
h.garantire l’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
i. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità;
j. fornire tempestivamente a Unioncamere le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati;
k. svolgere le attività di competenza funzionali al rispetto del cronoprogramma procedurale, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nella scheda di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021;
l. garantire il massimo e tempestivo supporto ad Unioncamere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche adottando tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
m. collaborare alla risoluzione di problematiche e difficoltà attuative di interesse per la corretta attuazione del programma, tempestivamente segnalate da Unioncamere, in particolare con riferimento ad eventuali contenziosi, a interventi, lavori ed appalti incagliati, a ritardi dei beneficiari nelle procedure attuative di competenza, a casi di frodi e di non rispetto delle normative applicabili, a revoche dei finanziamenti assentiti e simili.
3. i Soggetti attuatori disciplinano, inoltre, con l’ordinanza prevista dall’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ogni aspetto operativo relativo all’approvazione di interventi, all’approvazione di atti e al pagamento dei corrispettivi dovuti.
ART. 7- ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
1. Le Parti convengono che per la gestione delle attività e degli interventi previsti nel presente Convenzione si applicano, laddove pertinenti, le misure di semplificazione, rafforzamento e accelerazione previste dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nonché dagli ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati in materia.
ART. 8 –DOTAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
1. La dotazione finanziaria degli interventi di cui alla sub misura B2 oggetto della presente Convenzione, è pari a 180 milioni (centottanta/00) di euro pari all’importo complessivo delle linee d’intervento B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”, B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività culturali, creative, sportive e per l’innovazione dell'offerta turistica”, B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 1, co. 3, lett. b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. La dotazione finanziaria degli interventi della sub misura B2 oggetto della presente Convenzione è ripartita per ogni singola linea di intervento con ordinanza commissariale secondo quanto previsto nel Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. La dotazione finanziaria degli interventi oggetto della presente Convenzione dovrà tenere conto della ripartizione tra le due aree sismiche e, per il cratere 2016, tra ciascuna delle quattro regioni, sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura commissariale.
ART. 9 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3, co. 1 della presente Convenzione sono trasferite dai Soggetti attuatori, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, a Unioncamere su appositi conti correnti bancari a essa intestati per ciascuna linea d’intervento, sulla base delle erogazioni effettuate, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l’anno in corso. Per il primo anno di attività, le risorse sono tra- sferite sulla base di una previsione attendibile delle erogazioni future.
2. In relazione a quanto previsto al precedente co. 1, al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse trasferite, Unioncamere si impegna all’utilizzo di apposite contabilità separate o codificazioni contabili adeguate, attra- verso la costituzione di uno o più conti correnti dedicati.
3. Gli interessi netti maturati sui conti correnti di cui al co. 1 sono utilizzati a favore delle linee d’intervento in attuazione, secondo le modalità e i criteri definiti dai Soggetti attuatori.
4. Le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni e le somme rientrate o recuperate sono reinve- stite secondo le modalità e i criteri definiti dai Soggetti attuatori.
5. Sulla movimentazione dei conti correnti Unioncamere fornisce ai Soggetti attuatori un rendiconto annuale.
6. Alla chiusura degli interventi del PNC, o in caso di modifiche relative ai Soggetti attuatori, le risorse even- tualmente giacenti sui conti correnti sono utilizzate, riutilizzate o ritrasferite secondo le modalità che verranno comunicate dai Soggetti attuatori ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri soggetti suben- tranti.
ART. 10 – RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONCAMERE
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 3, l’Amministrazione titolare riconosce a Union- camere il rimborso dei costi sostenuti, per l’intero periodo della durata della Convenzione, il cui importo è dettagliato nell’Allegato 1 alla presente Convenzione, in euro:
- 8.300.000,00 (ottomilionitrecentomila), comprensivo di rimborsi XXX xxxxxxxxx;
- 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila), XXX xxxxxxx.
2. Il rimborso di cui al precedente co.1 è riconosciuto a Unioncamere a valere sulle risorse relative alle dota- zioni finanziarie delle singole linee d’intervento, di cui alla presente Convenzione, secondo l’articolazione prevista nell’Allegato 1.
3. Il rimborso copre i costi sostenuti e ogni onere, compresi quelli fiscali, che Unioncamere sopporta per l’adempimento delle attività previste, secondo quanto specificato nell’Allegato 1. In particolare, ad Unionca- mere vengono rimborsati gli oneri fiscali relativi all’IVA pagata e rendicontata.
ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI
1. Successivamente alla sottoscrizione del presente Convenzione, è prevista l’erogazione a favore di Unioncamere, a titolo di anticipazione e in relazione alle disponibilità, di una somma pari al 20% dell’importo complessivo di cui all’art. 10. L’anticipazione viene recuperata pro quota sui pagamenti successivi.
2. Il pagamento dei successivi rimborsi è effettuato a fronte delle attività svolte, previa presentazione di una relazione semestrale, accompagnata dalle rendicontazioni delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti. Sul prospetto generale delle spese sostenute è apposta dichiarazione attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e contabilizzate per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.
3. Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al progetto e l’oggetto della presente Convenzione. Le spese generali, per la sola parte del personale direttamente imputabile ad Unioncamere, sono riconosciute nella misura forfettaria del 15% delle spese effettivamente rendicontate a tale titolo.
4. La documentazione probante deve essere consegnata in copia conforme all’originale anche in formato digitale.
5. L’Unioncamere assicura la tenuta della documentazione probante le attività svolte e le spese sostenute per dieci anni dalla conclusione delle attività ed è resa disponibile a richiesta dei Soggetti attuatori.
6. i Soggetti attuatori valutano entro i trenta giorni successivi l’ammissibilità dei costi rendicontati da Unioncamere in relazione alle attività svolte, approvando le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito negli allegati 1 e 2, e procedono alla relativa liquidazione.
7. L’erogazione dei pagamenti in favore di Unioncamere avverrà con accredito su conto corrente bancario dedicato che verrà comunicato formalmente e tempestivamente ai Soggetti attuatori.
ART. 12 – CABINA DI REGIA DELLA CONVENZIONE
1. Per il monitoraggio, il coordinamento e la migliore attuazione della presente Convenzione è istituita una cabina di regia composta da cinque rappresentanti, di cui due indicati da Unioncamere e tre dai Soggetti at- tuatori che indicano anche il facente funzione di segretario. La cabina di regia si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e comunque su richiesta di una parte.
ART. 13 – DURATA E RECESSO
1. La presente Convenzione ha durata sino al completamento materiale delle attività di competenza di Union- camere e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026, salvo proroghe da concordare tra le Parti, con atto aggiuntivo, in conformità alle eventuali disposizioni nazionali ed eurounitarie inerenti alla realizzazione degli interventi previsti nel PNC e all’attuazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni eurounitarie rela- tive agli aiuti di Stato.
2. Alla scadenza del 31 dicembre 2026, la durata, i termini delle attività e le relative condizioni economiche sono disciplinati con successiva Convenzione aggiuntiva.
3. i Soggetti attuatori possono recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a loro giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa, intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse l’esecuzione delle attività già menzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute ad Unioncamere le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
4. Qualora dalle verifiche deli Xxxxxxxx attuatori risulti che Unioncamere sia in ritardo sulle tempistiche pre- viste nei cronoprogrammi per cause ad essa imputabili, le stesse, per il tramite dei referenti, comunicano il ritardo ad Unioncamere che, entro quindici (15) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le Parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma e a monitorare periodicamente lo stato di avan- zamento di tale piano.
5. Unioncamere può recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione preventiva di almeno tre mesi ali Soggetti attuatori. In tal caso le parti si impegnano a concordare un piano di recesso e di consegna delle attività in corso atto ad evitare conseguenze negative sull’attuazione del PNC sisma.
ART. 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
1. Per i rapporti tra le Parti della presente Convenzione il/i Referente/ è:
per i Soggetti attuatori Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Direttore Generale, PEC comm.ricostruzionesisma2016@pec.go- xxxxx.xx;
per Unioncamere, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale Unioncamere, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
2. L’eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapporti sorti in base alla presente Convenzione hanno luogo
tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti.
4. Tutti gli atti di cui alla presente Convenzione, inclusi i relativi atti di approvazione saranno sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
ART. 15 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e come integrato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi contabili del presente Convenzione.
2. I dati personali il cui trattamento sarà eventualmente necessario per l’attuazione del presente Convenzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in qualità di titolari autonomi.
ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME DI RINVIO
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Con- venzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Codice di Comportamento di Unioncamere.
2. Per tutto quanto non previsto del presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile.
ART. 17– RISERVATEZZA
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato da Unioncamere verrà a conoscenza nell’attuazione del presente Convenzione sono riservati e non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, dai loro dipendente e da chiunque a qualsiasi titolo collabori con loro, per fini diversi da quelli di esecuzione del presente Convenzione. In tal senso, Unioncamere si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed at- tuazione delle attività disciplinate del presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei suddetti documenti e dati. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa relativa all’accesso agli atti e ai divieti di divulgazione.
2. Non sono considerate riservate le informazioni che Unioncamere è tenuta a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui le stesse non possano legittimamente opporre rifiuto
ART. 18 – ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONTRATTI DI LAVORO AD EX DIPENDENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
1. In conformità alle disposizioni previste all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Unioncamere dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affi- darne anche a seguito della sottoscrizione del presente Convenzione, ad ex dipendenti deli Soggetti attuatori, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse Amministrazioni titolari e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 19 - MODIFICHE
1 La presente Convenzione può essere modificata e integrata durante il periodo di validità, mediante Atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo.
ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia tra le parti afferente o derivata dalla presente Convenzione, che non si fosse potuta risolvere per via bonaria, sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 21 – VINCOLI ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
1. L’efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22
febbraio 2013 e ss.mm.ii.
ALLEGATO 1.1. ALLA CONVENZIONE ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Piano Generale delle attività e dei costi
Indice
Premessa 3
1 Presupposti normativi 5
2 Descrizione delle attività 6
3 Gruppo di lavoro 10
4 Quadro finanziario 13
5 Tempistiche di realizzazione 15
Premessa
Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, la Commissione europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Nel PNRR è presente la Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale, rispetto alla quale il Fondo complementare ha poi previsto una specifica linea progettuale per le aree del terremoto del 2009 e 2016.
A tale riguardo, il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” all’art. 1, secondo comma, lett. b), ha previsto che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terre- moto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”.
In conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e dalla specifica scheda progetto relativa agli Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016, questi sono poi confluiti in un unico Programma unitario di intervento articolato in due macro-misure
A. Città e borghi sicuri, sostenibili e connessi (1.080 mln/€), la cui finalità è il miglioramento delle infra- strutture, degli spazi e dell’ambiente urbano per restituire vitalità alle comunità locali. Gli interventi riguardano la progettazione urbana (illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi), l’efficienza energetica degli edifici pubblici e in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le “smart cities”, la telemedicina, la teleassi- stenza, il sostegno alla prevenzione dei rischi, la promozione delle infrastrutture digitali.
B. Rilancio economico e sociale (700 mln/€), con la finalità di sostenere il rilancio di territori e comunità promuovendo l’attivazione al lavoro e l’agire di impresa nei settori produttivi locali, attraverso la va- lorizzazione delle vocazioni territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare, e il raffor- zamento delle misure concrete destinate alla formazione delle competenze nonché il sostegno alle im- prese culturali, turistiche e creative.
La macro misura B è a sua volta articolata in quattro sub misure:
▪ B1 - Sostegno agli investimenti innovativi
▪ B2 - Turismo, cultura e inclusione
▪ B3 - Valorizzazione ambientale ed economia circolare
▪ B4 - Centri di ricerca
In base alla scheda progetto di cui al decreto MEF 15 luglio 2021, la macro misura B ha una tempistica procedurale di intervento che prevede gli adempimenti riportati nella tabella seguente.
Tabella 1 – Cronoprogramma procedurale macro misura B
Scadenza | Adempimento |
30/09/2021 | Adozione provvedimento con il quale si provvede: all’individuazione delle specifiche finalità di investimento e al relativo riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; all’indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione si- sma 2009); all’individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura. |
31/12/2021 | Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento |
30/06/2022 | Pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori |
31/12/2022 | Approvazione, da parte dei soggetti attuatori, delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti |
31/12/2023 | Relazione, da parte dei soggetti attuatori, che attesti l’utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative |
31/12/2024 | Relazione, da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati |
La gestione e attuazione del Programma è guidata dalle due strutture competenti per territorio, coinvolte nel processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro- Italia), quali Soggetti attuatori:
▪ Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal DPCM del 23 giugno 2016, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con il DPCM del 3 maggio 2021, il funzionamento della Struttura di missione è stata confer- mata fino alla scadenza del mandato di governo attualmente in carica;
▪ Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016, nominato con DPCM 14 febbraio 2020 ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici ve- rificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il raccordo tra le due strutture e con gli altri soggetti istituzionali è assicurato dalla Cabina di coordinamento integrata post sisma 2009 - 2016 presieduta dal Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 20161.
1 Presupposti normativi
Per rafforzare la capacità delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, il Governo ha adottato importanti provvedimenti in questa direzione.
Nello specifico, il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della ge- stione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tal senso, lo stesso D.L. 77/2021 definisce specifiche misure attuative per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento e accelerare l’attua- zione dei suddetti investimenti pubblici. In particolare, art. 9 del richiamato decreto-legge prevede che
“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a preva- lente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.” confermando e rafforzando la funzione di servizio, promozione e sostegno ai processi di sviluppo territoriale da sempre svolta dal sistema camerale e da Unioncamere in particolare.
Con l’art. 14 del D.L. 77/2021, le citate misure e le procedure di accelerazione e semplificazione, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, sono state estese agli investimenti contenuti nel PNC di cui all’articolo 1 del D.L. n. 59/2021.
Per imprimere una maggiore efficacia ed efficienza all’attuazione del Programma nazionale complemen- tare per le aree sisma, in coerenza con obiettivi e cronogramma, e per promuovere una maggiore
1 La Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, primo comma, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, è un organo collegiale presieduto dal Commissario straordinario ed è composto dai Presidenti delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), in qualità di Vice Commissari, oltre ad un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle Regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento, dal Capo Dipartimento Casa Italia, e, per i territori del sisma 2009, dal Coordinatore della struttura tecnica di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, dal sindaco del comune dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma 2009.
partecipazione delle collettività locali alle dinamiche di sviluppo che il Programma stesso si propone di innescare e sostenere, i Xxxxxxxx attuatori e Unioncamere hanno convenuto di procedere alla sottoscrizione di una convenzione, attraverso la quale Unioncamere mette a disposizione dell’attuazione del Programma le risorse professionali e infrastrutturali del Sistema camerale.
2 Descrizione delle attività
Le attività che Unioncamere si impegna a realizzare, nella qualità di soggetto delegato, riguardano la pro- gettazione di dettaglio e la successiva gestione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016, articolata, a sua volta, nelle seguenti misure:
✓ Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”
✓ Misura B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio sto- rico-culturale, ambientale e di cultura sociale del territorio”;
✓ Misura B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad enti locali, imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità”;
In particolare, Unioncamere svolge le seguenti attività:
A. progettazione di dettaglio delle linee d’intervento e dei relativi bandi, sia per gli aiuti alle imprese che per le sovvenzioni in favore degli interventi promossi da enti pubblici;
B. realizzazione di un sistema di gestione e controllo e adeguamento delle relative procedure informatiche, adeguati alle attività da realizzare e coerenti con le normative applicabili e con le eventuali indicazioni del MEF;
C. gestione degli interventi;
D. informazione e orientamento per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai bandi;
E. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
F. gestione del tutoraggio delle imprese ammesse.
A) Progettazione
Questa linea di attività prevede:
▪ la predisposizione dei bandi, e adeguamento delle procedure operative e informatiche e dell’interfaccia applicativa per la gestione delle Misure e degli interventi, dall’acquisizione delle domande, alla
concessione e liquidazione delle sovvenzioni, alla chiusura dell’intervento, alla conservazione della documentazione;
▪ la progettazione e messa a punto dei circuiti finanziari relativi all’attività di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni;
▪ la redazione di documentazione tecnico-gestionale di supporto per la fase istruttoria e concessoria (for- mat di domanda/piano d’impresa e relativa guida alla compilazione, standard di delibera/contratto, for- mat delle richieste di erogazione e di rendicontazione, etc.);
▪ la pianificazione degli adempimenti amministrativi legati all’attuazione degli schemi di sovvenzione previsti;
▪ il supporto ai Soggetti attuatori nei rapporti con gli organismi preposti ai fini del perfezionamento dei nuovi regimi di aiuto;
▪ realizzazione e gestione di pagine web della sottomisura (in coordinamento con portale generale del Commissario straordinario Sisma 2016);
B) realizzazione di un sistema di gestione e controllo e adeguamento delle relative procedure informatiche, adeguato alle attività da realizzare e coerenti con le normative applicabili e con le eventuali indicazioni del MEF;
Questa linea di attività prevede:
▪ l’analisi e la predisposizione dei processi di gestione e la definizione dei relativi flussi (piste di controllo e checklist informatizzate, manualistica per i responsabili e i beneficiari);
▪ la definizione del sistema di responsabilità (Responsabile Programma, Responsabile sub misure, Re- sponsabile controlli);
▪ l’adeguamento delle relative procedure informatiche;
▪ Il sistema informatizzato di conservazione dei dati procedurali, di beneficiario e di richiedente, in par- ticolare: conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l’attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall’erogazione; conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di comunicazione del mancato finan- ziamento;
▪ l’attività di adeguamento e manutenzione evolutiva della piattaforma, ivi compreso l’uso di licenze software ecc.;
C) Gestione degli interventi
L’attività di gestione è suddivisa in:
a. Istruttoria delle domande presentate:
▪ pubblicazione delle domande sulla piattaforma, elaborazione e gestione delle FAQ;
▪ ricezione informatizzata delle domande di agevolazione tramite la piattaforma dedicata alla misura;
▪ verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda;
▪ eventuale comunicazione di sospensione dell’attività istruttoria per mancanza di risorse finanziarie;
▪ esame di merito e valutazione delle iniziative basati sui criteri stabiliti dal bando;
▪ gestione della documentazione progettuale incompleta (richiesta ed acquisizione delle integrazioni, ove previsto);
▪ supporto alle commissioni di valutazione, ove previste (istruttoria e prevalutazione delle domande; messa a disposizione di accessi riservati alla documentazione, assistenza all’attività delle commis- sioni);
▪ Verifiche richieste per le istanze ammesse (antimafia, DURC, ecc.);
▪ Definizione della determinazione di ammissione / non ammissione alle agevolazioni/sovvenzioni ov- vero, ove previsto, supporto alla definizione della determinazione commissariale;
▪ attività relative alle comunicazioni formali relative agli atti istruttori;
▪ comunicazione ammissione a finanziamento, acquisizione e controllo documentazione richiesta per la concessione;
▪ Per i regimi di aiuto, acquisizione CUP, registrazione RNA, controllo “de minimis” e certificazione degli adempimenti di consultazione del Registro previsti attraverso la generazione delle Visure (Visura Aiuti, Visura Aiuti de minimis, Visura Deggendorf)
▪ attivazione di competenze legali per la prevenzione e gestione del contenzioso amministrativo e civili- stico;
▪ attività di manutenzione della piattaforma informatica dedicata all’istruttoria delle domande presentate (front-end e back-end);
▪ eventuale supporto al contenzioso per le determinazioni assunte.
b. Attuazione delle iniziative ed erogazione delle agevolazioni concesse:
▪ predisposizione concessione e successiva sottoscrizione digitale;
▪ ricezione delle richieste di erogazione;
▪ verifica della persistenza dei requisiti e del rispetto dei vincoli sull’attività e/o sull’investimento per il periodo temporale previsto;
▪ verifica della completezza e regolarità della documentazione delle richieste di erogazione;
▪ verifica amministrativo-contabile dei titoli di spesa e dell’avvenuto pagamento degli stessi e in generale verifiche sull’avanzamento fisico e finanziario delle iniziative, compreso eventuali controlli campio- nari in loco per gli aiuti erogati;
▪ accertamento della congruità e funzionalità delle spese rendicontate sul programma di spesa;
▪ adempimenti conseguenti all’attuazione dell’art. 15 della legge 23 novembre 2011 n. 183 (Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione”) e del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
▪ liquidazione delle agevolazioni/sovvenzioni concesse nei confronti delle imprese/enti beneficiari e chiusura concessioni;
▪ attività istruttoria, qualora necessaria, in ordine ad eventuali variazioni che abbiano rilievo sul rapporto di concessione, intervenute nel corso di realizzazione del programma di spesa;
▪ verifica di eventuali inadempienze, che abbiano rilievo sulla determinazione di concessione;
▪ fornitura di assistenza e informazioni alle imprese/ enti beneficiari e ai Soggetti attuatori;
▪ azioni finalizzate all’eventuale revoca delle agevolazioni e al recupero delle somme erogate;
▪ attivazione di competenze legali esterne per la prevenzione e la eventuale gestione, per quanto di com- petenza, del contenzioso;
▪ attività di manutenzione della piattaforma informatica dedicata alla gestione della fase erogativa (front- end e back-end).
D) Informazione e orientamento per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai bandi
Questa linea di attività prevede azioni specifiche per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte dalle misure, le relative finalità e le principali caratteristiche. In dettaglio:
a. Informazione operativa
▪ servizio di contact center volto a fornire informazioni su:
o il funzionamento della misura;
o risposte a specifichi quesiti e richieste di interpretazione bando tramite FAQ;
o stato di avanzamento della domanda presentata in istruttoria o in attuazione.
b. Animazione e orientamento
▪ azioni di informazione sul territorio delle regioni interessate e sulle aree sisma in particolare;
▪ attivazione del sistema camerale e in particolare delle Camere di Commercio delle Regioni interessate;
▪ realizzazione di eventi e incontri di informazione e animazione territoriale anche via web;
▪ progettazione ed erogazione di seminari informativi on line (webinar) per il corretto accesso ai benefici delle misure;
▪ attività informativa sui media, sia tradizionali che web, mediante attività di ufficio stampa;
▪ realizzazione, aggiornamento e manutenzione della sezione dedicata all’interno dei portali istituzionali;
▪ realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sito, con la predisposizione di una newsletter;
▪ chiarimenti on line alla messa a punto della documentazione richiesta;
▪ progettazione e pubblicazione on line dei materiali promozionali/informativi.
E) Monitoraggio, rendicontazione e reporting
Questa linea di attività, che consiste nel monitoraggio amministrativo, fisico e finanziario, ha per oggetto:
▪ le attività amministrative relative al rapporto con l’amministrazione titolare connesse alla gestione ed erogazione dei finanziamenti;
▪ la gestione dei flussi finanziari dai Soggetti attuatori verso i beneficiari;
▪ il monitoraggio amministrativo, fisico e finanziario e il controllo gestionale delle iniziative agevolate;
▪ la rilevazione tempestiva dei casi problematici da sottoporre ai Soggetti attuatori (es. ritardi, progetti incagliati, ecc.)
▪ i rapporti con i beneficiari (per quanto possibile via web);
▪ i rapporti con i Xxxxxxxx attuatori e le altre strutture pubbliche nel caso coinvolte (quali ad esempio Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ecc.);
▪ rilevazione e trasmissione dati di monitoraggio al sistema di monitoraggio nazionale PNC, secondo le modalità dallo stesso previste;
▪ il supporto legale, per quanto di competenza, per le eventuali attività di assistenza nella gestione dei contenziosi;
▪ la predisposizione delle relazioni e delle rendicontazioni annuali.
▪ Alla scadenza dell’accordo, la predisposizione della relazione finale delle attività svolte, il trasferi- mento degli atti e della documentazione informatica e cartacea e di quant’altro necessario e dovuto ai Soggetti attuatori.
F) Gestione del tutoraggio delle imprese ammesse
Il tutoring tecnico-gestionale è un servizio reale effettuato in favore delle imprese beneficiarie. Le risorse provengono dalla dotazione finanziaria destinata alle medesime imprese sotto forma di “de minimis” e fanno cumulo con gli altri contributi concessi allo stesso titolo in favore dell’impresa beneficiaria
dell’agevolazione. Il servizio è erogato da Tutor individuati e selezionati nelle regioni interessate mediante iscrizione in apposito registro pubblicato sul portale.
Il processo di erogazione del servizio di Tutoring è articolato sulla base della seguente struttura:
a. Progettazione e gestione del registro Tutor (compresa la pubblicazione dei bandi e le verifiche di idoneità dei richiedenti l’iscrizione);
b. Attività programmate: attività di supporto, con particolare riferimento alle start-up, strutturate su sopralluoghi e incontri, anche on line, periodici e cadenzati, che precedono ed accompagnano le fasi salienti del processo di erogazione dei contributi. Tale percorso sarà disciplinato nel contratto di concessione delle agevolazioni e diventa parte integrante dell’iter connesso all’avvio dell’attività imprenditoriale agevolata. Il Tutor esamina e verifica anche le procedure di gestione e rendiconta- zione e offre assistenza tecnica per il loro rispetto e buon andamento, in relazione a quanto previsto nel manuale del beneficiario.
c. Attività non programmate: attività svolte su richiesta delle imprese beneficiarie che, utilizzando un mix di canali di connessione, si avvalgono a richiesta e con minimo preavviso del supporto del tutor assegnato individualmente a ciascun soggetto beneficiario, in termini di apporto consulenziale ri- spetto ad elementi di verifica quotidiana nel lavoro delle imprese connesse agli adempimenti, alle scelte organizzativo/finanziarie, ai fabbisogni in termini di definizione del business model;
d. Azioni formative sotto forma di webinar in materia di gestione d’impresa, strutturate ad hoc sulle esigenze delle imprese beneficiarie, fornita su richiesta dell’utenza e svolta dal tutor.
e. Organizzazione di webinar, diretti a tutte le imprese, sulle problematiche emergenti in materia di gestione delle procedure di attuazione e rendicontazione.
Le attività descritte nel presente paragrafo sono svolte da Unioncamere nel corso di tutte le annualità di vigenza dell’Accordo.
3 Il “Sistema camerale” coinvolto nella realizzazione delle attività e la stima dei costi
Unioncamere realizza le attività previste nel precedente paragrafo 2 sia direttamente, attraverso proprie strutture e personale, sia coinvolgendo, in relazione alle attività previste, i soggetti di alta specializzazione, quali soggetti in house providing, o con radicamento sul territorio, quali il sistema territoriale delle Camere e le aziende speciali, che rappresentano e costituiscono il “Sistema camerale”. E’ previsto anche il ricorso a soggetti esterni di elevata specializzazione, nel rispetto delle procedure pubbliche applicabili, in particolare,
per analisi specialistiche, presidio legale, fasi di attività straordinarie, supporto al monitoraggio, in modo da consentire il mantenimento dei target di spesa, le tempistiche previste, gli impegni con i beneficiari.
La tabella che segue riporta la stima e l’articolazione dei costi per la realizzazione delle attività come sopra descritte. Per quanto attiene la stima dell’IVA, Unioncamere, in qualità di ente pubblico, è soggetta al regime di IVA non detraibile (art. 19 ter DPR 633/1972). Ai sensi dell’art.15 DPR 5 febbraio 2018, l’IVA pagata ai fornitori ed eventuali altri oneri fiscali non recuperabili sono pertanto soggetti a rimborso. A tal fine, nella tabella si è riportata una stima dell’importo dell’IVA da pagare ai fornitori soggetta a rimborso, sulla base della documentazione di spesa che sarà prodotta, sottraendo alla base imponibile (7,2 mln) il costo stimato del personale Unioncamere (2,5 mln), e aggiungendo un ulteriore importo per eventuali oneri fiscali rimborsabili.
Stima dei costi per la realizzazione delle attività previste
Voce di costo | Attività prevalenti | Costo | |
1) | Struttura operativa Unioncamere | Coordinamento generale e at- tività sub A) e C) | 2.498.690 |
2) | Supporto informatico, interfaccia applica- tiva, gestione operativa bandi, verifiche e pagamenti, conservazione informatizzata documentazione | B) e C) | 1.200.000 |
3) | Sistema territoriale | D) e F) | 1.100.000 |
Trasferte | 101.310 | ||
Totale 1 costi Unioncamere e sistema ca- merale | 4.900.000 | ||
Altre voci di costo | |||
4) | Servizi ed esperti esterni, acquisiti sul mer- cato, con le procedure di legge | Supporto alle attività sub C) e E) | 2.300.000 |
Totale 2 altre voci di costo | 2.300.000 | ||
Totale al netto di rimborso IVA | 7.200.000 | ||
Rimborso IVA fornitori e altri eventuali oneri fiscali | 1.100.000 | ||
TOTALE | 8.300.000 |
Stima dei Costi della struttura operativa Unioncamere
Livelli profes- sionali | A Media costo annuo | B Costo gg | C Costo gg Con SG 15% | Stima Numero gior- nate | Stima costo |
liv. A | 41.177,60 | 187,2 | 215 | 830 | 178.450 |
liv. B | 50.077,60 | 227,6 | 261 | 1.200 | 313.200 |
liv. C | 60.846,55 | 276,6 | 318 | 2.080 | 661.440 |
Quadro | 81.216,00 | 369,2 | 425 | 2.850 | 1.211.250 |
Dirigente | 237.978,51 | 1081,7 | 1244 | 108 | 134.350 |
Totali | 7.888 | 2.498.690 |
Nota: la voce “media costo annuo” non include il costo di eventuali straordinari.
Legenda:
A) Costo medio annuo per livello professionale, comprensivo di retribuzione fissa ricorrente, mensilità aggiuntive, oneri previdenziali e assistenziali, IRAP e TFR;
B) Costo per giornata uomo, calcolata sulla media delle giornate lavorative annue;
C) Xxxxx giornata uomo comprensivo delle spese generali, calcolate forfettariamente, relative a parte del complesso dei costi funzionali o connessi all’operatività ed alla gestione del personale interno coinvolto nelle attività, in particolare
a. costi esterni relativi a connessione dati, telefonia fissa e mobile, manutenzione e noleggio hard-ware, materiale di consumo e stampanti, sicurezza informatica, utenze (gas, luce, ac- qua), canoni di affitto e servizi relativi alle sedi aziendali (es. pulizia, manutenzione, fac- chinaggio, smaltimento rifiuti);
b. costi interni di struttura funzionali all’operatività delle risorse impegnate nelle attività pro- gettuali quali a titolo esemplificativo quelli relativi alla gestione dei servizi logistici, della salute, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale ed alla gestione del personale sotto il profilo amministrativo, contrattuale, fiscale e del costo del lavoro.
ALLEGATO 1.2 ALLA CONVENZIONE ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77
per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Disciplinare di rendicontazione
1. Premessa
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Unioncamere per le attività svolte in attuazione della Convenzione con i Soggetti attuatori della sottomisura misura B2 del Programma unitario di intervento Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016.
2. Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Unioncamere in qualità di Soggetto gestore:
A) Struttura operativa, composta dal personale di Unioncamere, dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
B) Altre voci di costo, composta da tutte quelle voci di costo funzionali alla realizzazione dell’attività.
3. Modalità di rendicontazione
Unioncamere si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto nella Convenzione.
Per l’esecuzione delle attività Unioncamere si avvale del proprio personale, delle sue società controllate in regime di in house providing, nonché, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie, di società, collaboratori, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.
Il regime di rendicontazione per il personale Unioncamere seguirà il criterio della tariffa secondo le tabelle di costi unitari giornalieri in relazione al profilo professionale e all’inquadramento delle risorse impiegate nell’attività oggetto della Convenzione, mentre i costi relativi alle società controllate in regime di in house providing e alla categoria “altre voci di costo” verranno rendicontati secondo il criterio del “costo effettivo sostenuto”, giustificato da fattura/ricevuta.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.
3.1 Struttura operativa
La categoria di costo “Struttura operativa” include tutti i costi relativi al personale dedicato alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione. L’imputazione del costo avverrà sulla base delle tariffe determinate secondo le tabelle di costi unitari giornalieri, di seguito riportate, che non includono le spese di viaggio e di soggiorno, rendicontate secondo i criteri stabiliti nella categoria B) “altre voci di costo”, e individuate secondo il profilo professionale e l’inquadramento della risorsa impiegata.
I costi unitari giornalieri sono ottenuti dai costi medi annui per livello professionale applicando la percentuale forfettaria del 15% per spese generali.
Tabella 1 – Tariffe applicate per profilo professionale
Voce di costo | Attività prevalenti | Costo | |
1) | Struttura operativa Unioncamere | Coordinamento generale e at- tività sub A) e C) | 2.498.690 |
2) | Supporto informatico, interfaccia applica- tiva, gestione operativa bandi, verifiche e pagamenti, conservazione informatizzata documentazione | B) e C) | 1.200.000 |
3) | Sistema territoriale | D) e F) | 1.100.000 |
Trasferte | 101.310 | ||
Totale 1 costi Unioncamere e sistema ca- merale | 4.900.000 | ||
Altre voci di costo | |||
4) | Servizi ed esperti esterni, acquisiti sul mer- cato, con le procedure di legge | Supporto alle attività sub C) e E) | 2.300.000 |
Totale 2 altre voci di costo | 2.300.000 | ||
Totale al netto di rimborso IVA | 7.200.000 | ||
Rimborso IVA fornitori e altri eventuali oneri fiscali | 1.100.000 | ||
TOTALE | 8.300.000 |
Nota: la voce “media costo annuo” non include il costo di eventuali straordinari.
3.2 Altre voci di costo e costi società controllate in regime di in house providing
Il regime di rendicontazione relativo ai “costi delle società controllate in regime di in house providing” e alle “altre voci di costo” segue il criterio del costo effettivo sostenuto da Unioncamere, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “Altre voci di costo e costi società controllate in regime di in house providing” si intendono le spese sostenute in relazione a:
▪ Costi delle attività svolte dalle società del “sistema camerale”
▪ trasferte, viaggi, spese di missione e diaria;
▪ collaboratori e consulenti contrattualizzati per la realizzazione delle attività previste;
▪ servizi di società esterne valorizzate al costo complessivo dell’attività svolta e fatturata;
▪ servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
▪ eventuali spese di comunicazione e promozione;
▪ oneri (onorari, spese e costi) per eventuale contenzioso;
▪ ogni altro costo funzionale alla realizzazione delle attività.
4. RIMBORSO IVA
Unioncamere, in qualità di ente pubblico, è soggetta al regime di IVA non detraibile (art. 19 ter DPR 633/1972). Ai sensi dell’art.15 DPR 5 febbraio 2018, l’IVA pagata ai fornitori ed eventuali altri oneri fiscali non recuperabili sono pertanto soggetti a rimborso. A tal fine, nella tabella relativa ai costi si è riportata una stima dell’importo dell’IVA da pagare ai fornitori soggetta a rimborso, sulla base della documentazione di spesa prodotta.
5. Documentazione di spesa
Per i costi relativi al personale, Unioncamere si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:
▪ l’elenco nominativo del personale impiegato, con specifica del profilo professionale e del ruolo;
▪ il numero di giornate effettuate dalla singola risorsa;
▪ il costo complessivo delle attività svolte.
Per i costi relativi alla categoria “altre voci di costo e società controllate in regime di in house providing” Unioncamere si impegna a presentare un rendiconto analitico contenente:
▪ l’elenco delle spese sostenute;
▪ il riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
▪ il riferimento ai pagamenti effettuati.
Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d’incarico e dalla fattura/ricevuta o altro documento probatorio.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dalla policy trasferte in vigore all’interno di Unioncamere.
Unioncamere, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle normative comunitarie e nazionali in materia contabile e fiscale.
6. Relazione sulle attività svolte
La rendicontazione dei costi, riferiti alle attività svolte dalla Convenzione, dovrà essere corredata da una Relazione semestrale sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte le Attività di supporto tecnico realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti.