RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE (NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE DI BASILEA E NUOVA DIRETTIVA C.E. SUI REQUISITI DI CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE (NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE DI BASILEA E NUOVA DIRETTIVA C.E. SUI REQUISITI DI CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)
RISCHI OPERATIVI (Metodi Base e Standardizzato)
Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all’applicazione del nuovo Accordo sul Capitale (“Accordo”) e della Direttiva CRD (“Direttiva”) con riferimento ai metodi Base e Standardizzato per il calcolo dei rischi operativi. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 30 aprile 2006, a:
Banca d’Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, xxx Xxxxxx, 00, 00000 XXXX (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ).
Documento per la consultazione
Marzo 2006
RISCHI OPERATIVI (Metodi “Base” e “Standardizzato”)
1. Definizione, ambito di applicazione e requisiti generali
Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.
Le presenti disposizioni si applicano, su base individuale, alle banche, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 TUB e, su base consolidata, alle società appartenenti ai gruppi bancari e di SIM (1).
Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi gli intermediari devono dotarsi di:
- adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- processi efficaci per l’identificazione, il monitoraggio, l’attenuazione e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.
I processi e i meccanismi di cui sopra, per i singoli intermediari e per gli intermediari che appartengono a gruppi, devono tener conto delle dimensioni aziendali, nonché della natura e complessità delle attività svolte e dei connessi profili di rischio operativo.
A fronte dei rischi operativi gli intermediari devono detenere un requisito patrimoniale, da calcolare in base a un metodo o a una combinazione dei metodi di seguito enunciati, conformemente alle condizioni e alle prescrizioni indicate nei successivi paragrafi:
⎯ metodo Base (BIA - Basic Indicator Approach)
⎯ metodo Standardizzato (TSA - Traditional Standardised Approach)
⎯ xxxxxx Xxxxxxxx (AMA - Advanced Measurement Approaches).
La Banca d’Italia si attende che gli intermediari attivi a livello internazionale utilizzino metodi più complessi rispetto a quello Base, appropriati ai relativi profili di rischio.
La Banca d’Italia si riserva altresì la facoltà di valutare l’adeguatezza del requisito patrimoniale che deriva dal metodo adottato dagli intermediari a fronte dei rischi operativi e dei rischi strategici e di reputazione, adottando ove necessario i provvedimenti ritenuti opportuni nell’ambito del processo di controllo prudenziale (cd. Secondo Pilastro).
(1) Sono escluse dall’ambito di applicazione sia a livello individuale che a livello consolidato le società per la cartolarizzazione dei crediti iscritte nell’apposita sezione dell’Elenco ex. art. 107 T.U.B.
2. Metodo Base
2.1 Metodo di calcolo del requisito patrimoniale
Secondo il metodo Base il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è determinato applicando un coefficiente del 15 per cento alla media triennale dell’ “indicatore rilevante” come definito nel paragrafo 2.2.
La media triennale è calcolata in base alle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell’esercizio.
Qualora l’”indicatore rilevante” in un dato anno risulti negativo o nullo, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. In tale caso, il requisito viene determinato come media delle osservazioni annuali aventi risultato positivo.
2.2 Definizione dell’ “indicatore rilevante”
L’”indicatore rilevante” è pari alla somma dei “proventi netti da interessi” e dei “proventi netti non da interessi”.
L’”indicatore rilevante” è calcolato al lordo di accantonamenti e di spese operative.
Definizione dell’”indicatore rilevante” in base ai principi IAS/IFRS
Nell’ottica di promuovere una maggiore uniformità tra i diversi paesi nelle modalità di calcolo del requisito patrimoniale, la “Direttiva CRD” individua, limitatamente agli intermediari soggetti ai criteri e schemi di bilancio previsti dalla Direttiva 86/635, le singole componenti dell’”indicatore rilevante” (All. X, parte 1, paragrafo 6, tavola 1).
Peraltro, l’introduzione dei principi internazionali IAS/IFRS per gli intermediari bancari e finanziari italiani determina significative innovazioni rispetto alla Direttiva 86/635 in merito alle modalità di costruzione delle poste contabili e di rappresentazione delle stesse negli schemi di bilancio. Ciò ha un immediato impatto sulle modalità di costruzione dell’ “indicatore rilevante”, atteso che alcune sue componenti, così come richiamate dalla “Direttiva CRD” in base agli schemi della Direttiva 86/635 , non risultano efficacemente riproducibili secondo i principi IAS/IFRS.
E’ tuttavia da considerare che, ove gli intermediari non siano soggetti alle previsioni della Direttiva 86/635, la “Direttiva CRD” prevede che l’”indicatore rilevante” sia costruito sulla base delle componenti che meglio riflettono la sua definizione (All. X, parte 1, paragrafo 9); quest’ultima è stabilita come (la media triennale della) somma dei “proventi netti da interessi” e dei “proventi netti non da interessi” (All. X, parte 1, paragrafo 2).
In relazione a ciò e al fine di delimitare l’”indicatore rilevante” secondo i principi IAS/IFRS, si ritiene di adottare la seguente definizione costruita in base alla normativa in materia di bilanci bancari recentemente emanata (cfr. Circolare n. 262 della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005: Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione) (1).
“Indicatore rilevante” su base individuale (cfr. Circolare n. 262, pag. A.2.1)
120. Margine di intermediazione
“Indicatore rilevante” su base consolidata (cfr. Circolare n. 262, pag. B.2.1)
120. Margine di intermediazione
Gli intermediari sono invitati a fornire commenti e osservazioni.
Contabilizzazione delle spese per i servizi di outsourcing
La “Direttiva CRD” prevede la possibilità di detrarre dall’”indicatore rilevante” le spese sostenute per servizi di outsourcing forniti da terzi solo qualora l’impresa outsourcer sia sottoposta a vigilanza all’interno dell’UE.
Tale aspetto potrebbe determinare tre ordini di problemi:
1) un disallineamento con l’”Accordo” che non prevede espressamente la possibilità di detrarre gli oneri da outsourcing;
2) una discriminazione tra spese di outsourcing verso imprese terze vigilate e imprese terze non vigilate. Dal punto di vista competitivo risultano particolarmente svantaggiate le piccole banche, come le BCC, le quali si avvalgono in misura rilevante dell’esternalizzazione di attività/processi a soggetti, quali le Federazioni di Categoria, che non sono sottoposti a vigilanza;
(1) Per le SIM e gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. dovrà essere fatto riferimento alle analoghe voci degli schemi in materia di bilanci contenuti nelle “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari, degli IMEL, delle SGR e delle SIM” (Provvedimento della Banca d’Italia del 14 Febbraio 2006).
3) una differente applicazione della normativa che discende dal tipo di modello organizzativo prescelto dall’intermediario. Infatti se l’intermediario sceglie di mantenere i servizi al proprio interno invece che affidarli a un outsourcer, i connessi oneri figurerebbero quali spese operative e quindi non verrebbero dedotti dall’”indicatore rilevante”.
Al fine di risolvere tali problematiche, si ritiene di adottare la più rigorosa disposizione dell’”Accordo” per tutti gli intermediari, non consentendo la riduzione del valore dell’”indicatore rilevante” per spese di outsourcing verso imprese poste al di fuori del gruppo.
Gli intermediari sono invitati a fornire commenti e osservazioni.
3 Metodo Standardizzato
3.1 Metodo di calcolo del requisito patrimoniale
Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è determinato sulla base della media dei requisiti patrimoniali riferiti alle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate alla fine dell’esercizio.
Per ciascun anno, il requisito patrimoniale è ottenuto dalla somma dei requisiti patrimoniali delle singole “linee di business”, calcolati applicando i coefficienti regolamentari indicati nella Tavola 1 all’“indicatore rilevante” delle “linee di business”. Quest’ultimo è determinato in base ai criteri stabiliti nel paragrafo 2.2.
Tavola 1: coefficienti regolamentari delle “linee di business”
Linea di Business | Coefficiente regolamentare |
Corporate finance | 18% |
Trading and sales | 18% |
Retail banking | 12% |
Commercial banking | 15% |
Payment and settlement | 18% |
Agency services | 15% |
Asset management | 12% |
Retail brokerage | 12% |
Il requisito patrimoniale di una “linea di business” viene incluso nel calcolo anche se negativo. Qualora il requisito patrimoniale complessivo per rischi operativi relativo a un anno risulti negativo, il requisito da considerare per tale anno deve essere posto pari a zero e partecipa al calcolo della media triennale.
Nella Tavola 2 si riporta un esempio del metodo di calcolo del requisito patrimoniale complessivo.
Tavola 2. Metodo TSA: esempio di calcolo del requisito patrimoniale complessivo
STEP 1 | STEP 2 | |||||||||
Calcolo dell'Indicatore Rilevante delle Linee di Business | Coeff. Regolamentare | Calcolo del requisito patrimoniale annuale delle Linee di Business | ||||||||
Business line | Anno t-2 | Anno t-1 | Anno t | Anno t-2 | Anno t-1 | Anno t | ||||
Corporate finance | 10 | 10 | 10 | 18% | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |||
Trading and sales | 20 | -60 | 30 | 18% | 3,60 | -10,80 | 5,40 | |||
Retail banking | 20 | 20 | 30 | 12% | 2,40 | 2,40 | 3,60 | |||
Commercial banking | 20 | 15 | 10 | 15% | 3,00 | 2,25 | 1,50 | |||
Payment and settlement | 10 | -40 | 10 | 18% | 1,80 | -7,20 | 1,80 | |||
Agency services | 20 | 15 | 0 | 15% | 3,00 | 2,25 | 0,00 | |||
Asset management | 0 | 20 | 30 | 12% | 0,00 | 2,40 | 3,60 | |||
Retail brokerage | -10 | 10 | 20 | 12% | -1,20 | 1,20 | 2,40 | |||
STEP 3 | ||||||||||
Somma algebrica per Anno | ||||||||||
14,40 | -5,70 | 20,10 | ||||||||
Correzione per valori negativi | ||||||||||
0,00 | ||||||||||
STEP 4 | ||||||||||
Requisiti Patrimoniali dei 3 Anni | ||||||||||
14,40 | 0,00 | 20,10 | ||||||||
STEP 5 | ||||||||||
Requisito patrimoniale complessivo TSA | ||||||||||
11,50 | ||||||||||
Step 1 | In ogni anno, calcolare l'Indicatore rilevante di ciascuna Linea di Business (il risultato può essere positivo o negativo) | |||||||||
Step 2 | In ogni anno, moltiplicare l'Indicatore rilevante di ciascuna Linea di Business per il corrispondente coefficiente regolamentare. Si ottiene il requisito patrimoniale della Linea di Business (il risultato può essere positivo o negativo) | |||||||||
Step 3 | In ogni anno, sommare i requisiti patrimoniali delle 8 Linee di Business, compensando i valori positivi con quelli negativi. Se il risultato patrimoniale dell'anno è negativo, assegnare un valore di zero. | |||||||||
Step 4 | Sulla base degli esiti dello step 3, individuare i requisiti patrimoniali dei 3 Anni (il risultato può essere positivo o uguale a zero) | |||||||||
Step 5 | Calcolare il requisito patrimoniale complessivo TSA sommando i requisiti patrimonali dei 3 Anni e dividendo il risultato per 3 |
3.2 Classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari
Per la classificazione delle attività aziendali nelle “linee di business” previste dalla “Direttiva CRD” (All. X, parte 2, paragrafo 6, tavola 2), i gruppi bancari (banche individuali) devono fare riferimento ai seguenti Principi generali e specifici (paragrafo 3.2.1), alle Indicazioni aggiuntive ed esempi (paragrafo 3.2.2) nonché allo Schema di raccordo (paragrafo 3.2.3).
3.2.1 Principi generali e specifici
I gruppi bancari (banche individuali) elaborano politiche e criteri specifici documentati per l’attribuzione delle attività alle relative “linee di business”. I criteri devono essere rivisti e adattati in maniera appropriata in funzione di attività e rischi nuovi o mutevoli.
Il Consiglio di Amministrazione approva le politiche e i criteri di classificazione. L’Alta Direzione è responsabile della loro attuazione.
Il processo di classificazione delle attività nelle “linee di business” deve essere sottoposto a verifica indipendente.
I principi specifici per la classificazione delle attività nelle “linee di business” sono i seguenti:
a) tutte le attività devono essere classificate nelle “linee di business” in modo esclusivo ed esaustivo;
b) ogni attività che rappresenta una funzione ancillare di un’altra attività deve essere assegnata alla “linea di business” cui si riferisce quest’ultima. Qualora l’attività ancillare faccia capo a più di una “linea di business” deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione;
c) qualora un’attività non possa essere attribuita a una specifica “linea di business” essa deve essere imputata alla “linea di business” esercitata avente il coefficiente regolamentare più elevato. La stessa regola si applica anche alle sue attività ancillari;
d) i gruppi bancari (banche individuali) possono utilizzare metodi basati sui prezzi interni di trasferimento per attribuire l’”indicatore rilevante” alle varie “linee di business”. I costi classificati in una “linea di business”che sono imputabili ad una diversa “linea di business” possono essere riattribuiti alla “linea di business” alla quale si riferiscono usando un trattamento basato sui prezzi interni di trasferimento tra le due “linee di business”;
e) la classificazione delle attività in “linee di business” ai fini del calcolo del capitale per rischi operativi deve essere coerente con le categorie impiegate per il rischio di credito e per il rischio di mercato.
3.2.2 Indicazioni aggiuntive ed esempi
A) Assegnazione delle componenti di un’ “attività multipla”
Ai fini della classificazione nelle “linee di business” regolamentari, un’attività che rappresenta un’”attività multipla” va suddivisa nelle sue componenti rilevanti. Queste ultime vengono attribuite alle “linee di business” più appropriate, in base alla loro natura e caratteristiche. L’”indicatore rilevante” relativo ad un’ “attività multipla” può essere ripartito tra le “linee di business” delle sue componenti tramite opportune tecniche di allocazione.
Esempi:
Le attività di Merchant Banking o Private Equity sono “attività multiple”, le cui principali componenti ricomprendono consulenza/ricerche finanziarie, sottoscrizioni, prestiti a clienti
corporate, gestione del risparmio. Ai fini della classificazione, gli intermediari assegnano le loro principali componenti alle “linee di business” più appropriate (es., consulenza/ricerca e sottoscrizione a “Corporate Finance”; prestiti a clienti corporate a “Commercial Banking”; gestione del risparmio a “Asset Management”).
Analogamente, il Private Banking può comprendere attività quali consulenza, prestiti, collocamento di strumenti finanziari e gestione del risparmio; anche in questo caso, ai fini della classificazione, le banche assegnano le sue principali componenti alle “linee di business” più appropriate (es., prestiti a “Retail Banking”, collocamento di strumenti finanziari a “Retail Brokerage”, gestione del risparmio a “Asset Management”).
B) Attività che si riferisce a più di una “linea di business”
Un’attività che si riferisce a più di una “linea di business” viene assegnata alla “linea di business” prevalente, qualora esista. In caso contrario, va assegnata alla “linea di business” più appropriata in base alla sua natura e caratteristiche.
Esempi di “linea di business” prevalente
Le attività di Leasing/Factoring vanno assegnate alle “linee di business” “Retail Banking” o “Commercial Banking” a seconda che tali attività si riferiscano a clienti prevalentemente retail o corporate.
I servizi legati alle carte di credito e di debito vanno inclusi nella “linea di business” “Retail Banking” per il fatto che rappresentano attività svolte prevalentemente verso clientela retail (anche nel caso di un contratto con un’azienda, le carte sono generalmente usate dai relativi clienti/dipendenti).
Qualora l’attività di Prime Brokerage sia fornita attraverso un contratto di agenzia e i servizi di custodia/gestione di contante risultano quelli prevalenti, essa va assegnata alla “linea di business” “Agency Services”; altrimenti va assegnata alla “linea di business” “Trading and Sales”.
Esempi di “linea di business” non prevalente
Le attività di cartolarizzazione vanno assegnate alla “linea di business” “Corporate Finance” se i servizi sono in conto terzi e alla “linea di business” “Trading and Sales” se sono in conto proprio. Le attività effettuate in seno a Bad Banks vanno assegnate alla “linea di business” “Retail Banking” o “Commercial Banking” in base alla composizione del portafoglio crediti.
C) Attività di supporto e attività dedicata
Quando un’attività costituisce parte integrante di un’altra o ne è componente ancillare segue i criteri di assegnazione previsti per l’attività principale. Viceversa, se l’attività è specifica e dedicata della banca, viene assegnata alla “linea di business” più appropriata, in base alla sua natura e caratteristiche.
Esempi
Le attività di Securities Lending, quando sono parti integranti di attività di Prime Brokerage, seguono l’assegnazione di quest’ultima (cfr esempio punto B).
La Consulenza d’investimento è un’attività ancillare quando è mirata a collocare strumenti finanziari verso investitori istituzionali, corporate o retail: in questi casi segue l’assegnazione prevista per il collocamento degli strumenti finanziari (cfr. oltre). Se, invece, la Consulenza d’investimento è un’attività specifica e dedicata della banca, va assegnata alla “linea di business” “Corporate Finance”.
I Servizi di pagamento, Trasferimento di fondi, etc, se ancillari a clienti retail o corporate, vanno assegnati rispettivamente alla “linea di business” “Retail Banking” o “Commercial Banking”. Viceversa, se rappresentano attività specifiche e dedicate della banca (es., compensazione carte di
credito/xxxxxx, trasferimento di fondi quale business dedicato, banca corrispondente, etc.) vanno assegnati alla “linea di business” “Payment and Settlement”.
I Servizi di custodia, gestione contanti/garanzie, se ancillari a clienti retail o corporate, vanno assegnati rispettivamente alla “linea di business” “Retail banking” o “Commercial Banking”. Viceversa, se rappresentano attività specifiche e dedicate della banca (es., custodia globale, banca depositaria, etc.), vanno assegnati alla “linea di business” “Agency Services”.
Le attività di ricezione/trasmissione/esecuzione di ordini e collocamento di strumenti finanziari/assicurativi, considerata la loro natura più prossima ad attività dedicate rispetto a quelle di supporto, vanno assegnati alla “linee di business” “Retail Brokerage” se le controparti sono clienti retail e alla “linea di business” “Trading and Sales” se le controparti sono investitori istituzionali o clienti corporate.
3.2.3 Schema di raccordo
Linee di Business | Elenco delle attività |
1. Corporate finance | Fusioni, Acquisizioni, Attività di collocamento (OPA, OPV, collocamenti privati – c.d. blocchi, emissioni obbligazionarie). Investment Banking in equity e capitale di debito (IPO, privatizzazioni, syndications, piazzamenti privati secondari, sottoscrizioni, etc.). Valutazioni d’azienda. Cartolarizzazioni per conto terzi. Gestione straordinaria di finanza d’impresa. Aumenti di capitale (solo come lead manager). Servizi di consulenza e ricerca (struttura di capitale, strategia industriale, undertakings, ristrutturazione, etc.). Consulenza d’investimento come business specifico. |
2. Trading and sales | Negoziazione in conto proprio del portafoglio di trading. Gestione della tesoreria e funding in conto proprio (Asset & Liability Management, etc.). Cartolarizzazioni in conto proprio. Ricezione/trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti corporate e clienti professionali 2. Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari/prodotti assicurativi (bancassurance, fondi, GPM, GPF, equity, bond, derivati, etc) verso clienti corporate e clienti professionali. |
3. Retail banking | Prestiti/Depositi (anche a clienti “private” e SME). Xxxxxxxx e impegni finanziari (anche a clienti “private” e SME). Credito al consumo per clienti retail. Leasing/Factoring. Altri tipi di transazioni con controparti retail non allocati in altre “linee di business”. Servizi ancillari ad attività retail come servizi di incasso e pagamento (carte di debito e di credito, trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli. |
4. Commercial banking | Prestiti/Depositi. Garanzie e impegni finanziari. Leasing/Factoring. Finanziamenti all’esportazione e al commercio. Altri tipi di transazioni con controparti corporate non allocati in altre “linee di business”. Servizi ancillari ad attività corporate come servizi di incasso e pagamento (trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli. Reddito netto (ad esempio cedole e dividendi) su portafogli non di trading. |
5. Payment and settlement | Sistemi di pagamento (EBA, BIREL, TARGET, CLS, SWIFT, etc.). Sistema di compensazione e regolamento carte di credito (MASTERCARD, VISA, AMEX, etc.). Trasferimento fondi (come business specifico). Banca Corrispondente. Servizi di compensazione e regolamento. |
6. Agency services | Banca depositaria. Custodia e servizi correlati (gestione contante e garanzie reali, depositi presso terzi, etc.) come business specifico. Servizi di esattoria. Servizi di tesoreria Enti. Banca Fiduciaria. |
7. Asset management | Gestione Portafogli ed altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi di pensione, GPM, GPF, hedge fund, etc.). Si intende solo la produzione e non la distribuzione di prodotti di risparmio gestito; fa eccezione l’attività di collocamento a clienti professionali effettuata da società dedicate. |
8. Retail brokerage | Ricezione/trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti retail, “private” e SME. Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari/prodotti assicurativi (bancassurance, fondi, GPM, GPF, equity, bond, derivati, etc.) verso clienti retail, private e SME. |
(2) Cfr. definizione di “clienti professionali” prevista dall’Allegato II della Direttiva comunitaria 34/2004 (cd. MIFID).
3.3 Requisiti per l’utilizzo del metodo Standardizzato
Oltre ai requisiti generali previsti nel paragrafo 1, il gruppo bancario (banca individuale) che intende utilizzare il metodo Standardizzato deve soddisfare determinati requisiti di idoneità.
In particolare il gruppo bancario (banca individuale) deve rispettare le condizioni stabilite in termini di soglie quantitative (paragrafo 3.3.1), avere un efficace sistema di gestione dei rischi operativi (paragrafo 3.3.2) e disporre di adeguati meccanismi di governo societario per i rischi operativi (paragrafo 3.3.3).
3.3.1 Soglie quantitative per l’accesso al metodo Standardizzato
In linea di principio l’accesso al metodo Standardizzato è giustificato dalle dimensioni del gruppo bancario (banca individuale), considerato che, usualmente, ad esse corrispondono:
• una significativa diversificazione delle attività aziendali, le quali vanno classificate nelle otto “linee di business” (cfr. paragrafo 3.2), cui sono associati differenti coefficienti regolamentari;
• capacità finanziarie idonee a realizzare gli interventi di carattere organizzativo, gestionale e metodologico necessari per il rispetto dei requisiti previsti in termini di sistema di gestione e di meccanismi di governo societario per i rischi operativi.
Peraltro, gruppi bancari (banche individuali) che svolgono attività specializzate possono risultare maggiormente esposti a perdite di natura operativa rispetto a quelli che esercitano attività tradizionali di raccolta e concessione del credito. La realizzazione di un processo di gestione dei rischi operativi quale quello connesso all’utilizzo di un metodo Standardizzato può consentire a tali soggetti, ancorché non aventi una dimensione rilevante, di conseguire reali benefici in termini di prevenzione e contenimento di tale tipologia di rischio.
In relazione a quanto sopra, possono accedere al metodo Standardizzato i gruppi bancari (banche individuali) che rispettano almeno una delle due seguenti condizioni:
• patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 200 mln (“soglia dimensionale”);
• patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 25 mln e ammontare complessivo dell’”indicatore rilevante” delle “linee di business” diverse da “Retail Banking” e “Commercial Banking” pari ad almeno una determinata percentuale del totale (“soglia specialistica”).
Determinazione della “soglia specialistica”
In prima analisi, si ipotizza una “soglia specialistica” pari a un contributo del 60% dell’”indicatore rilevante” totale.
Gli intermediari che intendono utilizzare il metodo TSA o il metodo AMA sono invitati a fornire commenti e osservazioni.
3.3.2 Sistema di gestione dei rischi operativi
Il sistema di gestione dei rischi operativi include tutte le risorse e misure (attività/processi/strutture) effettivamente adottate dal gruppo bancario (banca individuale) per l’identificazione, il monitoraggio, il controllo, l’attenuazione e la valutazione dell’esposizione ai rischi operativi.
In particolare, componenti di un sistema di gestione dei rischi operativi sono:
a) il processo di raccolta dei dati rilevanti sui rischi operativi;
b) il processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi;
c) il sistema di reporting;
d) i criteri di classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari.
Il sistema di gestione deve essere ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate all’interno del gruppo (banca individuale).
a) Il processo di raccolta dei dati rilevanti sui rischi operativi
A livello di gruppo (banca individuale) deve essere attivato un processo di raccolta dei dati rilevanti sui rischi operativi idoneo ad assicurare funzionalità ed efficacia al sistema di gestione di tali rischi, che ricomprenda almeno le perdite significative e i relativi recuperi.
Tale processo deve assicurare nel continuo un livello qualitativo dei dati adeguato a supportare il sistema di gestione dei rischi operativi. E' pertanto necessario che:
• vengano definiti e mantenuti soddisfacenti livelli di copertura (estensione) e correttezza (integrità) dei dati per l’intero gruppo (banca individuale);
• il processo di raccolta dei dati sia sottoposto a regolari controlli al fine di garantirne l’affidabilità nel tempo;
• siano definiti e realizzati appropriati sistemi di gestione e conservazione dei dati.
Con cadenza almeno annuale e al fine di assicurare la qualità dei dati, le funzioni di Internal Audit della capogruppo e delle singole società del gruppo (banca individuale) - coerentemente con quanto stabilito dal modello di controllo adottato - effettuano verifiche sul processo di raccolta, gestione e conservazione dei dati rilevanti sui rischi operativi.
b) Il processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi
A livello di gruppo (banca individuale) deve essere attivato un processo di valutazione in grado di fornire una stima complessiva e per “linee di business” e/o società rilevanti del livello di esposizione ai rischi operativi.
Il processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi deve risultare strettamente integrato nei processi decisionali e fornire ai vertici aziendali e al management di linea adeguate informazioni sull’esposizione ai rischi operativi. I risultati del processo di valutazione costituiscono parte integrante del sistema di supervisione e controllo del profilo di rischio operativo.
Con cadenza almeno annuale deve essere effettuata una valutazione dell’esposizione ai rischi operativi per l’intero gruppo (banca individuale), i cui risultati, con le variazioni significative intervenute rispetto alla valutazione precedente, vanno comunicati, per le parti di competenza, ai responsabili delle “linee di business” e/o delle società rilevanti.
In base alla complessità dimensionale e operativa del gruppo (banca individuale) e al fine di avere una migliore rappresentazione del profilo di rischio operativo, la Banca d’Italia può richiedere, anche con riferimento a determinate “linee di business” e/o società rilevanti, una stima dell’esposizione ai rischi operativi in base a specifici indicatori e/o tecniche di valutazione. Tali stime non costituiscono requisito patrimoniale così come definito nel paragrafo 3.1.
c) Il sistema di reporting
Il sistema di reporting sui rischi operativi costituisce parte integrante del sistema di
reporting interno e rappresenta uno strumento di supporto per la gestione attiva dei rischi operativi.
La capogruppo e le singole società del gruppo (banca individuale) devono disporre di un sistema di reporting strutturato che fornisca periodicamente informazioni appropriate e significative in materia di rischi operativi ai responsabili delle strutture organizzative rilevanti per il loro governo.
La frequenza e il contenuto del reporting devono essere coerenti con il livello di rischio e possono variare in base al destinatario e all’utilizzo dell’informazione. Gli elementi minimi rilevanti che dovrebbero essere inclusi in un sistema di reporting sono:
• la valutazione dell’esposizione al rischio operativo;
• le perdite significative e i relativi recuperi;
• l’identificazione e la valutazione delle aree di vulnerabilità e le indicazioni in ordine alle azioni da intraprendere per l’attenuazione del rischio nonché il relativo follow-up.
Sulla base delle politiche stabilite, le società del gruppo devono fornire alla capogruppo le informazioni necessarie a consentire a quest’ultima la realizzazione di un efficace sistema di reporting a livello di gruppo.
d) La classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari
A livello di gruppo (banca individuale) devono essere definite linee guida per la classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari.
Le linee guida devono essere coerenti con i Principi generali e specifici, le Indicazioni aggiuntive ed esempi e lo Schema di raccordo indicati nel paragrafo 2.2.
3.3.3 Meccanismi di governo societario per i rischi operativi
Per il conseguimento di un efficace governo dei rischi operativi è necessario che, presso la capogruppo e le singole società del gruppo (banca individuale), il processo decisionale sia chiaramente e coerentemente stabilito, in termini di livelli gerarchici e responsabilità (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, titolo IV, capitolo 11, paragrafo 2).
Di seguito si definiscono i compiti e le responsabilità in materia di governo e controllo dei rischi operativi che attengono ai seguenti organi aziendali (3):
a) Consiglio di Amministrazione
b) Alta Direzione
c) Collegio Sindacale
d) Internal Audit
La capogruppo (banca individuale) è incoraggiata a istituire una funzione dei rischi operativi, cui assegnare compiti di disegno, sviluppo, realizzazione, esecuzione e mantenimento del sistema di gestione dei rischi operativi. Le soluzioni sono correlate al principio di proporzionalità.
a) Consiglio di Amministrazione
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sono approvate: le strategie e le politiche del sistema di gestione dei rischi operativi, ivi inclusi la struttura organizzativa, con l’individuazione di chiare e appropriate linee di responsabilità; il processo di raccolta dei dati rilevanti sui rischi operativi; il sistema di reporting e i criteri di classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione è attivamente coinvolto nella supervisione del sistema di gestione dei rischi operativi. In particolare, con cadenza almeno annuale il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni provenienti dalle strutture preposte, procede al riesame delle strategie e delle politiche del sistema di gestione dei rischi operativi, al fine di assicurare che le stesse siano adeguate e restino efficaci nel tempo. Nel caso emergano carenze o anomalie, il Consiglio di Amministrazione adotta con tempestività idonee misure correttive.
Con cadenza almeno annuale, il Consiglio di Amministrazione della capogruppo (banca individuale), col parere del Collegio Sindacale, assume formale delibera in base alla quale:
(3) In relazione ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo, i riferimenti al Consiglio di amministrazione si applicano, nel sistema dualistico, al Consiglio di gestione; i riferimenti al Collegio sindacale si applicano al Consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e al Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monastico.
• esamina il documento conclusivo del processo di Autovalutazione di cui al paragrafo 3.4 nonché la connessa relazione dell’Internal Audit di cui al punto d) del presente paragrafo;
• attesta il rispetto e la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 3.3 sia a livello consolidato che a livello individuale. L’attestazione relativa ai criteri minimi di idoneità a livello individuale tiene conto di apposite delibere assunte dai Consigli di Amministrazione delle società del gruppo.
b) Alta Direzione
L’Alta Direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento e il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi operativi, specie con riguardo ai compiti e responsabilità delle strutture addette a tale sistema, al processo di raccolta dei dati rilevanti sui rischi operativi, al sistema di reporting nonché ai criteri per la classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari.
L’Alta Direzione inoltre assicura che:
• risulti garantita l’efficacia del sistema di gestione dei rischi operativi;
• siano definiti flussi informativi volti a consentire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza e sorveglianza sui rischi operativi, con particolare riferimento agli inadempimenti e alle violazioni delle politiche stabilite in materia;
• siano individuati e valutati, anche sulla base delle informazioni fornite dalle strutture cui sono assegnate responsabilità di gestione dei rischi operativi, i principali fattori da cui può derivare l’esposizione a tale categoria di rischio;
• siano stabiliti canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti del sistema di gestione dei rischi operativi.
L’Alta Direzione ha la responsabilità di assicurare che i rischi operativi potenziali relativi a nuovi prodotti, attività, processi e sistemi siano adeguatamente valutati prima che gli stessi siano introdotti o realizzati.
c) Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione dei rischi operativi adottato e sul suo concreto funzionamento.
d) Internal Audit
La funzione di Internal Audit, coerentemente con il modello organizzativo e di controllo adottato, effettua revisioni periodiche sul sistema di gestione dei rischi operativi, al fine di valutarne la funzionalità e l’efficacia nonché la conformità con i criteri minimi di idoneità.
In particolare, con cadenza almeno annuale, e al fine di assicurare la qualità dei dati, tali funzioni effettuano verifiche sul processo di raccolta, gestione e conservazione dei dati rilevanti sui rischi operativi.
Il responsabile della funzione di Internal Audit informa il Consiglio di Amministrazione, l’Alta Direzione e il Collegio Sindacale dell’attività svolta in materia di rischi operativi e dei risultati di questa.
Sono possibili forme di collaborazione fra la funzione di Internal Audit e le strutture organizzative individuate per il disegno, lo sviluppo, la realizzazione, l’esecuzione e il mantenimento del sistema di gestione dei rischi operativi e del relativo processo di Autovalutazione. Tuttavia i compiti realizzativi del sistema di gestione dei rischi operativi rimangono nella esclusiva responsabilità delle competenti strutture organizzative. Deve essere altresì preservata l’indipendenza della funzione di Internal Audit.
Con cadenza almeno annuale, la funzione di Internal Audit della capogruppo (banca individuale) effettua un’autonoma valutazione dell’adeguatezza del processo di Autovalutazione di
cui al paragrafo 3.4 e produce un’apposita relazione da far tenere al Consiglio di Amministrazione della capogruppo.
3.4 Processo di Autovalutazione
Il processo di Autovalutazione rappresenta il metodo attraverso cui la capogruppo (banca individuale) verifica con cadenza almeno annuale il rispetto integrale dei requisiti di idoneità a livello sia consolidato che individuale.
Nell’ambito di tale processo, la capogruppo verifica:
• che i dati rilevanti sui rischi operativi emersi a livello di gruppo (banca individuale) nel corso dell’ultimo anno siano stati adeguatamente rilevati e registrati nei pertinenti archivi aziendali;
• che le politiche del complessivo sistema di gestione dei rischi operativi, in particolare quelle relative all’istituzione di linee di responsabilità e alla designazione delle strutture organizzative coinvolte, risultino emanate a livello di gruppo (banca individuale) e siano state formalmente recepite e applicate dalle pertinenti strutture organizzative;
• che il processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi risulti strettamente integrato nei processi decisionali.
Il processo di Autovalutazione si conclude con la produzione di un apposito documento nel quale sono dettagliate le modalità con cui le verifiche sono state condotte e le valutazioni espresse sull’aderenza ai requisiti di idoneità. Tale documento deve essere fatto tenere al Consiglio di Amministrazione della capogruppo.
3.5 Comunicazioni alla Banca d’Italia
La capogruppo di un gruppo bancario (banca individuale) che intende adottare il metodo Standardizzato deve darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia.
La comunicazione deve essere corredata da:
• gli organigrammi del gruppo (banca individuale) che individuano i compiti e le responsabilità delle strutture addette al sistema di gestione dei rischi operativi;
• il verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione della capogruppo (banca individuale) di cui al paragrafo 3.3.3 (a);
• il documento che descrive il processo di Autovalutazione e i relativi esiti a livello di gruppo (banca individuale);
• la relazione sul processo di Autovalutazione da parte della funzione di Internal Audit della capogruppo (banca individuale);
• una nota che specifica da quanto tempo il metodo Standardizzato viene utilizzato per fini gestionali interni (4).
La capogruppo (banca individuale) deve altresì tenere a disposizione della Banca d’Italia la documentazione di supporto del sistema di gestione dei rischi operativi, con particolare riferimento a quella attinente al processo di raccolta dei dati rilevanti, al processo di valutazione dell’esposizione ai rischi operativi, al sistema di reporting, ai criteri di classificazione delle attività nelle “linee di business” regolamentari.
La comunicazione alla Banca d’Italia deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data a partire dalla quale il metodo Standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi viene adottato a livello di gruppo (banca individuale). La Banca d’Italia si riserva la facoltà, anche successivamente a tale data, di valutare l’adeguatezza del metodo mediante apposite verifiche e di assumere le misure più opportune in caso accerti l’insussistenza o il mancato rispetto dei requisiti regolamentari.
(4) In sede di prima applicazione tale requisito non verrà richiesto.
4. Uso combinato
I gruppi bancari (banche individuali) possono utilizzare una combinazione dei metodi Base, Standardizzato e Avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi.
4.1 Uso combinato a livello consolidato
Per “uso combinato a livello consolidato” si intende la possibilità riconosciuta alla capogruppo di determinare il requisito consolidato sui rischi operativi utilizzando i requisiti individuali delle entità del gruppo, determinati secondo un metodo diverso da quello utilizzato a livello consolidato.
Nel caso in cui la capogruppo adotti o intenda adottare un metodo Base a livello consolidato, non può includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati rivenienti dall'utilizzo di un metodo Standardizzato da parte di una o più entità del gruppo.
Nel caso in cui la capogruppo adotti o intenda adottare un metodo Base o Standardizzato a livello consolidato, può essere autorizzata dalla Banca d’Italia ad includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati derivanti dall'utilizzo dei metodi Avanzati da parte di una o più entità del gruppo (5).
Nel caso in cui la capogruppo adotti o intenda adottare un metodo Standardizzato su base consolidata, può includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati rivenienti dall'utilizzo di un metodo Base da parte di una o più entità del gruppo. Peraltro, tale “uso combinato” è consentito solo in casi eccezionali (quali l’ingresso nel gruppo di nuove entità) ed è subordinato all’impegno da parte della capogruppo di applicare progressivamente a tali entità il metodo Standardizzato secondo tempi e modalità concordate con la Banca d’Italia (cd. “roll-out Standardizzato”).
Nel caso in cui la capogruppo adotti o intenda adottare metodi Avanzati su base consolidata, può essere autorizzata dalla Banca d’Italia ad includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati rivenienti dall'utilizzo di un metodo Base e/o Standardizzato da parte di una o più entità del gruppo (cd “roll-out AMA”) (6).
4.2 Uso combinato a livello individuale
Per “uso combinato a livello individuale” si intende la possibilità riconosciuta alla singola banca di determinare il requisito individuale sui rischi operativi utilizzando i risultati del calcolo delle “linee di business” e/o dipendenze, determinati secondo un metodo di diverso da quello utilizzato a livello individuale.
Nel caso in cui una banca adotti o intenda adottare i metodi Avanzati a livello individuale, può essere autorizzata dalla Banca d’Italia ad includere nel requisito patrimoniale individuale sui rischi operativi i risultati derivanti dall'utilizzo di un metodo Standardizzato per alcune “linee di business” e/o dipendenze e dall'utilizzo di un metodo Base per alcune dipendenze insediate in paesi esteri (cd. “roll-out AMA”).
Si riporta nella Tavola 3 uno schema esplicativo in materia di “uso combinato a livello consolidato” e “uso combinato a livello individuale”.
(5) L’adozione dei metodi Avanzati per tali entità è subordinata agli esiti della procedura di validazione da parte della Banca d’Italia.
(6) In merito al “roll-out AMA” si fa rinvio all’apposita regolamentazione che sarà successivamente emanata.
Tavola 3
Uso combinato a livello consolidato
metodo adottato a livello consolidato | |||
me todo adotta to a livello di partecipata/busine ss line | metodo consolidato BIA | metodo consolidato TSA | metodo consolidato AMA |
BIA | _ | uso parziale consentito in via temporanea | uso parziale consentito in via temporanea |
TSA | uso parziale non consentito | uso parziale consentito in via temporanea | |
AMA | uso parziale consentito in via permanente | uso parziale consentito in via permanente |
Uso combinato a livello individuale
metodo adottato a livello individuale | |||
me todo adotta to a livello di busine ss line/dipendenza | metodo individuale BIA | metodo individuale TSA | metodo individuale AMA |
BIA | _ | uso parziale non consentito | uso parziale consentito in via temporanea (solo per dipendenze estere) |
TSA | uso parziale non consentito | uso parziale consentito in via temporanea | |
AMA | uso parziale non consentito | uso parziale non consentito |
5. Disciplina per le SIM
5.1 SIM ad operatività piena
Le SIM ad operatività piena (7) devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti per i rischi di credito, di cambio, di mercato e operativi.
Ai fini del requisito per i rischi operativi trovano integrale applicazione le disposizioni previste per le banche, ad eccezione del paragrafo 3.3.1, sostituito dal seguente:
Fermo restando il rispetto dei requisiti indicati nei paragrafi 3.3.2 e 3.3.3, le SIM ad operatività piena che non appartengono a gruppi bancari possono accedere al metodo Standardizzato se dispongono di un patrimonio di vigilanza maggiore o uguale a €. 25 mln.8.
Fino al 31 dicembre 2011 le SIM ad operatività piena che non appartengono a gruppi bancari, detengono un portafoglio di negoziazione che non ha mai superato l’importo di 50 milioni di euro e il cui numero medio di dipendenti nell’ultimo anno non è risultato superiore a 100 possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, sulla base di una valutazione caso per caso, ad utilizzare un “requisito alternativo” per i rischi operativi.
Il “requisito alternativo” è definito come il minore tra:
a) il requisito patrimoniale per i rischi operativi descritto nei precedenti paragrafi;
b) una frazione del maggiore tra (i) la somma dei requisiti per i rischi di credito, di cambio e di mercato e (ii) il requisito “altri rischi”.
La frazione di cui alla lettera b) è pari a 12/88 per l’esercizio 2007 ed aumenta di 15/88 ogni anno (27/88 nel 2008, 42/88 nel 2009, 57/88 nel 2010 e 72/88 nel 2011).
In ogni caso, l’utilizzo del “requisito alternativo” per i rischi operativi non può comportare una riduzione della dotazione patrimoniale minima rispetto a quella calcolata alla data del 31 dicembre 2006 in base alla vigente disciplina, tranne nel caso in cui tale riduzione sia giustificata sotto un profilo prudenziale dalla contrazione dell’operatività della SIM.
Art. 45 ter della “Direttiva CAD”
L’articolo 45 ter della “Direttiva CAD” ha introdotto la possibilità per le autorità di vigilanza di applicare alle SIM ad operatività piena (ex art. 20, comma 1), caso per caso e fino a dicembre 2011, un regime transitorio per il calcolo del requisito sui rischi operativi.
Nella regolamentazione nazionale l’applicazione del suddetto regime transitorio verrebbe subordinata al rispetto di alcune condizioni.
In primo luogo tale regime verrebbe applicato solo alle SIM che non fanno parte di gruppi bancari. Ciò eviterebbe una disomogeneità di trattamento rispetto alle SIM, ex art 20, comma 2 e 3 della “Direttiva CAD”, per le quali si applica integralmente la disciplina sui rischi operativi nel caso in cui appartengono a gruppi bancari (cfr. successivo paragrafo 5.2).
Inoltre, la “Direttiva CAD” richiede che le posizioni del portafoglio di negoziazione non “superino mai” i 50 milioni di Euro.
L’altra condizione (quella riferita al numero medio di impiegati) discende dalla previsione della “Direttiva CAD” che richiede un numero di dipendenti inferiore a 100.
(7) SIM di cui all’art. 20, comma 1 della “Direttiva CAD”. Si tratta delle SIM autorizzate allo svolgimento delle attività di negoziazione in conto proprio o di collocamento con garanzia.
(8) La “soglia specialistica” indicata nel paragrafo 3.3.1 per le banche non rileva con riferimento alle SIM, considerato che la loro operatività non comprende le attività di ”Retail Banking” e “Commercial Banking”.
Il testo dell’art. 45 ter lascia inoltre libere le autorità di definire l’ammontare della frazione (fissato solo per il primo esercizio - il 2007 - a 12/88), prevedendo l’applicazione di un incremental increase della frazione almeno annualmente. I valori indicati nel testo regolamentare scontano un’ipotesi di crescita lineare della frazione fino al 31 dicembre 2011.
5.2 Altre SIM
Le SIM non autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio o di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia (9) devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggior importo tra:
a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti per il rischio di credito, di mercato e di cambio;
b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del requisito “altri rischi”. Le SIM che (10):
• negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; ovvero
• non detengono denaro o valori mobiliari della clientela, effettuano solo negoziazioni per conto proprio, non hanno clienti esterni, eseguono e regolano le operazioni sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo
devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti per il rischio di credito, di mercato, di cambio e “altri rischi”.
Alle SIM di cui al presente paragrafo che appartengono a gruppi bancari si applica un regime prudenziale analogo a quello previsto per le SIM ad operatività piena. Nei confronti di tali SIM trovano integrale applicazione le disposizioni previste per le banche.
(9) SIM di cui all’art. 20 comma 2 della “Direttiva CAD”.
(10) SIM di cui all’art. 20 comma 3 della “Direttiva CAD”.
6. Disciplina per gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. (11)
Gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., ad eccezione delle società per la cartolarizzazione dei crediti iscritte nell’apposita sezione del menzionato Elenco, devono disporre di una dotazione patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
Tali intermediari, qualora non appartengano a gruppi bancari, adottano un requisito sui rischi operativi calcolato secondo il metodo Base.
Tali intermediari, qualora appartengano a gruppi bancari che adottano a livello consolidato i metodi Standardizzato e/o Avanzati, possono accedere a tali metodi qualora rispettino i relativi requisiti di idoneità.
Nei confronti di tali intermediari e coerentemente con il metodo adottato, trovano integrale applicazione le relative disposizioni previste per le banche.
(11) L’applicazione agli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. della disciplina in materia di rischi operativi è volta a definire per tali intermediari un modulo di vigilanza prudenziale "equivalente" a quello previsto dalla “Direttiva CRD”. La disciplina “equivalente” consentirebbe alle banche di poter riconoscere una ponderazione agevolata alle esposizioni verso (o garantite da ) tali intermediari.
7. Metodo Standardizzato: applicazione su base consolidata e requisito su base individuale
Il presente paragrafo fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo a livello consolidato e individuale del requisito sui rischi operativi da parte dei gruppi bancari che adottano un metodo Standardizzato, eventualmente in uso combinato per alcune società del gruppo con il metodo Base. Non viene trattato l’uso combinato con i metodi Avanzati.
7.1 Applicazione su base consolidata
A fini della determinazione del requisito su base consolidata, la capogruppo determina il “contributo” delle società del gruppo sulla base dei metodi di calcolo previsti in materia di rischi operativi ovvero secondo criteri coerenti con questi.
In particolare:
a) società soggette a un requisito individuale per rischi operativi (banche, SIM, intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B.): a livello sia di requisito individuale che di “contribuzione” al requisito consolidato tali società utilizzano il metodo Standardizzato qualora rispettino, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità stabiliti nel paragrafo 3.3; utilizzano invece il metodo Base qualora non rispettino tali requisiti;
b) società non soggette a un requisito individuale per rischi operativi (Sgr, intermediari finanziari diversi da quelli iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107, società strumentali): esse partecipano esclusivamente al requisito consolidato fornendo alla capogruppo il proprio “contributo” in base ad una metodologia di calcolo comparabile a quelle previste per la determinazione del requisito sui rischi operativi. In particolare, tali società contribuiscono tramite un metodo di calcolo comparabile a quello Standardizzato (c.TSA) qualora siano in grado di rispettare, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità stabiliti nel paragrafo 3.3 ovvero contribuiscono con un metodo di calcolo comparabile al metodo Base (c.BIA) qualora non rispettino tali requisiti. Restano comunque escluse le società per la cartolarizzazione dei crediti iscritte nell’apposita sezione dell’Elenco ex art. 107 T.U.B.
Il complesso delle società appartenenti al gruppo che soddisfano entrambe le seguenti condizioni (“soglie di rilevanza”):
• ammontare del contributo complessivo all’attivo di bilancio consolidato inferiore o uguale a una determinata soglia;
• ammontare del contributo complessivo all’”indicatore rilevante” consolidato inferiore o uguale a una determinata soglia
possono non rispettare in via permanente, per la parte di competenza, i requisiti di idoneità previsti nel paragrafo 3.3. In particolare, le società sopra indicate alla lettera a) rientranti in tale fattispecie possono adottare in via permanente un metodo Base ai fini del calcolo sia del requisito individuale che del “contributo” al requisito consolidato.
Determinazione delle “soglie di rilevanza”
La “Direttiva CRD” consente ai gruppi bancari che utilizzano i metodi Avanzati di non applicare in via permanente tale metodo alle entità non rilevanti.
Per i gruppi bancari che adottano il metodo Standardizzato non è prevista un’analoga disposizione. Peraltro, nei casi a) e b) sopra menzionati, potrebbero sussistere società che, per la loro rilevanza marginale nell’ambito dei gruppi, non risultano incentivate a rispettare, per le parti di competenza, i requisiti di idoneità previsti nel paragrafo 3.3. La presenza anche di una sola di tali società impedirebbe alla capogruppo di utilizzare il metodo Standardizzato a livello consolidato dato che i
requisiti di idoneità non risulterebbero rispettati per l’intero gruppo. Ciò disincentiverebbe l’utilizzo di tale metodo a livello di gruppo.
Si ritiene pertanto di estendere anche alle banche e ai gruppi bancari che adottano il metodo standardizzato la possibilità di escludere in via permanente dal calcolo dei requisiti le entità aventi un peso “marginale”.
Le “soglie di rilevanza” indicate nel testo regolamentare sono volte a risolvere tale problematica: in prima analisi si ritiene di fissare tali soglie al 10% per entrambi le condizioni sopra menzionate (attivo di bilancio consolidato: 10%; “indicatore rilevante”consolidato: 10%).
Gli intermediari sono invitati a fornire commenti e osservazioni.
Nella Tavola 4 si evidenziano le possibili combinazioni per l’utilizzo del metodo Standardizzato a livello consolidato e individuale.
7.2 Applicazione su base individuale
Le società che appartengono a gruppi bancari calcolano i requisiti individuali per i rischi operativi previsti dai metodi BIA e TSA al lordo delle rettifiche intragruppo.
Riduzione del requisito individuale per il metodo TSA
In base a quanto previsto dall’art. 69 della “Direttiva CRD” gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni relative, tra l’altro, ai requisiti patrimoniali nei confronti delle filiazioni domestiche appartenenti a gruppi bancari vigilati (cfr. Documento per la consultazione in materia di Ambito di Applicazione).
Sulla base di tale disposizione e nel rispetto delle condizioni ivi previste, si ritiene di applicare, analogamente a quanto attualmente previsto dalla disciplina in materia di rischio di posizione in titoli di debito, un requisito individuale ridotto del 25% 12 nei confronti delle società che adottano un metodo TSA, facenti parti di un gruppo bancario che utilizza a livello consolidato un metodo TSA o AMA..
Gli intermediari che intendono utilizzare il metodo TSA o quello AMA sono invitati a fornire commenti e osservazioni.
* * *
Al fine di valutare la percorribilità di modalità alternative di riduzione del requisito individuale, le capogruppo bancarie che intendono utilizzare il metodo TSA o quello AMA sono invitate a far conoscere una stima dell’ammontare dei requisiti individuali delle società del gruppo che adottano il metodo TSA, calcolati rispettivamente al lordo e al netto delle rettifiche intragruppo.
12 Espresso in termini di attività di rischio ponderate, il fattore di sconto del 25% equivale a una riduzione del “solvency” individuale per rischi operativi di due punti percentuali (dall’8% al 6%).
Tavola 4: Metodo Standardizzato - applicazione a livello consolidato e individuale
Tipologia di società | Rispetto integrale a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del TSA (cfr. paragrafo 3.3) | Rispetto parziale a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del TSA (cfr. paragrafo 3.3) | |||||
Rispetto, per la parte di competenza, dei criteri di idoneità TSA | Requisito individuale | Contributo al consolidato | Rispetto, per la parte di competenza, dei criteri di idoneità TSA | Requisito individuale | Contributo al consolidato | ||
Società soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi | banca capogruppo | SI | TSA | TSA | SI | TSA | TSA |
altra banca | SI | TSA | TSA | NO | BIA (in via eccezionale e temporanea)/BIA in via permanente(1) | BIA (1) | |
SIM, ex art. 20, comma 1 della "Direttiva CAD" | SI | TSA | TSA | NO | BIA (in via eccezionale e temporanea)/BIA in via permanente(1) | BIA (1) | |
SIM, ex art. 20, commi 2 e 3 della "Direttiva CAD" | SI | TSA | TSA | NO | BIA (in via eccezionale e temporanea)/BIA in via permanente(1) | BIA (1) | |
intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., ad eccezione delle società per la cartolarizzazione dei crediti (2) | SI | TSA | TSA | NO | BIA (in via eccezionale e temporanea)/BIA in via permanente(1) | BIA (1) | |
Società non soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi | Sgr | SI | Requisito vigente | c.TSA | NO | Requisito vigente | c. BIA (1) |
intermediari finanziari non iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B., società strumentali | SI | NO | c.TSA | NO | NO | c. BIA (1) |
Legenda: c. TSA = metodo di calcolo comparabile al TSA; c.BIA = Metodo di calcolo comparabile al BIA
(1) A condizione che (“soglie di immaterialità”):
• l’ammontare complessivo del contributo di tali società all’attivo di bilancio consolidato sia inferiore o uguale al 10% e che
• l’ammontare complessivo del contributo di tali società all’”indicatore rilevante” consolidato sia inferiore o uguale al 10%.
(2) A condizione che gli intermediari finanziari ex art. 107 T.U.B. siano assoggettati a requisiti prudenziali "equivalenti" a quelli previsti dalla “Direttiva CRD”.