EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO AEC COMUNE DI ROMA
EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO AEC COMUNE DI ROMA
TITOLO 1 ASPETTI GENERALI
ARTICOLO 1: DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità, di qui in seguito denominato servizio, e istituito a beneficio degli alunni con disabilità aventi diritto e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio.
Il servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto educativo-assistenziale, ai sensi degli art. 12, 13, 14 della legge n. 104/92, ed erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità.
Il servizio si realizza all'interno della scuola e in tutte le attività scolastiche anche esterne, incluse le gite di istruzione giornaliere, campi scuola e/o viaggi d’istruzione, mediante la figura dell’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione, di qui in seguito denominato OEPAC, e non comporta alcun onere per la famiglia.
ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari sono gli alunni con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, frequentanti le Scuole dell’Infanzia Capitoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale.
La necessità del servizio per la frequenza scolastica viene certificata dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell'ASL competente territorialmente ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare.
ARTICOLO 3: DURATA
Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene garantito con carattere di continuità dall'inizio al termine dell’anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, favorendo la continuità educativa, assistenziale e d’integrazione, quali fattori essenziali per l'inclusione scolastica, anche nei periodi di chiusura delle scuole.
ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. L'attività svolta attraverso il servizio e funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto in base alle specifiche predisposte dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ed approvato dall’istituto scolastico e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo di funzionamento, ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate.
Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e redatto dai competenti uffici municipali sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3. Il servizio, in coerenza con il progetto individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, viene opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto l’alunna/o con disabilità.
4. Il servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di
complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive dell’alunno.
5. Il servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per
• consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico
• garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, incluso il momento del pasto, e della comunicazione);
• stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell’autonomia personale, ivi
compresa la cura dell'igiene personale e l'uso dei servizi igienici;
6. L’operatività del servizio, in attuazione del PEI, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
• al supporto dell’attività didattico-educativa interna e all’inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
• al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale puntando a stimolare l'autosufficienza;
• a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
• a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
• alla vigilanza, all'accompagnamento e all’assistenza
• all'ausilio nell'alimentazione quale momento educativo e inclusivo;
• a facilitare l’inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;
• a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture
ricreative, culturali ed extra curriculari scolastiche e della comunità territoriale.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 5: RISORSE ECONOMICHE
1. La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del servizio avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza municipale dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale. A tale scopo le competenti Direzioni Municipali quantificano entro il 30 settembre di ogni anno il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base:
a) del numero di alunni con disabilità in carico durante l’anno scolastico in corso
b) del relativo piano orario del servizio
c) del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti
d) della presenza di liste di attesa ovvero che necessitino più ore alla luce di un aumento delle ore di servizio decise nel PEI annuale.
2. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sulla base delle richieste avanzate dai Municipi e ai fini dell'assestamento di bilancio di norma previsto a luglio, provvede a inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria del servizio relativo al terzo quadrimestre dell'anno contabile che tenga conto:
a) delle permanenze, dei nuovi alunni iscritti e di quelli uscenti
b) del piano orario medio di servizio
c) del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti
d) della presenza di liste di attesa ovvero che necessitino più ore alla luce di un aumento delle ore di servizio decise nel PEI annuale.
3. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il servizio sia in termini di qualità che di risorse professionali appropriate sul menzionato centro di costo.
4. L’ Amministrazione garantisce l’utilizzo di tutti i fondi assegnati nel corso dell’anno anche predisponendo, in caso di avanzi determinati da chiusure a qualsiasi titolo della scuola, ulteriori attività a beneficio degli alunni disabili anche nei periodi di chiusura delle scuole (ad esempio nel periodo estivo o natalizio) per la frequentazione di Centri Estivi o Centri Invernali al fine di assicurare per ogni alunno le ore assegnate.
ARTICOLO 6: COMPETENZE ISTITUZIONALI
1. Il servizio e garantito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia, di seguito denominato Dipartimento, e dalle Direzioni Socio- Educative territorialmente competenti.
2. Il Dipartimento promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, i1 Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, i Municipi, le Aziende ASL e le altre istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie cittadine di intervento condivise.
3. Entro giugno di ogni anno il Dipartimento elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG).
4. Il Dipartimento predispone la pianificazione del fabbisogno e verifica annualmente raccordandosi con i Municipi in sede di bilancio previsionale che la differenza tra il numero medio di ore di servizio per alunno/a di ciascuno municipio e il numero medio di ore di servizio per alunno/a totale non sia maggiore del 20%. Nel caso effettua i controlli necessari a dirimere e validare le differenze.
5. Il Dipartimento e promotore di eventuali accordi, non onerosi per l'Amministrazione, tra gli operatori economici che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e gli Organismi assegnatari del Servizio Educativo per l'Autonomia. Tali accordi sono finalizzati garantisce l’erogazione del pasto all'OEPAC nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l’orario di mensa dell'alunno e compatibilmente con le norme contrattuali.
6. Spetta ai Municipi competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:
• raccordarsi con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento degli interventi;
• acquisire le schede anagrafiche degli utenti, e tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio;
• verificare i curricula e i requisiti del personale di XXXXX nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell’operatore;
• verificare e monitorare il corretto espletamento del servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comportamento scorretto o inadeguato;
• verificare il rispetto degli accordi contrattuali di settore e la corretta applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti e Accordi Collettivi Decentrati Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative al personale impiegato nel servizio attivando qualora necessario l’Osservatorio del Lavoro, o organo equivalente di autocontrollo interno all’amministrazione Capitolina, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione e all’applicazione di CCNL spuri. In caso di mancata corretta applicazione, il Municipio può valutare l’esclusione dell’ente gestore del servizio;
• provvedere, anche per il tramite della Centrale Unica degli Acquisti, a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessarie ai fini di rendere pienamente efficace il servizio di assistenza educativa e culturale nelle scuole oggetto del presente Regolamento tenendo conto che sono esclusi dall'erogazione agli utenti gli ausili e le apparecchiature protesiche personali inserite nel Nomenclatore Tariffario di cui al DCPM 12.01.2017
• "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" e smi, perché forniti dalla ASL.
7. È prevista la possibilità di un Protocollo d’Intesa tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento da parte dell'ASL di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro riutilizzo istituendo un archivio consultabile attraverso i Centri Territoriali di Supporto-CTS, nel quale vengano messi a disposizione.
ARTICOLO 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO
1. La Famiglia
Il ruolo della famiglia e nella realizzazione del Progetto Individuale e del PEI e si esplica anche attraverso:
a. la partecipazione nelle sedi previste dalla normativa e a tutti gli altri momenti promossi dalla scuola;
b. proposte e suggerimenti migliorativi del servizio al Municipio
c. la comunicazione di tutti gli elementi, anche della vita extra scolastica, utili alla definizione del percorso educativo e formativo al Municipio;
d. Il rispetto dell'orario di frequenza scolastica;
2. La scuola
a. favorisce garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
b. ha il compito di organizzare e realizzare il servizio ottimizzando le risorse assegnate destinando ad esso tutte le risorse necessarie al suo funzionamento e già stanziate, con esclusione e garantendo di qualunque attività anche se non prevista dal PEI;
c. in caso di criticità emerse nel servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione all'ufficio Municipale competente per l'attivazione di strumenti previsti dal contratto di servizio.
3. L’Organismo deve
a. garantire al personale XXXXX, nelle more di quanto previsto all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione e inerente le specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
b. rendersi disponibile, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, al confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi dell'alunno e la soddisfazione dell'utenza;
c. supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPA sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
d. fornire i curricula del personale OEPA come parte integrante della documentazione richiesta dall'Amministrazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al successivo articolo 15, che può renderli visionabili alle scuole e/o famiglie dietro specifica richiesta e nel rispetto della tutela della privacy, come previsto dalla vigente normativa di riferimento;
e. garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a nell'arco del ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare l'impatto negativo per l’alunno/a derivante dal cambio della figura di riferimento;
f. Garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPA nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
g. deve assumere il personale già in servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.
ARTICOLO 8: RICHIESTA DEL SERVIZIO
1. La domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all’inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex lege n. 104/92 art.3, ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche al Municipio per le strutture della Prima Infanzia e al dirigente scolastico per gli Istituti Comprensivi statali.
2. Gli Istituti Comprensivi statali provvedono all'invio al Municipio competente territorialmente della domanda e dei documenti di cui al successivo comma 3.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite con apposita circolare del Dipartimento da emanarsi in tempi utili per l’iscrizione scolastica.
4. Ogni richiesta presentata oltre il termine viene valutata dall'Amministrazione che provvede nel caso a programmare il servizio e impegnare i fondi necessari ove disponibili oppure a richiedere l'integrazione delle risorse.
5. Il servizio e rivolto agli alunni residenti nella città di Roma e frequentanti Istituti Scolastici del territorio cittadino. L’Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni residenti nel territorio di Roma Capitale e frequentanti strutture scolastiche nei comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio capitolino.
ARTICOLO 9: PROGRAMMAZIONE ORARIO DEL SERVIZIO
1. L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni conferita alla scuola e disposta da parte dell'Ufficio Municipale competente all’esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il Progetto Individuale:
a) sulla base della documentazione di cui all'art. 8
b) in funzione dell’orario scolastico degli alunni
c) previo confronto con il servizio ASL territoriale e la scuola
d) utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all’art. 18 - comma 3
2. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico- funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del servizio almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L’Organismo affidatario redige in collaborazione con la scuola, entro il 1° settembre di ogni anno, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilita dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria e deve essere complementare e non alternativa al sostegno ai sensi del comma 1 art. 4 e del comma 1 art. 11 del presente regolamento.
5. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1.d, sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPA per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI) secondo le indicazioni contenute nel capitolato prestazionale e nel contratto stipulato con l'Organismo.
7. Il piano delle ore di servizio e la programmazione oraria sono suscettibili di variazioni, sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico, solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a debitamente documentate e comunicate al Municipio.
8. L’ufficio municipale competente provvede, laddove necessario, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell’inizio dell’anno scolastico, fornendo agli stessi le informazioni riguardo le modalità d’espletamento del servizio.
9. In caso di assenza di uno o più alunni disabili, l’Operatore OPECAC svolgerà la propria attività nell’orario previsto con il gruppo classe dell’alunno disabile, ovvero a supporto di altri operatori OEPAC dello stesso Istituto.
ARTICOLO 10: VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO NELLE SCUOLE CAPITOLINE
La scuola, l'OEPAC, l’Organismo affidatario, la famiglia e l’Amministrazione sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.
La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola e al Municipio competente attraverso presentazione di modulo di rinuncia.
Allo stesso modo, la scuola e/o il Municipio per ingiustificata assenza per almeno 30 giorni consecutivi, possono procedere all'interruzione del servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia.
TITOLO III COMPITI E REQUISITI
ARTICOLO 11: COMPITI DELL’OEPAC
1. L’OEPAC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curriculari, di sostegno e collaboratore scolastico. L’attività dell’operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL e dei Contratti e Accordi Collettivi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e di settore. Il ruolo dell'OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell’arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell’OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse ed indicate nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento nella comunità scolastica favorendone la piena inclusione.
3. L'OEPAC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
a. collaborare all'accoglienza dell’alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia con eventuali ausili;
b. collaborare in aula o nei laboratori con l'insegnante, curriculare e/o di sostegno, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio- relazionale e/o nella comunicazione;
c. svolgere attività di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall’insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
e. favorire la relazione degli alunni con disabilita e incoraggiare la socializzazione
per promuovere l’espressione delle potenzialità personali proponendosi come
"traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
f. affiancare, qualora necessario, l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell’autonomia come previsto nel PEI integrando affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico, che ne è responsabile così come previsto dalla nota 3390 del 30/11/2001 del MIUR, nelle attività inerenti l’assistenza di base e l'igiene della persona;
h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
i. partecipare, se espressamente convocato, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;
j. partecipare ai Gruppi per l’Inclusione scolastica degli alunni assegnati ove convocato;
x. xxxxxxxxxxx, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
l. collaborare nei limiti delle proprie competenze, delle indicazioni del coordinatore dell’Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
m. accompagnare, nell’ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all’esterno della scuola, gite o viaggi d’istruzione e collaborare con il corpo docente per l’individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
n. assicurare, qualora necessario e concordato nell’ambito dei Gruppi, l’inclusione scolastica, un particolare e prolungato impegno per l'assistenza dell’alunno/a con disabilità durante i viaggi d’istruzione;
o. collaborare nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all’integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
p. curare le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, e possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'ufficio Municipale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.
Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa deve essere effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai
contenuti della DD Regionale G09492 dell’11/07/2019 e dei suoi allegati.
ARTICOLO 12: REQUISITI DELL'OEPAC
L'OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 de1 D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:
1. Maggiore età;
2. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 de1 D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 7 della L. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
3. Godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. Idoneità alla mansione;
5. Assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. Titolo di studio
a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio- sanitari o Educatore professionale
oppure
b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari
oppure
c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione.
Nel caso di cittadini non italiani e ritenuto valido il titolo di studio conseguito all’estero equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e smi.
ARTICOLO 13: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL’OPERATORE OEPA E CLAUSOLA SOCIALE
In considerazione della necessita di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell’offerta e/o presentazione di domanda per accreditarsi l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo servizio, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e applicati salvaguardando gli scatti di anzianità, maturati e maturandi, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni dell'ANAC al riguardo.
L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, Pertanto ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPAC si richiama il Contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali 2013/2015) laddove recita che: "il personale impiegato nei servizi di assistenza scolastica viene inquadrato nella posizione C1" e per questo il personale qualificato e in possesso dei titoli previsti alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell’art.12 del presente regolamento sarà inquadrato al livello D1 del CCNL per le lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
ARTICOLO 14: COORDINATORE XXXXX
1. L’Organismo nomina al proprio interno il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, insieme alla scuola e al Municipio, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi.
TITOLO IV
SELEZIONE DELL’ORGANISMO E MONITORAGGIO
ARTICOLO 15: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E/O SELEZIONE DELL'ORGANISMO ASSEGNATARIO DELLO STESSO
Le modalità di svolgimento del servizio e/o le procedure di affidamento dello stesso, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità e parità di trattamento, devono garantire standard qualitativi delle prestazioni predefiniti e corrispettivi omogenei sull'intero territorio cittadino, privilegiando la progettualità tecnica rispetto all’offerta alla parte economica.
Le procedure di selezione degli organismi sono gestite in un ambito centrale, prevedendo la suddivisione del servizio per ciascun Municipio in uno o più ambiti uniformi in rapporto al numero degli utenti e al valore complessivo del servizio, con modalità che assicurano la necessaria flessibilità delle prestazioni in relazione alle possibili variazioni delle esigenze dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche, della domanda da parte degli utenti, nonché il principio della continuità didattica.
Tali modalità devono inoltre stabilire un numero massimo di ambiti di affidamento per ogni singolo Organismo su base cittadina.
Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l’inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell’ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento.
Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.
Al fine di garantire che le prestazioni siano eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e sia garantita per il personale impiegato l’applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. e e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e di settore, sono programmati specifici controlli sulla regolarità contributiva dell'organismo assegnatario del servizio anche mediante convenzioni con gli istituti previdenziali.
A tale proposito Roma Capitale potrà realizzare il servizio attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso l’utilizzo di personale proprio e interno all’amministrazione in coerenza
con quanto previsto dalla pianta organica;
2. attraverso l’affidamento diretto dello stesso a una propria realtà “in house”;
3. attraverso una procedura di gara centralizzata;
4. attraverso l’accreditamento degli organismi del terzo settore
ARTICOLO 16: MONITORAGGIO, CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO
1. Il Dipartimento provvede all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento delle famiglie, dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e delle ASL.
2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPA è attribuito al Municipio che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare Ie sanzioni previste nel contratto.
3. In considerazione della particolare rilevanza del servizio, che e orientato a sviluppare livelli qualitativi crescenti nell'erogazione dello stesso, il sistema sanzionatorio previsto nel contratto dovrà essere ispirato a criteri di proporzionalità e progressività in relazione alle inadempienze e/o difformità della prestazione resa rispetto al capitolato e al disagio procurato all'alunno/a.
4. Il sistema di cui al punto 1. dovrà consentire il rilevamento dei dati attraverso gli strumenti previsti dalla metodologia utilizzata, uniforme su tutto il territorio cittadino.
5. I dati raccolti vengono pubblicati e resi disponibili, anche su base storica, sul sito di Roma Capitale entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
6. Tali dati saranno tenuti in appropriata considerazione in sede di predisposizione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio alla modalità di gestione e realizzazione del servizio di cui al precedente art. 15, al fine di migliorare il servizio stesso.
7. Il Dipartimento, di concerto con gli altri attori del servizio, individua e realizza le iniziative necessarie per garantire l'efficacia e la qualità del servizio, attraverso l’istituzione di un Osservatorio.
ARTICOLO 17: DIVIETI
1. E fatto divieto all'OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione del soggetto, senza preventivo accordo con l'ufficio municipale competente o con la scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all’OEPAC per tramite del proprio datore di lavoro.
2. È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI. In tal caso si provvederà alla sospensione del servizio erogato.
3. È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità.
4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPAC, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva informazione al Coordinatore OEPAC dell'Organismo.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
1. Per quanto previsto all'art. 15, gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e i1 profilo dinamico-funzionale. Il Profilo di funzionamento e redatto dall’unita di valutazione multidisciplinare, disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. de1 13 aprile 2017 n. 66 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilita e Salute (ICF). Viene demandato ad apposito protocollo interistituzionale, da finalizzarsi a cura del Dipartimento con gli enti competenti, la predisposizione dello schema di certificazione dell’ufficio TSMREE dell'ASL di cui all'art. 2, punto 2, e all'art. 8 del presente regolamento, da effettuarsi secondo i criteri del modello bio- psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e da utilizzarsi fino all’1 gennaio 2019.
3. Il modello della scheda per l'assegnazione oraria agli alunni, di cui all’art. 9 del presente Regolamento, da utilizzarsi in tutti i Municipi - correlata alla certificazione ovvero al Profilo di funzionamento - viene predisposta dal Dipartimento di concerto con gli uffici ed enti competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui all'art. 11 e 12 si abrogano o integrano successivamente alla "definizione dei profili professionali" e di "specifici percorsi formativi" come disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 66.
5. Per il personale già impegnato nel servizio alla data di approvazione della revisione del presente Regolamento, e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo di cui al comma 7 dell’art.12 in caso di una comprovata esperienza della durata di almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo ruolo presso Organismi pubblici o privati. con l'obbligo di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Al fine di declinare le possibili fattispecie, si specifica quanto segue:
a) personale già in possesso del titolo OEPA – prevedere lo svolgimento del modulo formativo sulla comunicazione (30 ore circa) a carico dei datori di lavoro da ricomprendere nella formazione annuale obbligatoria entro 2 anni dalla data di approvazione della revisione e integrazione del regolamento
b) personale non in possesso del titolo OEPAC – prevedere l’obbligo a conseguirlo entro 3 anni dalla data di approvazione della revisione e integrazione del regolamento
c) personale non in possesso del titolo OEPAC e del titolo di accesso al corso OEPAC – se in servizio da almeno 5 anni prevedere la possibilità di essere esonerati dal conseguimento del titolo OEPAC con inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.