CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
All. 1
BOZZA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
l’Automobile Club Belluno con sede in Belluno, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, C.F./IVA 00064890254, in persona del suo Presidente ………………………………., che sottoscrive il presente atto sulla base di delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data , di seguito indicato anche “AC”;
e
il Sig. ……………………….., in qualità di …………………………………………, domiciliato presso
……………. C.F. – X.xx Iscrizione Registro Imprese: ……………………… – P.Iva …………………….. - X.xx Iscrizione REA , di seguito indicata come “Ditta”,
entrambi congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;
premesso
a) che l’Automobile Club Belluno è un Ente Pubblico ai sensi del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 ed è Ente federato all’Automobile Club d’Italia (ACI);
b) che l’Automobile Club d’Italia è titolare del marchio/logo ACI come riprodotto nelle versioni previste nel Manuale d’Identità ACI;
c) che l’ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio ACI reca il N. 002299014 del 19/12/2002;
d) che l’AC è autorizzato all’utilizzo del marchio/logo ACI ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento d’uso del marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale dell’ACI in data 27.10.2004, potendo concederne l’uso, a titolo oneroso, alle Delegazioni del territorio di competenza ai sensi del succ. art.
6 del Regolamento citato;
e) che l’AC svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
f) che nell’espletamento di tali attività, l'AC, avendo acquisito una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale, ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
g) che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 Settembre 1950 N. 881 e modificato con D.M. 24 Marzo 1981, e della Legge 8 Agosto 0000 X. 000 modificata dalla Legge 4 Gennaio 0000 X. 00;
h) che l’AC, per l’espletamento delle suddette attività, intende avvalersi pienamente della propria rete di delegazioni nella provincia di Belluno, prevedendo altresì che ciascuna delegazione possa svolgere tutte le attività di cui sopra;
i) che la Ditta, titolare di uno Studio di Consulenza Automobilistica già operativo alla sottoscrizione del presente contratto e aderente alla rete ACI in virtù di precedente rapporto di affiliazione commerciale, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l’interesse a rimanere affiliata alla rete ACI, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di servizi e prodotti concorrenziali rispetto a quelli a Marchio ACI;
j) che la Ditta intratterrà rapporti diretti ed esclusivi con propri dipendenti e/o collaboratori e acquisirà a proprio esclusivo nome ed obbligo il complesso di beni necessari all’esercizio dell’impresa, non essendo tenuta, per quanto detto alla precedente lettera, all’esborso né di capitali d’investimento né di spese d’ingresso;
k) che la Ditta è proprietaria dei locali ove è ubicato l’esercizio, e precisamente in
………………………………. e nulla pretende dall’AC in dipendenza dell’ubicazione della Delegazione e/o spese ed oneri relativi ai locali;
l) che la Ditta si impegna a svolgere, in aggiunta all’attività di consulenza amministrativa (specificatamente, automobilistica), anche quelle attribuite dall’AC con impegno, professionalità, senso di collaborazione con l’AC e le altre delegazioni, nonché ossequio delle vigenti normative;
m) che la Ditta dichiara di possedere i requisiti di legge e l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale sito in …………………………., nonché di esservi autorizzata allo svolgimento dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modifiche ed integrazioni;
si conviene e si stipula quanto segue: TITOLO I: NORME GENERALI
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Tutto quanto indicato in premessa e contenuto nel documento allegato sub A costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la definizione - ai sensi di quanto disposto dalla Legge 129/2004 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l’AC concede a titolo oneroso alla Ditta, che accetta, la licenza d’uso del marchio/logo ACI al fine di contraddistinguere il proprio esercizio nel territorio di competenza nello svolgimento delle attività di cui all’articolo successivo nonché nell’erogazione e commercializzazione dei servizi e prodotti a marchio/logo ACI, fornendo l’AC, un insieme di servizi di assistenza e consulenza (c.d. Know how) nel proseguo specificate.
2. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti. Resta, quindi, inteso che la Ditta affiliata non avrà alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell’affiliante.
Art. 3 - Attività di Delegazione ACI
1. La Ditta, a seguito dell’affiliazione di cui al presente contratto, si obbliga a svolgere, utilizzando il marchio/logo ACI secondo modalità e termini di cui al presente contratto, le seguenti attività:
a) Consulenza e assistenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed espletamento delle pratiche automobilistiche mediante Sportello Telematico dell’Automobilista, come disciplinata dalla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e succ. modifiche.
La Ditta riconosce espressamente che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto l’attivazione dello Sportello Telematico (S.T.A.) per le procedure di competenza del PRA e pertanto si impegna al rispetto del relativo Disciplinare di Servizio predisposto da ACI, in aggiunta alle circolari di servizio ACI/AC riferite alle attività in questione.
La Ditta praticherà ai soci ACI uno sconto del 20 % sulla tariffa esposta nell’esercizio a norma della vigente Legge.
b) Promozione e sviluppo dei prodotti associativi ACI, secondo le modalità operative indicate nel Portale Titano e le circolari ACI sui prodotti associativi.
La Ditta, nello svolgimento dell’attività associativa, s’impegna a perseguire gli obiettivi di vendita fissati di anno in anno e a partecipare alle iniziative di formazione commerciale eventualmente attivate.
c) Riscossione e gestione delle tasse automobilistiche, il cui espletamento si svolge sulla base di separato contratto (c.d. Mandato Trilaterale) stipulato tra l’ACI, l’AC e la Ditta che, quest’ultima, si impegna a sottoscrivere alla scadenza di quello vigente. Per i servizi resi in adempimento del contratto di mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’ammontare del corrispettivo spettante alla Ditta è quello previsto dal predetto accordo.
La Ditta si dichiara edotta di ogni disposizione vigente in materia di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche, impegnandosi a che tutte le attività ad esso collegate (con particolare riguardo a quelle in tema di riversamento delle somme riscosse entro i termini previsti) abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente accordo o da esso richiamate o previste, quali ad es. le norme contenute nel mandato trilaterale, nonché delle circolari di servizio ACI/AC emesse in materia.
2. L’espletamento delle attività di cui al precedente comma, secondo le modalità di svolgimento ivi previste, deve ritenersi parte essenziale ed integrante del presente contratto. Pertanto, in caso di cessazione o sospensione anche di una sola delle attività indicate o adozione di modalità di espletamento diverse da quelle sopra indicate o mancato rispetto delle disposizioni che le
disciplinano, l’AC concedente potrà risolvere unilateralmente ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ. avvalendosi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che l’AC abbia a patire.
Art. 4 - Autonomia di gestione della Ditta affiliata
1. Le Parti si danno atto che la Ditta, pur nell’osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio sia nei confronti dell’ACI e dell’AC che nei confronti dei terzi, dei propri dipendenti e/o, a qualsiasi titolo, collaboratori. Nei rapporti con i terzi, dunque, la Ditta è tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente dall’AC, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna e denominazione “Delegazione dell’Automobile Club Belluno (in breve anche ACI)” dell’esercizio).
Art. 5 – Rispetto delle politiche di comunicazione e promozione ACI
1. Per tutta la durata del presente contratto, la Ditta, pur nell’autonomia della gestione, agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall’AC, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/dall’AC presso i locali della Ditta, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI/dall’AC. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Ditta di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Ditta ne benefici pienamente e senza esclusioni.
2. La Ditta si impegna ad osservare ed a fare osservare dai proprio collaboratori e dipendenti le direttive commerciali e di marketing ricevute dall’AC.
3. L'AC includerà la Ditta in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le delegazioni della provincia di Belluno, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto; in tale documentazione, l'AC si impegna a non fare alcuna differenza tra le Delegazioni.
4. Fermo restando l’impegno dell’AC a promuovere la realizzazione di campagne marketing a sostegno delle attività della Ditta come Delegazione ACI, le Parti si danno atto che tali azioni rappresentano delle opportunità offerte alla Ditta da ACI o dallo stesso AC, senza che costituiscano un obbligo da parte sia di ACI che dell’AC. La Ditta potrà quindi promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell’AC: in difetto di risposta entro 30 giorni dalla richiesta, il programma promozionale della Ditta dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto.
Art. 6 - Durata
1. La durata del presente contratto viene convenuta in …………… anni a decorrere dal In
mancanza di disdetta, da comunicarsi tramite raccomandata a.r. o pec almeno 3 mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà per un altro anno e non oltre.
2. La concessione in licenza del marchio/logo ACI non può eccedere la durata del rapporto contrattuale.
TITOLO II: OBBLIGHI DELL’ ENTE AFFILIANTE
Art. 7 - Know how e servizi per la gestione della Ditta – Definizione e limiti
1. Per l’intera durata del contratto, I’AC si impegna a mettere a disposizione della Ditta la propria esperienza e conoscenza (know-how) nella gestione dell’esercizio, nei termini di seguito dettagliati:
a. Assistenza nelle problematiche informatiche, normative e amministrative riscontabili nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 lett. b) e c);
b. Formazione professionale, mediante corsi di aggiornamento e/o assistenza, ai quali la Ditta si obbliga a partecipare, con particolare riferimento sia alle tecniche commerciali e di promozione dell’associazionismo che per l’utilizzo del software;
c. Consulenza commerciale e tecnica per la promozione delle associazioni ad ACI, lo sviluppo di prodotti e servizi ACI e la vendita di eventuali articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati dal marchio/logo ACI o comunque prescelti da ACI;
d. Attività di comunicazione e promozione ritenute utili o necessarie per un proficuo sviluppo dell’attività delle rete in franchising;
e. Fornitura della manualistica e standard grafici relativi al Marchio/logo ACI con la precisazione che modifiche e integrazioni potranno intervenire in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’ACI;
f. Consulenza per la partecipazione della Ditta ad iniziative locali come Delegazione ACI;
g. Definizione di accordi commerciali con aziende del Gruppo ACI ed operatori esterni ad esso, al fine di ottenere condizioni migliori per la Ditta;
h. Analisi della zona territoriale di competenza della Ditta allo scopo di promuovere iniziative di marketing mirate sul territorio;
i. Servizio telematico per la conduzione comune del data-base e lo scambio di dati tra la Ditta, l’ACI e l’AC con accesso su rete Intranet (Portale Titano) tramite password, finalizzato all’aggiornamento delle politiche di vendita o di marketing, alla comunicazione circa le procedure operative, alla trasmissione di dati ed informazioni relative ai servizi/prodotti ACI, nonché all’assistenza per eventuali problematiche quotidiane;
j. Servizio di assistenza telefonica ed on-line su problematiche quotidiane mediante linea dedicata;
k. Servizio di assistenza legale e fiscale condotta tramite professionisti di fiducia dell’Ente unicamente per problematiche di carattere generale e comunque a livello meramente informativo.
2. Resta inteso che ogni spesa determinata dalla fruizione dei servizi di cui sopra (ad es. per la partecipazione a corsi di aggiornamento o l’utilizzo dell’assistenza legale e fiscale nei termini specificati) rimane a carico della Ditta, salvo diverso intendimento dell’AC.
3. Le Parti, in base alle esigenze della Ditta per ottimizzare la sua presenza sul territorio come Delegazione ACI, si riservano di definire ulteriori modalità di assistenza e supporto ad integrazione e
adeguamento dei servizi di cui al precedente comma, e di regolamentare in apposita appendice tipologia, modalità di erogazione ed eventuali corrispettivi aggiuntivi per tali servizi.
Art. 8 - Esclusiva territoriale
1. L’AC riconosce alla Ditta come Delegazione ACI, dunque limitatamente alle attività di cui al precedente art. 3, un’esclusiva territoriale nella parte ……………… della Provincia di Belluno da
……………………………………………………………………….. Le parti a tale proposito, al fine di dirimere eventuali contestazioni circa l’esatta determinazione dell’area geografica in cui vige detta esclusiva, adottano il criterio di ripartizione territoriale della soppressa Pretura di Nel
predetti Comuni l’AC potrà, solo in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche, attivare solo il servizio di riscossione delle tasse auto.
2. L’AC, peraltro, nel rispetto dell’esclusiva di cui sopra, potrà concedere ad altri soggetti l’uso non in esclusiva del marchio/logo ACI e comunque conservando per sé il diritto di utilizzare il marchio/logo ACI nella commercializzazione dei servizi e prodotti ACI e nello svolgimento delle proprie attività su tutto il territorio della Provincia di Belluno.
Art. 9 – Informazione sui dati dell’AC
1. L’Ente affiliante, ai sensi dell’art. 4 della Legge 6 maggio 2004, n. 129, ha provveduto a consegnare almeno 30 (trenta) giorni prima della sottoscrizione del presente contratto, il documento allegato al presente contratto sub A, già riferito, ove si espongono i seguenti dati:
a) Elenco completo dei dati dell’affiliante;
b) Lista degli affiliati nel sistema e dei punti Vendita diretti dall’Affiliante con indicazione delle variazioni annuali del numero e delle ubicazioni avvenute nell’ultimo triennio;
c) Configurazione del marchio/logo ACI nella versione-base che dovrà essere utilizzata nei supporti della Delegazione, salvo utilizzo di altra versione prevista dal Manuale d’Identità ACI, previo assenso dell’AC;
d) Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 n. 1 lett. f) della L. 6 maggio 2004, n. 129 (circa il fatto che non si sono concluse negli ultimi tre anni controversie giudiziarie, arbitrali o amministrative che concernano il sistema di affiliazione in cui l’affiliato entra con la sottoscrizione del presente atto e/o il rispetto della privacy).
2. La Ditta, con la firma del presente contratto accusa ricevuta di ricezione della documentazione allegata entro il sopra termine indicato, dichiarando di conoscerne il contenuto.
TITOLO III: OBBLIGHI DELLA DITTA AFFILIATA
Art. 10 – Marchio/logo ACI –Insegna e Denominazioni.-
1. La Ditta dà atto che il marchio/logo e le denominazione ACI e Automobile Club d’Italia, nonché i relativi diritti, come ogni caratteristica che permette la sua identificazione come licenziataria ACI e AC, sono e resteranno di proprietà esclusiva dell’Automobile Club d’Italia e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta all’ Ente da ultimo citato.
2. La Ditta si impegna, pertanto, a non utilizzare il Marchio/logo ACI come proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare marchi simili o confondibili e a non registrare e/o utilizzare marchi simili o confondibili e/o nomi simili o confondibili; a non riconoscere a favore di nessuno, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori, finanziatori etc …, alcun onere, peso servitù od altro diritto sul marchio/logo ACI che possa pregiudicare, soppiantare o prevalere sui diritti od interessi dell’AC o suo avente causa; e, infine, a non compiere alcuna azione od attività sul marchio/logo concesso, che possa pregiudicarne il trasferimento o la concessione a terzi o la protezione prevista in suo favore da Xxxxx e trattati, se non nei limiti espressamente consentiti dal presente contratto.
3. E’ fatto divieto alla Ditta di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del marchio/logo, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
4. Analogamente la Ditta dà atto che la denominazione Automobile Club Belluno, nonché i relativi diritti derivanti dall’uso di tale denominazione, sono e resteranno di proprietà esclusiva dell’AC.
5. Al fine di consentire all’AC di controllare che dall’uso del marchio/logo non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio/logo stesso, la Ditta sottoporrà all’autorizzazione dell’Ente affiliante, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da essa eventualmente predisposto in aggiunta al materiale fornito dall’Ente stesso, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che l’AC ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.
6. La Ditta dovrà apporre sulle buste, carte intestate e timbri il Marchio/logo ACI con la dicitura “Delegazione dell’Automobile Club Belluno” o, in breve, anche “Delegazione ACI”, nella versione- base riportata nel documento allegato sub A; è fatta salva la possibilità di utilizzo di altra versione del Marchio/logo ACI prevista dal Manuale d’Identità ACI, previo assenso dell’AC, nel rispetto in ogni caso di proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche specificate nel Regolamento d’uso del Marchio ACI e Manuale d’Identità ACI, obbligatoriamente indicando di seguito al Marchio ACI/logo i dati della Ditta stessa.
7. La Ditta si obbliga, in caso di modifiche del Marchio/logo, ad adottare il nuovo Marchio/logo ACI dopo l’esaurimento delle scorte dei vecchi supporti.
8. La Ditta, in quanto licenziataria del marchio/logo ACI, si impegna ad utilizzare il Marchio/logo ACI seguito dalla Denominazione “Delegazione dell’Automobile Club Belluno” o, in breve, anche “Delegazione ACI” come insegna del proprio esercizio, tenendola in posizione di migliore visibilità.
9. La Ditta, dando atto che l’insegna esistente, di proprietà dell’AC, è concessa in comodato d’uso gratuito alla stessa, provvederà a proprie spese alla sua conservazione, con esonero dell’AC stesso da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dell’insegna. Egualmente, in caso di sostituzione dell’insegna esistente, l’AC fornirà una nuova insegna in comodato d’uso gratuito, impegnandosi la Ditta, a propria cura e spesa, all’installazione, conservazione in perfetto stato di funzionamento (se luminosa), rimanendo fermo l’esonero da ogni responsabilità dell’AC Belluno per eventuali danni derivanti dall’uso dell’insegna.
10. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali (anche futuri) relativi al mantenimento dell’insegna restano a carico della Ditta.
11. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Ditta si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio/logo ACI quale insegna e all’interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio come affiliato dell’AC. In caso di ingiustificato ritardo della Ditta ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l’AC è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Ditta.
12. Qualsiasi uso del Marchio/logo ACI non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 22.
13. Resta inteso che ogni riferimento al marchio/logo ACI all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio/logo specificato nella premesse.
Art. 11 - Protezione e tutela del marchio/logo ACI
1. La Ditta si impegna a tutelare il marchio/logo ACI contro ogni violazione od uso non autorizzato da parte di terzi. In particolare, ma non esclusivamente, la Ditta, non appena ne venga a conoscenza, darà prontamente all’AC comunicazione di ogni violazione od uso non autorizzato ed assumerà tutte le iniziative necessarie ad attenuare le conseguenze negative di detti abusi, conformandosi alle indicazioni fornite dall’AC.
2. Fermo quanto sopra, la Ditta si impegna a prestare all’AC concedente l’assistenza di volta in volta da questi richiesta e necessaria per la promozione di procedimenti legali e giudiziari contro terzi che facciano indebitamente uso del marchio/logo ACI.
3. Nel caso in cui la Ditta contesti o si opponga alla validità del marchio/logo ACI, fatta salva ogni azione esperibile, l’AC concedente potrà risolvere unilateralmente ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ. avvalendosi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che l’AC abbia a patire.
Art. 12 – Standard operativi della Ditta – Verifiche da parte dell’AC -
1. La Ditta si obbliga a raggiungere e mantenere i livelli di elevata qualità nell’erogazione dei servizi e nella commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio/logo ACI, garantendo nei rapporti
con la clientela il rispetto delle procedure, la necessaria cortesia nel prestare i servizi, nei rapporti con la clientela.
2. La Ditta si impegna ad assumere solo personale rispondente ai requisiti che l’immagine commerciale e pubblicitaria dell’intero sistema impone, osservando puntualmente ogni norma e contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
3. La Ditta si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell’utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti. La Ditta potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all’AC con congruo preavviso.
4. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, l’AC avrà diritto di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e sui registri della Ditta, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto e per poter trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.
5. La Ditta si impegna alla massima collaborazione con tutti gli affiliati dell’Automobile Club Belluno in generale e con specifico riferimento all’ambito associativo, impegnandosi a rendere i servizi anche a Soci del Portafoglio di altri Affiliati agendo nel comune interesse. La Ditta si impegna quindi a non svolgere attività alcuna che possa creare interferenze dannose, con l’attività di altri Affiliati: in caso di contrasto e/o concorrenza sleale si impegna ad osservare e disposizioni impartite dall’AC in merito.
6. La Ditta si obbliga a partecipare ai corsi di formazione di volta in volta organizzati dall’AC o dall’ACI per sé e/o per i propri collaboratori al fine di assicurare un progressivo e costante aggiornamento alle normative ed alle metodologie operative della rete e relativi ad ogni genere di prodotto o servizio offerto ai soci e/o alla clientela in genere. La mancata presenza, non giustificata, all’attività di formazione produrrà il richiamo della Ditta da parte dell’AC e nei casi più gravi, l’immediata risoluzione unilaterale del contratto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora se ne ravvisino gli estremi, da parte dell’Automobile Club Belluno.
7. La Ditta si impegna a comunicare all’AC, entro il termine di tre giorni dal suo ricevimento, qualsiasi reclamo o lamentela ricevuta da parte di clienti. Il ripetersi di lamentele e/o reclami è valido motivo per la messa in mora della Ditta sino a, nei casi più gravi o con frequenze significative, l’immediata risoluzione unilaterale del contratto da parte dell’AC, mettendo a carico del delegato eventuali spese e oneri, oltre ai danni patiti dall’AC.
8. La Ditta si impegna ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale, che sarà utilizzato dall’AC per le comunicazioni elettroniche riguardante le attività regolamentate dal presente contratto,
impegnandosi a consultare in maniera sistematica tale indirizzo e-mail. L’AC, comunque, su richiesta della Società, inoltrerà la messaggistica on-line, oltre all’indirizzo predetto, anche ad un altro indirizzo e-mail che la Società abbia fornito.
9. La Ditta si impegna a fornire all’occorrenza tutti i documenti necessari e richiesti dalle Normative per l’espletamento di attività obbligatorie per l’AC nei confronti della Ditta stessa e/o richiesti da Pubbliche Amministrazioni in maniera celere e puntuale, quale può essere ad es. il D.U.R.C.
Art. 13 - Locali d’ubicazione della Delegazione – Divieto di trasferimento della Sede.-
1. La Ditta, proprietaria dell’immobile in cui è ubicato l’esercizio, come sopra indicato, è tenuta a mantenere i propri locali commerciali funzionali ed accoglienti per i clienti, sostenendo ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, comprese anche le spese inerenti ai locali stessi.
2. Qualora si rendesse necessario rinnovare l’arredo esistente nei locali, la Ditta si impegna a consultare l’AC ai fini di verificare eventuali direttive finalizzate ad uniformare la rete ACI.
3. Le visite di cui al precedente art. 12 comma 4, oltre ai fini ivi indicati, potranno essere svolte anche al fine di verificare il decoro degli ambienti in cui la Ditta svolge le proprie attività.
4. La Ditta non potrà trasferire la sede in cui è ubicata la Delegazione, sita, come già indicato in precedenza, in , senza il preventivo consenso dell’AC, fatto salvo il caso di
forza maggiore.
Art. 14 - Dotazione informatica
1. La Ditta riconosce che, per operare quale esercizio a marchio/logo ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. L’AC comunicherà gli standard cui dovranno attenersi i componenti hardware e software, di connettività e strumentazione, necessari per lo svolgimento delle attività e l’espletamento dei servizi da parte della Ditta. A tale fine, nel rispetto degli standard di cui in precedenza, dovranno essere garantite:
a) Connessione in rete locale;
b) Linea telefonica ISDN quale base di connessione interamente dedicata alla trasmissione dei dati ad ACI;
c) Servizi di connessione telematica, per quali è disponibile il servizio ‘Integra Top’ che costituisce la modalità esclusiva di accesso all’infrastruttura informatica ACI.
‘Integra Top’, il cui canone annuale € 816,00 (euroottocentosedici/00) + IVA, ha il seguente contenuto:
• connessione al Sistema Informativo ACI in modalità ADSL (con connessione di emergenza ISDN) con traffico telefonico interamente compreso nel canone;
• accesso intranet all’infrastruttura informatica ACI (servizi ACI) tramite Portale Titano e ai relativi servizi applicativi (SINTA, Socio Web, Sportello Telematico dell’Automobilista, Copernico 2, Visure PRA, Visure Camerali, ecc.).;
• accesso ad Internet con protezione da virus e da accessi indesiderati;
• assegnazione di 3 caselle di posta elettronica sul dominio ‘xxxxxxx.xxx.xx’;
• assistenza tecnica tramite Numero Verde o con applicazione ‘Assistenza on line’ sul portale dei servizi ACI;
• POS (terminale per il pagamento via telematica di prodotti e servizi).
3. Pertanto, nel contesto del precedente comma la Ditta si impegna, a proprie spese, a dotarsi degli applicativi software e telematici attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dall'AC per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
4. Resta inteso che le specifiche di adeguamento potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI.
5. L’AC fornisce inoltre alla Ditta, direttamente o mediante ACI Informatica S.p.A, le attività di formazione e addestramento all’utilizzo, nonché di aggiornamento assistenza e manutenzione con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico).
6. La Ditta si impegna a fornire ogni dato ed elemento statistico utile a monitorare e a migliorare la gestione degli applicativi informatici. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Ditta.
Art. 15 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Ditta si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto, o comunque concorrenziali con quelle dell’AC e/o di ACI, o di società controllate dall’AC o da ACI stesso. In particolare, si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione del proprio esercizio.
2. D’altro canto, la Ditta prende atto di quanto segue:
a) che lo stesso ACI/l’AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
b) che l’AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione, fatta eccezione per le attività di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni. Qualora tali iniziative si riferiscano a tipologie di tessere associative vendute anche in delegazione, i soci acquisiti saranno di spettanza della Ditta a partire dal primo anno di rinnovo del Socio, con relativo trattamento economico.
c) Nell’ambito di una generale promozione del marchio/logo ACI, la Ditta si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio/logo ACI o
comunque prescelti dall’AC, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, la Ditta si atterrà alle istruzioni operative e logistiche (fermo restando il rispetto degli artt. 1766 e ss. del Codice Civile) come pure alle politiche commerciali predefinite dall’AC, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, che verranno comunicati con apposita documentazione.
d) La Ditta, dunque, si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio/logo ACI o dal marchio di aziende controllate o collegate allo stesso ACI, o comunque prescelti dall’AC. In particolare, la Ditta non potrà vendere o promuovere, a nessun titolo, prodotti finanziari e/o assicurativi, in concorrenza con SARA Assicurazioni Spa Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.
Art. 16 - Obblighi di informazione a carico della Ditta
1. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Ditta presenta all’AC (in copia, salvo il documento sub d):
a) Visura ordinaria C.C.I.A.A. della Ditta;
b) Certificato di attribuzione numero partita IVA;
c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000;
d) Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura o presso il Tribunale del titolare per la verifica che non vi siano motivi ostativi alla sottoscrizione di contratti con la P.A.;
e) Autorizzazione all’esercizio delle attività di consulenza automobilistica;
f) Attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista;
g) Mandato per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche sottoscritto il 15.2.2011 o in data successiva.
2. La Ditta si impegna, per tutta la durata del contratto, a informare l’AC di qualsiasi miglioria apportata, come pure di qualsiasi dato suscettibile di apportare miglioramento al sistema delle attività di cui al presente contratto, consentendo all’AC di farne uso liberamente.
TITOLO IV: ROYALTY - VENDITA DEI PRODOTTI/SERVIZI ACI E RELATIVI COMPENSI
Art. 17 – Royalties
1. Quale corrispettivo (royalties) per la fruizione del Marchio/logo ACI e del know how e dei servizi per la gestione della Delegazione ACI di cui all’art. 7, la Ditta si impegna a pagare all’AC un importo annuale determinato dalla somma di euro + IVA.
2. Il canone annuo come determinato nel comma precedente sarà corrisposto in 12 rate mensili posticipate entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento.
Art. 18 – Vendita dei prodotti associativi e di altri servizi – Obiettivi di vendita.
1. Le Parti concordano che, per tutta la durata del contratto, gli obiettivi di produzione, per numero e tipologia di associazione, verranno congiuntamente determinati nel piano commerciale annuale, che sarà da esse Parti sottoscritto entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il criterio che presiederà alla fissazione degli obiettivi annui di vendita sarà incrementativo, cioè finalizzato all’aumento della compagine sociale. L’AC riconoscerà maggiori compensi rispetto a quelli previsti nell’art. successivo per le posizioni associazioni prodotte dalla Ditta in aumento rispetto al numero storico individuato di anno in anno dalle parti nel Piano commerciale annuale. Tali maggiori compensi saranno diversificati secondo le categorie di tessera.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, che derivi da comportamenti che denotino nullo o scarso impegno nell’attività di vendita dei prodotti associativi da parte della Ditta, dovrà essere contestato dall’AC mediante racc. a.r. o pec in cui si rilevino in modo specifico i comportamenti sopra descritti. Nel caso di persistenza di tali comportamenti, l’AC concedente potrà risolvere unilateralmente ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ. avvalendosi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che l’AC abbia a patire.
Art. 19 – Prezzi da applicare; Compensi per la Ditta
1. L’AC fornirà, mediante invio periodico di apposito listino (al loro variare) i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti associativi e/o servizi che la Ditta sarà tenuta ad applicare. I prezzi di listino sono rigidamente vincolanti.
2. Con riferimento alla vendita dei prodotti associativi, alla Ditta verranno riconosciuti, per ogni associazione, distinta per tipologia ma senza distinzione tra nuove tessere e rinnovi, i seguenti compensi:
a) Tessere Gold – Sistema – Okkei
Tipologia | Compenso riconosciuto |
Gold | |
Sistema | |
b) Altre tipologie di tessera ACI: sarà riconosciuta alla Ditta una percentuale pari al 14 % (quattordicipercento) del prezzo di vendita della tessera al pubblico, da arrotondare all’unità di Euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
c) Le parti si riservano di prevedere, di anno in anno, compensi maggiori rispetto a quelli sopra indicati, secondo gli obiettivi concordati nel Piano commerciale, sulla base del criterio incrementativo di cui al precedente articolo.
3. La Ditta, previa assenso dell’AC potrà promuovere nel territorio di competenza iniziative promozionali autonome. L’entità dei compensi di sua spettanza non saranno oggetto del trattamento previsto nel precedente comma, ma di distinto e specifico accordo tra le Parti.
Art. 20 - Caricamento dei dati di vendita ed associativi – Pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento delle attività
1. La Ditta effettuerà il caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca-Dati Soci), osservando le disposizioni impartite dall’AC in ordine alla predetta operazione, dedicando particolare cura all’inserimento completo ed esatto dei dati stessi.
2. Entro il 5 di ogni mese la Ditta verserà all’Ente l’integrale importo delle quote associative riferite al mese precedente. L’AC, entro il 15 successivo, farà pervenire alla Ditta una rendicontazione mensile degli incassi realizzati dalla Ditta e dei compensi di spettanza propria e della Ditta.
3. Dopo i necessari riscontri in caso di divergenze di risultato, la Ditta emetterà regolare fattura intestandola all’AC, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
4. Tutti gli adempimenti fiscali di registrazione e di liquidazione dell’imposta esposta nelle predette fatture restano nell’esclusiva responsabilità della Ditta.
TITOLO V: CESSIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE – RECESSO - SUBENTRO NELLA GESTIONE
Art. 21 – Cessione del contratto
1. Il presente contratto, stipulato in considerazione della persona del titolare dell’esercizio, non è cedibile a terzi. Pertanto, nel caso che la Ditta intenda cedere a qualsiasi titolo l’esercizio ad un soggetto terzo, dovrà preventivamente esercitare il diritto di recesso di cui al succ. art. 23, fatto salvo, in caso contrario, il diritto dell’AC al risarcimento dei danni.
Art. 22 – Risoluzione del contratto – Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. L’AC potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o pec, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui la Ditta si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 3-4-5-10-11-12-13-14-15-18-20;
b) ritardo della Ditta nel pagamento di canoni e quote ad ACI, AC ed altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività;
c) nel caso di assoggettamento della Ditta a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell’AC, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
d) nel caso in cui il comportamento della Ditta o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento dell’AC e di ACI;
e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’espletamento dei servizi e delle attività riferite al presente contratto;
f) nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Ditta venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni;
g) nel caso di risoluzione, revoca, recesso o non accettazione del mandato trilaterale per il servizio di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche da parte dell’ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell’ACI, la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti;
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l’AC potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
3. La Ditta dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
4. La Ditta dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione o cessazione del presente contratto, per qualsivoglia causa, anche per scadenza del termine di durata, di cui all’art. 6, essa non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
5. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Ditta sarà tenuta a restituire all’AC tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
6. Gli articoli ed i prodotti caratterizzati dai segni distintivi di ACI/dell’AC, acquistati dalla Ditta e non rivenduti a terzi, verranno trasferiti all’AC, a sua richiesta, e al medesimo prezzo di costo pagato dalla Ditta. La Ditta cesserà inoltre di vendere qualsiasi prodotto o servizio a marchio/logo ACI/AC o comunque prescelto da ACI.
7. La Ditta cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell’insegna, del know-how, delle informazioni riservate e di quanto altro concessole e trasferitole dall’AC.
Art. 23 - Recesso della Ditta
1. La Ditta ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r. o pec, all’AC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 24 - Subentro nella gestione delle attività dell'AC
1. Nell’ipotesi che venisse costituita o incaricata dall’AC una Società di servizi per la gestione dei servizi commerciali e amministrativi dell’AC medesimo, la Ditta, con la firma del presente contratto, presta sin d’ora il proprio consenso al subentro di tale Ditta nella gestione dei servizi commerciali e amministrativi riguardanti il presente contratto, come pure alla cessione totale o parziale alla medesima Ditta del contratto stesso, riservandosi peraltro la facoltà di recederne qualora tale eventualità ne comportasse una oggettiva modificazione rispetto alle attuali pattuizioni.
TITOLO VI: NORME FINALI
Art. 25 – Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Ditta dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta all’AC.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 26 – Obbligo di riservatezza
1. La Ditta si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell’esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
2. La Ditta si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto altrui, in pendenza e anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze tecniche ed amministrative acquisite dall’AC attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.
Art. 27 – Norma di Chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le Parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, relativa al contratto di affiliazione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art. 28 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione o appendice al presente contratto sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o integrazione o appendice o emendamento in genere dovrà essere fatto valere.
2. Parimenti, il documento che individua gli obiettivi annuali concordati congiuntamente, per essere valido e vincolante, dovrà debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 29 - Garanzie
1. La Ditta si impegna a mantenere indenne l’AC, anche verso terzi, ACI e altri soggetti aventi diritto, contro rischi di furto, incendio, rapina e trasporto valori, in relazione agli importi riscossi a titolo di quote associative, tasse auto e di qualsiasi altro importo riscosso per beni e servizi a marchio/logo ACI.
2. La Ditta, per l’ipotesi di svolgimento dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, è tenuta a prestare altresì le garanzie richieste dall’accordo disciplinante detta attività e dalla medesima sottoscritto, dalle previsioni normative di settore e/o secondo le prescrizioni fissate dal titolare del tributo.
3. Resta inteso che i valori di cui al comma 2 del presente articolo potranno cambiare al termine di ogni solare in relazione al volume di incassi sviluppato dalla Ditta.
Art. 30 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla Legge 6 Maggio 0000 X. 000.
Art. 31 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. o mediante pec, indirizzata come segue:
a) se all’AC: Automobile Club Belluno, Xxxxxx Xxxxxxx 00 – 32100 Belluno; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
b) se alla Ditta:……………………………………………………
……………………………………………..
Le Parti si impegnano a darsi reciprocamente comunicazione di eventuali modifiche inerenti i propri recapiti.
Art. 32 – Tentativo di conciliazione
1. Per le controversie derivanti da interpretazione ed esecuzione delle disposizioni del presente contratto, le Parti convengono di effettuare, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno (secondo l’art. 7 L. 6 maggio 2004, n. 129).
Art. 33 - Foro Competente
1. Per le controversie deferite comunque all’autorità giudiziaria, sarà competente il Foro di Belluno.
Art. 34 – Registrazione ed oneri fiscali
1. Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto sono soggette ad IVA.
2. Le spese del presente contratto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartite tra le parti. L’assolvimento dell’imposta di registro avrà luogo in caso di registrazione del presente contratto che verrà effettuata in caso d’uso.
3. L’imposta di bollo viene assolta alla data della sottoscrizione del presente contratto.
Letto confermato e sottoscritto in Belluno addì …………………….
L’ Automobile Club Belluno la Ditta
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Società dichiara di approvare in modo particolare gli articoli 3-4-5-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-20- 21-22-24-25-26-32-33.
Letto confermato e sottoscritto in Belluno addì ………………………………...
La Ditta