Capitolato di Polizza per l’affidamento dei servizi assicurativi
Capitolato di Polizza per l’affidamento dei servizi assicurativi
Lotti 1 e 2 - All Risks Property AdE/AdeR
allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0059574.25-02-2022.U
Sommario
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici 9
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 9
Art. 1.4 Aggravamento del rischio 10
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio 10
Art. 1.6 – Assicurazione per conto di chi spetta 10
Art. 1.8 Durata del Contratto 11
Art. 1.9 – Facoltà di recesso 11
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente 11
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 12
Art. 1.13 – Clausola Broker 13
Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 13
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore 13
Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio 14
Art. 1.17 – Disciplina della responsabilità 14
Art. 1.18 – Personale distaccato o comandato, in telelavoro o lavoro agile 14
Art. 1.19 – Rinuncia al diritto di rivalsa 14
Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 1.21 – Requisito di esecuzione 15
Art. 1.22 – Disposizione finale 15
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 16
Art. 2.1 – Altre assicurazioni 16
Art. 2.2 – Estensione territoriale 16
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia 16
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 18
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione 18
Art. 3.2 – Parificazione ai danni da incendio 19
Art. 3.3 – Esplosioni e scoppi esterni 19
Art. 3.4 – Alimentazione degli impianti 19
Art. 3.5 – Rovina di ascensori 19
Art. 3.7 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro 20
Art. 3.8 – Xxxxx consequenziali 20
Art. 3.10 – Furto di fissi ed infissi (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate Riscossione) 21
Art. 3.11 – Fenomeno elettrico 21
Art. 3.12 – Ricovero automezzi 21
Art. 3.13 – Xxxx e colpa grave 21
Art. 3.14 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro 21
Art. 3.15 – Neve, ghiaccio, gelo 22
Art. 3.17 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 00
Art. 3.18 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche 23
Art. 3.19 – Rimpiazzo combustibile 23
Art. 3.20 – Vicinanze pericolose 23
Art. 3.21 – Indennizzo separato per partita 24
Art. 3.22 – Dispersione di liquidi 24
Art. 3.23 – Spese di ricerca e riparazione guasti 24
Art. 3.24 – Differenziale storico artistico 24
Art. 3.25 - Chiusura inchiesta 25
Art. 3.26 – Costo di ricostruzione in zone sismiche 25
Art. 3.27 – Crollo, Collasso strutturale 25
Art. 3.29 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari 26
Art. 3.30 – Xxxxxxx xxxxxxxx 00
Art. 3.31 – Danni catastrofali 27
Art. 3.32 – Fenomeni / Eventi atmosferici 28
Art. 3.33 – Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti 28
Art. 3.34 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio 29
Art. 3.35 – Garanzia terrorismo 30
Art. 3.36 – Garanzie Aggiuntive 31
Art. 3.38 - Esclusione Malattie Trasmissibili 34
Art. 3.39 - Esclusione Rischio Cyber 35
Art. 3.40 - Esclusione OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 35
Art. 3.41 – Cose assicurabili a condizioni speciali 35
Art. 3.43 – Diritto di ispezione 36
Art. 3.45 – Ricostruzione Archivi 37
Art. 3.46 – Garanzie furto, rapina, estorsione (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate) 37
Art. 3.47 - Recupero cose rubate (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate) 39
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 40
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti 40
Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno 40
Art. 4.3 – Mandato dei Periti 41
Art. 4.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 42
Art. 4.5 – Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo” 43
Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo 44
Art. 4.7 – Limite massimo dell'indennizzo 44
Art. 4.8 – Assicurazione con dichiarazione di valore 44
Art. 4.9 – Deroga alla regola proporzionale 46
Art. 4.10 – Compensazione tra partite 46
Art. 4.11 – Imposta sul valore aggiunto 46
ART. 5 – SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 47
BENI IMMOBILI E BENI MOBILI Sezione Incendio 52
DEFINIZIONI GENERALI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e la Contraente.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti amministrativi e i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.
L’attività di cui sopra può essere svolta in regime di “lavoro agile" e telelavoro, e in qualsiasi altra modalità, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
BROKER
GBSAPRI S.p.A. con sede legale e operativa in Viale Xxxxxxx Xxxxxx n. 9 – 00000 Xxxx – Indirizzo PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
CONTRAENTE
Agenzia delle Entrate o Agenzia delle entrate-Riscossione, che stipula l’assicurazione nell’interesse proprio e di tutti i soggetti per i quali ha l’obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto del presente Capitolato di polizza.
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione stessa.
PARTE O PARTI
Agenzia delle entrate o Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO Il verificarsi di un evento che impegna l’Assicuratore al pagamento della prestazione convenuta.
ASSICURATORE
L’impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.
PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
DANNO LIQUIDABILE
Danno determinato in base alle condizioni tutte del presente Capitolato di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
DEFINIZIONI DI SETTORE
ACQUA PIOVANA
I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
ALLAGAMENTI
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.
ATTI DI SABOTAGGIO
Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
ATTI SOCIO-POLITICI
Xxxxx occorsi a seguito o in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.
ATTI DI TERRORISMO
Le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse.
ATTI VANDALICI
Atti caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione o danneggiamento.
BENI DI DIPENDENTI E UTENTI
I beni, il denaro, i valori come definiti nel Capitolato di polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Contraente, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Contraente.
BENI IMMOBILI
Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, tutti gli impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà della Contraente o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, inclusi i fabbricati utilizzati e/o
detenuti dal contraente in assenza di un titolo di utilizzo (occupazione extracontrattuale) per i quali sia dallo stesso regolarmente pagata al locatore una indennità extra canone, siano eseguite attività di manutenzione ordinaria sull’immobile, le relative utenze siano ad esso intestate ecc. compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, parcheggi e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione, restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.
BENI MOBILI/CONTENUTO
Tutto quanto di proprietà della Contraente o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione alla Contraente (ad esclusione dei beni che sono componente fissa o stabilmente installati sul veicolo), o ad altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso alla Contraente se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno e le apparecchiature elettroniche.
Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà della Contraente o di terzi e di valore singolo superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00). Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto). Non rientrano, invece, in tale definizione i beni e manufatti in rame.
CROLLO – COLLASSO STRUTTURALE
Il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
DANNO CONSEQUENZIALE
Il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE
Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, carte valori, valuta, metalli preziosi e/o rari, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Contraente o di terzi.
DOLO DELLA CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO
Il dolo del soggetto al quale è attribuita la qualifica di legale rappresentante della Contraente e/o Assicurato.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
EVENTO SISMICO O TERREMOTO
Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
FENOMENI ATMOSFERICI
I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
FENOMENI ELETTRICI
L’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi.
FRANAMENTO
Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.
FURTO
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
DANNI DA ACQUA
Danni ai beni assicurati cagionati dalla fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o malfunzionamento accidentale, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività.
IMPLOSIONE
Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INONDAZIONI, ALLUVIONI
La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
LASTRE
Le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
MANCATO FREDDO
I danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
MAREMOTO
Anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d’acqua marina.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
RAPINA
La sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona.
REGOLA PROPORZIONALE
Quanto normato dall’Art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione a tale parte.
RISCHIO LOCATIVO
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dalla Contraente condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del Capitolato di polizza.
RICORSO DEI LOCATARI
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sulla Contraente nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente Contratto.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
SMOTTAMENTO
Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Il legale rappresentante della Contraente; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dalla Contraente, o di altra posizione assimilabile.
SOVRACCARICO DI NEVE
Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni.
UBICAZIONI
Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nel Capitolato di polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell’Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente che svolge attività in regime di “lavoro agile” ed in telelavoro domiciliare.
VALORE INTERO
La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
(Informazioni riportate a titolo esemplificativo e non limitativo)
La presente copertura ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, leasing, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali il Contraente, abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente l’espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle due partite (Allegato A – Somme assicurate) del presente Capitolato di polizza o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuite alla partita beni mobili/contenuto.
Resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
ART. 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Assicuratore che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.7 – Buona Fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all’Assicuratore per il tramite del broker:
1. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
- oppure il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
In caso di regolazione premio passiva, l’Assicuratore sarà tenuto a rimborsare alla Contraente il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell’appendice sottoscritta dalla Contraente.
Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Art. 1.4 Aggravamento del rischio
L’Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione da valutare in contraddittorio tra le parti. Al raggiungimento dell’accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.
Art. 1.7 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Art. 1.8 Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/04/2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2025.
La suddetta data di efficacia della copertura assicurativa (ore 00:00 del 01/04/2022), in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c., deve intendersi vincolante anche nell’ipotesi in cui, per qualunque causa, non si pervenga entro il predetto termine alla conclusione della procedura di gara, alla relativa aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto e/o al pagamento del premio.
La Contraente – ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione della nuova impresa di assicurazione con il massimo di sei mesi.
In tal caso l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 1.9 – Facoltà di recesso
In occasione di ciascuna scadenza annuale, l’Assicuratore ha facoltà di recedere dal presente Contratto, comunicando la propria intenzione alla Contraente a mezzo PEC, con preavviso di 90 giorni (salvo offerta migliorativa).
La Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblici appalti, con preavviso di 90 giorni.
Resta fermo il diritto della Contraente di richiedere la proroga in caso di scadenza anticipata del Contratto, come previsto al precedente articolo 1.8 – Durata del contratto.
Nell’ipotesi in cui il recesso da parte della Contraente fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
Art. 1.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dal Contratto – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente/Assicurato - qualora le norme contrattuali fossero discordanti
tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.13 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato.
L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker, è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.
La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1% per Agenzia delle Entrate e del 1,50% per Agenzia delle entrate-Riscossione sul premio imponibile.
Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
L’Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 60° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei sinistri denunciati dall’inizio del Contratto di assicurazione, riportante:
- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell’evento;
- lo stato del sinistro;
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.
L’Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di richiesta urgente da parte della Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
Rimane fermo l’obbligo dell’Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.
Art. 1.15 – Forma delle comunicazioni della Contraente all’Assicuratore
Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del
Xxxxxx, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Tutte le comunicazioni, ad eccezione di recesso o risoluzione del Contratto, che verranno effettuate direttamente dalla Contraente all’Assicuratore, avvengono per il tramite del Broker.
Art. 1.16 – Elementi per il calcolo del premio
Il premio annuale è determinato in base all’applicazione dei tassi, risultanti dall’offerta economica presentata dall’Assicuratore, che rimangono fissi per l’intera durata del Contratto, ai parametri espressamente indicati nello schema di offerta economica.
Il premio di ciascuna annualità (ed eventuali proroghe) verrà versato in via anticipata nella misura dell’80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 4.8 - Assicurazione con dichiarazione di valore.
Art. 1.17 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti della Contraente/dell’Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.18 – Personale distaccato o comandato, in telelavoro o lavoro agile
Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente e per il personale operativo in telelavoro o lavoro agile.
Art. 1.19 – Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Assicuratore rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali la Contraente debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti della Contraente, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
L’Assicuratore rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro la Contraente abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Assicuratore, il Broker, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al Contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie relative al Contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare relativamente a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il codice unico di progetto (CUP) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della Legge suddetta.
Art. 1.21 – Requisito di esecuzione
Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di rete peritale attiva sul territorio nazionale ed impegno ad accentrare la trattazione e la liquidazione dei sinistri presso unico Ufficio, ubicato in territorio italiano, a cui il Broker farà riferimento per la gestione dei sinistri. Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale.
In caso di RTI/coassicurazione gli impegni sopra indicati dovranno essere posseduti e attestati da impresa mandataria/delegataria.
Art. 1.22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall’Assicuratore vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l’Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).
ART. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 – Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale - per qualsiasi motivo – delle preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente.
Art. 2.2 – Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio dell’Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e concerne a titolo esemplificativo e non esaustivo: stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali la Contraente svolga la propria attività.
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Art. 2.4 – Penali
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:
Prestazione | Rif. Art. | Xxxxxxx | Xxxxxx per ogni giorno di ritardo |
Emissione della polizza e delle appendici | 1.1 | Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Fornitura dei dati dell’andamento del rischio | 1.14 | Entro il 60° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta urgente | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Apertura del Sinistro | 4.2 | Entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Rifiuto all’apertura del Sinistro | 4.2 | Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro. | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
Pagamento del sinistro | 4.6 | Entro 30 (trenta) giorni dalla data di definizione congiunta dell'ammontare del danno | 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione |
ART. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti Artt. 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore risponde per le partite indicate nell’allegato A al presente Capitolato di polizza e nei limiti dei capitali e massimali ivi stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali totali e/o parziali, perdite e/o deterioramenti) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del ricorso terzi e/o ricorso dei locatari, in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico,
y) ogni altro evento non espressamente escluso al successivo Art. 3.37 – Esclusioni.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate.
Art. 3.2 – Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dalla Contraente, dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con il presente Capitolato di polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti di estinzione.
Art. 3.3 – Esplosioni e scoppi esterni
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività afferenti al presente Capitolato di polizza.
Art. 3.4 – Alimentazione degli impianti
L’Assicuratore prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione e produzione di energia elettrica, la Contraente o l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.
Art. 3.5 – Rovina di ascensori
L’Assicuratore si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti a seguito di rottura o malfunzionamento di congegni.
Art. 3.6 – Danni da acqua
L’Assicuratore risponde dei danni da acqua come definiti in polizza. L’Assicuratore non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dell’ammontare di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun sinistro (salvo offerta migliorativa);
c) dell’ammontare eccedente l’importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per Periodo Assicurativo annuo (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.7 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
L’Assicuratore si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e altri simili o analoghi materiali che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno comprese le spese per il trasporto e l’istallazione pertinenti i fabbricati assicurati, compresi ingressi, scale e vani di uso comune dei fabbricati.
La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per lastra e di Euro 50.000,00 per Periodo Assicurativo (salvo offerta migliorativa). Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Art. 3.8 – Danni consequenziali
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato di polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile ai termini del presente Capitolato di polizza.
Art. 3.9 – Perdita pigioni
L’Assicuratore risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua
conseguente al sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza con il limite annuo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Art. 3.10 – Furto di fissi ed infissi (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate Riscossione)
L’Assicuratore risponde dei danni da furto causati ai fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo sinistro.
Art. 3.11 – Fenomeno elettrico
L’Assicuratore risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- in nessun caso l’Assicuratore rimborserà, per singolo sinistro e per Periodo Assicurativo annuo, somma superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), (salvo offerta migliorativa);
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.12 – Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà e/o in uso alla Contraente comprese le aree scoperte/ parcheggi di pertinenza dei fabbricati assicurati possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi, che saranno considerati assicurati.
Art. 3.13 – Xxxx e colpa grave
L’Assicuratore risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali la Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell’Assicurato.
Art. 3.14 – Anticipi sulla liquidazione del sinistro
La Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe
essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00).
L’obbligazione dell’Assicuratore verrà posta in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo sempreché siano state accertate le condizioni sopra indicate.
In ogni caso l’anticipo degli indennizzi non potrà essere superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Art. 3.15 – Neve, ghiaccio, gelo
L’Assicuratore risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell’attività della Contraente.
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singola ubicazione colpita da sinistro e l’Assicuratore non corrisponderà somma superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo.
Art. 3.16 – Acqua piovana
L’Assicuratore si obbliga a rimborsare la Contraente o l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti, conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni alle merci poste a meno di 8 cm sul livello del pavimento dei locali.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (salvo offerta migliorativa) ed in nessun caso l’Assicuratore rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.17 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente l’emissione del Contratto assicurativo non può essere invocato dall’Assicuratore come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
Art. 3.18 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Beni immobili” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sulla Contraente o sull’Assicurato e/o che gli stessi dovessero pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 3.19 – Rimpiazzo combustibile
L’Assicuratore rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito ai termini del presente Capitolato di polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia l’Assicuratore rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo.
Art. 3.20 – Vicinanze pericolose
La Contraente/Assicurato è sollevata dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 3.21 – Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta della Contraente/Assicurato, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.
Art. 3.22 – Dispersione di liquidi
L’Assicuratore risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
L’Assicuratore non risponde:
- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, l’Assicuratore pagherà il 90% dell’indennizzo, con il minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (salvo offerta migliorativa), restando il rimanente 10% a carico della Contraente senza che essa possa farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
In nessun caso, l’Assicuratore corrisponderà somma maggiore di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo.
Art. 3.23 – Spese di ricerca e riparazione guasti
L’Assicuratore, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta per malfunzionamenti accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, posti al servizio del fabbricato, risarcibili in base al presente Capitolato di polizza, indennizza anche le spese di ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell’indennizzo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun sinistro (salvo offerta migliorativa).
In nessun caso l’Assicuratore rimborserà per ciascun sinistro e per ciascun Periodo Assicurativo annuo un importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
Art. 3.24 – Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita “Beni immobili”, l’Assicuratore presta la propria garanzia fino all’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale
previste dal presente Capitolato di polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dalla Contraente o dall’Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In deroga all’Art. 1907 Codice Civile, l’importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l’applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica della Contraente o dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 3.25 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, la Contraente/Assicurato è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. La Contraente/Assicurato stessa, quietanzando, si obbliga a presentare all’Assicuratore, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. La Contraente/Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza.
Art. 3.26 – Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 4.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, l’Assicuratore indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
Art. 3.27 – Crollo, Collasso strutturale
Anche se non connesso o conseguente a fatti assicurati dal presente Capitolato di polizza, l’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati dovuti a cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente. Ai fini della presente garanzia sono esclusi i danni:
- dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l’impresa di costruzione.
In nessun caso l’Assicuratore rimborserà per singolo sinistro e per Periodo Assicurativo somma superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) (salvo offerta migliorativa).
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
Art. 3.28 – Mancato freddo
L’Assicuratore risponde dei danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi del Capitolato di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. La garanzia opera fino al limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo.
Art. 3.29 – Ricorso Terzi – Ricorso Locatari
L’Assicuratore tiene indenne la Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per Periodo Assicurativo annuo, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di Terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi del Capitolato di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto. L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che la Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
La Contraente/Assicurato darà tempestivamente notizia all’Assicuratore delle procedure civili e penali promosse contro di essa, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e l’Assicuratore assumerà la difesa della Contraente/Assicurato con riferimento all’Art. 1917 Codice Civile.
Art. 3.30 – Rischio locativo
L’Assicuratore assicura le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sulla Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai locali di proprietà di terzi condotti in locazione o in uso dalla Contraente prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente Contratto fino alla concorrenza della somma indicata in Allegato “A” alla voce Immobili non strumentali.
Art. 3.31 – Danni catastrofali
L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti e/o consequenziali- compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto ed eruzioni vulcaniche, escluso maremoto (salvo offerta migliorativa).
L’Assicuratore risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di quanto sopra.
L’Assicuratore non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi suindicati sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese. Agli effetti della garanzia Eruzioni vulcaniche (eventuale Maremoto):
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati, con il minimo di Euro 20.000.00 (ventimila/00) ed il massimo di Euro 50.000,00.
- in nessun caso l’Assicuratore pagherà per singolo sinistro e per Periodo Assicurativo, somma superiore € 10.000.000,00 (diecimilioni) (salvo offerta migliorativa).
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della garanzia Xxxxxxxxx:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati, con il minimo di
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e massimo Euro 300.000,00 (trecentomila/00) (salvo offerta migliorativa) e con il limite d’indennizzo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.32 – Fenomeni / Eventi atmosferici
L’Assicuratore risponde dei danni da Fenomeni/Eventi atmosferici.
Nell’ambito di questa garanzia l’Assicuratore non indennizzerà importo superiore al 30% delle somme assicurate alle Partite Beni immobili e Beni Mobili per i danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di xxxxxxxx,
- accumulo esterno di acqua,
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico,
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui alla definizione di Fenomeni atmosferici;
- non indennizzerà, inoltre, importo superiore al 20% delle somme assicurate alle Partite Beni Immobili e Beni Mobili per i danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere,
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne,
- enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere,
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto,
- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
In nessun caso l’Assicuratore pagherà per singolo sinistro somma superiore all’80% del capitale assicurato per singola ubicazione con il limite di indennizzo per Sinistro e per Periodo Assicurativo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.33 – Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti
L’Assicuratore indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia l’Assicuratore non indennizza i danni causati da:
- franamento, cedimento e smottamento del terreno;
- mareggiata, marea;
- umidità, stillicidio, trasudamento;
- infiltrazione, salvo per il caso di allagamento;
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
In nessun caso l’Assicuratore pagherà per singolo sinistro somma superiore al 40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il limite di indennizzo per Sinistro e per Periodo Assicurativo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (salvo offerta migliorativa).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.34 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio
L’Assicuratore risponde:
I) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio organizzato;
II) degli altri danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti della Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
Qualora tali persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, l’Assicuratore non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo. L’Assicuratore non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che la Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
c) causati da dolo della Contraente;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
L’Assicuratore non risponde altresì dei danni di cui al punto II):
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.
In nessun caso l’Assicuratore pagherà per singolo sinistro somma superiore all’80% del capitale assicurato per singola ubicazione con il limite di indennizzo per Sinistro e per Periodo Assicurativo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (salvo offerta migliorativa).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.35 – Garanzia terrorismo
L’assicurazione si intende prestata in caso di perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati o derivanti da, ovvero connessi a, atti terroristici.
Per atto terroristico si intende un atto, che implica o meno l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza, commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimidire la società o una qualsiasi parte della società.
Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, l’Assicuratore non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
L’Assicuratore non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che la Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
c) causati da dolo della Contraente;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
Limitatamente a quanto sopra l’Assicuratore non risponde altresì di guasti o danneggiamenti dovuti a:
g) interruzione di processi di lavorazione, o alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
h) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
i) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione.
In nessun caso l’Assicuratore pagherà per singolo sinistro e per Periodo Assicurativo somma superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (salvo offerta migliorativa).
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (salvo offerta migliorativa).
Art. 3.36 – Garanzie Aggiuntive
L’Assicuratore risponde, anche in aggiunta ai restanti indennizzi, delle spese sostenute dalla Contraente:
a) in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, della Contraente stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
b) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini del Capitolato di polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno indennizzabile o ove più favorevole alla Contraente/Assicurato, del 2% delle somme assicurate con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con il presente Capitolato di polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
c) a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti e sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, fino alla concorrenza del 5% del danno con il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o per Periodo Assicurativo annuo;
d) per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza del 5% del danno con il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dall’Assicuratore per sinistro e/o per Periodo Assicurativo annuo;
Le prestazioni del Contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave della Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Contraente e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 3.37 – Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nelle definizioni e nelle clausole del Capitolato di polizza, e salvo diversa pattuizione, l’Assicuratore non è obbligato per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso;
c. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza della Contraente e/o di pertinenza dei Terzi presso i quali si trovino i beni della Contraente. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi del Capitolato di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
d. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Contraente;
a meno che la Contraente/l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
II. causati da o dovuti a:
e. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la
sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
f. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi del Capitolato di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
m.difetti noti alla Contraente all’atto della stipulazione della polizza;
n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
o. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Contraente;
p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
q. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
r. modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato;
III. nonché:
s. causati con dolo della Contraente, fatto salvo quanto diversamente normato;
t. indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
u. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
v. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso l’Assicuratore sarà obbligato solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
w. L’impresa non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
x. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti di Terrorismo l’Impresa non risponde dei danni: da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze e/o materiale nucleare, chimico, biologico e/o radioattivo utilizzati per compiere tali atti.
Art. 3.38 - Esclusione Malattie Trasmissibili
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Art. 3.39 - Esclusione Rischio Cyber
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
• riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
• trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
• computer hacking;
• computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
• funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
• danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
• violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
Art. 3.40 - Esclusione OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
Art. 3.41 – Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, opere d’arte.
Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita “Beni Mobili”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), l’Assicuratore rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dall’Assicuratore soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Art. 3.42 – Universalità
Tutto quanto costituisce l’attività descritta viene assicurato con il presente Capitolato di polizza. In caso di sinistro, quanto contenuto nell’area del complesso dell’attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovassero precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l’oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita beni mobili.
Art. 3.43 – Diritto di ispezione
L’Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previa richiesta scritta inoltrata al Contraente tramite il broker con un preavviso di 15 giorni, e quest’ultima ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 3.44 – Spese extra
L’Assicuratore risponde delle spese sostenute dal Contraente per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari al 10% dell’importo indennizzabile a termine del Capitolato di polizza, con il limite massimo per sinistro e per anno pari a Euro 1.000.000,00.
Art. 3.45 – Ricostruzione Archivi
L’Assicuratore risponde, nei limiti di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno, delle spese sostenute dal Contraente per il rimpiazzo e/o la ricostruzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. La presente garanzia è prestata purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi dalla data del sinistro.
Art. 3.46 – Garanzie furto, rapina, estorsione (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate)
L’Assicuratore risponde nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
L’Assicuratore risponde anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall’Agenzia per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali il Contraente debba rispondere.
1) La garanzia furto è operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
Si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’apparecchiatura stessa;
V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
il furto con strappo;
il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in
linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo 5.000,00 (cinquemila/00) - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
Per gli scoperti, le franchigie e massimali di risarcimento si rinvia alla tabella "SCOPERTI, FRANCHIGIE, E/O SOTTOLIMITI Dl INDENNIZZO".
Art. 3.47 - Recupero cose rubate (Articolo valido solo per Agenzia delle Entrate)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Agenzia ne darà avviso all’Assicuratore appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Assicuratore se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi all’Assicuratore l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece l’Assicuratore ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dal Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Assicuratore è obbligato soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti
In caso di sinistro la Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico dell’Assicuratore secondo quanto previsto ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso all’Assicuratore, per il tramite del Broker, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente alla gestione del presente Contratto della Contraente ne ha avuto conoscenza, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “Mancato freddo”, la Contraente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 (sei) ore.
d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o contenere/ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell’Assicuratore se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla Contraente, non avviene entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno
L’Assicuratore è tenuto ad aprire la posizione di sinistro e nominare il perito per la valutazione del danno entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro dandone comunicazione al Broker.
L’Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del Sinistro entro il termine di 30 (trenta) giorni, motivandolo dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali.
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Assicuratore, o da un Perito da questa incaricato, con la Contraente o persona da essa designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dall’Assicuratore ed uno dalla Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4.3 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note all’Assicuratore;
c) verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4.4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima del danno ed alla proposta di liquidazione
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora la Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in e/o tramite i beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza all’Assicuratore e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività
senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Contraente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
a. per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili) escludendo soltanto il valore dell’area;
b. per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata alla voce Beni Immobili, per singolo fabbricato.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui del sinistro.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con l’Assicuratore, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
Art. 4.5 – Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’Art. 4.9 - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per l’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 4.6 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di definizione congiunta dell'ammontare del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dalla Contraente avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.
Art. 4.7 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo l’Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 4.8 – Assicurazione con dichiarazione di valore
a. La Contraente dichiara che le somme assicurate con il presente Capitolato di polizza comprendono i valori della totalità dei fabbricati e del contenuto siti nelle ubicazioni utilizzate dalla stessa; esse sono corrispondenti alla valutazione così effettuata:
- per i beni immobili la spesa necessaria per la integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
b. Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al
momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo che segue.
Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” ai sensi dell’Art. 1908, 2 comma C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte del Capitolato di polizza ivi compresa la deroga all’applicazione della regola proporzionale esplicitamente regolata dal successivo articolo del Capitolato di polizza.
c. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun Periodo Assicurativo, la Contraente è tenuta a trasmettere al Broker le variazioni intervenute nel periodo di riferimento.
d. Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate alle partite elencate alla lettera a) che intervengono nel corso del Periodo Assicurativo di riferimento, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
I) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
II) derivanti dall’introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate nel Capitolato di polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti I e II comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte, determinata in base alla stima peritale, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di risarcimento, quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando tale assicurazione cessi, oppure a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti al presente articolo e delle maggiori somme che – relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate all’Allegato “A” l’entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
e. Alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione, l’Assicuratore provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato dalla Contraente come previsto al punto c), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
In assenza di variazioni ed a seguito al rapporto di convalida dello stimatore la Contraente stessa sarà tenuta a corrispondere il restante 20% del premio del Periodo Assicurativo di riferimento.
f. Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto e) si farà luogo anche alla regolazione del Periodo Assicurativo trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti I) e II) del punto d), circa i quali la Contraente è tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente, a titolo di regolazione. La stessa procedura sarà
utilizzata per l’aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori assicurati preesistenti.
g. Se la Contraente non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto c), del rapporto di aggiornamento resteranno valide le somme assicurate all’inizio del Periodo Assicurativo annuo.
h. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione dei premi dovuti a termini del presente articolo, dovranno essere pagate rispettivamente dalla Contraente e dall’Assicuratore entro i termini riportati al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
Art. 4.9 – Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto nel Capitolato di polizza, in caso di sinistro l’Assicuratore non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo 4.7 -Limite massimo dell’indennizzo; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 4.10 – Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite assicurate.
Resta convenuto che:
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite, colpite o no da sinistro;
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto;
c) la compensazione ha luogo solo tra partite facenti parte dello stesso complesso immobiliare.
Art. 4.11 – Imposta sul valore aggiunto
In caso di danno, l’IVA relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro risarcibile, fa parte dell’indennizzo solo nella misura in cui l’IVA stessa costituisce fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all’Erario in forza dell’Art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alle somme assicurate per ciascun bene andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all’Erario e non detraibile.
ART. 5 – SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie Sezione Incendio
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia Euro | Limite di Indennizzo Euro | |
in % sul danno | con il minimo e/o massimo di Euro | |||
Per sinistro, se non diversamente previsto | nessuno | nessuno | 5.000,00 (salvo offerta migliorativa) | Somme assicurate |
Per anno assicurativo, salvo i limiti di indennizzo previsti per le singole garanzie | 60.000.000,00per anno (salvo offerta migliorativa) | |||
Danni da acqua Art. 3.6 | nessuno | nessuno | 5.000,00 (salvo offerta migliorativa) | 150.000,00 per anno (salvo offerta migliorativa) |
Rottura lastre Art. 3.7 | nessuno | nessuno | 250,00 | 2.500,00 per lastra e 50.000,00 per anno (salvo offerta migliorativa) |
Furto fissi e infissi Art. 3.10 | nessuno | nessuno | nessuna | 50.000,00 per sinistro |
Fenomeno elettrico Art. 3.11 | nessuno | nessuno | 5.000,00 (salvo offerta migliorativa) | 150.000,00 per sinistro e anno (salvo offerta migliorativa) |
Neve, ghiaccio, gelo Art. 3.15 | 20% per singola ubicazione | 20.000,00 | nessuna | 1.000.000,00 per sinistro/anno |
Acqua Piovana Art. 3.16 | nessuno | nessuno | 5.000,00 (salvo offerta migliorativa) | 150.000,00 per sinistro/anno (salvo offerta migliorativa) |
Dispersione liquidi Art. 3.22 | 10% dell’indennizzo | 5.000,00 (salvo offerta migliorativa) | nessuna | 150.000,00 per sinistro/anno |
Ricerca guasti Art. 3.23 | nessuno | nessuno | 1.000,00 (salvo offerta migliorativa) | 100.000,00 per sinistro/anno |
Differenziale storico artistico Art. 3.24 | nessuno | nessuno | nessuna | 500.000,00 |
Crollo/collasso strutturale Art. 3.27 | 20% | 20.000,00 | nessuna | 1.000.000,00 per sinistro/anno (salvo offerta migliorativa) |
Mancato freddo Art. 3.28 | nessuno | nessuno | nessuna | 50.000,00 per sinistro/anno |
Ricorso Terzi Art. 3.29 | nessuno | nessuno | nessuna | 10.000.000,00 per anno |
Danni catastrofali: Eruzioni vulcaniche (eventuale maremoto) Art. 3.31 | 20% della somma assicurata per fabbricato danneggiato | Minimo 20.000,00 massimo 50.000,00 | nessuna | 10.000.000,00 per sinistro/anno (salvo offerta migliorativa) |
Danni Catastrofali: Terremoto Art. 3.31 | 20% della somma assicurata per fabbricato danneggiato (salvo offerta migliorativa) | Minimo 150.000,00 massimo 300.000,00 | nessuna | 10.000.000,00 per sinistro/anno (salvo offerta migliorativa) |
Fenomeni / eventi atmosferici Art. 3.32 | 10% per sinistro (salvo offerta migliorativa) | 10.000,00 (salvo offerta migliorativa) | nessuna | 80% delle somme assicurate per singola ubicazione con il limite per sinistro e anno di 20.000.000,00 |
Inondazioni, alluvioni, Allagamenti Art. 3.33 | 20% per sinistro (salvo offerta migliorativa) | 20.000,00 (salvo offerta migliorativa) | nessuna | 40% delle somme assicurate per singola ubicazione con il limite per sinistro e anno di 3.000.000,00 (salvo offerta migliorativa) |
Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio Art. 3.34 | 20% per sinistro (salvo offerta migliorativa) | Minimo 20.000,00 (salvo offerta migliorativa) | nessuna | 80% delle somme assicurate per singola ubicazione con il limite per sinistro e anno di 5.000.000,00 (salvo offerta migliorativa) |
Terrorismo Art. 3.35 | 20% per sinistro (salvo offerta migliorativa) | Minimo 20.000,00 (salvo offerta migliorativa) | nessuna | 5.000.000,00 per sinistro e anno (salvo offerta migliorativa) |
Spese demolizioni e sgombero Art. 3.36 punto b | nessuno | nessuno | nessuna | 10% del danno liquidabile oppure 2% delle somme assicurate con il limite di 2.000.000,00 |
Onorari per prestazioni professionali Art. 3.36 punto c | nessuno | nessuno | nessuna | 150.000,00 per sinistro/anno |
Onorari periti Art. 3.36 punto d | nessuno | nessuno | nessuna | 150.000,00 per sinistro/anno |
Sezione Furto, Rapina ed Estorsione (valida solo per Agenzia delle Entrate) | ||||
Franchigia frontale - per sinistro, se non diversamente previsto | nessuno | nessuno | 2.500,00 | Nessuno |
Beni all’ aperto | 20% | Minimo 5.000,00 | nessuna | 30.000,00 |
Beni mobili | nessuno | nessuno | Frontale | 250.000,00 |
Denaro e valori custoditi sottochiave | nessuno | nessuno | Frontale | 100.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti | nessuno | nessuno | Frontale | 50.000,00 |
Denaro e valori trasportati | nessuno | nessuno | Frontale | 50.000,00 |
Beni di dipendenti/utenti | nessuno | nessuno | Frontale | 5.000,00 |
Furto con destrezza (eccetto portavalori) | nessuno | nessuno | Frontale | 5.000,00 |
Guasti dei ladri | nessuno | nessuno | Frontale | 50.000,00 |
Beni mobili su veicoli | nessuno | nessuno | Frontale | 25.000,00 |
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.8 - Durata del Contratto
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 1.13 - Xxxxxxxx Xxxxxx
Art. 1.19 - Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia Art. 2.4 - Penali
Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti
ALLEGATO “A” Agenzia delle Entrate
SOMME ASSICURATE (PER ANNO)
BENI IMMOBILI E BENI MOBILI Sezione Incendio
Valore a nuovo Fabbricati | Valore a nuovo Beni mobili | |
TOTALE | € 3.076.588.000,00 | € 140.589.000,00 |
Sezione Furto (Sezione valida solo per Agenzia delle entrate)
€ 565.000,00 (somme suddivise come da tabella art. 5)
ALLEGATO “A” Agenzia delle Entrate-Riscossione
SOMME ASSICURATE (PER ANNO)
Valore a nuovo Fabbricati | Valore a nuovo Beni mobili | |
TOTALE | € 350.687.000,00 | € 26.152.800,00 |
SOMME ASSICURATE IMMOBILI STRUMENTALI
IMMOBILI NON STRUMENTALI (Rischio locativo)
Valore a nuovo Fabbricati | |
TOTALE | € 1.142.500,00 |