AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Allegato A) alla determina n. 1/2020 come rettificato dalla determina n. 4/2020
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
(CONTRIBUTO AFFITTO)
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 28 febbraio 2020
Comuni dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia:
Casalecchio di Reno,Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Xxxx Predosa.
FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2019 ARTT.
38 E 39 LR. 24/2001 e DGR 1815/2019 - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA
Ai sensi dell’art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98, degli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Xxxxxx- Romagna n. 1815 del 28.10.2019 pubblicata sul BUR del 13/11/2019 viene aperto un Bando di Concorso Pubblico per l’erogazione dei contributi economici a valere sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2019.
Il Fondo regionale per la locazione è finalizzato alla concessione, attraverso graduatoria, di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione e per favorire la mobilità nel settore della locazione. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali e regionali.
Così come previsto dalla D.G.R. 1815/2019 i Comuni dell’Unione Reno, Xxxxxx, Samoggia con Deliberazione di Giunta n. 138 del 23/12/2019 decidono di destinare al bando per l’erogazione dei contributi economici a favore dei conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione una somma complessiva di € 353.386,39 così dettagliata:
- il trasferimento regionale di € 210.341,57 da destinare a tutti i Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia;
- le economie del Fondo morosi Incolpevoli a favore di beneficiari residenti nei Comuni titolari delle economie stesse, ovvero per il Comune di Monte San Xxxxxx € 116,62 per il Comune di Sasso Marconi € 51.632,04 ; per il Comune di Valsamoggia € 7.947,67; per il Comune di Zola Predosa € 41.112,70;
- le economie del fondo locazioni anno 2014 destinate al Bando per la rinegoziazione dei canoni di locazione a favore di beneficiari residenti nei Comuni titolari delle economie stesse, ovvero per il Comune di Casalecchio di Reno € 21.216,69; per il Comune di Sasso Marconi € 9.100,00, per il Comune di Zola Predosa € 11.919,10;
1 - BENEFICIARI E REQUISITI
Beneficiario del contributo è il soggetto che presenta la domanda, appartenente al nucleo famigliare ai fini
XXXX, anche qualora non risulti intestatario del contratto di locazione, purché sia residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
In caso di ritardo nel pagamento del canone di locazione, il destinatario del contributo potrà autorizzare in sede di presentazione della domanda il pagamento del contributo al proprietario dell’alloggio che riceverà direttamente il contributo a sanatoria della morosità.
Possono fare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
A1) Cittadinanza italiana;
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo;
B) Residenza anagrafica nei Comuni dell’Unione Reno, Lavino, Samoggia alla data di presentazione della domanda nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento;
C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9) stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi al contributo i contratti con relativa imposta di registro pagata;
oppure
C2) essere componente di un nucleo famigliare assegnatario di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
▪ contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
▪ titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra;
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Responsabile comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;
oppure:
C3) essere componente di un nucleo famigliare titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita; la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
D) Avere il valore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 3.000,00 e € 17.154,00. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità. Nel caso in cui il nucleo famigliare non abbia a disposizione l’attestazione ISEE entro la data di chiusura del bando è possibile presentare la richiesta di contributo allegando la DSU in corso di validità. L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata appena disponibile nell’interesse del medesimo presso gli Sportelli sociali presenti sul territorio;
E) Essere componente di un nucleo famigliare con canone di locazione non superiore a € 700,00 mensili
comprensivo delle rivalutazione Istat ed escluse le spese condominiali.
Il valore da prendere in considerazione è quello indicato nella DSU presentata ai fini ISEE;
2 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
a. essere componente di nucleo famigliare beneficiario di Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019 convertito con modifiche dalla L. 26/2019;
b. assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
c. titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio, ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.;
d. essere beneficiario nell’anno 2019 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
e. essere componente di nucleo famigliare destinatario di atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida;
f. essere beneficiario nell’anno 2019 di un contributo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012 e 1709/2013 n. 1221/2015;
g. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
▪ titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
▪ titolarità di diritti sopraindicati di alloggio dichiarato inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in ripristino del medesimo alloggio;
▪ diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
▪ il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
3 – GRADUATORIA
Tutte le domande confluiranno in un’unica graduatoria distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione non comprensivo della rivalutazione sul valore ISEE.
In caso di incidenza uguale ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nel contratto di locazione senza le rivalutazioni Istat.
Si procederà a scorrere la graduatoria come segue:
1) in primo luogo scorrendo la graduatoria e procedendo all'erogazione delle risorse derivanti dalle economie del Fondo morosi incolpevoli e Fondo affitti annualità precedenti a favore unicamente dei cittadini residenti nei comuni titolari delle economie
2) successivamente procedendo all'erogazione del contributo (risorse regionali e statali trasferite oltre alle eventuali economie di cui al punto precedente), in ordine di graduatoria indistinto a prescindere dal luogo di residenza del nucleo saltando le domande già soddisfatte;
4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari alla somma di n. 3 mensilità per un massimo di € 1.800,00.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria distrettuale fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio, il contributo sarà erogato a ciascuno dei nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.
5 – CASI PARTICOLARI DI CONTRATTO
a. Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la
determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell’alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.
b. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, è possibile fare domanda di accesso al contributo separatamente dividendo l'importo del canone per il numero delle famiglie intestatarie del contratto, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
c. In caso di un contratto di locazione cointestato a distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell’alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; ASC InSieme considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per i nuclei cointestatari, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all’obbligazione economica.
d. In caso di contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestate a famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; ASC InSieme considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
e. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
6 - DECESSO
a. In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
b. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978, ASC InSieme provvederà a versare l’eventuale contributo ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
7 - CERTIFICAZIONE E CONTROLLI
ASC InSieme informa i richiedenti:
x. Xxx saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00. I controlli saranno eseguiti prima dell’erogazione del contributo. In particolare saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione. Ai sensi della D.G.R 1815/2019 nel caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuale della locazione, Asc InSieme verificherà la presa in carico del nucleo da parte del Servizio sociale, anche in caso di nucleo famigliare non conosciuto dai Servizi Sociali sarà comunque possibile l’erogazione del contributo;
b. Che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in sede d’istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
c. Che saranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti fra i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
d. Che è stato instaurato un valido rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per effettuare controlli sulle dichiarazioni rese;
e. Che relativamente alla certificazione dei requisiti per l’accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISEE (rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000). A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2001).
8 - SPECIFICAZIONI
a. L’Azienda denominata “InSieme - Azienda Servizi per la cittadinanza Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia” è Azienda speciale dell’Unione dei Comuni costituita fra Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia e Xxxx Predosa ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 267 TUEL, per la gestione associata dei servizi socio - assistenziali, socio – sanitari. L’Azienda, ai sensi della convenzione istitutiva e del proprio Statuto, ha il compito di dare attuazione agli indirizzi programmatici dell’Unione nel campo delle politiche sociali, così come previsti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale vigente.
b. ASC InSieme provvederà all’istruttoria tecnica dei requisiti per l’accesso al contributo previsto dal bando nonché all’erogazione dei contributi stessi.
c. Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98).
d. A partire dal 30/12/1998 (entrata in vigore della legge n. 431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (art. 1, comma 3, della legge n. 431/98). Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (contratti liberi 4 + 4).
e. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
f. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, ASC InSieme, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche si potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
9 – COMUNICAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e dell’erogazione del contributo si precisa quanto segue:
a. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
b. Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva sarà concluso entro il 30/04/2020. La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata sul sito di Asc InSieme: xxx.xxxxxxxxx.xx. Beneficiari ed esclusi dal contributo potranno consultare sul sito la posizione in graduatoria con riferimento al numero di protocollo della domanda di partecipazione, non saranno inviate comunicazioni scritte ai richiedenti.
c. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.
d. L’erogazione del contributo avverrà unicamente attraverso bonifico bancario, è necessario che il richiedente fornisca gli estremi dell’IBAN del conto corrente a lui intestato o cointestato con il richiedente.
e. Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.
f. Nel caso in cui il richiedente sia moroso potrà chiedere il pagamento diretto al proprietario indicando l'IBAN del conto corrente a questo intestato sul modulo della domando.
g. ASC XxXxxxx non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti da ASC InSieme e consegnata entro il termine perentorio del 28 FEBBRAIO 2020 presso i seguenti uffici rispettando il Comune di residenza:
COMUNE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
Casalecchio di Reno c/o Sportello Semplice | 8.00 – 13.30 | 8.00 – 13.30 | 8.00 – 13.30 | 11.30 – 18.30 | 8.00 – 13.30 | 8.30 – 13.30 |
Monte San Xxxxxx | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 15.00-18.00 | 8.00-12.30 | |||
Sasso Marconi | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 15.00-18.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | |
Valsamoggia località Bazzano | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 8.00 – 10.00 | |||
Valsamoggia xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | 0.00-00.00 | |||||
Xxxxxxxxxxx località Crespellano | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 15.30-18.00 | 8.30-12.30 | 10.30-12.30 | |
Valsamoggia località Monteveglio | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 |
Valsamoggia località Savigno | 9.00-12.00 | |||||
Zola Predosa | 9.00-12.30 | 9.00-12.30 | 9.00-12.30 | 15.00-18.00 | 9.00-12.00 |
Casalecchio di Reno
c/o SEMPLICE Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9 sede del Municipio, Tel. 000-000000;
Monte San Xxxxxx
Piazza della Pace 4, Calderino Tel. 000 0000000
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 0 Tel. 000 000000
Valsamoggia - località Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
Tel. 000 000000
Valsamoggia - località Castello di Serravalle
via S. Apollinare 1346 Tel. 000 0000000
Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxx 0/X Tel. 000 0000000
Valsamoggia - località Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 Tel. 000 0000000
Valsamoggia - località Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx 00
Tel. 000 0000000
Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 Tel. 000 0000000
Per la compilazione assistita occorre portare per la presa in visione:
▪ il contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
▪ l’ultima ricevuta disponibile di pagamento del canone mensile;
▪ un documento di identità valido del titolare del contratto di locazione;
▪ eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di permesso di soggiorno scaduto copia della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo;
▪ Attestazione ISEE (ISEE “ordinario”) in corso di validità o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (ISEE “ordinario”) in corso di validità successivamente da integrare con relativa attestazione.
In alternativa l’istanza può essere inviata per posta elettronica certificata all’ indirizzo PEC di ASC InSieme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx solo per coloro che sono titolari di casella di PEC specificando nell’oggetto la dicitura “Domanda contributo affitto anno 2019”,
allegando:
▪ copia del contratto di locazione;
▪ copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone mensile;
▪ una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente;
▪ Attestazione ISEE (ISEE “ordinario”) in corso di validità o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica
ISEE (ISEE “ordinario”) in corso di validità successivamente da integrare con relativa attestazione;
▪ eventuale copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; in caso di permesso di soggiorno scaduto copia della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo.
Disposizioni finali
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Vicedirettore Xxxxxxx Xxxx
Il Responsabile dei provvedimenti finali inerenti al procedimento è il Vicedirettore Xxxxxxx Xxxx il quale è anche il responsabile del trattamento dei dati raccolti a seguito della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
Addì, 07 gennaio 2020
Il Vice Direttore x.xx Xxxxxxx Xxxx