ITALGAS S.P.A.
Informazioni essenziali relative ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
ITALGAS S.P.A.
Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, per dare atto della riqualificazione del rapporto partecipativo tra Cassa depositi e prestiti società per azioni e Italgas S.p.A. come controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile e dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 1° agosto 2019.
Le parti aggiunte sono di seguito riportate in carattere corsivo sottolineato, mentre le parti eliminate sono barrate.
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Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”) e delle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“RE”), si rende noto quanto segue, ad integrazione e in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 1° maggio 2017 e 23 maggio 2017.
Premesse
In data 20 ottobre 2016, CDP Reti S.p.A. (“CDP Reti”), CDP Gas S.r.l. (“CDP Gas”) e SNAM S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”) avente ad oggetto tutte le azioni che ciascuna di queste sarebbe venuta a detenere in Italgas S.p.A. (“Italgas” o la “Società”), in conseguenza e con efficacia a partire dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale di SNAM in favore di Italgas e della contestuale ammissione a quotazione delle azioni di Italgas, i.e., dal 7 novembre 2016 (la “Data di Efficacia della Scissione”). Il Patto, che è entrato in vigore alla Data di Efficacia della Scissione, disciplina, inter alia: (i) l’esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni sindacate; (ii) l’istituzione di un comitato di consultazione; (iii) gli obblighi e le modalità di presentazione di una lista congiunta per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società; e (iv) alcune restrizioni alla vendita e acquisto di azioni Italgas.
In data 1° maggio 2017, ha avuto effetto la fusione per incorporazione di CDP Gas in Cassa depositi e prestiti società per azioni (“CDP”). A decorrere da tale data, CDP è pertanto subentrata nella titolarità delle azioni Italgas di proprietà di CDP Gas ed è succeduta, a tutti gli effetti, a CDP Gas nel Patto.
In data 19 maggio 2017, CDP ha trasferito a CDP Reti, inter alia, l’intera partecipazione detenuta da CDP in Italgas per effetto della predetta fusione, pari a complessive n. 7.840.127 azioni ordinarie rappresentative dello 0,969% del capitale sociale di Italgas avente diritto di voto. Per effetto di tale trasferimento: (i) il numero complessivo di azioni detenute da CDP Reti in Italgas – e sindacate da CDP Reti medesima al Patto – è aumentato a complessive n. 210.738.424 azioni ordinarie di Italgas, rappresentative del 26,045% del capitale sociale con diritto di voto di Italgas, e (ii) CDP ha cessato di essere parte del Patto, che rimane in vigore e pienamente efficace tra le sole CDP Reti e SNAM (che di seguito sono pertanto congiuntamente denominate come le “Parti”).
In data 1° agosto 2019, il Consiglio di Amministrazione di CDP, anche al fine di tenere conto degli orientamenti in materia di controllo contenuti nella Comunicazione Consob n. 0106341 del 13 settembre 2017, ha riqualificato il rapporto partecipativo in Snam e Italgas come controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
n. 2), del codice civile e dell’art. 93 del TUF.
Anche a seguito dell’accertamento del controllo di fatto ai sensi del codice civile e del TUF, CDP e CDP Reti continueranno a non esercitare nei confronti di Snam e Italgas l’attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
Resta invece invariato il numero di azioni complessivamente conferite al Patto, che era e resta pari a complessive
n. 319.971.717 azioni ordinarie rappresentative del 39,545% del capitale sociale con diritto di voto di Italgas medesima.
Nessuna modifica è stata apportata alle singole previsioni del Patto.
Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi dell’art. 130 RE, aggiornate ai sensi dell’art. 131 RE, per dare atto della predetta cessione da CDP in favore di CDP Reti dell’intera partecipazione detenuta da CDP in Italgas e della conseguente uscita di CDP dal Patto. riqualificazione del rapporto partecipativo di CDP in Italgas come controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile e
dell’art. 93 del TUF.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Italgas S.p.A., con sede legale in Milano, via Xxxxx Xx 11, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09540420966, con capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.001.231.518,44 rappresentato da 809.135.502 azioni ordinarie senza valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. Strumenti finanziari conferiti al Patto
Il Patto ha ad oggetto tutte le “Azioni Italgas” detenute rispettivamente da CDP Reti e SNAM, pari a complessive n. 319.971.717 azioni ordinarie rappresentative del 39,545% del capitale sociale con diritto di voto di Italgas, restando espressamente convenuto e inteso che il Patto si estenderà e applicherà automaticamente anche a qualsiasi ulteriore Azione Italgas di cui ciascun Socio (direttamente o attraverso Affiliate) potrà divenire di volta in volta titolare (le “Azioni Sindacate”).
Ai fini del Patto, per “Azioni Italgas” si intende qualsiasi azione o altro diritto o strumento finanziario emesso da Italgas – ivi inclusi strumenti finanziari correlati alle azioni di Italgas ai sensi dell’articolo 44-ter RE – che conferisce il diritto, anche in futuro, di sottoscrivere e/o acquistare (attraverso la sottoscrizione, conversione, permuta, riscatto o in qualunque altro modo, ivi incluso l’esercizio di warrant, diritti di opzione compresi i diritti di opzione e i diritti di prelazione previsti all’articolo 2441, primo e terzo comma, del Codice Civile) azioni o altri strumenti finanziari che rappresentano una porzione del capitale sociale e/o diritti di voto relativi a Italgas (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, categorie di azioni, obbligazioni convertibili, azioni di risparmio, azioni con diritto di voto speciale o limitato, obbligazioni cum warrants per la sottoscrizione di azioni, strumenti finanziari partecipativi, strumenti finanziari derivati che attribuiscono al beneficiario una posizione lunga su azioni quotate, nonché qualsiasi diritto a sottoscrivere azioni o che attribuisca azioni, direttamente o indirettamente conferito ad un azionista).
La seguente tabella indica il numero delle Azioni Italgas detenute dalle Parti, la percentuale rappresentata da tali azioni in relazione al capitale sociale della Società e al numero complessivo delle Azioni Sindacate alla data delle presenti informazioni essenziali.
Azionista | Situazione alla data delle presenti informazioni essenziali | ||
N. Azioni | % del capitale sociale | % delle Azioni Sindacate |
CDP Reti | 210.738.424 | 26,045% | 65,9% |
SNAM | 109.233.293 | 13,500% | 34,1% |
Totale | 319.971.717 | 39,545% | 100% |
3. Soggetti aderenti al Patto
I soggetti aderenti al Patto sono le Parti, ossia: (i) CDP Reti S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx 0, (Xxxxxx), codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Roma: 12084871008; e (ii) SNAM S.p.A., con sede legale in San Xxxxxx Xxxxxxxx (Milano), Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Milano: 13271390158, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.
4. Soggetto che esercita il controllo
Alla data attuale, nessun soggetto esercita in virtù del Patto il controllo di diritto su Italgas ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. Nel caso in cui l’aggregato delle partecipazioni apportate al Patto Parasociale dovesse rappresentare la maggioranza assoluta dei voti concretamente espressi nelle adunanze d ell’assemblea ordinaria della Società, allora si potrà valutare se ricorrono in capo a CDP (che attualmente esprime la maggioranza dei consiglieri di Italgas) gli estremi del controllo di fatto sulla Società ai sensi e per gli e ffetti dell’art. 2359, comma 1, n. 2), cod. civ.
In data 1° agosto 2019, il Consiglio di Amministrazione di CDP ha riqualificato il rapporto partecipativo in Italgas come controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile e dell’art. 93 del TUF. La medesima riqualificazione è avvenuta anche con riferimento al rapporto partecipativo di CDP in Snam.
Anche a seguito dell’accertamento del controllo di fatto ai sensi del codice civile e del TUF, CDP e CDP Reti continueranno a non esercitare nei confronti di Xxxxxxx e Snam l’attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
5. Tipologia di patto parasociale
Le pattuizioni contenute nel Patto, sintetizzate nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a) e b), del TUF.
6. Contenuto del Patto
6.1 Comitato di consultazione e materie riservate
6.1.1 Istituzione, poteri e funzioni del Comitato di Consultazione
Le Parti hanno convenuto di istituire, con efficacia dalla Data di Efficacia della Scissione, un comitato di consultazione composto di 5 membri designati come di seguito indicato (il “Comitato di Consultazione” o “Comitato”) affinché tutte le decisioni concernenti l’esercizio dei diritti di voto connessi alle Azioni Sindacate siano adottate da tale Comitato.
I membri del Comitato sono designati come segue:
- 4 membri sono nominati da CDP Reti, di cui 3 membri designati dal socio di controllo di CDP Reti, CDP, e 1 membro designato dal socio detentore del 35% del capitale di CDP Reti, State Grid Europe
Limited (“SGEL”); e
- 1 membro è nominato da SNAM.
Il presidente del Comitato di Consultazione (il “Presidente del Comitato”) è nominato da CDP Reti tra i membri designati da CDP.
Le Parti hanno convenuto che i diritti di voto connessi alle Azioni Sindacate saranno esercitati conformemente alle delibere adottate dal Comitato, e si sono per l’effetto impegnate a porre in essere tutte le attività che rientrano nelle loro prerogative in modo tale da assicurare la piena attuazione delle delibere del Comitato; ai fini di cui sopra, le Parti si sono impegnate a conferire al Presidente del Comitato una procura generale dalle Parti per votare le Azioni Sindacate nelle relative assemblee dei soci di Xxxxxxx, il tutto conformemente alle delibere adottate dal Comitato di Consultazione.
6.1.2 Riunioni del Comitato di Consultazione
Il Patto prevede che il Comitato di Consultazione si riunisca prima di ogni assemblea di Italgas, in tempo utile per deliberare in merito all’esercizio dei diritti di voto connessi alle Azioni Sindacate nella relativa assemblea di Italgas.
In particolare, è previsto che il Comitato di Consultazione si riunisca entro e non oltre i 25 giorni di calendario antecedenti ogni assemblea dei soci di Italgas al fine di discutere e deliberare in merito all’esercizio dei diritti di voto connessi alle Azioni Sindacate nelle suddette assemblee dei soci, restando convenuto ed inteso che nel caso in cui un’assemblea dei soci di Italgas sia convocata per deliberare sulla nomina dei membri degli organi sociali di Italgas, la riunione del Comitato dovrà aver luogo (a) il prima possibile dopo la data dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di Italgas e in ogni caso non oltre i 10 giorni di calendario antecedenti il termine per il deposito della lista per la nomina degli organi sociali di Italgas ai sensi dello statuto di Italgas, ma in ogni caso (b) dopo la data della riunione dei consigli di amministrazione di CDP, CDP Reti e SNAM convocati per l’approvazione dei rispettivi candidati da designare in Italgas.
Il Comitato di Consultazione si riunisce con avviso di convocazione da inviarsi, anche su richiesta di 1 solo membro, dal Presidente del Comitato, via fax o e-mail, almeno 3 giorni prima della data programmata per la riunione, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della data programmata per la riunione. L’avviso di convocazione deve specificare l’ordine del giorno della riunione. Se non diversamente indicato nell’avviso di convocazione, le riunioni del Comitato di Consultazione si terranno presso gli uffici di CDP in Xxxx, Xxx Xxxxx 0.
Fermo quanto sopra, le riunioni del Comitato di Consultazione sono validamente tenute anche in assenza di avviso di convocazione, quando sono presenti tutti i membri del Comitato.
Le riunioni del Comitato saranno presiedute dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente designato dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato presenti alla riunione.
Alle riunioni del Comitato è possibile partecipare tramite video-conferenza e/o audio-conferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui il Presidente si trova di persona.
Ciascun membro del Comitato può essere rappresentato nella riunione da un procuratore munito di delega scritta.
Le riunioni del Comitato devono essere documentate in verbali ad hoc che verranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso, allo scopo di redigere il verbale della riunione.
Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 6.1.3, il Comitato di Consultazione delibera a maggioranza dei membri in carica.
6.1.3 Materie Riservate
In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 6.1.2, ultimo capoverso, nel caso in cui il Comitato di Consultazione sia chiamato a deliberare su una delle Materie Riservate (come infra definite), la relativa riunione del Comitato di Consultazione si considererà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e le delibere saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Comitato presenti alla riunione, a condizione che sia presente il membro del Comitato designato da SNAM; qualora, tuttavia, venga convocata una riunione del Comitato ma questa non possa essere validamente tenuta poiché, nonostante sia presente la maggioranza dei membri del Comitato, tale maggioranza non include il rappresentante designato da SNAM, in tal caso il Presidente del Comitato dovrà riconvocare, quanto prima possibile ma con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi, la riunione del Comitato per deliberare sul medesimo ordine del giorno e tale nuova riunione si considererà validamente tenuta qualora sia presente la maggioranza dei membri del Comitato, indipendentemente e a prescindere dalla presenza o meno del componente designato da SNAM.
Qualora il Comitato di Consultazione dovesse assumere una deliberazione su una Materia Riservata nonostante
il voto contrario del rappresentante designato da SNAM, in tal caso:
(i) le Parti dovranno tentare di raggiungere una soluzione amichevole entro il termine di 15 giorni di calendario prima della data della relativa assemblea di Italgas, e successivamente
(ii) se e nella misura in cui (a) le Parti non riescano a raggiungere una soluzione amichevole, e (b) l’assemblea dei soci di Italgas approvi la relativa Materia Riservata, in tal caso, si considera realizzata un’ipotesi di uscita accelerata (l’“Evento di Exit Accelerata”) e SNAM avrà la facoltà di inviare alle altre Parti, con copia all’Agente Fiduciario (come infra definito al Paragrafo 10 e ove nominato) – entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data dell’Evento di Exit Accelerata (il “Termine Ultimo per l’Exit Accelerata”) – una comunicazione scritta (la “Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata”) con la quale SNAM notifica la propria intenzione di attivare la procedura di seguito descritta, restando inteso e convenuto che qualora SNAM non invii la predetta comunicazione entro il Xxxxxxx Xxxxxx per l’Exit Accelerata, SNAM decadrà automaticamente dal diritto di attivare l’exit accelerata di cui sopra.
Successivamente all’invio della Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata, SNAM potrà: (i) cedere a terzi potenziali acquirenti la propria intera partecipazione nella Società (la “Partecipazione SNAM”) per un corrispettivo e a condizioni accettabili da SNAM a sua esclusiva discrezione (in tal caso CDP Reti avrà il diritto di prelazione sull’acquisto della partecipazione e il diritto di non mero gradimento sul terzo acquirente, come indicato nel successivo paragrafo 6.3, fermo restando che il terzo acquirente dovrà comunque subentrare nel Patto e nel Contratto di Opzione di Acquisto al posto di SNAM), e (ii) in caso di mancata cessione della partecipazione entro 12 mesi dalla data di approvazione della predetta delibera da parte dell’assemblea straordinaria dei soci di Italgas (il “Periodo dell’Exit Accelerata”), recedere dal Patto causando lo scioglimento dello stesso inviando apposita comunicazione scritta alle altre Parti, con copia all’Agente Fiduciario (ove nominato) (la “Comunicazione Finale di Exit Accelerata”).
Nel caso in cui (i) durante il Periodo dell’Exit Accelerata, CDP Reti o un terzo acquirente offra di acquistare, direttamente o attraverso una affiliata, singolarmente o congiuntamente con altre persone, la Partecipazione SNAM (l’“Offerta di Exit”), e (ii) SNAM rifiuti l’Offerta di Exit di cui al precedente punto (i), e (iii) alla scadenza del Periodo dell’Exit Accelerata, SNAM consegni la Comunicazione Finale di Exit Accelerata, e per l’effetto, receda dal presente Patto Parasociale, in tal caso, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di efficacia della risoluzione del presente Patto Parasociale, qualora SNAM intenda trasferire la propria partecipazione in Italgas (in tutto o in parte) ad un terzo acquirente ad un prezzo per azione che sia inferiore al prezzo per azione indicato nell’Offerta di Exit, SNAM sarà tenuta a seguire e applicare, mutatis mutandis, la procedura di prelazione descritta nel successivo Articolo 6.3.
Per “Materie Riservate” si intendono le seguenti materie oggetto di delibera da parte dell’assemblea straordinaria di Italgas:
- aumenti di capitale, inclusa la relativa delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, per un importo complessivo, in ciascun periodo di 12 mesi antecedenti, superiore al 20% (venti per cento) del valore del patrimonio netto di Italgas come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile di Italgas;
- fusioni e scissioni non proporzionali, per un importo complessivo, in ciascun periodo di 12 mesi antecedenti, superiore al 20% (venti per cento) del valore del patrimonio netto di Italgas come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile di Italgas;
- scioglimento o liquidazione di Italgas.
6.2 Lista congiunta per il consiglio di amministrazione di Italgas
Il Patto prevede l’impegno delle Parti a preparare e depositare un’unica lista congiunta (la “Lista Congiunta”) per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società tale da assicurare a SNAM la designazione di 1 candidato e a CDP Reti la designazione dei restanti candidati (1 dei quali sarà designato da SGEL), inclusi Amministratore Delegato e Presidente, per l’ipotesi in cui detta lista dovesse risultare prima per numero di voti ottenuti nell’assemblea della Società. In particolare, la lista congiunta dovrà essere predisposta come segue:
(i) il primo e il secondo candidato saranno designati da CDP (attraverso CDP Reti) e saranno nominati, rispettivamente, Presidente della Società e Amministratore Delegato della Società;
(ii) il terzo candidato da inserire sarà designato da SGEL (attraverso CDP Reti). Tale candidato non dovrà essere “indipendente” e/o appartenere al genere meno rappresentato ai sensi dello statuto della Società e delle leggi applicabili, a meno che SGEL non vi acconsenta e sia di fatto in grado di trovare un tale candidato;
(iii) il quarto candidato sarà designato da SNAM. Tale candidato non dovrà essere “indipendente” e/o appartenere al genere meno rappresentato ai sensi dello statuto della Società e delle leggi applicabili, a meno che SNAM non decida in tal senso;
(iv) tutti i restanti candidati nella Lista Congiunta saranno designati da CDP (attraverso CDP Reti);
(v) 4 (quattro) dei candidati designati da CDP Reti saranno “indipendenti” ai sensi dello statuto della Società e delle leggi applicabili e saranno inseriti ai numeri da 6 (sei) a 9 (nove) della lista congiunta.
Qualora una delle Parti non invii al Comitato di Consultazione chiamato a deliberare sulla preparazione della Lista Congiunta il nome del/i candidato/i da inserire nella Lista Congiunta, in tal caso il/i candidato/i mancante/i sarà/saranno designato/i dallo stesso Comitato di Consultazione.
Sempre ai sensi del Patto, qualora si rendesse necessario, per qualsivoglia motivo, procedere alla sostituzione di un amministratore designato da CDP Reti o SNAM nell’attuale Consiglio di Amministrazione della Società o in un successivo Consiglio di Amministrazione, la Parte in questione avrà il diritto di designare il nuovo amministratore e ciascuna Parte eserciterà i propri diritti in modo tale da nominare il candidato indicato dalla Parte in questione. Inoltre, ciascuna Parte avrà il diritto di revocare uno o più amministratori designati dalla stessa, per mezzo di comunicazione scritta alle altre Parti. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la Parte in questione non sostituisca o designi un nuovo amministratore per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni a partire dalla data in cui la posizione è divenuta vacante, il nuovo amministratore sarà designato dal Comitato di Consultazione.
Le Parti si sono impegnate a far sì che il consiglio di amministrazione di Italgas includa 4 (quattro) amministratori “indipendenti” ai sensi dello statuto di Italgas e delle Leggi applicabili e nel caso in cui nessun amministratore “indipendente” sia designato dalla minoranza, le Parti discuteranno in buona fede l’allocazione tra gli stessi di ogni ulteriore amministratore “indipendente” da nominare.
Infine, le Parti si sono impegnate a far sì che la Società abbia e mantenga i seguenti comitati interni: Comitato
Nomine, Comitato Remunerazione, Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, e Comitato Sostenibilità.
6.3 Limitazioni ai trasferimenti
6.3.1 Limitazioni al trasferimento delle azioni Italgas
Definizioni
Ai sensi del Patto: “Trasferimento” indica qualsiasi vendita, cessione, trasferimento, donazione o qualsiasi altro atto di disposizione, in qualsiasi forma, diretta ed indiretta, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà o della proprietà beneficiaria, di qualsiasi Azione Italgas, ivi incluso, a titolo esemplificativo, cessione fiduciaria, pegno, usufrutto, conferimento in trust, conferimento, permuta, fusione, scissione, liquidazione, cessione di rami d’azienda, o qualsiasi altra operazione o serie di operazioni che implicano il trasferimento o l’acquisizione, in qualsiasi misura, anche temporaneamente, della piena proprietà o della proprietà beneficiaria di qualsiasi Azione Italgas, anche attraverso la cessione del Controllo su società/entità che possiedono direttamente o indirettamente le suddette Azioni Italgas. Resta inteso che qualsiasi Trasferimento delle Azioni Italgas posto in essere da SNAM (a) ai sensi e in attuazione delle disposizioni del Patto, o (b) in favore di qualsiasi controllata di SNAM, non costituirà un “Trasferimento” ai fini del Patto nella misura in cui riguardi l’intera (e non solo parte della) partecipazione detenuta da SNAM in Italgas e a condizione che (a) SNAM informi preventivamente CDP Reti della sua intenzione di Trasferire la propria partecipazione ad una controllata di SNAM, con comunicazione scritta da inviare in copia anche al consiglio di amministrazione di Italgas (e all’Agente Fiduciario se nominato ai sensi del Patto); (b) il Trasferimento sia sottoposto alla condizione sospensiva che il relativo Trasferitario divenga parte del Patto e del Contratto di Opzione di Acquisto; e (c) il Trasferimento sia sottoposto alla condizione risolutiva, con effetto “ex nunc”, espressamente prevista anche nell’interesse delle altre Parti ai sensi dell’articolo 1411 del Codice Civile, che il Trasferitario cessi di essere una Persona Controllata da SNAM a seguito del perfezionamento del Trasferimento, essendo in ogni caso convenuto e inteso che SNAM resterà solidalmente responsabile con il Trasferitario per l’adempimento di tutti gli obblighi di quest’ultimo derivanti dal presente Patto Parasociale e dal Contratto di Opzione di Acquisto.
Restrizioni al Trasferimento della Partecipazione SNAM
Ai sensi del Patto, qualora SNAM intenda Trasferire la propria partecipazione in Italgas, si applicheranno le seguenti regole: (i) SNAM potrà Trasferire la propria partecipazione solo integralmente (e non anche in parte);
(ii) CDP Xxxx avrà diritto di prelazione sull’acquisto di tale intera partecipazione fermo restando che, qualora CDP Reti non eserciti tale diritto di prelazione, il Trasferimento al terzo acquirente sarà comunque soggetto al non mero gradimento di CDP Reti sul terzo acquirente, e (iii) contestualmente e quale condizione di efficacia del Trasferimento, il terzo dovrà subentrare nel Patto e nel Contratto di Opzione di Acquisto alle medesime condizioni di SNAM e dovrà altresì, ove richiesto da CDP Reti, sottoscrivere con CDP Reti e l’Agente Xxxxxxxxxx scelto da questa il Mandato Fiduciario (come definito e descritto nel successivo paragrafo 10).
Procedura di prelazione
A seguito della ricezione di un’offerta scritta e di buona fede (l’“Offerta”) da parte di un potenziale acquirente, ivi incluso un altro azionista di Italgas, qualora SNAM intenda Trasferire la Partecipazione SNAM ai termini e alle condizioni stabiliti nell’Offerta, SNAM sarà tenuta ad inviare a CDP Reti, con copia all’Agente Fiduciario (ove nominato), una comunicazione scritta (la “Comunicazione di Trasferimento”), in cui dia atto della propria intenzione di Trasferire la Partecipazione SNAM ai termini e alle condizioni stabilite nell'Offerta, e con allegata copia dell’Offerta o qualsiasi altro documento sottoscritto dal terzo acquirente.
Laddove il prezzo offerto dal terzo non sia in denaro, la Comunicazione di Trasferimento dovrà includere anche
(a) la stima in buona fede del valore monetario del corrispettivo in natura fatta da SNAM (il “Valore Monetario del Prezzo Offerto in Natura”); e (b) copia di tutta la documentazione inerente il calcolo e la quantificazione del corrispettivo in natura e del valore monetario del prezzo offerto in natura che possa ragionevolmente essere
necessaria o utile ai fini della valutazione del calcolo di tali valori e dei beni o consistenze patrimoniali sottostanti. Resta inoltre inteso che, nel caso in cui CDP Xxxx non concordi sul calcolo del valore monetario del prezzo offerto in natura effettuato da SNAM, potrà essere avviata una procedura che prevede la nomina di un esperto indipendente incaricato di determinare il predetto valore monetario.
Qualora CDP Reti eserciti la prelazione, nei termini e alle condizioni di cui al Patto, avrà diritto di acquistare la Partecipazione SNAM agli stessi termini e condizioni, mutatis mutandis, previsti nell’Offerta, subordinatamente all’ottenimento di qualsiasi autorizzazione o nulla-osta applicabile.
Non mero gradimento
Nel caso in cui CDP Xxxx decida di non esercitare il proprio diritto di prelazione per l’acquisto della Partecipazione SNAM, il Trasferimento al terzo sarà comunque soggetto al gradimento (e non “mero gradimento”) di CDP Reti sul terzo acquirente.
CDP Xxxx potrà negare il proprio non mero gradimento per una delle seguenti ragioni:
(a) il terzo acquirente è un diretto concorrente della Società e/o della sua controllata Italgas Reti S.p.A. – vale a dire, un soggetto industriale la cui principale attività sia la distribuzione di gas naturale sul territorio italiano nonché qualunque persona controllante, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, tale soggetto industriale; e/o
(b) il terzo acquirente non fornisce adeguata documentazione e evidenza del rispetto delle leggi in materia di unbundling di volta in volta in vigore, se e in quanto applicabile alla Società e alla sua controllata Italgas Reti S.p.A.; e/o
(c) il terzo acquirente appartiene ad un paese verso il quale esistano restrizioni al libero scambio adottate dalle competenti organizzazioni internazionali; e/o
(d) l’acquisto della Partecipazione SNAM da parte del terzo acquirente è in violazione delle leggi applicabili; e/o
(e) il terzo acquirente non possiede uno dei seguenti requisiti, ove applicabili (i) se il terzo acquirente è una società quotata, la capitalizzazione media di mercato negli ultimi sei mesi è superiore ad Euro 5 (cinque) miliardi, (ii) se il terzo acquirente non è una società quotata, il suo patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile è superiore ad Euro 2,5 (due virgola cinque) miliardi, o (iii) se il terzo acquirente è un fondo, il relativo gestore ha cespiti in gestione per un valore complessivo superiore ad Euro 5 (cinque) miliardi;
(f) il perfezionamento della potenziale operazione o l’adesione del terzo acquirente al Patto e al Contratto di Opzione di Acquisto fa sorgere l’obbligo del terzo acquirente, singolarmente o congiuntamente con CDP Reti, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni della Società.
Trasferimento al terzo acquirente
In caso di mancato esercizio da parte di CDP Reti del proprio diritto di prelazione e di concessione (o mancato diniego) del non mero gradimento sul terzo acquirente, SNAM avrà la facoltà di Trasferire la Partecipazione SNAM al terzo acquirente a condizione che (w) il closing della Potenziale Operazione con il terzo acquirente sia completato entro 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per l’esercizio da parte di CDP Reti del proprio diritto di prelazione, (x) quale condizione al perfezionamento della potenziale operazione, il terzo acquirente abbia aderito per iscritto al Patto e al Contratto di Opzione di Acquisto e, ove espressamente richiesto da CDP Xxxx, abbia aderito al Mandato Fiduciario (come infra definito e descritto al successivo paragrafo 10), tutto quanto precede con effetto dalla data di perfezionamento della potenziale operazione, (y) il prezzo di acquisto pagato dal terzo acquirente sia uguale o superiore al prezzo indicato nell’Offerta, e (z) il Trasferimento sia effettuato in ogni caso ai termini e condizioni previsti nella Comunicazione di Trasferimento.
Resta convenuto e inteso che nel caso in cui qualsivoglia delle condizioni previste ai precedenti punti (w), (x),
(y) e (z) non sia rispettata, la Partecipazione SNAM non potrà essere venduta salvo che la predetta procedura di prelazione venga successivamente ripetuta.
Restrizioni ai Trasferimenti applicabili a CDP Reti
CDP Reti potrà Trasferire le proprie Azioni Sindacate, fermo restando e subordinatamente alla sola condizione che, per effetto di tale/i Trasferimento/i, il numero totale di Azioni Sindacate conferite al Patto non scenda al di sotto del 30% del capitale sociale con diritto di voto di Italgas.
Limitazioni all’acquisto di ulteriori Azioni Italgas
SNAM non potrà, direttamente o indirettamente, anche attraverso proprie controllate, acquisire, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi tipo di operazione, ulteriori Azioni Italgas, senza il preventivo consenso scritto di CDP Reti.
CDP Reti e altri soggetti ad essa collegati potranno acquistare ulteriori Azioni Italgas solo nella misura in cui e a condizione che (i) tali Azioni Italgas siano conferite nel Patto e (ii) le relative operazioni di acquisizione non comportino l’obbligo per ciascuna delle Parti, congiuntamente o disgiuntamente, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti Azioni Italgas.
6.4 Ulteriori pattuizioni
Le Parti hanno convenuto che i diritti e le protezioni di SNAM indicati al precedente paragrafo 6.1.3, ivi incluso qualsivoglia diritto di SNAM concernente l’exit accelerata, i diritti di SNAM di designare 1 (uno) componente del Comitato di Consultazione e 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione di Italgas, nonché le restrizioni al Trasferimento delle Azioni Italgas previste per CDP Reti e indicate al precedente paragrafo 6.3, cessino automaticamente nel caso in cui la partecipazione di SNAM in Italgas scenda al di sotto della soglia del 13,5% del capitale sociale (l’“Evento Determinante”), fatto salvo il caso in cui tale diminuzione sia dovuta ad una diluizione della Partecipazione SNAM conseguente a (i) un aumento di capitale di Italgas con limitazione o esclusione del diritto di opzione di SNAM, ovvero (ii) una fusione di Italgas o altra simile operazione di diluizione che incida sul capitale sociale di Italgas.
Qualora si verifichi un Evento Determinante, il Patto rimarrà pienamente valido ed efficace in tutte le sue altre previsioni.
Inoltre, a seguito del verificarsi di un Evento Determinante, SNAM dovrà far sì che l’amministratore di Italgas designato da SNAM rassegni le proprie dimissioni e dovrà tenere indenni le altre Parti e Italgas da qualsivoglia perdita sostenuta da ciascuno di essi come diretta o indiretta conseguenza di tali dimissioni/revoca.
7. Xxxxxx, rinnovo e recesso e opzione di acquisto
Efficacia e termine iniziale
Il Patto è divenuto efficace a partire dalla Data di Efficacia della Scissione, ossia dal 7 novembre 2016, e avrà durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dalla Data di Efficacia della Scissione.
Rinnovo
Inoltre, il Patto prevede il rinnovo automatico dello stesso per ulteriori periodi di 3 anni salvo il diritto di ciascuna Parte di risolvere il Patto con comunicazione scritta (la “Comunicazione di Exit”) da inviare all’altra Parte almeno 12 mesi prima della scadenza di ciascun termine di 3 anni (il “Termine per la Comunicazione di Exit”).
Qualora prima del Termine per la Comunicazione di Exit si verifichi un Evento di Exit Accelerata in conseguenza del quale la Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata debba essere inviata successivamente al Termine per la Comunicazione di Exit, si applicheranno le seguenti disposizioni:
(i) qualora si verifichino entrambi gli eventi di seguito indicati: (a) SNAM non invii la Comunicazione di Exit entro il Termine per la Comunicazione di Exit, e (b) SNAM non invii la Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata entro il Termine Ultimo per l’Exit Accelerata, il Patto Parasociale sarà rinnovato e l’exit accelerata non potrà più essere esercitata con la conseguenza che SNAM non avrà più facoltà di trasmettere la Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata;
(ii) qualora SNAM invii la Comunicazione di Exit entro il Termine per la Comunicazione di Exit, CDP Reti avrà facoltà di esercitare l’Opzione di Acquisto (come di seguito definita) entro la scadenza del termine di durata del Patto; e
(iii) qualora SNAM non invii la Comunicazione di Exit entro il Termine per la Comunicazione di Exit, ma, prima del Termine Ultimo per l’Exit Accelerata, SNAM invii la Comunicazione Iniziale dell’Exit Accelerata, allora troverà applicazione la procedura descritta al precedente paragrafo 6.1.3.
Opzione di Acquisto
(i) Nel caso in cui SNAM invii la Comunicazione di Exit, per un periodo di 9 mesi dalla data di ricezione della stessa da parte di CDP Reti (il “Periodo dell’Opzione di Acquisto”), CDP Reti avrà il diritto di acquistare, direttamente o indirettamente attraverso un diverso soggetto dalla stessa designato, l’intera Partecipazione SNAM (e non soltanto parte di essa) (l’ “Opzione di Acquisto”), ai termini e condizioni di seguito previsti, come meglio specificato nel “Contratto di Opzione di Acquisto” sottoscritto tra CDP Reti e SNAM contestualmente alla sottoscrizione del Patto: l’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata da CDP Reti unicamente e esclusivamente durante il Periodo dell’Opzione di Acquisto per mezzo di comunicazione scritta da inviare a SNAM, con copia all’Agente Fiduciario (ove nominato) (la “Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto”);
(ii) il prezzo di acquisto dovuto da CDP Reti (o dal soggetto designato) sarà pari al Prezzo dell’Opzione di Acquisto (come di seguito definito).
Per “Prezzo dell’Opzione di Acquisto” si intende il prezzo che dovrà essere pagato da CDP Reti a SNAM per l’acquisto della Partecipazione SNAM, nella sua consistenza e composizione alla data di perfezionamento della cessione a CDP Reti della Partecipazione SNAM, e che sarà pari alla somma di:
(i) il prodotto di (a) il Valore Equo di Mercato per azione Italgas (come di seguito definito) di ogni azione quotata Italgas e (b) il numero delle azioni quotate Italgas incluse nella Partecipazione SNAM alla data di perfezionamento del trasferimento della Partecipazione SNAM, e, se applicabile
(ii) il valore equo di mercato di tutti gli altri diritti, strumenti finanziari o altri strumenti (diversi dalle azioni quotate) inclusi nella Partecipazione SNAM, come concordato tra CDP Reti e SNAM o determinato dall’esperto indipendente da nominare ai sensi del Contratto di Opzione di Acquisto in caso di disaccordo tra CDP Reti e SNAM in merito al valore equo di mercato dei predetti altri diritti, strumenti finanziari o altri strumenti (diversi dalle azioni quotate) inclusi nella Partecipazione SNAM.
Per “Valore Equo di Mercato per azione Italgas” si intende il valore unitario di ogni azione quotata di Italgas calcolato quale media ponderata per volumi dei prezzi di chiusura di tale azione quotata di Italgas nei 3 (tre) mesi precedenti la data della Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto inviata da CDP Reti a SNAM. Resta inteso che, qualora le azioni quotate di Italgas vengano negoziate ex dividend nel periodo che decorre dai 3 (tre) mesi antecedenti la data della Comunicazione di Esercizio dell’Opzione di Acquisto fino alla data di perfezionamento del trasferimento a CDP Reti della Partecipazione SNAM, (i) la media di cui sopra sarà soggetta ad aggiustamento sottraendo da ciascun prezzo giornaliero precedente la data di stacco l’importo del
predetto dividendo e (ii) la procedura dell’esperto indipendente prevista dal Contratto di Opzione di Acquisto per il calcolo del valore equo di mercato di eventuali strumenti diritti, strumenti finanziari o altri strumenti (diversi dalle azioni quotate) inclusi nella Partecipazione SNAM non si applicherà ai fini del calcolo Valore Equo di Mercato per azione Italgas né ai fini dell’aggiustamento di cui al precedente punto (i).
Durante i 9 mesi in cui CDP Reti può esercitare l’Opzione di Acquisto, SNAM non può trasferire la propria partecipazione in Italgas.
8. Organi del Patto
Il Patto prevede l’istituzione del Comitato di Consultazione, descritto supra al paragrafo 6.1.
9. Penali in caso di inadempimento
Il Patto non contiene clausole penali.
10. Assenza di obblighi di deposito delle azioni
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni della Società conferite al Patto dalle Parti.
Tuttavia, il Patto prevede che, nel caso in cui un terzo acquirente aderisca al Patto in luogo di SNAM, se così espressamente richiesto da CDP Reti, in tal caso CDP Reti e il terzo acquirente sottoscriveranno con un agente fiduciario scelto da CDP Xxxx (l’“Agente Fiduciario”) un mandato fiduciario (il “Mandato Fiduciario”), in virtù del quale ciascuna tra CDP Reti e il terzo acquirente (che per l’effetto saranno successivamente identificate quali nuovi “Soci” ai fini del Patto) trasferirà le Azioni Sindacate all’Agente Xxxxxxxxxx, su base fiduciaria – e con effetto dalla data di perfezionamento dell’Operazione con il terzo acquirente – e nominerà irrevocabilmente l’Agente Fiduciario perché agisca quale agente fiduciario anche nell'interesse degli altri Soci ai sensi dell'art. 1773 del Codice Civile. L’Agente Xxxxxxxxxx deterrà le Azioni Sindacate, eserciterà i diritti di voto ad esse connessi e consentirà a qualsiasi trasferimento delle stesse esclusivamente in conformità e nel rispetto delle disposizioni del Patto e del mandato fiduciario che verrà sottoscritto.
A partire dalla data di efficacia del Mandato Fiduciario, i diritti di voto connessi alle Azioni Sindacate saranno esercitati dall’Agente Xxxxxxxxxx solo ed esclusivamente attraverso il Presidente del Comitato. A tal fine, l’Agente Xxxxxxxxxx conferirà al Presidente del Comitato pro-tempore in carica una procura generale, che attribuirà al Presidente del Comitato il potere di rappresentare e votare le Azioni Sindacate, nonché il potere di preparare e depositare le liste per la nomina degli organi sociali di Xxxxxxx e il potere del Presidente del Comitato di designare uno o più sostituti per l’esercizio dei diritti di cui sopra (ivi incluso il potere di nominare qualsivoglia nuovo amministratore da cooptare).
11. Deposito del Patto
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 11 novembre 2016.
1° agosto 2019 23 maggio 2017