AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO STORICO- ARTISTICO DELLA REGIONE LAZIO
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA REGIONE LAZIO
Premesse
La Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali, con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, d’ora in avanti Direzione competente:
con il presente Avviso pubblico
intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la valorizzazione del patrimonio storico- artistico della Regione Lazio, ai sensi del Regolamento regionale approvato con Deliberazione di Giunta 28 marzo 2017 n. 137.
− Il presente Avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti giuridici di diritto privato interessati ad effettuare operazioni di sponsorizzazione.
− Le proposte di sponsorizzazione pervenute e ritenute ammissibili saranno oggetto di successiva procedura negoziata priva di bando nel corso della quale, in relazione all’oggetto ed alla forma di sponsorizzazione proposta, le parti negoziali concorderanno le modalità di esercizio della sponsorizzazione ed il suo valore economico.
− L’esito favorevole della procedura negoziata darà seguito ad un contratto e/o ad una lettera di sponsorizzazione.
− Al fine di assicurare maggiore diffusione all'iniziativa, la Regione Lazio si riserva di inviare, tramite propri incaricati, una presentazione personalizzata per ciascun interlocutore che si proporrà come Sponsor.
Art. 1 - Soggetto promotore
1. La Regione Lazio assume il ruolo di Xxxxxxxx promotore dell'iniziativa, di seguito indicata anche come Sponsee o Amministrazione.
Art. 2 - Soggetti destinatari
1. Possono effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti giuridici di diritto privato non interdetti dal contrattare con la pubblica amministrazione, di seguito indicati anche come Sponsor, per i quali non si applicano le cause di esclusione previste per gli operatori economici in materia di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Possono presentare una proposta di sponsorizzazione i legali rappresentanti di persone giuridiche di diritto privato qualificate o meno come operatori economici ai sensi D.lgs. 50/2016; ovvero loro procuratori, collettori di sponsor, agenzie di comunicazione o di pubblicità con mandato di rappresentanza, delega o procura speciale efficace al momento della presentazione della proposta e comunque resa efficace prima della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
3. Sono ammessi a partecipare i consorzi stabili e gli operatori economici temporaneamente riuniti. In tal caso la proposta di sponsorizzazione è presentata al fine di promuovere le attività del consorzio o del raggruppamento nel suo complesso, oppure, separatamente, le attività dei consorziati o dei singoli associati. La proposta di sponsorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio stabile e delle imprese consorziate che effettueranno la
sponsorizzazione ovvero dall’impresa mandataria dell’associazione già costituita. In caso di associazioni di operatori economici non ancora costituite, la proposta andrà sottoscritta da tutti gli operatori del raggruppamento e dovrà contenere la designazione del capogruppo e l'impegno, in caso di accettazione della proposta, a costituire l’associazione temporanea, con delega di rappresentanza ad un mandatario componente del raggruppamento.
Art. 3 - Oggetto della sponsorizzazione
1. Le attività oggetto di sponsorizzazione possono riguardare:
a. interventi per la conservazione, il restauro ed il miglioramento della fruizione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio;
b. iniziative ed eventi per la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza sui medesimi beni;
c. progetti culturali e/o programmi turistici aventi l’obiettivo di promuovere la cultura ed il territorio.
2. Le attività oggetto di sponsorizzazione sono promosse ed effettuate direttamente dall’Amministrazione oppure da soggetti da questa individuati, oppure su iniziativa dello Sponsor.
3. I beni culturali e le iniziative di valorizzazione di cui al presente Avviso sono elencati e descritti nell’Allegato A - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative, oggetto della ricerca di sponsorizzazioni e nei successivi aggiornamenti e/o integrazioni dello stesso.
Art. 4 - Impegni dello Sponsor
1. Sono ammesse le seguenti forme di sponsorizzazione:
a. erogazione di denaro da parte dello Sponsor (così detta sponsorizzazione economica);
b. accollo da parte dello Sponsor del debito assunto dalla Regione nei confronti di terzi (così detta sponsorizzazione finanziaria);
c. assunzione diretta da parte dello Sponsor del pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Regione nei confronti di terzi, o dello Sponsor stesso, per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture (così detta sponsorizzazione monetaria);
d. realizzazione diretta da parte dello Sponsor di lavori, servizi e forniture, ovvero, conferimento di altre utilità a beneficio della Regione Lazio o di altri soggetti da questa individuati (così detta sponsorizzazione tecnica);
e. erogazione congiunta di due o più forme di sponsorizzazione fra quelle previste dai precedenti punti (così detta sponsorizzazione mista).
2. I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
3. Le attività rese dallo Sponsor e le controprestazioni in termini di Benefit o corrispettivi da parte dell’Amministrazione sono soggette ad I.V.A. nella misura prevista per la tipologia di beni e servizi prestati da ciascuna delle parti.
4. Restano in ogni caso a carico dello Sponsor il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti dall’esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti.
Art. 5 – Valore della sponsorizzazione
1. Le proposte di sponsorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio sono ammesse nei seguenti limiti:
a. Importo a carico dello Sponsor non inferiore ad euro 5.000,00 oltre I.V.A., se avranno come oggetto interventi per la conservazione, il restauro ed il miglioramento della fruizione del bene culturale (articolo 3 comma 1 lettera a);
b. Importo a carico dello Sponsor non inferiore ad euro 2.000,00 oltre I.V.A., se avranno come oggetto iniziative ed eventi per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della conoscenza del bene culturale, ovvero progetti culturali e/o programmi turistici aventi l’obiettivo di promuovere la cultura ed il territorio (articolo 3 comma 1 lettere b e c);
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione, in relazione alle caratteristiche ed alle attività proposte dallo Sponsor, ammettere sponsorizzazioni di importo inferiore ai limiti sopra dicati.
2. Nella valutazione della proposta di sponsorizzazione l’Amministrazione terrà conto dei contributi aventi carattere di liberalità già effettuati o da effettuarsi da parte dei soggetti che concorrono come Sponsor.
3. Nella proposta di sponsorizzazione tecnica dovrà essere indicato il valore normale della dazione di lavoro, o della prestazione di servizi e/o forniture oggetto di sponsorizzazione. Ai fini del presente Avviso, per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
4. Al fine della valutazione economica della proposta sono prescritte e adottate le seguenti modalità di calcolo:
a. il valore di stima coincide con il prezzo di listino del prodotto fornito o di prodotto similare, ovvero desunto applicando prezzari e/o tariffari ufficiali nella Regione Lazio;
b. il valore normale corrisponde al valore di stima scontato di almeno il 25%;
c. il contributo sostenuto dalla proposta di sponsorizzazione tecnica, pena l’inammissibilità, non potrà risultare inferiore al 40% del valore normale.
5. La verifica di congruità del valore normale proposto per la sponsorizzazione tecnica - di cui al precedente articolo 5 comma 4 lettera a - della quota sostenuta dalla sponsorizzazione, nei limiti e con i criteri di cui all’articolo 5 comma 4 lettera b, è demandata, per le forniture di beni e servizi, alla commissione e/o al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, oppure, per i lavori, al responsabile del procedimento nominato ai sensi del successivo articolo 6 comma 7;
6. In caso di non corrispondenza fra i valori assunti e quelli ritenuti congrui sulla base di autonome valutazioni e/o con riferimento ai costi di interventi analoghi già eseguiti, la commissione o il responsabile del procedimento di cui all’articolo 11, oppure il responsabile del procedimento nominato ai sensi del successivo articolo 6 comma 7, potranno rideterminare il valore economico e le caratteristiche quantitative e qualitative delle prestazioni assunte dallo Sponsor, anche in relazione ai Benefit connessi alla sponsorizzazione.
7. La commissione e/o il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, oppure il responsabile del procedimento nominato ai sensi del successivo articolo 6 comma 7, potranno disporre forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni, modulandole in relazione alle proposte di sponsorizzazione, oppure potranno indicare forme di controprestazione diverse da quelle proposte, qualora ritenute più adeguate alle caratteristiche della sponsorizzazione.
8. Prima della sottoscrizione del contratto, il valore, le caratteristiche e la forma di sponsorizzazione oggetto di negoziazione, pena l’inammissibilità della proposta, dovranno essere espressamene accettate dallo Sponsor.
Art. 6 - Requisiti per le sponsorizzazioni tecniche o miste
1. Nella sponsorizzazione tecnica lo Sponsor - con organizzazione autonoma di mezzi, attrezzature e personale, propri, oppure con il ricorso a terzi esecutori sostenendone tutti i relativi costi - attua gli interventi, presta i servizi, o effettua forniture sui beni dell’ Amministrazione o nelle iniziative per la valorizzazione e promozione dei medesimi beni; oppure, conferisce altre utilità all’ Amministrazione o ad altri soggetti da questa individuati, conferendo personale, manodopera mezzi e attrezzature proprie oppure di terzi suoi aventi causa.
2. Per la sponsorizzazione tecnica lo Sponsor dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi oggetto di sponsorizzazione, ivi compresi quelli dei progettisti, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.
3. Con riguardo alle caratteristiche tecniche, al valore finale ed alla tipologia di sponsorizzazione tecnica, la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari in capo allo Sponsor sarà effettuata, per le forniture di beni e servizi, dalla commissione e/o dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, ovvero, dal responsabile del procedimento nominato ai sensi del successivo comma 7, per il lavori. La verifica sarà effettuata in riferimento all’avvenuta positiva esecuzione, da parte dello Sponsor, di lavori, forniture e servizi analoghi, per caratteristiche ed importi, a quelli oggetto del contratto di sponsorizzazione.
4. Qualora la sponsorizzazione tecnica dovesse essere effettuata dallo Sponsor con il ricorso o per mezzo di terzi esecutori o prestatori di servizi e fornitori, i requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti e comprovati dai medesimi esecutori. In tal caso la proposta di sponsorizzazione deve contenere i nominativi dei soggetti esecutori, ivi compresi i progettisti, se già individuati, ovvero contenere un elenco di possibili esecutori da designarsi all’attuazione del contratto.
5. Sono a carico dello Sponsor:
a. la progettazione dell'intervento, ovvero, la predisposizione di capitolati prestazionali ed oneri;
b. l’ottenimento di nulla osta, permessi, autorizzazioni da parte di enti ed amministrazioni competenti, in particolare quelle preposte alla tutela dei beni culturali;
c. la presentazione di certificazioni ed attestazioni di conformità, certificati di prova e/o omologazioni da prodursi in corso d’opera o al momento del collaudo o verifica di conformità;
d. la sottoscrizione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione della sponsorizzazione tecnica pari al 10% del valore normale (articolo 5 comma 4 lettera a) e di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni e/o furto presso gli immobili, alle attrezzature ed ai beni sia di proprietà dello Sponsor che dell’Amministrazione, nonché, per responsabilità civile a copertura di danni e/o infortuni a terzi, ivi compresi dipendenti, collaboratori e/o consulenti dello Sponsor. L’importo delle polizze ed i relativi massimali sarà determinato dalla commissione e/o dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, ovvero, dal responsabile del procedimento nominato ai sensi del successivo comma 7.
7. Per la disamina delle proposte di sponsorizzazione tecnica di lavori e per la sottoscrizione dei relativi contratti è richiesta la preventiva nomina di un responsabile del procedimento avente profilo tecnico, incaricato di effettuare le attività necessarie ed assumere le funzioni a questo attribuite ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Sulla corretta esecuzione del contratto di sponsorizzazione, vigilerà, su incarico dell’ Amministrazione, un direttore dei lavori o dell’esecuzione dei servizi o delle forniture. Tale responsabile potrà impartire indicazioni e dettare regole tecniche per l’esecuzione delle prestazioni alle quali lo Sponsor dovrà attenersi, pena la revoca o la rinuncia alla sponsorizzazione.
Art. 7 - Impegni dello Sponsee
1. In relazione al valore ed alle caratteristiche della sponsorizzazione proposta, gli impegni dell’Amministrazione sono costituiti da uno o più benefici o possibilità per lo Sponsor di ottenere vantaggi dalla sponsorizzazione (così detti Benefit).
2. A titolo indicativo, non esaustivo, per le sponsorizzazioni oggetto del presente Avviso si propongono i seguenti Benefit:
a. ritorno di immagine mediante associazione del proprio logo, marchio e/o ragione sociale nei formati di comunicazione cartacei e digitali, per la campagna di promozione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio nel suo insieme, per i singoli beni mobili e immobili, per gli specifici interventi e/o per le relative iniziative collegate. A titolo esemplificativo: manifesti, opuscoli, flyer, volantini, locandine, promovideo, rollup, paline, totem, autoportanti, siti web, newsletter, social network, video, app, ecc.;
b. visibilità del proprio logo, marchio e/o ragione sociale all'interno di pubblicità ambientali materiali o supporti in loco, inserzioni su giornali, riviste, periodici ed emittenti radio- televisive, redazionali, ad esempio: affissioni, striscioni, cartelloni, banner;
c. menzione, ringraziamento, partecipazione o intervento alle conferenze stampa per la presentazione della campagna di promozione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio nel suo insieme o per l'inaugurazione dei singoli beni mobili e immobili o per le iniziative collegate;
d. ritorno di immagine nei comunicati stampa correlati agli eventi di inaugurazione o promozione degli immobili o delle iniziative in essi organizzate;
e. possibilità di organizzare una conferenza stampa o un evento di presentazione, con la partecipazione di relatori individuati dalla Regione Lazio;
f. partecipazione ad eventi speciali, esclusivi, di gala o di beneficienza legati alla campagna di promozione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio o ai singoli beni mobili e immobili, con lo scopo di recuperare fondi e risorse da destinarsi alla valorizzazione dei beni culturali;
g. accesso agevolato ed esclusivo agli eventi speciali organizzati dalla Regione Lazio o da soggetti da essa incaricati all'interno dei beni del patrimonio storico-artistico, a titolo esemplificativo: concerti, spettacoli, manifestazioni, festival, workshop, convegni, conferenze, ecc;
h. possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, gli immobili oggetto della sponsorizzazione per eventi privati, aziendali e/o commerciali, per attività di sampling, degustazione, test e altre modalità di interazione con clienti e visitatori;
i. possibilità di distribuire o promuovere, in uno o più immobili, in specifiche occasioni o in forma continuativa, prodotti/servizi o formati pubblicitari, commerciali o informativi del proprio prodotto/servizio;
j. possibilità di dedicare iniziative di valorizzazione e fruizione in esclusiva per i dipendenti, clienti, fornitori, referenti, reti commerciali, rivenditori dello Sponsor. Ad esempio: concerti, spettacoli, sfilate, visite guidate, presentazioni, ecc;
k. possibilità di avere un numero di biglietti, variabile a seconda della proposta di sponsorizzazione, per l'accesso ai beni o ad altre iniziative o manifestazioni sostenute o organizzate dalla Regione Lazio o dai partner della campagna di promozione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio;
l. possibilità di figurare sui canali della Regione Lazio, a titolo esemplificativo: pagina o profilo su social network, newsletter, portale, ecc;
m. possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare e promuovere lo status di Sponsor attraverso propri canali di promozione, CSR Corporate Social Responsability e marketing.
3. Tutti i materiali promozionali utilizzati dallo Sponsor per incrementare la propria visibilità o rappresentanza nell'ambito della sponsorizzazione sono considerati oneri e responsabilità in capo allo Sponsor, e qualora non fossero indicati nella proposta saranno soggetti a specifica e preventiva approvazione da parte della Direzione competente.
Art. 8 - Motivi di esclusione
1. Sono esclusi dalla possibilità di effettuare sponsorizzazioni i soggetti che, alla data di presentazione della proposta, non possiedono i seguenti requisiti:
a. rispondenza agli interessi pubblici sottesi alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio;
b. assenza di conflitto di interesse tra l'attività istituzionale e quella privata dello Sponsor;
c. assenza di qualsivoglia pregiudizio, danno all’immagine dell’ Amministrazione o di conflitto con le iniziative ed i valori da questa promosse;
d. assenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità di contrattare o di relazione giuridica con la Regione Lazio.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi per finalità:
a. propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
b. messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell’etica pubblica;
c. messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d’azzardo.
3. L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per l’attività svolta dallo Sponsor o per messaggi da esso veicolati, siano ritenute incompatibili con la figura istituzionale della Regione Lazio o non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa o con lo status o il valore del bene culturale oggetto di sponsorizzazione.
4. Qualora, per motivi riconducibili alle condizioni sopra indicate, l'Amministrazione dovesse decidere di non ammettere in corso di esecuzione, in tutto o in parte, una sponsorizzazione precedentemente assentita, lo Sponsor non avrà diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti per il totale o parziale mancato svolgimento della sponsorizzazione.
Art. 9 - Proposta di sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio avviene previa presentazione di una proposta di sponsorizzazione da parte dei soggetti designati all’articolo 2 come potenziali Sponsor.
2. La proposta di sponsorizzazione dovrà redigersi in conformità all’ Allegato B - Fac-simile di proposta di sponsorizzazione e dovrà contenere gli elementi essenziali della sponsorizzazione, anche con riferimento alla presentazione personalizzata per i diversi interlocutori, effettuata dalla Regione Lazio per tramite di suoi intermediari incaricati.
3. La proposta di sponsorizzazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a. dati anagrafici e fiscali, nonché carica ricoperta dal sottoscrittore;
b. dati fiscali del soggetto giuridico proponente: ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale/partita I.V.A., eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo e-mail;
c. descrizione delle attività effettuate dal soggetto proponente e relativa missione aziendale; strategie di mercato adottate; finalità della sponsorizzazione; elenco delle attività di sponsorizzazione già effettuate; eventuali informazioni circa le iniziative di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale perseguite dal potenziale Sponsor;
d. indicazione del bene o dell’iniziativa oggetto della sponsorizzazione fra quelle indicate nell’ Allegato A - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative, oggetto della ricerca di sponsorizzazioni o nei suoi successivi aggiornamenti e integrazioni; forma di sponsorizzazione; valore economico nei limiti stabiliti dal precedente articolo 5; eventuale richiesta di esclusiva e/o particolari clausole contrattuali;
e. modalità prescelte per veicolare o promuovere l’immagine; prodotti o servizi intesi come
Benefit e/o corrispettivi della sponsorizzazione;
f. qualora siano previsti Benefit per lo Sponsor comportanti l’impiego di personale proprio o di terzi suoi incaricati, oppure l’istallazione di attrezzature fisse o mobili per promuovere propri prodotti o servizi oppure l'occupazione e l'utilizzo di spazi all’interno degli immobili, la proposta dovrà contenere: elaborati grafici e progettuali delle istallazioni e/o delle attività da effettuarsi; indicazioni in merito alla redazione di piani di sicurezza e valutazione dei rischi;
g. in caso di sponsorizzazione tecnica o mista la proposta di sponsorizzazione dovrà contenere: la descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture proposte; elaborati grafici e progettuali dei lavori, i capitolati tecnici e prestazionali in caso di fornitura di beni e servizi; indicazioni in merito alla redazione di piani di sicurezza e valutazione dei rischi; indicazione del valore di stima, del valore normale attribuito alla sponsorizzazione e della percentuale dello stesso posto a carico dello Sponsor, nella forma e nei limiti indicati nel precedente articolo 5;
h. cronoprogramma delle attività: durata della sponsorizzazione e modalità di pagamento.
4. Ai fini della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica, o per dare inizio ai lavori e connesse attività, la commissione e/o il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 ovvero il responsabile del procedimento individuato ai sensi articolo 6 comma 7, potrà richiedere allo Sponsor di integrare la documentazione tecnica presentata con elaborati, relazioni, rilievi, indagini e studi ritenuti necessari all’esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi ovvero documentazione tecnica e amministrativa necessaria all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e nulla osta.
5. La proposta dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante:
a. assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra la Regione ed il soggetto proponente oppure tra la forma di sponsorizzazione proposta e le attività istituzionali regionali;
b. osservanza, adeguatezza e conformità della sponsorizzazione con le finalità pubbliche, le funzioni e i compiti istituzionali della Regione e le politiche da questa perseguite;
x. xxxxxxx, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. [In relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L’esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso; in tal caso il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall’eventuale condotta illecita che ha determinato l’applicazione della sanzione dell’esclusione];
d. possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti tecnico-professionali ed economico- finanziari di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nella misura adeguata rispetto al valore ed alle caratteristiche della sponsorizzazione tecnica o mista. [Qualora questa sia effettuata dallo Sponsor con il ricorso o per mezzo di terzi esecutori o prestatori di servizi e forniture, il soggetto proponente dovrà indicare, se già individuati, i nominativi degli operatori economici incaricati dell’esecuzione delle diverse attività; oppure un elenco di possibili esecutori cui sarà affidata l’esecuzione dei lavori dei servizi o delle forniture];
e. impegno a provvedere, a propria cura e spese, all’ottenimento di autorizzazioni e nulla osta per l’esecuzione di lavori, istallazione di manufatti temporanei o permanenti atti a veicolare l’immagine o il prodotto dello Sponsor, oppure per la realizzazione di eventi aperti al pubblico in caso di utilizzazione di spazi concessi dalla Regione;
f. impegno a sottoscrivere, presso una primaria compagnia, una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione della sponsorizzazione tecnica, pari al 10% del valore normale della sponsorizzazione medesima;
g. impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o furti agli immobili, alle attrezzature ed ai beni, sia di proprietà dello Sponsor che dell’Amministrazione, e per responsabilità civile per danni e/o infortuni a terzi ivi compresi dipendenti, collaboratori e/o consulenti dello Sponsor.
h. accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente Avviso e nel Regolamento per le sponsorizzazioni del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 28 marzo 2017, n. 137;
i. impegno a non pretendere a qualsiasi titolo dalla Regione Lazio indennizzi o risarcimenti per il totale o parziale mancato svolgimento della sponsorizzazione, e relativi Benefit, derivante da ragioni di esclusione rilevate dall’Amministrazione nel corso della procedura;
j. accettazione dell' accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo o immagine relativa alla Regione Lazio, ai suoi beni o attività e ad altri Sponsor o Partner, salvo diversa indicazione prevista in sede contrattuale tra Regione e Sponsor;
k. autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto riportato nel presente Xxxxxx
ed in conformità alla normativa vigente in materia.
6. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsor o per lo
Sponsee fino alla avvenuta sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
7. Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
8. Si potrà procedere alla scelta dello Sponsor ed alla conferma della sponsorizzazione anche in presenza di una sola proposta.
Art. 10 - Criteri di scelta ed esame delle Proposte
1. Le Proposte di sponsorizzazioni saranno valutate:
a. per valori normali superiori ad euro 40.000,00 al netto dell’I.V.A., con il ricorso ad una commissione istituita con atto di organizzazione della Direzione competente;
b. per valori normali pari o inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell’I.V.A., dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La commissione sarà composta da un dirigente, con funzioni di presidente, due commissari, dipendenti della Direzione competente, di cui uno almeno avente profilo tecnico, e due sostituti.
3. Prima della disamina di ogni singola proposta pervenuta, ciascun componente della commissione dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il potenziale Sponsor e, ove ricorressero tali condizioni, chiedere di essere sostituito.
4. La disamina delle proposte di sponsorizzazione di importo superiore ad euro 40.000,00 si svolgerà, secondo l’ordine di arrivo della stessa al protocollo generale, una volta decorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente Avviso secondo le modalità indicate nel successivo articolo 12 comma 2.
5. La commissione e/o il responsabile del procedimento, per ogni singola proposta pervenuta, oltre a svolgere le funzioni tecniche espressamente attribuitegli dal presente Avviso, verificherà i parametri di ammissibilità previsti dall’Avviso ed in particolare:
a. requisiti di legittimità del proponente e la congruità della proposta di sponsorizzazione in relazione all’Avviso ed al Regolamento per le sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 137/2017;
b. completezza della proposta di sponsorizzazione e, ove necessario, richiederà eventuali integrazioni documentali e/o progettuali;
c. compatibilità delle attività, interventi ed iniziative da effettuarsi da parte dello Sponsor con il bene patrimoniale individuato con le esigenze o opportunità di valorizzazione individuate nell’ Allegato A - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative, oggetto della ricerca di sponsorizzazioni del presente Avviso;
d. adeguatezza e composizione del sistema dei Benefit da accordare allo Sponsor;
6. La commissione e/o il responsabile del procedimento operano altresì un giudizio circa le proposte pervenute, tenendo conto dei seguenti parametri che, al fine del giudizio finale assumono il medesimo peso ponderale:
a. oggetto e forma di sponsorizzazione; valore economico della sponsorizzazione economica finanziaria o monetaria, valore normale e quota sostenuta dalla sponsorizzazione tecnica; eventuale associazione ad erogazione di tipo liberale; equilibrio raggiunto con i Benefit, con
riferimento alla tipologia di Benefit richiesti, alla durata della sponsorizzazione e/o ai tempi di consegna e/o produzione prevista;
b. ricaduta attesa in termini di valorizzazione, promozione e sviluppo del bene patrimoniale; nel caso di sponsorizzazione tecnica: qualità progettuale, tecnica dei prodotti e servizi offerti, con particolare riferimento ai livelli di sostenibilità ambientale raggiunti; grado di compatibilità della proposta con il bene mobile o immobile e/o con le iniziative oggetto della sponsorizzazione con riferimento alla forma di sponsorizzazione proposta;
c. caratteristiche soggettive, reputazionali e impegno sociale garantito dal soggetto proponente o di eventuali terzi soggetti coinvolti o da coinvolgere come sostenitori e/o partecipanti; nella sponsorizzazione tecnica la qualità dei progettisti e degli esecutori desunta dai rispettivi curricula professionali; strategie commerciali adottate per mezzo della sponsorizzazione; modalità prescelte per veicolare o promuovere l’immagine, il prodotto o i servizi dello Sponsor o degli altri soggetti coinvolti;
7. La valutazione sulla proposta di sponsorizzazione è espressa attribuendo un massimo di 30 punti per ciascuno dei parametri di giudizio di cui al precedente comma 6. Per risultare ammissibile la proposta di sponsorizzazione dovrà ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 60/90.
8. Per le attività di sponsorizzazioni sul patrimonio storico-artistico della Regione Lazio non è prevista l'esclusività, né assoluta, né merceologica. Pertanto, l’Amministrazione tenderà ad assicurare la presenza congiunta e coordinata di uno o più Sponsor per ogni singolo bene, iniziativa o intervento.
9. Qualora dovessero contestualmente pervenire proposte di sponsorizzazione in diretta concorrenza tra di loro e/o in conflitto sia merceologico che tecnico, la Direzione competente, dopo aver escluso la possibilità di una coesistenza delle proposte, si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, una procedura negoziata di carattere concorrenziale ovvero di aggiudicare il contratto di sponsorizzazione con riferimento al criterio cronologico di presentazione della proposta.
Art. 11 – Contratto di sponsorizzazione
1. La Direzione competente procede all’aggiudicazione della sponsorizzazione ed alla approvazione del relativo contratto da redigersi con le seguenti modalità:
a. lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. 50/2016 per le sponsorizzazioni di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00;
b. scrittura privata, soggetta a registrazione e spese a carico del Sponsor, per le sponsorizzazioni di importo superiore ad euro 40.000,00.
2. A prescindere dalla forma di sponsorizzazione, laddove siano previsti Benefit per lo Sponsor comportanti l’impiego di personale proprio o di terzi suoi incaricati, oppure l’istallazione di attrezzature fisse o mobili per promuovere propri prodotti o servizi oppure l'occupazione e l'utilizzo di spazi all’interno degli immobili, agli atti negoziali di cui al precedente comma 1 dovrà allegarsi un Foglio patti e condizioni per l’esercizio dei Benefit volto a regolare obblighi e responsabilità dello Sponsor riguardo le attività da questo effettuate a titolo di Benefit, ivi compresa la sottoscrizione di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o furti agli immobili, alle attrezzature ed ai beni, sia di proprietà dello Sponsor che della Regione Lazio, ivi compresa la responsabilità civile per danni o infortuni a terzi ivi compresi dipendenti, collaboratori e/o consulenti dello Sponsor.
3. Nelle sponsorizzazioni tecniche con il provvedimento che aggiudica la sponsorizzazione sono anche approvati gli elaborati tecnici, i capitolati, e i documenti contabili afferenti i lavori i servizi o le forniture oggetto di sponsorizzazione.
4. Nelle sponsorizzazioni tecniche il contratto comprende anche la disciplina che regola l’esecuzione da parte dello Sponsor dei lavori delle forniture e dei servizi da effettuarsi in favore dell’Amministrazione.
5. Per la sottoscrizione del contratto è richiesta la presentazione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione della sponsorizzazione.
6. I contratti di sponsorizzazione tecnica sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e all’attribuzione del CIG, di contribuzione in favore dell’ANAC da parte dello Sponsor e dello Sponsee.
7. Sulla corretta esecuzione del contratto di sponsorizzazione vigilerà un direttore dei lavori, e/o dell’esecuzione, individuato dall’Amministrazione in base al proprio ordinamento, con oneri a carico dello Sponsor.
Art. 12 - Validità dell’Avviso
1. Il presente Avviso è valido a far data dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione sul B.U.R.
2. Al fine della presentazione delle proposte di sponsorizzazione di importo superiore ad euro 40.000,00 il presente Avviso, e gli allegati A - Elenco dei beni culturali e delle iniziative di valorizzazione sponsorizzabili e B - Fac-simile di proposta di sponsorizzazione saranno resi pubblici mediate diffusione su:
a. sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx Sezione Demanio e Patrimonio;
b. portale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx.
3. In ragione della intervenuta disponibilità di Benefit o iniziative e beni culturali sponsorizzabili, la Direzione competente provvede ad aggiornare e/o ad integrare l’Allegato A - Elenco dei beni culturali e delle iniziative di valorizzazione sponsorizzabili dando evidenza degli aggiornamenti effettuatati mediante pubblicazione di cui al precedente comma 2.
4. Le proposte di sponsorizzazione di importo superiore ad euro 40.000,00 su determinati beni o iniziative inserite nell’ Allegato A - Elenco dei beni culturali e delle iniziative di valorizzazione sponsorizzabili, potranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al precedente comma 1 del medesimo Elenco, oppure dei successivi aggiornamenti e/o integrazioni, contenenti il bene o l’iniziativa che si intende sponsorizzare.
5. Le proposte di sponsorizzazione di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00 continuano a poter essere presentate ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 137/2017.
6. Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate tramite P.E.C. Posta Elettronica Certificata all’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, al seguente indirizzo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in attuazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i soggetti destinatari del presente Avviso prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile degli stessi.
2. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio nella persona del Direttore in materia di Bilancio e Patrimonio che ha facoltà di nominare uno o più responsabili in conformità alla legge citata.
3. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici nonché da qualsiasi dipendente, collaboratore e/o consulente autorizzato da detta Direzione all'utilizzo degli stessi, sempre in funzione dell'applicazione delle procedure indicate dal presente Avviso.
Art. 14 – Allegato
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso l'Allegato A - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative, oggetto della ricerca di sponsorizzazioni ed i suoi successivi aggiornamenti ed integrazioni e l' Allegato B - Fac-simile di proposta di sponsorizzazione.
Art. 16 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è
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2. Per ciascuna proposta di sponsorizzazione pervenuta la nomina del responsabile del procedimento avverrà con distinto atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,