Contract
C O M U N E D I C O R I A N O
(Provincia di Rimini)
OGGETTO: Affidamento in CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CORIANO VIA PIANE DAL 1/06/2022 AL 31/05/2024 POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31/05/2026. CUP C74J22000160002 - CIG 9118199FD6
L'anno ( ), il giorno ( ), del mese
di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra
le sottoscritte parti:
- il COMUNE DI CORIANO, avente sede legale a Coriano, in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da , in qualità di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune, che rappresenta ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale prot. n. del , di seguito denominato anche solo
“Comune” o “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”
e
- la Società , avente sede legale in
, alla Via , Cod. Fisc. e P.IVA
,in persona del legale rappresentante , nato a in data
, di seguito denominata anche solo “Aggiudicatario/a” o “Gestore”
PREMESSO CHE:
1) con atto di Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. del
, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione
della gestione dell’impianto sportivo comunale di Coriano via Piane per il periodo dal
1/06/2022 al 31/05/2024, con possibilità di proroga per due anni e quindi fino al 31/05/2026
2) all’esito dell’espletamento della procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Ditta , con sede in
, è risultata aggiudicataria con il punteggio di _ e
con un’offerta di importo pari ad € (iva esclusa)
corrispondente ad un ribasso del % sul prezzo posto a base di gara;
3) la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per l’Amministrazione;
4) con atto di Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. del , è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio alla
suddetta Ditta;
5) la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. ;
6) non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell’esecuzione del presente servizio;
7)il CODICE UNIC PROGETTO è C74J22000160002
8) il Codice CIG rilasciato dall’Anac è 9118199FD6
9) come stabilito nell’atto di Determinazione n. e negli atti di gara, il Comune ha
provveduto alla consegna urgente del servizio a decorrere dal giorno
nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 Dlgs 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lett. A) del DL 76/2020 convertito della L. 120/2020
10) l’aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio, con esito favorevole;
11) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla
Ditta aggiudicataria;
TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 –FINALITA’ DELLA CONCESSIONE E PRINCIPI
L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e comporta, per l’affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento ed alla gestione ottimale dell’impianto concesso delle aree connesse, delle attività accessorie in linea con le finalità della amministrazione, anche con riferimento alle esigenze di terzi.
L’amministrazione
riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità, il rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché la valorizzazione sociale ed economica del territorio;
persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti, attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale;
favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri;
favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e
tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale;
promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell’organizzazione e gestione della pratica sportiva; favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.
Il gestore dell’impianto sportivo dovrà porre al centro della propria azione e attività l’erogazione dei servizi al cittadino-utente e pertanto si impegna ad erogare i propri servizi garantendo i seguenti principi fondamentali:
eguaglianza e imparzialità di trattamento: a tutti i cittadini sono erogati uguali servizi a prescindere da età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, costumi condizioni fisiche, condizioni psichiche ed economiche, nel rispetto della personale identità. A tutti i cittadini è assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso derivante dalla capacità e dalla professionalità del personale in ossequio delle clausole del presente capitolato e del futuro contratto di concessione, prescindendo da qualsiasi interesse di parte non finalizzato alla soddisfazione delle aspettative dell’utente.
Continuità del servizio: i servizi devono essere svolti con continuità, regolarità e senza
interruzioni, salvo quelle dovute per caso fortuito o forza maggiore (per ordine dell’autorità o necessità tecniche del servizio). A tutti i cittadini e gli utenti dell’impianto deve essere assicurato il servizio in modo regolare e continuativo, nel rispetto degli orari e dei giorni stabiliti per ciascuna attività nel calendario annuale. Il calendario e gli orari di apertura sono definiti in conformità del contratto e del piano economico e finanziario. Il calendario annuale con gli orari di apertura e i recapiti telefonici dovrà essere affisso all’ingresso dell’impianto, nonché portato a conoscenza dell’utenza e sarà pubblicato sul sito internet del comune ed eventualmente su altri canali social. Le interruzioni del servizio impreviste dovranno essere portate a conoscenza degli utenti in modo chiaro e tempestivo.
Partecipazione, informazione chiarezza e trasparenza: agli utenti è riconosciuto il diritto di conoscere i servizi e le attività e di contribuire alla formazione degli standard di qualità e alla valutazione del livello di qualità dei servizi ricevuti. Il gestore deve garantire la trasparenza e la pubblicità sia in merito alle modalità di accesso e di utilizzo delle strutture sia alla gamma dei servizi erogati. All’utente, quindi, è garantito il diritto di conoscere le procedure di erogazione del servizio, i tempi di attuazione delle procedure e i relativi livelli di qualità promessi. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di Privacy.
Efficacia ed efficienza: il gestore persegue il miglioramento continuo dei servizi offerti in termini qualitativi e quantitativi. Gli utenti possono confrontarsi con personale addetto aggiornato e in grado di fornire adeguatamente e tempestivamente i servizi e le informazioni richieste. La professionalità del personale assicura la capacità di rispondere in maniera tempestiva e precisa alle necessità dell’utenza, avendo cura di fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità corrette di fruizione degli impianti
e delle attrezzature. Il responsabile del centro sportivo e i suoi collaboratori operano
per mantenere alti livelli di efficienza dei propri servizi, attraverso la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, l’adeguamento delle tecnologie utilizzate, la sperimentazione di nuovi servizi d’interesse del cittadino.
Cortesia Il gestore si impegna a curare la cortesia nei confronti dell’utente, fornendo ai propri dipendenti le opportune istruzioni. In particolare, il personale è tenuto a trattare gli utenti con rispetto, a rispondere ai loro bisogni, ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. I dipendenti sono altresì tenuti a indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. Il centro sportivo promuove la centralità degli utenti, anche attraverso le forme di suggerimenti e reclami.
Sicurezza e condizioni-igienico sanitarie del servizio. Il gestore effettua un costante monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, nonché delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti, garantendo competenza e aggiornamento professionale del personale addetto.
La sicurezza viene intesa a tutti i livelli, in particolare garantendo:
• salute e sicurezza degli ambienti di lavoro con attenzione al personale lavoratore;
• salute e sicurezza dei frequentatori;
• fondamentali elementi di etica sportiva e di correttezza;
• sicurezza dei dati sensibili, attraverso tutela del trattamento dei dati;
• rispetto generale delle normative vigenti in materia di impianti sportivi.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della procedura è l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale di Via Piane, a norma della parte III del Dlgs 50/2016, costituito da:
n. 1 campo da calcio principale “D. Grandi”, contraddistinto al numero 1 della
planimetria generale 1;
n. 1 campo da calcio in erba, contraddistinto al numero 2 della planimetria generale 1);
n. 1 campo da calcio in terra, contraddistinto al numero 3 della planimetria generale 1;
n. 1 piccolo campo da calcio accessorio al campo principale “D. Grandi”, contraddistinto al numero 4 della planimetria generale 1;
n. 1 Palazzetto dello Sport “PalaSic” (al piano seminterrato, oltre alla palestra, sono ubicati gli spogliatoi, infermeria, un magazzino e quattro uffici; al piano terra un atrio/ballatoio) contraddistinto al numero 5 della planimetria generale 1;
n. 1 Bar/Ristorante con annessa attrezzatura posto al piano terra del Palazzetto dello Sport (al piano terra locali adiacenti all’atrio/ballatoio, al piano seminterrato un ripostiglio) contraddistinto al numero 6 della planimetria generale 1;
n. 1 struttura ospitante la tribuna coperta (al piano terra sono ubicati gli spogliatoi ed i servizi) contraddistinta al numero 7 della planimetria generale 1;
n. 1 struttura adiacente alla tribuna (adibita a spogliatoi) contraddistinta ai numeri 8 e 9 della planimetria generale 1;
n. 1 campo polivalente contraddistinto al numero 10 della planimetria generale 1;
n. 2 campi da bocce contraddistinti al numero 11 della planimetria generale 1; piazzale antistante il Palazzetto dello Sport adibito a parcheggio con annesse aree verdi contraddistinto al numero 12 della planimetria generale 1;
aree verdi contraddistinte ai numeri 13 e 14 della planimetria generale 1. I beni mobili indicati nell’allegato D.
Gli impianti vengono dati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto e di
conservazione in cui si trovano al momento dell’indizione della gara per l’affidamento della gestione oggetto del presente capitolato e di cui il futuro concessionario è reso
edotto attraverso la possibilità del sopralluogo preventivo all’impianto. La consistenza dei beni mobili è indicata negli allegati D e D2 e sarà riportata anche nel verbale di consegna che sarà redatto all’atto di immissione nel possesso dei beni del concessionario.
Il gestore garantisce la promozione delle attività volte a sviluppare la pratica dello sport a livello dilettantistico, concorrendo alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, valorizzandone le funzioni sociali e aggregative; realizzando, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale. Pertanto, le attività del centro sportivo sono aperte al privato cittadino, alle scuole, agli oratori, alle società sportive e ai soggetti collettivi di varia natura (es. associazioni socioassistenziali, ecc).
Il gestore dovrà proporsi di ottimizzare l’utilizzo degli impianti ludico-sportivi gestiti, nel rispetto del contratto di concessione stipulato con il Comune di Coriano, tendendo ad aumentarne la fruibilità sia dal punto di vista sportivo che ludico e sociale.
Oltre alla focalizzazione dell’interesse sull’utente, il gestore, allo stesso modo, garantisce i diritti previsti al proprio personale, ne cura la formazione e mette in atto apposite strategie per motivare il proprio personale.
La gestione dell’impianto comporta a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
attività tese al consolidamento della rilevanza sociale degli impianti sportivi come centro di aggregazione della comunità locale, luogo di diffusione della pratica sportiva e di valorizzazione delle loro potenzialità nell’ambito del sistema sportivo locale; promozione della pratica sportiva;
promozione di attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero;
garanzia dell'apertura degli impianti a tutti i cittadini e di adeguati spazi per tutte le categorie di potenziali utenti;
gestione e manutenzione dei beni mobili ed immobili afferenti all’impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia degli spazi interni ed esterni e tutte le manutenzioni ordinarie;
gestione e manutenzione dei campi da calcio in erba;
custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili anche durante le ore di chiusura; gestione dei servizi di assistenza all’utenza in relazione alla fruibilità della struttura e delle attività in essa realizzate;
gestione delle attività relative alla regolazione degli accessi alle strutture ed alla loro sorveglianza;
gestione del bar posto all’interno dell’impianto ed a servizio dell'impianto sportivo, a complemento dell’attività di intrattenimento e svago, subordinatamente alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia e/o effettuata anche mediante distributori automatici di alimenti e bevande.
la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione delle strutture e la pubblicizzazione delle attività.
In particolare:
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale degli impianti e lo svolgimento negli stessi, in via prioritaria, di quanto di seguito indicato:
promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
attività sportiva agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi di avviamento allo sport per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;
attività formativa per le scuole;
attività extra sportive varie, attività ricreative, di intrattenimento, spettacoli pubblici, finalizzate alla fruizione degli impianti anche come centri di aggregazione per la popolazione del Comune, per le quali dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione.
L’affidamento in concessione prevede che il soggetto individuato: si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo, introitando le tariffe per l’uso di tali strutture, nonché i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti, contributi e liberalità corrisposti da altri soggetti pubblici e privati in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo stesso ed alla sua valorizzazione, ricavi dell’esercizio dello spazio attrezzato a bar e delle attività complementari.
Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell’affidamento in concessione. È consentita la risoluzione dal contratto da parte dell'Amministrazione concedente nei casi contemplati dal successivo Art. 25 del presente contrato, nonché la revoca ai sensi dell’art. 23.
Il concedente rende noto sin da ora che il concessionario dovrà rispettare le eventuali prenotazioni già assunte dal concedente. (Allegato C al progetto).
ART. 3 – DURATA e OPZIONI
L’affidamento in concessione della gestione degli impianti in oggetto avrà durata biennale a decorrere dalla data di consegna del servizio (inizio indicativo da giugno 2022).
Proroga del contratto. La durata della concessione è prorogabile per un ulteriore
periodo di anni 2 (due), e quindi (indicativamente fino al 31 maggio 2026), a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, con atto scritto da inviarsi al Concessionario
almeno 3 mesi prima della scadenza, qualora la gestione sia risultata soddisfacente, alle stesse condizioni.
La consegna in gestione degli impianti potrà avvenire anche in pendenza della stipula della convenzione con il soggetto risultato aggiudicatario, per non comportare ritardi e non compromettere la programmazione delle attività sportive e ricreative.
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 175, comma 1 lettera a) del Codice. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi :trattandosi di concessione di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, viene stabilita la seguenti clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. A partire dalla seconda annualità contrattuale il contributo/prezzo a carico del Comune previsto dall’art. 5 sarà aggiornato, in aumento o in diminuzione, in base all’indice dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi (FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Non sarà quindi possibile la revisione del prezzo prima del 31/05/2023. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e sulla base del solo differenziale rispetto al 5%. La revisione dei prezzi può
essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La procedura di aggiornamento
dei prezzi si attiva mediante richiesta da parte dell’operatore economico e completa istruttoria da parte dell’Ufficio comunale competente. La modifica suindicata comporterà l’aggiornamento del PEF, ma non costituisce condizione per l’avvio della procedura di
riequilibrio di cui all’art. 20. Tali modifiche non potranno in alcun caso determinare una
maggiore redditività per il Concessionario né alterare l’allocazione dei rischi.
Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 4 - CANONE
Il canone annuo che il Concessionario dovrà versare al Comune di Coriano per la durata della concessione è determinato in € 1.000,00 (mille/00) oltre all’IVA di legge.
Il canone dovrà essere corrisposto all’Amministrazione ogni anno in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
ART. 5 – CONTRIBUTO COMUNALE
A sostegno delle attività di gestione dell’impianto e per garantire l’equilibrio economico finanziario della concessione, il Comune riconosce al Concessionario a norma dell’art. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Dlgs 50/2016 un corrispettivo nella misura massima risultante dall’aggiudicazione, corrispondente al ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad € 55.000,00 oltre Iva all’anno, corrispondenti ad € 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA per la durata della concessione (2 anni).
Il pagamento del contributo annuale, come risultante dal ribasso applicato all’esito della gara, avverrà in n. 4 rate trimestrali, pari al 25% ciascuna. Il pagamento dell’ultima rata trimestrale potrà avvenire solo previo benestare del Comune a seguito di verifica, con esito positivo, della rendicontazione.
Il pagamento dell’ultima rata del contributo annuale stabilito (quindi dopo il 31 maggio)
sarà subordinato alla consegna, da parte del Concessionario, del rendiconto della gestione relativo all’anno trascorso e al parere positivo del Comune sullo stesso.
Nell’ultimo anno di gestione degli impianti (ossia nel 2024 o nel 2026 in caso di proroga), il pagamento dell’ultima rata del contributo, oltre a quanto previsto nei commi che precedono, sarà altresì subordinato all’avvenuta riconsegna dell’impianto da parte del Concessionario e alla verifica dello stato dello stesso e delle dotazioni mobili consegnate.
Nel caso emergessero situazioni debitorie del concessionario/i nei confronti del Comune di Coriano il pagamento della rata del contributo verrà corrispondentemente ridotto fino alla totale estinzione dei debiti. Si attuerà quindi la compensazione del contributo con il debito accertato, che il concessionario si impegna ad accertare previa comunicazione da parte del comune stesso circa l’intenzione di avvalersi della compensazione.
ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO
Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto.
Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile.
lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio.
Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate
con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque
consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente.
Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa.
Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune.
Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto.
L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).
Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la
risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione
sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività:
a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;
b- attività di preparazione all’attività agonistica, attività di allenamento, gare non ufficiali, corsi di avviamento alle attività sportive, etc., attraverso la messa a disposizione degli impianti per un ammontare minimo di n. 3 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 21:00 (compatibilmente con la possibilità di utilizzo in orario serale delle diverse strutture degli impianti) per la durata dell’intero arco settimanale intercorrente tra il lunedì ed il venerdì compreso, per tutta la durata della concessione in oggetto.
Nell’ambito della riserva di utilizzo di cui alla lettera b), il Concessionario dovrà dare la precedenza alle richieste provenienti dalle associazioni e/o società sportive del settore giovanile, intendendosi per tale il settore di atleti di età fino a 16 anni iscritti ad associazioni e a società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportivi e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni/FSN/EPS ecc.
Il Concessionario dovrà concordare con i soggetti richiedenti destinatari della riserva gli orari di utilizzo delle diverse strutture.
Le associazioni e società sportive di Coriano destinatarie della riserva sono le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute di cui al comma precedente aventi sede nel territorio comunale di cui almeno il 70% degli iscritti sia residente a Coriano, con riferimento alla precedente stagione sportiva (per il primo anno, quindi, si farà riferimento alla stagione 2021/2022)
Al di fuori della riserva sopra prevista il Concessionario si rende comunque disponibile
a consentire l’utilizzo delle strutture in via preferenziale da parte di società ed associazioni sportive locali, in base alle richieste.
Condizioni ed orari di utilizzo diversi da quelli previsti ai commi precedenti potranno essere stabiliti dal Concessionario solo in accordo con le associazioni e società sportive locali, da sottoporre a successiva approvazione da parte dell’Amministrazione comunale.
I soggetti utilizzatori delle strutture sono tenuti a corrispondere al Concessionario le tariffe per l’utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale durante il periodo di durata dell'affidamento (cfr. da ultimo delibera di Giunta Comunale n. 20/2021).
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle tariffe massime e delle ulteriori condizioni così come stabilite dalla Giunta Comunale (cfr. delibera di Giunta Comunale n. 20/2021 cit.), fatte salve le eventuali riduzioni che verranno proposte nel progetto gestionale.
Il Comune potrà usufruire degli impianti sportivi per esigenze proprie e per manifestazioni extra sportive per 15 giorni annui senza onere alcuno (prioritariamente durante il periodo estivo).
In tutte le strutture dovranno essere ben visibili gli orari di utilizzo delle stesse. Gli orari di ciascuna struttura dovranno essere comunicati al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di concomitanza di manifestazioni sportive, verrà accordata prelazione per la scelta di data e orario alle associazioni sportive comunali, previo accordo con il Concessionario.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- I soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;
- I servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e del piano di conduzione tecnica
- I servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.
Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dell’impianto sportivo
Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione dell’impianto, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione anche della possibilità di sopralluogo dei luoghi previsto durante la procedura aperta, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla gestione delle strutture e dei beni oggetti di concessione per tutta la durata della stessa e dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto previsto negli altri articoli del capitolato:
a) Provvedere alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia degli edifici e degli spazi esterni.
b) Accollarsi le spese riferite alle utenze (acqua luce gas telefono e servizi a rete in genere) previa voltura di tutti i contatori esistenti e/o da realizzare. La voltura andrà effettuata al momento della consegna della struttura e sarà a carico del
Concessionario. Entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio le utenze
dovranno essere intestate al concessionario. Per il periodo inerente la data di consegna del servizio e l’effettiva volturazione, il Concessionario si impegna a rimborsare gli oneri al Comune, previa emissione di apposita fattura.
c) Provvedere al pagamento dei tributi e/o tasse eventualmente dovuti per la struttura, nonché al pagamento della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti
d) Provvedere alle spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia;
e) Provvedere alla manutenzione ordinaria come meglio specificato nell’allegato F (piano di conduzione tecnica);
f) Provvedere all'apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili e beni mobili oggetto della concessione;
g) Provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei campi da calcio soprattutto in relazione al manto erboso dei campi da calcio (sfalcio erba, concimazioni, ecc.). È a carico del Concessionario la dotazione di apposita macchina tagliaerba per la manutenzione del verde (con particolare riguardo ai campi da calcio);
h) Garantire un efficiente e continuo (senza interruzioni) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e dei locali e degli impianti, delle aree verdi comuni, del parcheggio auto e del piazzale. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi (materiali di pulizia, scope, stracci, detergenti, macchinari ed attrezzature) e con proprio personale. La pulizia del Palazzetto dello Sport dovrà essere effettuata con apposita macchina lavapavimenti, la cui dotazione è a carico del Concessionario. IL concessionario è obbligato alla puntuale osservanza dei protocolli anche di pulizia e sanificazione previsti dagli atti normativi e
amministrativi a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Sars-
Cov- 2 (Covid 19).
i) Assicurare la custodia degli edifici e degli impianti, nonché delle attrezzature.
La diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi.
l) In caso di assenza per grave impossibilità, il servizio può essere garantito da terzi.
In tal caso il concessionario provvederà ad inviare l'apposita richiesta alla casella di posta Pec del Comune e la stessa si intenderà accettata, trascorse 48 ore dal ricevimento. Nessun onere potrà essere comunque posto a carico dell’Ente.
j) Il Concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie al deposito e alla custodia degli attrezzi e di altro materiale specifico di sua proprietà, dell’ente e degli altri soggetti fruitori. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi furti e danneggiamenti lamentati dagli utenti e/o da terzi. Non risponde nemmeno dei danni materiali e fisici agli utenti o ai terzi che possono comunque derivare dall’utilizzo dell’impianto;
k) Far osservare agli utenti il calendario e le prescrizioni d'uso delle strutture e garantire un'attività di supervisione e controllo del corretto utilizzo delle medesime da parte dell'utenza, segnalando tempestivamente al Comune eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nella gestione delle strutture.
l) Rispettare il vincolo di utilizzo a canone forfettario delle strutture adibite a spogliatoio, meglio individuati al numero 9 della planimetria generale n.1 (allegato B), a favore degli utilizzatori dei “campi di calcio a 8”, adiacenti all’impianto di via Piane, attualmente gestiti dalla Società Coriano City Sport in forza della concessione del diritto di superficie precedentemente stipulata.
m) Collaborare con il Comune, con le Associazioni sportive, con gli organismi
scolastici autorizzati dal Comune a utilizzare gli impianti al fine di assicurare un
ottimale utilizzo delle strutture sportive.
n) Informare tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore, il Comune di Coriano a mezzo PEC in presenza di guasti o malfunzionamenti che dovessero verificarsi.
o) Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti nell’interesse della cosa pubblica.
p) Garantire il rispetto delle norme stabilite dal Comune per quanto riguarda l'accesso al parcheggio interno all'area del Centro Sportivo Comunale.
q) Osservare tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incendi, danni o infortuni. Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno od infortunio a chiunque possa accadere durante le attività sportive.
r) Iscriversi alle assicurazioni obbligatorie ed iscrivere il personale, anche volontario, a qualsiasi titolo impiegato.
s) Adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati.
t) Provvedere con propri oneri alle omologazioni federali degli impianti, secondo le normative vigenti in materia.
u) Per ogni attività promossa o svolta, verificarne la compatibilità, provvedendo eventualmente a richiedere ed ottenere le eventuali abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari richiesti dalla specifica iniziativa, secondo le norme vigenti;
v) Xxxxxxxxx e far rispettare il “piano di conduzione tecnica” allegato F al progetto e che sarà allegato alla convenzione.
w) Garantire lo svolgimento dei campionati federali delle squadre locali che, al
momento dell’affidamento della concessione, siano già state autorizzate a giocare sui campi e/o nelle strutture degli impianti sportivi comunali per la prossima stagione sportiva 2022/2023;
Il Concessionario si impegna altresì
x) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
y) fornire al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell’esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
z) partecipare alle visite che il Direttore dell’esecuzione, e/o il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
aa) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’impianto e/o dei Servizi (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto; (iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto; (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali; v) inviare periodicamente con cadenza annuale le
informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della
Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.
bb) Garantire l’utilizzo dei campi e degli impianti che al momento dell’affidamento in concessione sono già stati autorizzati dal comune come indicato dall’Allegato I.
cc) provvedere con propri oneri alle spese contrattuali della scrittura privata (1 marca da bollo ogni 100 righe) ed all’eventuale registrazione del contratto stesso;
dd) Rimborsare le spese di pubblicazione;
ee) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
ff) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
gg) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
hh) consegnare il Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara in formato editabile;
ii) effettuare in modo continuativo il monitoraggio.
xx) Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi sopra indicati.
kk) Ottemperare ad ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o
che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile;
ll) convenire con l’Amministrazione Comunale che l’impianto sportivo manterrà una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non dovrà caratterizzarsi come uso esclusivo del gestore, ma dovrà garantire a chi ne facesse richiesta l’uso, ancorché oneroso.
mm) Comunicare al Comune, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti:
❖Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza (addetti antincendio, pronto soccorso ecc);
❖Nominativo operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia, ecc.
❖Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
❖Nominativo del tecnico specializzato per la riparazione e la sostituzione di apparecchiature elettriche ed idrauliche.
❖Nominativo della ditta specializzata a cui è stato attributo l’incarico della manutenzione e della revisione periodica dei presidi antincendio.
nn) Comunicare, prima della scadenza del termine (entro i mesi di dicembre e giugno), l’effettivo svolgimento delle manutenzioni e revisioni previste dal capitolato e del piano di conduzione ai presidi di sicurezza e agli impianti, trasmettendo copia dei certificati e/o dei relativi registri aggiornati.
oo) Comunicare all’Amministrazione comunale il canone forfettario stabilito per l’utilizzo di cui alla lettera k), commisurato al pagamento delle utenze.
Tutte le comunicazioni del Concessionario all’Ente dovranno essere inviate in via
esclusiva alla casella PEC del Comune di Coriano: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (da pec) e xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (da mail ordinaria). Potranno essere
comunicate dall’ente eventuali variazioni.
È fatto obbligo al concessionario di dotarsi di casella di posta elettronica certificata e provvedere alla sua tempestiva comunicazione al Comune.
ART. 8 – GESTIONE ECONOMICA
L’affidamento in concessione prevede che il soggetto individuato si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi con la conseguenza che in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione.
Tutti gli introiti (tariffe) derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo, compreso l’attività commerciale annessa di Bar/ristorante, spettano al Concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall’uso degli spazi pubblicitari, i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti e liberalità corrisposte da soggetti pubblici e privati. Le tariffe saranno dovute al concessionario sin dal momento della consegna urgente e quindi anche in relazione alle prenotazioni di cui all’Allegato I espletate dopo la consegna urgente del servizio.
Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe in misura non superiore a quelle approvate dalla Giunta Comunale di Coriano con deliberazione n. 20/2021. È escluso il pagamento della tariffa per il campo polivalente (contraddistinto al n. 10 della Planimetria Generale n. 1 - allegato B) che dovrà quindi essere concesso gratuitamente, negli orari di apertura dell’impianto sportivo. Le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta n. 20/2021 saranno riscosse e gestite dal Concessionario che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali tempo per tempo vigenti. Il concessionario potrà applicare sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ma l’eventuale perdita sarà a carico del Concessionario che nulla
potrà pretendere dal Comune.
Le tariffe dovranno essere affisse ai vari ingressi della struttura in modo che siano facilmente individuabili. Il concessionario ne dovrà dare adeguata pubblicità con ogni mezzo, anche informatico
Il Concessionario deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività.
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del Concessionario, quest’ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l’esercizio del controllo al Comune concedente, con l’indicazione delle seguenti voci (da considerarsi non esaustive):
Proventi:
• Quote associative;
• Tariffe per utilizzo impianti;
• Contributi pubblici ed istituzionali (Comune, Provincia, Coni, Fondazioni ed altri Enti);
• Rimborsi vari;
• Erogazioni liberali (donazioni, lasciti, etc.)
• Biglietti ingresso gare;
• Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni;
• Locazioni commerciali;
• Altre entrate commerciali (per es. Bar ristorante);
• Proventi da manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico, sportive ed extrasportive;
Oneri:
• Spese generali d’amministrazione (utenze);
• Assicurazioni;
• Fitti passivi e/o canoni concessori;
• Spese per manutenzioni, riparazioni, migliorie, addizioni;
• Spese per personale dipendente;
• Compensi per collaboratori;
• Imposte, tasse e tributi;
• Altre spese (indicare).
Ogni movimento contabile di cui al comma 3 deve trovare dimostrazione in specifica documentazione.
Il Comune può integrare e/o modificare in ogni momento l’elenco delle voci di cui al comma 3, dandone comunicazione al Concessionario.
ART. 9 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il Concessionario deve presentare annualmente al Comune, entro 60 giorni dalla fine della stagione sportiva (31 maggio), il rendiconto gestionale predisposto secondo la forma indicata all’art. 83.
Il rendiconto deve essere accompagnato da:
⮚ una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell’attività;
⮚ una relazione sul complessivo andamento annuale della gestione in relazione agli impegni presi, con un prospetto riassuntivo dei vari utilizzi da parte degli utenti e delle attività promosse o svolte dal Concessionario. La relazione dovrà contenere i seguenti dati minimi: numero degli utenti singoli e di
associazioni che hanno utilizzato l’impianto sportivo distinti per utilizzo (campi
da calcio, palazzetto dello sport campi polivalenti ecc.) ed ore utilizzate, ore di utilizzo da parte del concessionario, iniziative e manifestazioni effettuate,
⮚ una relazione sullo stato di manutenzione generale ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione delle date e dei risultati delle verifiche periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianto elettrico, presidio antincendio, etc.) nonché degli ulteriori interventi effettuati nel corso dell’anno e dei relativi costi;
⮚ copia dello statuto della società/associazione, se modificato rispetto a quello dell’anno precedente;
⮚ elenco dei soci e composizione del consiglio direttivo in carica;
⮚ omologazioni federali degli impianti, per tornei e campionati (caratteristiche e durata);
⮚ Elenco nominativo del personale adibito alle varie attività di gestione (operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia ecc.) Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza, eventuali copie di contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, idraulico, presidi antincendio, ecc).
Il Comune può richiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli contabili.
Prima dell’avvio di ogni stagione/anno di gestione (indicativamente a giugno di ogni anno) andrà presentato al comune:
- l’elenco degli addetti con le relative mansioni ed inquadramento professionale;
- le nomine effettuate in applicazione della vigente normative di sicurezza, compreso il responsabile covid.
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante.
ART. 10 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione del contratto;
b) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
c) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti: a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione; b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione; c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 23.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, (esclusi quelli riguardanti i campi da
calcio come indicato alla lett. g dell’art 7 che sono a carico del concessionario), sono
a carico del Comune e comprendono le opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti anche strutturali degli impianti, purché non conseguenti ad incuria o dolo.
Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità possono essere eseguiti dal Concessionario, previa esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione, effettuata con deliberazione di Giunta e conseguente determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.
Nei casi di cui al comma 2, al Concessionario è corrisposto il pagamento delle spese sostenute sulla scorta della completa documentazione tecnico contabile relativa agli interventi autorizzati.
È a carico dell’ente concedente l’assicurazione per furto e incendio dell’immobile.
È a carico dell’ente richiedere alla A.U.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati.
È a carico del concedente la manutenzione degli impianti termici effettuata da un tecnico specializzato. Il concessionario dovrà quindi agevolare le suindicate operazioni.
ART. 11 - MIGLIORIE ED INVESTIMENTI
Il Concessionario, nel corso della gestione degli impianti, potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte del Comune.
È escluso qualsiasi compenso al Concessionario per le migliorie e le addizioni
apportate ai beni concessi.
ART. 12 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il Comune consente al Concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente. Gli introiti di tale raccolta saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all’ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
Le sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interesse tra l’attività pubblicizzata e quella istituzionale e non devono comportare danno all’immagine del Comune. E’ fatto divieto di accettare sponsorizzazioni aventi come oggetto messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
L’installazione delle strutture ed impianti pubblicitari è subordinata all’acquisizione delle prescritte autorizzazioni ed al pagamento delle relative imposte, se dovute.
ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla corretta esecuzione della gestione, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo
5 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla
stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [ _ _•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice. 2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’ufficio competente. ART. 14 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto anche in caso di subappalto, è responsabile quindi di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, è responsabile:
x. Xxxx’xxxxxx, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente intesto che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati (ivi compreso il capitolato) sono state esaminate e
riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b. Dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l’erogazione dei Servizi e la manutenzione.
c. Dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d. Di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione del contratto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario,
qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, dovrà altresì stipulare in via preventiva una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della convenzione, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00.
La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni
anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La polizza deve includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione; c) 1. La polizza deve includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle
attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione; c) i danni ai beni del
Concedente in consegna e/o custodia del Concessionario imputabili a responsabilità del Concessionario medesimo, o di soggetti di cui lo stesso debba rispondere. A tal riguardo, premesso che il Concedente ha stipulato una propria polizza Incendio ed altri rischi a garanzia dei danni ai propri beni compresi quelli concessi in uso al Concessionario, comprensiva di garanzie accessorie, eventi speciali e furto/rapina, il Concessionario si obbliga a pagare alla Concedente la quota parte di premio della suddetta polizza riferita ai beni in suo uso calcolata in € 960,00 annui. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni
ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 25 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata della convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso l’Ufficio Sport del Comune, mediante invio agli indirizzi xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (da pec) e xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (da mail ordinaria), entro 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla stipulazione del contratto.
Il Concessionario deve altresì consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di
assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.
ART. 15 – FORZA MAGGIORE
Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano l’ articolo 19 .
Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le
Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 20.
Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di eseguire il servizio ovvero di fruire dell’impianto sportivo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile con le
conseguenti conseguenze in merito alla restituzione del contributo comunale
eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto all’equilibrio economico finanziario.
ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLO
L’ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza e al controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.
La vigilanza e il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell’uso degli impianti sportivi affidati in gestione delle attrezzature e degli accessori. Tale responsabilità ricadrà sempre sul concessionario.
In caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario quest’ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo degli arredi e delle attrezzature.
Per l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo l’ente avrà facoltà di verificare in ogni momento, tramite propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo viste sopralluoghi o quant’altro venga ritenuto di volta in volta
necessario anche al fine dell’accertamento del corretto utilizzo dell’impianto e delle
attrezzature, il rispetto delle tariffe e degli impegni contrattuali assunti dal concessionario.
Saranno possibili anche indagini relative alla soddisfazione degli utenti, per esempio, sull’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi, l’effettivo svolgimento dell’attività di custodia e guardiania conduzione e manutenzione ordinaria, rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto e nell’offerta presentata.
ART. 17 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE e SUB APPALTO
È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della concessione È vietata la sub concessione.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi le eventuali parti che si intendono subappaltare dovranno essere indicate in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e
solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del
contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. I
ART. 18 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI.
Alla stipulazione della convenzione verrà redatto un verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni e qualità.
Tale verbale verrà allegato al presente contratto.
Nelle more della stipula della convenzione la consegna degli impianti e delle altre strutture oggetto di concessione potrà avvenire in via anticipata, mediante redazione di apposito verbale.
Allo spirare del termine di efficacia della convenzione, e/o in tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata dovrà essere redatto, in contraddittorio tra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario, un ulteriore verbale di riconsegna, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese del Concessionario.
In ogni caso di cessazione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento (con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 3), il Comune concedente può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.
Le eventuali opere impiantistiche realizzate dal Concessionario durante il periodo di gestione passeranno al termine della concessione nella proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario, il quale sarà tenuto eventualmente in proprio a far fronte ad eventuali mutui e debiti contratti ancora da estinguere.
ART. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La
fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate: i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza; c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 15.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il RUP può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele
da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1: a) i Corrispettivi di cui all’articolo 5 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale; b) qualora la sospensione ecceda i 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda I 180 GIORNI comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 20.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. ART. 20 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli elementi indicati nel progetto, nel capitolato e nella matrice dei rischi costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario
Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, qualora il periodo di sospensione ecceda i 180 giorni;
c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 15;
4. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa: a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei
rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 24.
revisione di cui al comma successivo.
Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 3, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti
ART. 21 – CONTROLLI
Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio gli impianti sono stati affidati. Pertanto, la vigilanza ed il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo, ovvero con incaricati dal Comune medesimo.
ART. 22 – DECADENZA
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, nei seguenti casi:
Mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto;
Mancata stipula e/o presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative nei termini previsti;
Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; Cessione della concessione;
Scioglimento dell’associazione/società contraente;
Verificarsi di procedure concorsuali o fallimentari nei confronti del Concessionario; Gravi e reiterate contestazioni da parte delle autorità in relazione allo svolgimento delle attività sportive o alla gestione degli impianti.
Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma 1.
La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
ART. 23 – REVOCA
Il Comune concedente può procedere in qualsiasi momento alla revoca, in tutto o in parte, della concessione, con decisione motivata ed insindacabile, nei seguenti casi: Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
Per gravi motivi di ordine pubblico.
Il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti e alla presentazione del
rendiconto finale della gestione, entro 60 (sessanta) giorni dalla revoca.
Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell’anno sportivo in corso.
ART. 24 – RECESSO
Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 20, la Parte interessata recede dal Contratto.
In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione/RUP, apposito verbale entro [10] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci: a) il valore del servizio realizzato realizzata conformemente ai documenti contrattuali b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, e. All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione
Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei vantati dal Concedente. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [3] mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 . L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera alle
medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le
previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l’Opera in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
ART. 25 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO e PER REATI ACCERTATI E DECADNEZA
Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto il concedente può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’operatore, all’indirizzo di posta elettronica certificata [ _•] del Concessionario e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi: a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale; b) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Capitolato e del Piano di Conduzione tecnica; c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 13 e 14;
d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; e) violazioni delle norme in
materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;; f) grave violazione delle obbligazioni a carico del Concessionario di cui agli artt. 7, 8 e 9; g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice; h) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto. 3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute al Concessionario, sono quantificate per le solo attività espletate tenendo conto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente decurtando i) la quantificazione dei danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, ivi inclusa qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto
per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la
sicurezza e la funzionalità dell’Impianto (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’esecuzione/RUP, apposito verbale entro [30] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente
nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità
e condizioni del Contratto.
Fatte salve le ipotesi che precedono e le cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione anche nei seguenti casi:
Applicazione di tariffe d’uso maggiori rispetto al tariffario vigente;
mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione o quello diffidato
Mancato rispetto delle condizioni e delle riserve di utilizzo previste;
Chiusura ingiustificata degli impianti sportivi o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; Gravi mancanze e negligenze nelle manutenzioni;
Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
Gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto.
In caso di risoluzione della convenzione, il Concessionario è chiamato a rispondere di tutti i danni derivanti dall’anticipata risoluzione. Lo stesso dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta del Comune, la prosecuzione della gestione fino all’individuazione di un nuovo gestore.
In caso di risoluzione, il Concessionario non avrà diritto ad indennizzo alcuno, salvo la corresponsione di quanto dovuto in relazione al servizio effettivamente svolto.
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi: a) la decadenza
dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci; b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13. 2. Nei casi di cui al comma 1, si
applica l’articolo 37, comma 3.
ART. 26 – PENALI
Il Concessionario si impegna a rispettare il programma proposto in sede di offerta, oltre a tutte le obbligazioni contenute negli atti della presente concessione. Ogni responsabilità inerente e conseguente l'organizzazione, la gestione e realizzazione della concessione è a carico del Concessionario.
Le inadempienze a qualunque obbligo previsto per la gestione degli impianti comporteranno l'applicazione della penalità da € 300,00 (euro trecento/00) a € 1.000,00 (euro mille/00). L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell’importanza, delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Comune.
Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Comune, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d’ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:
1. Mancata manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature:
⮚ per il primo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 300,00;
⮚ per ogni successivo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 400,00.
2. Mancata volturazione delle utenze € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 2 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (31/05) €1.000.
4. Mancato esecuzione del monitoraggio della gestione
5. Inadempienze in merito agli obblighi previsti dal capitolato e dall’offerta tecnica:
⮚ Da € 150,00 ad € 1000,00 in base alla gravità/rilevanza.
6. Per ogni giorno di mancato svolgimento delle attività previste: fino a € 1.000,00
7. In caso di reiterazione (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.
Per le inadempienze giù gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile del Comune, la grave inadempienza che risolve il rapporto, il Comune si riserva misure più severe da adottarsi di volta in volta.
In ogni caso sono considerate gravi inadempienze che risolvono il rapporto: l'ingiustificato abbandono del servizio, il rifiuto di effettuare le prestazioni previste nel capitolato speciale e negli atti di gara, le infrazioni tali da ledere i diritti della personalità degli utenti, il prestigio del Comune, la regolarità e la continuità del servizio.
Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Concessionario che ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione
Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o
trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Concessionario.
ART. 27 – INCAMERAMENTO CAUZIONE
In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, il Comune provvede con diffida al Concessionario perché provveda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Comune ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa.
Sulla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva deve essere riportata la dichiarazione del fideiussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta del concedente.
ART. 28 – MONITORAGGIO
Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 7, lettere n) , h), y), x), z), aa), ff) gg),
ii) e jj).
ART. 29 – COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.
ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l’utilizzo di un conto corrente “dedicato”, bancario o postale.
ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.
ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.
I dati raccolti ed acquisiti nel corso dell’intera procedura di Gara saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni.
In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Coriano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Coriano, con sede in Coriano alla Xxxxxx Xxxxxxx 00.
Il Comune di Coriano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, iscritta all’albo degli avvocati di Forlì Cesena (xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx).
Il Designato al trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Responsabile di Area 2 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento o da soggetti esterni previamente nominati responsabili esterni del trattamento ex art 28 GDPR, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. È possibile consultare l’elenco dei responsabili esterni del trattamento tramite richiesta scritta da indirizzare al Comune di Coriano.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Coriano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua
esecuzione.
I dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Coriano. I dati personali potranno essere oggetto, inoltre, di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
L’ interessato ha diritto: a) di accesso ai dati personali; b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) di opporsi al trattamento; d) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
ART. 34 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente alla convenzione e consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Concessionario.
Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa eventualmente riconosciuto nei confronti del Comune.
ART. 35 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano.
ART. 36 – RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) nonché gli obblighi comportamentali di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.
ART. 37 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PATTO DI INTEGRITA’
La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo d’Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 dal Comune di Coriano presso la Prefettura di Rimini e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute e il patto di integrità sottoscritto
La ditta si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto e allegato
agli atti di gara
ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.
L’appaltatore ha l’obbligo si segnalare immediatamente al comune tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità permessi licenze visti nulla escluso necessari per l’esecuzione del servizio.
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Prestazionale, nel Disciplinare di gara, e nel presente contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.