CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE
CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE
Reparto Segreteria Particolare
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO RH/1197/2017 del 24/11/2017
NUMERO PROTOCOLLO RH/323968/2017 del 24/11/2017
Oggetto: -Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 544 del 09/06/2017. –Indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99 suddivisa in n. 2 lotti: lotto n. 1: importo a base di gara Euro 75.515,00 I.V.A. esclusa CIG 726077229A Lotto n. 2: importo a base di gara Euro 75.515,00 I.V.A. esclusa CIG 72607776B9 - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 192 T.U.E.L. n.
267/2000 e s.m.i. Importo complessivo impegnato Euro 184.481,60 I.V.A. inclusa, di cui Euro 225,00 per contributo ANAC.
IL DIRETTORE XXXXX XXXXX
Responsabi1e procedimento: Car1o Buttare11i Determinazione Dirigenzia1e firmata digita1mente da:
XXXXX XXXXX
(D.1gs 267/2000) Visto di rego1arità contabi1e e attestazione di copertura finanziaria. XXXXX XXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
- i veico1i, o parti di essi, definiti secondo 1a normativa vigente in “stato di abbandono”, costituiscono un segna1e di degrado per i1 territorio e contribuiscono a generare disagio e a11arme socia1e;
- 1’attua1e normativa affida ag1i operatori di Po1izia Loca1e, qua1e organo di Po1izia Strada1e, i1 compito di procedere a11’accertamento de11a condizione di “abbandono” dei veico1i e a11’eventua1e rimozione deg1i stessi, da conferire presso i centri di racco1ta autorizzati, i cui costi sono a carico de11’amministrazione comuna1e, come previsto dag1i artt. 1 e 3 de1 D.M. 460/99;
- i1 Corpo di Po1izia Loca1e, non disponendo di mezzi propri per 1’esp1etamento de11e attività di rimozione dei veico1i a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono di cui a1 citato D.M. 460/99, si avva1e di imprese autorizzate individuate a seguito de11’esp1etamento di procedure di gara;
- i1 contratto re1ativo a1 servizio in argomento, stipu1ato con repertorio n. 12778 de1 16/12/2015, è scaduto in data 31 agosto 2017;
- ritenuto i1 servizio de quo essenzia1e per 1a tute1a de11’ambiente e de11a pubb1ica inco1umità e, considerata 1’avvenuta scadenza de1 precedente contratto, occorre garantire 1a continuità de11e attività di rimozione e conferimento de11o stesso, presso centri di racco1ta autorizzati;
- a ta1e scopo sono stati predisposti g1i atti per 1’indizione di una procedura di gara per 1’affidamento de1 servizio in argomento, ai sensi de11’art. 59 c.1 de1 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., con determina a contrarre n. 544 de1 09/06/2017 da aggiudicare con i1 criterio de1 minor prezzo, espresso con i1 massimo ribasso percentua1e, ai sensi de11’art. 95, comma 4 1ettera c, de1 D.1gs. n. 50/2016;
- 1a predisposizione deg1i atti citati in vigenza de11a nuova normativa in materia di appa1ti, in assenza di bandi tipo e di disposizioni ed orientamenti univoci da parte de11e strutture
preposte ne11’ambito de11’Amministrazione ha richiesto tempo per 1a necessità di riesaminare e sottoporre ad adeguato aggiornamento 1’intera configurazione de11’appa1to;
- con 1a sopravvenienza de1 successivo decreto correttivo a1 Codice dei Contratti – D. Lgs. N.56 de1 19/04/2017 entrato in vigore da1 20 maggio 2017 tutta 1a documentazione re1ativa a11’indizione de11a gara naziona1e – già rivisitata secondo quanto previsto da1 nuovo Codice dei Contratti - ha dovuto subire un u1teriore riesame a11a 1uce de11a citata intervenuta nove11a 1egis1ativa;
- 1o stesso Dipartimento per 1a Raziona1izzazione de11a spesa – Centra1e unica di beni e servizi, con nota n.9329 de1 12/05/2017 e successiva n.11492 de1 13/06/2017 comunicava 1a sospensione de11a doverosa competente attività di assistenza giuridico amministrativa destinata ag1i uffici proponenti de11’Amministrazione, adducendo a motivazione 1’intervenuta modifica 1egis1ativa;
- in considerazione di quanto sopraesposto e a seguito de11’acquisizione de1 visto da parte de11a competente U.O. XXI di Ragioneria Genera1e su11a Determinazione Dirigenzia1e n. 544 de1 09/06/2017 di approvazione de11a documentazione di gara e dei quadri economici, sono stati trasmessi, con nota protoco11o n. 165559 de1 05/07/2017, g1i atti per 1’indizione de11a gara a1 Dipartimento Raziona1izzazione de11a spesa – Centra1e Unica di beni e servizi - Direzione centra1e unica acquisti di beni e forniture di servizi per 1’esp1etamento de11a succitata assistenza e conseguente pubb1icazione de1 re1ativo bando;
- 1a citata Direzione con nota prot. 13813 de1 17/07/2017, acquisita a1 prot. Comando n. 177659 de1 19/07/17, ha restituito 1a documentazione re1ativa a11’appa1to segna1ando modifiche da apportare ag1i atti di gara e rappresentando, in partico1are, che trattandosi di servizio ad a1ta intensità di manodopera i1 criterio di aggiudicazione doveva essere que11o de11’offerta economicamente più vantaggiosa individuato su11a base de1 mig1ior rapporto qua1ità/prezzo e che, trattandosi di appa1to inferiore a11a sog1ia comunitaria, questa stazione appa1tante poteva procedere in autonomia;
- 1’attua1e scadenza de1 contratto di servizio non consente di procrastinare u1teriormente 1a sce1ta di un nuovo contraente;
- considerato che 1a precedente procedura di gara aperta a 1ive11o naziona1e aveva visto 1a partecipazione di so1o due operatori economici di cui uno esc1uso perché privo de11e autorizzazioni di 1egge;
CONSIDERATO CHE
1a Giunta Capito1ina con de1iberazione n.181 de1 25/06/2014 ha disposto 1e “1inee di indirizzo programmatiche in materia di interventi per 1a de1oca1izzazione e/o stabi1izzazione dei centri di autodemo1izione e rottamazione ne1 territorio di Roma Capita1e, formu1ando espresso atto di indirizzo affinché i1 Dipartimento Tute1a Ambienta1e – Protezione Civi1e, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Tute1a dag1i Inquinamenti, svo1ga un artico1ato programma di attività fina1izzato a dare impu1so a11e procedure vo1te ad un definitivo e comp1essivo riassetto de1 settore riguardante 1’attività dei “Centri” per 1e attività di autodemo1izione e rottamazione;
- i1 Dipartimento Tute1a Ambienta1e con DD.DD. nn. 519 e 520 de1 28/06/17 in attuazione de11a De1iberazione sopra citata ha conc1uso 1’iter di verifica e impostazione de11e procedure per 1a stabi1izzazione e/o de1oca1izzazione de11e attività di autodemo1izione, individuando un primo e1enco di imprese in possesso dei requisiti ambienta1i di cui a1 D.Lgs 209/2003 e determinando i periodi di proroga de11e attività svo1te dai predetti centri;
- a seguito richiesta prot. Comando n. 212064 de1 01/09/17, i1 predetto Dipartimento, con nota n. 52261 de1 04/09/2017 acquisita a1 prot. Comando n. 213708 de1 04/09/17, ha trasmesso g1i e1enchi deg1i operatori autorizzati a11’attività di autodemo1izione a11a data de1 04/09/17 che risu1tano essere n. 86;
- ta1e numero di centri di racco1ta autorizzati ad operare su1 territorio di Roma Capita1e e per i qua1i è in fase di comp1etamento 1a verifica de1 possesso dei requisiti ambienta1i da parte de1 competente Dipartimento, consente a11’Amministrazione di poter individuare operatori idonei a11o svo1gimento de1 servizio;
- per 1e ragioni suesposte 1’affidamento di un nuovo servizio avverrà mediante esp1etamento di una procedura negoziata, senza previa pubb1icazione di bando di gara, ai sensi de11’art. 36, c.2, 1ett. b) de1 D.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,(Codice) da svo1gersi tra 1e imprese in possesso dei necessari requisiti e autorizzazioni, previsti per 1egge, a11’esercizio de11’attività di autodemo1izione e rottamazione, presenti su1 territorio di Roma Capita1e ed indicate neg1i e1enchi de1 Dipartimento Tute1a Ambienta1e – Protezione Civi1e, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Tute1a dag1i Inquinamenti;
- 1’appa1to è suddiviso in n. 2 1otti funziona1i in base a11e de1imitazioni territoria1i dei 15 Municipi (a cui corrispondono 1e Unità Organizzative Gruppi de1 Corpo di Po1izia Loca1e di Roma Capita1e) di Roma Capita1e, e precisamente:
Lotto 1: Servizio di rimozione dei veico1i a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubb1ico ex D.M. 460/99, comprensivo de11e operazioni di racco1ta, trasporto, custodia, nonché 1’eventua1e successiva demo1izione, previa cance11azione da1 Pubb1ico Registro Automobi1istico dei veico1i da svo1gersi ne11’ambito territoria1e dei seguenti Municipi di Roma Capita1e: I; VII; VIII; IX; X; XI; XII;
Lotto 2: Servizio di rimozione dei veico1i a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubb1ico ex D.M. 460/99, comprensivo de11e operazioni di racco1ta, trasporto, custodia, nonché 1’eventua1e successiva demo1izione, previa cance11azione da1 Pubb1ico Registro Automobi1istico dei veico1i da svo1gersi ne11’ambito territoria1e dei seguenti Municipi di Roma Capita1e: II; III; IV; V; VI; XIII; XIV; XV;
- I1 va1ore economico di ciascun 1otto viene individuato in Euro 75.515,00 a1 netto di I.V.A. considerato che i due 1otti risu1tano sostanzia1mente omogenei come numero di veico1i abbandonati sui territori dei municipi costituenti i 1otti stessi, come risu1ta da1 numero di operazioni di rimozione effettuate ne1 periodo contrattua1e 01/09/2015 – 31/03/2017;
- con 1a presente determinazione dirigenzia1e si intende revocare 1a Determinazione Dirigenzia1e n. 544 de1 09/06/2017 e contestua1mente approvare:
1. 1a 1ettera di invito;
2. 1a progettazione a base di gara di cui a11’art. 23, commi 14 e 15, de1 Codice (A11egato A) comprensiva de1 Capito1ato Descrittivo e Prestaziona1e de1 Lotto I (A11egato A1) e de1 Lotto 2 (A11egato A2) che su11a base dei dati statistici e storici e in corre1azione con 1’attività di programmazione, ha stimato i1 va1ore massimo tota1e de11’appa1to per i1 periodo di 24 mesi di € 151.030,00 a1 netto de11’I.V.A. – Oneri de11a sicurezza pari a zero, desunto da11a comparazione dei seguenti e1ementi costitutivi:
• Numero presunto di 5.500 veico1i a motore o rimorchi in stato di abbandono da rimuovere e demo1ire ne1 biennio, desunti da1 trend storico de11’u1timo biennio;
• Costo medio per ciascuna operazione pari ad € 27,46 importo determinato in base a11e vigenti tariffe, definite in app1icazione de11’art. 3, comma 1, de1 D.M. 460/99, da11a De1iberazione di Giunta Provincia1e n. 152/12 de1 18/10/2002.
3. g1i schemi di contratto de1 Lotto 1 (A11egato B1) e de1 Lotto 2 (A11egato B2).
- Ai sensi de1 combinato disposto di cui a1 comma 1 e 3 de11’art. 1 e 3 de11’art. 1 de1 D.L. n. 95/2012, come convertito
ne11a L. n. 135/2012, è stata verificata 1’impossibi1ità di approvvigionarsi attraverso g1i strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., da1 Mercato E1ettronico de11a Pubb1ica Amministrazione (MePA), nonché dag1i u1teriori soggetti aggregatori di cui a1 D.P.C.M. 11 novembre 2014, per i1 servizio oggetto de11a presente gara;
- ai sensi de11’art. 32, comma 2, de1 Codice e ai sensi de11’art. 192 de1 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti 1oca1i) sono stati individuati i seguenti e1ementi essenzia1i de1 contratto e i criteri di se1ezione deg1i operatori economici e de11e offerte:
- 1’aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun 1otto, ai sensi de11’art. 95, comma 0, 0xxxxxx x) xx0 D.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con i1 criterio de11’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su11a base de1 mig1ior rapporto qua1ità/prezzo secondo 1a seguente artico1azione:
- massimo punteggio attribuibi1e a11’offerta economica: 30;
- massimo punteggio attribuibi1e a11’offerta tecnica: 70;
- 1’offerta sarà va1utata in base ai criteri e ai re1ativi punteggi indicati ne11a 1ettera d’invito (A11egato A1);
- in re1azione a ciascun 1otto, successivamente a11’attribuzione dei sub-punteggi e punteggi, i sub-punteggi attribuiti per ciascun sub-e1emento sono riparametrati per ciascun 1otto in re1azione a1 punteggio massimo attribuibi1e a1 re1ativo e1emento in modo da attribuire a11’offerta mig1iore, con riferimento a1 re1ativo e1emento, i1 punteggio massimo disponibi1e ed a11e a1tre un punteggio riparametrato su1 punteggio massimo medesimo;
- i1 1uogo di esecuzione de11e prestazioni contrattua1i saranno 1e aree ad uso pubb1ico di cui a1 D.M. 000/00, xxxxxxx xx0 xxxxxxxxxx di Roma Capita1e;
- 1a durata de11’appa1to è stabi1ita in 24 mesi, per ciascun 1otto, a decorrere da11a effettiva data di affidamento de1 servizio;
- ciascun concorrente, in qua1siasi forma partecipi (singo1a o associata), potrà presentare offerta per tutti i 1otti, ma potrà risu1tare aggiudicatario so1tanto di un 1otto, fatta sa1va 1a faco1tà de11’Amministrazione di affidare anche 1’a1tro 1otto in caso per i1 medesimo non sia stata presentata a1cuna offerta va1ida;
- 1’aggiudicazione sarà effettuata 1otto per 1otto, in ordine crescente da1 Lotto 1 a1 Lotto 2. Qua1ora un concorrente che abbia presentato offerte per più 1otti risu1ti primo per più 1otti, si aggiudicherà i1 1otto 1, 1’aggiudicatario proposto di un 1otto verrà esc1uso da11’aggiudicazione de1 1otto successivo;
- L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una so1a offerta ritenuta va1ida, per ciascun 1otto, a1 fine di assicurare a1 servizio carattere di continuità operativa;
- 1’appa1to è finanziato con fondi di bi1ancio p1urienna1i 2018/2019/2020; Visto i1 D.L. n. 52/2012, convertito in L. 6 1ug1io 2012 n. 94;
Visto i1 D. 1gs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti g1i artt. 107 e 192 de1 TUEL di cui a1 D. 1gs. 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto i1 D.M. 460/99;
Visto 1'art. 34 comma 3 de11o Statuto approvato da11’Assemb1ea Capito1ina con De1iberazione n. 8 de1 07/03/2013;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
• di revocare 1a Determinazione Dirigenzia1e n. 544 de1 09/06/2017 con contestua1e cance11azione deg1i impegni nn. 3170019236 – 3180002112 - 3190000796-3170019237;
• di indire una procedura negoziata ai sensi de11’art. 36, c.2, 1ett. b) de1 D.1gs. 50/16 e ss.mm.ii, per 1’affidamento de1 servizio di rimozione dei veico1i a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubb1ico ex D.M. 460/99, suddiviso nei sotto e1encati n. 2 1otti funziona1i:
Lotto 1– Municipi: I; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Lotto 2- Municipi: II; III; IV; V; VI; XIII; XIV; XV.
da svo1gersi tra 1e imprese autorizzate a11’esercizio de11’attività di autodemo1izione e rottamazione indicate neg1i e1enchi de1 Dipartimento Tute1a Ambienta1e – Protezione Civi1e, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Tute1a dag1i Inquinamenti
per un periodo di 24 mesi, per ciascun 1otto, a decorrere da11a data di attivazione de1 servizio, prevedendo i1 criterio di aggiudicazione de11’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi de11’art. 95, comma 0, 0xxxxxx x) xx0 D.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
• di approvare g1i atti di gara costituiti da11a 1ettera d’invito, da11a progettazione a base di gara ai sensi de11’art. 23, commi 14 e 15, de1 Codice (A11egato A) comprensiva dei capito1ati de1 1otto n. 1 (a11egato A1) e de1 1otto n. 2 (a11egato A2) e dag1i schemi di contratto de1 1otto n. 1 (a11egato B1) e de1 1otto n. 2 (a11egato B2), parti integranti e sostanzia1i de1 presente atto;
• di attestare 1’insussistenza di situazioni di conf1itto d’interesse, in attuazione de11’art. 6-bis de11a L. 241/1990 e deg1i artt. 6, comma 2, e 7 de1 D.P.R. n. 62/2013 in re1azione a11’e1enco de11e imprese sopracitato.
I1 presente provvedimento avente ri1evanza contabi1e sarà pubb1icato su1 porta1e di Roma Capita1e xxx.xxxxxx.xxxx.xx, sotto Sezioni de1 porta1e - “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti" - "Atti re1ativi a11e procedure per 1'affidamento deg1i appa1ti pubb1ici”.
I1 Responsabi1e de1 procedimento è i1 Dirigente de11a U.O. Servizi Amministrativi e Affari Genera1i, Dott. Car1o Buttare11i.
L’importo comp1essivo de11’appa1to è stimato in € 151.030,00 a1 netto di I.V.A., oneri per 1a sicurezza re1ativi a rischi interferenzia1i pari a zero, suddivisa nei descritti n. 2 1otti, che ammontano a:
Lotto n. 1: importo comp1essivo Euro 75.515,00 I.V.A. esc1usa Lotto n. 2: importo comp1essivo Euro 75.515,00 I.V.A. esc1usa
La spesa comp1essiva di Euro 184.481,60 di cui Euro 33.226,60 per I.V.A. a1 22% ed Euro 225,00 come contributo ANAC, grava su1 centro di responsabi1ità 0PM come segue:
su11a posizione finanziaria U1.03.02.99.9990AVL
- per Euro 225,00 su1 bi1ancio 2017
su11a posizione finanziaria U1.03.02.99.999.1SRM
- per Euro 92.128,30 su1 bi1ancio 2018
- per Euro 92.128,30 su1 bi1ancio 2019
Spazio Riservato a11a Ragioneria Genera1e:
MODIFICHE IMPEGNI NN. 3170019236/01 - 3170019237/01 - 3180002112/01 - 3190000796/01; IMPEGNI NN. 3170026831 - 3180004839 - 3190001514.
IL DIRETTORE XXXXX XXXXX
E1enco A11egati
DESCRIZIONE |
ALLEGATO_A_Progetto_a_base_di_gara_Re1azione_tecnica_i11ustrativa_.pdf |
DD_520_2017.pdf |
Richiesta_Offerta_Auto_Abbandonate_.doc |
ALLEGATO_A1_capito1ato_LOTTO_1_.docx |
ALLEGATO_A2_capito1ato_LOTTO_2 .docx |
comunicazione_stipu1a_segretariato_SDI.pdf |
De1iberazione_di_Giunta_n._181_de1_25.06.2014.pdf |
determina_519_de1_28.06.2017.pdf |
Determina_a_contrarre n._544_de1_09.06.17.pdf |
nota_Centra1e_Unica_n._9329_de1_12.05.17.pdf |
nota_Centra1e_Unica_n._11492_de1_13.06.17.pdf |
nota_centra1e_unica_prot._n._13813_de1_17.07.2017.pdf |
nota_dipartimento_tute1a_ambienta1e_n._52261_de1_04.09.17.pdf |
nota_trasmissione_atti_prot_n_165559_de1_05.07.2017.pdf |
ALLEGATO_B1_Schema_contratto 1otto_1_.doc |
ALLEGATO_B2_Schema_contratto_1otto_2_.doc |
nota_prot_212064_richiesta_centri_firmato.pdf |
CIG_7100192FC7 7100314478.pdf |
Allegato A
PROGETTO A BASE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO EX
D.M. 460/99, COMPRENSIVO DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO, CUSTODIA, NONCHE’ L’EVENTUALE SUCCESSIVA DEMOLIZIONE, PREVIA CANCELLAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DEI VEICOLI.
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Il fenomeno dell’abbandono dei veicoli sul suolo cittadino costituisce da sempre un annoso problema per l’Amministrazione Capitolina, per la sua capacità di contribuire a creare un senso di degrado, allarme sociale e disagio nella cittadinanza. Intorno a questi veicoli, infatti, possono avvenire attività illecite, velocemente diventano luoghi di ricovero per senza fissa dimora, vengono frequentemente “aggrediti” da chi cerca di recuperare pezzi e parti ancora utili, sottraggono oltretutto posti auto alla cittadinanza. Inoltre tali veicoli abbandonati costituiscono un problema igienico – sanitario, in quanto spesso favoriscono l’abbandono all’interno degli stessi di ogni genere di rifiuto, con conseguente nocumento al decoro e all’igiene pubblica.
E’ pertanto necessario intervenire al fine di eliminare la criticità, procedendo alla rimozione del veicolo in stato di abbandono. L’attuale normativa affida agli operatori di Polizia Locale (quale organo di Polizia Stradale) il compito di procedere all’accertamento della condizione di “abbandono” dei veicoli i quali sono, di conseguenza, tenuti a procedere alla loro rimozione ed al conferimento provvisorio in un centro di raccolta e, qualora vengano individuati, a sanzionarne i responsabili.
DEFINIZIONI E RICHIAMI NORMATIVI
La normativa di riferimento per i veicoli a motore si rinviene nel D.M. 460/1999 e nei XX.xx.xx. n. 209/2003 e
n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale), Legge Regionale n. 23/2006.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 460/99 un veicolo viene definito in presunto stato di abbandono quando gli organi di Polizia Stradale “Rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da fare presumere lo stato di abbandono e, cioè privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione”. A seguito di ciò gli organi di Polizia Stradale, accertato che il veicolo non sia oggetto di furto, verbalizzano lo stato d’uso del veicolo e notificano il verbale dello stato d’uso al proprietario, se identificabile e reperibile, altrimenti procedono all’affissione all’Albo Pretorio. Contestualmente provvedono a rimuovere il veicolo e a conferirlo in un cd. Centro di raccolta conforme alla normativa di cui all’art. 8 del D.P.R. 571/1982 e autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/2006. Trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica al proprietario o dall’affissione all’Xxxx Xxxxxxxx, se il proprietario non si presenta per tornare nella piena disponibilità del veicolo, questo si definisce abbandonato ai sensi dell’art. 923 del Codice Civile e il centro di raccolta può procedere, previa attestazione dell’organo di Polizia procedente, alla cancellazione della targa al P.R.A. nonché alla demolizione, recupero dei materiali e vendita delle parti di ricambio. Al proprietario che non ha provveduto al ritiro o alla demolizione del veicolo viene contestata tramite notificazione una sanzione amministrativa pecuniaria.
In attuazione alla Direttiva CE/2000/53/CE nel 2003 è stato emanato il D.lgs. 209 (per alcune categorie di veicoli) e nel 2006 il D.lgs. 152/2006 (per le categorie di veicoli residuali) e il concetto di veicolo in stato di abbandono è stato associato al concetto di VEICOLO FUORI USO, quindi rifiuto. Difatti ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 209/2003 è classificato fuori uso il veicolo:
- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono.
Pertanto, al fine di ottemperare ai disposti di legge di cui sopra, viene assicurato un servizio di rimozione dei veicoli a motore rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico.
Considerato che il precedente servizio risulta scaduto in data 31/08/2017, e pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento dello stesso, mediante gara d’appalto.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO
Le prestazioni dovranno essere svolte nel territorio di Roma Capitale.
Si prevede che alla gara pubblica possano partecipare tutti gli operatori del settore che dimostrino la disponibilità, per l’espletamento del servizio, di un centro di raccolta ubicato all’interno dell’area territoriale di “Roma Capitale” in riferimento al lotto aggiudicato o ad entrambi i lotti nel caso di aggiudicazione di tutt’e due e che risultino autorizzati ed inseriti nell’elenco dei centri di raccolta del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale, al fine di evitare disagi a quella utenza che intendesse ritirare il proprio veicolo precedentemente rimosso e di assicurare la piena funzionalità del servizio, che in alcuni casi, previsti all’art. 5 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere espletato in via d’urgenza, ritenuto che tali esigenze non possano essere garantite, tenuto conto dei tempi di percorrenza, nel caso di centri ubicati ad una distanza maggiore di quella sopraindicata.
Si è ritenuto utile e conveniente suddividere l’appalto in 2 Lotti funzionali, in base alle delimitazioni territoriali dei 15 Municipi (a cui corrispondono le Unità Organizzative Gruppi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale) di Roma Capitale, e precisamente:
• I Lotto – Municipi: I; VII; VIII; IX; X; XI; XII;
• II Lotto - Municipi: II; III; IV; V; VI; XIII; XIV; XV;
La predetta suddivisione in lotti, considerata la grande estensione territoriale dell’ente Roma Capitale e le criticità caratterizzanti la mobilità urbana, è stata adottata al fine di garantire una maggiore celerità, efficacia ed economicità nell’esecuzione del servizio da parte delle imprese aggiudicatarie, inoltre la divisione in lotti garantisce una maggiore partecipazione e pari opportunità per le imprese concorrenti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, considerato anche che il settore specifico oggetto dell’appalto è contraddistinto da una forte presenza di piccole e medie imprese.
Si riporta qui di seguito il grafico degli ambiti territoriali dei Municipi di Roma Capitale divisi nei due lotti funzionali per il servizio in argomento:
L’affidamento del servizio prevederà i seguenti obblighi, in base ai quali l’impresa aggiudicataria dovrà:
-essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dal Decreto Legislativo n. 152/06, dal Decreto Legislativo n. 209/2003 e dal Decreto Ministeriale n. 460/99, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio oggetto di gara ed essere autorizzata ed inserita nell’elenco dei centri di raccolta del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale;
. Il trasporto dei veicoli/parti degli stessi dal luogo di rinvenimento al centro di raccolta e/o demolizione dovrà essere eseguito da soggetti iscritti negli appositi elenchi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 4 e/o 5;
- disporre di un’area situata all’interno dell’area territoriale di “Roma Capitale”, individuata e autorizzata ai sensi della normativa vigente ed inserita, cui conferire i veicoli e custodirli per tutto il tempo richiesto dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’area dovrà avere capienza e capacità di stoccaggio adeguate, essere debitamente separata dagli spazi destinati ad altre eventuali attività, idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio, adeguatamente collegata alla rete viaria in modo da evitare disagi a quella utenza che intendesse ritirare il proprio veicolo precedentemente rimosso e comunque non inferiore a 300mq;
- garantire la piena funzionalità del servizio, assicurando un intervento celere, efficace ed efficiente così come specificatamente stabilito e descritto nel Capitolato;
- procedere all’attività di rimozione, trasporto, custodia, demolizione dei veicoli e cancellazione al P.R.A., previo nulla osta da parte della Polizia Locale, dei veicoli targati e che non siano reclamati dai proprietari nei termini di legge, trasmettendo alla P.L. copia del Certificato di Radiazione rilasciato dal P.R.A..;
- informare la P.L. procedente, qualora il proprietario si presenti reclamando il veicolo.
ANALISI DEL SERVIZIO
Dall’analisi dei dati relativi ai precedenti affidamenti del servizio in argomento, emerge che il fenomeno dell’abbandono dei veicoli rimane costante nei numeri anche a causa della crisi economica e dell’impossibilità di molti, soprattutto soggetti irreperibili o società che falliscono, di provvedere alle spese di manutenzione di veicoli che, per lo più non sono in grado di circolare; pertanto, gli stessi, vengono abbandonati su strada
creando situazioni di pericolo per la sicurezza urbana nonché di disagio alla sosta e in genere alla circolazione stradale.
Il numero di veicoli lasciati in stato di abbandono e rimossi dalla Polizia Locale di Roma Capitale, negli anni precedenti, varia annualmente ma non risulta, comunque, inferiore a circa 2.400 veicoli all’anno.
Nell’attuale realtà economica la presenza di un così cospicuo numero di veicoli in stato di abbandono contribuisce a consolidare il mercato dei veicoli demoliti parallelo a quello dei veicoli nuovi, in merito il D.lgs.
n. 152/2006, in ossequio al principio del riutilizzo delle parti di un veicolo destinato alla demolizione, consente agli operatori autorizzati il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione. L’attuale crisi economica e la correlata crisi del mercato dell’auto nuova hanno portato a valorizzare il costo del ferro usato ricavato da rottami e carcasse di veicoli (come risulta dalla quotazione dei Residui destinati al riutilizzo riportata nel “Listino Quindicinale dei prezzi all’ingrosso praticati sulla piazza di Roma” n. 24/2016, periodo 16 – 31 dicembre 2016, della C.C.I.A.A. di Roma) e ad una maggiore richiesta di parti di ricambio usate. Pertanto la demolizione e il riciclo nonché la commercializzazione delle parti di ricambio provenienti dai veicoli demoliti assicurano alle imprese del settore un maggiore profitto di impresa.
Il numero delle presunte operazioni da effettuare nel nuovo periodo contrattuale viene ipotizzato in n. 5.500, in base ai dati rilevati nel periodo contrattuale 01/09/15 – 31/08/2017 e considerato, inoltre, un ipotetico aumento delle operazioni dovuto ad una maggior presenza di personale sul territorio, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi agenti del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale.
INDIVIDUAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO
Il D.M. 460/99 prevede all’art. 3 che la Provincia fissi le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli a motore o rimorchi.
In conformità alla predetta normativa, l’importo a base di gara per ogni lotto è stato calcolato in base alle vigenti tariffe dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia e la demolizione di veicoli a motore o rimorchi definite, in applicazione dell’art. 3 c.1 del D.M. 460/99, dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/03/2002. Successivamente a tale data la Provincia di Roma non ha determinato un adeguamento delle predette tariffe in relazione alle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; peraltro, rispetto alla data di affidamento del precedente servizio (agosto 2015), il predetto indice non ha subito variazione di rilievo accertati dall’ISTAT, in quanto il coefficiente di rivalutazione risulta essere sostanzialmente pari ad 1 (precisamente 1,007), pertanto considerata la variazione minima riscontrata non viene ritenuto necessario sottoporre a rivalutazione le tariffe in argomento.
In ragione della variabilità e complessità dei parametri da prendere in considerazione (stato di conservazione del veicolo, veicolo ancora in produzione o meno, variabilità del mercato dei ricambi usati, variabilità del valore del rottame ferroso e non ferroso di recupero delle carcasse ecc.) il corrispettivo è stato stimato in modo forfettario sulla base delle diverse tariffe indicate dalla predetta Deliberazione di G.P. per le ipotesi di conferimento previste dagli artt. 1 e 2 del citato D.M. 460/99.
Il costo unico presunto, per ciascuna operazione e per ogni tipologia di veicoli, viene individuato in base ai seguenti parametri:
- Abbattimento del 50% della tariffa fissata dalla Deliberazione di Giunta per il diritto di chiamata e per l’indennità chilometrica (dalla sede di deposito del carro rimotore al luogo d’intervento e, quindi, al luogo di deposito) che si stabilisce per 15 Km.; tale abbattimento viene adottato in quanto viene
prevista una razionalizzazione del servizio attraverso il trasporto multiplo di almeno due veicoli alla volta;
- Costo di custodia calcolato per un solo giorno presumendo che la rimozione del veicolo in stato di abbandono avvenga l’ultimo giorno utile, 60esimo dalla notifica del rinvenimento al proprietario, decorso il quale il centro di raccolta può procedere alla rottamazione e alla successiva cancellazione dai pubblici registri;
- Costo demolizione abbattimento della tariffa del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta, e riduzione sulla rimanente quota di un ulteriore 50%, ipotizzando che la metà dei veicoli rimossi venga rottamata per volontà del proprietario che, pertanto, si fa carico delle spese complessive del servizio. Per l’individuazione della tariffa si ritiene di non adottare la suddivisione tra veicoli in produzione e fuori produzione prevista dalla deliberazione;
- Per ciclomotori e moto si prevede la compensazione totale della tariffa di demolizione con il prezzo dei materiali recuperabili, come indicato dalla Deliberazione di Giunta;
- Relativamente ai motoveicoli e ciclomotori le tariffe relative a diritto di chiamata, carico e scarico e indennità chilometrica sono ridotte del 35% (come previsto dalla Deliberazione di Giunta).
Si riassume nella seguente tabella:
TIPOLOGIA MEZZO | DIRITTO CHIAMATA | CARICO SCARICO | INDENNITA’KM | CUSTODIA | DEMOLIZIONE | TOTALE |
€ 1.62 | € 7.80 | € 0.65 | € 0.25 (tariffa stabilita da Delibera) | ----- Compensazione totale come da Delibera | € 10.32 | |
MOTO | € 5 (tariffa stabilita da Delibera) – 35% da Delibera = 3,25 con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 1,62 | € 12,00 (tariffa stabilita da Delibera) - 35% = € 7,80 | € 2 (tariffa stabilita da Delibera entro 15 km ) – 35% da Delibera = € 1,30 con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 0,65 | |||
€ 2.50 € 5,00 con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 2,50 | € 12.00 (tariffa stabilita da Delibera) | € 1.00 € 2 (tariffa stabilita da Delibera entro 15 km ) con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 1 | € 1.30 (tariffa stabilita da Delibera) | € 10,00 € 41,00 (tariffa stabilita da Delibera) abbattuta del 50% (previsto da Delibera) = € 20,50 abbattuta di un ulteriore 50% = € 10,00 | € 26,80 | |
Veicoli fino | ||||||
1.5 t | ||||||
€ 2.50 € 5,00 con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 2,50 | € 23.00 (tariffa stabilita da Delibera) | € 1.25 € 2,50 (tariffa stabilita da Delibera entro 15 km ) con abbattimento al 50% per trasporto multiplo = € 1,25 | € 3.00 (tariffa stabilita da Delibera) | € 15.50 € 62,00 (tariffa stabilita da Delibera) abbattuta del 50% (previsto da Delibera) = € 31,00 abbattuta di un ulteriore 50% = € 15,50 | € 45,25 | |
Veicoli oltre | ||||||
1.5 t | ||||||
COSTO medio ponderato ad operazione (10,32 + 26,80 + 45,25) / 3 = € 27,46 |
VALORE DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO PER LE SINGOLE OPERAZIONI
Considerata la natura dell’appalto, correlata alla variabile del numero di interventi effettivi da eseguire, non prevedibili ab origine, il contratto da stipulare deve intendersi a misura.
Alla luce dell’analisi sopra riprodotta il corrispettivo unitario della prestazione, intesa come complesso delle attività riepilogate nella tabella riportata al punto precedente, è quantificato in € 27,46 al netto di I.V.A..
Il corrispettivo dovuto all’impresa che risulterà affidataria del relativo lotto, per il pieno e corretto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali, sarà pari al suddetto costo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara.
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 151.030,00 al netto di I.V.A., suddiviso equamente sui due lotti funzionali, determinato in relazione al costo unitario della prestazione, oggetto dell’appalto, e al numero di veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono da rimuovere e demolire nel biennio stimato in numero di 5.500.
Il valore economico di ciascun lotto, quindi, viene individuato in Euro 75.515,00 al netto di I.V.A. considerato che i due lotti risultano sostanzialmente omogenei come numero di veicoli abbandonati sui territori dei municipi costituenti i lotti stessi, come risulta dal numero di operazioni di rimozione effettuate nel periodo contrattuale 01/09/2015 – 31/03/2017. A tal proposito si allega la seguente tabella riassuntiva:
Tabella Riassuntiva Stima Costo Appalto | ||||||
U.O. Gruppo | Totale interventi 01 Settembre 2015 31 Marzo 2017 | Implementa zione prevista nel biennio | Totale interventi previsti (a) | Costo medio ponderato stimato (b) | Importo a base d'asta per LOTTO (c) = (a)*(b) | |
I LOTTO | I GRUPPO | 424 | ||||
VII GRUPPO | 514 | |||||
VIII GRUPPO | 205 | |||||
IX GRUPPO | 136 | |||||
X GRUPPO | 176 | |||||
XI GRUPPO | 265 | |||||
XII GRUPPO | 379 | |||||
Totale I LOTTO | 2099 | 651 | 2750 | € 27,46 | € 75.515,00 | |
II LOTTO | II GRUPPO | 387 | ||||
III GRUPPO | 328 | |||||
IV GRUPPO | 254 | |||||
V GRUPPO | 333 | |||||
VI GRUPPO | 260 | |||||
XIII GRUPPO | 198 | |||||
XIV GRUPPO | 240 | |||||
XV GRUPPO | 125 | |||||
Totale II LOTTO | 2125 | 625 | 2750 | € 27,46 | € 75.515,00 | |
Totale generale | 4224 | Totale generale | € 151.030,00 |
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero, in quanto le attività ad esso finalizzate e correlate saranno svolte solo ed esclusivamente da personale della ditta esecutrice ed in luoghi che non sono sotto la responsabilità giuridica del Committente, pertanto non si individuano elementi per la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
Resta inteso che il numero di operazioni indicate costituiscono un limite indicativo che potrebbe non essere raggiunto e, comunque, non superato, per cui l’Esecutore, al termine dell’appalto, non potrà vantare alcun diritto, pretesa e/o aspettativa.
DATI RIMOZIONI PRESUNTE
Ai fini delle valutazioni per la formulazione dell’offerta economica, si riportano di seguito i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2016:
TIPOLOGIA E QUANTITA’ DI VEICOLI ANNUI RIMOSSI NEL 2016 | |
TIPOLOGIA VEICOLO | QUANTITA’ |
Autovetture | 946 |
Motoveicoli | 694 |
Ciclomotori | 706 |
Autocarri | 107 |
Rimorchi | 12 |
TOTALE | 2465 |
VERIFICA DI CONGRUITA’ DEL COSTO
La congruità degli importi posti a base di gara per ciascun lotto, calcolati secondo le vigenti tariffe dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia e la demolizione di veicoli a motore o rimorchi definite dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/10/2002, è stata verificata attraverso l’analisi di spesa e costo orario del servizio sviluppata nell’allegato A3.
L’analisi si basa sul costo presunto annuo che l’Esecutore deve sostenere in relazione ai carri rimotori, ai centri di raccolta e alla manodopera (costituito da personale addetto alla demolizione e personale autista) dedicati all’appalto.
Sulla base degli interventi richiesti nel corso del precedente appalto, per la gestione operativa del servizio de quo, si ritengono adeguati l’impiego giornaliero da parte dell’Esecutore di n. 1 carro rimotore ed 1 autista (per
n. 6 ore/giorno), n. 1 personale addetto alla demolizione (per n. 3,5 ore/giorno), fermo restando l’assicurazione a rendere disponibili almeno due carri rimotori e due autisti per ogni lotto funzionale con la possibilità, quindi, di lavorare in modo simultaneo su più punti nell’ambito territoriale del lotto aggiudicato.
Il costo annuo per il mantenimento di un carro rimotore è stato quantificato in Euro 6.410,50. Tale importo comprende le spese relative alla manutenzione, al carburante, all’assicurazione obbligatoria, nonché l’ammortamento annuo per il mezzo stesso.
Il costo annuo per ciascun centro di raccolta (commisurato al numero di veicoli che si presume saranno
custoditi e demoliti all’interno dell’area) viene valutato in Euro 5.000,00.
Il costo complessivo della logistica è stato stimato, quindi, in Euro 11.410,50/anno.
Il costo relativo al personale autista è stato calcolato sulla base dell’attuale CCNL di categoria “autorimesse e noleggi automezzi” in relazione al valore uomo/mezzo/orario determinato dal numero di ore effettivamente richieste per il servizio e il numero di ore lavorative annue.
Lo stesso procedimento è stato applicato al costo relativo al personale addetto alla demolizione sulla base dell’attuale CCNL di categoria “metalmeccanico” in relazione al valore uomo/centro di raccolta/orario di servizio.
Il costo complessivo del personale è stato stimato in Euro 21.579,35/anno.
Il risultato delle spese relative alle suddette voci è di Euro 32.989,85 con oneri della sicurezza pari a zero.
Al totale del costo operativo complessivo/annuo, calcolato secondo le procedure sopra esposte, è stato aggiunto un 4% per spese generali d’impresa di Euro 1.319,59, per un totale complessivo di Euro 34.309,44 di spese complessive annue.
L’utile d’impresa, calcolato nella misura del 10% su Euro 34.309,44, è di Euro 3.430,94.
L’importo annuale ottenuto è di Euro 37.740,39 e, pertanto, l’importo complessivo per il biennio è quantificato in Euro 75.480,79, sostanzialmente coincidente con quello calcolato con i parametri specificati nel precedente paragrafo pari ad Euro 75.515,00 (si evidenzia una differenza di € 34,21).
L'incidenza del costo del personale sull’importo del personale a base di gara viene stimato nel 65,41%.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In virtù di quanto sopra evidenziato e considerato che il servizio è da definirsi ad alta intensità di manodopera, in quanto la percentuale di incidenza della stessa risulta superiore al 50% (ex art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), l'aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera
a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida e con le modalità di presentazione sopradescritte. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
I concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare anche l’altro lotto in caso per il medesimo non sia stata presentata alcuna offerta valida.
U.O. Servizi Amministrativi E Affari Generali
Sezione Forniture e Servizi
Allegato A1
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
LOTTO I
Oggetto: Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO – Lotto I
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli, da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti municipi di Roma Capitale: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII.
Art. 2 - VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto per il lotto I è stimato in € 75.515,00 al netto di I.V.A., oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.
Il costo unico presunto, per ciascuna operazione e per ogni tipologia di veicoli, viene individuato in Euro 27,46 determinato in base alle vigenti tariffe, definite dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/03/2002.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub-criteri e metodo di determinazione del coefficiente individuati negli atti di gara ed in particolare nella Lettera d’invito.
Non sono previste spese relative alle radiazioni al P.R.A. a carico della ditta esecutrice, in quanto ai sensi dell’art. 4 del Decreto 21 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanza, le radiazioni al P.R.A. richieste dalle Amministrazioni Pubbliche, centrali e periferiche, per finalità di pubblico interesse, sono esenti da imposte ed emolumenti.
Art. 3 - CONDIZIONI RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ai fini dello svolgimento del servizio l’esecutore dovrà mettere a disposizione quanto segue:
A) CENTRO DI RACCOLTA
I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere conferiti presso un centro di raccolta/demolizioni in possesso delle autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i., dal D.lgs. 152/06 e dalla Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla legge Regionale n. 23/2006 ed inserito nell’elenco dei centri di raccolta autorizzati del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale.
L’esecutore del servizio dovrà possedere un centro di raccolta con una superficie minima complessiva di almeno 300 mq, adibita a deposito e alle attività di stoccaggio, debitamente separate dagli spazi destinati ad altre eventuali attività, idonee a garantire la corretta esecuzione del servizio.
Potranno essere individuati anche più depositi, per ognuno dei quali la superficie dovrà comunque risultare non inferiore a mq. 300.
Il centro/i di raccolta dovrà essere situato all’interno dell’area territoriale di Roma Capitale.
B) CARRI RIMOTORI
I carri rimotori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. essere di un numero non inferiore a 2, adeguati alle prestazioni contrattuali ed essere idonei al trasporto in relazione ai tipi di veicoli o rimorchio da trasportare e conformi a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari previste in materia attualmente vigenti e s.m.i.;
2. possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti – Direzione Generale - M.C.T.C. e adeguarle in caso di variazioni. Dovranno, inoltre, essere dotati di apparecchiature di segnaletica luminosa (lampeggiante) e di dispositivo atto ad illuminare nelle ore notturne la zona di rimozione, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli.
3. Possedere le autorizzazioni per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato; eventuali contestazioni in violazione alla prevista disciplina saranno a totale carico dell’Esecutore.
Il concorrente che risulterà aggiudicatario, dovrà presentare al Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, copia delle carte di circolazione dei carri rimotori destinati al servizio con le prescritte omologazioni e autorizzazioni, entro 7 giorni, naturale e continui, dalla richiesta della stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
C) EQUIPAGGIO
Il personale adibito alla conduzione e rimozione, dovrà essere abilitato alla guida in relazione al tipo di veicolo impiegato. Dovrà essere trasmessa, con le modalità dell’autocertificazione, copia della patente del personale in riferimento alla tipologia di carro rimotore.
Sarà cura dell’Esecutore dotare lo stesso di idoneo abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni con particolare riferimento alle ore notturne o in caso di scarsa visibilità.
Il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento dell’impresa esecutrice.
Il personale in ogni fase del servizio dovrà garantire la riservatezza delle informazioni in ragione dell’attività svolta e rispettare le direttive impartite dagli agenti di Polizia Locale.
Prima della stipula del contratto, l’esecutore dovrà inviare l’elenco del personale impiegato alle operazioni di rimozione.
L’Esecutore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del servizio, a porre tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio.
Art. 4 - REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
L’attività di raccolta e trasporto dei veicoli, o parti degli stessi, è riservata a soggetti iscritti, ai sensi dell’art. 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014.
L’Esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell’eventuale sospensione o revoca della suddetta iscrizione.
Art. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Prima di rimuovere un veicolo rinvenuto in presunto stato di abbandono, gli agenti operanti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, previo accertamento che il mezzo non sia di provenienza illecita, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 460/99, redigeranno un verbale di constatazione del suo stato d’uso e di conservazione, eventualmente indicando le principali parti mancanti.
Nel caso in cui il veicolo sia munito di targa ovvero di altro elemento che permetta di accertarne la proprietà, il personale dell’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale procedente, dispone la rimozione del veicolo dopo la notifica al proprietario dell’invito a rimuoverlo. Ove il veicolo sia privo di targa o di altri elementi identificativi, il personale procedente dispone immediatamente per la sua rimozione.
La rimozione immediata potrà essere disposta, anche per motivi contingibili ed urgenti di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero, il veicolo costituisca pericolo per la pubblica incolumità, pericolo e/o grave intralcio per la circolazione oppure grave pregiudizio per l’ambiente e/o per il decoro urbano.
Di ogni operazione di rimozione ed affidamento del veicolo al Centro di Raccolta, il personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale rilascerà copia del verbale di constatazione sottoscritto anche dall’operatore incaricato della rimozione.
Il veicolo dovrà essere rimosso indipendentemente dallo stato igienico dello stesso, ovvero degli eventuali rifiuti rinvenuti nell’abitacolo, il cui relativo smaltimento sarà a carico dell’Esecutore.
Dopo aver rimosso il veicolo abbandonato il personale incaricato dovrà provvedere a rimuovere accuratamente ogni eventuale parte dello stesso rimasta sul suolo.
Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito all’interno dei depositi del Centro di raccolta contrattuale fino al momento della sua demolizione, ovvero della sua eventuale restituzione all’avente diritto che ne abbia fatto richiesta.
La restituzione di un veicolo rimosso in presunto stato di abbandono, reclamata dal proprietario nei termini consentiti, sarà effettuata dall’impresa esecutrice previa esibizione del nulla osta alla restituzione rilasciato dall’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale che ha disposto la rimozione. L’Esecutore è tenuto a dare immediata comunicazione dell’avvenuta restituzione del veicolo all’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale che ne ha disposto la restituzione.
L’Esecutore dovrà, su segnalazione dell’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale procedente, ad effettuare il recupero, a titolo gratuito, di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplati nel D.M. 460/99 (velocipedi, carretti etc.).
L’Esecutore, inoltre, dovrà trasmettere alle UU.OO. di Gruppo che hanno rilasciato il nulla osta alla demolizione dei veicoli, i relativi certificati di proprietà riportanti l’annotazione della cessazione dalla circolazione o certificazione equipollente, a seguito di radiazione dal PRA.
Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’Esecutore dovrà fornire, prima dell’avvio dell’appalto, a richiesta dell’Amministrazione, il/i recapito/i telefonico/i per la pronta reperibilità.
Il servizio dovrà essere garantito, nell’intero periodo contrattuale, dal Lunedì al Venerdì (esclusi giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Le operazioni di intervento saranno richieste dalle Unità Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale, dislocate sul territorio comunale.
La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla richiesta, inoltrata a mezzo telefonico e confermata via e-mail.
In casi di necessità ed urgenza, anche al di fuori dei giorni e degli orari suddetti, qualora la ritardata rimozione possa costituire grave pericolo per l’incolumità pubblica e/o circolazione stradale, l’Esecutore dovrà provvedere all’intervento entro 3 ore dalla chiamata.
La restituzione dei veicoli agli aventi diritto muniti di nulla – osta dovrà avvenire con le seguenti modalità:
• dal lunedì al venerdì (escluse festività da calendario e domeniche) dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Art. 7 DIREZIONE DEL SERVIZIO - CONTROLLI E VERIFICHE
La direzione ed il controllo della regolarità del servizio è di competenza del R.U.P..
Allo scopo di effettuare un puntuale e necessario controllo sulla regolare esecuzione del servizio il R.U.P. potrà disporre che personale di Polizia Locale di Roma Capitale appositamente incaricato acceda, senza darne preavviso, ai centri di raccolta nonché chiedere la presa visione della documentazione relativa al servizio svolto.
Art. 8 - REFERENTI DEL CONTRATTO
L’esecutore dovrà nominare, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un Responsabile del contratto per tutta la durata del servizio, quale referente dell’appalto e comunicarlo a mezzo PEC, ovvero raccomandata A/R, al Comando Generale del Corpo di Polizia Locale – U.O. Servizi Amministrativi e XX.XX..
Il Referente, con piena responsabilità, avrà il compito di coordinare tutte le operazioni relative all’esecuzione del servizio ed altresì si adopererà affinché il personale impiegato rispetti tutte le
disposizioni previste o richiamate dal Capitolato speciale, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria, antinfortunistica e d’igiene sul lavoro.
Al referente verranno comunicate le eventuali disfunzioni nello svolgimento delle attività affidate. Ove l’Esecutore non dia comunicazione del nominativo del Responsabile del contratto, sarà considerato tale il suo legale rappresentante.
Eventuale sostituzione del responsabile, nel corso dell’appalto, dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima con l’indicazione del nuovo nominativo.
Il referente per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è il R.U.P.
U.O. Servizi Amministrativi E Affari Generali
Sezione Forniture e Servizi
Allegato A2
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
LOTTO 2
Oggetto: Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma II; Municipio Roma III; Municipio Roma IV; Municipio Roma V; Municipio Roma VI; Municipio Roma XIII; Municipio Roma XIV; Municipio Roma XV.
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO – Lotto 2
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli, da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti municipi di Roma Capitale: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII.
Art. 2 - VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto per il lotto I è stimato in € 75.515,00 al netto di I.V.A., oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.
Il costo unico presunto, per ciascuna operazione e per ogni tipologia di veicoli, viene individuato in Euro 27,46 determinato in base alle vigenti tariffe, definite dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/03/2002.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub-criteri e metodo di determinazione del coefficiente individuati negli atti di gara ed in particolare nella Lettera d’invito.
Non sono previste spese relative alle radiazioni al P.R.A. a carico della ditta esecutrice, in quanto ai sensi dell’art. 4 del Decreto 21 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanza, le radiazioni al P.R.A. richieste dalle Amministrazioni Pubbliche, centrali e periferiche, per finalità di pubblico interesse, sono esenti da imposte ed emolumenti.
Art. 3 - CONDIZIONI RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ai fini dello svolgimento del servizio l’esecutore dovrà mettere a disposizione quanto segue:
A) CENTRO DI RACCOLTA
I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere conferiti presso un centro di raccolta/demolizioni in possesso delle autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i., dal D.lgs. 152/06 e dalla Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla legge Regionale n. 23/2006 ed inserito nell’elenco dei centri di raccolta autorizzati del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale.
L’esecutore del servizio dovrà possedere un centro di raccolta con una superficie minima complessiva di almeno 300 mq, adibita a deposito e alle attività di stoccaggio, debitamente separate dagli spazi destinati ad altre eventuali attività, idonee a garantire la corretta esecuzione del servizio.
Potranno essere individuati anche più depositi, per ognuno dei quali la superficie dovrà comunque risultare non inferiore a mq. 300.
Il centro/i di raccolta dovrà essere situato all’interno dell’area territoriale di Roma Capitale.
B) CARRI RIMOTORI
I carri rimotori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. essere di un numero non inferiore a 2, adeguati alle prestazioni contrattuali ed essere idonei al trasporto in relazione ai tipi di veicoli o rimorchio da trasportare e conformi a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari previste in materia attualmente vigenti e s.m.i.;
2. possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti – Direzione Generale - M.C.T.C. e adeguarle in caso di variazioni. Dovranno, inoltre, essere dotati di apparecchiature di segnaletica luminosa (lampeggiante) e di dispositivo atto ad illuminare nelle ore notturne la zona di rimozione, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli.
3. Possedere le autorizzazioni per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato; eventuali contestazioni in violazione alla prevista disciplina saranno a totale carico dell’Esecutore.
Il concorrente che risulterà aggiudicatario, dovrà presentare al Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, copia delle carte di circolazione dei carri rimotori destinati al servizio con le prescritte omologazioni e autorizzazioni, entro 7 giorni, naturale e continui, dalla richiesta della stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
C) EQUIPAGGIO
Il personale adibito alla conduzione e rimozione, dovrà essere abilitato alla guida in relazione al tipo di veicolo impiegato. Dovrà essere trasmessa, con le modalità dell’autocertificazione, copia della patente del personale in riferimento alla tipologia di carro rimotore.
Sarà cura dell’Esecutore dotare lo stesso di idoneo abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni con particolare riferimento alle ore notturne o in caso di scarsa visibilità.
Il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento dell’impresa esecutrice.
Il personale in ogni fase del servizio dovrà garantire la riservatezza delle informazioni in ragione dell’attività svolta e rispettare le direttive impartite dagli agenti di Polizia Locale.
Prima della stipula del contratto, l’esecutore dovrà inviare l’elenco del personale impiegato alle operazioni di rimozione.
L’Esecutore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del servizio, a porre tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio.
Art. 4 - REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
L’attività di raccolta e trasporto dei veicoli, o parti degli stessi, è riservata a soggetti iscritti, ai sensi dell’art. 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i., negli appositi elenchi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 4 e/o 5 di cui al D.M. n. 120 del 03/06/2014.
L’Esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell’eventuale sospensione o revoca della suddetta iscrizione.
Art. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Prima di rimuovere un veicolo rinvenuto in presunto stato di abbandono, gli agenti operanti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, previo accertamento che il mezzo non sia di provenienza illecita, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 460/99, redigeranno un verbale di constatazione del suo stato d’uso e di conservazione, eventualmente indicando le principali parti mancanti.
Nel caso in cui il veicolo sia munito di targa ovvero di altro elemento che permetta di accertarne la proprietà, il personale dell’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale procedente, dispone la rimozione del veicolo dopo la notifica al proprietario dell’invito a rimuoverlo. Ove il veicolo sia privo di targa o di altri elementi identificativi, il personale procedente dispone immediatamente per la sua rimozione.
La rimozione immediata potrà essere disposta, anche per motivi contingibili ed urgenti di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero, il veicolo costituisca pericolo per la pubblica incolumità, pericolo e/o grave intralcio per la circolazione oppure grave pregiudizio per l’ambiente e/o per il decoro urbano.
Di ogni operazione di rimozione ed affidamento del veicolo al Centro di Raccolta, il personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale rilascerà copia del verbale di constatazione sottoscritto anche dall’operatore incaricato della rimozione.
Il veicolo dovrà essere rimosso indipendentemente dallo stato igienico dello stesso, ovvero degli eventuali rifiuti rinvenuti nell’abitacolo, il cui relativo smaltimento sarà a carico dell’Esecutore.
Dopo aver rimosso il veicolo abbandonato il personale incaricato dovrà provvedere a rimuovere accuratamente ogni eventuale parte dello stesso rimasta sul suolo.
Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito all’interno dei depositi del Centro di raccolta contrattuale fino al momento della sua demolizione, ovvero della sua eventuale restituzione all’avente diritto che ne abbia fatto richiesta.
La restituzione di un veicolo rimosso in presunto stato di abbandono, reclamata dal proprietario nei termini consentiti, sarà effettuata dall’impresa esecutrice previa esibizione del nulla osta alla restituzione rilasciato dall’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale che ha disposto la rimozione. L’Esecutore è tenuto a dare immediata comunicazione dell’avvenuta restituzione del veicolo all’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale che ne ha disposto la restituzione.
L’Esecutore dovrà, su segnalazione dell’Unita Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale procedente, ad effettuare il recupero, a titolo gratuito, di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplati nel D.M. 460/99 (velocipedi, carretti etc.).
L’Esecutore, inoltre, dovrà trasmettere alle UU.OO. di Gruppo che hanno rilasciato il nulla osta alla demolizione dei veicoli, i relativi certificati di proprietà riportanti l’annotazione della cessazione dalla circolazione o certificazione equipollente, a seguito di radiazione dal PRA.
Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’Esecutore dovrà fornire, prima dell’avvio dell’appalto, a richiesta dell’Amministrazione, il/i recapito/i telefonico/i per la pronta reperibilità.
Il servizio dovrà essere garantito, nell’intero periodo contrattuale, dal Lunedì al Venerdì (esclusi giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Le operazioni di intervento saranno richieste dalle Unità Organizzativa della Polizia Locale di Roma Capitale, dislocate sul territorio comunale.
La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla richiesta, inoltrata a mezzo telefonico e confermata via e-mail.
In casi di necessità ed urgenza, anche al di fuori dei giorni e degli orari suddetti, qualora la ritardata rimozione possa costituire grave pericolo per l’incolumità pubblica e/o circolazione stradale, l’Esecutore dovrà provvedere all’intervento entro 3 ore dalla chiamata.
La restituzione dei veicoli agli aventi diritto muniti di nulla – osta dovrà avvenire con le seguenti modalità:
• dal lunedì al venerdì (escluse festività da calendario e domeniche) dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Art. 7 DIREZIONE DEL SERVIZIO - CONTROLLI E VERIFICHE
La direzione ed il controllo della regolarità del servizio è di competenza del R.U.P..
Allo scopo di effettuare un puntuale e necessario controllo sulla regolare esecuzione del servizio il R.U.P. potrà disporre che personale di Polizia Locale di Roma Capitale appositamente incaricato acceda, senza darne preavviso, ai centri di raccolta nonché chiedere la presa visione della documentazione relativa al servizio svolto.
Art. 8 - REFERENTI DEL CONTRATTO
L’esecutore dovrà nominare, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un Responsabile del contratto per tutta la durata del servizio, quale referente dell’appalto e comunicarlo a mezzo PEC, ovvero raccomandata A/R, al Comando Generale del Corpo di Polizia Locale – U.O. Servizi Amministrativi e XX.XX..
Il Referente, con piena responsabilità, avrà il compito di coordinare tutte le operazioni relative all’esecuzione del servizio ed altresì si adopererà affinché il personale impiegato rispetti tutte le
disposizioni previste o richiamate dal Capitolato speciale, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria, antinfortunistica e d’igiene sul lavoro.
Al referente verranno comunicate le eventuali disfunzioni nello svolgimento delle attività affidate. Ove l’Esecutore non dia comunicazione del nominativo del Responsabile del contratto, sarà considerato tale il suo legale rappresentante.
Eventuale sostituzione del responsabile, nel corso dell’appalto, dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima con l’indicazione del nuovo nominativo.
Il referente per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è il R.U.P.
Allegato B1
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Muxxxxxxx Xxxx XXX.
XXXXX X. 0 XMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 75.515,00 al netto dell’IVA. -
Oneri della sicurezza pari a zero.
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex
D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma I; Municipio Roma VII; Municipio Roma VIII; Municipio Roma IX; Municipio Roma X; Municipio Roma XI; Municipio Roma XII.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (nel prosieguo denominato anche “Codice”);
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Il D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il Codice della Strada e Regolamento di esecuzione
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
- Dalla normativa inerente all’esercizio dell’attività di “centro di raccolta” di cui al D.M.12 Ottobre 1999 n. 460 e s.m.i;
- Dal D.M. 3 giugno 2014 n. 120;
- Dal D.lgs. n. 209/2003 e s.m.i., e dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale);
- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- D.lgs. 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2006 ;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/03/2002
- Determinazione Dirigenziale n. 519 del 28/06/2017 del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale
- Il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale configurato per il presente lotto
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 – Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 01/01/2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di ventiquattro mesi.
Le modalità esecutive del presente appalto sono quelle dettagliatamente specificate nel capitolato.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità operative sono quelle indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo unitario di ogni prestazione dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente schema di contratto, al netto del
ribasso del _%(oneri della sicurezza pari a zero) e per il periodo innanzi indicato ammonta a € _ / prestazione al netto dell’I.V.A.
Il valore complessivo dell’appalto è di €_ _al netto di I.V.A.., correlato al numero effettivo di prestazione eseguite nel biennio contrattuale, che potrebbe non essere raggiunto per cui l’Esecutore, al termine dell’appalto, non potrà vantare alcun diritto, pretesa e/o aspettativa.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
• Obbligo di messa a disposizione del Centro di Raccolta e dei carri rimotori per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali entro e non oltre 7 giorni, naturali e continui, dalla richiesta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva:
• il possesso delle autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i. e dal D.lgs. 152/06, Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2006, in relazione all’attività oggetto del presente contratto.
• l’obbligo di dotare ogni veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale unico non inferiore alle tariffe minime vigenti per legge.
• l’obbligo di assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo le esigenze dettate dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
• l’obbligo di garantire al personale della Polizia Locale di Roma Capitale che ne faccia richiesta la piena collaborazione dei propri dipendenti, ai fini delle necessarie verifiche per acquisire gli elementi identificativi del veicolo privo di targhe.
• l’obbligo di fornire i recapiti telefonici e indirizzo/i e-mail necessari all’esecuzione del contratto.
• L’obbligo di controllare che tutti gli addetti al servizio mantengano un contegno corretto ed osservino puntualmente e prontamente le disposizioni loro impartite unicamente dal personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
• obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
• obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
• obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
• obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Amministrazione, non riconoscerà all’Esecutore alcuna operazione che non sia stata richiesta dal personale suddetto.
Il Corpo di Polizia Locale può chiedere la sostituzione di quei dipendenti che abbiano reiteratamente disatteso le disposizioni loro impartite come pure di coloro che si siano resi responsabili di reati o, comunque, di azioni pregiudizievoli per l’immagine di Roma Capitale.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente al Comando del Corpo di P.L. di Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Qualora in corso di esecuzione contrattuale le attività oggetto del servizio vengano delocalizzate, dall’impresa aggiudicataria, in un centro di raccolta diverso da quello dichiarato in sede di gara, quest’ultimo dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, in caso contrario il contratto si intende immediatamente risolto.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
Il fornitore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato
Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali afferenti il presente schema di contratto è necessario da parte dell’affidatario di munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato.
Art. 5 – Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Qualora ricorrano circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula del contratto, ovvero ragioni di pubblico interesse che impediscono in via temporanea o parziale che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d’arte, le relative sospensioni saranno disciplinate dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. in relazione alla specifica fattispecie.
Art. 6 – Offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub - criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara.
Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative
Art. 7 – Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente Schema di contratto e nelle modalità e i tempi indicati agli artt. 5 e 6 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.
Il contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta dal contraente medesimo in sede di proposta migliorativa.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali, salvo che l’inadempienza non costituisca causa di risoluzione del contratto:
a) Per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
b) In relazione ai tempi previsti all’art. 6 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, si procederà all’applicazione delle seguenti penali:
1. se l’intervento sarà eseguito successivamente ai primi due giorni lavorativi, per ogni ritardo nell’esecuzione del servizio, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
2. nei casi di necessità ed urgenza al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti:
a) - sarà applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), in caso di non reperibilità protratta per oltre 4 ore;
b) - sarà applicata una penale pari ad € 100,00 nel caso in cui, successivamente alla chiamata, l’intervento di rimozione superi le tre ore previste dalla richiesta.
c) una penale del 5% (cinquepercento) del valore del contratto come definita all’art.17del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 17;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dalla data di inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore della prestazione oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 8 - Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del presente schema di contratto.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte della U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.
La fattura dovrà contenere il CIG assegnato all’appalto e il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
L’Esecutore, inoltre, dovrà trasmettere alla U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, i seguenti documenti di sintesi :
1. riepilogo trimestrale contenente il numero delle rimozioni effettuate nel periodo di riferimento distinte per tipologia di veicolo e per Unità Organizzativa competente territorialmente;
2. schema di riepilogo trimestrale contenente il numero dei veicoli radiati con precisa indicazione della data di avvenuta cancellazione al P.R.A.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo della stazione appaltante di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Se la fattura non sarà inviata nelle modalità richieste dall’Amministrazione, il termine dei 30 giorni decorrerà dalla regolare trasmissione della stessa.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativa al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii..
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Attestazione di regolare esecuzione
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia l’attestazione di regolare esecuzione anche a seguito dei dati comunicati dalla U.O. S.A.N. del Comando del Corpo.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione successivamente alla prestazione resa, con facoltà di accesso nel Centro di Raccolta in qualunque momento e senza preavviso.
All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. autorizza il pagamento della fattura; la liquidazione non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12 - Garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D, Lgs. n. 231/2007) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a “Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723 indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla dalle leggi che ne disciplinano le attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni
“Il sottoscritto Istituto…………………………………..(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora e incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché ad effettuare, entro
quindici giorni dalla richiesta scritta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria capitolina”
“Il sottoscritto Istituto…………………………………..(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di aver effetto solo, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e),
n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga dell’ulteriore riduzione di cui al citato art. 93, comma 7, del Codice, dovrà presentare:
12.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit – “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato al precedente punto 12.a.):
12.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, in originale ovvero copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
12.b. bis – Qualora l’aggiudicatario si avvalga dell’ulteriore riduzione del 20% rispetto ai benefici di cui ai punti 12.a.) e 12.b.) del presente articolo, ai sensi del citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in relazione a forniture che costituiscano almeno il 50% del valore della fornitura oggetto del contratto stesso.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7, del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett, e), n.2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare, rispettivamente:
- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione si sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e rating d’impresa;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l’aggiudicatario dovrà – a pena di esclusione – risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di
legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016). L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di forniture comunque presenti nei luoghi dove viene prestato la fornitura. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13- Subappalto
E’ ammesso il subappalto.
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice.
Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E,’ altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma
8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Corpo di Polizia Locale – Comando Generale, U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali, Via della Consolazione n. 4, c.a.p.
00186, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa, ove ricorrenti, sono le seguenti:
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% (diecipercento) del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5 lett. c) del d.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara, altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale,
sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
⮚ Risoluzione del contratto per grave inadempimento
In relazione alla risoluzione del contratto si applica l’art.108 del Codice dei Contratti. Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, il Corpo di P.L.R.C. su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
⮚ Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IL Corpo di P.L.R.C. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
⮚ Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
In sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
⮚ Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancata messa a disposizione del Centro di Raccolta e dei carri rimotori per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto oltre 7 giorni dalla richiesta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva:
b) decadenza dell’esecutore, per mancato rinnovo del periodo di proroga o revoca per mancanza dei requisiti ambientali, dall’elenco dei Centri di raccolta autorizzati all’esercizio del servizio con Determinazione Dirigenziale n. 519 del 28/06/17 del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale, l’eventuale risoluzione dell’affidamento del servizio comunque non esclude l’espletamento, da parte della Esecutore, di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal D.M. 460/99 relativi ai veicoli già conferiti in deposito;
c) mancato rinnovo o decadenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4 e/o 5 .
d) qualora il soggetto aggiudicatario delocalizzi le attività oggetto del servizio in un centro di raccolta diverso da quello dichiarato in sede di gara, il quale non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara e dei requisiti ambientali richiesti del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale.
e) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni dall’avvenuta consegna;
f) dichiarazioni mendaci da parte dell’ Esecutore circa l’avvenuta demolizione dei veicoli rimossi o l’avvenuto espletamento delle formalità previste dal D.M. 460/99;
Art.19 – Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 20 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 21 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 22 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite. (clausola vessatoria)
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Le prestazioni, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal R.U.P., prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
a) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
b) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 24 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto.
Art. 25 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le clausole vessatorie contenute nell’art. 15 e nell’art. 22, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”.
Allegato B2
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei seguenti Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma II; Municipio Roma III; Municipio Roma IV; Municipio Roma V; Municipio Roma VI; Municipio Roma XIII; Municipio Roma XIV; Municipio Roma XV.
LOTTO N. 2 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 75.515,00 al netto dell’IVA. -
Oneri della sicurezza pari a zero.
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico ex
D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli da svolgersi nell’ambito territoriale dei Municipi di Roma Capitale: Municipio Roma II; Municipio Roma III; Municipio Roma IV; Municipio Roma V; Municipio Roma VI; Municipio Roma XIII; Municipio Roma XIV; Municipio Roma XV.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (nel prosieguo denominato anche “Codice”);
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.5
- il D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Il D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il Codice della Strada e Regolamento di esecuzione
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
- Dalla normativa inerente all’esercizio dell’attività di “centro di raccolta” di cui al D.M.12 Ottobre 1999 n. 460 e s.m.i;
- Dal D.M. 3 giugno 2014 n. 120;
- Dal D.lgs. n. 209/2003 e s.m.i., e dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale);
- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- D.lgs. 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2006 ;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 152/12 del 18/03/2002
- Determinazione Dirigenziale n. 519 del 28/06/2017 del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale
- Il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale configurato per il presente lotto
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 – Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 01/01/2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di ventiquattro mesi.
Le modalità esecutive del presente appalto sono quelle dettagliatamente specificate nel capitolato.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità operative sono quelle indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo unitario di ogni prestazione dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente schema di contratto, al netto del ribasso del _%(oneri della sicurezza pari a zero) e per il periodo innanzi indicato ammonta a € _ / prestazione al netto dell’I.V.A.
Il valore complessivo dell’appalto è di €_ _al netto di I.V.A.., correlato al numero effettivo di prestazione eseguite nel biennio contrattuale, che potrebbe non essere raggiunto per cui l’Esecutore, al termine dell’appalto, non potrà vantare alcun diritto, pretesa e/o aspettativa.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
• Obbligo di messa a disposizione del Centro di Raccolta e dei carri rimotori per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali entro e non oltre 7 giorni, naturali e continui, dalla richiesta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva:
• il possesso delle autorizzazioni previste dal D.M. 460/99, dal D.lgs. 209/03 e s.m.i. e dal D.lgs. 152/06, Legge Regionale n. 27/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2006, in relazione all’attività oggetto del presente contratto.
• l’obbligo di dotare ogni veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale unico non inferiore alle tariffe minime vigenti per legge.
• l’obbligo di assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo le esigenze dettate dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
• l’obbligo di garantire al personale della Polizia Locale di Roma Capitale che ne faccia richiesta la piena collaborazione dei propri dipendenti, ai fini delle necessarie verifiche per acquisire gli elementi identificativi del veicolo privo di targhe.
• l’obbligo di fornire i recapiti telefonici e indirizzo/i e-mail necessari all’esecuzione del contratto.
• L’obbligo di controllare che tutti gli addetti al servizio mantengano un contegno corretto ed osservino puntualmente e prontamente le disposizioni loro impartite unicamente dal personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
• obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
• obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
• obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
• obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Amministrazione, non riconoscerà all’Esecutore alcuna operazione che non sia stata richiesta dal personale suddetto.
Il Corpo di Polizia Locale può chiedere la sostituzione di quei dipendenti che abbiano reiteratamente disatteso le disposizioni loro impartite come pure di coloro che si siano resi responsabili di reati o, comunque, di azioni pregiudizievoli per l’immagine di Roma Capitale.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente al Comando del Corpo di P.L. di Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Qualora in corso di esecuzione contrattuale le attività oggetto del servizio vengano delocalizzate, dall’impresa aggiudicataria, in un centro di raccolta diverso da quello dichiarato in sede di gara, quest’ultimo dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, in caso contrario il contratto si intende immediatamente risolto.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
Il fornitore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Contrassegno di accesso alle zone a traffico limitato
Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali afferenti il presente schema di contratto è necessario da parte dell’affidatario di munirsi, a proprie spese, del contrassegno di accesso alle Zone a traffico limitato.
Art. 5 – Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Qualora ricorrano circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipula del contratto, ovvero ragioni di pubblico interesse che impediscono in via temporanea o parziale che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d’arte, le relative
sospensioni saranno disciplinate dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. in relazione alla specifica fattispecie.
Art.6 – Offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub - criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara.
Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative
Art. 7 – Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel presente Schema di contratto e nelle modalità e i tempi indicati agli artt. 5 e 6 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.
Il contraente si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta dal contraente medesimo in sede di proposta migliorativa.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali, salvo che l’inadempienza non costituisca causa di risoluzione del contratto:
a) Per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sarà applicata una penale € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo;
b) In relazione ai tempi previsti all’art. 6 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, si procederà all’applicazione delle seguenti penali:
1. se l’intervento sarà eseguito successivamente ai primi due giorni lavorativi, per ogni ritardo nell’esecuzione del servizio, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo;
2. nei casi di necessità ed urgenza al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti:
a) - sarà applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento), in caso di non reperibilità protratta per oltre 4 ore;
b) - sarà applicata una penale pari ad € 100,00 nel caso in cui, successivamente alla chiamata, l’intervento di rimozione superi le tre ore previste dalla richiesta.
c) una penale del 5% (cinquepercento) del valore del contratto come definita all’art.17del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 17;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dalla data di inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore della prestazione oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 8 - Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del presente schema di contratto.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte della U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.
La fattura dovrà contenere il CIG assegnato all’appalto e il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
L’Esecutore, inoltre, dovrà trasmettere alla U.O. Studi Applicazione Normativa del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, i seguenti documenti di sintesi :
1. riepilogo trimestrale contenente il numero delle rimozioni effettuate nel periodo di riferimento distinte per tipologia di veicolo e per Unità Organizzativa competente territorialmente;
2. schema di riepilogo trimestrale contenente il numero dei veicoli radiati con precisa indicazione della data di avvenuta cancellazione al P.R.A.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo della stazione appaltante di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Se la fattura non sarà inviata nelle modalità richieste dall’Amministrazione, il termine dei 30 giorni decorrerà dalla regolare trasmissione della stessa.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativa al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii..
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Attestazione di regolare esecuzione
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia l’attestazione di regolare esecuzione anche a seguito dei dati comunicati dalla U.O. S.A.N. del Comando del Corpo.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione successivamente alla prestazione resa, con facoltà di accesso nel Centro di Raccolta in qualunque momento e senza preavviso.
All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. autorizza il pagamento della fattura; la liquidazione non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12 - Garanzia definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D, Lgs. n. 231/2007) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a “Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723 indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla dalle leggi che ne disciplinano le attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni
“Il sottoscritto Istituto…………………………………..(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora e incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché ad effettuare, entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria capitolina”
“Il sottoscritto Istituto…………………………………..(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la
disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di aver effetto solo, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e),
n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga dell’ulteriore riduzione di cui al citato art. 93, comma 7, del Codice, dovrà presentare:
12.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit – “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato al precedente punto 12.a.):
12.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, in originale ovvero copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
12.b. bis – Qualora l’aggiudicatario si avvalga dell’ulteriore riduzione del 20% rispetto ai benefici di cui ai punti 12.a.) e 12.b.) del presente articolo, ai sensi del citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in relazione a forniture che costituiscano almeno il 50% del valore della fornitura oggetto del contratto stesso.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7, del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett, e), n.2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare, rispettivamente:
- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione si sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un Notaio in corso di validità.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità e rating d’impresa;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l’aggiudicatario dovrà – a pena di esclusione – risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di forniture comunque presenti nei luoghi dove viene prestato la fornitura. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13- Subappalto
E’ ammesso il subappalto.
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice.
Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E,’ altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
Art. 16 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Corpo di Polizia Locale – Comando Generale, U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali, Via della Consolazione n. 4, c.a.p. 00186, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa, ove ricorrenti, sono le seguenti:
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% (diecipercento) del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 17 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5 lett. c) del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara, altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, il Corpo di P.L.R.C. su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IL Corpo di P.L.R.C. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
In sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancata messa a disposizione del Centro di Raccolta e dei carri rimotori per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto oltre 7 giorni dalla richiesta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva:
b) decadenza dell’esecutore, per mancato rinnovo del periodo di proroga o revoca per mancanza dei requisiti ambientali, dall’elenco dei Centri di raccolta autorizzati all’esercizio del servizio con Determinazione Dirigenziale n. 519 del 28/06/17 del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale, l’eventuale risoluzione dell’affidamento del servizio comunque non esclude l’espletamento, da parte della Esecutore, di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal D.M. 460/99 relativi ai veicoli già conferiti in deposito;
c) mancato rinnovo o decadenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4 e/o 5 .
d) qualora il soggetto aggiudicatario delocalizzi le attività oggetto del servizio in un centro di raccolta diverso da quello dichiarato in sede di gara, il quale non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara e dei requisiti ambientali richiesti del Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti – U.O. Rifiuti e Risanamenti di Roma Capitale.
e) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni dall’avvenuta consegna;
f) dichiarazioni mendaci da parte della Esecutore circa l’avvenuta demolizione dei veicoli rimossi o l’avvenuto espletamento delle formalità previste dal D.M. 460/99;
Art. 19 – Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 20 Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 21 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 22 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite. (clausola vessatoria)
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Le prestazioni, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal R.U.P., prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
a) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
b) organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 24 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto.
Art. 25 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le clausole vessatorie contenute nell’art. 15 e nell’art. 22, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”.