CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI
CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE IN IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI
TRA
COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica (di seguito an- che “Comieco” o “Consorzio”), con sede in Xxxxxx 00000, Via Xxxxxx Litta, n. 5, c.f. 97207800158, pec xxxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxx.xxx, in persona del procuratore ad acta, Direttore Generale Xxxxx Xxx- xxxxxxxx, munito dei necessari poteri ai sensi dell’atto del 18 maggio 2016 n. 18630/7744 di repertorio notaio dott.ssa Xxxxxxxxxxx Condò, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 maggio 2018
E
Il convenzionato , con sede sociale in
C.F. e P.IVA , capitale sociale pari ad Euro rappresentata ai fini del presente Contratto da in qualità di rappresentante legale (di seguito, “Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti ”) (di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)
PREMESSO CHE
a) Con riferimento alla Convenzione c.d. “OUT”, secondo cui, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tec- xxxx Xxxxx, "il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclag- gio individuato da COMIECO, a valle delle operazioni di lavorazione svolte a cura del conven- zionato";
b) nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta, ai fini dell'applicazione della Convenzione Locale é ne- cessario procedere alla formalizzazione di apposito contratto per lo svolgimento dei servizi ag- giuntivi per la messa a disposizione di carta e cartone End Of Waste ex DM 188/2020 a valle della raccolta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comun- que conformi per l'avvio al riciclaggio nell'industria cartaria;
c) tutte le attività preliminari inerenti il conferimento della raccolta ed i relativi oneri rimangono ad esclusivo carico del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti;
d) il materiale proveniente dalla raccolta gestita attraverso le convenzioni attuative dell’Accordo Quadro Anci/Conai viene avviato ad operazioni di riciclaggio tramite destinatari del riciclaggio individuati da Comieco anche attraverso procedure competitive.
e) il Consorzio ha adottato un tariffario indicativo per i servizi di lavorazione soggetto ad aggiorna- mento annuale sulla base dell’andamento dei costi dei fattori produttivi tramite indicatori Istat, Arera e di mercato.
* * *
Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica ed il “Con- venzionato”
si conviene e si stipula quanto segue
1. Inquadramento
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti gli effetti, una attua- zione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina della raccolta di imballaggi e rifiuti cellulosici effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI/Conai e dell’Allegato Tec- nico Carta. In particolare attua quanto previsto all’art. 3.2.2, nel caso di impianto di gestione dei rifiuti individuato dal Convenzionato.
2. Autorizzazioni
2.1. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara di essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Il Convenzionato-impianto garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti dalla autorizzazione di cui è titolare l’impianto di gestione dei rifiuti (compilare allegato 1). Il Convenzionato-impianto si impegna a caricare copia del documento autorizzativo, completo degli allegati tecnici, e suoi successivi rinnovi, modifica- zioni e integrazioni, sul portale documentale Comieco.
2.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all’Al- legato 1 dell’Allegato Tecnico Carta.
2.3 Qualora il Convenzionato non disponga di un proprio impianto di lavorazione, ma intenda assolvere alle obbligazioni previste dal presente contratto attraverso un impianto terzo, dovrà dichiarare a Co- mieco l’operatore di cui intende avvalersi (compilare allegato 1). Resta inteso che in tal caso non si instaura alcun rapporto giuridico tra Comieco e il soggetto terzo e che il Convenzionato resta respon- sabile verso Comieco di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.
2.4 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.3 il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti deve tra- smettere a Comieco copia dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con indicazione specifica, even- tualmente tramite autocertificazione dell’impianto di gestione dei rifiuti terzo, ai sensi del DPR 445/2000, delle quantità massime autorizzate alle operazioni di messa in riserva e recupero con riferimento ai rifiuti classificati EER 200101 e 150101.
2.5 In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 2.1 e 2.4, il Convenzionato-impianto, al momento della chiusura della trasmissione dei dati di cui all’art. 4.1 l), si obbliga a confermare mensilmente tramite il portale Comieco, che non si è determinato il superamento dei quantitativi massimi autorizzati all’im- pianto e la sussistenza, alla data dell’attestazione e in riferimento ai predetti quantitativi massimi, di capacità residuale sufficiente per le quantità previsionali dei rapporti contrattuali in essere.
2.6 Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2.5, in caso di variazioni delle quantità autorizzate il Convenzionato-Impianto si obbliga a darne tempestiva comunicazione via PEC a Comieco.
3. Oggetto
3.1 Il Convenzionato-impianto si obbliga, nell'interesse di Comieco, a svolgere i servizi elencati al suc- cessivo art. 4. I servizi verranno effettuati sui rifiuti classificati EER 200101 e 150101 oggetto della convenzione.
3.2 Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 4, il Convenzionato-im- pianto di gestione dei rifiuti si obbliga a consegnare, ai soggetti che saranno indicati da Comieco e
secondo le modalità previste al successivo art. 5, i quantitativi provenienti dalla raccolta differenziata in convenzione locale debitamente selezionati e trasformati in carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 secondo le tipologie classificate 1.02.00 ovvero 1.04-1.05 i dalla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto all’art. 3 del Documento Qualità dell’Allegato Tecnico,
3.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti riconosce e prende atto che al soggetto indicato da Comieco per il ritiro delle materie prime secondarie (in seguito: carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020) non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore alla percentuale prevista dalle norme tecniche di settore vigenti nel settore cartario.
3.4 Ai fini del precedente punto 3.3 la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per la filiera cartaria, è garantita dal rispetto delle soglie previste dal DM 188/2020, che fissa un limite alle frazioni estranee nel materiale recuperato pari all’1.5 % in peso.
4. Servizi da rendersi da parte del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti
4.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:
a) attività di recupero conformi al DM 188/2020 per la produzione di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 per l’industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 DM 188/2020. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere svolte nel ri- spetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate all’impianto;
b) messa a disposizione di materiale lavorato secondo le tipologie classificate come 1.02., 1.04-
1.05 alla norma UNI EN 643 vigente e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3.4 nonché quanto previsto all’art. 3 del Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico nel rispetto delle quan- tità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effet- tuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia, lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell’imballaggio dalla raccolta congiunta);
c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
d) etichettatura di ogni singola balla dei carichi inviati a destino, con etichette che garantiscano la permanenza in sede nelle normali operazioni di carico e scarico (antistrappo e impermeabili) e che riportino le seguenti indicazioni:
- denominazione-ragione sociale dell’Impianto;
- classificazione del materiale ai sensi della norma UNI EN 643:2014 e ss.mm.ii.;
- data di pressatura (opzionale);
- convenzionato e bacino di provenienza (opzionale);
Impianto e Xxxxxxxx potranno concordare e standardizzare il posizionamento dell’etichetta sulle balle, per favorirne l’immediata individuazione al ricevimento dei carichi.
e) attività di deposito di Carta e Cartone End of Waste Ex DM 188/2020 nell’attesa dell’avvio a riciclaggio con capacità di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;
f) attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall’attività di selezione ai fini dell’avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità;
g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informa- zioni:
- predisposizione della documentazione per il trasporto (DDT) con indicazione delle seguenti informazioni:
- denominazione-ragione sociale dell’Impianto;
- classificazione del materiale ai sensi della norma UNI EN 643:2014 e ss.mm.ii.;
- (eventuale) punto di posizionamento delle etichette se concordato;
h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 26 t per materiale di classificazione
1.02 e di 24 t per quello 1.05.00 / 1.04.00.). In caso di mancato rispetto del peso minimo previsto per il carico utile, l’Impianto e il destinatario definiscono un contributo di trasporto in favore del de- stinatario fatturato dal destinatario all’Impianto;
i) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne alla Xxxxxxxx, con posticipo massimo di 7(sette) giorni lavorativi. Dal mese di avvio del sistema di co- municazione dei carichi utili pronti per la consegna tramite il portale Comieco, il posticipo massimo sarà di 5 (cinque) giorni lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazio- nali;
l) controllo e inserimento del dato relativo alle frazioni estranee cernite tramite l’area riservata Co- mieco entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo, nel riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente come risultanti dal caricamento dei dati dei FIR e DDT caricati da parte dell’Impianto (Modulo B), unitamente, ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto;
m) messa a disposizione di un’area idonea allo svolgimento delle verifiche qualitative della raccolta e del materiale in balle, nonché di assistenza tramite risorse umane e tecniche per l'espletamento delle predette attività.
4.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti tiene indenne Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In articolare il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è responsabile della piena conformità di carta e cartone End of Waste ex Dm 188/2020 alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia di macero dichiarata nei documenti di ac- compagnamento della merce.
5. Obblighi di consegna e ritiro
5.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è obbligato a mettere a disposizione e consegnare la carta ed il cartone, recuperati ai sensi del DM 188/2020, al Destinatario individuato da Comieco. Fino all’avvio del sistema di comunicazione dei carichi utili pronti per la consegna, tramite il portale Comieco (“buono” elettronico), il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra il Destina- tario individuato da Comieco e il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, preferibilmente su base settimanale e basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell’ambito della Convenzione.
5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del pre- cedente articolo 3, la percentuale di raccolta assegnata al Destinatario individuato da Comieco sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dal Con- venzionato-impianto di gestione dei rifiuti tramite accesso all’area web riservata. Il Convenzionato-im- pianto di gestione dei rifiuti dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgi- mento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.
5.3 I quantitativi di raccolta ricevuti dall’Impianto oggetto del programma di cui al precedente comma
5.1 dovranno essere lavorati e messi a disposizione, dall’Impianto di gestione dei rifiuti, per il ritiro da parte del destinatario individuato da Comieco entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi (data di
accettazione del FIR o di documento equivalente) dall’ingresso in impianto del conferimento che ha completato il peso minimo del carico di cui all’art. 4.1 lettera h).
Al raggiungimento delle quantità lavorate, necessarie alla composizione del carico minimo, l’Impianto di gestione dei rifiuti è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque non oltre i 2 (due) giorni lavo- rativi, il Destinatario individuato da Comieco della disponibilità del carico. Con l’entrata a regime del sistema di comunicazione istantanea dei carichi utili pronti per la consegna, l’Impianto, invece, inserirà sul portale Comieco un numero di “buoni” elettronici pari ai carichi utili, specificando la data di disponi- bilità.
Nel caso di ritardi nella messa a disposizione del materiale e solo su formale segnalazione del Destina- tario, all’Impianto è comminata una penale di € 50,00 per ogni tonnellata non consegnata al termine dei 16 giorni dall’ingresso in impianto del conferimento che ha completato il peso minimo del carico (art. 4.1 lettera h) e Comieco, indipendentemente dall'avvenuto incasso di detta penale, corrisponderà al Desti- xxxxxxx un importo pari a € 12,00 per ciascuna tonnellata non consegnata. Con l’entrata a regime del sistema di comunicazione dei carichi utili pronti per la consegna “buoni elettronici”, la penale verrà ap- plicata qualora la data di disponibilità del buono sia successiva di 14 giorni lavorativi dall’ingresso in Impianto del conferimento che ha completato il peso minimo del carico (art. 4.1 lettera h)
5.4. Il Destinatario individuato da Comieco provvederà al ritiro di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 resi disponibili entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicata disponibilità. All’en- trata a regime del sistema di comunicazione istantaneo dei carichi utili pronti per il ritiro, il destinatario, tramite il portale Comieco, potrà verificare il numero di buoni elettronici messi a disposizione dall’Im- pianto e la relativa data di scadenza
5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco impianto di gestione dei rifiuti e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità del Destinatario individuato da Comieco.
5.6 Qualora il Destinatario individuato da Comieco non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti indicazioni con riguardo alla re- lativa destinazione, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti provvederà ad inviare al Destinatario individuato da Comieco specifico e formale sollecito nel termine di 2 due) giorni lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco. All’entrata a regime del sistema di comunicazione istantanea dei carichi utili pronti per il ritiro, tramite i buoni elettronici, decade la necessità del sollecito.
5.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, ovvero, all’entrata a regime del si- stema di comunicazione istantanea dei carichi utili, decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data del buono elettronico, Comieco provvederà ad individuare un nuovo Destinatario, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti. Entro i successivi (due) giorni lavorativi, Comieco provvederà a far ritirare il materiale dal Destinatario in sostituzione del primo. Il Convenzio- nato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga alla messa a disposizione e alla consegna del materiale al nuovo Destinatario così individuato da Comieco. Verificatasi l'ipotesi che precede, a carico del Desti- xxxxxxx inadempiente verrà posta una penale di euro 50,00 per ciascuna tonnellata non ritirata e Co- mieco, indipendentemente dall'avvenuto incasso di detta penale, corrisponderà al Convenzionato- im- pianto un importo pari a 12 euro per ciascuna tonnellata non ritirata
5.8 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.6, i termini di ritiro indicati saranno ridotti nel caso di comunicazione scritta a Comieco del raggiungimento dei limiti previsti per l’impianto di gestione dei rifiuti dal CPI ovvero dei limiti autorizzativi relativi ai codici di cui al presente contratto e riconducibili alla quota parte dei quantitativi destinati a Comieco non ritirati. In tal caso Comieco provvede al ritiro dei carichi necessari per il rispetto dei limiti richiamati.
6. Corrispettivi
6.1 A titolo di corrispettivo, in conformità al presente Contratto, Comieco riconosce al Convenzionato- impianto di gestione dei rifiuti un importo, soggetto ad aggiornamento annuale, come indicato alla lettera
e) delle premesse e pari a: Qualità 1.02.00
38,54 euro per tonnellata di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 classificata secondo la tipologia 1.02.00 dalla norma UNI EN 643 vigente consegnata al destinatario della raccolta individuato da Comieco;
Qualità 1-04-1.05
36,44 euro per tonnellata di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 classificata secondo le tipologie 1.04-1.05 alla norma UNI EN 643 e fermo quanto previsto all’art. 3 del Documento Qualità dell’Allegato Tecnico, consegnata al destinatario della raccolta individuato da Comieco.
6.3 Per i servizi di cui alle lettere d), i), l), del precedente art. 4 Comieco riconoscerà al Convenzionato- Impianto un corrispettivo pari a 2,20 €/t per le quantità di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 classificata secondo la tipologia 1.02.00 - 1.04-05 dalla norma UNI EN 643 vigente consegnata al de- stinatario della raccolta individuato da Comieco. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
7. Qualità e reclami – gestione del materiale bagnato
7.1 Qualità e reclami
7.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020. Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti prende atto ed accetta la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Alle- gato Tecnico Carta Documento Audit e Qualità artt. 3, 7 e 8.
7.2 Gestione del materiale bagnato
7.2.1 Nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.4 del Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente Contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabi- lita tra Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti e il Destinatario individuato da Comieco sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti dichiara a Comieco, che lo comunica al Destinatario il peso le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio dichiarato, la Cartiera carica sul portale Comieco, giornalmente e, comunque, con posticipo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data del ricevimento del carico, ovvero, qualora il DDT relativo a quel carico non fosse ancora stato caricato, 3 (tre) giorni dalla data di caricamento del DDT, il nuovo peso “accettabile”, che l’Impianto e la Cartiera dovranno definire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di caricamento del peso accettabile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il peso accettato coinciderà con quello dichiarato dall’Impianto, all’atto del caricamento del DDT. L’Impianto potrà segna- lare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione. In assenza della procedura condivisa di cui sopra e in seguito a formale richie- sta da uno tra il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti o il Destinatario della carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020. Comieco entro 30 giorni attiverà una procedura per la rilevazione e/o la verifica delle dimensioni e dei pesi medi delle balle di carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020 prodotte dall’Impianto di recupero. Tali misurazioni, con valore di certificazione vincolante tre le parti,
sono messe a disposizione del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti e del Destinatario indivi- duato da Comieco, come base di riferimento per la stima della presenza di acqua nella carta e cartone End of Waste ex DM 188/2020.
7.2.2 il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti prende atto ed accetta che La procedura di cui al punto precedente può essere sostituita, previo formale accordo con l’Impianto, dall’accertamento pun- tuale a campione nel caso della disponibilità in Cartiera di sistemi di rilevazione strumentale di accerta- mento della presenza di umidità (i.e. fiber test, piastra per la misura dell’umidità, etc.), utilizzati secondo procedura condivisa con l’Impianto.
8. Misure di sicurezza
8.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente Contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.
8.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, inoltre, garantisce che, nell’esecuzione del Con- tratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggior- nate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.
8.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valu- tazione dei Rischi l’interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l’ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08. tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2.1.
9. Responsabilità.
9.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la cor- retta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento, o comunque connesse all’esecuzione del presente Contratto.
9.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l’esecuzione del Contratto o di parte di esso, tenendo indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.
9.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti risponde in proprio dell’inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività tenuto conto di quanto pre- visto dall’art. 2.1.; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.
10. Documentazione
10.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 4, il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si ob- bliga a mettere a disposizione di Comieco, secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, considerando giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali, i dati dei FIR e dei DDT o di altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali sia ricevute dal Convenzionato (o da altri soggetti), sia consegnate alla Cartiera (o a terzi) per conto di Comieco. Dal mese di avvio del si- stema di comunicazione dei carichi utili pronti per la consegna tramite il portale Comieco, il posticipo massimo sarà di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta..
10.2 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga altresì a comunicare tramite l’area riservata Comieco il riepilogo dei movimenti in ingresso e in uscita del mese precedente inserendo la frazione estranea estratta, entro7 gg. lavorativi di ogni mese (Modulo B), secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al pre- cedente art. 7.2.
10.3 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.
11. Durata ed efficacia.
11.1 L’efficacia del presente Contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino al termine di scadenza della Convenzione locale in essere con Comieco. Il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico, totalmente o parzialmente, nel caso di scadenza, risoluzione della predetta Convenzione, o di comunicazione, entro le scadenze temporali di cui all'Allegato Tecnico Carta, di conferimento in convenzione solo di quota parte della raccolta.
11.2 E’ data facoltà di recesso del presente Contratto alle parti nel rispetto dei termini di preavviso dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico.
12. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
12.1 Le Parti assumono reciprocamente la responsabilità della corretta gestione e conservazione delle informazioni di cui vengano in possesso in relazione allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto; potranno pertanto utilizzare le suddette informazioni esclusivamente per motivi connessi all’esecuzione del contratto stesso. Le parti si obbligano a mantenere assoluto riserbo sul contenuto del presente Contratto e dei documenti nello stesso richiamati e allo stesso allegati.
12.2 Le Parti – assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità - si impegnano ad agire in modo che il personale o i terzi incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali o chiamati a collaborare per l’esple- tamento delle stesse, mantengano strettamente riservati i dati e le informazioni di cui vengano in pos- sesso, non li divulghino e non ne facciano alcun uso.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza di cui sopra le informazioni:
- che fossero legittimamente in possesso di ciascuna parte o comunque conosciute dalla mede- sima, in assenza di obblighi di riservatezza, precedentemente alla ricezione delle medesime dall’altra;
- che siano ovvero divengano lecitamente di pubblico dominio senza violazione del presente con- tratto;
- che siano lecitamente ottenute dalla parte ricevente da una fonte diversa dalla parte divulgante, in assenza dell’imposizione di obblighi di riservatezza;
- che siano elaborate dalla parte ricevente ovvero da terzi a beneficio della medesima, senza avvalersi di informazioni tutelate da vincoli di riservatezza e la cui elaborazione autonoma possa essere dimostrata mediante prove documentali;
- che siano trasmesse da una parte dopo che essa abbia ricevuto la notificazione scritta dall’altra dell’intento di quest’ultima di non ricevere alcuna informazione riservata;
12.3 Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi previsti nel presente articolo anche nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto.
12.4 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto, sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. In particolare, i dati verranno trattati mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
12.5 Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto se- condo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
13. Modifiche
13.1 Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, come pure l’Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l’Allegato tecnico ANCI-Comieco, sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le dispo- sizioni di quest’ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute.
13.2 Eventuali variazioni del presente contratto dovranno risultare da atto scritto.
13.3 Qualora una clausola (o più di una clausola) del presente Contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le Parti negozieranno in buona fede la sua sostituzione con una clausola che quanto meglio garantisca il mantenimento degli equilibri economici dello stesso.
13.4 L’inefficacia di una clausola contrattuale non comporterà l’inefficacia e/o la nullità dell’intero con- tratto.
14. Inadempimenti; clausola risolutiva
14.1 Il Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a manlevare e tenere indenne Comieco da ogni e qualsiasi conseguenza, con particolare riguardo alle pretese che dovessero essere azionate dal Destinatario individuato da Comieco per inadempimenti del Convenzionato-impianto di gestione dei rifiuti rispetto alle obbligazioni assunte col presente Contratto, anche in riferimento alle definizioni dirette di cui al precedente art. 7.1 e 7.2.
14.2 Qualora il Convenzionato-Impianto di gestione dei rifiuti al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
3.3.1 dell'Allegato Tecnico Carta, non renda disponibili al soggetto indicato da Comieco, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, di pertinenza di Comieco ai sensi del presente Contratto, il Con- venzionato-Impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a rifondere a Comieco tutti i costi che quest'ultimo avrà sostenuto per effetto di quanto precede.
14.3 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti articoli 2.5 e 10, il Convenzionato-impianto si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale – una somma pari a
€ 150,00 per ciascuna mancata comunicazione. Dal mese di avvio del sistema di comunicazione dei carichi utili pronti per la consegna tramite il portale Comieco, la somma sarà pari a euro 100,00.
In ogni caso, fermo quanto previsto dal precedente articolo 6.3, Xxxxxxx potrà legittimamente sospen- dere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6.3 fino alla ricezione completa dei dati mancanti.
Non saranno cumulate le penali relative al mancato o ritardato invio delle comunicazioni dei FIR o DDT relative alla medesima settimana. Limitatamente agli impianti con quantità previsionali massime fino a 100 t/mese, la penale applicata sarà pari a euro 50,00. In caso di mancata o parziale etichettatura dei carichi inviati agli impianti di destino, secondo quanto previsto al precedente art. 4.1 lettera k), previa attestazione documentale da parte del destinatario tramite il portale Comieco, il Convenzionato-Im- pianto si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale una somma pari a euro 50,00 in caso di carico con etichettatura inferiore al 70 % delle balle. Il pagamento delle penali avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
14.4 Al verificarsi di uno qualsiasi degli inadempimenti agli obblighi di cui ai precedenti artt. 10, 14.1 e 14.2, per tre volte, anche non consecutive, Comieco si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.
14.5 Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
a) mancanza, scadenza, mancato rinnovo e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per lo svol- gimento delle attività, di cui al precedente art. 2;
b) perdita dei requisiti minimi di cui all’Allegato Tecnico Carta;
c) fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle Parti.
14.6 Ciascuna parte potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento dei danni, in caso di inosservanza grave e/o reiterata delle disposizioni contenute nel presente contratto e negli Allegati da esso richiamati.
In particolare, le Parti hanno facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di messa in mora, nei seguenti casi:
a) xxxxx, grave e reiterata negligenza e/o inadempimento della parte nell’esecuzione delle attività previste nel presente contratto;
b) grave e accertata inadempienza alle norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria dei dipendenti di ciascuna parte;
14.7 La tolleranza, anche continuata rispetto a cause e motivi di risoluzione del presente contratto, non potrà mai costituire acquiescenza o rinuncia ad alcuna delle facoltà previste a fronte di tali inadempi- menti.
14.8 Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle penali prevista dalle Condizioni Generali della con- venzione locale.
14.9 In caso di inadempimento all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2.5 Comieco diffiderà il Convenzionato-impianto a provvedere entro il termine di 7 gg lavorativi, scaduti i quali Comieco proce- derà alla interruzione dei ritiri e il Convenzionato-impianto sarà tenuto ad individuare un impianto idoneo a garantire il rispetto degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione Locale.
15. Disposizioni generali
15.1 Il Contratto con i suoi Allegati supera e si sostituisce ad ogni precedente accordo o intesa, anche verbale, intercorsa tra le Parti, in merito all'oggetto del presente Contratto.
15.2 Nell’esecuzione del presente Contratto con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito: Decreto 231/01) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna parte dichiara e garantisce che, nell’esple- tamento delle attività previste dal presente, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di ammini- strazione o di direzione di ciascuna parte o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna parte, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito ciascuna parte dichiara di essere a conoscenza della norma- tiva vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01, di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.
16. Legge applicabile e Foro competente
16.1 Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
16.2 Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.
17. Segni distintivi
17.1 L’utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere previamente autorizzato per iscritto e dovrà avvenire secondo le indicazioni delle stesse.
17.2 La violazione nell’utilizzo dei segni distintivi consentirà alle parti di risolvere il presente contratto con le modalità di cui al precedente articolo 14.
18. Clausola di completezza e richiami
18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:
✓ D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
✓ DM 22 settembre 2020 n. 188 e successive modificazioni e integrazioni;
✓ Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
✓ Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo relativo al pe- riodo 1° maggio 2020 – 31 dicembre 2024;
✓ Ogni e qualsiasi emananda legge e/o atto regolamentare in materia.
Milano, 1° gennaio 2023
Per il convenzionato
Per Comieco
Per accettazione specifica dei seguenti articoli:
9.1; 9.2; 9.3; 14.1; 14.2; 14.3; 14:4; 14.5; 14.6; 14.7; 14,8;16.2; 17.2.
Per il Convenzionato
Per Comieco