tra
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ANNO 2020 TRA L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA ASSL ORISTANO E LA STRUTTURA SANITARIA OSPEDALIERA PRIVATA CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO S.P.A. (DELIB. G.R. N. 1/6 DEL 7.1.2020).
Contratto per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera anno
2020.
tra
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in Xxxxxxx - Xxx X.Xxxxx 00, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019, Deliberazione Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019, Deliberazioni Commissario Straordinario
n. 169 del 7/10/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 e n. 246 del 9/12/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 e successiva deliberazione Commissario Straordinario
n. 91 del 10/02/2020 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 4/33 del 6/02/2020, recanti ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e
la Struttura sanitaria ospedaliera privata CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO
S.P.A. (di seguito denominata Struttura), Codice fiscale: 00439710922 - Partita Iva: 00439710922 con sede legale in CAGLIARI, VIA CHIRONI, 3 e sede operativa in XXXXXXXX, XXX XXXXXX, 0, nella persona del Legale Rappresentante xxxx. XXXXXXX XXXXXX, C.F. FLRLRT43M05D968G, dall’altra hanno convenuto e stipulato quanto segue:
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
Premesso:
- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f) l’ATS stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge;
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 09 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day - service;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 05 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 04 febbraio 2009;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 17/3 del 14.04.2009 è stato recepito il
D.M. 18.12.2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere” e definite le tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova introduzione;
- che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e
successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle Strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24/07/2012 recante “Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 settembre 2011 con Determinazione n. 899 recante “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche delle Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all’Accordo Stato Regioni del 6 giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato Regioni”;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/26 del 18/12/2018 si è proceduto all’aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/24 del 5.12.2019 è stato approvato schema di Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2019- 2021, che disciplina i rapporti tra la Regione, l’ATS e gli erogatori privati accreditati di prestazioni prevalentemente ospedaliere, d’ora in avanti denominato Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura CASA DI CURA XXXXXXX DEL RIMEDIO S.P.A. facente capo a CASA DI CURA XXXXXXX DEL RIMEDIO S.P.A. è legittimata alla stipulazione del presente
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
contratto in quanto accreditata con provvedimento: PROVVISORIO ACCREDITATMENTO TEMPORANEO DETERMINAZIONE RAS N. 984 DEL 28/09/2011 - (ACCREDITAMENTO DEFINTIVO IN CORSO COME DA DET. RAS N.
1279 DEL 31/12/2019) - SUCCESSIVO ACCREDITAMENTO TEMPORANEO
DETERMINAZIONE RAS N. 56 DEL 28/01/2020, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS. Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell’allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall’ATS (riportati nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’ATS;
- il debito informativo della Struttura verso l’ATS in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l’ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L’ATS deve
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ATS dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base annuale come previsto dall’art. 7 del presente contratto.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l’ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e prestazioni di Day service e ambulatoriali con l’assetto organizzativo riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato
dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l’Unità Operativa di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l’orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo
dovrà essere allegato al presente atto.
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.
L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l’ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e determina la conseguente sospensione del presente contratto.
La Struttura, ai sensi dell’art. 1, comma 5 lett. B, D.M. 02/04/2015, n. 70, è tenuta a trasmettere alla regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema
tipo conforme ai principi civilistici.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’ATS potrà risolvere di diritto, ex articolo 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 del codice civile.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore generale dell’ATS.
Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento. La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del
presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.
Firmato digitalmente da
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 6 - Obiettivi di riferimento
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare livelli essenziali di assistenza, corrispondano agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.
Nell’arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell’art. 11 del presente contratto, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale:
1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall’Accordo
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna ”Obiettivo n. 1: Appropriatezza della casistica trattata”;
2) flessibilità nell’utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione privati (cod. 56 e 60);
3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all’accreditamento definitivo e trasmissione bilanci.
Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.
Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni
La Struttura si impegna a non superare i volumi d’attività contrattati e i tetti di spesa di cui ai successivi art. 11 e 12 e a distribuire in modo omogeneo l’attività su tutto l’arco dell’anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i volumi di prestazioni sono indicati nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto, e devono essere specificate come segue:
- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza, con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;
- attività in Day service;
- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell’ambito del tetto di spesa di cui al citato art. 11.
L’attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente “complesse” da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 e s.m.i. Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi.
Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.
E’ consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all’interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell’allegato Y, secondo quanto previsto dall’articolo 12 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.
Articolo 8 – Accesso alle prestazioni
L’accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore. La Struttura dovrà verificare l’appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto attiene i dati identificativi dell’utente e la residenza. Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.
Le Strutture autorizzate e accreditate per i ricoveri di Ginecologia e Ostetricia potranno, ove ricorrano i presupposti, effettuare il ricovero in regime di urgenza. In tal caso la certificazione dell’urgenza che sostituisce la prescrizione SSN, dovrà essere custodita nella cartella clinica ed una copia dovrà essere trasmessa alla ATS unitamente alle copie delle impegnative SSN consegnate a corredo della fatturazione mensile.
Art. 8 bis – CUP Regionale
Le Strutture private accreditate accettano che l’accesso alle prestazioni di specialistica avvenga attraverso l’utilizzo della piattaforma di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato Y per tali prestazioni.
La gestione dell’erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al mancato
funzionamento del Sistema Informativo Regionale. Il mancato adempimento degli obblighi
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del
contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Articolo 9 – Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ATS, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall’ATS. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura possono
determinare la risoluzione del contratto.
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria residenziale o domiciliare per l’eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.
La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo le linee di indirizzo regionali.
Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell’art. 1, comma 18, della Legge 662/96, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all’onere tariffario riferito al DRG del ricovero.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende
automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati ai successivo artt. 11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa annuale previsto per l’acquisto delle prestazioni di cui all’art. 7 è il seguente:
- anno 2020: € 10.022.928, corrispondente ad un importo mensile medio di € 835.244
Articolo 12 – Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget
annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Per accettazione Firmato digitalmente da
13 XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all’interno del tetto definito a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto al budget assegnato e qualcun’altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato :
- quantificazione dell’ammontare complessivo degli scostamenti per difetto;
- ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni
La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese durante il ricovero (con l’indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.
Articolo 14 – Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna e nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche direttive regionali.
Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ATS con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenzario di cui alla nota RAS n. 10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive.
Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.
Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione. La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A) che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.
Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell’ATS, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato:
- l’importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;
- i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di
1° livello, così come definiti dalla disposizioni regionali in vigore;
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
- il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;
- la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.
Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.
Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.
Articolo 16 – Pagamenti
L’ATS entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo.
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per
responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad erogare
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al
termine del procedimento di controllo.
Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 10 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 2;
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 3.
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.
L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In
difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Firmato digitalmente da
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
Articolo 18 - Debito informativo
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ATS, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell’ATS, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica attraverso
sistema informatizzato secondo modalità concordate con l’ATS e a tal fine si impegna ad
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
adeguare gli strumenti informatici per l’estrazione dei dati in formato standard ai fini dell’implementazione del Registro Tumori.
Articolo 19 - Modifica del contratto
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.
Articolo 20 – Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020 E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto, inoltre, a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a totale carico della Struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere
la medesima registrazione. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.
Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Articolo 22 – Lodo arbitrale
Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:
1. Commissione paritetica prevista dall’articolo 9 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2019-2021;
2. ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sassari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti della ATS. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali.
L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo
arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.
Articolo 23 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.
Il Commissario Straordinario ATS Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
XXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX XXXXX
Il Rappresentante legale Struttura
Xxxx. XXXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
XXXXX
Data: 2020.05.07
14:15:54 +02'00'
CN = XXXXXX XXXXXXX
ALLEGATO Y-ANNO 2020
STRUTTURA: CASA DI CURA XXXXXXX DEL RIMEDIO.
Valori | ||||
livello | descrizione reparto | posti letto | casi | importo |
ACUTI | CARDIOLOGIA | 4 | 67 | 169.705 |
MEDICINA | 17 | 426 | 1.000.000 | |
NEUROLOGIA | 8 | 139 | 300.000 | |
CHIRURGIA GENERALE | 16 | 456 | 1.131.544 | |
OCULISTICA | 7 | 183 | 307.067 | |
ORL | 8 | 245 | 429.299 | |
UROLOGIA | 10 | 310 | 743.804 | |
ORTOPEDIA | 10 | 209 | 1.000.000 | |
DH MULTIDISCIPLINARE | 7 | 99.705 | ||
DS MULTIDISCIPLINARE | 8 | 1.311.276 | ||
ACUTI Totale | 2.035 | 6.492.400 | ||
POSTACUTI | LUNGODEGENZA | 9 | 72 | 271.040 |
RIABILITAZIONE | 16 | 113 | 685.064 | |
POSTACUTI Totale | 185 | 956.104 | ||
AMBULATORIALE | SPECIALISTICA * | 189.397 | ||
DAY SERVICE | 2.385.027 | |||
AMBULATORIALE Totale | 2.574.424 | |||
Tetto Lordo | 2.220 | 10.022.928 |
L’erogazione della tipologia e dei volumi e di attività su indicati, è condizionata e subordinata al mantenimento dell’accreditamento.
A seguito dell'approvazione di nuovi pacchetti di Day Service da parte della RAS le relative attività dovranno essere erogate in tale regime.
I ricoveri in lungodegenza devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli ospedali.
La compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli prevista dal contratto consente di trasferire all’interno dei diversi livelli e sottolivelli assistenziali gli importi indicati nell’allegato Y del contratto. L’applicazione di tale meccanismo di compensazione è subordinata al raggiungimento della soglia non inferiore al 50% del fatturato nell’anno 2020 per le seguenti specialità: Chirurgia, Riabilitazione.
Per il calcolo delle soglie minime deve essere considerata la specialità nel suo complesso, senza differenza tra ricoveri ordinari e diurni. Il raggiungimento delle soglie minime è oggetto di monitoraggio almeno semestrale con ATS e qualora tale obiettivo non sia raggiungibile per obiettive e documentate ragioni, l’Erogatore privato accreditato e l’ATS rimoduleranno l’Allegato Y, salvaguardando comunque il budget complessivo assegnato alla struttura.
*Specialistica Ambulatoriale: sono contrattate nel tetto ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Chirurgia Generale, Gastroenterologia, Oculistica, ORL, Urologia, Endocrinologia, Medicina.
XXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da
XXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX XXXXX Data: 2020.05.07
14:16:55 +02'00'
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX XXXXX Data: 2020.05.07
14:18:11 +02'00'
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX XXXXX
Data: 2020.05.07
14:18:36 +02'00'