CAPITOLATO SPECIALE
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
GARA D’APPALTO, IN FORMA AUTONOMA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 COMMA 2 LETT.
B) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76 DEL 16.7.2020, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA, COMPRENSIVA DI COLONNE VIDEO IN NOLEGGIO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTE ALLE XX.XX.XX. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEGLI OSPEDALI FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO E XXXXX XXXXX. PERIODO 12 MESI.
LOTTO 1 CIG: 8751368156 LOTTO 2 CIG: 8751381C0D LOTTO 3 CIG: 8751391450 LOTTO 4 CIG: 87514060B2
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice contratti pubblici: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Ad Interim UOC Provveditorato Economato
INDICE
PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO 3
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 – SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 3
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE E PERIODO DI PROVA 4
ART. 5 - REFERENTI DELL’APPALTO 4
ART. 6 – CONSEGNE, CONTO DEPOSITO E COLLAUDO 5
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 5
ART. 8 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA 6
ART. 9 - INADEMPIMENTI E PENALI 6
ART. 10 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE PRODOTTI 7
ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 7
ART. 12 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 7
PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 8
ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 8
ART. 14 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO 8
ART. 15 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - CAMBIO RAGIONE SOCIALE 9
ART. 16 - CONTEGGI DELLA FORNITURA - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI 10
ART. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 19 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 11
ART. 20 – GARANZIA DI ESECUZIONE 12
ART. 21 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 12
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’ 12
Allegato A - Specifiche essenziali della fornitura
PREMESSA
La presente procedura ha per oggetto la gara d’appalto, in forma autonoma, suddivisa in 4 lotti, da espletarsi attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16.7.2020, per la fornitura di dispositivi medici vari per chirurgia artroscopica, comprensiva di colonne video in noleggio e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, occorrente alle XX.XX.XX. di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali Fatebenefratelli e Oftalmico e Xxxxx Xxxxx. Periodo 12 mesi.
PARTE PRIMA - CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di dispositivi medici vari per chirurgia artroscopica, comprensiva di colonne video in noleggio e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, suddivisa in 4 lotti, occorrente alle XX.XX.XX. di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali Fatebenefratelli e Oftalmico e Xxxxx Xxxxx, per un periodo di 12 mesi, nell’osservanza della normativa vigente in materia.
La descrizione dei prodotti e i relativi fabbisogni sono indicati nella scheda “Specifiche essenziali della fornitura” (Allegato “A”).
La fornitura dovrà essere comprensiva di:
- installazione, configurazione e avviamento delle colonne da fornire in noleggio;
- servizio tecnico di assistenza e manutenzione, come specificato all’art. 3 del presente Capitolato Speciale;
- addestramento all'utilizzo delle attrezzature rivolto al personale utilizzatore (a carico dell’aggiudicataria).
Per ciascun prodotto offerto devono essere prodotte:
- la certificazione di conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CE;
- la dichiarazione CE con indicazione della classe di riferimento dell’apparecchiatura secondo le normative CEI EN 60601-1.
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE
Per tutti i prodotti forniti dovranno essere indicate la codifica CND completa ed il Codice di Repertorio (D.M.Sal. 23.12.2013).
Le codifiche dovranno necessariamente essere presenti al momento della consegna dei dispositivi e verranno verificate in sede di accettazione del materiale.
Le codifiche di cui sopra dovranno essere riportate nella documentazione tecnica allegata all’offerta.
ART. 3 – SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Per l’intero periodo contrattuale dovrà essere erogato un servizio manutentivo di tipo “Full Risk”; per tutta la durata contrattuale l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio da parte degli operatori.
Durante il periodo contrattuale il servizio “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile, se necessario. Nel periodo contrattuale dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo).
Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’UOC Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento.
Durante il periodo contrattuale e di manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative.
Durante il periodo contrattuale la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo contrattuale indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni.
L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE E PERIODO DI PROVA
Durata contrattuale
Il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere:
• dal giorno 15 del mese in cui viene effettuato il collaudo del sistema, qualora il collaudo stesso venga effettuato in un giorno dall’1 al 15 del mese;
• dal giorno 1 del mese successivo al collaudo del sistema, qualora il collaudo stesso venga effettuato in un giorno dal 16 alla fine del mese.
Periodo di prova
La Stazione Appaltante si riserva un congruo periodo di prova non inferiore a 1 (uno) e non superiore a 2 (due) mesi, successivamente all'installazione ed all'avviamento della strumentazione, per verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà chiedere la risoluzione del contratto. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 12 (dodici) mesi.
Nel caso in cui l’esito del periodo di prova risultasse negativo, a fronte di elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura accertati dalle strutture competenti, debitamente riportati in apposita relazione, si procederà alla risoluzione del contratto, previo avvio del relativo procedimento.
In quest’ultimo caso, qualora durante il periodo di prova vengano utilizzati prodotti a carico dell’Azienda, quest’ultima chiederà il rimborso.
La Stazione Appaltante procederà, in tal caso, ad affidare la fornitura ad altra società, utilizzando, se possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.
A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Appaltante si riserva di incamerare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione della fornitura sino al subentro del nuovo soggetto.
L’Amministrazione si riserva di concludere anticipatamente il contratto discendente dalla presente procedura di gara, qualora l’attivazione di eventuali Convenzioni ARIA/CONSIP, per la medesima fornitura e la relativa adesione, avvenissero prima della scadenza dell’affidamento di che trattasi.
ART. 5 - REFERENTI DELL’APPALTO
Il Direttore Esecuzione del Contratto è il responsabile aziendale dell’appalto (DEC):
E’ individuato dall’ASST. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione.
Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.
Per l’Appaltatore:
Il Responsabile della commessa:
Il Fornitore, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della commessa, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti del DEC dell’Azienda Committente.
In particolare, la figura in questione dovrà:
- essere il referente per tutti gli aspetti relativi alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richie - ste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall’Azienda Committente.
E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione delle obbligazioni contrattuali.
ART. 6 – CONSEGNE, CONTO DEPOSITO E COLLAUDO
La consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto della presente gara dovrà essere effettuata, a cura ed a carico della Società aggiudicataria, presso gli Ospedali Xxxxx Xxxxx e Fatebenefratelli e Oftalmico.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, provvedere alla consegna ed installazione delle apparecchiature entro i successivi 30 (trenta) giorni, salvo diverse indicazioni impartite in merito dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il relativo collaudo dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'installazione.
L’apparecchiatura deve ritenersi efficacemente consegnata dopo l’effettuazione del collaudo con esito positivo.
Il materiale consumabile, necessario per l'installazione, l'avviamento e l’eventuale taratura delle strumentazioni, sarà completamente a carico della Società aggiudicataria. Alla consegna delle apparecchiature la Società aggiudicataria dovrà fornire il manuale d’uso in lingua italiana e la dichiarazione di conformità alla normativa vigente.
Ad installazione avvenuta, ferme restando le responsabilità della Società aggiudicataria, l’ASST Fatebenefratelli- Sacco effettuerà un collaudo interno mediante propri tecnici incaricati.
La consegna dei dispositivi sarà gestita in conto deposito – documento di trasporto con causale di “conto deposito” o “deposito temporaneo"- e dovrà essere effettuata presso le XX.XX.XX. Farmacia interessate, per i dovuti controlli, con giacenza nelle Sale Operatorie, sulla base di ordinativi/reintegri periodici emessi dalle XX.XX.XX. Farmacia o dalle Sale Operatorie, previo accordo con le Farmacie Aziendali in parola, nel corso della durata del contratto.
La costituzione del conto deposito è da concordare con i rispettivi Direttori delle XX.XX.XX. di Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali Xxxxx Xxxxx e Fatebenefrtelli e Oftalmico e con le XX.XX.XX. Farmacia interessate.
Ogni consegna dovrà avvenire entro un periodo massimo di 48 ore dall'emissione dell'ordinativo. Per casi particolari e urgenti si chiede la disponibilità a effettuare consegne entro 24 ore.
In caso di eventuale ritardo rispetto a tale termine, la Società si impegna ad avvisare per tempo l’Unità Operativa/Ufficio che ha emesso l’ordine, indicando i tempi di consegna del prodotto non disponibile.
I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati gratuitamente, secondo le modalità di conservazione indicate sulle singole etichette, compreso l'eventuale trasporto a temperatura controllata mantenendo la catena del freddo dal deposito alla consegna. I prodotti che devono essere mantenuti a temperature diverse, dovranno essere trasportati in imballaggi separati.
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
I dispositivi, oggetto del presente capitolato, dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento, per tutto il periodo di validità del prodotto.
Sul singolo confezionamento dovranno essere riportate in modo chiaro ed in lingua italiana in etichetta, tutte le indicazioni necessarie per una sicura identificazione del materiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare:
- nome, ragione sociale e indirizzo della ditta produttrice (e dell’eventuale distributore);
- denominazione/nome commerciale del prodotto;
- codice prodotto (referenza);
- misure (diametro, lunghezza ecc.);
- descrizione del contenuto e relativa quantità;
- data e lotto di produzione;
- se sterile, metodo di sterilizzazione, data di sterilizzazione e scadenza;
- eventuali avvertenze e istruzioni d’uso, sul metodo di conservazione e/o manipolazione;
- campo di applicazione (destinazione d’uso);
- dicitura “monouso” (o relativo simbolo);
- se del caso, dicitura “sterile” (o relativo simbolo);
- marcatura CE (classe di appartenenza);
- ogni altro dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura.
ART. 8 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA
La Società dovrà dichiarare espressamente che il materiale di consumo e le apparecchiature proposte recano la marcatura CE e risultano conformi alla normativa comunitaria di riferimento e relativi aggiornamenti, nonché a tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, ufficialmente riconosciute, inerenti la sicurezza.
La Società si impegna a mantenerle tali, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, per tutta la durata del contratto.
La Società aggiudicataria deve garantire l’idoneità all’installazione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni. La Società garantisce inoltre che la strumentazione offerta è conforme a tutte le più rigide norme di sicurezza in genere per l'operatore. In particolare la Società si impegnerà ad adottare tutti gli accorgimenti e fornirà tutte le prescrizioni d'uso necessarie, nonché la formazione e l’addestramento, affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione e del materiale in dotazione.
La Società aggiudicataria dovrà fornire per tutta la durata del contratto, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici o sostituzioni di prodotto, tutte le informazioni e le precauzioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per la valutazione dei rischi da parte dell’ASST.
ART. 9 - INADEMPIMENTI E PENALI
Durante il corso del contratto la Società dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
Durante il periodo di vigenza del contratto la Società dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
Relativamente alla fornitura durante il periodo contrattuale del materiale, qualora non risulti in possesso dei requisiti richiesti, l’Azienda Committente si riserva la facoltà di rifiutarlo non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente ad essa, nel caso in cui dovesse palesare qualche difetto non rilevato precedentemente.
In ogni caso il fornitore sarà tenuto a ritirare a sue spese tali prodotti, salvo il risarcimento di eventuali danni causati all'Ente, con il preciso obbligo di restituire, nel più breve tempo possibile, il prodotto corrispondente nella stessa quantità richiesta.
Durante la fornitura non verranno accettati prodotti che riportino date di scadenza che siano inferiori ad un terzo del loro periodo di validità complessivo.
Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure di seguito indicate:
per la consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature:
• in caso di ritardo nella consegna e nell’installazione della strumentazione, nonché nell'esecuzione del collaudo, rispetto ai termini prescritti nell’art. 6 del presente Capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
per la consegna del materiale:
• in caso di mancata o ritardata fornitura del materiale rispetto ai termini di consegna prescritti nell’art. 6 del presente Capitolato, qualora il predetto ritardo o la mancanza comportino rallentamenti o interruzioni nelle attività istituzionali, l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’ordinativo di fornitura per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, la
Stazione Appaltante si riserva il diritto di addebitare l’eventuale maggior spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti sostitutivi presso altre Società o per soluzioni altrimenti adottate per garantire l’esecuzione delle analisi, fatta comunque salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
L’Azienda Committente si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla eventuale mancata esecuzione delle prestazioni cui le apparecchiature sono destinate;
per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’apparecchiatura:
• in caso di più infrazioni, potranno essere applicate tante penalità quante sono le infrazioni commesse. Di esse sarà data comunicazione scritta alla Società aggiudicataria, che, in un tempo massimo di 10 giorni, potrà esibire eventuali controdeduzioni. Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione ravvisata dalla Stazione Appaltante e i relativi importi potranno essere cumulabili.
In caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento (per la manutenzione correttiva) o rispetto a quanto pianificato (per la manutenzione preventiva), verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.
* * * * *
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda Committente. Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale ed, eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’Azienda Committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 10 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE PRODOTTI
Qualora durante l’esecuzione del contratto, la Società aggiudicataria introduca in commercio nuovi strumenti e/o nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità in termini di efficacia ed efficienza, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.
Tale condizione vale anche per i componenti del sistema fornito.
L’ASST Fatebenefratelli Xxxxx avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, la Società aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.
ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Società Aggiudicataria dovrà effettuare adeguato addestramento del personale dell’Azienda all’uso della strumentazione, con eventuali corsi specializzati presso la sede del fornitore e con previsione di sessioni di aggiornamento sulle nuove caratteristiche del sistema proposto.
La Società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad un aggiornamento continuo del personale fornendo periodicamente materiale didattico aggiornato.
La Società aggiudicataria dovrà garantire inoltre idonea formazione al personale indicato dall’ASST, in occasione di qualsiasi aggiornamento o adeguamento tecnologico del sistema fornito.
ART. 12 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza, per gli aspetti quantitativi attinenti ai seguenti elementi:
-aumento o diminuzione della quantità di prodotti specificamente oggetto della presente procedura, per un valore pari al 20% del valore annuale posto a base di gara.
PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.
L’aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura, le tutele previste della normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazione circa i rischi specifici esistenti negli ambienti ospedalieri, si rende noto che il manuale informativo, in formato pdf, per le Aziende esterne sui principali rischi presenti presso l’ASST sono consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Inoltre l’aggiudicatario è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché di ogni altra indicazione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI base mere forniture) predisposto dall’Azienda Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; prima dell’avvio del contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà sottoscrivere il suddetto DUVRI base mere forniture da allegare al contratto.
L’aggiudicatario è tenuto, senza oneri a carico della Stazione appaltante, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell’Azienda Committente.
ART. 14 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
Al riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, l’Azienda Committente, attraverso il Direttore Esecuzione Contratto (DEC), provvederà al richiamo in forma scritta alla Società affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Qualora il richiamo scritto avesse esito negativo, con il persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’Azienda Committente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
L’Azienda Committente potrà, pertanto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
• in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
• nel caso di applicazione per la terza volta, durante il periodo contrattuale, delle penali indicate all’Art. 6 del presente Capitolato Speciale.
Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Agenzia Regionale Centrale Acquisti.
E’ altresì facoltà dell’Azienda, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’A.N.A.C. come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la competenza della gestione della fornitura disciplinata dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’Azienda Committente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Azienda Committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara.
In caso di rescissione anticipata del contratto, da parte dell’Azienda appaltante, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo secondo le modalità di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 15 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Società aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda Committente sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.
In caso di fallimento della Società aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.
In caso di morte del titolare della Società aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all’Azienda Committente, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Committente per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
ART. 16 - CONTEGGI DELLA FORNITURA - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In osservanza alle disposizione previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censito su XXX.XXXXXXXX.XXX.XX:
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco |
Codice iPA | afs |
Codice Univoco Ufficio | W14LJR |
Nome dell’Ufficio | Ragioneria Ospedaliera ASST |
Cod. fisc. del servizio di F.E. | 09319690963 |
Partita Iva | 09319690963 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno
riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), che sarà comunicato all’aggiudicatario a seguito aggiudicazione della fornitura.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
- Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
DAL 1 GENNAIO 2021 SI È ATTIVATO L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ORDINI (BENI E SERVIZI) DEGLI ENTI DEL SSN PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA DENOMINATA NODO SMISTAMENTO ORDINI (NSO).
Gli enti del SSN sono obbligati a procedere con la liquidazione delle fatture passive in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi tramite piattaforma NSO.
Pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1 gennaio 2021 dovrà essere riportata, negli appositi campi, la tripletta (numero di ordine trasmesso con NSO, data dell’ordine, commessa ovvero identificazione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco), pena lo scarto della fattura stessa.
Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dall’Amministrazione Appaltante.
La fatturazione relativa alla fornitura dei prodotti aggiudicati avrà la periodicità dei relativi ordinativi emessi.
Si precisa che le fatture, dovranno essere sottoscritte dal DEC o in sua assenza da un suo incaricato. Non si procederà alla liquidazione della fattura in assenza di tale visto e solo dopo la verifica positiva di queste ultime.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Azienda Committente, entro 60 gg., data ricevimento fattura attraverso società abilitata al pagamento, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura ed in conformità alle indicazioni regionali.
L’Azienda appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, con comunicazione formale, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), altresì possono essere sospesi i pagamenti per errata fatturazione o per altre motivate cause, fino alla completa rimozione delle cause stesse.
Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione rimane sospeso il termine fissato per il pagamento delle fatture (60 gg.), che riprenderà una volta rimosse le cause della sospensione stessa.
Il pagamento del corrispettivo all'impresa è subordinato altresì alla verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperativa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla capogruppo.
Si sottolinea che l’Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze contrattuali, di cui all’art. 6 del presente Capitolato Speciale, da parte del contraente.
L’Azienda Committente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010.
ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta, su richiesta della ditta aggiudicataria ed in contraddittorio, una revisione prezzi basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In assenza dei dati di cui al comma precedente per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tale revisione riguarderà il 50% del fatturato complessivo dell’anno di competenza per il quale si applicherà la revisione prezzi. Pertanto il terzo anno si applicherà la revisione prezzi per il secondo anno e così via per tutta la durata contrattuale.
Eventuali aggiornamenti dei prezzi dovranno essere comunque concordati con l’Azienda Committente e verranno disciplinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50 del 18 aprile 2016.
ART. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
ART. 19 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione Appaltante e a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto del presente appalto.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Società aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Società aggiudicataria.
Qualora la Società aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato e nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
L’appaltatore risponde dei danni a persone od a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano derivare dall’espletamento del servizio appaltato, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. La Stazione Appaltante è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell’Amministrazione Appaltante alla presenza del Responsabile d’appalto della Società aggiudicataria, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora la Società aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Società aggiudicataria. Qualora la Società aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo la Società aggiudicataria deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa, stipulata con una delle Compagnie di Assicurazione
indicate nel Decreto del Ministero dell’Industria 15.06.1984 e xx.xx., che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento della fornitura, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni/00), per sinistro, per persona e per animali o cose.
ART. 20 – GARANZIA DI ESECUZIONE
E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo di 2 anni IVA esclusa aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n. 348/82.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso.
La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I. /consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.
ART. 21 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto, tra cui le spese di bollo e di registrazione del contratto, ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell’I.V.A.
Sono a carico della Società aggiudicataria anche gli oneri correlati alla valutazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione come da art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’
L’Azienda Committente e il soggetto aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’ASST ha adottato un proprio Codice di comportamento, accessibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxx-xxx- xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx. La violazione del Codice da parte della ditta aggiudicataria comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell’ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. XI/1751 del 17.6.2019, ha adottato il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”. E’ disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx-xxx-xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx una copia dello stesso che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed allegata, nella busta contenente la documentazione amministrativa (in caso di RTI/consorzio deve essere sottoscritta da ogni ditta). L’aggiudicataria è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono, oltre a quanto indicato all’art. 13 del Capitolato Speciale, causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.