COMUNE DI TAIBON AGORDINO
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO
DETERMINAZIONE N. 11 del 22/09/2014
OGGETTO: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 C.P.C., avanti al Tribunale di Belluno – Approvazione disciplinare di incarico e assunzione impegno di spesa. CIG n. ZF610E29E6
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell’11.09.2014, con la quale è stato disposto:
di costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi del Comune di Xxxxxx Xxxxxxxx, nel procedimento relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno, da parte della persona fisica identificata agli atti, per la verifica degli eventuali danni subiti dallo stesso a seguito di alcuni lavori eseguiti nel 2010 dal Comune di Taibon Agordino, tramite impresa esterna, nei pressi di piazza San Xxxxxxxx;
di incaricare l’avv. Xxxx Xxx Xxxx, con Studio in Belluno – Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X, per la difesa in giudizio, al fine di tutelare e sostenere le ragioni del Comune di Taibon Agordino, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge per il giudizio in corso;
di demandare al Segretario Comunale gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compreso l’impegno di spesa, dando atto che, comunque, la Compagnia Assicuratrice provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal Comune;
EVIDENZIATO che in data 10.09.2014 la Società Intermedia I.B. S.r.l. ha garantito che la Compagnia assicuratrice assumerà, comunque, le spese legali relative al legale di fiducia nominato dal Comune di Xxxxxx Xxxxxxxx, provvedendo al relativo rimborso;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale è stato statuito che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente di difesa in giudizio dell’amministrazione, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;
DATO ATTO che, nella fattispecie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo, per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;
VISTO il curriculum, agli atti, dell'avv. Xxxx Xxx Xxxx;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico per la difesa in giudizio del Comune di Taibon Agordino all’avv. Xxxx Xxx Xxxx, con Studio in Belluno – Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X, già individuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 64 dell’11.09.2014;
PRESO ATTO che, a seguito di apposita richiesta, l'avv. Xxxx Xxx Xxxx, in data 10 settembre 2014, prot. n. 6294, ha quantificato il proprio compenso in € 2.117,68, IVA e cassa previdenza forense incluse, oltre ad € 345,00 per ritenuta d’acconto, per un totale di spesa di € 2.462,68;
DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura della spesa trova copertura al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del bilancio 2014 (ai soli fini interni: capitolo 1058/00);
DATO ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all’artr. 15 del d.lgs. n. 33/2013;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATE E ATTESTATE:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.01.2013);
- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni indicate in premessa, che l’avv. Xxxx Xxx Xxxx, con studio in Belluno – Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X, è stato incaricato dalla Giunta, con la deliberazione
n. 64 dell’11.09.2014, per la difesa in giudizio del Comune di Xxxxxx Xxxxxxxx nel procedimento relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno, da parte della persona fisica identificata agli atti, per la verifica degli eventuali danni subiti dallo stesso a seguito di alcuni lavori eseguiti nel 2010 dal Comune di Taibon Agordino, tramite impresa esterna, nei pressi di piazza San Xxxxxxxx;
3. DI APPROVARE il disciplinare di incarico, allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 per l’incarico conferito all’avv. Xxx Xxxx Xxxx, fatta salva l’eventuale integrazione dello stanziamento stesso nel corso dell’esercizio, previa preventiva motivata comunicazione del legale prescelto, in modo tale da consentire l’adeguamento preventivo dell’impegno di spesa;
5. DI IMPUTARE la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del bilancio 2014 (ai soli fini interni: capitolo 1058/00);
6. DI LIQUIDARE successivamente la suddetta somma dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta prestazione;
7. DI PUBBLICARE copia della presente all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, trattandosi di determinazione contenente impegno di spesa;
8. DI PUBBLICARE le informazioni inerenti l’incarico conferito nel sito istituzionale dell’ente, nelle apposite sezioni di “Amministrazione trasparente”.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx.xxx Xxxxxx Xxxxx
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Visto favorevole di regolarità contabile attestante:
- la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.
Impegno registrato al n° 460/2014. Lì, 22.09.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO
X.xx xxxx.xxx Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale Lì, 23.09.2014
DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C., AVANTI AL TRIBUNALE DI BELLUNO (R.G.N. 887/14).
L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno _( ) del mese di , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 del codice civile,
TRA
il Comune di Taibon Agordino, nella persona del Segretario Comunale, dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, nata a Feltre (BL), il 11.05.1979, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Piazza del Municipio, n. 1, 32027 - Taibon Agordino, (C.F. 80002540252, P.I. 00593640253) in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del quale agisce – nel prosieguo del presente atto denominato brevemente “Comune”;
E
l’Avvocato Xxxx Xxx Xxxx, con Studio Legale in Via Cavarzano, n. 48/A, 32100 – Belluno, (C.F. DLMLCU72S09A757H, P.I. 00943070250), iscritto all’ordine degli Avvocati di Belluno, al n. 167
- nel prosieguo del presente atto denominato brevemente "legale"
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell’11.09.2014, è stato disposto:
di costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi del Comune di Taibon Agordino, nel procedimento relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno, da parte del Sig. , per la verifica degli eventuali danni subiti dallo stesso a seguito di alcuni lavori eseguiti nel 2010 dal Comune di Taibon Agordino, tramite impresa esterna, nei pressi di piazza San Xxxxxxxx;
di incaricare l’avv. Xxxx Xxx Xxxx, con Studio in Belluno – Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X, per la difesa in giudizio, al fine di tutelare e sostenere le ragioni del Comune di Taibon Agordino, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge per il giudizio in corso;
di demandare al Segretario Comunale gli atti conseguenti al suddetto provvedimento, ivi compreso l’impegno di spesa, dando atto che, comunque, la Compagnia Assicuratrice provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal Comune;
- con determinazione del Segretario Comunale n. 11 del 22.09.2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa (n. 460/2014) ed è stato approvato il disciplinare di incarico per la regolamentazione dei rapporti con l’avv. Xxxx Xxx Xxxx;
CIO’ PREMESSO
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico di difesa e patrocinio giudiziario conferito secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. L’incarico comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi pubblici dei quali è titolare l’Amministrazione Comunale, mediante costituzione in giudizio nel procedimento relativo al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno, promosso dal Sig. (R.G.N. 887/14), e chiamata in garanzia del terzo (compagnia assicuratrice Unipol Sai).
2. Il Legale si impegna a svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica professionale e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Comune di Taibon Agordino. Si impegna, altresì, a fornire tempestiva, costante e completa informazione al Comune di Taibon Agordino relativamente alla pratica affidata, anche tramite posta elettronica.
3. Il compenso per la prestazione complessiva è convenuto in € 2.117,68 (diconsi euro duemilacentodiciassette/68)- già comprensivi di Xxxxx previdenziale al 4% e Iva al 22), oltre ad
€ 345,00 (diconsi euro trecentoquarantacinque/00) a titolo di ritenuta d’acconto, come da proposta pervenuta in data 10.09.2014, acquisita al protocollo n. 6294, e depositata agli atti. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione, una somma in acconto fino al 50% del compenso, determinato come sopra, dietro presentazione di apposita notula/fattura, che sarà detratta unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all’atto della definitiva liquidazione.
4. Al fine del controllo della spesa, il professionista si impegna comunque a presentare apposita relazione periodica al Comune in merito all’incarico ricevuto, all’attività di volta in volta espletata e al compenso dovuto per l’attività svolta, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia xxxxx, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
5. L’incarico comprende, comunque, tutte le attività indicate nella proposta pervenuta in data 10.09.2014, acquisita al protocollo n. 6294, e depositata agli atti.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.
6. Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c., all’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgenza delle suddette cause di incompatibilità.
7. Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l’adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta potrà essere fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata sino al momento della rinuncia.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.
11. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l’obbligo di ottemperare alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010. Il Comune provvederà al pagamento di quanto dovuto mediante bonifico sul c/c bancario cod. Iban
intestato a presso la banca , al ricevimento di
corrispondente fattura. Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di violazione delle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, previste dalla legge n. 136 del 13.08.2010.
12. Le parti si danno atto che il legale incaricato è assicurato per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale presso la compagnia di _ con polizza n.
13. Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
15. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
PER IL COMUNE – Il Segretario Comunale
dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
IL LEGALE
Avv. Xxxx Xxx Xxxx
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