TITOLO I ACQUIS TI
COMUNE di ROZZANO
REGOLAMENTO DEGLI ACQUI STI I N ECONOMI A (FORNI TURE E SERVI ZI )
TITOLO I ACQUIS TI
Art. 1 – Principi generali ed ambito di applicazione
I l presente regolamento disciplina le modalità, i limit i e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di f orniture di beni e gli appalti di servizi, ef fettuate dall’ente secondo quanto disposto dall’art. 125 commi da 1 a 4 e da 9 a 14 del
D. Lgs. n. 163/ 2006 e s.m.i. e disposizioni ancora vigenti emanate dal D.P.R. n. 384/ 2001.
Entro il limite massimo di spesa di 206.000,00 1= euro, può ricorrersi al procedimento di cui al precedente co mma, in presenza di una delle seguenti circostanze:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cioè sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contrat to;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non
sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel ca so di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al f ine di scongiurare situazioni
di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e sal ute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e) per acquisti di beni o servizi necessari per il funzionamento e l’organizzazione dell’ente o per la gestione diretta di servizi pubblici, quando la singola spesa non supera il limite di euro 80. 000,00=
1 La soglia prevista di euro 211.000,00= all’art. 28 del Codice è stata modificata dal Regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione del 04/12/2007 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
f ) alt ri casi normati dal codice dei contratti. I n tal caso, la scelta sarà a discrezione del dirigente, il quale dovrà motivarla esaurientemente nel proprio at to di autorizzazione, tenuto conto della propria disponibilità di spesa.
Nessun acquisto p uò essere artif iciosamente f razionato al f ine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limit i di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
Gli interventi disciplinati d al presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di t rasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e in termini temporali ristretti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e pertanto, dev ono essere raccordati con l’at t ività di programmazione degli organi di governo.
Tutti gli importi relativi agli interventi disciplinati dal presente regolamenti si intendono al netto di I VA.
Art. 2 – Forniture in economia
Nei casi previsti dal precedente art. 1, le forniture di beni e servizi possono essere ef f ettuate secondo le modalità previste dal presente regolamento, semprechè non sia più conveniente aderire ad una delle convenzioni of f erte dalla Consip.
Per la scelta del contraente si può ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto quando il valore del contratto non supera euro 20.000,00=, oppure quando, per l’oggetto del contratto o per le modalità di svolgimento della prestazione,
risulti necessario concludere il contratto con un contr aente predeterminato.
All’infuori delle ipotesi previste dal precedente comma, per la scelta del contraente si ricorre ad elenchi aperti di operatori economici e/ o cataloghi elettronici
e/ o alla negoziazione con cinque dit te, se esistenti, individuate a se guito di ricerca informale di mercato, svolta anche telefonicamente o telematicamente, dal
responsabile del procedimento.
Art. 3 – Sportello dei contratti pubblici
E’ ist ituito presso il settore acquisti un uf f icio denominato, a norma dell’art. 9 del D. Lgs. n. 163/ 2006 e s.m.i., “ Sportello dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ”, con i compiti previsti dallo stesso articolo citato.
Art. 4 - I l Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
L’amminist razione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua il “responsabile del procedimento” per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l’organizzazione e la realizzazione delle procedure per l’af f idamento e l’esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali at t i a rilevanza esterna
spettano al dirigente, come previsto dalla normativa vigente in materia. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, sarà perciò nominato, ai sensi della L egge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’af f idamento, dell’esecuzione.
I n materia di acquisizione di beni e servizi, il Responsabile del procedimento può ricorrere alle convenzioni st ip ulate da CONSI P o dalla propria centrale regionale di acquisto quando ciò risulti opportuno a sua discrezione; in alternativa, egli deve ut ilizzarne le relative condizioni (qualità/ prezzo) come base di riferimento per gli af f idamenti.
I l Responsabile del procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall’ordinamento.
Art. 5 – Elenchi operatori economici
A cura dell’uf f icio acquisti, l’ente potrà dotarsi di elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti (di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico- f inanziaria prescritte dal codice dei contratti per af f idamenti con le
procedure ordinarie di scelta del contraente), all’interno dei quali si potranno individuare gli operatori economici che pa rtecipano alle procedure di acquisto in economia. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici d otati dei requisiti richiesti dal codice dei contratti e sono periodicamente aggiornati, con cadenza annuale in conformità ai criteri e con le modalità previste dal relativo
regolamento.
L’ente, promuove, anche at t raverso la conclusione di specifici accord i, la creazione di elenchi comuni d i operatori economici, nonché l’ut ilizzo di elenchi predisposti da alt re stazioni appaltanti.
Per l’af f idamento in economia mediante cottimo f iduciario di servizi e f orniture di importo uguale o superiore a 20.000,00= eur o, f ino ad importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, l’ente invita almeno cinque operatori economici alla presentazione di of f erte redatte secondo le indicazioni contenute nella let tera di invito.
Art. 6 – Congruità dei prezzi
L’accertamento della congruità dei prezzi of ferti dalle imprese invitate è ef f ettuato at t raverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
Fermo restando quanto previsto all’art . 7 comma 5 del codice, ai f ini dell’accertamento di cui al comma precedente, l’ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’art . 85 comma 13 del codice stesso.
Art. 7 – Modalità di esecuzione degli interventi
Gli interventi in economia possono essere esegu it i nelle seguenti forme:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo f iduciario;
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Art. 8 - I nterventi in amministrazione diretta
I l Responsabile del procedimento predispone l’esecuzione deg li interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell’opera di alcun soggetto esterno.
I n tal caso, egli organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell’ambito de lle t ipologie individuate dal presente regolamento.
Art. 9 - I nterventi per cottimo fiduciario
Quando viene scelta la forma di esecuzione dell’intervento mediante cottimo f iduciario, il Responsabile del procedimento at t iva l’af f idamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle t ipologie e dei limit i f inanziari individuati dal
presente regolamento. Per gli interventi di importo previsto inferiore a 20.000 euro per le prestazioni relative all’acquisizione di beni e servizi, si può procedere co n af f idamento diretto rivolto ad una determinata ditta – a meno che il Responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.
I n tutti i casi in cui l’importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, occorre procedere at t raverso un’indagine di mercato f ra a lmeno cinque imprese di f iducia localizzate sul territorio della provincia milanese (purché esistenti), scelte possibilmente a rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
- quando sul territorio esiste una sola impresa idonea a eseguire la prestazio ne con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- per le forniture di beni la cui produzione è garantita da “privativa industriale”;
- per il completamento di precedenti forniture;
- nei casi ammessi dall’ordinamento di rinnovo dei contratti a ese cuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
- in alt ri casi adeguatamente motivati.
L’indagine di mercato avviene at t raverso gara informale da esperirsi mediante
richiesta di presentazione di disponibilità e di of ferta, secondo le modalità specificate sulla lettera di invito, senza alcun impegno dell’amministrazione nei confronti dei soggetti interpellati.
La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e
f inanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti, procedendo successivamente all a verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l’af f idamento ogni qualvolta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.
Per l’af f idamento delle forniture e dei servizi può essere applicato il criterio del “miglior prezzo” o quello dell’”of ferta economicamente più vantaggiosa” mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili quantitativi e/ o qualitativi da menzionare nella let tera di invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall’ordinamento in ordine all’af f idamento di specifici interventi.
La lettera di xxxxxx è redatta discrezionalmente dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli at t i di programmazione dell’ente.
L’invito alla gara informale viene t rasmesso alle dit te per raccomandata con R.R. o con alt ra modalità, che assicuri la necessaria tempestività e l’avvenuta ricezione; l’invito deve essere inviato di regola almeno 15 giorni prima del termine di presentazione dell’of f erta, salvo casi di urgenza, per la qual cos a si può prevedere un tempo anche di 24 ore per la ricezione dell’of ferta. I n tal caso l’invito a presentare
of f erta potrà essere t rasmesso anche via f ax.
L’of ferta deve essere presentata secondo le modalità di volta in volta stabilite e comunicate agli i nteressati, entro il termine indicato sulla let tera di invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio. Nei casi di urgenza e con un tempo minimo di risposta dato, in base anche all’importo di spesa st imato, l’of ferta potrà essere presentata anche via fax, fermo restando l’obbligo per la dit ta di inviare successivamente la stessa per let tera R.R.
Scaduto il termine di presentazione, le of f erte vengono aperte dal Responsabile del procedimento.
L’aggiudicazione/ af f idamento contenente l’impegn o di spesa avviene con determina del dirigente di volta in volta competente, previo accertamento della
regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
Art. 10 - Esecuzione con il sistema misto
Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo f iduciario.
Art. 11 - Ordinativi
L’ordinativo delle f orniture e dei servizi deve essere ef f ettuato con let tera o alt ro atto del Responsabile del procedimento e deve contenere i prezzi, lo sconto, l’I VA di legge.
Art. 12 - Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo
Previa attestazione della regolare esecuzione della prestazi one, i pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dai termini previsti dalla vigente normativa.
Art. 13 – Normativa applicabile
Per quanto non previsto nel presente regolamento t rovano applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali vigenti;
b) lo Statuto comunale;
c) il Regolamento di contabilità.
I n caso di modifica della normativa vigente in materia (nazionale ed europea), il presente regolamento sarà automaticamente modificato nella parte interessata. Con apposita e sola comunicazione ne sarà reso edotto l’organo competente che ha approvato l’at to.
TITOLO I I
INVENTARIO
Art. 14 – Oggetto
L’inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del Comune.
Esso ha il f ine di controllare la consistenz a dei beni dell’Ente salvaguardandone la loro appartenenza al Comune, nonché di conoscere la quantità, la natura ed i valori dei beni stessi per consentirne una consapevole gestione.
Gli inventari dei beni mobili appartenenti al Comune sono tenuti dall’uf f icio addetto agli acquisti generali dell’ente, sotto la direzione del dirigente del settore acquisti.
Art. 15 – I nventario dei beni mobili
L’uf f icio acquisti provvede all’impianto, alla tenuta ed all’aggiornamento degli inventari dei beni mobili, in con formità alle indicazioni a lui f ornite dai consegnatari dei beni.
I l Responsabile dell’uf f icio acquisti è consegnatario di tutti i beni mobili, dei quali non sia stato individuato specifico consegnatario.
Alla gestione dei beni mobili sono preposti, con disposizione del Direttore Generale, i Dirigenti dei singoli Dipartimenti, che assumono la qualifica di “incaricati - consegnatari dei beni”. Ciascun dirigente può individuare, all’interno del proprio dipartimento, con apposita disposizione uno o più soggett i ai quali at t ribuire la qualifica di incaricati - subcongnatari.
Gli incaricati - consegnatari sono responsabili della conservazione dei beni a loro consegnati e debbono rendere il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio mediante co mpilazione dei modelli approvati con il d.P.R. n. 194/ 96.
La cessione gratuita dei beni mobili dell’ente è vietata, salvo quanto previsto dal comma 6.
I beni mobili non più ut ilizzabili per le esigenze funzionali dell’amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa I taliana, agli organismi di volontariato di protezione iscrit t i negli appositi registri operanti in I talia ed all’estero per scopi umanitari, alle ist ituzioni scolastiche, nonché alle organizzazion i di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale operanti sul territorio.
Qualora sia stata esperita inf ruttuosamente la procedura prevista dal comma 6, è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall’amministrazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rif iut i.
Art. 16 - Consegna dei beni
I beni mobili consegnati all’incaricato - consegnatario debbono risultare da appositi verbali, redatti in duplice copia e sottoscritti dagli incaricati - consegnatari e dal responsabile dell’inventario e dagli stessi conservati. I n caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base del la materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e dalle alt re scritture
previste. I l passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; il tal caso essa deve essere sciolta, una volata ef fettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a t re mesi.
Art. 17 - Materie consegnate
Fermo restando il disposto dell’articolo precedente, il responsabile dell’inventario t iene in consegna gli stampat i, gli oggetti di cancelleria, il materiale e gli oggetti acquistati dal comune e li distribuisce agli uf f ici e agli stabilimenti municipali, registrando il carico e lo scarico.
Art. 18 - Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamen tari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.
Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell’esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.
I l presente regolamento entra in vigore appena divenuto esecutivo il relativo atto di approvazione.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il R egolamento approvato dal Consiglio Comunale con at to n. 47 del 28/ 04/ 1999.