Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing e servizi similari
Allegato A) alla Deliberazione C.U. n. 8 del 19/04/2016
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing, nonché attività di servizio affini, esercitate nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito .
2. Le disposizioni del presente regolamento sono redatte in esecuzione delle seguenti norme :
a) attività di acconciatura:
Legge 17/08/2005, n. 174;
D.L. 31/01/2007, n. 7 convertito con modificazioni nella Legge 02/04/2007, n.
40;
Legge 14/02/1963 n. 161, in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx 0 dell’art.1, D.Lgs.
1 dicembre 2009, n. 179, allegato 1;
b) attività di estetica:
Legge 04/01/1990, n. 1;
Legge Regionale 04/08/1992, n. 32 e s.m.e i.;
D.L. 31/01/2007, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 02/04/2007, n. 40;
c) attività di tatuaggio e piercing :
linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8.156 del 05.02.1998;
circolare del Ministero della Sanità 2.8.633 del 16.07.1998;
Deliberazione della Giunta Regionale 11/04/2007, n. 465 ;
3. Non rientrano nell’attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, come ad esempio le attività di terapista della riabilitazione, massaggiatore sportivo, podologo, rientranti fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
b) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
c) le attività di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25/02/2000, n. 13.
d) l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
e) grotte del sale e fish pedicure;
f) saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive;
g) discipline bio naturali.
4. Le norme di riferimento, in via generale, che disciplinano i procedimenti relativi al presente regolamento sono le seguenti:
a) D.p.r. n.160/2010;
b) D.lgs.n. 59/2010.
c) D.lgs.n. 147/2012;
d) L.n. 125/2015;
e) L.n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i. ;
f) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici .
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) attività di “acconciatore”, quella definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti sopra descritti, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie;
b) attività di “estetista”, quella definita dall'art. 1 della Legge n. 1/1990 e dalla Legge regionale n. 32/1992 e s.m. e i., comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla citata legge n.
1/90 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dal Regolamento comunitario. Tale attività di estetica comprende:
“centro di abbronzatura” o “solarium”: s’intende l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali.
“ginnastica estetica” e “massaggio estetico” per le quali s’intendono le attività finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo. Esercizi ove si praticano massaggi mediante impiego di una serie di tecniche che utilizzano le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello stesso, escludendo fini terapeutici, anche con le metodiche orientali;
“disegno epidermico” o “trucco semipermanente” s’intendono i trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo;
“onicotecnico” consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono regolamentate le attività di :
a) “tatuaggio”: l’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
b) “piercing”: la perforazione di varie zone del corpo allo scopo di inserire anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti a scopo ornamentale.
3. Si definisce CENTRO INTEGRATO l’accorpamento in un unico complesso funzionale di più attività di servizio, artigianali e commerciali, tra loro integrate ed aventi come obiettivo quello di fornire all’utenza o alla clientela uno standard di prestazione il più completo e funzionale possibile. Tali centri attivati preferibilmente per integrare le attività di estetica, acconciatura od altre attività commerciali nel rispetto dei singoli standard igienico sanitari delle diverse tipologie di attività, pur avendo entrata e attesa in comune, non dovranno porre in essere promiscuità tali da compromettere le norme igienico sanitarie ed edilizie vigenti in materia. Pur essendo in un unico complesso funzionale, le diverse tipologie di attività dovranno svolgersi in locali distinti e separati. Si dovranno rispettare le caratteristiche di cui all’art.10 del presente regolamento.
Art. 3 – Requisiti per l'esercizio di attività di acconciatore
1. L’attività di acconciatore, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e al possesso dell'abilitazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 delle legge 17/08/2005 n.174..
2. L’accertamento del possesso dell’abilitazione professionale è di competenza dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie.
3. L’abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l’Artigianato, dalla Regione Xxxxxx-Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
b) essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
c) essere stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane;
d) avere prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell’attività dell’impresa e/o dell’attività lavorativa, presso imprese esercenti l’attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 161/1963;
e) avere svolto l’attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge n. n. 161/1963.
4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di ditta individuale artigiana : dal titolare;
b) in caso di ditta individuale non artigiana : dal titolare o dal responsabile tecnico;
c) in caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, dalla maggioranza dei soci, se i soci sono due da almeno 1 dei soci. In caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall’unico socio;
d) in caso impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge del 17 agosto 1985, n° 443, o non iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane, dal responsabile tecnico;
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
6. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall’Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.
Art. 4 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di estetista
1. L’attività di estetista, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e dal possesso della qualifica professionale di cui all’art. 3 della Legge n. 1/1990.
2. L’accertamento del possesso della qualifica professionale è di competenza dell’ Unione dei Comuni Valli e Delizie.
3. La qualifica professionale è riconosciuta in una delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l’Artigianato, dalla Regione Xxxxxx-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
b) essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale o conseguito entro il 20/01/1990);
c) essere stato titolare, socio o responsabile tecnico d’impresa o mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;
d) essere stato dipendente di imprese di estetista, mestiere affine o studi medici specializzati per tre anni, nell’arco dei cinque anni antecedenti il 20/01/1990;
4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di ditta individuale artigiana : dal titolare;
b) in caso di ditta individuale non artigiana : dal titolare o dal responsabile tecnico;
c) in caso di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, dalla maggioranza dei soci, se i soci sono due da almeno 1 dei soci. In caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le s.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall’unico socio;
d) in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge del 17 agosto 1985, n° 443, o non iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane, dal responsabile tecnico;
5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica.
6. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall’Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.
Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing
1. L’attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs n. 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. n. 773/1931) e dal possesso dell’attestato di partecipazione al Corso di formazione degli operatori di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 465/2007.
2. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di tatuatore e di piercing di fornire all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale se l’utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L’attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute negli allegati al Regolamento (schede tecniche informative attività) e secondo la delibera della Giunta Regionale n. 465/2007.
5. per le attività di tatuaggio e piercing tutti gli operatori che nel laboratorio eseguono tali attività sulla clientela devono essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di cui alla lettera H) della Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465;
6. L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing/foro al lobo dell’orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
7.Nelle strutture che esercitano l’attività di tatuatore e piercing è ammessa, occasionalmente (ad es. manifestazioni o periodi temporali limitati rispetto il normale funzionamento della struttura), l’attività del tatuatore e piercing free lance (libero professionista), a condizione che il professionista utilizzi, per l’esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata e che abbia frequentato il corso regionale o altro ritenuto idoneo.
8. La presenza del tatuatore free lance deve essere comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
9. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata.
Art. 6 - Forme di esercizio imprenditoriale delle attività di acconciatore e di estetista
1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di imprese societarie.
2. Una stessa impresa può essere titolare di altri esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
3. In deroga alla condizione di cui al precedente comma 2 è consentito alla stessa impresa esercitata in forma individuale di essere titolare di un ulteriore l'esercizio per le attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
4. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:
a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso servizi e sala d’attesa in comune, ma in distinti e separati locali (Centri Integrati);
b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (Società Infrasettoriali) titolari di più attività a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all’artt. 3-4 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da almeno un socio e da direttori tecnici. Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. L’attività deve essere adeguata nel caso che, a causa del recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro motivo, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;
c) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l’altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all’art. 3-4 per lo svolgimento delle rispettive attività,
devono essere posseduti dal titolare ovvero a direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati. L’attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni dei direttori tecnici o per altro motivo venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività.
5. Nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.
Art. 7 - Affitto di poltrona o cabina
1. Al fine dell’applicazione dell’affitto di “poltrona” o di “cabina” vengono, in questa sede, integralmente recepite le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31 gennaio 2014.
2. L”affitto di poltrona” o “affitto di cabina” (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile ed eventualmente delle attrezzature.
3. Le imprese devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali previsti dalle norme vigenti in materia di acconciatura ed estetica.
4. Si richiamano, in questa sede, i limiti di utilizzo dell’affitto della poltrona/cabina individuati nell’ambito del documento “Avviso comune” individuato tra le parti firmatarie del CCNL di settore:
Una poltrona/cabina per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti;
Due poltrone/cabine per le imprese che occupano da 4 a 9 dipendenti;
Tre poltrone/cabine per le imprese che occupano più di 10 dipendenti.
Non è inoltre possibile affittare la poltrona/cabina a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all’interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
5. Dovranno essere rispettate tutte le norme strutturali, dimensionali e sanitarie previste dal presente regolamento comunale in materia di acconciatura ed estetica;
6. Alla Scia da presentare in modo telematico al SUAP, per l’avvio dell’attività mediante affitto di poltrona o cabina, deve essere allegato:
il documento contrattuale tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.
un layout con l’indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l’elenco delle rispettive attrezzature ed una breve sintesi delle responsabilità sotto il profilo igienico sanitario.
In relazione a quanto definito dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da applicare in funzione delle disposizioni normative contenute nel decreto, quando previste, dovrà essere allegato un sintetico documento di valutazione di interferenza dei rischi. Nel caso specifico “per interferenza di rischio” si intende la circostanza in cui si verifica un evento rischioso tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale. Nel documento, sintetico, vengono valutati i rischi e indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze fra le attività esercite nella stessa sede aziendale.
Art. 8 Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista
1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell’esercente, in appositi locali, separati e distinti, anche se adiacenti o comunicanti, da quelli in cui vengono esercitate altre attività, che rispondano ai requisiti stabiliti dall’art.10, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste dal comma 3
2. E’ vietato l’esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all’esercizio dell’attività sono ammesse nei seguenti casi:
a) in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del committente nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l’attività, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro;
b) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
c) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo.
4. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente dichiari di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l’attività, è fatto obbligo ai titolari delle imprese di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.
6. Qualora le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all’interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento, con particolare riferimento ai requisiti professionali, norme igienico sanitarie e superfici minime dei locali.
7. Sono disciplinate dal presente Regolamento, anche le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private.
Art. 9 - La segnalazione certificata di inizio attività
1. L’apertura di nuovi esercizi , il subentro, il trasferimento della sede, le modifiche da apportare all’esercizio, l’ampliamento , e la variazione del numero dei posti di lavoro, sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, S.C.I.A. , di cui all’art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241;
2. La S.C.I.A., di cui la precedente comma 1, ai sensi dell’art. 5 del D.p.r. 160/2010, viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. La S.C.I.A. deve essere inviata allo SUAP in modo esclusivamente telematico, attraverso lo specifico portale di accesso, così come disposto dal D.P.R. 160/2010.
4. La SCIA deve contenere come informazioni di massima le generalità del dichiarante (nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
ragione sociale, sede legale e numero di codice fiscale dell'eventuale organismo societario rappresentato;
ubicazione dei locali da destinare all’esercizio dell’attività (via e numero civico - frazione);
dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali destinati all'esercizio dell'attività nel caso essa venga svolta presso il domicilio dell'esercente.
5. Nella S.C.I.A. il titolare o il legale rappresentante della società dichiara:
a) il possesso dei requisiti professionali relativi all'attività che intende svolgere;
b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi;
c) il rispetto delle norme ambientali di riferimento (ad es. rumore, autorizzazione scarichi idrici, ecc…);
d) la conformità dell’esercizio e dell’attività ai requisiti di cui all’art. 10;
6. Alla S.C.I.A. telematica dovrà essere allegata la documentazione completa elencata nel procedimento definito sull’apposito portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive. In modo particolare dovrà essere acclusa, in formato elettronico :
la pianta planimetrica dell'esercizio, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione del singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
per attività da tenersi presso altri esercizi, dovrà essere documentata la disponibilità della relativa parte del locale e la pianta planimetrica di cui al punto precedente dovrà prevedere la nuova disposizione complessiva dell'esercizio;
nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica dovrà contemplare anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione abitativa.
7. Copia della SCIA viene inviata in modo telematico al servizio igiene dell’Azienda USL per gli opportuni controlli di competenza;
8. Devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi:
a) la variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento della sede dell’esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, corredata da copia dell’atto di modifica prescritto al codice civile;
b) la modifica della compagine sociale, corredata, se necessario, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
c) la variazione delle persone in possesso del requisito professionale corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte dei nuovi soggetti.
Art. 10 – Requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili
1. Ai fini dell’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista gli esercizi devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d’uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza.
2. I locali che costituiscono l’esercizio, le attrezzature e le suppellettili impiegate nello svolgimento dell’attività, le caratteristiche tecniche degli apparecchi e dei macchinarti utilizzati, i procedimenti tecnici usati, devono essere conformi ai requisiti ed alle norme igieniche e di sicurezza di seguito indicati :
a) per le attività di acconciatore uomo/donna la superficie minima dei posti di lavoro, con esclusione di tutti i vani accessori (servizi, ingressi, ripostigli, zone d'attesa, ecc.), non deve essere inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e a mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
b) per l'attività di estetista la superficie minima dei locali, con esclusione dei soli servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 16, articolata in una zona d'attesa ed un'area in cui svolgere l'attività stessa;
la superficie minima dei settori o delle cabine di estetica, con esclusione di tutti i vani accessori (servizi, ingressi, ripostigli, zone d'attesa, ecc.), non deve essere inferiore a mq. 5 si definisce settore o cabina di estetica lo spazio o l'ambiente, regolarmente aerato, ricavato all'interno degli esercizi e delimitato con divisorie fisse o mobili, in cui espletare l'attività in argomento; l'altezza minima delle divisorie deve essere di mt. 2.40;
nel caso di settori o cabine prive di aperture finestrate, l'altezza delle divisorie non deve impedire una regolare aerazione;
nel caso venissero realizzate divisorie fisse, tali settori o cabine dovrebbero preferibilmente essere dotati ognuno di un proprio lavandino con acqua calda e fredda, regolarmente allacciato al sistema di smaltimento delle acque reflue;
l'attività potrà essere svolta con l'ausilio degli apparecchi di cui all'elenco allegato alla L. 04.01.1990, n.1. La loro installazione sarà ammessa purché non ne derivino situazioni di insufficiente spazio tali da non assicurare condizioni operative idonee alle peculiari esigenze dei trattamenti previsti;
c) l'installazione di saune, con esclusione di quelle specificatamente indicate dal Regolamento Comunale d'Igiene, dovrà prevedere la realizzazione di specifiche metodiche di allontanamento di eventuali sostanze liquide reflue del trattamento oppure essere
accompagnata da specifica dichiarazione che non sono previsti effluenti; i pavimenti e le pareti devono essere suscettibili di opere di lavatura e disinfezione.
d) Per l'attività di estetista svolta unitamente a quella di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, la superficie minima dei locali, con esclusione dei soli servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 25; l'attività deve avvenire in appositi, distinti e separati ambienti; in caso di richiesta di svolgere l'attività presso esercizi già esistenti, il requisito della superficie sarà valutato caso per caso e comunque non dovrà mai essere inferiore a 20 mq .
e) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento e fatte salve altre disposizioni di legge, devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestrato non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas od idoneo areatore a muro o a vetro.
f) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt. 2,00 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
g) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile calda e fredda per l'uso diretto dell'attività per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
h) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.
i) Ogni esercizio deve essere provvisto di servizio igienico proprio munito di antibagno con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia. Negli immobili di nuova costruzione dovranno essere rispettati i criteri richiesti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
l) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti.
m) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
n) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
3. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima perfetta nettezza;
b) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
c) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e ove la loro natura lo richieda disinfettati; i rasoi devono essere preferibilmente monouso o dotati di ricambi monouso; gli altri strumenti taglienti che vengono a contatto con superfici cutanee e/o con annessi cutanei integri o lesi devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo l'utilizzo con mezzi fisici, mediante autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti o con attrezzature di equivalente potere di sterilizzazione che risulti certificato dal costruttore o fornitore, con esclusione degli apparecchi a raggi ultravioletti; in caso di materiali non trattabili mediante calore, è necessario procedere ad un trattamento di disinfezione chimica da attuarsi con disinfettanti quali cloroderivati, iodofori, glutaraldeide, seguendo scrupolosamente le istruzioni d'uso riportate in etichetta;
d) a salvaguardia dell'operatore, durante le fasi di pulizia e disinfezione è opportuno l'uso di guanti di vinile, di lattex o materiali analoghi.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.
Art. 11 - Il subingresso
ll subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un esercizio di acconciatore o di estetista è soggetto a SCIA secondo le disposizioni dell’art. 9.
2. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali, alla data di acquisto del titolo può iniziare l’attività, previa presentazione della SCIA ed al rispetto delle norme di cui al presente regolamento, a condizione che l’attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali.
Art. 12 - Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell’attività
1. L’attività dell’esercizio deve essere avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura o trasferimento di sede, salvo proroga di massimo ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. In caso di subingresso, il cessionario deve avviare l’attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
3. La chiusura temporanea degli esercizi di acconciatura ed estetica è comunicata al pubblico mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
4. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione.
5. La sospensione dell’attività per un periodo superiore a 12 mesi, senza successiva comunicazione telematica di riattivazione, comporterà la cessazione della medesima.
Art. 13 – Tariffe, calendario ed orari di svolgimento dell'attività
1. I titolari delle attività di acconciatura ed estetica hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio.
2. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di acconciatore e di estetista sono stabiliti dal Dirigente con proprio atto, sentite le Organizzazioni di categoria.
Art. 14 – Xxxxxxxxx, sanzioni, sospensioni e decadenza
1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle norme vigenti in materia e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento.
2. Gli agenti e i funzionari dei cui al comma precedente debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella TABELLA A.
4. Nei casi di particolare gravita e di recidiva, il Dirigente responsabile ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione violata mediante oblazione.
5 . Il titolare di un’attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing decade dall’esercitare detta attività quando:
a) l’attività del nuovo esercizio non venga avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga di massimo ulteriori tre mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
b) in caso di subingresso, il cessionario non avvii l’attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore;
c) l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
d) vengano a mancare i requisiti professionali di cui all’articolo 5 per le attività di acconciatore e di estetista.
6. Il Dirigente del competente settore comunale ordina l’immediata cessazione dell’attività abusiva nei casi di:
a) perdita dei requisiti professionali o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore;
b) accertata perdita dei requisiti previsti dei locali ed igienico sanitari di cui al presente regolamento in accordo con le autorità dell’azienda USL competente territorialmente.
Art. 15 - Abrogazione ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati tutti i regolamenti comunali per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna estetista e mestieri affini precedentemente adottati dai Comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
Tabella A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatura ed estetica e servizi similari.
Genere della violazione | Importo min. | Importo max |
Svolgimento dell’attività in locali diversi e/o difformi da quelli denunciati | 200,00 | 500,00 |
Svolgimento dell’attività in locali non separati e distinti da quelli in cui vengono esercitate altre attività | 200,00 | 500,00 |
Svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio | 70,00 | 375,00 |
Svolgimento dell’attività presso il domicilio del committente ovvero in locali da lui designati, con regolarità e/o senza validi motivi e/o fuori dal normale orario di lavoro | 70,00 | 375,00 |
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività svolta presso il domicilio dell’esercente | 200,00 | 500,00 |
Mancata apposizione, all’esterno dell’esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l’insegna dell’azienda e il tipo di attività esercitata | 50,00 | 500,00 |
Affidamento, da parte del titolare del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell’azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale | 200,00 | 500,00 |
Svolgimento dell’attività in Centro Integrato senza la separazione dei locali per ogni distinta attività | 200,00 | 500,00 |
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle Società Infrasettoriali e nelle imprese individuali esercenti più attività | 200,00 | 500,00 |
Mancata differenziazione dell’orario di svolgimento dell’attività nello stesso locale nelle strutture ricettive, istituti di istruzione, ecc. | 50,00 | 195,00 |
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e/o variazione attività esercitata, modifica esercizi esistenti senza presentazione della S.C.I.A. | 200,00 | 500,00 |
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della S.C.I.A. | 200,00 | 500,00 |
Sospensione dell’attività per periodo superiore ad un anno in mancanza della preventiva autorizzazione | 70,00 | 500,00 |
Mancata comunicazione della cessazione dell’attività entro 30 giorni dall’evento | 70,00 | 500,00 |
Inottemperanza all’obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, ecc. | 70,00 | 500,00 |
Mancato rispetto delle determinazioni dirigenziali in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi | 80,00 | 500,00 |
Esercizio dell’attività di tatuatore e piercing senza presentazione della S.C.I.A. | 200,00 | 500,00 |
Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di chi abbia la potestà sul minore | 200,00 | 500,00 |
Inottemperanza all’ordine di sospensione o cessazione dell’attività emanato dal Dirigente nei casi previsti | 200,00 | 500.00 |