Accordo istitutivo
Traduzione1
Accordo istitutivo
della Banca interamericana di sviluppo
Conchiuso in Washington l’8 aprile 1959 Emendato nel 1964, 1968, 1972, 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19752 Accettato con strumento depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 luglio 1976 Emendato con effetto al 27 aprile 1977
(Stato 1° agosto 1989)
0.972.4
I Paesi, i cui rappresentanti firmano il presente accordo,
convengono di istituire la Banca interamericana di sviluppo, retta dai disposti seguenti:
Art. I Finalità e attribuzioni
Sezione 1 Finalità
La Banca si prefigge di contribuire ad accelerare il processo di sviluppo, economico e sociale, individuale e collettivo, dei Paesi emergenti della regione che ne sono membri.
Sezione 2 Attribuzioni
(a) Per conseguire la propria finalità, la Banca esercita le attribuzioni seguenti:
(i) favorisce l’investimento di capitali pubblici e privati per gli scopi dello svi- luppo;
(ii) utilizza, per finanziare lo sviluppo dei Paesi membri, il proprio capitale, i fondi raccolti sul mercato finanziario e le altre risorse di cui dispone, dando la priorità ai mutui e alle operazioni di fideiussione che più efficacemente contribuissero al progresso economico dei detti Paesi;
(iii) incoraggia gli investimenti privati in progetti, imprese e attività potenzianti lo sviluppo economico, apporta l’indispensabile complemento finanziario agli investimenti dei singoli allorché non siano reperibili capitali privati entro termini e con condizioni ragionevoli;
(iv) coopera con i Paesi membri ad orientare la loro politica di sviluppo verso il miglior impiego delle loro risorse, in modo da rendere le loro economie vie- più complementari e da imprimere al loro commercio esterno un’espansione ordinata;
RU 1977 397; FF 1975 II 505
1 Dal testo originale francese.
2 RU 1977 395
(v) fornisce l’assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e l’esecu- zione dei piani e dei programmi di sviluppo, assistenza includente lo studio delle priorità e la presentazione di proposte concernenti progetti specifici.
(b) Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Banca coopera quanto possibile con le istituzioni nazionali e internazionali, nonché con gli enti privati d’investimento.
Art. II Paesi membri e capitale della Banca
Sezione 1 Paesi membri
(a) Sono membri fondatori della Banca i membri dell’Organizzazione degli Stati Americani i quali abbiano accettato di divenir tali il giorno indicato nell’articolo XV sezione 1 (a).
(b) Gli altri membri dell’Organizzazione degli Stati Americani e il Canada, le Bahamas e la Guyana possono essere associati alla Banca, nelle date e con le condi- zioni fissate dalla medesima.
I Paesi extraregionali, membri del Fondo monetario internazionale, e la Svizzera possono essere associati alla Banca nelle date e giusta le norme generali previamente stabilite dall’Assemblea dei governatori. Dette norme non potranno essere modifi- cate se non tramite una decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la mag- gioranza dei due terzi del numero totale dei governatori, comprendente i due terzi dei governatori dei membri extraregionali e rappresentante almeno i tre quarti dei voti dei Paesi membri.
Sezione 1 A3 Categorie di risorse
Le risorse della Banca constano delle risorse ordinarie di capitale, previste nel pre- sente articolo, e delle risorse del Fondo delle operazioni speciali (d’appresso «Fon- do») definito nell’articolo IV.
Sezione 2 Capitale ordinario autorizzato
(a) Il capitale ordinario autorizzato della Banca sarà inizialmente di ottocentocin- quanta milioni di dollari ($ 850 000 000) degli Stati Uniti, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959, suddivisi in 85 000 azioni, d’un valore nominale di diecimila dol- lari ($ 10 000), offerte in sottoscrizione ai Paesi membri, conformemente alla sezio- ne 3 del presente articolo4.
3 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
4 Con diverse successive risoluzioni, l’Assemblea dei Governatori ha aumentato il capitale
autorizzato a 8 465 810 000 dollari USA, di peso e titolo specificati sopra (equivalenti a 10 212 673 000 dollari correnti), ripartito in 846 581 azioni. Le risoluzioni in parola hanno parimenti modificato gli ammontari e i numeri di azioni citati in altri passi del testo.
(b) Il capitale ordinario autorizzato è suddiviso in capitale azionario versato e in capitale azionario richiamabile. Il capitale azionario versato sarà di quattrocento milioni di dollari ($ 400 000 000) e il capitale azionario richiamabile sarà di quattro- centocinquanta milioni di dollari ($ 450 000 000) per gli scopi specificati nella sezione 4 (a) (ii) del presente articolo.
(c) Il capitale ordinario (paragrafo (a) qui innanzi) dovrà essere aumentato di cin- quecento milioni di dollari ($ 500 000 000) degli Stati Uniti, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959, non appena:
(i) il termine impartito, giusta la sezione 4 del presente articolo, per il paga- mento di tutte le sottoscrizioni sia trascorso;
(ii) l’aumento di cinquecento milioni di dollari ($ 500 000 000) sia stato appro- vato con una maggioranza dei tre quarti dei voti dei Paesi membri, in una riunione ordinaria o straordinaria dell’Assemblea dei governatori, indetta non appena spirato il termine indicato nell’alinea (i) qui innanzi.
(d) L’aumento del capitale, previsto al paragrafo precedente, si effettuerà in quanto capitale azionario richiamabile.
(e)5 Nonostante i paragrafi (c) e (d) della presente sezione e con riserva dell’articolo VIII sezione 4 (b), il capitale ordinario autorizzato potrà venir aumentato mediante decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Paesi membri, inclusa la maggioranza dei tre quarti del numero totale dei Governatori, comprendente a sua volta la maggioranza dei due terzi dei Governatori dei membri regionali alla data e nella forma che l’Assemblea stessa avrà ritenuto opportune.
(f)...6
Sezione 3 Sottoscrizione delle azioni
(a)7 Ogni Paese membro sottoscriverà la propria parte d’azioni sul capitale ordinario della Banca. Il numero delle azioni sottoscrivende dei membri fondatori è fissato nell’Allegato A, il quale specifica gli obblighi incombenti a ciascun membro per quanto concerne il capitale azionario versato effettivamente e il capitale azionario richiamabile. Il numero delle azioni sottoscrivende dagli altri membri sarà stabilito dalla Banca.
(b)8 In caso d’aumento del capitale ordinario, giusta la sezione 2 (c) o (e) del pre- sente articolo, ogni Paese membro avrà diritto, alle condizioni fissate dalla Banca, a una frazione dell’aumento pari al rapporto intercorrente tra le azioni da esso sotto- scritte e il capitale della Banca precedente l’aumento. Tuttavia nessun Paese membro sarà tenuto a sottoscrivere una parte qualunque dell’aumento di capitale.
5 Nuovo tenore giusta al sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
6 Abrogata giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
7 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
8 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
(c) Le azioni sul capitale ordinario, sottoscritte dai Membri fondatori, saranno emesse alla pari. Le azioni successivamente sottoscritte saranno pure emesse alla pari tranne ove, per circostanze speciali, in Banca avesse deciso di emetterle altri- menti.
(d) La responsabilità dei Paesi membri per le loro azioni sul capitale ordinario verrà limitata alla porzione non pagata del prezzo d’emissione.
(e) Le azioni sul capitale ordinario non potranno essere né costituite in pegno né gravate di onere alcuno, e saranno unicamente trasferibili alla Banca.
(f) ...9
Sezione 4 Pagamento delle sottoscrizioni
(a) Il pagamento delle azioni sottoscritte sul capitale ordinario della Banca, giusta l’allegato A, verrà effettuato come segue:
(i) l’ammontare sottoscritto da ogni Paese sul capitale azionario versato sarà suddiviso in tre rate, la prima equivalente al 20 per cento, la seconda e la ter- za equivalenti ciascuna al 40 per cento del detto ammontare. Ogni Paese ver- serà la prima rata in un giorno qualsiasi successivo alla data in cui il presente accordo sarà stato firmato in suo nome e ne sarà stato depositato lo strumen- to d’accettazione o di ratificazione, giusta l’articolo XV sezione 1, tuttavia non oltre il 30 settembre 1960. Le due altre rate saranno pagate alle date sta- bilite dalla Banca, comunque non prima del 30 settembre 1961, rispettivamente del 30 settembre 1962. Il pagamento di ogni rata va effettua- to come segue: 50 per cento in oro o in dollari degli Stati Uniti d’America, oppure nelle due forme, e 50 per cento nella moneta nazionale del Paese membro;
(ii)10La parte della sottoscrizione sul capitale azionario ordinario richiamabile sarà richiesta soltanto qualora la Banca ne abbisogni per far fronte a impegni derivanti dall’articolo III sezione 4 (ii) e (iii), purché detti impegni corri- spondano sia a mutui integrati nelle risorse ordinarie di capitale della Banca, sia a garanzie che impegnano dette risorse. Nel caso di un tale richiamo, il pagamento verrà attuato, a scelta del membro, in oro, in dollari USA, nella moneta pienamente convertibile del Paese membro oppure nella moneta necessaria per regolare quegli impegni della Banca che hanno motivato il richiamo.
Il richiami di sottoscrizioni non ancora pagate devono concernere una per- centuale uniforme per tutte le azioni.
(b) Ogni pagamento d’un Membro nella propria moneta, giusta il paragrafo (a) (i) della presente sezione, dovrà consistere in un ammontare il quale, secondo l’opi- nione della Banca, risulti, in dollari SUA del peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959, pari al valore totale di quella parte di sottoscrizione il cui regolamento è in atto. Il
9 Abrogata giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
10 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
versamento iniziale consterà dell’ammontare che il Membro riterrà adeguato, ma resterà soggetto a rettifiche da attuare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del versamento. La Banca determinerà l’entità delle rettifiche necessarie per raggiungere l’equivalente in dollari dell’ammontare totale da pagare in virtù del presente para- grafo.
(c) Tranne disposizione contraria dell’Assemblea dei governatori, presa con la mag- gioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, la responsabilità dei medesimi, per quanto attiene al pagamento della seconda e della terza rata del capitale azionario da versare, resterà vincolata alla circostanza che i Membri abbiano versato almeno il 90 per cento del totale delle obbligazioni giunte a scadenza, sul conto:
(i) della prima e della seconda rata, rispettivamente, del capitale azionario xxx- xxxx;
(ii) del pagamento iniziale e di tutti gli altri pagamenti anteriormente richiesti sulle quote di contribuzione al Fondo.
Sezione 5 Risorse ordinarie di capitale
Rimane inteso che, nel presente accordo, l’espressione «risorse ordinarie di capitale» si riferisce ai seguenti elementi:
(i) il capitale ordinario autorizzato, sottoscritto conformemente alle sezioni 2 e 3 del presente articolo come capitale azionario versato e capitale azionario richiamabile;
(ii) tutti i fondi provenienti dai mutui contratti giusta l’articolo VII sezione 1 (i), cui si applichino le clausole della sezione 4 (a) (ii) del presente articolo;
(iii) tutti i fondi ricevuti come rimborso dei mutui concessi sulle risorse indicate nei capoversi (i) e (ii) della presente sezione;
(iv) tutti i redditi provenienti dai mutui concessi sulle risorse qui sopra indicate o provenienti da garanzie cui si applichino le clausole della sezione 4 (a) (ii) del presente articolo; e
(v) tutti gli altri redditi provenienti da una qualunque delle fonti sopra elencate.
Art. IIA11 Capitale interregionale della Banca
11 Testo abrogato giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
Art. III Operazioni
Sezione 112 Impiego delle risorse
Le risorse e i servizi della Banca vanno utilizzati esclusivamente per attuare gli scopi e per svolgere i compiti elencati nell’articolo I del presente accordo, come pure per finanziare lo sviluppo di qualsiasi Membro della Banca di sviluppo dei Caraibi, mediante la concessione di mutui e d’assistenza tecnica a questa istituzione.
Sezione 2 Categorie d’operazioni
(a)13 Le operazioni della Banca si articolano in operazioni ordinarie e operazioni speciali;
(b)14 Le operazioni ordinarie vanno finanziate tramite le risorse ordinarie di capitale della Banca, quali definite nell’Articolo II Sezione 5, e consisteranno esclusivamente in mutui, eseguiti o garantiti dalla Banca, o in mutui cui essa partecipa, rimborsabili soltanto nella o nelle monete nelle quali sono stati concessi. Queste operazioni sono assoggettate ai termini e alle condizioni che la Banca avrà ritenuto opportuni e che risulteranno compatibili con i disposti del presente Accordo.
(c) Le operazioni speciali sono quelle finanziate con le risorse del Fondo, giusta l’articolo IV.
Sezione 315 Direttiva della separazione
(a) Le risorse ordinarie del capitale (art. II sez. 5) e le risorse del Fondo (art. IV sez. 3 (h)) dovranno essere mantenute, utilizzate, impegnate, investite o collocate in un modo qualunque, ma sempre indipendentemente le une dalle altre.
(b) Le risorse ordinarie di capitale non saranno mai computate o utilizzate per coprire le obbligazioni, gli impegni o le perdite provenienti da operazioni per le quali le risorse del Fondo erano originariamente state impiegate o impegnate.
(c) I conteggi della Banca dovranno esporre separatamente le operazioni ordinarie e le operazioni speciali e la Banca adotterà altre simili regole amministrative necessa- rie per assicurare l’effettiva separazione dei due tipi d’operazione.
(d) Le spese direttamente connesse con le operazioni ordinarie vanno dedotte dalle risorse ordinarie di capitale. Le spese direttamente connesse con le operazioni spe- ciali vanno pagate tramite le risorse del Fondo. Le altre spese saranno regolate nel modo determinato dalla Banca.
12 Nuovo tenore giusta il n. I lett. a della risoluzione AG-1/77 del 27 gen. 1977, in vigore dal 27 apr. 1977 (RU 1988 1900).
13 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
14 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
15 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987
(RS 0.972.40).
Sezione 4 Metodi per consentire o garantire i mutui
Con riserva delle condizioni definite nel presente articolo, la Banca potrà consentire o garantire mutui in favore dei Membri, delle suddivisioni politiche e degli enti governativi dei medesimi, delle imprese site nei loro territori, come pure in favore della Banca di sviluppo dei Caraibi, conformandosi a uno dei seguenti metodi:16
(i) consentire mutui diretti o partecipare a mutui diretti utilizzando le risorse del proprio capitale ordinario versato (visti i disposti della sez. 13 del presente articolo), oppure le risorse provenienti dalle proprie riserve e dall’eccedenza non distribuita, o infine le risorse del Fondo libere da oneri;
(ii) consentire mutui diretti o partecipare a mutui diretti utilizzando le risorse acquisite sul mercato capitalizio, mediante prestito o altra operazione, per essere incorporate alle risorse ordinarie di capitale della Banca o alle risorse del Fondo e17
(iii)18 garantire, in tutto o in parte, tramite risorse ordinarie di capitale …19 o risorse del Fondo, i mutui consentiti, tranne casi eccezionali, tramite l’inve- stimento privato.
Sezione 520 Limitazione delle operazioni
(a) L’ammontare totale dei mutui e delle garanzie correnti, accordati dalla Banca come operazioni ordinarie, non dovrà superare in nessun momento l’ammontare totale del capitale ordinario della Banca, sottoscritto e libero di oneri, aumentato dell’eccedenza non distribuita e delle riserve non gravate comprese nelle risorse ordinarie di capitale, quali definite nell’articolo II sezione 5, ma esclusi i redditi destinati alla riserva speciale, di cui nella sezione 13 del presente articolo, ed esclusi pure i redditi delle risorse ordinarie di capitale destinati, per decisione dell’Assemblea dei governatori, alle riserve non utilizzabili per mutui o garanzie.
(b) Nel caso di prestiti consentiti sui fondi mutuati dalla Banca, cui è applicabile l’articolo II sezione 4 (a) (ii), l’ammontare di capitale dovuto e pagabile alla Banca in una data moneta non dovrà mai superare il saldo delle somme non ancora rimbor- sate che la Banca ha mutuato per incorporarle alle proprie risorse ordinarie di capi- tale e che sono pagabili in quella stessa moneta.
16 Nuovo tenore giusta il n. I lett. b della risoluzione AG-1/77 del 27 gen. 1977, in vigore dal 27 apr. 1977 (RU 1988 1900).
17 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
18 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987
(RS 0.972.40).
19 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
20 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
Sezione 621 Finanziamento di mutui diretti
La Banca, nel concedere mutui diretti o nel partecipare a tali mutui, potrà realizzare il finanziamento ricorrendo ad una delle seguenti forme:
(a) Fornire al mutuatario quelle monete dei Paesi membri, diverse dalla moneta del Membro sul cui territorio si realizza il progetto, le quali gli tornino necessarie per coprire la parte del costo del progetto che va pagata in divise straniere.
(b)22 Assicurare il finanziamento delle spese connesse con gli obiettivi del mutuo, effettuate nel territorio stesso del Membro ove si realizza il progetto. Tuttavia, e soltanto in casi speciali, segnatamente allorché il progetto comporta indirettamente un accrescimento della domanda di divise straniere nel detto Paese, il finanziamento accordato dalla Banca, per le spese locali, potrà essere fornito sia in oro, sia in monete diverse da quella del Paese interessato. In tale circostanza l’ammontare del finanziamento non dovrà eccedere una porzione ragionevole delle spese locali assunte dal mutuatario.
Sezione 7 Norme e condizioni per consentire o garantire i mutui
(a) La Banca potrà consentire o garantire mutui con riserva delle regole e condizioni seguenti:
(i) l’interessato dovrà inoltrare un’istanza dettagliata e i funzionari della Banca, valutati i vantaggi del progetto, dovranno presentare un rapporto scritto d’approvazione. In circostanze speciali, il Consiglio dei direttori esecutivi, alla maggioranza dei voti dei Membri, potrà avocare a sé un progetto per decisione, qualora manchi il rapporto dei funzionari della Banca;
(ii) la Banca, esaminando una domanda di mutuo o di garanzia, dovrà tener con- to dei titoli che il candidato mutuatario avesse per ottenere un mutuo da fon- te privata, in termini secondo essa sopportabili dal mutuatario nel quadro circostanziale dato;
(iii) la Banca dovrà tener debitamente conto, consentendo un mutuo o una garan- zia, della misura in cui il mutuatario e il garante, se ne ha, saranno in grado di rispondere agli obblighi connessi col mutuo;
(iv) la Banca dovrà accertare che il tasso d’interesse, le altre spese e il piano d’ammortamento risultino adeguati alla natura del progetto;
(v) la Banca dovrà ricevere un’indennità adeguata per il rischio assunto allorché garantisce un mutuo consentito da altri mutuanti;
(vi) la Banca dovrà controllare che i mutui consentiti e le garanzie fornite siano destinati principalmente al finanziamento di progetti specifici, inclusi quelli strutturati in un programma di sviluppo nazionale o regionale. Tuttavia la Banca potrà accordare o garantire mutui di carattere globale ad enti di svi- luppo, o ad organismi analoghi dei Membri, per aiutare questi enti e organi-
21 Testo emendato, approvato dal Consiglio dei governatori con effetto dal 27 aprile 1977.
22 Nuovo tenore giusta il n. I lett. c della risoluzione AG-1/77 del 27 gen. 1977, in vigore dal 27 apr. 1977 (RU 1988 1900).
smi a finanziare dei progetti specifici di sviluppo, ancorché i relativi bisogni finanziari non siano, secondo la Banca, di un’entità tale da giustificare l’anzidetto controllo da parte sua.
(b) La Banca non finanzierà alcuna impresa situata sul territorio d’un Membro qualora questo si opponga.
Sezione 8 Condizioni definibili dalla Banca stessa
(a) Nel caso di mutui o garanzie ad istituti non governativi, la Banca può, se lo ritiene opportuno, esigere che il Membro sul cui territorio si realizza il progetto, oppure un suo istituto od ente pubblico da essa gradito, garantisca il rimborso di capitale e il pagamento degli interessi, nonché il pagamento degli oneri connessi col mutuo.
(b) La Banca, per accordare un mutuo o una garanzia, potrà imporre ogni altra con- dizione da essa ritenuta adeguata, tenendo conto a un tempo dell’interesse dei Mem- bri direttamente associati nell’istanza di mutuo o garanzia e dell’interesse generale e di tutti i Membri.
Sezione 9 Impiego dei mutui consentiti o garantiti dalla Banca
(a) Salvo restando l’articolo V sezione 1, la Banca non imporrà come condizione che il prodotto di un mutuo sia speso nel territorio d’un dato Paese; essa non imporrà nemmeno come condizione che il prodotto d’un mutuo non sia speso nel territorio d’un dato Membro o nel territorio di Membri determinati; resta tuttavia inteso che, per quanto concerne ogni aumento delle risorse della Banca, l’Assemblea dei gover- natori potrà limitare le acquisizioni della Banca, o di qualunque altro Membro, presso quei Membri che non partecipano all’aumento giusta i termini e le condizioni specificate dall’Assemblea.
(b) La Banca prenderà i necessari provvedimenti per assicurarsi che il prodotto d’un mutuo consentito o garantito, o al quale essa partecipa, venga destinato unicamente al fine per cui esso è stato concesso ed in modo economico e funzionale.
Sezione 10 Disposizioni relative al rimborso dei mutui diretti
I contratti di mutuo diretto, giusta la sezione 4 del presente articolo, saranno stipulati conformemente alle norme seguenti:
(a) La Banca stabilirà le clausole e le condizioni d’ogni mutuo, comprese segna- tamente quelle sul rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e degli altri oneri, nonché quelle concernenti le scadenze e le date di pagamento.
(b) La Banca fisserà la o le monete in cui i pagamenti dovranno essere effettuati.
Sezione 11 Garanzie
(a) La Banca, quando garantisce un mutuo, riscuote sull’ammontare non rimborsato del medesimo una provvigione di garanzia, pagabile periodicamente e da essa fis- sata.
(b) I contratti di garanzia conchiusi dalla Banca stipuleranno che questa potrà metter fine alla propria responsabilità per quanto concerne il servizio degli interessi qualo- ra, in caso di mora del mutuatario, e dell’eventuale garante, la Banca offrisse di riscattare, alla pari, i buoni o gli altri titoli garantiti, maggiorati degli interessi sca- duti sino alla data specificata nell’offerta.
(c) La Banca, nell’accordare una garanzia, ha la facoltà di definire clausole e condi- zioni diverse da quelle menzionate qui sopra.
Sezione 12 Provvigione speciale
La Banca riscuoterà una provvigione speciale su ogni mutuo, partecipazione o garanzia, utilizzante o impegnante le proprie risorse ordinarie di capitale. La provvi- gione speciale, pagata periodicamente, sarà calcolata sul saldo del mutuo, partecipa- zione o garanzia e sarà dell’1 per cento l’anno, a meno che la Banca, con la maggio- ranza dei due terzi del totale dei voti dei Membri, non abbia deciso di ridurre questo tasso.
Sezione 13 Riserva speciale
L’ammontare delle provvigioni ricevute dalla Banca, in virtù della sezione 12 del presente articolo, sarà impiegato per formare una riserva speciale, la quale sarà mantenuta per far fronte agli obblighi della Banca conformemente all’articolo VII sezione 3 (b) (i). La riserva speciale sarà conservata come liquidità, nella forma determinata dal Consiglio dei direttori esecutivi giusta il presente accordo.
Art. IV Fondo delle operazioni sociali
Sezione 1 Impostazione, obiettivi e attribuzioni
È creato un Fondo delle operazioni speciali per effettuare mutui con termini e condi- zioni tali che consentano di far fronte alle circostanze speciali nei Paesi membri o di avviare progetti determinati. Il Fondo, la cui amministrazione è affidata alla Banca, avrà l’obiettivo e le attribuzioni elencate nell’articolo 1 del presente accordo.
Sezione 2 Disposizioni applicabili
Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente articolo e dalle altre norme dell’ac- cordo eccetto quelle incompatibili con i termini stessi del presente articolo nonché quelle che si riferiscono espressamente e unicamente alle altre operazioni della Banca.
Sezione 3 Risorse
(a) I Membri fondatori della Banca contribuiranno alle risorse del Fondo giusta i disposti della presente sezione.
(b) I membri dell’Organizzazione degli Stati Americani, ammessi alla Banca dopo la data stipulata nell’articolo XV sezione 1 alinea a), il Canada, le Bahamas e la Guyana, nonché i Paesi ammessi in applicazione dell’articolo II sezione 1 alinea b), apporteranno al Fondo le quote stabilite dalla Banca, con le condizioni da questa fissate.
(c) Il Fondo sarà impostato con risorse iniziali di centocinquanta milioni di dollari ($ 150 000 000) degli Stati Uniti, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959, versati dai Membri fondatori giusta le quote specificate nell’allegato B23.
(d) Il pagamento delle quote avverrà nel modo seguente:
(i) il primo 50 per cento di ogni quota dovrà essere versato, da ogni Paese membro, in qualunque giorno successivo a quello della firma del presente accordo, previsto nell’articolo XV sezione 1, e del deposito dell’istrumento d’accettazione o di ratificazione, ma comunque non più tardi del 30 settem- bre 1960;
(ii) l’altro 50 per cento sarà versato in qualunque momento, scorso che sia almeno un anno dall’inizio delle operazioni della Banca, nell’entità e alle da- te che la medesima avrà determinato. Tuttavia il versamento della totalità delle quote dovrà essere richiesto, e essere pagato, prima del giorno fissato per il pagamento della terza rata di sottoscrizione del capitale azionario ver- sato della Banca;
(iii) i pagamenti, da effettuare giusta la presente sezione, saranno richiesti presso i Membri in proporzione delle loro quote, metà in oro o in dollari SUA o nel- le due forme, e l’altra metà nella moneta nazionale del Paese contribuente.
(e) Ogni pagamento d’un Membro nella propria moneta, giusta il precedente para- grafo, dovrà consistere di un ammontare che, nell’opinione della Banca, risulti, in dollari SUA di peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959, pari al valore totale della sottoscrizione il cui regolamento è in atto. Il versamento iniziale avverrà nell’am- montare che il Paese membro riterrà adeguato, ma resterà assoggettato a delle rettifi- che da effettuare entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del versamento. La Banca determinerà l’entità delle rettifiche necessarie per costituire l’equivalente in dollari dell’ammontare totale da pagare in virtù del presente paragrafo.
(f) Tranne diversa decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la maggio- ranza dei tre quarti dei voti dei Membri, la responsabilità dei medesimi, per quanto attiene al pagamento di qualunque montante richiesto sulla porzione non liquidata delle quote di sottoscrizione al Fondo, sarà condizionata al pagamento del 90 per cento almeno delle obbligazioni totali dei Membri concernenti:
(i) il pagamento iniziale e tutti gli altri pagamenti che fossero stati richiesti anteriormente come contributo al Fondo;
(ii) le rate dovute sulla porzione di capitale azionario versato della Banca.
23 In virtù di una serie di risoluzioni di data diversa, l’ultima delle quali ha avuto effetto il giorno in cui il presente testo è stato certificato, l’Assemblea dei governatori ha aumentato le risorse autorizzate del Fondo a 5 439 974 000 $ correnti degli SUA.
(g) Le risorse del Fondo verranno aumentate, tramite contributi integrativi dei Membri, allorché l’Assemblea dei governatori, con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, lo riterrà opportuno. L’articolo II sezione 3 (b) si applicherà pari- mente agli aumenti delle risorse, rispettata la proporzione tra la quota vigente per ogni Paese e il totale delle risorse del Fondo apportato dai Membri. Tuttavia nessun Membro sarà tenuto di contribuire a un tale aumento.
(h) Rimane inteso che, nel presente testo, l’espressione «risorse del Fondo» si riferi- sce ai seguenti elementi:
(i) contributi apportati dei Membri giusta i paragrafi (c) e (g) della presente sezione;
(ii)24 fondi provenienti da mutui, cui non s’applica l’articolo II sezione 4 (a) (ii) e specificamente ascrivibili alle risorse del Fondo;
(iii) fondi ricevuti come rimborsi di mutui consentiti mediante le risorse indicate qui sopra;
(iv) redditi provenienti da operazioni che hanno utilizzato o vincolato qualunque risorsa summenzionata;
(v) ogni altra risorsa a disposizione del Fondo.
Sezione 4 Operazioni
(a) Le operazioni del Fondo sono quelle finanziate tramite le risorse proprie, giusta la sezione 3 (h) del presente articolo.
(b) I mutui, consentiti mediante le risorse del Fondo, potranno essere rimborsati in tutto o in parte nella moneta del Membro sul cui territorio è realizzato il progetto finanziato. La porzione del mutuo non rimborsabile in tale moneta dovrà essere pagata nella moneta o nelle monete nelle quali il mutuo sarà stato consentito.
Sezione 5 Limitazione della responsabilità
Nelle operazioni del Fondo, la responsabilità finanziaria della Banca è limitata alle risorse e alle riserve del medesimo, e la responsabilità dei Membri alla porzione non pagata delle loro rispettive quote, nella misura in cui siano divenute esigibili.
Sezione 6 Limitazione rispetto alla disposizione delle quote
I diritti dei Membri della Banca, derivanti dal loro contributo al Fondo, non potranno essere né ceduti né gravati d’un qualunque onere, e i Membri non avranno pretesa alcuna al rimborso dei loro contributi, tranne nel caso di perdita del loro statuto di Membro o in quello della cessazione delle operazioni del Fondo.
24 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
Sezione 7 Obblighi del Fondo derivanti da prestiti
I pagamenti, su impegni connessi con somme mutuate al fine d’integrazione nelle risorse del fondo, saranno ascritti:
(i) in primo luogo, a qualunque riserva all’uopo costituita,
(ii) poscia a qualunque altro ammontare, disponibile tra le risorse del fondo.
Sezione 8 Amministrazione
(a) Con riserva dei disposti del presente accordo, la Banca avrà i più ampi poteri per amministrare il Fondo.
(b) Un vicepresidente della Banca sarà incaricato del Fondo. Il vicepresidente par- teciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi nella discussione degli affari concernenti il Fondo.
(c) Nella misura del possibile, la Banca adopererà, per le operazioni del Fondo, lo stesso personale, gli stessi esperti e gli stessi beni, impianti, uffici e servizi, di cui dispone per le altre operazioni.
(d) La Banca pubblicherà annualmente un rapporto separato che esponga le opera- zioni finanziarie del Fondo, compresi i profitti o le perdite risultanti dalle medesime. Nel corso della riunione annua dell’Assemblea dei governatori, almeno una seduta sarà consacrata all’esame del detto rapporto. Inoltre, ogni tre mesi, la Banca invierà ai membri un riassunto delle operazioni del Fondo.
Sezione 9 Voti
(a) Nelle decisioni concernenti le operazioni del Fondo, ogni Membro della Banca avrà, nell’Assemblea dei governatori, e ogni direttore avrà nel Consiglio dei direttori esecutivi, il numero di voti accordato conformemente all’articolo VIII sezione 4 (a) e (c) e, rispettivamente, all’articolo VIII sezione 4 (a) e (d).
(b) Le decisioni della Banca concernenti le operazioni del Fondo vanno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Membri, tranne ove il presente articolo disponga altrimenti.
Sezione 10 Ripartizione degli utili netti
L’Assemblea dei governatori della Banca stabilirà la porzione degli utili netti del Fondo da ripartire ai Membri, dopo aver accantonato la provvigione per le riserve. Questi utili netti verranno ripartiti proporzionalmente alle quote dei Membri.
Sezione 11 Ritiro dei contributi
(a) Nessun Paese può ritirare il proprio apporto al Fondo, o metter fine alle proprie relazioni col medesimo, finché mantiene il titolo di membro della Banca.
(b) I disposti dell’articolo IX sezione 3, sul regolamento dei conti coi Paesi che recedono dalla Banca, si applicheranno parimente al Fondo.
Sezione 12 Sospensione e fine delle operazioni
I disposti dell’articolo X s’applicheranno parimente al Fondo, rimanendo inteso che alle locuzioni «risorse di capitale della banca» e «creditori della banca» sono rispet- tivamente sostituite le locuzioni «risorse del fondo» e «creditori del fondo».
Art. V Monete
Sezione 1 Impiego delle monete
(a)25 La moneta di qualsiasi Paese membro, detenuta dalla Banca come parte delle proprie risorse ordinarie di capitale o delle risorse del Fondo, potrà essere, indipen- dentemente dal modo in cui è stata acquisita, utilizzata dalla Banca e da qualunque detentore che da essa l’avesse ricevuta, senza restrizione alcuna da parte del Mem- bro in questione, per il pagamento di beni e servizi prodotti sul territorio del mede- simo.
(b)26 I Paesi membri non potranno mantenere né imporre misure restrittive d’alcun genere, le quali, in vista di pagamenti in un Paese qualsiasi, limitino l’uso delle risorse seguenti da parte della Banca o di qualunque detentore che da questa le avesse ricevute:
(i) oro e dollari ricevuti dalla Banca in pagamento del 50 per cento della sotto- scrizione di ogni Membro al capitale azionario ordinario della Banca e del 50 per cento della quotaparte di ogni Membro nel Fondo, conformemente ai disposti dell’articolo II e dell’articolo IV, rispettivamente;
(ii) monete dei Membri, acquistate con le risorse di cui nel precedente capo- verso;
(iii) monete ottenute tramite mutui, onde essere incorporate nelle risorse di capi- tale della Banca, in virtù dell’articolo VII sezione 1 (i);
(iv) oro e dollari, ricevuti dalla Banca come ammortamento di capitale o paga- mento d’interessi e altri oneri su mutui consentiti mediante i fondi in oro e in dollari, di cui nel capoverso (i) del presente paragrafo; monete ricevute come pagamento di capitale, degli interessi e di altri oneri su mutui consentiti nelle monete, di cui ai capoversi (ii) e (iii) del presente paragrafo, e monete rice- vute in pagamento di provvigioni o di tasse relative alle garanzie concesse dalla Banca;
(v) monete, diverse dalla moneta nazionale di un Membro, ricevute dalla Banca giusta l’articolo VII sezione 4 (d) e l’articolo IV sezione 10, provenienti dal- la ripartizione degli utili netti.
25 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
26 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.000.00).
(x)00 La moneta di un Membro, detenuta dalla Banca in quanto parte delle sue risorse ordinarie di capitale o come parte delle risorse del Fondo, la quale non rientri in una delle categorie elencate nel paragrafo (b) della presente sezione, potrà pure essere utilizzata dalla Banca, o da qualunque detentore che da essa l’avesse ricevuta, per effettuare pagamenti in qualsiasi Paese, senza restrizione alcuna, tranne ove il Membro abbia notificato alla Banca il suo desiderio che l’autorizzazione della pro- pria moneta, o di una parte di essa, venga limitata ai fini specificati nel paragrafo (a) della presente sezione.
(d)28 I Membri non potranno imporre restrizione alcuna al diritto della Banca di conservare le monete ricevute come rimborso di mutui diretti, accordati mediante i fondi mutuati integrati nelle risorse ordinarie … di capitale della Banca, e d’im- piegare dette monete, sia per l’ammortamento, sia per il pagamento anticipato, sia per il riscatto totale o parziale delle proprie obbligazioni.
(e)29 L’oro o le monete, detenuti dalla Banca come parte delle proprie risorse ordi- narie di capitale ... o delle risorse del Fondo, non potranno essere impiegati dalla Banca per acquistare altre monete, tranne ove la Banca stessa ne sia stata autorizzata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Membri. Le monete, acquistate con- formemente ai disposti del presente paragrafo, non saranno sottoposte alle norme relative al mantenimento del valore delle monete, stipulate nella sezione 3 del pre- sente articolo.
Sezione 2 Valutazione delle monete
Ogniqualvolta tornasse necessario ai fini del presente accordo, la valutazione d’una moneta rispetto a un’altra moneta o all’oro verrà fatta dalla Banca dopo consulta- zione col Fondo monetario internazionale.
Sezione 3 Mantenimento del valore delle monete possedute dalla Banca
(a)30 Ogniqualvolta, presso il Fondo monetario internazionale, il valore alla pari della moneta di un Membro risulterà ridotto, oppure il tasso di cambio della moneta di un Membro risulterà, secondo l’opinione della Banca, considerevolmente deterio- rato, il Membro dovrà, entro ragionevole termine, versare, nella propria moneta, alla Banca una somma aggiuntiva sufficiente a ristabilire sul livello iniziale il valore totale in dollari della propria moneta, detenuta dalla Banca come risorsa ordinaria di capitale ... o come risorsa del Fondo; resta eccettuata invece la moneta proveniente dai mutui contratti dalla Banca. Come tallone monetario fungerà il dollaro degli Stati Uniti d’America, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
27 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
28 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
29 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
30 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987
(RS 0.000.00).
(x)00 Ogniqualvolta, presso il Fondo monetario internazionale, il valore alla pari della moneta d’un Membro risulterà aumentato, oppure il tasso di cambio della moneta di un Membro risulterà, secondo l’opinione della Banca, considerevolmente rivalutato, la Banca dovrà, entro ragionevole termine, restituire al detto Membro una quantità della moneta di questo, pari all’accrescimento di valore dell’ammontare totale che la Banca detiene, in detta moneta, come risorsa ordinaria di capitale … o come risorsa del Fondo; restano eccettuati invece i fondi provenienti dai mutui con- tratti dalla Banca. All’uopo, il tallone monetario resterà lo stesso di quello indicato nel paragrafo precedente.
(c) La Banca potrà rinunciare ai disposti della presente sezione allorché il Fondo monetario internazionale avrà modificato, in proporzione uniforme, il valore alla pari delle monete di tutti i Membri.
(d) Nonostante qualunque altro disposto della presente sezione, i termini e le condi- zioni di ogni aumento delle risorse del Fondo, conformemente all’articolo IV sezio- ne 3 (g), potranno comprendere disposizioni relative al mantenimento del valore delle monte, diverse da quelle previste nella presente sezione, applicabili alle risorse del Fondo provenienti da questo aumento.
Sezione 432 Metodi di conservazione delle monete
La Banca accetterà, da ogni Membro, titoli di credito o titoli analoghi emessi dal governo del medesimo, o dal depositario da esso designato, in sostituzione della moneta del Membro stesso, tuttavia non oltre quel 50 per cento della sottoscrizione di capitale ordinario autorizzato né quel 50 per cento della sottoscrizione alle risorse del Fondo che, giusta gli articoli II e IV rispettivamente, risultano pagabili in moneta nazionale, purché questa moneta non sia necessaria alla Banca stessa per condurre innanzi le proprie operazioni. I titoli di cui sopra non saranno negoziabili, non frutte- ranno interesse e saranno pagabili alla Banca, su domanda della medesima, al loro valore alla pari. Con le stesse condizioni, la Banca accetterà pure siffatti titoli in sostituzione di qualunque parte della sottoscrizione d’un Membro …, le cui condi- zioni di sottoscrizione non esigano il pagamento in moneta.
Art. VI Assistenza tecnica
Sezione 1 Disposti sull’assistenza e la consulenza tecniche
A domanda d’uno o di diversi Membri oppure ad istanza di aziende private candi- date ai mutui della Banca, quest’ultima potrà, nell’ambito della sua sfera d’azione, accordare assistenza e consulenza tecniche, segnatamente:
31 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
32 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
(i) nella preparazione, nel finanziamento e nell’esecuzione di piani e progetti di sviluppo, inclusi lo studio delle priorità e la proposta di mutui concernenti progetti specifici di sviluppo nazionale o regionale;
(ii) nella formazione e nel perfezionamento del personale specializzato, tramite seminari od altre forme d’istruzione, nonché nella preparazione e nell’esecu- zione dei piani e dei progetti di sviluppo.
Sezione 2 Accordi cooperativi d’assistenza tecnica
Per raggiungere le finalità del presente articolo, la Banca potrà conchiudere accordi d’assistenza tecnica con altri enti nazionali o internazionali, pubblici o privati.
Sezione 3 Spese
(a) La Banca potrà conchiudere, con i Membri o con le aziende beneficiarie dell’assistenza tecnica, intese comportanti il rimborso di spese, alle condizioni che la Banca riterrà adeguate.
(b)33 Le spese incorse per l’assistenza tecnica, e non rimborsate dai beneficiari, saranno coperte mediante i profitti netti delle risorse ordinarie di capitale … o del Fondo. Tuttavia, durante i tre primi mesi dell’operazione, la Banca potrà utilizzare, per far fronte alle spese, le risorse iniziali del Fondo, sino a concorrenza del 3 per cento.
Art. VII Poteri diversi e ripartizione dei benefici
Sezione 1 Poteri diversi della Banca
Oltre i poteri indicati nelle altre parti del presente accordo, la Banca è facoltata:
(i)34 a mutuare dei fondi, e all’uopo a fornire le garanzie che riterrà convenienti, purché, prima di vendere le proprie obbligazioni sul mercato d’un Paese, abbia ottenuto l’assenso del Paese stesso e del Membro nella cui moneta le obbligazioni sono stilate. Inoltre, nel caso di mutui per fondi da incorporare nelle risorse ordinarie di capitale … la Banca dovrà ottenere l’assenso dei detti Paesi affinché il prodotto del mutuo possa poi essere scambiato con la moneta di qualunque altro Paese, senza restrizione alcuna;
(ii) ad acquistare e vendere i titoli da essa emessi o garantiti, o nei quali ha inve- stito dei fondi, a condizione d’ottenere l’assenso del Paese nel cui territorio detti valori devono essere acquistati o venduti;
33 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
34 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
(iii) a investire, con l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei voti dei Membri, i fondi non indispensabili per le proprie operazioni, nelle obbliga- zioni che essa avrà determinato;
(iv) a garantire i titoli che tiene in portafoglio onde facilitarne la vendita;
(v) ad esercitare qualunque altro potere necessario o auspicabile, connesso alle proprie finalità ed attribuzioni, giusta i disposti del presente accordo.
Sezione 2 Avvisi sui titoli
Sul recto di ogni valore garantito o emesso dalla Banca sarà chiaramente indicato che questo valore non costituisce un obbligo d’un Governo; qualora, per contro, esso obblighi un determinato Governo, il titolo ne recherà espressa menzione.
Sezione 335 Modalità d’esecuzione degli impegni della Banca in caso di carenza di pagamento
(a) La Banca, in caso di carenza o di minaccia di carenza di rimborso d’un mutuo consentito o garantito tramite le risorse ordinarie … dovrà prendere i provvedimenti che riterrà opportuni per modificare le condizioni del mutuo stesso, tranne per quan- to concerne la moneta nella quale il mutuo va rimborsato.
(b) Gli ammontari per i pagamenti da effettuarsi dalla Banca, onde rispondere ai propri obblighi risultanti da mutui contratti o da garanzie accordate in virtù dell’ar- ticolo III sezione 4 (ii) e (iii) e concernenti le proprie risorse ordinarie di capitale, verranno attinti:
(i) innanzi tutto dalla riserva speciale prevista nell’articolo III sezione 13; e
(ii) successivamente, nella misura necessaria e nel momento dalla Banca ritenu- to opportuno, dalle altre riserve, dall’eccedenza e dai fondi corrispondenti al capitale pagato tramite le azioni di capitale ordinario.
(c) La Banca potrà, come disposto nell’articolo II sezione 4 (a) (ii), richiamare un ammontare conveniente sulle sottoscrizioni di capitale ordinario non versate dai Membri, onde far fronte ai pagamenti contrattuali d’interessi, agli altri oneri e agli ammortamenti dei suoi propri prestiti, pagabili tramite le proprie risorse ordinarie di capitale, oppure per far fronte agli obblighi relativi a pagamenti analoghi concernenti i prestiti pagabili o garantiti tramite le proprie risorse ordinarie di capitale. La Banca inoltre, se ritiene che la carenza di pagamento sarà di lunga durata, potrà richiamare, su dette sottoscrizioni non pagate, una parte aggiuntiva la quale non dovrà superare, nel corso d’un anno qualunque, l’1 per cento del totale delle sottoscrizioni dei Mem- bri alle risorse ordinarie di capitale, onde:
(i) liberarsi, tramite riscatto anzitermine, o tramite qualunque altra via, dei pro- pri obblighi concernenti, in tutto o in parte, il capitale non rimborsato d’un
35 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
prestito da essa garantito che impegni le sue risorse ordinarie di capitale e il cui debitore è in mora;
(ii) liberarsi, tramite riscatto o qualunque altra via, dei propri impegni relativi all’insieme o a una parte delle sue obbligazioni ancora pendenti, pagabili tramite le proprie risorse ordinarie di capitale.
Sezione 436 Ripartizione o trasferimento dei benefici netti e dell’eccedenza
(a) L’Assemblea dei governatori potrà periodicamente determinare quale quota dei benefici netti e dell’eccedenza delle risorse ordinarie di capitale … potrà essere distribuita. La ripartizione avrà luogo solamente allorché le riserve avranno raggiun- to un livello ritenuto sufficiente dall’Assemblea dei governatori.
(b) L’Assemblea dei governatori, se approva il conto delle perdite e dei profitti, giu- sta l’articolo VIII sezione 2 (b) (viii), può, mediante decisione presa alla maggio- ranza dei due terzi del numero totale dei governatori rappresentante almeno i tre quarti dei voti dei Membri, trasferite al Fondo una parte dei benefici netti delle risorse ordinarie di capitale … per l’esercizio corrispondente.
Prima di decidere un tal trasferimento al Fondo, l’Assemblea dei governatori dovrà aver ricevuto dal Consiglio dei direttori esecutivi un rapporto sull’opportunità del medesimo, nel quale si tenga conto tra l’altro: (1) del livello necessario che le riserve devono aver raggiunto; (2) della necessità del trasferimento per le operazioni del Fondo; (3) delle eventuali ripercussioni del medesimo sulla capacità della Banca di contrarre mutui.
(c) La ripartizione, di cui nel paragrafo (a) della presente sezione, verrà attuata sulle risorse ordinarie di capitale, proporzionatamente al numero delle azioni di capitale ordinario possedute da ogni Membro, … detenute da ogni Membro; analogamente, i benefici netti, trasferiti al Fondo conformemente al paragrafo (b) della presente sezione, saranno accreditati al totale delle quote di contribuzione al Fondo di ogni Membro, nelle proporzioni suddette.
(d) I pagamenti, fatti giusta il paragrafo (a) della presente sezione, saranno effettuati nel modo e nella o nelle monete determinate dall’Assemblea. Se i pagamenti sono fatti a un Membro in una moneta diversa dalla sua nazionale, il trasferimento di que- sta moneta e il suo impiego da parte del Paese che la riceve non potranno essere oggetto di alcuna restrizione da parte di un altro Membro.
Art. VIII Organizzazione e amministrazione
Sezione 1 Struttura della Banca
La Banca comprenderà un’Assemblea dei governatori, un Consiglio dei direttori esecutivi, un Presidente, un Vicepresidente esecutivo e un Vicepresidente incaricato
36 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
del Fondo, nonché il personale dirigenziale, tecnico e amministrativo che la Banca riterrà necessario.
Sezione 2 Assemblea dei governatori
(a) Tutti i poteri della Banca appartengono all’Assemblea dei governatori. Ogni Paese nominerà un governatore e un supplente per un periodo di 5 anni, con riserva di por fine al governatorato in ogni momento, come anche di rinominarli alla sca- denza del mandato. Il supplente non sarà ammesso a votare se non in assenza del titolare. L’Assemblea sceglierà, tra i governatori, un presidente che resterà in fun- zione fino alla prossima sessione ordinaria.
(b) L’Assemblea dei governatori potrà delegare, al Consiglio dei direttori esecutivi, tutti i suoi poteri, tranne i seguenti:
(i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni d’ammissione;
(ii)37 aumentare o ridurre il capitale ordinario autorizzato della Banca e le con- tribuzioni al Fondo;
(iii) eleggere il presidente della Banca e stabilirne la rimunerazione;
(iv) pronunciare la sospensione d’un Membro, giusta l’articolo IX sezione 2;
(v) stabilire la rimunerazione dei direttori esecutivi e dei loro supplenti;
(vi) decidere, in sede d’appello, circa le interpretazioni date al presente accordo dal Consiglio dei direttori esecutivi;
(vii) permettere la conclusione d’intese di carattere generale, onde collaborare con altri enti internazionali;
(viii)38 approvare, presa conoscenza del rapporto di verifica dei conti, il bilancio generale e lo stato delle perdite e dei profitti dell’istituto;
(ix)39 definire le riserve e stabilire la ripartizione dei benefici netti delle risorse ordinarie di capitale e del Fondo;
(x)40 assumere contrattualmente periti contabili, estranei all’istituto, per verifi- care e vidimare il bilancio generale, nonché gli stati delle perdite e dei pro- fitti dell’istituto stesso;
(xi) emendare il presente accordo;
(xii) decidere di por termine alle operazioni della Banca e di procedere alla ri- partizione dell’attivo.
37 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
38 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
39 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
40 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987
(RS 0.972.40).
(c) L’Assemblea dei governatori manterrà i pieni poteri per esercitare la propria autorità in tutte le questioni delegate al Consiglio dei direttori esecutivi, giusta il paragrafo (b) qui innanzi.
(d) L’Assemblea dei governatori si adunerà di norma una volta all’anno. Altre riunioni potranno aver luogo allorché l’Assemblea l’abbia deciso o per convocazione del Consiglio dei direttori esecutivi. Quest’ultimo dovrà convocare l’Assemblea dei governatori allorché la convocazione ne sia richiesta da 5 Membri della Banca o da un numero di Membri rappresentante un quarto dei voti dei Membri.
(e) Il quorum per ogni seduta dell’Assemblea dei governatori è costituito dalla maggioranza assoluta del numero totale dei governatori, includente la maggioranza assoluta dei governatori dei membri regionali e rappresentante almeno due terzi dei voti dei Membri.
(f) L’Assemblea dei governatori potrà adottare una procedura che consenta al Con- siglio dei direttori esecutivi, allorché lo ritenga opportuno, di sottoporre una que- stione determinata al voto dei governatori senza dover convocare l’Assemblea.
(g) L’Assemblea dei governatori e il Consiglio dei direttori esecutivi, purché ne abbiano il potere, potranno adottare le norme e i regolamenti necessari alla condotta degli affari della Banca.
(h) I governatori ed i loro supplenti non saranno rimunerati dalla Banca per i loro servizi; la Banca potrà tuttavia rimborsare le loro spese ragionevoli per recarsi alle riunioni dell’Assemblea.
Sezione 3 Consiglio dei direttori esecutivi
(a) Il Consiglio dei direttori esecutivi è incaricato della condotta delle operazioni della Banca e, all’uopo, può esercitare tutti i poteri che gli vengono delegati dall’Assemblea dei governatori.
(b) (i) I direttori esecutivi devono essere di riconosciuta competenza e d’ampia esperienza nelle questioni economiche e finanziarie ma non possono essere nel contempo governatori.
(ii) Un direttore esecutivo va designato dal Membro che possiede il maggior numero d’azioni della Banca, due direttori esecutivi vanno eletti dai gover- natori dei Membri extraregionali, e almeno otto altri vanno eletti dai gover- natori degli altri Paesi membri. Il numero dei direttori esecutivi dell’ultima categoria ed il modo d’elezione di tutti i direttori eletti saranno determinati dal regolamento interno, che l’Assemblea dei governatori emanerà con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, includente, per quanto con- cerne i disposti esclusivamente applicabili all’elezione di direttori da parte dei Membri extraregionali, la maggioranza dei due terzi dei governatori dei detti Paesi e, per quanto concerne i disposti esclusivamente applicabili al numero e all’elezione dei direttori da parte degli altri Membri, la maggio- ranza dei due terzi dei governatori dei Membri regionali. Ogni modificazione del regolamento suddetto richiederà, per la sua approvazione, la stessa mag- gioranza.
(iii) I direttori esecutivi verranno designati o eletti per un triennio e potranno essere ridesignati o rieletti per periodi consecutivi.
(c) Ogni direttore esecutivo nominerà un supplente che, in sua assenza, ne assumerà i pieni poteri. I direttori esecutivi e i supplenti devono essere cittadini dei Paesi membri. Tra i direttori esecutivi eletti e i loro supplenti non dovrà trovarsi più d’un cittadino d’uno stesso Paese, a meno che non trattisi d’un Paese che non sia mutua- tario. I supplenti potranno partecipare alle riunioni ma avranno diritto di voto sol- tanto in sostituzione dei titolari.
(d) I direttori esecutivi resteranno in funzione sino alla nomina o elezione dei suc- cessori. Qualora un posto di direttore esecutivo eletto diventi vacante più di 180 giorni prima della scadenza del mandato, verrà eletto, per il resto del periodo, un nuovo direttore esecutivo ad opera dei governatori che avevano eletto il predeces- sore. L’elezione avrà luogo con la maggioranza assoluta dei voti emessi. Durante la vacanza, il supplente esercita tutti i poteri del titolare, tranne quello di nominare un supplente.
(e) Il Consiglio dei direttori esecutivi rimane in sessione permanente presso l’ufficio principale della Banca e si riunisce ogni qualvolta gli affari della medesima l’esi- gono.
(f) Il quorum per ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi è costituito dalla maggioranza assoluta del numero totale dei direttori, includente la maggioranza assoluta dei direttori dei Membri regionali e rappresentante almeno due terzi dei voti dei Membri.
(g) Un Membro della Banca ha facoltà d’inviare un rappresentante ad ogni riunione del Consiglio dei direttori esecutivi allorché trattisi dell’esame di una questione che specialmente lo concerne. Questa facoltà di rappresentanza verrà regolamentata dall’Assemblea dei governatori.
(h) Il Consiglio dei direttori esecutivi potrà costituire i comitati che riterrà necessari. La composizione dei medesimi non è forzatamente limitata ai governatori e ai diret- tori o ai loro supplenti.
(i) Il Consiglio dei direttori esecutivi stabilirà la struttura basilare della Banca, inclusi il numero e le attribuzioni generali dei principali posti amministrativi e tecnici, ed approverà il preventivo dell’istituto.
Sezione 441 Votazioni
(a) Ogni Membro dispone di 135 voti, più un voto per ogni azione posseduta sul capitale ordinario …, rimanendo tuttavia inteso che, per quanto concerne l’aumento del capitale ordinario …, autorizzato, l’Assemblea dei governatori potrà negare alle relative azioni il diritto di voto nonché sottrarre detto aumento di capitale ai diritti di prelazione, stabiliti nell’articolo II sezione 3 (b).
(b) Nessun aumento della sottoscrizione di un Membro al capitale ordinario … può essere applicato, e col presente accordo si rinuncia al relativo diritto di sottoscri-
41 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
zione, qualora abbia per effetto di ridurre il numero dei voti: (i) dei Membri in svi- luppo, a meno del 53,5 per cento del totale dei voti dei Membri; (ii) del Membro detentore del maggior numero d’azioni della Banca, a meno del 34,5 per cento del detto totale; oppure (iii) del Canada, a meno del 4 per cento del detto totale.
(c) Nei voti dell’Assemblea dei governatori, ogni governatore disporrà del numero di voti corrispondente al Membro da esso rappresentato. Tranne disposto espresso e contrario del presente accordo, ogni questione di competenza dell’Assemblea dei governatori verrà decisa con la maggioranza dei voti dei Membri.
(d) Nelle votazioni del Consiglio dei direttori esecutivi:
(i) il direttore designato può emettere il numero di voti corrispondente al Paese che l’ha nominato;
(ii) ogni direttore eletto può emettere, in blocco, il numero di voti che hanno contribuito alla sua elezione;
(iii) tranne disposto espresso e contrario del presente accordo, ogni questione di competenza del Consiglio dei direttori esecutivi va decisa con la maggio- ranza dei voti dei Membri.
Sezione 5 Presidente, vicepresidente esecutivo e personale
(a) L’Assemblea dei governatori elegge, con la maggioranza dei voti dei Membri includente la maggioranza assoluta dei governatori dei membri regionali, il presi- dente della Banca, il quale, fin quando rimarrà in funzione, non potrà essere né governatore né direttore esecutivo né supplente dell’uno o dell’altro.
Sotto il controllo del Consiglio dei direttori esecutivi, il presidente della Banca dirige gli affari correnti della medesima e funge da capo del personale. Egli presiede pure le riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi ma senza diritto di voto, tranne dandosi parità di voti, nel qual caso egli è tenuto ad emettere il voto preponderante.
Il presidente della Banca è il rappresentante legale dell’istituto. Egli ha un presi- dentato di 5 anni ed è rieleggibile a scadenze successive. Egli recederà dalle proprie funzioni allorché l’Assemblea dei governatori avesse così deciso con la maggioranza dei voti dei Membri includente la maggioranza dei voti dei Membri regionali.
(b) Il vicepresidente esecutivo è nominato dal Consiglio dei direttori esecutivi su raccomandazione del presidente della Banca. Egli, sotto il controllo del Consiglio dei direttori esecutivi e del presidente, esercita l’autorità e svolge, nell’ammini- strazione della Banca, le funzioni definite dal detto Consiglio. In caso d’impedi- mento del presidente, il vicepresidente esecutivo ne assume i poteri e le attribuzioni.
Il vicepresidente esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio dei direttori esecutivi senza diritto di voto tranne allorché, rivestendo le funzioni del presidente della Banca, gli tocchi, dandosi parità di voti, di emettere il voto preponderante giusta il paragrafo (a) della presente sezione.
(c) Oltre al vicepresidente, cui si riferisce l’articolo IV sezione 8 (b), il Consiglio dei direttori esecutivi può designare, su proposta del presidente della Banca, altri vicepresidenti, i quali eserciteranno l’autorità e adempiranno le finzioni che il pre- detto Consiglio avrà determinate.
(d) Il presidente, gli alti funzionari e gli impiegati della Banca, nell’esercizio delle proprie funzioni, dipendono esclusivamente dalla medesima e da nessun’altra auto- xxxx. Ogni Membro della Banca deve rispettare il carattere internazionalistico di que- sto obbligo.
(e) La considerazione dominante nell’assunzione del personale e nello stabilimento delle condizioni d’impiego dev’essere la necessità d’assicurare alla Banca i servizi di persone che possiedono le più alte qualità di rendimento, di competenza e di inte- grità. Deve pure essere presa in debita considerazione l’importanza d’un recluta- mento effettuato su una base geografica quanto possibile ampia, tenuto conto del carattere regionale dell’istituto.
(f) La Banca, come anche i suoi alti funzionari ed impiegati, non interverranno negli affari politici d’alcun Membro. Essi non si lasceranno influenzare, nelle loro deci- sioni concernenti uno o più Membri, dall’orientamento politico del o dei Paesi inte- ressati. Soltanto le considerazioni d’ordine economico dovranno ispirare le decisioni e queste considerazioni dovranno essere oggetto d’un esame assolutamente impar- ziale, affinché le finalità e le attribuzioni elencate nell’articolo I possano essere rag- giunte e, rispettivamente, soddisfatte.
Sezione 6 Pubblicazione di rapporti e comunicazione d’informazioni
(a)42 La Banca pubblicherà un rapporto annuo recante i conti debitamente verificati e certificati da commissari ai conti. Essa, ogni tre mesi, distribuirà pure ai Membri un riassunto della propria situazione finanziaria e uno stato delle perdite e profitti dando risalto, per il periodo in questione, ai risultati delle operazioni ordinarie.
(b) La Banca potrà pubblicare qualunque altro rapporto ritenuto utile per il raggiun- gimento delle proprie finalità e per l’assolvimento dei propri compiti.
Art. IX Recesso e sospensione di Xxxxxx
Sezione 1 Diritto di recesso
Ogni Membro può ritirarsi dalla Banca notificando per scritto tale decisione alla sede principale della medesima. Il recesso diviene definitivo alla data specificata nella notificazione, ma in nessun caso potrà prendere effetto prima che siano scorsi 6 mesi dalla data di recapito della notificazione alla Banca. Nel corso di questo periodo intermedio, il Membro mantiene il diritto di revocare il recesso mediante notificazione scritta alla Banca.
La notificazione del recesso non svincola il Membro dalle proprie responsabilità verso la Banca, per quanto concerne gli obblighi diretti ed eventuali cui era tenuto alla data della consegna della notificazione stessa, né per quanto concerne gli obbli- ghi di cui nella sezione 3 del presente articolo. Tuttavia, se il recesso definitivo, il Membro in questione non assumerà responsabilità alcuna per gli obblighi connessi
42 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
con le operazioni della Banca effettuate successivamente al recapito della notifica- zione.
Sezione 2 Sospensione d’un Membro
La Banca, se un Membro disattende un obbligo verso di essa, potrà pronunciarne la sospensione mediante una decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, includente la maggioranza dei due terzi del totale dei governatori, maggioranza che a sua volta dovrà comprendere, in caso di sospensione di un Membro regionale, la maggioranza dei due terzi dei governatori dei Membri regionali e, in caso di sospensione d’un Membro extraregio- nale, la maggioranza dei due terzi dei governatori dei Membri extraregionali.
Il Paese sospeso perde automaticamente la propria qualità di Membro un anno dopo la data della sospensione stessa, tranne ove l’Assemblea dei governatori prenda, con le stesse maggioranze, una decisione di revoca della sospensione.
Il Paese sospeso non potrà, fintanto che il provvedimento vige, esercitare alcun diritto derivante dal presente accordo, tranne quello di recesso, ma continuerà ad essere vincolato a tutti gli obblighi che gli incombono.
Sezione 343 Regolamento dei conti
(a) Un Paese, non appena abbia cessato d’essere Membro, non partecipa più ai pro- fitti e alle perdite della Banca e non assume più responsabilità alcuna per quanto concerne i mutui e le garanzie consentiti dalla Banca; tuttavia dovrà soddisfare i debiti e gli obblighi verso la Banca finché resterà pendente una parte di mutui o garanzie assunti dalla Banca prima ch’esso cessasse d’esserne Membro.
(b) Non appena un Paese cessa d’essere Membro, la Banca prende i provvedimenti necessari per riscattarne le azioni, nel quadro del regolamento dei conti, da attuare conformemente ai disposti della presente sezione. Tuttavia il Paese in questione non avrà altri diritti se non quelli stipulati nella presente sezione e nell’articolo XIII sezione 2.
(c) La Banca e il Paese che cessa d’esserne Membro potranno convenire il riscatto delle azioni di quest’ultimo nei termini ritenuti adeguati alle circostanze, senza applicare i disposti del paragrafo seguente. L’intesa potrà stipulare tra l’altro la liqui- dazione definitiva di tutti gli obblighi del detto Paese verso la Banca.
(d) Qualora l’intesa, di cui al paragrafo precedente, non fosse conchiusa entro i sei mesi successivi alla cessazione della qualità di Membro, oppure in altro termine convenuto dalle due parti, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponderà al valore desumibile dai libri della Banca il giorno della cessazione. In questo caso, il riscatto avverrà alle condizioni seguenti:
(i) il pagamento del prezzo delle azioni potrà effettuarsi soltanto dopo la conse- gna dei titoli da parte del Paese in causa, e tal pagamento si effettuerà nei
43 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
termini, con le scadenze e nella moneta che la Banca, tenendo conto della propria situazione finanziaria, avrà fissato;
(ii) ogni somma dovuta dalla Banca a un Paese, a titolo di riscatto delle azioni di quest’ultimo, sarà trattenuta nella misura in cui il Paese, o una qualunque sua suddivisione politica od organismo governativo, abbia obblighi pendenti rispetto alla Banca, sia per titolo di mutuo, sia per titolo di garanzia, e la somma trattenuta potrà essere applicata, ad arbitrio della Banca, alla liquida- zione di uno di questi obblighi, via via che divengono esigibili. Tuttavia la Banca non potrà trattenere ammontare alcuno a cagione dell’eventuale responsabilità che il Paese avesse in caso di richiamo di pagamento sulla sua sottoscrizione, in virtù dell’articolo II sezione 4 (a) (ii) …
(iii) se la Banca subisce una perdita netta su mutui, partecipazioni o garanzie, ancora pendenti il giorno in cui il Paese cessa d’esserne membro, e se, in detto giorno, l’ammontare di tali perdite supera quello delle riserve appron- tate per fronteggiarle, il detto Paese è, a richiesta, tenuto a rimborsare una somma pari a quella di cui il prezzo di riscatto delle proprie azioni sarebbe risultato diminuito, qualora tali perdite fossero state conteggiate nel desume- re il valore azionario dai libri della Banca. Inoltre il Paese che ha cessato d’essere Membro rimarrà tenuto a rispondere a qualunque richiamo concer- nente le sottoscrizioni menzionate nell’articolo II sezione 4 (a) (ii), ... nella misura in cui sarebbe stato obbligato a farlo qualora la perdita di capitale si fosse prodotta, e conseguentemente il richiamo fosse avvenuto, all’epoca della determinazione del prezzo di riscatto delle azioni.
(e) In nessun caso una somma, dovuta a un Paese per riscatto delle sue azioni in virtù della presente sezione, potrà essere versata prima di 6 mesi a contare dalla data in cui il Paese avrà cessato d’essere Membro. Qualora, durante tal periodo, la Banca mettesse fine alle proprie operazioni, tutti i diritti del Paese in questione verranno determinati secondo i disposti dell’articolo X, e detto Paese, ai fini del detto articolo, sarà considerato ancora Membro della Banca, però senza diritto di voto.
Art. X Sospensione e cessazione delle operazioni
Sezione 1 Sospensione delle operazioni
In circostanze gravi, il Consiglio dei direttori esecutivi potrà sospendere le opera- zioni su nuovi mutui e nuove garanzie, nell’attesa che l’Assemblea dei governatori abbia l’occasione d’esaminare la situazione e di prendere i pertinenti provvedimenti.
Sezione 2 Cessazione delle operazioni
La Banca può cessare le operazioni mediante una decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con maggioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, includente la maggioranza dei due terzi dei governatori dei membri regionali. Dopo tale decisione, la Banca smette immediatamente le sue attività, tranne quelle concernenti la conser-
vazione, la salvaguardia e la realizzazione dell’attivo, nonché l’adempimento degli obblighi.
Sezione 3 Responsabilità dei Membri e liquidazione dei crediti
(a) La responsabilità dei Membri, per quanto concerne le sottoscrizioni sul capitale e il deprezzamento delle loro monete, non cesserà se non quando tutti gli obblighi della Banca, compresi quelli di carattere eventuale, saranno stati soddisfatti.
(b)44 I creditori diretti verranno pagati dapprima sugli attivi della Banca e, in segui- to, sui fondi ottenuti come capitale azionario da versare effettivamente ma non pagato e sui fondi ottenuti come capitale azionario richiamabile. Prima d’effettuare un qualunque pagamento ai creditori diretti, il Consiglio dei direttori esecutivi dovrà prendere le disposizioni necessarie per assicurare una distribuzione al prorata tra i creditori portatori d’obbligazioni dirette e i creditori portatori d’obbligazioni even- tuali.
Sezione 4 Ripartizione dell’attivo
(a) Nessuna ripartizione d’attivo avverrà tra i Membri, in virtù delle loro sottoscri- zioni al capitale azionario della Banca, prima che ogni obbligazione verso i creditori, ascrivibile a detto capitale, sia stata adempita, o accantonata la provvigione di paga- mento. La ripartizione dovrà inoltre essere approvata mediante una decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Membri, includente la maggioranza dei due terzi dei governatori dei Membri regio- nali.
(b) Ogni ripartizione d’attivo tra i Membri avverrà proporzionalmente al numero delle azioni detenute dai singoli Paesi e sarà attuata nei termini e alle condizioni dalla Banca ritenute giuste ed eque. Le quote d’attivo da distribuire non saranno necessariamente della stessa categoria. Nessun Membro avrà diritto alla propria parte, in questa ripartizione dell’attivo, fintanto che non avrà adempito tutti i suoi obblighi verso la Banca.
(c) Un Membro che riceve elementi dell’attivo, ripartito in virtù del presente arti- colo, ha, su detti elementi, gli stessi diritti che aveva la Banca prima della riparti- zione.
Art. XI Statuto giuridico, immunità, esenzioni e privilegi
Sezione 1 Portata dell’articolo
Onde mettere la Banca in grado di raggiungere le proprie finalità e di soddisfare ai compiti attribuitile, vengono accordati alla Banca, nel territorio dei Paesi membri, lo statuto, le immunità ed i privilegi definiti nel presente articolo.
44 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
Sezione 2 Statuto giuridico
La Banca ha personalità giuridica e in particolare la piena capacità di:
(a) contrattare;
(b) acquistare e disporre di beni mobili e immobili;
(c) stare in giudizio e avviare procedure amministrative.
Sezione 3 Procedure giudiziarie
Contro la Banca potrà essere intentata un’azione soltanto innanzi a un tribunale competente d’un Paese membro nel quale essa abbia un ufficio o un agente facoltato a ricevere convocazioni o altri atti, oppure di un Paese membro nel quale essa abbia emesso o garantito dei valori.
I Membri, le persone che li rappresentano o ne assumono i diritti non potranno intentare azione alcuna contro la Banca. Tuttavia, per risolvere le vertenze che insor- gessero tra essi e la Banca, i Membri potranno ricorrere ad una delle procedure spe- ciali indicate nel presente accordo, nei regolamenti dell’istituto o nei contratti stipu- lati dalla Banca.
I beni e gli altri attivi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, vanno esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro la Banca.
Sezione 4 Immunità degli attivi
I beni e gli altri attivi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, saranno considerati come proprietà pubblica internazionale; conseguentemente vanno esenti da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di spossessamento o esecuzione forzata da parte del potere esecutivo e del potere legislativo.
Sezione 5 Inviolabilità degli archivi Gli archivi della Banca sono inviolabili.
Sezione 6 Immunità dell’attivo rispetto a provvedimenti restrittivi
Nella misura necessaria per raggiungere le finalità e soddisfare i compiti previsti dal presente accordo, i beni e gli altri attivi della Banca vanno esenti da ogni restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria, d’ogni genere, tranne disposto contrario del presente accordo.
Sezione 7 Privilegio in materia di comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficeranno, da parte di ogni Membro, dello stesso trattamento che detto Paese accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Sezione 8 Immunità e privilegi del personale
I governatori, direttori esecutivi, supplenti, alti funzionari e impiegati della Banca godranno dei privilegi e delle immunità seguenti:
(a) Immunità di perseguimento giudiziario ed amministrativo per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, tranne ove la Banca stessa abbia levato detta immunità.
(b) Immunità, quando non siano cittadini del Paese in cui esercitano le funzioni, rispetto ai provvedimenti restrittivi d’immigrazione, alle formalità di regi- strazione degli stranieri, agli obblighi militari; immunità ed agevolazioni di cambio in un Paese membro, pari a quelle accordate ai rappresentanti, fun- zionari ed impiegati di rango comparabile degli altri Paesi membri.
(c) Agevolazioni per i trasferimenti pari a quelle che ogni Membro accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile degli altri Paesi membri.
Sezione 9 Immunità fiscale
(a) La Banca, i suoi redditi, i suoi beni, gli altri attivi, nonché le negoziazioni e ope- razioni da essa attuate nell’ambito del presente accordo, andranno esenti da ogni genere d’imposta e di diritto doganale. La Banca andrà parimente esente da ogni responsabilità relativa al pagamento, alla trattenuta e alla riscossione di un’imposta, d’un contributo o di qualsiasi tassa.
(b) Gli onorari e gli emolumenti versati dalla Banca ai suoi direttori esecutivi, ai loro supplenti, ai suoi alti funzionari o impiegati, che non siano cittadini o attinenti d’un Paese dove la Banca ha la sua sede sociale o le sue agenzie, vanno parimenti esenti da ogni imposta.
(c) Sulle obbligazioni o i valori emessi dalla Banca, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non sarà riscossa imposta alcuna:
(i) che li discrimini semplicemente in quanto emessi dalla banca;
(ii) che giurisdizionalmente si basi solo sul luogo o la moneta d’emissione, oppure la moneta di regolamento o di pagamento, o infine sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Banca.
(d) Sulle obbligazioni o i valori garantiti della Banca, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non sarà riscossa imposta alcuna:
(i) che li discrimini semplicemente in quanto la garanzia è fornita dalla Banca;
(ii) che giurisdizionalmente si basi solo sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Banca.
Sezione 10 Applicazione dell’articolo
Ogni Membro prenderà, conformemente al suo sistema legale, i provvedimenti necessari per applicare, nell’ambito dei propri territori, i principi enunciati nel pre- sente articolo, e informerà la Banca di tutto quanto avrà realizzato a tal fine.
Art. XII Emendamenti
(a)45 Il presente accordo potrà essere emendato per decisione dell’Assemblea dei governatori, presa con la maggioranza dei governatori comprendente i due terzi dei governatori dei Membri regionali, rappresentanti almeno i tre quarti dei voti dei Membri, rimanendo inteso tuttavia che le maggioranze previste nell’articolo II sezione 1 (b) non possono venir modificate se non con le maggioranze stesse che vi sono enunciate.
(b) Nonostante i disposti del paragrafo (a), qui innanzi, occorre l’unanimità nell’As- semblea dei governatori per adottare emendamenti concernenti:
(i) il diritto di recesso dalla Banca, previsto nell’articolo IX sezione 1;
(ii) il diritto di acquistare azioni della Banca e di contribuire al Fondo, previsto nell’articolo II sezione 3 (b) e nell’articolo IV sezione 3 (g), rispettivamente;
(iii)46 la limitazione della responsabilità, prevista nell’articolo II sezione 3 (d) … e nell’articolo IV sezione 5.
(c) Ogni proposta d’emendare il presente accordo, emanante da un Membro o dal Consiglio dei direttori esecutivi, va comunicata al presidente dell’Assemblea dei governatori, il quale la sottoporrà all’esame della medesima. Adottato che sia un emendamento, la Banca lo comunica, con nota ufficiale, a tutti i Membri. Gli emen- damenti entreranno in vigore, per tutti i Membri, 3 mesi dopo la data della nota uffi- ciale, a meno che l’Assemblea dei governatori abbia stabilito un altro termine.
Art. XIII Interpretazione a arbitrato
Sezione 1 Interpretazione
(a) Ogni vertenza, nell’interpretazione dei disposti del presente accordo, che insor- gesse tra un Membro e la Banca o tra due o più Membri, sarà sottoposta alla deci- sione del Consiglio dei direttori esecutivi.
I Membri particolarmente interessati nella vertenza avranno il diritto di farsi rappre- sentare nel Consiglio dei direttori esecutivi, conformemente all’articolo VII sezione 3 (g).
(b) Ogni Membro, di fronte ad una decisione del Consiglio dei direttori esecutivi pronunciata in virtù del paragrafo precedente, potrà chiedere che la vertenza venga deferita all’Assemblea dei governatori; la decisione di quest’ultima è definitiva. Fintanto che la decisione dell’Assemblea dei governatori è pendente, la Banca, nella misura ritenuta necessaria, potrà agire in base alla decisione del Consiglio dei diret- tori esecutivi.
45 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
46 Nuovo tenore giusta la sezione 2 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
Le vertenze che insorgessero tra la Banca e un Paese non più membro, o tra la Banca e un Membro dopo la decisione di cessare le operazioni, verranno sottoposte ad un tribunale arbitrale trimembre. Un arbitro verrà nominato dalla Banca, un altro dal Paese interessato e il terzo, ove le Parti non convengano altrimenti, dal Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani. Qualora gli sforzi per giungere ad un’intesa unanime fallissero, si procederà alla pronuncia del lodo, preso con la maggioranza dei 3 arbitri.
Il terzo arbitro avrà i pieni poteri per regolare qualunque questione procedurale circa la quale le Parti si trovassero in disaccordo.
Art. XIV Disposizioni generali
Sezione 1 Ufficio principale
L’ufficio principale della Banca è in Washington, distretto di Columbia Stati Uniti d’America.
Sezione 2 Relazioni con altri istituti
La Banca potrà stabilire accordi con altri istituti per lo scambio di informazioni o per ogni altra finalità, compatibile coi termini del presente accordo.
Sezione 3 Organi di collegamento
Ogni Membro designerà un organo ufficiale incaricato d’assicurare lo scambio delle comunicazioni tra il Paese stesso e la Banca, su questioni concernenti il presente accordo.
Sezione 4 Depositari
Ogni Membro designerà la propria banca centrale come istituto ove la Banca può depositare le proprie disponibilità nella moneta del detto Membro, come anche altri elementi del proprio attivo. Il Membro privo di banca centrale dovrà designare, d’intesa con la Banca, un altro istituto per la finzione suddetta.
Art. XV Disposizioni finali
Sezione 1 Firma e accettazione
(a) Il presente accordo sarà depositato presso la Segretaria generale dell’Organizza- zione degli Stati Americani, ove resterà aperto, fino al 31 dicembre 1959, alla firma dei rappresentanti dei Paesi elencati nell’allegato A. Ogni Paese firmatario dovrà consegnare ufficialmente, alla Segretaria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani, uno strumento indicante ch’esso ha accettato o ratificato l’accordo giusta la propria legislazione e che ha preso i provvedimenti necessari per soddisfare a tutti gli obblighi sanciti dall’accordo.
(b) La Segretaria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani invierà copie del presente accordo, certificati conformi, ai membri dell’Organizzazione e li avvi- serà, tempestivamente, d’ogni firma e d’ogni consegna di strumento d’accettazione o di ratificazione, effettuate giusta il paragrafo precedente, indicandone le rispettive date.
(c) All’atto del deposito dello strumento d’accettazione o di ratificazione, ogni Paese, onde assicurare le spese d’amministrazione della Banca, verserà alla Segreta- ria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani un ammontare, in oro o in dollari SUA, pari a un millesimo della somma del prezzo d’acquisto delle azioni sottoscritte con la sua quota nel Fondo. Il versamento sarà ascritto a credito del Membro e figurerà come sottoscrizione e quota, conformemente agli articoli II se- zione 4 (a) (i) e IV sezione 3 (d) (i). In qualunque momento, a contare dal deposito dello strumento d’accettazione o di ratificazione, un Membro potrà effettuare paga- menti aggiuntivi che saranno accreditati alla sottoscrizione e alla quota sopra men- zionate, giusta agli articoli II e IV. La Segretaria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani conserverà i fondi ricevuti, giusta il presente paragrafo, registrandoli in uno o più conti speciali di deposito, e metterà detti fondi alla disposizione della Banca non oltre la data in cui si sarà riunita l’Assemblea dei governatori, secondo il disposto della sezione 3 del presente articolo. Nel caso in cui l’accordo non fosse entrato in vigore il 31 dicembre 1959, la Segretaria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani rimborserà i suddetti fondi ai Paesi depositanti.
(d) A contare dalla data in cui la Banca avrà dato inizio alle proprie operazioni, la Segretaria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani potrà ricevere la firma e gli strumenti d’accettazione o di ratificazione del presente accordo da qualunque Paese la cui assunzione in qualità di Membro sia ammessa giusta l’articolo II sezione 1 (b).
Sezione 2 Entrata in vigore
(a) Il presente accordo entrerà in vigore non appena, conformemente alla sezione 1
(a) del presente articolo, sia stato firmato e gli strumenti d’accettazione o di ratifica- zione siano stati depositati dai rappresentanti dei Paesi, le cui sottoscrizioni rappre- sentino almeno 1’85 per cento del totale delle sottoscrizioni stipulate nell’allegato A.
(b) I Paesi i cui strumenti d’accettazione o di ratificazione saranno stati depositati, anteriormente all’entrata in vigore, saranno reputati membri il giorno di detta entrata in vigore. Gli altri Paesi diverranno membri il giorno del deposito del loro strumento d’accettazione o di ratificazione.
Sezione 3 Inizio delle operazioni
(a) Il Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani convocherà la prima riunione dell’Assemblea dei governatori non appena il presente accordo sarà entrato in vigore, giusta la sezione 2 di questo articolo.
(b) Nella sua prima riunione, l’Assemblea dei governatori sancirà le misure neces- sarie sia per la scelta dei direttori esecutivi e dei loro supplenti, giusta l’articolo VIII sezione 3, sia per la determinazione della data d’inizio delle operazioni della Banca.
Nonostante i disposti dell’articolo VIII sezione 3, i governatori, se lo ritengono opportuno, potranno decidere che il primo mandato dei direttori esecutivi duri meno di 3 anni.
Fatto in Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d’America, in un originale datato dell’8 aprile 1959, i cui testi inglese, spagnolo, francese e portoghese fanno parimente fede.
Allegato A
Sottoscrizione d’azioni del capitale autorizzato della Banca
(In azioni da 10 000 $ SUA, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959)
Paesi | Capitale azionario versato | Capitale azionario richiamabile | Sottoscrizione totale |
Argentina | 5 157 | 5 157 | 10 314 |
Bolivia | 000 | 000 | 000 |
Brasile | 5 157 | 5 157 | 10 314 |
Cile | 1 416 | 1 416 | 2 832 |
Colombia | 1 415 | 1 415 | 2 830 |
Costarica | 207 | 207 | 414 |
Cuba | 1 842 | 1 842 | 3 684 |
Ecuador | 276 | 276 | 552 |
Guatemala | 276 | 276 | 552 |
Haiti | 207 | 207 | 414 |
Honduras | 207 | 207 | 414 |
Messico | 3 315 | 3 315 | 6 630 |
Nicaragua | 207 | 207 | 414 |
Panama | 207 | 207 | 414 |
Paraguay | 207 | 207 | 414 |
Perù | 691 | 691 | 1 382 |
Repubblica Dominicana | 276 | 276 | 552 |
Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 |
Xxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
Uruguay | 553 | 553 | 1 106 |
Venezuela | 2 763 | 2 763 | 5 526 |
Totale | 40 000 | 45 000 | 85 000 |
Allegato B
Quote di contributi al Fondo delle operazioni speciali
(In migliaia di dollari SUA, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959)
Paesi | Quote |
Argentina | 10 314 |
Bolivia | 828 |
Brasile | 10 314 |
Cile | 2 832 |
Xxxxxxxx | 0 000 |
Xxxxxxxxx | 000 |
Xxxx | 3 684 |
Ecuador | 552 |
Guatemala | 552 |
Haiti | 414 |
Honduras | 414 |
Messico | 6 630 |
Nicaragua | 414 |
Panama | 414 |
Paraguay | 414 |
Xxxx | 0 000 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 552 |
Xxxxxxxx | 414 |
Stati Uniti d’America | 100 000 |
Xxxxxxx | 0 000 |
Xxxxxxxxx | 5 526 |
Totale | 150 000 |
Norme generali per l’ammissione di Paesi extraregionali in quanto Membri della Banca
Sezione 1 Condizioni applicabili all’ammissione degli Extraregionali
I Paesi extraregionali, partecipi del Fondo monetario internazionale, e la Svizzera possono farsi Membri della Banca purché, il giorno dell’anno civile 1976 che il Consiglio dei direttori esecutivi avrà determinato, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) Gli emendamenti dell’Accordo istitutivo, previsti nella risoluzione intitolata
«Emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca per la creazione del capi- tale interregionale e le questioni connesse» devono essere entrati in vigore;
b) L’aumento del capitale ordinario autorizzato, previsto nella risoluzione inti- tolata «Aumento del capitale ordinario autorizzato richiamabile e sottoscri- zioni all’atto dell’ammissione di Membri extraregionali» deve essere stato effettuato;
c) Otto Paesi extraregionali, almeno, compresi almeno quattro Paesi i cui con- tributi al Fondo delle operazioni speciali (Fondo) risulti, come minimo, di 60 000 000 di dollari statunitensi ciascuno, devono, tramite deposito, presso la Banca, degli istrumenti adeguati, essersi obbligati:
i) A sottoscrivere almeno 31 100 azioni del capitale interregionale, con- formemente alla sezione 2 delle presenti norme generali;
ii) A versare al Fondo una somma equivalente ad almeno 375 000 000 di dollari statunitensi47, giusta la sezione 3 delle presenti norme.
Il Consiglio dei direttori esecutivi, qualora lo ritenga opportuno, potrà ridurre, dopo il 1° marzo 1976, l’ammontare totale delle sottoscrizioni d’azioni e l’ammontare totale dei contributi al Fondo, specificati negli alinea (i) e (ii) qui innanzi.
Le sottoscrizioni al capitale interregionale e i contributi al Fondo da parte degli Extraregionali saranno almeno equivalenti agli ammontari qui di seguito registrati:
47 Dollari SUA, peso e titolo vigenti allorché è intervenuta, il 18 ottobre 1973, la modificazione della parità.
Sottoscrizioni al capitale interregionale versato
Paesi | Azioni | Ammontari in dollari | Ammontari in dollari |
del 195948 | correnti49 | ||
Austria | 69 | 690 000 | 832 377 |
Belgio | 171 | 1 710 000 | 2 062 847 |
Danimarca | 74 | 740 000 | 892 694 |
Germania | 863 | 8 630 000 | 10 410 742 |
Giappone | 940 | 9 400 000 | 11 339 627 |
Israele | 68 | 680 000 | 820 313 |
Italia | 842 | 8 420 000 | 10 157 410 |
Jugoslavia | 69 | 690 000 | 832 377 |
Paesi Bassi | 128 | 1 280 000 | 1 544 120 |
Portogallo | 68 | 680 000 | 820 313 |
Regno Unito | 842 | 8 420 000 | 10 157 410 |
Spagna | 842 | 8 420 000 | 10 157 410 |
Svizzera | 188 | 1 880 000 | 2 267 925 |
Totale | 5164 | 51 640 000 | 62 295 565 |
Non ripartito | 1836 | 18 360 000 | 22 148 462 |
Totale generale | 7000 | 70 000 000 | 84 444 027 |
48 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
49 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti in seguito alla modifica della parità, effettuata il 18 ottobre 1973.
Totale delle sottoscrizioni al capitale interregionale
Paesi | Azioni | Ammontari in dollari | Ammontari in dollari |
del 195950 | correnti51 | ||
Austria | 419 | 4 190 000 | 5 054 578 |
Belgio | 1 036 | 10 360 000 | 12 497 716 |
Danimarca | 447 | 4 470 000 | 5 392 354 |
Germania | 5 230 | 52 300 000 | 63 091 751 |
Giappone | 5 697 | 56 970 000 | 68 725 375 |
Israele | 414 | 4 140 000 | 4 994 261 |
Italia | 5 106 | 51 060 000 | 51 595 886 |
Jugoslavia | 419 | 4 190 000 | 5 054 578 |
Paesi Bassi | 776 | 7 760 000 | 9 361 224 |
Portogallo | 414 | 4 140 000 | 4 994 261 |
Regno Unito | 5 106 | 51 060 000 | 61 595 886 |
Spagna | 5 106 | 51 060 000 | 61 595 886 |
Svizzera | 1 140 | 11 400 000 | 13 752 313 |
Totale | 31 310 | 313 100 000 | 377 706 069 |
Non ripartito | 10 690 | 106 900 000 | 128 958 092 |
Totale generale | 42 000 | 420 000 000 | 506 664 161 |
50 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
51 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti in seguito alla modifica della parità, effettuata il 18 ottobre 1973.
Sottoscrizioni al capitale interregionale richiamabile
Paesi | Azioni | Ammontari in dollari | Ammontari in dollari |
del 195952 | correnti53 | ||
Austria | 350 | 3 500 000 | 4 222 201 |
Belgio | 865 | 8 650 000 | 10 434 869 |
Danimarca | 373 | 3 730 000 | 4 499 660 |
Germania | 4 367 | 43 670 000 | 52 681 009 |
Giappone | 4 757 | 47 570 000 | 57 385 748 |
Israele | 346 | 3 460 000 | 4 173 948 |
Italia | 4 264 | 42 640 000 | 51 438 476 |
Jugoslavia | 350 | 3 500 000 | 4 222 201 |
Paesi Bassi | 648 | 6 480 000 | 7 817 104 |
Portogallo | 346 | 3 460 000 | 4 173 948 |
Regno Unito | 4 264 | 42 640 000 | 51 438 476 |
Spagna | 4 264 | 42 640 000 | 51 438 476 |
Svizzera | 952 | 9 520 000 | 11 484 388 |
Totale | 26 000 | 000 000 000 | 315 410 504 |
Non ripartito | 8 854 | 88 540 000 | 106 809 630 |
Totale generale | 35 000 | 350 000 000 | 422 220 134 |
52 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
53 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti in seguito alla modifica della parità, effettuata il 18 ottobre 1973.
Contributi al Fondo delle operazioni speciali
Paesi | Ammontari in dollari correnti54 |
Xxxxxxx | 0 000 000 |
Xxxxxx | 12 497 716 |
Xxxxxxxxx | 0 000 000 |
Xxxxxxxx | 63 091 751 |
Giappone | 68 725 375 |
Israele | 4 994 261 |
Italia | 61 595 886 |
Xxxxxxxxxx | 0 000 000 |
Xxxxx Xxxxx | 9 361 224 |
Xxxxxxxxxx | 0 000 000 |
Xxxxx Xxxxx | 61 595 886 |
Spagna | 61 595 886 |
Svizzera | 13 752 313 |
Totale | 377 706 069 |
Non riparto | 000 000 000 |
Totale generale | 506 664 161 |
54 Dollari degli Stati Uniti di peso e titolo vigenti in seguito alla modifica della parità, effettuata il 18 ottobre 1973.
Sezione 2 Sottoscrizione al capitale azionario interregionale
(a) I Paesi extraregionali, elencati nella sezione 1 delle presenti norme generali, possono sottoscrivere azioni sul capitale interregionale.
(b) Ogni sottoscrizione ingloberà almeno l’ammontare integrale sia delle azioni sul capitale interregionale versato sia delle azioni sul capitale interregionale richiama- bile, assegnate al Paese corrispondente, giusta la sezione 1 delle presenti norme, ed ogni Paese che sottoscrive dovrà assicurare alla Banca d’aver preso le misure neces- sarie per autorizzare la sottoscrizione, come anche dovrà fornirle le pertinenti infor- mazioni ch’essa dovesse chiedergli.
(c) La sottoscrizione di ciascun Paese al capitale interregionale versato avverrà giu- sta i termini e le condizioni seguenti:
(i) Il prezzo di sottoscrizione, per azione, sarà di 10 000 dollari SUA, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
(ii) La sottoscrizione di ciascun Paese, sul capitale azionario interregionale ver- sato, verrà suddivisa in tre rate, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio dei direttori esecutivi, considerate le circostanze particolari del Paese, può convenire (i) che l’ammontare della prima rata venga ridotto ad una somma che non risulti inferiore al 20 per cento dell’ammontare del capitale versato, assegnato, al detto Paese, le due rate successive dovendo essere conseguen- temente adeguate; oppure (ii) che l’ammontare dovuto dal Paese possa essere versato in cinque rate annue uguali. Ogni Paese verserà la prima rata entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti norme, oppure non oltre la data di deposito dello strumento d’accettazione o di ratificazione, giusta la sezione 4 (e) (ii) delle presenti norme, qualora quest’ultima data risulti suc- cessiva. Se un Paese preferisce versare la prima rata in moneta, gli sarà con- sentito di attuare il versamento entro la fine dell’anno civile durante il quale le presenti norme saranno entrate in vigore, oppure alla fine dell’anno civile durante il quale il Membro stesso avrà depositato il proprio strumento di ratificazione, qualora questa seconda data risulti successiva. Ogni rata annua rimanente diverrà esigibile ad intervalli d’un anno dopo la data nella quale la prima rata è divenuta esigibile.
(iii) Il pagamento di ogni rata sarà attuato integralmente nella moneta del Paese contributore, il quale dovrà prendere le disposizioni secondo la Banca opportune per assicurare che la propria moneta rimanga liberamente conver- tibile nelle monete degli altri Paesi, ai fini delle operazioni della Banca.
(iv) Il 50 per cento di ogni rata resterà sottoposto all’articolo X xxxxxxx 0 (x) (x) dell’Accordo istitutivo e verrà pagato in moneta. Per quanto concerne il 50 per cento rimanente, e ove non osti la decisione di pagare in moneta, il Con- siglio dei direttori esecutivi stabilirà un piano giusta il quale verranno pagati alla Banca cambiali o titoli analoghi non negoziabili e non fruttanti interesse, accettati giusta l’articolo V sezione 4.
(d) La sottoscrizione. di un Paese al capitale interregionale richiamabile dovrà avvenire giusta i termini e le condizioni seguenti:
(i) Il prezzo di sottoscrizione, per azione, sarà di 10 000 dollari SUA, peso e titolo vigenti il 1° gennaio 1959.
(ii) La sottoscrizione di ciascun Paese, sul capitale interregionale richiamabile, avverrà in tre rate uguali, le quali saranno rispettivamente sottoscritte alle date corrispondenti, oppure prima, al versamento di ognuna delle tre prime rate della sottoscrizione del detto Paese sul capitale interregionale versato, giusta la sezione 2 (c) (ii) delle presenti norme.
(e) Le risorse interregionali di capitale veranno utilizzate per accordare mutui, in modo da assicurare una ripartizione ragionevole delle somme mutuate e dei relativi obblighi tra le risorse ordinarie e le risorse interregionali.
(f) Allorché la Banca si sarà svincolata dagli obblighi connessi con i fondi mutuati al fine d’incorporazione nel proprio capitale ordinario, e non rimborsati il 31 dicem- bre 1974, verranno presi dei provvedimenti per fondere il capitale interregionale col capitale ordinario.
Sezione 3 Aumento delle risorse del Fondo delle operazioni speciali e relativi contributi
(a) Con riserva dei disposti delle presenti norme, le risorse del Fondo verranno aumentate dell’equivalente di dollari SUA 506 664 161, mediante contributi dei Paesi extraregionali, rimanendo inteso che i Membri regionali, approvando le pre- senti norme, non auspichino di esercitare il loro diritto di contribuire a una parte proporzionale dell’aumento, giusta l’articolo IV sezione 3 (g) dell’Accordo istituti- vo.
(b) Detto aumento prenderà effetto, e detti contributi diverranno esigibili, soltanto allorché le presenti norme saranno entrate in vigore conformemente alla sezione 10 delle medesime.
(c) Gli Extraregionali verseranno al Fondo contributi equivalenti alle loro sottoscri- zioni al capitale interregionale, giusta la sezione 1 (e) delle presenti norme.
(d) Ogni Paese verserà il proprio contributo integralmente nella propria moneta e prenderà i provvedimenti, dalla Banca reputati sufficienti, per assicurare che la moneta stessa rimanga liberamente convertibile nelle monete degli altri Paesi, ai fini delle operazioni della Banca.
(e) L’ammontare integrale di ogni contributo costituirà una moneta nazionale, cui sarà applicabile l’articolo V sezione 1 (c) dell’Accordo istitutivo. La Banca, ove un Paese decidesse di non versare in tutto o in parte la propria quota in moneta, accet- terà, giusta l’articolo V sezione 4 dell’Accordo istitutivo, cambiali o titoli analoghi non fruttanti interesse e non negoziabili, per i quali il Consiglio dei direttori esecu- tivi avrà compilato un piano di riscossione.
(f) I contributi vanno versati in 3 rate uguali, rimanendo inteso che il Consiglio dei direttori esecutivi, considerate le diverse circostanze dei Membri, può conveni- re (i) che l’ammontare della prima rata dovuta da un Paese possa venir ridotto ad una somma comunque non inferiore al 20 per cento dell’ammontare del contributo totale assegnato al detto Paese, le 2 rate successive essendo conseguentemente riadeguate;
oppure (ii) che l’ammontare dovuto dal Paese interessato potrà essere regolato in 5 rate annue uguali. Le rate saranno pagate contemporaneamente alle rate del capi- tale interregionale versato, giusta la sezione 2 delle presenti norme.
(g) Ogni pagamento d’un Paese dovrà consistere d’un ammontare il quale, giusta l’opinione della Banca, risulti uguale al valore totale espresso in dollari degli Stati Uniti d’America, di peso e titolo vigenti all’atto della modificazione della parità, effettuata il 18 ottobre 1973.
(h) Le monete di tutti i Membri, possedute dalla Banca e provenienti dai detti con- tributi, sottostanno alle disposizioni concernenti il mantenimento del valore moneta- rio figuranti nell’articolo V sezione 3 dell’Accordo istitutivo, il tallone monetario di base essendo qui il dollaro SUA, di peso e titolo vigenti all’atto della modificazione della parità, attuata il 18 ottobre 1973, e rimanendo comunque inteso che la Banca potrà rinunciare ad ogni riadeguamento in caso di riallineamento monetario interes- sante un numero consistente di Membri.
(i) Nonostante i disposti dell’articolo IV sezione 3 (g) dell’Accordo istitutivo e conformemente alla metodologia tradizionale d’aumento delle risorse del Fondo, ogni futuro aumento delle risorse del medesimo sarà attuato nelle proporzioni e se- condo le clausole e le condizioni che nell’atto stesso verranno negoziati.
Sezione 4 Condizioni d’ammissione di Paesi extraregionali in quanto Membri Un Paese extraregionale diviene Membro della Banca allorché:
(a) Il Consiglio dei direttori esecutivi abbia accertato che le condizioni elencate nella sezione 1 delle presenti norme risultano soddisfatte;
(b) Le presenti norme siano entrate in vigore conformemente alla sezione 10 delle medesime; e
(c) Il presidente abbia dichiarato che il Paese candidato ha soddisfatto le condi- zioni seguenti:
(i) Ha firmato, tramite un suo rappresentante debitamente autorizzato, l’originale dell’Accordo, quale è stato emendato, depositato presso la Segreteria generale dell’Organizzazione degli Stati Americani;
(ii) Ha depositato, presso la suddetta Segreteria, uno strumento nel quale dichiara d’aver, conformemente alla propria legislazione, accettato o ratificato l’Accordo, nonché le clausole e condizioni prescritte nelle presenti norme e d’aver predisposto i necessari provvedimenti per sod- disfare a tutti gli obblighi che gli incombono in virtù dell’Accordo e delle presenti norme; e
(iii) Ha assicurato la Banca d’aver preso tutti i provvedimenti necessari per firmare l’Accordo e depositare lo strumento d’accettazione o di ratifica- zione, previsto nei paragrafi (i) e (ii) qui innanzi, come anche ha fornito alla Banca, su richiesta, tutte le informazioni concernenti le suddette misure.
Sezione 5 Altri Paesi extraregionali
I Paesi extraregionali diversi da quelli enumerati nella sezione 1 delle presenti norme possono divenire Membri della Banca osservando le condizioni che l’Assemblea dei governatori avrà stabilito. Il numero delle azioni da sottoscrivere, ad opera di questi altri Paesi extraregionali, per quanto concerne il capitale interregionale versato e il capitale regionale richiamabile, e i loro contributi al Fondo, saranno determinati dall’Assemblea dei governatori, la quale terrà adeguatamente conto delle condizioni di sottoscrizione e di contribuzione dei Paesi extraregionali enumerati nella sezione 1 delle presenti norme.
Sezione 6 Xxxxxx e quote contributive non sottoscritte
Le azioni sul capitale interregionale e le quote contributive al Fondo, previste nella sezione 1 (c) delle presenti norme ma non sottoscritte dai Paesi extraregionali (sezione 1 delle norme) o da altri Paesi extraregionali (sezione 5 delle norme) entro 2 anni dall’entrata in vigore delle norme stesse, potranno essere sottoscritte allora dagli Extraregionali che, in quel momento, avranno la qualità di membro. Ognuno di questi Membri avrà il diritto di sottoscrivere una parte delle azioni disponibili equi- valente alla proporzione intercorrente tra le azioni già sottoscritte e l’ammontare totale del capitale interregionale sottoscritto. Analogamente, ognuno di questi Mem- bri avrà il diritto di sottoscrivere una parte delle quote non sottoscritte al Fondo, equivalente alla proporzione intercorrente tra il suo contributo e l’ammontare totale dei contributi sottoscritti. In occasione di ogni sottoscrizione, si curerà di mantenere la proporzione tra il capitale versato e il capitale richiamabile, nonché tra i contributi al Fondo e le sottoscrizioni di capitale determinata nelle presenti norme. I pagamenti delle sottoscrizioni di capitale versato e dei contributi al Fondo, come anche le sot- toscrizioni al capitale richiamabile, andranno fatti entro un termine di 3 anni a con- tare dalla data d’entrata in vigore delle presenti norme.
Sezione 755 Quorum speciale e numero di voti
(a) L’accordo della maggioranza dei due terzi dei governatori dei Membri extrare- gionali, rappresentante almeno i tre quarti dei voti dei Membri extraregionali, è necessario per l’approvazione di:
Ogni emendamento dell’Accordo istitutivo che tocchi:
(1) il numero dei governatori nominandi dai Membri extraregionali;
(2) il numero dei direttori esecutivi eligendi dai Governi dei Membri extra- regionali, come detto nell’articolo VIII sezione 3 (b) (ii) dell’Accordo;
(3) l’articolo VII sezione 3 (d), (e) e (f) dell’Accordo; oppure (4) le disposi- zioni concernenti la ripartizione dei benefici netti e dell’eccedenza di risorse interregionali di capitale, figuranti nell’articolo 7 sezione 4 dell’Accordo.
(b) Nessun aumento della sottoscrizione di un Membro, al capitale ordinario o al capitale interregionale, potrà essere attuato (e si rinuncia con le presenti al relativo
55 Nuovo tenore giusta la sezione 3 della risoluzione AG-8/87 del 24 dic. 1987 (RS 0.972.40).
diritto) qualora esso comporti la riduzione del numero dei voti (i) dei Membri in sviluppo della regione, a meno del 53,5 per cento del totale dei voti dei Membri;
(ii) del Membro che possiede il maggior numero d’azioni della Banca, a meno del 34,5 per cento del detto totale; oppure (iii) del Canada, a meno del 4 per cento del detto totale; rimane nondimeno inteso che, nonostante i precedenti disposti e l’articolo VIII sezione 4 (b) dell’Accordo istitutivo, ogni risoluzione dell’Assemblea dei governatori aumentante il capitale ordinario o il capitale interregionale della Banca dovrà specificare che: (1) per evitare la caduta, sotto la percentuale fissata, del numero dei voti del gruppo specifico dei Paesi emergenti della regione, ogni membro del gruppo può sottoscrivere le azioni assegnate a un altro membro del gruppo, qualora questi non desideri farlo; (2) il gruppo di Paesi emergenti della regione può rinunciare al disposto concernente le percentuali dei voti, per quanto concerne l’alinea (i), mentre gli Stati Uniti e il Canada possono agire analogamente per quanto concerne rispettivamente gli alinea (ii) e (iii); e (3) ogni Membro del gruppo degli Extraregionali può sottoscrivere le azioni assegnate a un altro membro del gruppo, qualora questo non desideri farlo.
Sezione 8 Modifica del regolamento per l’elezione dei direttori esecutivi
Dato che i Paesi extraregionali avranno il diritto d’eleggere due direttori esecutivi, ricorrendo ai propri voti come previsto nell’articolo VIII sezione 3 (b) (ii) dell’Ac- cordo istitutivo, nel testo modificato mediante la risoluzione di cui nella sezio- ne 1 (a) delle presenti norme, il regolamento per l’elezione dei direttori esecutivi, previsto nel detto articolo dell’Accordo, viene modificato in modo da ricevere il tenore enunciato nell’allegato alle presenti norme. L’emendamento avrà effetto contemporaneamente all’entrata in vigore delle presenti norme.
Sezione 9 Numero dei direttori esecutivi
Per l’approvazione d’un aumento a più di 13 del numero dei direttori esecutivi della Banca, occorre l’accordo della maggioranza dei due terzi del totale dei governatori dei Membri extraregionali.
Sezione 10 Entrata in vigore
Le presenti norme entreranno in vigore solo dopo che il Consiglio dei direttori ese- cutivi avrà riscontrato soddisfatte tutte le condizioni elencate nella sezione 1 qui innanzi e solo dopo che il presidente avrà dichiarato che almeno 8 Paesi extraregio- nali hanno soddisfatto le condizioni enunciate alla sezione 4 (c) delle presenti nor- me.
Allegato
Regolamento per l’elezione dei direttori esecutivi
I. Elezione dei direttori esecutivi
1. I governatori con diritto di voto, conformemente all’articolo VIII sezione 3 (b)
(ii) dell’Accordo istitutivo, eleggono dieci direttori esecutivi.
2. Il governatore per il Canada elegge un direttore esecutivo emettendo i voti del suo Paese.
3. I governatori dei Membri regionali in sviluppo eleggono sette direttori secondo le modalità seguenti:
(a) La presente sezione sarà applicata esclusivamente ai Paesi in sviluppo Mem- bri della regione, e la totalità dei voti di questi Paesi sarà contata come 100 per cento ai fini della detta sezione.
(b) Ogni governatore con diritto di voto conformemente alla presente sezione emette tutti i voti, cui il Paese rappresentato ha diritto giusta l’articolo VIII sezione 4 (a) dell’Accordo, in favore di una sola persona.
(c) Se continuerà con gli scrutinii fino a che cinque candidati risulteranno eletti direttori esecutivi, come segue:
(i) Ogni candidato deve aver ottenuto un numero di voti rappresentante almeno la somma dei voti del Paese che ne dispone in maggior numero e di quelli del Paese che ne dispone in numero minore.
(ii) Un candidato deve aver ottenuto un numero di voti rappresentante almeno la somma dei voti del Paese figurante al terzo rango, per nume- ro di voti, e di quelli dei due Paesi che ne dispongono in minor numero.
(iii) Un candidato deve aver ottenuto un numero di voti rappresentante almeno la somma dei voti del Paese figurante al quarto rango, per numero di voti, e di quelli dei due Paesi che ne dispongono in minor numero.
(iv) Un candidato deve aver ottenuto un numero di voti rappresentante almeno la somma dei voti del Paese figurante al quinto rango, per numero di voti, e di quelli dei tre Paesi che ne dispongono in minor numero.
(d) Successivamente, i governatori, che non hanno votato in favore di uno qua- lunque dei direttori eletti conformemente al paragrafo (e), eleggeranno due direttori esecutivi, rimanendo inteso che il diritto di presentare dei candidati e di votare tocca esclusivamente ai Paesi che individualmente non dispon- gono di più del 2½ per cento della totalità dei voti. Saranno considerati eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché que- sti siano stati emessi almeno da tre Paesi, e si procederà con gli scrutinii fin quando sarà necessario per giungere a questo risultato.
(e) Terminato lo scrutinio, ogni governatore che non avrà emesso il proprio voto in favore di uno dei direttori xxxxxx dovrà registrare il proprio voto in favore
di uno di questi. Il numero dei voti attribuiti, conformemente all’articolo VIII sezione 4 (a) dell’Accordo, a ciascun governatore che abbia votato o registrato il voto in favore di uno dei candidati eletti, conformemente al pre- sente regolamento, sarà considerato, agli effetti dell’articolo VIII sezione 4
(d) (ii) dell’Accordo, come se avesse contribuito all’elezione del detto can- didato.
4. I governatori dei Membri extraregionali eleggeranno due direttori esecutivi, come segue:
(a) La presente sezione si applica strettamente ai Membri extraregionali, e la totalità dei voti di questi Paesi sarà contata come 100 per cento ai fini della detta sezione.
(b) Ogni governatore con diritto di voto giusta la presente sezione emetterà tutti i voti, attribuiti al Paese rappresentato, giusta l’articolo VIII sezione 4 (a) dell’Accordo, in favore di una sola persona.
(c) I due candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti diverranno direttori esecutivi, rimanendo inteso che nessuno sarà considerato eletto qua- lora non abbia ricevuto i suffragi d’almeno tre governatori di Membri extra- regionali, rappresentanti almeno il 40 per cento dei voti esprimibili, ma rimanendo anche inteso che non dovrà aver ricevuto più del 60 per cento del detto numero totale. Si continuerà con gli scrutinii fino a quando tornerà necessario, affinché due candidati siano eletti.
(d) Terminato lo scrutinio, ogni governatore, che non abbia emesso alcun voto in favore dell’uno o dell’altro dei candidati, dovrà registrare il proprio voto in favore di uno di essi. Il numero dei voti attribuiti, conformemente all’articolo VIII sezione 4 (a) dell’Accordo, a ciascun governatore che abbia votato o registrato il voto in favore di uno dei candidati eletti, conforme- mente al presente regolamento, sarà considerato, agli effetti dell’articolo VIII sezione 4 (d) (ii) come se avesse contribuito all’elezione del detto can- didato.
II. Norme procedurali per l’elezione
5. Notificazione dell’elezione
Novanta giorni almeno prima della sessione annuale dell’Assemblea dei governatori in cui deve svolgersi un’elezione generale dei direttori esecutivi, il segretario ne avvisa i governatori e li invita a presentare candidature.
6. Supervisione dell’elezione
Il presidente dell’Assemblea supervisiona l’elezione e nomina due governatori in qualità di scrutatori incaricati di controllare l’emissione dei voti e di contarli. Egli prende qualsiasi altra misura che ritenga opportuna per il debito svolgimento dell’elezione.
7. Candidatura
(a) L’elezione avviene soltanto fra i candidati designati giusta i disposti delle presenti norme procedurali.
(b) I direttori esecutivi devono essere persone di competenza riconosciuta e di vasta esperienza in materia economica e finanziaria. Essi non possono simultaneamente coprire la carica di governatore (articolo VIII sezione 3 (b)
(i) dell’Accordo istitutivo).
(c) Ogni governatore può designare un solo candidato.
(d) Le candidature sono sottoposte al segretario.
(e) Ogni candidatura è fatta per scritto e firmata dal governatore depositante.
(f) Il segretario consegna ai governatori l’elenco dei candidati designati.
(g) Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 10 del primo giorno della sessione annuale dell’Assemblea in cui deve svolgersi l’ele- zione.
8. Elezione
(a) L’elezione avviene in quattro turni. Nel primo è eletto il direttore esecutivo di cui alla sezione 2 del presente regolamento. Nel secondo sono eletti i cin- que direttori esecutivi di cui alla sezione 3 (c) qui sopra, nel terzo i due direttori esecutivi di cui alla sezione 3 (d) qui sopra e nel quarto i due diret- tori esecutivi di cui alla sezione 4.
(b) Ogni governatore partecipa a un solo turno.
(c) Prima di ogni turno, il segretario annuncia il nome dei candidati iscritti e quello dei Paesi abilitati a partecipare allo scrutinio.
9. Votazione
Le singole votazioni avvengono come segue:
(a) I voti sono emessi su moduli consegnati prima di ogni turno dal segretario ad ogni governatore avente diritto di voto. In ogni scrutinio è tenuto conto sol- tanto dei voti emessi sui moduli distribuiti.
(b) Dopo che il segretario ha pronunciato il nome di ogni singolo Paese, il rispettivo governatore depone la sua scheda firmata nell’urna.
(c) Terminata la votazione, gli scrutatori verificano il numero dei voti e comin- ciano lo spoglio.
(d) Se ritengono che un voto particolare dovrebbe essere chiarificato o non è sta- to emesso nelle debite forme, gli scrutatori possono se del caso autorizzare il governatore interessato a correggerlo prima che sia terminato lo spoglio. Il voto corretto è considerato valido.
(e) In tutte le elezioni previste nelle sezioni 3 (c), 3 (d) e 4 del presente regola- mento, si procede al numero di scrutinii necessario affinché tutti i direttori esecutivi che devono essere eletti lo siano nel corso di un solo turno di scru- tinio.
(f) Il presidente dell’Assemblea dichiara se l’elezione è terminata o no. Nel primo caso, darà l’elenco dei direttori eletti e quello dei Paesi membri che xx xxxxx xxxxxx.
10. Eliminazione di candidati
In qualsiasi turno di scrutinio, il o i governatori che hanno presentato un candidato possono avvisare il segretario che il candidato non parteciperà all’elezione. In questo caso, il candidato non è incluso nell’elenco dei candidati partecipanti allo scrutinio.
11. Composizione di controversie
Le controversie che venissero a insorgere in occasione della procedura elettorale sono decise dagli scrutatori. Ogni governatore 1 potrà contestare le decisioni di quest’ultimi, dapprima innanzi il presidente dell’Assemblea poi innanzi l’Assemblea medesima. Ogni qual volta possibile, le controversie sono decise senza indicare il nome del Paese membro o del governatore interessato.
III. Vacanza nel consiglio dei direttori esecutivi
12. I direttori esecutivi rimangono in funzione fino alla nomina o all’elezione dei loro successori. Se il posto di un direttore esecutivo eletto diviene vacante oltre 180 giorni prima dello spirare del mandato, il nuovo direttore esecutivo è eletto, per il resto del mandato, dai governatori che avevano eletto il precedente (articolo VIII sezione 3 (d) dell’Accordo istitutivo).
13. Quando dev’essere eletto un nuovo direttore esecutivo a seguito di una vacanza che dev’essere colmata in via d’elezione, il presidente della Banca notifica imme- diatamente i Paesi membri che avevano eletto il direttore esecutivo precedente che devono colmare la vacanza. Egli li inviterà a proporre candidature.
14. Il presidente della Banca può adunare i governatori di questi Paesi al solo scopo di eleggere il nuovo direttore o decidere che la votazione avverrà per mezzo di rapida comunicazione scritta. Si procederà al numero di scrutinii necessario affinché un candidato raccolga la maggioranza assoluta dei voti emessi.
IV. Modificazione del regolamento
15. L’Assemblea dei governatori potrà modificare il presente regolamento in una qualunque delle proprie sedute, oppure mediante un voto non comportante riunione, con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei Paesi membri, comprendente:
(a) Per quanto concerne gli emendamenti delle sezioni 1, 2, 3, 5 a 14 e 15 (a), la maggioranza dei due terzi dei governatori dei Membri regionali; e
(b) Per quanto concerne gli emendamenti delle sezioni 4 e 15 (b), la maggio- ranza dei due terzi dei governatori dei Membri extraregionali.
Campo d’applicazione dell’accordo il 1° agosto 1989
Stati partecipanti | Ratificazione o Accettazione | Entrata in vigore | ||
Argentina | 14 ottobre | 1959 | 30 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 10 gennaio | 1977 | 10 gennaio | 1977 |
Bahamas | 15 dicembre | 1977 | 15 dicembre | 1977 |
Barbados | 19 marzo | 1969 | 19 marzo | 0000 |
Xxxxxx | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 30 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Brasile | 30 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Canada | 3 maggio | 1972 | 3 maggio | 1972 |
Cile | 17 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Colombia | 21 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Costarica | 30 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Danimarca | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Ecuador | 22 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Xxxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 10 gennaio | 1977 | 10 gennaio | 1977 |
Germania | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Giamaica | 30 dicembre | 1969 | 30 dicembre | 1969 |
Giappone | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 0000 |
Xxxx Xxxxxxxx | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Guatemala | 16 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Guiana | 16 novembre | 1976 | 16 novembre | 1976 |
Haiti | 27 ottobre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Honduras | 29 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Israele | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Italia | 26 maggio | 1977 | 26 maggio | 1977 |
Jugoslavia | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Messico | 30 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Nicaragua | 29 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Norvegia | 7 luglio | 1986 | 7 luglio | 1986 |
Paesi Bassi* | 10 gennaio | 1977 | 10 gennaio | 1977 |
Panama | 29 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Paraguay | 16 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Perù | 30 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 25 marzo | 1980 | 25 marzo | 1980 |
Repubblica Dominicana | 16 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Xxxxxxxx | 29 dicembre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Spagna | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Stati Uniti d’America | 14 ottobre | 1959 | 30 dicembre | 1959 |
Surinam | 12 dicembre | 1980 | 12 dicembre | 1980 |
Svezia | 19 settembre | 1977 | 19 settembre | 1977 |
Svizzera | 9 luglio | 1976 | 9 luglio | 1976 |
Trinidad e Tobago | 10 luglio | 1967 | 10 luglio | 1967 |
Uruguay | 12 febbraio | 1960 | 12 febbraio | 1960 |
Stati partecipanti Ratificazione o Accettazione
Entrata in vigore
Venezuela 13 febbraio 1960 13 febbraio 1960
* Dichiarazione, vedi qui appresso.
Dichiarazione
Paesi Bassi
L’accordo è applicabile al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba.