La presente polizza è stipulata tra
Capitolato RCT/O – Lotto n. 1
Comune di Ferrara
POLIZZA DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera RCT/O |
La presente polizza è stipulata tra
-
Comune di Ferrara
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx (Xx)
C.F. 00297110389
CIG 89335327D1
e
-
Società Assicuratrice
Agenzia di
Durata del contratto
-
Dalle ore 24:00 del:
31/12/2021
Alle ore 24:00 del:
31/12/2024
Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati
-
Alle ore 24:00 di ogni
31/12 - 30/06
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE – RINNOVO - PROROGA – DISDETTA 8
Art.3 GESTIONE DELLA XXXXXXX - XXXXXXXX BROKER 9
Art. 3bis GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER 9
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 10
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO 10
Art.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo 11
Art.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 11
Art.10 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 11
Art.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
Art.15 ELEZIONE DI DOMICILIO 12
Art.16 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – 12
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C) 12
Art.18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
Art.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA 12
Art.20 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 13
Art.21 VALIDITA’ TERRITORIALE 13
Art.22 TUTELA DELLA PRIVACY- TRATTAMENTO DEI DATI 13
Art. 23 VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE 13
Art.1 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 14
Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 15
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 15
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 15
Art.3 MALATTIE PROFESSIONALI 16
Art.4 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO" 16
Art.2 ESCLUSIONE CYBER E DATA 18
Art.1 PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA 19
a) Inquinamento accidentale 19
c) Beni consegnati e non consegnati 19
d) Xxxxx ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori 19
e) Impiego di fuochi artificiali 20
f) Xxxxx a beni in consegna e custodia, caricati e scaricati 20
g) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx 00
h) Danni a condutture ed impianti sotterranei 20
i) Danni da cedimento o franamento del terreno 20
j) Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività 20
k) Responsabilità da Incendio 20
n) Xxxxxxxxx, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali 21
o) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia 21
q) Smercio di prodotti in genere 21
r) Committenza auto ed altri veicoli 21
s) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche/ecc. 22
t) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione 22
u) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia 22
v) Scuole/Asili/Corsi d’istruzione/Assitenza sociale in genere 22
w) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili-gattili 23
x) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività 23
y) Proprietà e/o gestione di giochi 23
z) Mezzi di trasporto non a motore 23
aa) Carrelli e Macchine Operatrici 23
bb) Consegna/Prelievo/Rifornimento 23
cc) Gestione di attività e/o servizi - Appalto e subappalto 23
dd) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli 24
ee) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale 24
ff) Lavori di pulizia e manutenzione 24
gg) Infermeria e pronto soccorso 24
hh) Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione. 24
ii) Responsabilità derivante dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. 24
Art.5 Informativa sui sinistri 28
ART. 4 CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO 31
SEZIONE I
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Alluvione e inondazione: |
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Amministratore: |
Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all’assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’assicurato stesso. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo |
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
Assicurato: |
La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato:
le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso. In virtù di apposita concessione comunale di specifica area (parcheggio ed area verde), si considera assicurata la Società Euros, con sede in Ferrara, per l’attività di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria, così come specificata all’interno dell’accordo di concessione stessa. |
Assicurazione: |
Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
Broker-Intermediario: |
La Società di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
Contraente: |
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Laddove pertinente con il termine contraente devono intendersi anche gli assicurati aggiuntivi. |
Cose/beni/enti: |
Sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante. |
Xxxxx: |
I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danni patrimoniali: |
Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non è conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose. |
Fatturato Lordo |
L’importo lordo fatturato dall’assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, le roualties su cessioni di licenze, gli importi fatturati per installazioni, assistenza, la riparazione equanti’altro riferitosi alla attività svolta, esclusa l’IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso gruppo, il fatturato intercompany. |
Franchigia: |
La parte di danno, espressa in misura fissa, che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti |
Franchigia SIR: |
La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente. |
Indennizzo/Risarcimento: |
La somma dovuta dalla società in caso di sinistro |
Massimale per sinistro: |
La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza |
Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Prestatori di lavoro o dipendenti: |
Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:
Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso il Contraente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità e/o Progetti Utili alla Collettività, nonché i soggetti non dipendenti del Contraente del cui operato lo stesso si avvale per l’erogazione di pubblici servizi. Si intende compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea presso altri Enti e/o Società, anche a partecipazione pubblica, e/o soggetti privati e viceversa. |
Retribuzione Xxxxx Xxxxx (RAL) definizione valevole ai soli fini del calcolo del premio: |
Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili, compreso quanto corrisposto agli amministratori |
Rischio: |
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: |
La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico, nei termini contrattualmente previsti |
Sinistro: |
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Sinistro in serie: |
Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:
Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’evento dannoso. |
Società/Compagnia/Assicuratore: |
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo Art.2 “PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE”, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di anni 3 (tre), alle medesime condizioni normative ed economiche, previo benestare della Società ed adozione di apposito atto dell’Ente.
E’ attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza assicurativa annuale intermedia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della suddetta scadenza.
La disposizione di proroga tecnica e/o rinnovo non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso prevista dal presente articolo.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.
PAGAMENTO DEL PREMIO, DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO, FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel frontespizio. Il premio viene pagato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31.12 e il 30.06 di ogni anno, senza che ciò comporti un aggravio di premio per la Contraente. Il frazionamento semestrale non si applica alle eventuali appendici comportanti un premio.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 90 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia conoscenza il broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art. 3bis GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto:
ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all’ assicurato o al Contraente;
ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall’assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata
dalla Società.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker, salvo che per la comunicazione di recesso che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia conoscenza il broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla richiesta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall’Assicurazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
In alternativa
Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto di polizza.
In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori del Contraente assicurato, e dei soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per Xxxxx.
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
L’assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, si informa che i dati verranno trattati senza finalità eccedente l’oggetto della presente polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 23 VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O
Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dall’art. 114 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; dette Istituzioni si intendono pertanto quali assicurati ai sensi del presente contratto.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O., salvo che ne derivi all’assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, nessuna esclusa né eccettuata, comunque ed ovunque svolte.
La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti del contraente e/o degli Enti/Società/Fondazioni aderenti o convenzionati nel comune, in attuazione delle disposizioni di Xxxxx, contrattuali e di regolamento, che possono essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale, negli Enti/Società convenzionati e Fondazioni, qualora ragioni organizzative dell’Ente/Società/Fondazioni lo richiedano nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società/Fondazioni o gestioni associate, ex art. 30 TUEL e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia è operante, nei termini sopra riportati, anche per le Società che il Comune ha costituito, attribuendo ad esse ed alle loro articolazioni territoriali, le funzioni, il personale, i beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione finanziarie. Segue l’elenco puntuale delle Società da ritenersi assicurate:
HOLDING FERRARA SERVIZI SRL
In via indicativa lo scopo dela Società è di assicurare compatezza e continuità nella gestione delle società controllate dal Comune di Ferrara, esercitando funzioni di indirizzo strategico e di direzione e coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle Società partecipatate. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Società si occupa di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferraara, gestione delle società partecipate e esercizio di funzioni di indirizzo strategico così come stabilito dal Comune di Ferrara proprietario, nonché di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate; la prestazione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferratra e delle Società controllate e/o partecipate, di servizi strumentali al fine di valorizzare e coordinare le controllate; la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione, la gestione della manutenzione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle società controllate e/o partecipate, di ogni opera e/o impianto necessario o funzionale o correlato allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle partecipate; la gestione ela valorizzazione, sia direttamente che per il tramite delle società controllate/partecipate, di immobili anche del Comune di Ferrara ove alla stessa conferiti, affidati in gestione o dalla stessa comunque acquisiti.
Holding Ferrara Servizi Srl controlla le seguenti Società:
ACOSEA IMPIANTI SRL
Società costituita con atto di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa, trasferito ad Hera Spa. Con tale scissione sono state attribuite ad Acosea Impianti srl, immobilizzazioni rappresentanti gli assets del ciclo idrico integrato (ramo reti) precedentemente presenti in Acosea Reti. Il suo statuto prevede che ai sensi di quanto disposto dall’art. 113, co.14 del D.Lgs. 267/2000, la Società debba essere a totale capitale pubblico locale. Alla società sono stati trasferiti gli assets del servizio idirico integrato, oltre che dal Comune di Ferrara, il cui pacchetto azionario è attualmente gestito da Holding Ferrara Servizi Srl, anche da altri Comuni presenti nella disciolta Acosea Spa. La società quindi è esclusivamente una società patrimoniale, dal momento che la gestione del servizio idrico integrato è svolta da Hera Spa in virù del contratto d’affitto, oltre che della convenzione stipultata con l’Agenzia d’ambito per i Servizi pubblici di Ferrara ATO 6. La società soggetto incaricato alla “gestione amministrativa e finanziaria del servizio idrico integrato” del patrimonio dei comuni soci, del Demanio e della stessa Acosea Impianti rappresentando la titolarità congiunta della totalità del capitale strumentale al servizio idrico integrato sito nei comuni soci.
AFM FARMACIE COMUNALI FERRARA SRL
Azienda del Comune di Ferrara, costituita dal medesimo, che gestisce farmacie del territorio comunale di Ferrara e un Centro Inalatorio.
AMSEF SRL
Società del Comune di Ferrara. Si tratta di un’Agenzia di onoranze funebri nata dallo scorporo di Amsefc Spa dalla Divisione funebre, in osservanza di quanto disposto dalla Legge Regionale Xxxxxx-Romagna 19/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e ss.mm.ii.
FERRARA TUA SRL
Nata dalla fusione tra AMSEFC srl e FERRARA TUA SPA, si occupa dei seguenti servizi: area cimiteriale, area verde pubblica e disinfestazione ed area parcheggi.
La garanzia opera per i rischi qui descritti e per quelli che emergeranno successivamente, anche se non descritti ed anche se, nella presente descrizione od in quelle future, vi fossero errori od omissioni.
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali e di tutti gli Enti competenti per Xxxxx (a.e. Ministero dell’Interno).
L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; tuttavia non costituisce causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, e siano conseguenza di fatti e/o atti colposi commessi e verificatisi non antecedentemente il 31.12.2013. L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla di cessazione della polizza.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
per le malattie professionali conseguenti:
all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori del Contraente.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.
Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che gli Assicurati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi terzi fra loro.
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento accidentale”;
da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto” e “Beni consegnati e non consegnati”;
alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di sorveglianza polizia municipale/locale/provinciale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto diversamente indicato in polizza.
di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe;
di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall’infezione da coronavirus (COVID-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente ESCLUSIONE si prende atto di quanto segue.
1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi futura appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
1.1 attacco informatico o incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
1.2 perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati informatici;
a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 5.
2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
3 La presente xxxxxxxx sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un attacco informatico, Incidente informatico o un dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente clausola la sostituisce.
4 Se la Compagnia sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'assicurato.
5 Si precisa inoltre che il paragrafo 1.1 della presente esclusione non si applica in relazione ad alcuna responsabilità effettiva o presunta per e/o derivante da:
5.1 qualsiasi conseguente lesione fisica di terzi (diversa da lesioni mentali, angoscia mentale o malattia mentale); o
5.2 qualsiasi conseguente danno fisico a, o distruzione di, beni di terzi;
derivanti da o risultanti da un incidente informatico, a meno che tale incidente informatico sia stato causato da o sia conseguente a un attacco informatico. Nulla di quanto sopra esposto va inteso quale copertura per una qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un atttacco informatico o a un incidente informatico.
Per sistema informatico si intende:
qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'assicurato o da qualsiasi altra parte.
Per attacco informatico si intende:
un atto non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
Per incidente informatico si intende:
I) qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico o
II) qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
Per dati informatici:
si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accessa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un sistema informatico.
SEZIONE V
PRECISAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato, da impianti, contenitori e condutture.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazione volti, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni:
derivanti da alterazioni di carattere genetico;
derivanti da inquinamento dell’ambiente conseguente:
alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa.
L’esclusione di cui al punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt.1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo “Esclusioni” e all’articolo “Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Relativamente ai danni cagionati ai beni che l'Assicurato Contraente e/o Assicurati aggiuntivi detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelli rimorchiati, sollevati, caricati o scaricati, la garanzia l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati a veicoli di proprietà degli Amministratori, segretario, dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, semprechè il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà, gestione e committenza:
di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
della rete fognaria, e per i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti o non conseguenti a rotture di impianti, di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni” si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo “Esclusioni”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, del Segretario, Collaboratori e partecipanti all’attività del Contraente
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori i dipendenti, il Segretario, collaboratori e partecipanti in genere all’attività del Contraente per danni arrecati a terzi e ad altri amministratori e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si indendono compresi studenti, borsisti, allievi, stagisti e tirocinanti (anche svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
per i danni cagionati con l'uso di biciclette, anche se a pedalata assistita, e veicoli elettrici.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:
fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), compresi quelli di depurazione, reti di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all'attività assicurata tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, bagni chimici, casette per l’acqua, beni immobili in genere;
impianti sportivi, stadi, compresi servizi e dipendenze, tecnostrutture, tenso e tendostrutture, gazebo, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell’ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell’interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione.
Sono compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funziomento di impianti semaforici in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, cerimonie, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà e/o utilizzo di cani da guardia. La garanzia vale anche per le manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia, scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra sedi e/o succursali, in ambito di attività scolastica e parascolastica. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, degli organi collegiali e degli alunni (considerati terzi tra di loro). Viene garantita la responsabilità civile personale degli alunni per danni a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’Ente contraente tiene e/o affida attraverso qualsiasi forma, compresa la responsabilità civile per i danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, compresa la responsabilità personale dei minori. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili. Premesso inoltre che l’assicurato favorisce l’inserimento sociale di portatori di handicap, persone vulnerabili, disagiate o altro, presso enti pubblici, Ditte, ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compesi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili, gattili e dal servizio di accalappiacani e gatti; è compreso l’impiego di animali per attività di soggetti assistiti dai propri servizi.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette e monopattini, compresi quelli ad alimentazione elettrica, tricicli e furgoncini. La presente garanzia compre anche la responsabilità derivante dall’attività di Bike sharing.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, nonché quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l’addestramento e l’allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l’eccesso colposo per legittima difesa.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da lavori di pulizia e manutenzioni in genere.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere - comunque esclusa la gestione di relative discariche e depuratori - pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, segretario, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile:
derivante dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o smart working;
derivante dalla preparazione e/o somministrazione di alimenti, cibi, bevande, anche distribuiti con macchine automatiche (quand’anche di proprietà di terzi), nonché dalla gestione di mense, punti di ristoro, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari in servizio civile, volontari in genere, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, pubblica utilità collettiva e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto del Contraente e/o assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
derivante da utilizzo di squadre di pronto intervento antincendio o per urgenze in genere, compresi volontari della protezione civile;
derivante dalla proprietà od impiego di cani, da guardia e non; da proprietà e/o impiego di animali con finalità terapeutiche (pet terapy) o per compagnia;
dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché dall’organizzazione di corsi ed iniziative sportive;
derivante dalla proprietà e/o uso di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino;
derivante dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di combustibile, di depositi e/o distributori di carburante per uso dell'Assicurato, di cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, di depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
derivante all’assicurato dall’esistenza, nell’ambito territoriale di propria competenza, di animali selvatici, randagi ed allo stato brado;
derivante dalla proprietà e/o gestione delle farmacie, compresa la distribuzione, vendita di farmaci e materiale farmaceutico e sanitario in genere, compreso altro materiale di pertinenza dell’attività. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati, distribuiti o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati, distribuiti o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia comprende la responsabilità civile professionale degli esercenti l’attività di farmacista alle dipendenze del contraente;
derivante dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di combustibile, di depositi e/o distributori di carburante per uso dell'Assicurato, di cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, di depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
derivante dalla realizzazione e/o gestione dei progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività), sia per i danni subiti che cagionati dai partecipanti ai progetti.
la garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, volontari, compresi quelli in servizio civile e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio dell'attività di protezione civile previste dalle Leggi o da Regolamenti, organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato e/o da volontari;
la responsabilità civile derivante all'assicurato dalle attività svolte dal Corpo di Polizia Municipale, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, e delle attività connesse e ricomprese nel Regolamento comunale e sue successive modificazioni; si intende incluso l’esercizio di attività tramite “unità cinofila” da parte del Corpo di Polizia Municipale. E’ garantita altresì la responsabilità civile inerente al trasferimento dei cani effettuato anche con mezzi di trasporto (esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione); la garanzia è operante per danni cagionati anche al di fuori dell’orario di servizio.
la responsabilità civile derivante dall'attività svolta per la tutela del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, la prevenzione delle calamità naturali;
SEZIONE VI
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
art.1 Franchigia e/o scoperto a carico del Contraente
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale/S.I.R. di € 10.000,00 per ciascun sinistro, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento all’Art.2) che segue.
Per i sinistri RCO, per i quali non è prevista una franchigia frontale per sinistro, la gestione non si intende prestata in S.I.R., ma valgono comunque le modalità di gestione, trattazione e liquidazione dei danni indicate di seguito per i sinistri sopra S.I.R.
Art. 2 Gestione dei danni, delle franchigie e/o scoperti – a cura del Contraente e della Compagnia
L’assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all’importo indicato nella tabella “Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie”, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
Si conviene pertanto che:
per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture e/o soggetti esterni). Per tali danni il Contraente tramite il Loss Adjuster individuato dallo stesso si impegna a fornire ogni sei mesi alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
Riferimenti della Controparte;
Data dell’Evento;
Data della Richiesta danni;
Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
Prima stima economica;
Esiti conclusivi dei sinistri trattati;
Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti.
Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 30 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla contraente in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della garanzia.
per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro, anche nei termini di cui all’art. “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.
Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa. La Società rimane comunque obbligata a portare a termine la gestione e trattazione del sinistro.
Per i sinistri gestiti e trattati dalla Società la stessa provvederà all’eventuale liquidazione del danno al lordo dell’importo di S.I.R. e/o scoperto contrattualmente previsti.
Entro 90 giorni dopo ogni scadenza annuale della polizza, la Società si impegna ad inviare al Contraente tramite PEC – mettendo in copia il Broker - l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione per ciascun sinistro dell’importo in franchigia e/o S.I.R.e/o scoperto da recuperare edei seguenti dati:
numero della polizza
numero del sinistro attribuito dalla Compagnia;
nominativo controparte;
data di accadimento del sinistro;
data di denuncia del sinistro;
data di liquidazione del sinistro;
importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia della ricevuta di bonifico o copia del titolo di pagamento o dichiarazione dell’Istituto Bancario che attesti l’avvenuta liquidazione/pagamento del sinistro)
importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta trasmessa dalla Società.
Relativamente ai sinistri definiti dopo la data di cessazione della polizza gli importi di rimborso riferiti a quanto sopra (SIR, scoperti, franchigie) verranno richiesti dalla Società con le modalità e termini tutti sopra richiamati e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Codice Civile - come fosse fatta a sé stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al contraente. Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal contraente.
In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell’assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico dell’assicurato, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.
La società resterà pertanto obbligata al pagamento del sinistro al lordo dell’importo di S.I.R./franchgia e/o scoperto contrattualmente previsti, mentre il Contraente sarà tenuto al rimborso della SIR franchigia e/o scoperti così come previsto al predetto punto C).
La Società, per tutti i sinistri in sua gestione e trattazione, è tenuta a mettere a disposizione del Contraente, ai fini dell’ottenimento del suo benestare alla liquidazione, tutti gli elementi e/o documenti utili e necessari alla decisione finale.
Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del Contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura personalizzata e condivisa tra le Parti (Ente, Società, Broker) per la gestione dei sinistri. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
Art. 3 Obblighi del contraente in caso di sinistro - Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.
Si conviene che relativamente all’assicurazione RCT l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla S.I.R./franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della S.I.R. prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.
Per la sola garanzia RCO – art.2 delle Condizioni che regolano l’assicurazione RCT/RCO – l’obbligo di denuncia da parte del Settore dell’Amministrazione del Contraente, entro i termini di cui sopra, riguarda solo ed esclusivamente i seguenti casi: a) il ricevimento di avvio di inchiesta amministrativa o giudiziaria per infortunio o per manifestazione di malattia professionale; b) il ricevimento di richiesta di risarcimento, o notifica di azione legale, da parte del Danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto, nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse il diritto di surroga spettantele ai sensi di Legge, e/o dell’INPS e/o Enti similari; c) ricevimento di avviso di procedimento penale aperto.
Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Relativamente ai danni a terzi causati dalle radici, data l’impossibilità a determinare il momento in cui si verifica il fatto dannoso, si prende atto che, in deroga a quanto previsto nelle definizioni di polizza, per sinistro si intende “la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione”.
Art. 4 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, e per tutti i gradi di giudizio.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente/Assicurato - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 9 (nove) giorni lavorativi dall’invio da parte del Contraente della richiesta di negoziazione e/o atto di citazione.
I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante in ambito RCT solo per i danni eccedenti la SIR stessa - salvo quanto diversamente previsto all’Art. 2) - ed in ambito RCO per tutti i danni siano essi di importo inferiore e/o uguale e/o superiore alla franchigia frontale se presente ed operante.
Art.5 Informativa sui sinistri
La Società, entro 10 giorni da ogni scadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero attribuito alla pratica, della data dell’evento, dei riferimenti della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente aggiuntivi mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro” (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all’art. “Durata dell’assicurazione, proroga, rinnovo, recesso” o “Recesso” (se operante), la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 20 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata - via fax o posta elettronica o PEC in firma digitale - dal Contraente e/o dal Broker.
SEZIONE VII
MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – SCOPERTI E/O FRANCHIGIE –
CALCOLO DEL PREMIO
ART. 1 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE - A VALERE SINGOLARMENTE PER CIASCUN ENTE
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento riportati in tabella e fermi i massimali indicati nella shceda di polizza.
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione della franchigia frontale/S.I.R. di seguito indicata, salvo che per quelle garanzie che sono prestate con applicazione di una franchigia e/o una percentuale di scoperto per sinistro il cui importo risulti superiore alla franchigia frontale, come indicato nella tabella [LSF]. Per la gestione si fa riferimento a quanto previsto alla sezione “Norme operanti in caso di sinsitro
Massimali
Tabella Massimali |
|
Responsabilità Civile verso Terzi ENTE ASSICURATO: COMUNE DI FERRARA |
€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 = per ogni persona lesa e |
|
€ 10.000.000,00 = per danni a cose |
|
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: ENTE ASSICURATO: COMUNE DI FERRARA |
€ 10.000.000,00 = per ogni sinistro, con il limite di |
Responsabilità Civile verso Terzi ENTE ASSICURATO: FERRARA HOLDING E SOCIETA’ DEL GRUPPO ELENCATE ALL’ART.1, SEZ.III |
€ 10.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 = per ogni persona lesa e |
|
€ 10.000.000,00 = per danni a cose |
|
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: ENTE ASSICURATO: FERRARA HOLDING E SOCIETA’ DEL GRUPPO ELENCATE ALL’ART.1, SEZ.III |
€ 10.000.000,00 = per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 = per persona lesa. |
|
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00=. I massimali qui indicati sono da intendersi singolarmente dedicati ad ogni assicurato, ovvero al Comune di Ferrara nonché alla Holding Ferrara Servizi srl (comprese le società del gruppo esplicitate).
|
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie riportate nella tabella [LSF], nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto:
TABELLA FRANCHIGIE |
||
RCT IMPORTO FRANCHIGIA FRONTALE |
GESTIONE FRANCHIGIA |
RCO IMPORTO FRANCHIGIA FRONTALE |
10.000,00 |
SIR |
Nessuna Franchigia |
TABELLA LIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE
GARANZIA |
SCOPERTO |
Franchigia
|
|
|
R.C.T. |
Nessuno |
Si veda tabella |
Massimale RCT di polizza |
|
R.C.O. |
Nessuno |
Si veda tabella |
Massimale RCO di polizza |
|
Danno biologico |
Nessuno |
Nessuna |
Massimale RCO di polizza |
|
Danni a condutture e impianti sotterranei |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.500.000,00 |
|
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.500.000,00 |
|
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Danni da interruzione e sospensione di attività |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Danni da furto |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.500.000,00 |
|
Danni autoveicoli, motocicli e ciclomotori |
Nessuno |
10.000 |
€ 3.000.000,00 |
|
Acquedotti/Rete fognaria/spargimento di acqua |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose di terzi trovantisi nell’ambito dei lavori |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Beni in consegna e custodia |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Danni da inosservanza della legge sulla privacy |
Nessuno |
10.000 |
€ 300.000,00 |
|
Responsabilità da incendio |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Inquinamento accidentale |
Nessuno |
10.000 |
€ 1.000.000,00 |
|
Impiego di fuochi d’artificio |
Nessuno |
10.000 |
€ 300.000,00 |
|
Danni da terremoto, esondazioni, alluvioni e inondazioni |
20% |
10.000 |
€ 1.500.000,00 |
ART. 4 CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il Premio annuo di polizza, da intendersi in forma “flat” e non soggetto a regolazione, viene calcolato come segue:
ENTE/SOCIETA’ |
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE |
TASSO LORDO PRO MILLE |
Premio annuo lordo |
COMUNE DI FERRARA |
€ 32.500.000,00 |
……………… |
€……………………. |
HOLDING FERRARA SRL |
€ 150.000,00 |
……………… |
€……………………. |
ACOSEA IMPIANTI SRL |
€ 160.000,00 |
……………… |
€……………………. |
AFM FARMACIE COMUNALI SRL |
€ 2.700.000,00 |
……………… |
€……………………. |
AMSEF SRL |
€ 1.100.000,00 |
……………… |
€……………………. |
FERRARA TUA SRL |
€ 2.800.000,00 |
……………… |
€……………………. |
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO |
€……………………. |
Si precisa che il premio annuo lordo indicato per il Comune di Ferrara, è comprensivo della quota relativa alla Società Euros. Il premio annuo lordo relativo a tale Società, da ritenersi assicurata nei termini espressi alla “sezione I, Definizione di assicurato”, è quantificato in €1.500,00.
Si precisa che la Compagnia sarà tenuta ad emettere una polizza base con n.2 singoli certificati assicurativi riportanti il premio rispettivamente riferito al Comune di Ferrara nonché alla Holding Ferrra Servizi Srl e relative Società del Gruppo. Con riguardo ad aeventuali appendici a titolo oneroso, le stesse dovranno essere riferite al certificato dell’Assicurato in favore del quale ha avuto lugoo la variazione.
Il Contraente (firma)
La Società delegataria (firma)
Le coassicuratrici (firma)