SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'ASL ROMA 1
TRA
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx 0, codice fiscale e partita IVA ………………… rappresentata da ……………………., nato a …………….. il e
domiciliato per la carica presso la stessa ASL di Roma, in qualità di Direttore ………….. (di seguito denominata semplicemente «Azienda USL» o «Amministrazione» o «stazione appaltante»), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. … del ;
E
l’impresa [●], con sede legale in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], rappresentata dal Sig. [●], nato a [●] il [●], residente in [●], via [●], in qualità di [●] , risultata aggiudicataria in qualità di impresa appaltatrice in forma singola (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo [●]costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●]; 2 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●]; 3 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●];
;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa» o «appaltatore».
PREMESSO
- che con deliberazione [●] n. [●] in data [●], è stata indetta una procedura aperta per l ’ affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art.54, comma 3°, del D.Lgs. n.50/2016 per per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'azienda della asl roma 1. .
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. [●] in data [●], l’accordo quadro è stato aggiudicato all’Impresa sunnominata, che ha offerto un ribasso percentuale del [●]%;
- che la stipula del presente accordo quadro non obbliga l’Asl a concludere i “contratti attuativi” (per la definizione si veda successivo art. 2) e, conseguentemente, di affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo; con tale accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi; sull’impresa grava l’obbligo di assumere le prestazioni affidate qualora richieste dall’Asl alle condizioni definite nell’accordo quadro entro l’importo massimo previsto e per tutta la durata della presente convenzione;
- che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e l’Impresa attraverso l’emissione degli Ordini di Lavoro secondo le modalità e i termini indicati in seguito; nei predetti Ordini di Lavoro saranno indicati l’esatto importo delle prestazioni e dei lavori richiesti e il luogo di esecuzione;
- che l’Impresa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- che l’Impresa ha dichiarato di avere esaminato, lo schema di convenzione, i relativi allegati, ivi comprese nonché il bando e il disciplinare di gara e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull’esecuzione delle prestazioni e di avere giudicato le attività stesse realizzabili (ove si concretizzi la necessità), i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla [●] ed avente n [●] per un importo di Euro [●] ([●]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella presente convenzione, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- Delibera di indizione
- Capitolato Speciale
- Elenchi Prezzi Unitari
- DUVRI
- Stato Patrimoniale
- Offerta Tecnica dell’Impresa relativamente alle migliorie presentate ed accettate dalla stazione appaltante
- Offerta Economica dell’Impresa
- Prezziario 2012 Regione Lazio
- Prezziario editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile edizioni in corso di validità al momento dell’offerta) tale prezziario verrà utilizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezziario di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque similare e/o assimilabile
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici servizi e forniture e in particolare:
a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante il cd. Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione;
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);
c) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante: l’Azienda ASL Roma 1;
b) Atto Aggiuntivo all’Ordine di Lavoro: documento con il quale l’Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;
c) Capitolato Speciale: Il presente documento;
d) Codice dei Contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) Computo metrico estimativo: documento di cui agli art. 32 e 42 del Regolamento Generale;
f) Contratto di Appalto o Contratto Attuativo: l’accordo stipulato dall’Amministrazione con l’Appaltatore mediante l’Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’Accordo e nei suoi allegati ed eventuali Atti Aggiuntivi all’Ordine di Lavoro. L’Ordine di Lavoro controfirmato dall’impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione e l’Appaltatore;
g) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale l’Amministrazione può utilizzare l’Accordo Quadro;
h) Data di consegna dei Lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l’Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
i) Durata dell’Accordo: il termine entro cui l’Amministrazione può emettere relativi Ordini di Lavoro attuativi dell’Accordo medesimo;
l) DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
m) DUVRI: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.81/2008;
n) Appaltatore: l’Operatore economico nelle forme definite dall’art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016
risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro;
o) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato ::::;
p) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato ::::;
q) Ordine di Lavoro: Il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato 2 con il quale l’Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la propria volontà di utilizzare l’Accordo Quadro, impegnando l’Appaltatore all’esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate;
r) Preventivo dei lavori: il computo metrico estimativo redatto dall’Appaltatore/Stazione appaltante per la definizione dell’importo dell’Ordine di Lavoro.
s) Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
t) Verbale di Consegna: Verbale redatto dal Direttore Xxxxxx (o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nel caso dei servizi) in contraddittorio con l’Impresa a seguito del quale l’Impresa avvia i lavori o i servizi relativi all’oggetto del Contratto attuativo.
u) Verbale di Ultimazione: Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.
w) Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione: redatto ai sensi dell’art 229 del DPR 207/2010, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione delle opere edili, presso gli immobili in uso all’ASL Roma 1, nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, onde dare le opere complete e finite a regola d’arte nonché la predisposizione e messa in esecuzione di un servizio tecnico/gestionale e call center che preveda:
- Centrale Operativa /Call Center;
- Sistema informativo;
- Gestione tecnica dell’appalto multiservizio e dei singoli servizi, predisposizione dei documenti contabili e della reportistica mensile;
secondo le previsioni di cui agli artt….
.
2. L’Accordo Quadro pertanto regolamenta gli affidamenti specifici (Contratti Attuativi) che verranno aggiudicati all’Impresa selezionato nell’ambito della procedura di cui all’art. 54 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo temporale previsto dal medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione dei singoli interventi di manutenzione delle opere edili, nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie – oltre forniture e servizi accessori - per riparare, completare, integrare o sostituire parti dei complessi edilizi, con riferimento, per la loro individuazione tipologica, a quanto riportato nella “Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio” (Allegato …) , attinenti agli edifici in proprietà e/o in possesso, a vario titolo, dell’ASL e la cui consistenza è indicata nell’allegato “Stato Patrimoniale” (Allegato ….) nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato ….).
3. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni affidamento specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Per gli interventi da effettuare su opere esterne ai fabbricati, l’Appaltatore affidatario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie ad evitare danni ai fruitori ed ai lavoratori della struttura sanitaria ed alla operatività dei servizi (con particolare riferimento alla garanzia degli accessi e dei passaggi dei mezzi di soccorso, ambulanze, VV.F. ecc.). All’interno dei locali, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a persone e/o cose ed eseguire le prestazioni e le opere organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al funzionamento delle strutture sanitarie.
4. L’ASL si riserva la facoltà insindacabile di modificare gli immobili inseriti nell’elenco di cui allo Stato Patrimoniale all. sub ….. secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l’Appaltatore affidatario possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo risarcimento e quant’altro e ferme restando le altre previsioni contrattuali.
5. Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione – ASL Roma 1 e l’Impresa selezionato a seguito di procedura di gara, in base alle quali verranno stipulati specifici affidamenti relativi ad interventi manutentivi.
6. Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dall’Amministrazione e, per essa, dai Punti Ordinanti con le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli eventuali Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell’importo massimo.
7. L’Impresa prende atto e accetta che le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli Atti Aggiuntivi potranno essere inviati dall’Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o consegnati a mano e/o secondo le modalità previste e offerte con il servizio tecnico/gestionale.
8. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, , nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere
rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell’Ordine di Lavoro, nel Verbale di Consegna e negli eventuali Atti Aggiuntivi e Ordini di Servizio.
9. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto d’Appalto o Contratto Attuativo, ossia nell’Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi all’Ordine di Lavoro, emessi dall’Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali.
10. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata della Convenzione, l’esecuzione di prestazioni aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l’Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta
ART. 4 AMMONTARE DELLA CONVENZIONE
1. L’Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Impresa nell’ambito dell’Accordo quadro, al netto dello sconto offerto, ammonta complessivamente a € 8.000.000,00. L’importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti attuativi ad della sicurezza, non soggetti a ribasso. Inoltre l’importo ivi riferito è così costituito:
- € 500.000,00 oltre Iva SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE [a canone];
- 7.500.000,00 oltre Iva per attività di manutenzione edile
2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e l’Impresa non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l’Impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza della Convenzione, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all’importo massimo previsto;
3. L’Impresa da atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotta di quanto espressamente disciplinato nel comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.
4. L’Impresa, per contro, è vincolata all’esecuzione delle prestazioni che, in base alla presente Convenzione, saranno richieste e ordinate mediante emissione dell’Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l’importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dalla presente Convenzione
ART. 5 DURATA
1. La presente Convenzione ha ha una durata di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza del presente Accordo, con eventuale possibilità rinnovo per altri due anni.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può attivare aggiudicare il singolo appalto specifico mediante Contratto Attuativo.
3. L’ASL si riserva, ai sensi della normativa vigente, qualora necessario, di affidare lavori aggiuntivi.
4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei contratti attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza della Convenzione, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all’importo massimo previsto.
5.I Contratti attuativi, stipulati dall’Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell’Ordine di Lavoro stesso; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine della Convenzione. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine della Convenzione.
6.Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni Contratto Attuativo e l’Impresa sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri
ART. 6 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata dalle disposizioni in essa contenute e dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge in essa richiamati:
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e in altri atti, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. I Contratti attuativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) da quanto stabilito dalle parti negli Ordini di Lavoro, negli elaborati progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte di ciascun Contratto d’Appalto, nei Verbali di Consegna, negli Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio
c) dalle norme indicate all’art. 1 comma 3° e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile;
4. Le clausole della presente Convenzione e dei contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella Convenzione e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nella Convenzione, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnicacontenga previsioni migliorative per l’Amministrazione rispetto a quelle contenute nella Convenzione.
ART. 7 LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI
1. L’elenco degli immobili di cui all'allegato "…… " è indicativo e non esaustivo; l'accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Amministrazione a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la sua durata, pertanto l’Impresa si impegna a prestare le attività oggetto della Convenzione nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordine di Lavoro, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell’Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
2. I contratti attuativi potranno fare riferimento indifferentemente a:
- specifici ambiti territoriali;
- specifiche tipologie di lavori sull’intero territorio dell’ASL Roma 1;
- specifici edifici.
3. A titolo puramente indicativo si evidenzia che la maggior parte dei lavori si svolgerà nei presidi ospedalieri.
ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. Le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Lavoro dovranno essere eseguite dall’Impresa con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa per l’Amministrazione, e esattamente nei luoghi indicati nell’Ordine di Lavoro e/o nell’Atto aggiuntivo, pena l’applicazione delle penali stabilite e nel Capitolato Speciale.
ART. 9 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DI CANTIERE
1. L’Impresa deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’aggiudicazione ed esecuzione dell’accordo quadro contratto.
2. L’Impresa deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
3. L’Impresa deve nominare, prima dell’inizio dell’Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione dei lavori e deve essere sempre reperibile da parte del Direttore dei lavori tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l’Impresa a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall’Amministrazione si intendono date all’Impresa. I nominativi del
D.T. e del sostituto devono essere notificati all’Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’Accordo ed almeno tre giorni prima della data di inizio dello stesso. L’Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto, senza che l’Impresa possa opporre eccezione alcuna. In tal caso, l’Impresa provvede alla sostituzione entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro.
4. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall’Impresa deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato.
ART. 10 PENALI
1. La violazione delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei contratti attuativi e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l’applicazione delle penali nel Capitolato Speciale, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo del singolo affidamento specifico, pena la risoluzione del medesimo.
2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato all'art.. del Capitolato Speciale.
ART. 11 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipulazione della presente Convenzione e dei Contratti d’Appalto, l’Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data [●] dalla [●] avente n. [●] di importo pari ad Euro [●] ([●]/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
ART. 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Speciale, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con Raccomandata A.R. o Posta elettronica Certificata rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione nei casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti.
ART. 13 SUBAPPALTO
1. La convenzione e i contratti attuativi non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:
[●]
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale agli artt….
Art. 14 . DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO
1. La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo.
2. Nell’accettare le prestazioni di cui ai Contratti attuativi i singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro l’Appaltatore dovrà dichiarare:
a) di aver preso approfondita ed esaustiva conoscenza degli interventi da realizzare e delle opere da eseguire, di aver approfonditamente preso visione dei luoghi interessati dai lavori, di tutte le interferenze comunque connesse con essi ed i lavori da eseguire e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, avendo quindi valutato preliminarmente la fattibilità dell’intervento, con garanzia assoluta della conservazione dei livelli di esercizio della struttura sanitaria, e di aver preso esatta conoscenza della condizione e della situazione riguardante gli impianti che comunque interagiscono con i lavori da eseguire;
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica.
d) di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;
3. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni i lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Art. 15. FALLIMENTO DELL’IMPRESA
1. In caso di fallimento dell’Impresa, l’Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla Normativa Nazionale vigente, nonché di quanto disposto all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l’Appaltatore sia costituito sotto forma di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto;, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Lavoro (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere a termini di legge.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE E SUBENTRO NEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO
Fermo restando quanto previsto all’art. 67 del Capitolato, l’appaltatore, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali, assume formale impegno ad utilizzare ed assumere alle proprie dipendenze prioritariamente lo stesso personale utilizzato dall’appaltatore cui sono state affidate precedentemente le opere. L’appaltatore si impegna ad adempiere alla menzionata obbligazione per il periodo di durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a condizione che il numero e la qualifica del personale già utilizzato dal precedente appaltatore siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa dell’appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste per l’erogazione del Servizio siccome esposte nell’Offerta.
ROMA , lì
L’IMPRESA
Il legale rappresentante
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate dall’art. 1 all’art. 17 della presente Convenzione e dall’art. 1 all’art. 67 del Capitolato Speciale.
Roma, lì
L’IMPRESA
Il legale rappresentante