Condizioni generali d’acquisto Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl, Naturno, Italia Ivoclar Vivadent Srl, Casalecchio di Reno, Italia Art. 1 Varie – Ambito d‘applicazione
Condizioni generali d’acquisto
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl, Naturno, Italia
Ivoclar Vivadent Srl, Casalecchio di Reno, Italia
Art. 1 Varie – Ambito d‘applicazione
Le nostre condizioni d’acquisto valgono in via esclusiva; sono escluse condizioni del fornitore che siano in contrasto o si discostino dalle nostre condizioni d‘acquisto, anche nel caso in cui esse vengano aggiunte dopo la sottoscrizione del contratto, a meno che siano state da noi espressamente discusse, concordate per iscritto e sottoscritte da un procuratore che ne abbia la facoltà. Le nostre condizioni d’acquisto valgono anche nel caso in cui fossimo a conoscenza di condizioni del fornitore che siano in contrasto o si discostino dalle nostre condizioni d‘acquisto e la fornitura del fornitore sia stata da noi accettata senza riserve. Al di là di queste condizioni d’acquisto restano salvi i diritti che ci competono in base alle norme di legge.
Art. 2 Documentazione relativa all‘ordine – Conferma d’incarico
1. Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti intellettuali relativi alle immagini, ai disegni, ai conteggi e a tutta la documentazione da noi messa a disposizione; la stessa non può essere resa accessibile a terzi senza il nostro espresso consenso scritto. Essa deve essere utilizzata esclusivamente per la produzione relativa al nostro ordine; una volta evaso l’ordine essa ci deve essere riconsegnata, unitamente ad eventuali copie, immediatamente, senza necessità di relativa richiesta e a Vostre spese. La documentazione va mantenuta segreta nei confronti dei terzi.
2. Ricevuto l’ordine il fornitore si obbliga a trasmettere una corrispondente conferma d’incarico.
3. A fini pubblicitari, online o a contatto con terzi, il fornitore può fare riferimento ad un rapporto commerciale con l’acquirente solo previo nostro espresso consenso scritto.
Art. 3 Prezzi – Condizioni di pagamento
1. Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante, oltre a IVA. In mancanza di diverso accordo scritto il prezzo si riferisce alla fornitura comprensiva di imballaggio.
2. La bolla di consegna va consegnata insieme all’oggetto della fornitura in copia semplice con l’indicazione del numero dell’imballo, il numero delle confezioni e il numero dei pezzi. La fattura, qualora in Italia non debba essere emessa la fattura elettronica, va inviata al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxx.xxx. Accanto ad ogni posizione della fattura va indicato il nostro numero d’ordine così come il codice doganale. Qualora la fattura riguardi merce relativa a diversi ordini va indicato quale ordine sia stato evaso con la fornitura.
3. Paghiamo il prezzo d’acquisto alle condizioni di pagamento concordate. Il pagamento viene effettuato con riserva di controllo della fattura. In caso di fornitura difettosa siamo legittimati ad astenerci dal pagamento sino al corretto adempimento e senza perdere offerte, sconti o simili riduzioni di prezzo. Il termine di pagamento inizia a decorrere a seguito della completa eliminazione del vizio. In caso di fornitura anticipata della merce il termine di pagamento inizia a decorrere alla data di consegna concordata. Qualora il fornitore debba mettere a disposizione materiali da testare, protocolli d’esame, documenti di qualità o altra documentazione, l’accettazione della merce presuppone anche il ricevimento di tale documentazione.
4. Contropretese del fornitore lo legittimano alla compensazione, solo qualora accertate giudizialmente in via definitiva o incontestate. Il fornitore può far valere un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa abbia fondamento nello stesso rapporto contrattuale.
5. Incorriamo in mora nel pagamento del prezzo d’acquisto solo a seguito di sollecito scritto. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura massima del 5% annuo.
Art. 4 – Termine di consegna
1. Il termine di consegna indicato nell’ordine è vincolante. I termini di consegna iniziano a decorrere dal ricevimento dell’ordine da parte del fornitore.
2. Qualora subentrino o venga a conoscenza di circostanze che comportino l’impossibilità di rispettare il termine di consegna previsto, il fornitore è obbligato a informarci immediatamente per iscritto con l’indicazione dei motivi e della presumibile durata del ritardo.
3. In caso di ritardo della fornitura siamo legittimati a recedere dal contratto senza riferimento ad una colpa del fornitore. Rimangono impregiudicati ulteriori diritti. La nostra pretesa alla fornitura è esclusa solo laddove il fornitore, dietro nostra richiesta, risarcisca i danni al posto della fornitura. L’accettazione della fornitura tardiva non comporta alcuna rinuncia a diritti di risarcimento danni.
4. Una fornitura prima del termine di consegna concordato è ammissibile solo previo nostro consenso scritto. Siamo legittimati a rimandare indietro a spese del fornitore merce consegnata in anticipo o a immagazzinarla a sue spese.
Art. 5 - Trasmissione del rischio – acquisto della proprietà
Con l’accettazione della merce acquistiamo, qualora non diversamente concordato, la proprietà e il rischio viene trasferito a noi. Il fornitore garantisce che la merce è priva di vincoli.
Art. 6 – Controllo dei vizi –Garanzia per vizi
1. Il fornitore garantisce che la merce consegnata corrisponde allo stato più attuale della scienza e della tecnica , delle disposizioni giuridiche in materia e delle norme e direttive di autorità e associazioni professionali. Il fornitore ci tiene indenni a prima richiesta da ogni pretesa di terzi che venga fatta valere contro di noi o contro i nostri clienti per violazione di tali norme.
2. Abbiamo l’obbligo di denunciare i vizi al fornitore entro due settimane dalla consegna in caso di vizi riconoscibili ed entro due settimane dalla loro scoperta in caso di vizi occulti. Un’accettazione della merce con riserva non è necessaria, nemmeno in caso di imballaggio difettoso. Qualora singole prove a campione di una spedizione di merce risultino difettose, possiamo pretendere a nostra scelta la cernita da parte del fornitore dei pezzi difettosi o far valere la garanzia per vizi su tutta la spedizione di merce. Qualora a causa dei vizi della merce si renda necessaria un controllo della merce ulteriore rispetto al livello usuale di controllo sulla merce in ingresso, i costi di tale controllo sono a carico del fornitore.
3. Qualora un vizio si manifesti entro sei mesi dal passaggio del rischio, si presume che il bene fosse difettoso già al momento del trasferimento del rischio, a meno che tale presunzione non sia inconciliabile con la natura del bene o del vizio. La controprova è a carico del fornitore.
4. In caso di merce difettosa siamo legittimati, a nostra scelta e impregiudicati i diritti per garanzia da vizi previsti dalla legge, a pretendere dal fornitore, a sue spese, l’eliminazione dei vizi o la fornitura di merce esente da vizi. Qualora il fornitore non adempia al proprio obbligo entro un termine adeguato da noi stabilito, o in caso di urgenza, siamo legittimati ad adottare noi stessi le necessarie misure a spese e a rischio del fornitore o a farle adottare da un terzo.
5. La garanzia è di 24 mesi e in caso di una riparazione o di una nuova fornitura ricomincia a partire da tale data.
6. L‘accettazione della merce così come la lavorazione, il pagamento e gli ordini successivi di merce non ancora riconosciuta come difettosa e come tale denunciata non costituiscono né un’approvazione della merce né una rinuncia a diritti per garanzia da vizi.
Art. 7 – Responsabilità del produttore – Xxxxxxx
1. Il fornitore è obbligato a tenerci indenni a prima richiesta da pretese di terzi per responsabilità del produttore, anche se il prodotto non è stato realizzato da lui. Restano impregiudicati ulteriori diritti.
2. A tal riguardo il fornitore è altresì obbligato a rimborsare tutte le spese che sorgano in concomitanza con una delle azioni di allerta, sostituzione o reso da noi poste in essere. Provvederemo ad informare il fornitore – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – in ordine al contenuto e all’entità delle misure di richiamo da porre in essere.
3. Il fornitore si obbliga a supportare, per quanto gli è possibile, la nostra azienda in tutte le azioni di allerta, sostituzione o reso così come nelle controversie giudiziali con danneggiati, in particolare mettendo a disposizione e trasmettendo la documentazione sulla garanzia della qualità relativa a prodotti che abbiano causato danni, nonché perizie e articoli di cui il produttore sia a conoscenza, così come comunicando gli esiti di processi paralleli.
Art. 8 – Diritti protetti di terzi
1. Il fornitore garantisce che la fornitura e l’utilizzo della merce non viola alcun brevetto, licenza o altri diritti di proprietà o diritti d’autore di terzi.
2. Qualora un terzo accusi noi o i nostri clienti della violazione di tali diritti a causa della fornitura e dell’utilizzo della merce, il fornitore è obbligato a tenerci indenni, a prima richiesta, da tali accuse e da richieste di risarcimento danni. L’obbligo di manleva si riferisce a tutte le spese sorte in concomitanza con le suddette accuse. In particolare siamo legittimati a ottenere dal terzo, a spese del fornitore, l’autorizzazione all’utilizzo della merce.
Art. 9 – Cessione di diritti e di obblighi
1. Il fornitore è autorizzato a cedere a terzi diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o a lasciar evadere a terzi un ordine o parti sostanziali di un ordine solo previo nostro consenso scritto.
2. Cofornitori vengono considerati ausiliari. Xxxxxx esserci comunicati su nostra richiesta.
Art. 10 – Risoluzione del contratto straordinaria
Impregiudicato il diritto al risarcimento danni siamo legittimati ai sensi dell‘art. 1456 cc a risolvere il contratto per iscritto con efficacia immediata nei seguenti casi:
- Violazione delle disposizioni sulla garanzia della qualità o dei segreti commerciali;
- Violazione del termine di consegna essenziale;
- Violazione di obblighi informativi relativi a rischi del prodotto, malfunzionamenti o all’esecuzione di azioni di richiamo necessarie o opportune;
- Insolvenza di fatto o apertura di un qualsiasi tipo di procedimento concorsuale del fornitore;
- Modifiche sostanziali nella società del fornitore: cambiamento dei rapporti di maggioranza/ diritti di voto di maggioranza per via di cessione di quote, vendita di quote, fusioni o altri cambiamenti che abbiano un’influenza determinante sulle decisioni societarie;
- Modifica della forma societaria;
- Cessione dell‘azienda;
- Violazione del divieto di cessione del contratto
Art. 11 – Foro competente, diritto applicabile, luogo di adempimento
1. Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Bolzano, Italia.
2. Al rapporto contrattuale si applica il diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).
3. Nella misura in cui non si evinca diversamente dalla conferma di incarico, il luogo di adempimento è Naturno (I).
4. Qualora una disposizione della presenti condizioni d’acquisto o una parte di essa dovessero essere o diventare inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle altre disposizioni. Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato o che si dovesse dimostrare inefficace, trova applicazione il diritto italiano.
Art. 12 – Tutela dati - Privacy
Con la sottoscrizione del presente contratto veniamo espressamente autorizzati dal fornitore al trattamento dei dati personali, anche sensibili, necessari per l’esecuzione del presente contratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) così come delle altre disposizioni del codice in materia di protezione dei dati – Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. I dati personali, di cui il fornitore entri in possesso, possono essere utilizzati solo per l’adempimento del presente contratto. Ogni altro utilizzo, in particolare la comunicazione a terzi di dati personali di clienti e/o utenti è quindi escluso.
Art. 13 – Code of Conduct
Il fornitore si obbliga a rispettare il Codice di condotta del Fornitore nella sua versione di volta in volta vigente e ad esigere il rispetto di standards corrispondenti anche da parte di eventuali subfornitori.
Naturno, lì 19 maggio 2020
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