Contratto di assicurazione Motoplatinum per Ciclomotori e Motocicli
SET INFORMATIVO
Contratto di assicurazione
Motoplatinum per Ciclomotori e Motocicli
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l’Italia
Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Xxxx Xxxxx Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Assicurazione R.C. AUTO (Motocicli e Ciclomotori)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:
SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l’Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094
Prodotto: MOTOPLATINUM
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Motocicli e Ciclomotori per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, con formula Bonus Malus. La garanzia R.C.A. è prestata secondo le seguenti soluzioni assicurative offerte dalla Compagnia: Formula “Contratto Base” che presta la garanzia RCA secondo le condizioni predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54; Formula “Motoplatinum” che presta la garanzia RCA secondo le condizioni liberamente definite dalla Compagnia.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione R.C.A.:
🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i
danni a persona e a cose.
🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con
patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing,
per i danni a cose.
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli
ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i
danni a cose.
🗶 I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e a carico del
conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di
veicolo in leasing, per i danni a cose.
🗶 Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata
e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Che cosa è assicurato?
✓ Xxxxx ai terzi danneggiati causati dalla circolazione del veicolo assicurato (danni alla persona e danni alle cose)
La garanzia R.C.A. è sempre prestata nei limiti dei massimali di legge: 6.070.000,00€ per i danni alla persona e 1.220.000,00€ per i danni alle cose, per sinistro e indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro.
Soluzioni Assicurative offerte:
⮚ Formula “Contratto Base”
Il Contratto Base assicura unicamente motocicli e ciclomotori a uso privato dei Consumatori, da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera».
La Formula “Contratto Base” è offerta con condizione aggiuntiva “Sospensione/Riattivazione dell’assicurazione” sempre inclusa nella garanzia RCA. NON sono previste ulteriori diverse modalità di gestione del contratto.
Il Contratto Base offerto dalla Compagnia NON prevede condizioni aggiuntive di limitazione o estensione del rischio e della copertura assicurativa per la garanzia RCA.
Ci sono limiti di copertura?
L’Assicurazione non copre in caso di:
! Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
! Utilizzo del veicolo per esercitazione alla guida senza la presenza dell’istruttore
! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione.
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
! Partecipazione del veicolo assicurato a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti.
! Circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria.
! Sinistri avvenuti in aree aeroportuali civili e militari, salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33
! Dolo del conducente, contraente e assicurato
! Particolari eventi sociali (guerre, invasioni)
Il Contratto Base NON consente di aggiungere alla garanzia
R.C.A. le garanzie accessorie (Infortuni del Conducente, Furto e Incendio, Kasko, Assistenza e Tutela Legale).
⮚ Formula “Motoplatinum”
Motoplatinum consente a Xxxxxxxxxxx, Professionisti e Persone Giuridiche di assicurare motocicli e ciclomotori a uso privato e professionale
Con la formula Motoplatinum, oltre alla sospensione e riattivazione dell’assicurazione sempre inclusa nella garanzia RCA, il Contraente può liberamente opzionare le seguenti condizioni aggiuntive per la garanzia RCA:
▪ Guida Libera
▪ Xxxxx Xxxxxxx (Conducente con età non inferiore a 25 anni compiuti)
▪ Guida Esclusiva (Unico Conducente indicato in Polizza)
▪ Rinuncia parziale o totale alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
La Formula Motoplatinum CONSENTE di aggiungere alla garanzia R.C.A. le seguenti Garanzie Accessorie Opzionali:
Infortuni del Conducente
Incendio e Furto Totale del veicolo assicurato Estensione Furto parziale e Ricorso terzi da incendio Kasko
Assistenza Tutela Legale
Le garanzie accessorie sono prestate nei limiti e fino all’importo del massimale stabilito, solo se espressamente sottoscritte in sede di conclusione del contratto e se il relativo premio è stato pagato.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, L’Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. In caso di circolazione all’estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Che obblighi ho?
− Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima del rilascio della Polizza.
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno e si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza, solo a seguito dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, o del giorno del pagamento del premio se successivo, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità per un minimo di 30 gg sino ad un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell’assicurazione, in caso di cessazione del rischio o successivamente alla cessione dell’Assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla conclusione.
Inoltre, ricorda che nel caso di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva dalla circolazione (art. 103 Codice della Strada), perdita del possesso per furto, rapina o appropriazione indebita, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata relativamente al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Assicurazione R.C.A.
Motocicli e Ciclomotori
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094
Prodotto: “MOTOPLATINUM”
Edizione Aprile 2021 (Ultima Edizione Disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xx
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvat è pari ad €/mio 118 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 50. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a
€/mio 167 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 129%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 75 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 240%.
I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXXX_XXXXXXX_XX_XXXX_00.xxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | ||||||
Garanzia RCA – La garanzia copre la Responsabilità Civile per i danni involontariamente arrecati a terzi dal mezzo assicurato - motociclo o ciclomotore - e prevede il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento, entro i massimali stabiliti. La garanzia R.C.A. è prestata secondo le seguenti soluzioni assicurative offerte dalla Compagnia: Formula “Contratto Base” che presta la garanzia RC.A. secondo le condizioni predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54; Formula “Motoplatinum” che presta la garanzia RC.A. secondo le condizioni liberamente stabilite dalla Compagnia. | ||||||
Garanzia RCA | FORMULA “CONTRATTO BASE” | |||||
Massimali | La garanzia RCA è prestata nei limiti dei massimali di indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro: 6.070.000,00€ per i danni alla persona 1.220.000,00€ per i danni alle cose | legge, | applicati | per | sinistro | e |
Garanzie estese | La garanzia copre anche i sinistri causati dalla circolazione del veicolo assicurato, ivi inclusi i sinistri derivanti dalla sosta, fermata, movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive in quanto espressamente equiparate alla circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste |
equiparate e all’interno delle aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione). | ||||||
Tipo di guida | La Formula “Contratto Base” è offerta unicamente con formula contrattuale “Guida Libera”, che consente la guida del mezzo assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida. | |||||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | ||||||
Non sono previste condizioni aggiuntive di limitazione del rischio e della copertura assicurativa con sconto sul premio. | ||||||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||||||
Non sono previste condizioni aggiuntive di estensione del rischio e della copertura assicurativa né diverse modalità di gestione del contratto con pagamento di un premio aggiuntivo. | ||||||
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELL’ASSICURAZIONE SEMPRE INCLUSE NELLA GARANZIA RCA | ||||||
Sospensione dell’Assicurazio ne | E’ prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità assicurativa decorrente dalla data di inizio copertura indicata in polizza, per un minimo di 30 gg sino ad un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell’assicurazione, in caso di cessazione del rischio o successivamente alla cessione dell’assicurazione. In caso non si provveda a riattivare l’assicurazione entro 12 mesi, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente e non sarà dovuta la restituzione del premio, salvi casi particolari. | |||||
Riattivazione dell’Assicurazio ne | Successivamente alla sospensione dell’assicurazione, in qualunque momento può essere richiesta la riattivazione dell’assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di sospensione. La riattivazione può essere richiesta solo con riferimento al veicolo assicurato indicato in polizza, salvi casi particolari, e decorre dal giorno indicato dal contraente. | |||||
Garanzia R.C.A. | FORMULA “MOTOPLATINUM” | |||||
Massimali | La garanzia RCA è prestata nei limiti dei massimali di indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel sinistro: 6.070.000,00€ per i danni alla persona 1.220.000,00€ per i danni alle cose | legge, | applicati | per | sinistro | e |
Garanzie estese | La garanzia copre anche i sinistri causati dalla circolazione del mezzo assicurato, ivi inclusi i sinistri derivanti dalla sosta, fermata, movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive in quanto espressamente equiparate alla circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate e all’interno delle aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione). | |||||
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base al conducente optando tra le seguenti opzioni: − Guida Libera: consente la guida del mezzo assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida − Guida Esperta: consente la guida del mezzo assicurato unicamente a persone di età non inferiore a 25 anni compiuti in possesso di valida patente di guida − Guida Esclusiva: consente la guida del mezzo assicurato unicamente al conducente indicato in polizza in possesso di valida patente di guida Il contraente può scegliere il “Tipo di Guida” in sede di preventivo e, in ogni caso, prima dell’acquisto della polizza. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Guida Esperta | Consente la guida del mezzo assicurato a persone di età non inferiore a 25 anni compiuti in possesso di valida patente di guida e dà diritto ad una riduzione del premio. In caso di sinistro provocato da un conducente di età inferiore a 25 anni compiuti, la Compagnia ha diritto di recuperare dal conducente e dal proprietario del veicolo assicurato (ovvero dal locatario in caso di Xxxxxxx in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). |
Guida Esclusiva | Consente la guida del mezzo assicurato unicamente al conducente indicato in polizza in possesso di valida patente di guida e dà diritto ad una riduzione del premio. In caso di sinistro provocato da un conducente diverso da quello indicato in polizza, la Compagnia ha diritto di recuperare dal conducente e dal proprietario del veicolo assicurato (ovvero dal locatario in caso di Xxxxxxx in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Xxxxx Xxxxxx | Consente la guida del mezzo assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida ma comporta un aumento del premio. In caso di Contraente Persona Giuridica l’unico tipo di guida opzionabile è “Guida Libera”. |
Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza | Limitatamente al primo sinistro per ciascuna annualità assicurativa, è prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo assicurato (ovvero dal locatario in caso di Xxxxxxx in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada) in caso di sinistro provocato da conducente in stato di ebbrezza nei seguenti casi: − Rinuncia Totale alla rivalsa in caso di sinistro causato da conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 grammi per litro − Rinuncia Parziale alla rivalsa in caso di sinistro causato da conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. In tal caso la Compagnia potrà rivalersi sull’assicurato fino all’importo di 3.000,00€. La “Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza” comporta un aumento del premio. Il contraente può optare per la Rinuncia alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza in sede di preventivo e, in ogni caso, prima dell’acquisto della polizza. |
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELL’ASSICURAZIONE SEMPRE INCLUSE NELLA GARANZIA RCA | |
Sospensione dell’Assicurazio ne | E’ prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità assicurativa decorrente dalla data di inizio copertura indicata in polizza, per un minimo di 30 gg sino ad un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell’assicurazione, in caso di cessazione del rischio o successivamente alla cessione dell’assicurazione. La sospensione dell’assicurazione comporta la sospensione anche delle garanzie accessorie acquistate. In caso non si provveda a riattivare l’assicurazione entro 12 mesi, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente e non sarà dovuta la restituzione del premio, salvi casi particolari. |
Riattivazione dell’Assicurazio ne | Successivamente alla sospensione dell’Assicurazione, in qualunque momento può essere richiesta la riattivazione dell’Assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di sospensione. La riattivazione può essere richiesta solo con riferimento al mezzo assicurato indicato in polizza, salvi casi particolari, e decorre dal giorno indicato dal Contraente. La riattivazione dell’assicurazione comporta la riattivazione anche delle garanzie accessorie acquistate. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
La Formula “Contratto Base” NON consente di aggiungere garanzia accessorie.
Con la Formula “MOTOPLATINUM” è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le seguenti garanzie accessorie e servizi di assistenza.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria
Garanzie di Base | La garanzia copre gli infortuni del conducente durante la guida del mezzo assicurato su strada. In caso di Invalidità permanente pari al 100% o in caso di morte la garanzia è prestata nei limiti del massimale di 50.000,00 € per sinistro. In caso di cumulo delle garanzie prestate, l’indennizzo non potrà essere superiore al massimale indicato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di invalidità permanente inferiore al 100%, è prevista una franchigia pari al 10% di invalidità permanente se il conducente non indossava il paraschiena al momento dell’infortunio. Pertanto, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia. Sono esclusi principalmente gli infortuni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di: − Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative − Salita e/o discesa dal mezzo assicurato e sinistri avvenuti nelle aree portuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste − Conducente alla guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci o quando gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada e successive modifiche − Guida senza il casco − Atti intenzionali (incluso imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni), dolo o colpa grave del Conducente − Partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti − Sinistri avvenuti all’interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste; − Particolari eventi naturali (uragani, terremoti) ed eventi sociali (guerre, invasioni) − Inosservanza di norme di legge o regolamenti e/o partecipazione a qualsivoglia reato − Particolari alterazioni fisiche e/o psichiche e/o patologie (schizofrenia, infarto) |
FURTO/INCENDIO Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria | |
Garanzie di Base | − Furto: la garanzia copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, la perdita del possesso del mezzo assicurato a seguito del reato consumato di furto senza ritrovamento decorsi 60 gg. dalla data di denuncia formale − Incendio: la garanzia copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione del mezzo assicurato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione Garanzia Furto/Incendio (Pacchetto Premium) comprensiva delle seguenti garanzie: - Furto Parziale: la garanzia copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato a seguito di furto tentato o consumato del mezzo assicurato - Ricorso terzi da incendio: la garanzia copre, nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per sinistro, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi da incendio del mezzo assicurato che non si trovi in circolazione ai sensi del codice della strada. Il contraente può optare per l’Estensione Garanzia Furto/Incendio” (Pacchetto Premium) a condizione che sia stata acquistata la garanzia base “Furto/Incendio”. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non possono essere coperti dalle Garanzie Furto/Incendio i seguenti mezzi: − mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico − mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning − mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo − quad e sidecar Per ogni singolo sinistro, verrà applicato uno scoperto che varia dal 10% al 25% in base alla zona di residenza dell’assicurato con un minimo a carico dell’assicurato di 250,00€. Limitatamente alla garanzia “Ricorso Terzi da Incendio” verrà applicata una franchigia fissa e assoluta di 1.000,00€ per ogni singolo sinistro. Sono esclusi principalmente il Furto e l’Incendio ed il conseguente danno qualora siano stati causati da o conseguenti a: − Xxxxx assicurato lasciato su area pubblica in assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al mezzo assicurato |
− Dolo o colpa grave dell’assicurato, del contraente o del conducente del mezzo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge − Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell’assicurato, conducente del mezzo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge − Rapina o appropriazione indebita − Danni indiretti (spese per demolizione, sgombero, mancato godimento del mezzo assicurato) e le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al mezzo assicurato successivamente alla relativa omologazione − Beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del sinistro − Mezzo assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente codice della strada − Particolari eventi sociali (guerre, invasioni) o eventi naturali (uragani, terremoti) − Inosservanza di norme di legge o regolamenti e/o partecipazione a qualsivoglia reato Limitatamente alla garanzia “Ricorso Terzi da Incendio” non sono considerati terzi il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l’Assicurato e/o con il Contraente (stesso stato di famiglia), nonché il titolare, l’Amministratore e i soci illimitatamente responsabili qualora l’Assicurato o il Contraente sia una società o un’impresa. L’indennizzo per Furto/Incendio non può mai essere cumulato con l’indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate |
KASKO Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria | |
Garanzie di Base | La garanzia Kasko copre, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione del mezzo assicurato su strada o sulle aree equiparate alle strade di uso pubblico o all’interno delle aree private. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non possono essere coperti dalla Garanzia Kasko i seguenti mezzi: − mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico − mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning − mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo − quad e sidecar − mezzi immatricolati da più di 5 anni Per ogni singolo sinistro, verrà applicata una franchigia che varia da 150,00€ a 350,00€ in base alla zona di residenza dell’assicurato. Sono esclusi principalmente i sinistri ed il conseguente danno qualora siano stati causati da o conseguenti a: − Collisione con animali selvatici − Partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; − Mezzo assicurato guidato da Conducente in violazione alle clausole di Guida Esperta o Guida Esclusiva o non abilitato alla guida o in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti (artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada) − Sinistri avvenuti all’interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste; − Danni indiretti (spese per demolizione, sgombero, mancato godimento del mezzo assicurato) e le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al mezzo assicurato successivamente alla relativa omologazione − Atti intenzionali (incluso imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni), dolo o colpa grave dell’assicurato, del contraente o del conducente del mezzo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge − Inosservanza di norme di legge o regolamenti e/o partecipazione a qualsivoglia reato − Particolari eventi sociali (guerre, invasioni) e/o eventi naturali (uragani, terremoti) L’indennizzo dovuto per la garanzia Xxxxx non può mai essere cumulato con l’indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate. |
ASSISTENZA Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria | |
Garanzie di Base | La garanzia presta servizi di assistenza all’assicurato in caso di guasto, incidente, incendio, furto totale o parziale del mezzo assicurato. Le garanzie sono prestate nei limiti dei seguenti massimali per sinistro: − Soccorso stradale su rete stradale pubblica o equiparata: 200,00€ − Pernottamento in albergo: 100,00€ − Rientro o proseguimento del viaggio: 500,00€ − Recupero del mezzo assicurato ritrovato a seguito di furto o rapina: 300,00€ − Rimpatrio del mezzo assicurato dall’estero: 300,00€ − Spese di custodia all’estero: 50,00€ − Anticipo spese di prima necessità: 500,00€ − Invio dei pezzi di ricambio all’estero: spese di spedizione − Invio dei duplicati delle chiavi all’estero: spese di spedizione |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia di soccorso stradale verrà prestata una sola volta durante il periodo di validità annuale della garanzia. Sono escluse le prestazioni di assistenza principalmente in caso di guasti, incidenti, incendio, furto e rapina del mezzo assicurato causati od occorsi in conseguenza od in occasione − Mezzo assicurato guidato da conducente non abilitato alla guida o in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti (artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada) − Atti intenzionali (incluso imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni), dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge − Partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti − Inosservanza di norme di legge o regolamenti e/o partecipazione a qualsivoglia reato − Particolari eventi sociali (guerre, invasioni) e/o eventi naturali (uragani, terremoti) |
TUTELA LEGALE Garanzia Accessoria Opzionale e Non Obbligatoria | |
Garanzie di Base | La garanzia copre le spese peritali e le spese di assistenza legale sostenute dall’assicurato per la difesa dei suoi interessi in caso di controversia insorta a seguito di sinistro derivante dalla circolazione del mezzo assicurato. Le garanzie sono prestate nei limiti dei seguenti massimali per sinistro: − Consulenza preventiva: 350,00€ − Perizia Tecnica: 1.000,00€ − Consulenza specialistica: 350,00€ − Assistenza Legale stragiudiziale: 500,00€ − Assistenza Legale Giudiziale: 1.500,00€ Giudizio di I° grado; 2.000,00€ Giudizio di II° Grado; 3.000,00€ Giudizi successivi al II° Grado |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è operante unicamente per gli incidenti verificatisi durante il periodo di copertura della polizza. Sono escluse principalmente le seguenti prestazioni e/o oneri: − Sanzioni, multe e ammende (ivi incluse le oblazioni), nonché ogni ulteriore onere diverso dalle spese oggetto della garanzia; − Controversie giudiziali promosse dall’assicurato per ottenere un indennizzo inferiore a 300,00€ − Difesa penale per imputazioni a carico dell’assicurato per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza del sinistro causato dalla circolazione del mezzo assicurato − Controversie che abbiano come controparte la compagnia e/o la Società di Gestione dei Sinistri − Controversie in materia fiscale e amministrativa o aventi ad oggetto la validità, esecuzione, interpretazione dell’assicurazione − Controversie tra persone a favore delle quali può operare la garanzia |
− Controversie relative a un sinistro provocato dalla circolazione del mezzo assicurato in presenza di particolari eventi naturali (uragani, terremoti), particolari eventi sociali (guerre, invasioni), suicidio, tentato suicidio o auto- lesioni, partecipazione a qualsivoglia reato |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
La Formula “Contratto Base” non prevede informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
La formula “Motoplatinum” oltre a quanto previsto nel DIP Danni, prevede le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni della copertura assicurativa RCA:
! Conducente minore di 25 anni in caso di opzione di “Guida Esperta”.
! Conducente diverso da quello indicato in polizza in caso di opzione di “Guida esclusiva
nonché, in caso di assicurazione acquistata da una persona giuridica, impresa o ditta individuale o da una persona fisica per uso diverso da quello privato, oltre ai casi indicati nel DIP Danni, l’Assicurazione non copre altresì in caso di:
! Mezzo assicurato dato a noleggio in assenza della prescritta licenza;
! Circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova in violazione delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo
! Certificato di circolazione non aggiornato
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - L’assicurato o gli aventi diritto devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto o, nel caso di garanzia RCA, del diritto della Compagnia a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). La comunicazione dell’avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante − PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, − oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, − oppure via fax al n° +39 02 20564.900; − oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa, estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle autorità sul luogo del sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone. - L’Impresa non aderisce al sistema di indennizzo diretto, pertanto la richiesta di risarcimento del danno subito dalla circolazione del mezzo assicurato dovrà essere rivolta all’Assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro. - In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx. - In caso di sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno Stato Estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) – Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, che provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell’Impresa incaricata alla liquidazione del danno. In caso di sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e del “Bureau” dello Stato in cui ha sede detta Compagnia di Assicurazione. In caso di sinistro avvenuto all’estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato membro dell’Unione Europea, la richiesta di |
risarcimento danni potrà essere inoltrata alla Compagnia Italiana che rappresenta quella comunitaria. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: Il contraente ha diritto di evitare l’applicazione del malus e il conseguente aumento del premio rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza del contratto, gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che hanno determinato tale evoluzione. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno intestato alla Compagnia ovvero mediante bonifico bancario al beneficiario ed alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l’annullamento dell’assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative o, in caso di garanzia R.C.A., il diritto della Compagnia a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia provvederà a comunicare al terzo danneggiato congrua offerta risarcitoria oppure le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare l’offerta risarcitoria entro 60 giorni in caso di danni materiali o 90 giorni in caso di danni alle persone. Tali termini decorrono dalla ricezione della richiesta risarcitoria o dall’invio dell’eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Compagnia. La Compagnia provvederà al pagamento dell’importo offerto entro 15 giorni dalla data di accettazione in caso di accordo, o dalla data di non accettazione dell’importo in caso di mancato accordo. In caso di mancato riscontro da parte del terzo danneggiato, la Compagnia provvederà al pagamento dell’importo offerto entro 45 gg. dalla data di formulazione dell’offerta. Per le garanzie accessorie “Infortuni del Conducente” - “Furto/Incendio” - “Kasko”, la Compagnia provvederà a pagare l’indennizzo entro 90 gg. dall’espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. Per la garanzia accessoria “Tutela Legale” il pagamento delle spese legali e peritali, nei limiti convenuti, verrà effettuato solo a controversia definita, senza corresponsione di alcun anticipo o acconto. Per la garanzia accessoria “Assistenza” è attivo un centro operativo 24h/24h 7 giorni su 7 per la gestione ed erogazione delle prestazioni di assistenza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima del rilascio della Polizza. E’ possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Rimborso | Il rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata e non goduta è previsto nei seguenti casi: − vendita del mezzo assicurato − consegna in conto vendita del mezzo assicurato − furto, rapina o appropriazione indebita del mezzo assicurato − demolizione o esportazione definitiva del mezzo assicurato (all’estero) − cessazione definitiva della circolazione del mezzo assicurato (art. 103 Codice della Strada) Il rimborso della parte di premio R.C.A. già pagata e non goduta viene effettuato al netto delle imposte e del contributo SSN. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | − La copertura assicurativa R.C.A. ha durata annuale con effetto dalla data indicata in polizza. Alla data di scadenza riportata in polizza, la copertura R.C.A. verrà mantenuta attiva per i successivi 15 giorni. |
− Le garanzie accessorie, ove acquistate, hanno durata annuale con effetto dalla data indicata in polizza e cessano alla data di scadenza riportata in polizza. − Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale della polizza, la Compagnia invierà al contraente una comunicazione contenente le indicazioni in merito al premio di rinnovo. | |
Sospensione | − E’ prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione per una sola volta per ciascuna annualità assicurativa decorrente dalla data di inizio copertura indicata in polizza, per un minimo di 30 gg sino ad un periodo massimo di 360 gg. Per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La sospensione non può essere chiesta negli ultimi 60 gg. di validità dell’assicurazione, in caso di cessazione del rischio o successivamente alla cessione dell’Assicurazione. La sospensione dell’assicurazione comporta la sospensione anche delle garanzie accessorie acquistate. In caso non si provveda a riattivare l’assicurazione entro 12 mesi, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente e non sarà dovuta la restituzione del premio, salvi casi particolari. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La garanzia R.C.A. e le garanzie accessorie non prevedono il tacito rinnovo. L’assicurazione, pertanto, cessa alla data di scadenza annuale indicata in polizza senza necessità di disdetta da parte del contraente. |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di stipulazione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto di assicurazione nei seguenti casi: − vendita del mezzo assicurato − consegna in conto vendita del mezzo assicurato − furto, rapina o appropriazione indebita del mezzo assicurato − demolizione o esportazione definitiva del mezzo assicurato (all’estero) − cessazione definitiva della circolazione del mezzo assicurato (art. 103 Codice della Strada) |
La Formula “Contratto Base” è rivolta ai Consumatori che utilizzano il motociclo e il ciclomotore ad uso privato e intendono stipulare l’assicurazione per la sola garanzia RCA, con formula contrattuale “Guida Libera” e nei limiti dei massimali di legge, e che non necessitano di coperture assicurative accessorie.
La Formula “Motoplatinum” è rivolto a chi guida un ciclomotore o un motociclo e vuole personalizzare la copertura assicurativa RCA e contare su garanzie accessorie volte a coprire i principali rischi connessi alla circolazione e protezione del conducente e del mezzo assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
- La quota parte percepita in media dall’Intermediario Assicurativo è pari a 14,03% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile (con esclusione delle richieste di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di richieste di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | − Conciliazione Paritetica: Nasce da un Accordo con Ania e alcune associazioni di consumatori. La procedura può essere attivata mediante mandato del consumatore conferito all’Associazione. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) alla sezione “Per il Consumatore” – sottosezione “conciliazione paritetica − Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Infortuni del Conducente: 2,5%; garanzia Tutela Legale: 12,5%; xxxxxxxx Xxxxx/Incendio: 13,5%; garanzia Kasko: 13,5%; garanzia Assistenza: 10%. L’aliquota impositiva sulla garanzia RCA può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di residenza del proprietario del veicolo in virtù dell’autonomia riconosciuta alle Province, come stabilito dal D.lgs. 68/2011. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’IMPRESA NON ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54. IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO NON POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE MA DOVRÀ NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Motoplatinum per Ciclomotori e Motocicli
Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l’Italia
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le condizioni di assicurazione sono redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA – Associazione dei Consumatori e Associazione Intermediari.
Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2021
INTRODUZIONE
La Compagnia offre una copertura assicurativa per il tuo motociclo e ciclomotore completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.
Le soluzioni assicurative proposte dalla Compagnia sono:
√ Formula “Contratto Base” che ti consente di assicurare il tuo motociclo e ciclomotore per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, secondo le condizioni predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto del 11.03.2020 n. 54 che ha introdotto il Contratto Base.
La garanzia RCA copre i motocicli e i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Ricordati che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il Contratto Base può essere concluso unicamente da soggetti che siano Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo).
E’ possibile calcolare un preventivo gratuito per l’offerta “Contratto Base” unicamente tramite il sistema di preventivazione pubblico “Preventivatore Pubblico” istituito da IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
√ Formula “Motoplatinum” che, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo e che copre i danni causati a terzi e a eventuali persone trasportate sul veicolo assicurato, ti consente di personalizzare la copertura assicurativa del tuo veicolo aggiungendo le seguenti garanzie accessorie offerte dalla Compagnia:
⮚ Infortuni del Conducente: che copre il conducente anche in caso di sinistro con responsabilità. Ricordati che in caso di incidente con responsabilità, il Conducente è l’unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite. Con la garanzia Infortuni del Conducente sei coperto.
⮚ Furto totale e Incendio: che Ti tutela in caso di Furto totale del veicolo e in caso di danni subiti dal tuo veicolo a seguito di Incendio.
⮚ Furto e Incendio Premium: che copre i danni subiti dal Tuo veicolo a seguito di Furto (Furto Parziale) e i danni arrecati a terzi a seguito dell’incendio del tuo veicolo (Ricorso Terzi da Incendio). Ricordati che la garanzia Furto e Incendio Premium è acquistabile solo se hai sottoscritto la garanzia Base Furto Totale e Incendio
⮚ Kasko: che Ti tutela per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada
⮚ Assistenza: che Ti tutela in situazione di necessità prestando servizi necessari come il soccorso stradale, il recupero del veicolo ritrovato a seguito di Furto Totale o rapina, l’invio dei pezzi di ricambio e delle chiavi all’estero e altre prestazioni di assistenza.
⮚ Tutela Legale: che copre i costi di un legale in caso di controversie connesse a sinistri derivanti dalla circolazione del tuo veicolo.
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INDICE
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 10
SEZIONE 1 – FORMULA “CONTRATTO BASE” 10
Art. 1.1 – Oggetto della Garanzia R.C.A 10
Art. 1.2 – Esclusioni e Rivalse 10
Art. 1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenti 11
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio 11
Art. 1.5 – Estensione territoriale 11
Art. 1.6 – Decorrenza e durata 11
Art. 1.7 – Pagamento del premio 12
Art. 1.8 – Trasferimento di proprietà del Veicolo e cessazione del rischio 12
Art. 1.9 – Attestazione dello stato di rischio 12
Art. 1.10 – Denuncia di sinistro 12
Art. 1.11 – Gestione delle vertenze 13
Art. 1.12 – Oneri a carico del Contraente 13
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge 13
Art. 1.15 – Tabella dei coefficienti di Premio 13
Art. 1.16 – Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio 13
Art. 1.17 – Assegnazione Classe di Merito – Casi Particolari 14
Art. 1.18 – Mantenimento della Classe di Merito – Casi particolari 14
Art. 1.19 - Evoluzione della Classe di Merito Universale 15
Art. 1.20 – Esclusione Applicazione del Malus in caso di Xxxxxxxx con colpa 15
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA R.C. AUTO - CONTRATTO BASE 15
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE ASSICURAZIONE R.C. AUTO SEMPREINCLUSA NELLA GARANZIA RCA 15
Art. 1.21 – Sospensione temporanea dell’Assicurazione r.c. auto 15
Art. 1.22 – Riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto 16
SEZIONE 2 – FORMULA “MOTOPLATINUM” 16
Art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione Motoplatinum 16
Art. 2.3 - Modalità di conclusione del contratto 16
Art. 2.4 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza 17
Art. 2.5 - Modalità di pagamento del Premio 17
Art. 2.6 – Durata dell’Assicurazione e Operatività Garanzie 17
Art. 2.7 – Validità territoriale 17
Art. 2.8 - Dichiarazioni del Contraente 17
Art. 2.9 – Aggravamento del Rischio 18
Art. 2.10 – Diminuzione del Rischio 18
Art. 2.11 – Altre Assicurazioni 18
Art. 2.12 – Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa 18
Art. 2.13 - Cessione dell’Assicurazione 18
Art. 2.14 - Risoluzione anticipata dell’Assicurazione 19
Art. 2.15 – Sospensione temporanea dell’Assicurazione 19
Art. 2.16 – Riattivazione dell’Assicurazione 20
Art. 2.17 – Richiesta Fraudolenta 20
Art. 2.18 – Obbligo di Salvataggio 20
Art. 2.20 – Rinvio alle norme di legge 21
SEZIONE 3 - GARANZIA R.C.A. MOTOPLATINUM 21
Art. 3.1 – Oggetto della Garanzia R.C.A 21
Art. 3.3 – Soggetti Esclusi 21
Art. 3.4 – Esclusioni e Rivalsa 21
CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A. MOTOPLATINUM 22
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO 22
CLAUSOLE DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO 23
Art. 3.8 – Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza 23
FORMA TARIFFARIA ED EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO 23
Art. 3.9 – Forma Tariffaria Bonus Malus 23
Art. 3.10 – Tabella dei coefficienti di Premio 23
Art. 3.11 - Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio 24
Art. 3.12 – Assegnazione Classe di Merito – Casi Particolari 24
Art. 3.13 – Mantenimento della Classe di Merito – Casi particolari 24
Art. 3.14 - Evoluzione della Classe di Merito Universale 25
Art. 3.15 – Esclusione Applicazione del Malus in caso di Xxxxxxxx con colpa 25
Art. 3.16 – Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 00
Art. 3.17 - Validità Attestato di Rischio 26
GARANZIE ACCESSORIE 26
SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 26
Art. 4.1 – Oggetto della Garanzia Infortuni del Conducente 26
Art. 4.2 - Massimali e Franchigie applicati per Sinistro 27
Art. 4.3 – Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 00
Art. 4.4 – Indennizzo in caso di Invalidità Permanente - Criteri di indennizzabilità 27
Art. 4.5 - Indennizzo in caso di Morte 27
Art. 4.6 – Esclusioni e limitazioni 28
Art. 4.7 – Disposizioni Finali 28
SEZIONE 5 – FURTO/INCENDIO 28
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE FURTO TOTALE 28
Art. 5.1.1 – Oggetto della Garanzia Furto Totale 29
Art. 5.1.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto Totale 29
Art. 5.1.3 – Indennizzo Garanzia Furto Totale – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro 29
CONDIZIONI AGGIUNTIVE XXXXXXXX XXXXX 00
CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO – PACCHETTO PREMIUM
Art. 5.2 – Estensione Garanzia Furto Parziale 29
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE GARANZIE FURTO TOTALE E FURTO PARZIALE 30
Art. 5.3 – Esclusioni e Limitazioni specifiche 30
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE INCENDIO 30
Art. 5.4– Oggetto della Garanzia Incendio 30
Art. 5.4.1 - Rischi esclusi dalla Garanzia Base Incendio 30
Art. 5.4.3– Indennizzo Garanzia Incendio – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro 30
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA incendio 30
CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO – PACCHETTO PREMIUM
Art. 5.5 – Ricorso Terzi da Incendio 31
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE FURTO/INCENDIO (GARANZIA BASE E PACCHETTO PREMIUM) 31
Art. 5.6 – Mezzi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio 31
Art. 5.7 - Esclusioni e Limitazioni comuni Garanzia Furto/Incendio 31
Art. 5.8 – Divieto di Cumulo 32
Art. 5.9 - Disposizioni Finali 32
SEZIONE 6 – KASKO 32
Art. 6.1 - Oggetto della Garanzia Kasko 32
Art. 6.2 – Modalità di Indennizzo Garanzia Kasko 32
Art. 6.3 - Indennizzo Garanzia Kasko – Franchigie applicabili per Sinistro 33
Art. 6.4 Mezzi Esclusi dalla Garanzia Kasko 33
Art. 6.5 - Esclusioni e Limitazioni 33
Art. 6.6 - Divieto di Cumulo 34
Art. 6.7 - Disposizioni Finali 34
SEZIONE 7 – ASSISTENZA 34
Art. 7.1 - Oggetto della Garanzia Assistenza 34
Art. 7.2 – Prestazioni erogate - Massimali applicati per Sinistro 34
Art. 7.2.1 – Soccorso Stradale 34
Art. 7.2.2 – Pernottamento in albergo 34
Art. 7.2.3 – Rientro o proseguimento del viaggio 35
Art. 7.2.4 – Recupero del Mezzo Assicurato ritrovato a seguito di Furto Totale o Rapina 35
Art. 7.2.5 – Invio dei pezzi di ricambio all’Estero 35
Art. 7.2.6 – Invio duplicati chiavi all’Estero 36
Art. 7.2.7 - Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero 36
Art. 7.2.8 – Spese di custodia del Mezzo Assicurato all’Estero 36
Art. 7.2.9 – Anticipo spese di prima necessità 36
Art. 7.3 – Limitazioni ed esclusioni valide per tutte le garanzie di Assistenza 37
Art. 7.4 – Disposizioni finali 37
SEZIONE 8- TUTELA LEGALE 38
Art. 8.1 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale 38
Art. 8.2 – Garanzie Prestate – Massimali applicabili per Sinistro 38
Art. 8.2.1 – Consulenza preventiva 38
Art. 8.2.3 – Consulenza Specialistica 38
Art. 8.2.4 – Assistenza Stragiudiziale 38
Art. 8.2.5 – Assistenza in Giudizio 38
Art. 8.3 – Modalità di erogazione delle Prestazioni 39
Art. 8.4 – Esclusioni e Limitazioni 39
Art. 8.5 – Disposizioni Finali 39
SEZIONE 9 – PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A 39
Art. 9.1 – Richiesta di Risarcimento – Inapplicabilità Procedura di Risarcimento Diretto 40
Art. 9.2 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro 40
Art. 9.3 – Procedura di Risarcimento Xxxxx Xxxxxxxxxxx 40
Art. 9.4 – Diritto di accesso agli atti 41
Art. 9.5 – Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato 41
Art. 9.6 – Sinistro con controparti estere 41
Art. 9.7 – Gestione delle vertenze 42
SEZIONE 10 – PROCEDURA INDENNIZZO DANNI NON R.C.A 42
SEZIONE 10.1 – Procedura Indennizzo Garanzia Infortuni del Conducente 42
Art. 10.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Infortunio 42
Art. 10.1.2 – Adempimenti Richiesti in caso di “Infortuni del Conducente” 42
Art. 10.1.3 – Pagamento dell’Indennizzo 43
SEZIONE 10.2 – Procedura Indennizzo Garanzia Furto/Incendio 43
Art. 10.2.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Furto/Incendio 43
Art. 10.2.2 – Documentazione Richiesta in caso di Furto 43
Art. 10.2.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio 44
Art. 10.2.4 – Pagamento dell’Indennizzo 44
Art. 10.2.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto 44
Art. 10.2.6 - Diritto di Surrogazione 45
SEZIONE 10.3 – Procedura Indennizzo Garanzia Kasko 45
Art. 10.3.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 45
Art. 10.3.2 - Pagamento dell’Indennizzo 45
Art. 10.3.3 - Diritto di Surrogazione 45
SEZIONE 10.4 – Procedura Indennizzo Garanzia Assistenza 45
Art. 10.4.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 45
Art. 10.4.2 – Modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza 46
Art. 10.4.3 - Diritto di Surrogazione 46
SEZIONE 10.5 – Procedura Indennizzo Garanzia Tutela Legale 46
Art. 10.5.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 46
Art. 10.5.2 – Scelta del Legale 46
Art. 10.5.3 - Gestione del Sinistro 47
Art. 10.5.4 – Pagamento dell’Indennizzo 47
SEZIONE 11 – DISPOSIZIONI FINALI 47
Art. 11.1 - Comunicazioni alla Compagnia 47
Art. 11.2 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione 47
Art. 11.3– Modalità di reclamo 47
Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:
1. DEFINIZIONI “CONTRATTO BASE”
⮚ Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 codice civile.
⮚ Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
⮚ Aree Private: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio: cantieri recintati, garage e cortili.
⮚ Assicurato: Il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione; il conducente chiunque esso sia; il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054 del Codice Civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
⮚ Assicurazione r.c. auto: Il presente contratto di assicurazione stipulato per la garanzia r.c. auto con Formula “Contratto Base”.
⮚ Bonus/Malus: la tariffa Bonus Malus liberamente predisposta dalla Compagnia e applicata all’Assicurazione r.c. auto che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
⮚ Carta Verde: il certificato internazionale di assicurazione, con cui la Compagnia estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, la garanzia r.c. auto prestata con l’Assicurazione r.c. auto.
⮚ Classe di Merito (CU): la classe di merito di conversione universale spettante al Veicolo secondo “i criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento IVASS N. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla Legge.
⮚ Codice delle Assicurazioni Private: il codice delle assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con la quale il Contraente stipula l’Assicurazione r.c. auto.
⮚ Contratto Base: il contratto r.c. auto offerto dalla Compagnia ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte della Compagnia.
⮚ Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione r.c. auto con la Compagnia.
⮚ Massimali minimi obbligatori di Legge: i limiti minimi della copertura assicurativa dell’Assicurazione r.c. auto stabiliti
dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private.
⮚ Veicolo/Veicolo Assicurato: il veicolo assicurato e indicato in polizza.
⮚ Periodo di Osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri ai fini della determinazione della classe di merito da attribuire al contratto di Assicurazione r.c. auto per l’annualità successiva, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione r.c. auto e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 (dodici) mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
⮚ r.c. auto: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
⮚ Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24ORE S.p.A., X.xx Xxxxxxx x. 00/X, 00000, Xxxxxx (XX).
⮚ Xxxxx Xxxxxxxxxxx: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Xxxxx Xxxxxxxxxxx e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.
2. DEFINIZIONI “MOTOPLATINUM”
⮚ Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 codice civile.
⮚ Annualità Assicurativa: periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa come indicata nella Polizza rilasciata al momento della stipula dell’Assicurazione.
⮚ Appropriazione indebita: L’appropriazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé
o per altri (art. 626 Codice Penale).
⮚ Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
⮚ Aree Private: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio: cantieri recintati, garage e corili, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari.
⮚ Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Con riferimento alla garanzia rca, si considera assicurato anche il soggetto, diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione (incluso il conducente del Mezzo Assicurato, il relativo proprietario, locatario in caso di veicolo in leasing o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054 del Codice Civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
⮚ Assicurazione: Il presente contratto di assicurazione stipulato con Formula “Motoplatinum”
⮚ Attestato di Rischio: Documento che la Compagnia è tenuta a rilasciare, contenente le caratteristiche del Rischio Assicurato, la Classe di Merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, la classe universale (CU), l'indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi 10 anni e la specificazione della tipologia del danno liquidato.
⮚ Banca Dati ATRC: la Banca Dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni
e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
⮚ Bonus/Malus: la tariffa Bonus Malus liberamente predisposta dalla Compagnia e applicata all’Assicurazione che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel Periodo di Osservazione.
⮚ Classe di Merito: La classe di merito assegnata dalla Compagnia al contratto di assicurazione.
⮚ Classe Universale (CU): la classe di merito di conversione universale spettante al Proprietario in relazione al Mezzo Assicurato, secondo “i criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale” previsti dal Regolamento IVASS N. 9/2015 e successive modificazioni.
⮚ Codice delle Assicurazioni Private: Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Codice della Strada: Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
⮚ Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con la quale il Contraente stipula l’Assicurazione.
⮚ Concessionario Ufficiale: officina della casa costruttrice del Mezzo Assicurato autorizzata ad effettuare le riparazioni con ricambi originali.
⮚ Conclusione del Contratto: L’Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza che viene emessa
solo a seguito dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
⮚ Conducente: Il soggetto alla guida del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro.
⮚ Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
⮚ Decorrenza: La presente Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
⮚ Degrado: riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinato in base al rapporto
tra il Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
⮚ Familiare Convivente: Il componente del nucleo familiare avente la stessa residenza come risultante dallo stato di famiglia
⮚ Franchigia: Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
⮚ Furto: La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).
⮚ Guasto: mancato funzionamento del Mezzo Assicurato o di sue parti dovuto ad usura, difetto o rottura, tale da rendere
impossibile per l’Assicurato l’utilizzo del Mezzo Assicurato in condizioni normali.
⮚ Incendio: si intende l’incendio del Mezzo Assicurato per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
⮚ Incidente: qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada.
⮚ Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell’Assicurazione.
⮚ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili
⮚ Intermediario: L’intermediario dell’Assicurazione.
⮚ Invalidità Permanente: perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
⮚ Legge: Normativa vigente in materia.
⮚ Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.
⮚ Mezzo Assicurato: Veicoli a motore omologati come Ciclomotore e Motociclo, così come definiti dal Codice della Strada Italiano, per i quali è prestata l’Assicurazione. Ai soli fini della garanzia accessoria Furto/Incendio e Kasko sono esclusi i veicoli di cui, rispettivamente, all’art. 5.6 della Sezione 5 e all’art. 6.4 della Sezione 6 delle condizioni di Assicurazione .
⮚ Perdita Totale del Mezzo Assicurato: si ha Perdita Totale del Mezzo Assicurato quando il Mezzo Assicurato, a seguito di Xxxxx, non venga ritrovato entro 60 giorni successivi e consecutivi dalla data di denuncia alle Autorità Competenti, oppure quando i danni subiti dal Mezzo Assicurato a causa di Incendio superino l’80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
⮚ Periodo di Osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri ai fini della determinazione della classe di merito da attribuire al contratto di assicurazione per l’annualità successiva, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di 12 (dodici) mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
⮚ Polizza: il documento che prova la stipula dell’Assicurazione.
⮚ Premio: La somma dovuta dal Contraente. Il Premio è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia agli Intermediari.
⮚ Xxxxxx: sottrazione della cosa assicurata con violazione o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 c.p.).
⮚ Residenza: Il luogo di dimora abituale.
⮚ Responsabilità Paritaria: la responsabilità paritaria ricorre qualora la responsabilità nella causazione del Sinistro venga attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti. La corresponsabilità paritaria del Conducente darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'Attestato di Rischio ai fini del peggioramento della Classe di Merito in caso di successivi Sinistri, in cui vi sia la responsabilità del Conducente del Mezzo Assicurato, che comportino una percentuale di responsabilità “cumulata” almeno pari al 51%.
⮚ Responsabilità Principale: nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, per responsabilità principale deve intendersi la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. In caso di Sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale del Conducente ricorre quando gli sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
⮚ Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
⮚ Rivalsa: azione esercitata dalla Compagnia per ottenere la ripetizione delle somme pagate a terzi danneggiati nei casi espressamente indicati nelle condizioni di Assicurazione.
⮚ Risarcimento: Importo liquidato dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
⮚ Scoperto: Percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
⮚ Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
⮚ Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24ORE S.p.A., X.xx Xxxxxxx x. 00/X, 00000, Xxxxxx (XX).
⮚ Strada: L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
⮚ Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato: Il prezzo di acquisto così come risultante dai documenti di acquisto e/o dalla fattura di acquisto.
⮚ Valore Commerciale del Mezzo Assicurato: Il valore di mercato del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE.
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – FORMULA “CONTRATTO BASE”
La presente Sezione disciplina il Contratto Base, ovvero il contratto r.c. auto offerto dalla Compagnia ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per motocicli e ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello Sviluppo Economico, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte della Compagnia.
GARANZIA RCA – CONTRATTO BASE
Valida unicamente in caso di acquisto del Contratto Base
Art. 1.1 – Oggetto della Garanzia R.C.A.
La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su Strade di Uso Pubblico o in Aree a queste Equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per Legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
La Compagnia assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del Veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi Area Privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione).
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Quali sono i Massimali minimi obbligatori per Xxxxx?
I Massimali minimi obbligatori per Legge sono previsti dall’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private e sono aggiornati
automaticamente ogni 5 anni.
A far data del 11.06.2017, i Massimali minimi obbligatori per Legge sono:
⮚ 6.070.000,00€ per lesioni personali e/o morte di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro;
⮚ 1.220.000,00€ per i danni a cose di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro.
Art. 1.2 – Esclusioni e Rivalse
L’Assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè al momento del verificarsi del Sinistro, al Conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
b) In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
c) Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del Veicolo (ovvero dal locatario in caso di Xxxxxxx in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario ovvero ( del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, comma 1 e 3, nelle quali il Veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Art. 1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione
r.c. auto; si applicano al riguardo, le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti a fini tariffari che la Compagnia può acquisire direttamente ai sensi degli artt. 132, 133, 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni Private, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice delle Assicurazioni Private.
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (articolo 1898 codice civile).
Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.5 – Estensione territoriale
L’Assicurazione r.c. auto vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liecthenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, di Andorra.
L’Assicurazione r.c. auto vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. La Compagnia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia RCA è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dall’Assicurazione r.c. auto.
Qualora il contratto di Assicurazione r.c. auto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto di Assicurazione r.c. auto.
Art. 1.6 – Decorrenza e durata
Salva diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto di Assicurazione r.c. auto.
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile. La Compagnia è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza dell’Assicurazione x.x. xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni e a mantenere operante, non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dell’Assicurazione r.c. auto, la garanzia prestata fino all’effetto della nuova polizza (articolo 170-bis Codice delle Assicurazioni Private).
Il premio è sempre interamente dovuto.
Art. 1.7 – Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione dell’Assicurazione r.c. auto con le modalità indicate dalla Compagnia, contro rilascio di quietanza emessa dalla Compagnia stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, la Compagnia, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 1.8 – Trasferimento di proprietà del Veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del Veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché i casi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) Risoluzione dell’Assicurazione r.c. auto, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (SSN); nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Compagnia effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) Sostituzione dell’Assicurazione r.c. auto per altro Veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 Codice della Strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto di Assicurazione
r.c. auto sottoscritto;
c) Cessione dell’Assicurazione r.c. auto all’acquirente del Veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione dell’Assicurazione r.c. auto all’acquirente e alla Compagnia, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1918 codice civile, il venditore del Veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; l’Assicurazione r.c. auto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 1.9 – Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale dell’Assicurazione r.c. auto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 Codice delle Assicurazioni Private, Regolamento IVASS 9/2015 e successive modificazioni), la Compagnia rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente o all’avente diritto, se soggetto diverso dal Contraente, ovvero proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto e ove previsto dalla Compagnia, modalità di consegna aggiuntive (articolo 7, commi 4 e 8, Regolamento IVASS n. 9/2015).
Nei casi di:
− annullamento o anticipata risoluzione dell’Assicurazione r.c. auto rispetto alla scadenza;
− cessazione dell’Assicurazione r.c. auto per alienazione del Veicolo, deposito in conto vendita, furto o demolizione, esportazione definitiva o definitiva circolazione della circolazione del Veicolo (art. 103 Codice della Strada);
− efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); la Compagnia rilascia l’attestazione solo a condizione che si sia concluso il Periodo di Osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto per l’assicurazione r.c. auto, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui all’art. 134, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.10 – Denuncia di sinistro
La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni Private e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Xxxxx Xxxxxxxxxxx in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 codice civile).
Per la disciplina del risarcimento del danno e alle procedure liquidative si rinvia alla Sezione 9 delle presenti condizioni di assicurazione.
Art. 1.11 – Gestione delle vertenze
La Compagnia, previa comunicazione al Contraente, assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei Xxxxx Xxxxxxxxxxx in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.12 – Oneri a carico del Contraente
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, all’Assicurazione r.c. auto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
FORMA TARIFFARIA
L’Assicurazione r.c. auto è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri che siano stati liquidati durante il Periodo di Osservazione con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria qualora il cumulo delle percentuali di responsabilità paritaria sia almeno pari al 51%.
Art. 1.15 – Tabella dei coefficienti di Premio
L’Assicurazione r.c. auto si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premi crescenti dalla Classe 1 (più bassa) sino alla Classe 18 (più elevata) secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata:
Classe di merito attribuita | Variazione Coefficiente Premio |
1 | -0,04798 |
2 | -0,04798 |
3 | -0,04798 |
4 | -0,04798 |
5 | -0,04798 |
6 | -0,04798 |
7 | -0,05115 |
8 | -0,16996 |
9 | -0,04798 |
10 | -0,04798 |
11 | -0,04798 |
12 | -0,04798 |
13 | -0,04798 |
14 | -0,04798 |
15 | -0,04798 |
16 | -0,04798 |
17 | -0,04798 |
18 | - |
Art. 1.16 – Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio
In caso di veicoli già assicurati e per i quali sia già stato maturato un Attestato di Xxxxxxx, e fatto salvo quanto previsto
all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), l’Assicurazione è assegnata alla Classe
di Merito indicata nell’Attestato di Xxxxxxx che verrà acquisito telematicamente dalla Compagnia mediante accesso alla Banca Dati ATRC di ANIA.
Art. 1.17 – Assegnazione Classe di Merito – Casi Particolari
In caso di prima immatricolazione del Mezzo Assicurato o di voltura al P.R.A. e contestuale stipula di prima Assicurazione x.x.xxxx, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, all’Assicurazione si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. RC auto Familiare).
In caso di stipulazione di una nuova Assicurazione r.c. auto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia del Mezzo Assicurato acquistato dalla persona fisica già titolare di una Polizza assicurativa attiva o da un suo Familiare Convivente, la Compagnia assegnerà all’Assicurazione la stessa Classe di Merito dell’Assicurazione in corso, semprechè il veicolo, per il quale si voglia usufruire della stessa Classe di Merito dell’Assicurazione r.c. auto in corso, risulti esente da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.
Qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero
l’appendice di cessione del contratto, l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito 18.
Qualora non risulti l’indicazione della Classe di Merito Universale (ad esempio in caso di contratti stipulati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”), l’assegnazione della Classe di Merito verrà determinata secondo i criteri di seguito indicati:
a) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla classe di merito universale (CU) risultante dall’applicazione dei seguenti criteri:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO (CU) |
5 | C9 |
4 | C10 |
3 | C11 |
2 | C12 |
1 | C13 |
0 | C14 |
b) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla classe di merito universale CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
Art. 1.18 – Mantenimento della Classe di Merito – Casi particolari
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 134 co. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), nei seguenti casi il Contraente ha diritto di chiedere che la Classe di Merito maturata e la relativa sinistrosità pregressa contenuta nell’Attestato di Rischio siano rese valide per altro veicolo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato:
a) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del Mezzo Assicurato, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo di validità dell’Attestato di Rischio;
b) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
c) in caso di mutamento della titolarità del Mezzo Assicurato che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno di essi;
d) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato a favore degli Eredi conviventi con il Proprietario del Mezzo Assicurato al momento della morte i costui;
e) In caso di Mezzo Assicurato intestato a portatore di handicap, a favore dei relativi utilizzatori purchè questi siano registrati sul libretto di circolazione quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
f) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una ditta individuale a una persona fisica e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
g) In caso di mutamento della classificazione del Mezzo Assicurato;
h) In caso di veicoli già assicurati all’Estero, purchè il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della Classe di Merito da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di Merito CU;
i) In caso di veicolo invenduto a seguito di consegna in conto vendita o ritrovato a seguito di furto, purché il Contraente abbia già trasferito la Classe di Merito su altro veicolo;
j) In caso di cessione dell’Assicurazione, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo
di validità dell’Attestato di Rischio.
Art. 1.19 - Evoluzione della Classe di Merito Universale
Per le annualità successive a quelle di acquisizione del Rischio da parte della Compagnia, l’Assicurazione sarà assegnata alla Classe di Merito determinata sulla base della Sinistrosità registrata durante il Periodo di Osservazione in conformità alla seguente tabella:
CLASSE DI MERITO | 0 SINISTRI | 1 SINISTRO | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ai fini dell’applicazione del Malus, sono presi in considerazione:
a) i sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato;
b) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata una Responsabilità Paritaria rispetto alla quale la somma delle relative percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Ai fini dell’evoluzione della classe di merito universale (CU) i sinistri con responsabilità raritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro;
c) i sinistri tardivi, ovvero i sinistri non ancora indicati nell’attestazione dello stato di rischio in quanto pagati dalla Compagnia o da precedente compagnia di assicurazioni dopo la scadenza del Periodo di Osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto di assicurazione, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee laddove l’Assicurato abbia cambiato compagnia di assicurazione.
Art. 1.20 – Esclusione Applicazione del Malus in caso di Xxxxxxxx con colpa
Il Contraente, indipendentemente dal rinnovo, ha diritto di evitare l’applicazione del Malus e, conseguentemente, l’aumento del Premio, rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza dell’Assicurazione r.c. auto, gli importi liquidati a titolo definitivo ai Terzi Danneggiati per i sinistri che hanno determinato tale evoluzione.
Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno ovvero mediante bonifico bancario intestati alla Società di Gestione dei Sinistri e alle coordinate bancarie che verranno indicati dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA R.C. AUTO - CONTRATTO BASE
La sospensione e riattivazione della garanzia RCA è sempre inlusa nell’offerta e non comporta un aumento del premio
RCA.
Non sono previste ulteriori condizioni aggiuntive.
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE ASSICURAZIONE R.C. AUTO SEMPREINCLUSE NELLA GARANZIA RCA
Art. 1.21 – Sospensione temporanea dell’Assicurazione r.c. auto
Il Contraente può chiedere la sospensione temporanea dell’Assicurazione r.c. auto solo una volta per ciascuna annualità assicurativa per un periodo minimo di 30 giorni sino ad un periodo massimo di 360 giorni.
La sospensione dell’Assicurazione r.c. auto non può essere concessa:
- durante gli ultimi 60 giorni di validità dell’Assicurazione r.c. auto;
- in caso di cessazione del rischio;
- successivamente alla cessione dell’Assicurazione r.c. auto.
La richiesta di sospensione può essere fatta per iscritto alla Compagnia o a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente.
Per tutta la durata della sospensione, il Periodo di Osservazione rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto.
Nel caso di sospensione della garanzia R.C.A. in corso di Assicurazione r.c. auto, l’Attestato di Xxxxxxx verrà messo a disposizione all’interno dell’xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione. La Compagnia provvederà altresì, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione r.c auto, a trasmettere i dati alla Banca Dati ATRC di ANIA.
Il Contraente, a seguito della richiesta di sospensione, è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione in suo possesso.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto, quest’ultima cessa automaticamente e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia, ad eccezione del caso in cui la mancata riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto sia dipesa da vendita, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada) o definitiva esportazione all’estero del Veicolo Assicurato intervenuta entro il termine di 12 mesi dalla data di sospensione dell’Assicurazione r.c. auto. In quest’ultimo caso, la Compagnia, a fronte della documentazione comprovante i requisiti sopra indicati, provvede al rimborso del rateo di Premio RCA pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN.
Art. 1.22 – Riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto
Successivamente alla sospensione dell’Assicurazione r.c. auto, in qualunque momento il Contraente può richiedere la riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto entro e non oltre 12 mesi dalla sospensione. La richiesta di riattivazione dell’Assicurazione r.c. auto può essere fatta per iscritto alla Compagnia o a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente.
La riattivazione può essere richiesta solo con riferimento al Veicolo Assicurato indicato in polizza e decorre dal giorno indicato dal Contraente. La Compagnia provvederà ad emettere il nuovo certificato di assicurazione e la data di scadenza dell’Assicurazione r.c. auto verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato. Dalla data di riattivazione inizierà a decorrere nuovamente il Periodo di Osservazione.
SEZIONE 2 – FORMULA “MOTOPLATINUM”
Art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione Motoplatinum
L’Assicurazione ha per oggetto la prestazione da parte della Compagnia della garanzia assicurativa di Responsabilità Civile Auto e, ove acquistate, delle seguenti garanzie accessorie offerte dalla Compagnia: Infortuni del Conducente, Furto totale e Incendio, Kasko, Assistenza, Tutela Legale.
Inoltre, se il Contraente ha acquistato la garanzia accessoria base Furto e Incendio, può decidere di estendere la propria copertura contro il Furto Parziale e il Ricorso Terzi da Incendio, sottoscrivendo la garanzia “Furto e Incendio Premium” con una maggiorazione del Premio sulla garanzia Furto e Incendio.
Il Contraente è tenuto a compilare correttamente il preventivo in ogni sua parte.
Qualora i dati richiesti in sede di preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo da assicurare) siano acquisiti direttamente dalla Compagnia tramite accesso alle Banche Dati Pubbliche, il Contraente deve verificarne l’esattezza e attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.
Art. 2.3 - Modalità di conclusione del contratto
Per stipulare l’Assicurazione è necessario inviare i documenti richiesti e pagare il Premio previsto.
La Compagnia verifica l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza alle informazioni rilasciate in sede di preventivo anche mediante consultazione delle Banche Dati di settore, riservandosi la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta degli originali dei documenti eventualmente anticipati per via telematica.
In caso di mancato invio di tutti i documenti necessari alla conclusione dell’Assicurazione o in caso di informazioni non corrispondenti a quelle rilasciate in sede di preventivo, l’Assicurazione non potrà perfezionarsi. La Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e ricalcolare il preventivo. Se il Contraente non invia i documenti richiesti o non accetta il preventivo ricalcolato, avrà diritto al rimborso di quanto eventualmente versato.
L’Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza che viene emessa solo a seguito
dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
In caso di acquisto on-line dell’Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e- mail al Contraente, al quale verrà richiesto di sottoscrivere il contratto telematicamente attraverso il sistema di firma elettronica avanzata.
Successivamente alla conclusione dell’Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.
Art. 2.4 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza
In caso di Assicurazione conclusa a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dall’Assicurazione stipulata. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all’Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC .
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento, in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta; in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata alla casella PEC della Compagnia o dell’Intermediario. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.
Art. 2.5 - Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero. Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore al momento della conclusione dell’Assicurazione ed è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’Intermediario.
Il Premio può essere pagato mediante bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Art. 2.6 – Durata dell’Assicurazione e Operatività Garanzie
L’Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
Le garanzie sono operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che il Premio sia stato pagato integralmente e che la documentazione contrattuale sia stata sottoscritta digitalmente dal Contraente, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell’Assicurazione indicata in Polizza. Alla data di scadenza indicata in Polizza, l’Assicurazione cessa automaticamente senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Limitatamente alla copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia manterrà operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo Mezzo Assicurato.
Le garanzie accessorie, eventualmente acquistate in aggiunta alla garanzia R.C.A., cesseranno alla data di scadenza
indicata in Polizza, non essendo prevista l’ultrattività della copertura assicurativa per le garanzie accessorie.
Art. 2.7 – Validità territoriale
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei seguenti Paesi: Stati membri dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
L’Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. La Compagnia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia RCA è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dall’Assicurazione.
Qualora il contratto di Assicurazione in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto di contratto di Assicurazione.
Art. 2.8 - Dichiarazioni del Contraente
L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 codice civile.
Relativamente alla garanzia R.C.A., la Compagnia avrà diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 2.9 – Aggravamento del Rischio
Per tutta la durata dell’Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio (a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione del Mezzo Assicurato; variazione di Residenza del proprietario del Mezzo Assicurato). La comunicazione deve essere fatta a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario. Gli aggravamenti di Rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (si applica al riguardo l’articolo 1898 codice civile).
Relativamente alla garanzia R.C.A., la Compagnia avrà diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 2.10 – Diminuzione del Rischio
Se il Contraente e/o l’Assicurato comunicano alla Compagnia comprovate circostanze che comportino una diminuzione del Rischio tali per cui, se conosciute al momento della conclusione dell’Assicurazione, avrebbero portato alla determinazione di un Premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del Premio, provvederà conseguentemente a ridurre il Premio, fatto salvo il diritto alla Compagnia di recedere dall’Assicurazione entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 c.c.
Art. 2.11 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 2.12 – Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa
In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada), il Contraente può chiedere che l’Assicurazione sia resa valida per altro veicolo di proprietà del Contraente, purché della medesima tipologia del Mezzo Assicurato, e ferma restando la scadenza originaria dell’Assicurazione, senza interruzione del Periodo di Osservazione.
La richiesta di sostituzione deve essere fatta dal Contraente a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, l’esportazione, la cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada) del Mezzo Assicurato, oltre al certificato di proprietà ed il libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare.
Qualora la sostituzione del Mezzo Assicurato comporti un maggior Premio, la Compagnia emetterà il nuovo certificato di assicurazione previo conguaglio del maggior Premio dovuto per l’Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto, consegnato in conto vendita, demolito, cessato definitivamente dalla circolazione o esportato definitivamente all’estero. L’omessa distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato ai terzi danneggiati per Sinistri relativi al mezzo venduto e occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di assicurazione.
Art. 2.13 - Cessione dell’Assicurazione
In caso di documentata vendita del Mezzo Assicurato, il Contraente può chiedere che l’Assicurazione venga ceduta all’acquirente dandone immediata comunicazione, e comunque non oltre il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di vendita, a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita del Mezzo Assicurato e i dati dell’acquirente.
Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare la cessione dell’Assicurazione, il Contraente resterà obbligato in solido con l’acquirente per tutti gli obblighi nascenti dalla presente Assicurazione sino al momento dell’avvenuta comunicazione della cessione dell’Assicurazione.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto. L’omessa distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato ai terzi danneggiati per Sinistri relativi al mezzo venduto occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di assicurazione. Qualora la cessione dell’Assicurazione comporti un maggior Premio (come in caso di variazione di Residenza del nuovo proprietario del Mezzo Assicurato), la Compagnia emetterà il nuovo certificato di assicurazione previo conguaglio del maggior Premio dovuto per l’Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla base della tariffa applicata al contratto ceduto.
L’Assicurazione ceduta non può essere sospesa e si estingue alla sua naturale scadenza; pertanto, successivamente,
l’acquirente per assicurare il veicolo dovrà stipulare una nuova Assicurazione.
Art. 2.14 - Risoluzione anticipata dell’Assicurazione
In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada) o di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita, il Contraente ha diritto alla risoluzione anticipata dell’Assicurazione e al rimborso del rateo di Premio R.C.A. pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN.
Per ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione e il rimborso del rateo di Premio R.C.A. pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia o all’Intermediario a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente, allegando la seguente documentazione:
- Vendita: copia dell’atto di vendita del Mezzo Assicurato;
- Consegna in conto vendita: copia del documento di ritiro da parte di un rivenditore autorizzato;
- Furto, Rapina o Appropriazione indebita: copia della denuncia alle Autorità competenti;
- Demolizione: copia della documentazione rilasciata da un autodemolitore autorizzato;
- Cessazione della circolazione: copia dell’attestazione rilasciata dal PRA;
- Esportazione: copia del documento di spedizione del Mezzo Assicurato
La risoluzione anticipata dell’Assicurazione e conseguente rimborso del rateo di premio R.C.A. pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN, avrà effetto a far data del giorno della data di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione riportata nella documentazione su indicata; nel caso di furto o rapina o appropriazione indebita, dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente. Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto, rubato, consegnato in conto vendita, demolito, cessato definitivamente dalla circolazione o esportato definitivamente all’estero. L’omessa distruzione del certificato di assicurazione è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato ai terzi danneggiati per Sinistri occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di assicurazione.
Art. 2.15 – Sospensione temporanea dell’Assicurazione
Il Contraente può chiedere la sospensione temporanea dell’Assicurazione solo una volta per ciascuna Annualità
Assicurativa per un periodo minimo di 30 giorni sino ad un periodo massimo di 360 giorni.
La sospensione dell’Assicurazione non può essere concessa:
- durante gli ultimi 60 giorni di validità dell’Assicurazione;
- in caso di cessazione del Rischio;
- successivamente alla cessione dell’Assicurazione.
La richiesta di sospensione deve essere fatta per mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario.
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente.
Per tutta la durata della sospensione, il Periodo di Osservazione rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di riattivazione dell’Assicurazione.
Il Contraente, a seguito della richiesta di sospensione, è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione in suo possesso. L’omessa distruzione del certificato di assicurazione è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato ai terzi danneggiati per Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione dell’Assicurazione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell’Assicurazione, quest’ultima cessa automaticamente e il Premio non goduto resta acquisito alla Compagnia, ad eccezione del caso in cui la mancata riattivazione dell’Assicurazione sia dipesa da vendita, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del Mezzo Assicurato intervenuta entro il termine di 12 mesi dalla data di sospensione dell’Assicurazione. In quest’ultimo caso, la Compagnia,
a fronte della documentazione comprovante i requisiti sopra indicati, provvede al rimborso del rateo di Premio RCA pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN.
In caso di sospensione temporanea dell’Assicurazione, rimarranno sospese anche le eventuali garanzie accessorie
acquistate dal Contraente.
Art. 2.16 – Riattivazione dell’Assicurazione
Successivamente alla sospensione dell’Assicurazione, in qualunque momento il Contraente può richiedere la riattivazione dell’Assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla sospensione. La richiesta di riattivazione dell’Assicurazione deve essere fatta a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario.
La riattivazione può essere richiesta solo con riferimento al Mezzo Assicurato indicato in Polizza e decorre dal giorno indicato dal Contraente. La Compagnia provvederà ad emettere il nuovo certificato di assicurazione e la data di scadenza dell’Assicurazione verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato. Dalla data di riattivazione inizierà a decorrere nuovamente il Periodo di Osservazione.
In caso di riattivazione dell’Assicurazione, le eventuali garanzie accessorie acquistate dal Contraente verranno riattivate a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA e la data di scadenza indicata in Polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
Come funziona l’area riservata?
L’area riservata è uno strumento che, ai sensi della normativa vigente, è messo a disposizione del cliente da parte dell’Assicuratore sul proprio sito web.
Le credenziali di accesso dell’area riservata vengono rilasciate in sede di stipula del contratto di assicurazione. In caso di difficoltà di accesso o consultazione dell’area, l’utente potrà ricevere tempestiva assistenza scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@societegenerale- xxxxxxxxx.xx.
Tramite area riservata il cliente potrà gestire, telematicamente, il presente contratto effettuando le seguenti operazioni:
a) la richiesta di liquidazione del sinistro;
b) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
c) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione;
d) la comunicazione dell’aggravamento del rischio;
e) la richiesta di variazione del mezzo assicurato;
f) la richiesta di cessazione dell’assicurazione;
g) la richiesta di risoluzione anticipata dell’assicurazione.
Sarà, inoltre, possibile, per il presente contratto, consultare le seguenti informazioni:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
d) l’attestazione sullo stato del rischio;
e) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
Art. 2.17 – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all’ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Relativamente alla garanzia R.C.A. la Compagnia, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di Rivalsa verso l’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 2.18 – Obbligo di Salvataggio
Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente all’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, all’Assicurazione e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 2.20 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.
SEZIONE 3 - GARANZIA R.C.A. MOTOPLATINUM
Valida unicamente in caso di acquisto della Formula Motoplatinum
Art. 3.1 – Oggetto della Garanzia R.C.A.
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, entro i Massimali di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Mezzo Assicurato su Strada oppure nelle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico.
La sosta, la fermata, il movimento del Mezzo Assicurato e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del Mezzo Assucurato e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi Area Privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione).
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
La garanzia di Responsabilità Civile è prestata nei limiti dei seguenti Massimali di Legge applicati per Sinistro:
⮚ 6.070.000,00€ per lesioni personali e/o morte di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro;
⮚ 1.220.000,00€ per i danni a cose di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro.
In caso di lesioni personale e/morte, il danno risarcito è: il Danno biologico, l’Invalidità temporanea e permanente del terzo danneggiato che siano conseguenza del Sinistro.
In caso di danni a cose di terzi, il danno risarcito è il danno materiale subito dal terzo danneggiato a seguito del Sinistro.
Per Legge non sono considerati terzi e non sono coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile:
- Il Conducente del Mezzo Assicurato responsabile del Sinistro, per lesioni personali e/o morte e per i danni a cose;
- Il proprietario del Mezzo Assicurato o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il
locatario del Mezzo Assicurato concesso in leasing, limitatamente ai danni a cose;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o del proprietario del Mezzo Assicurato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario del Mezzo Assicurato concesso in leasing, limitatamente ai danni a cose;
- I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi o a carico del Conducente e del proprietario del Mezzo Assicurato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, limitatamente ai danni a cose;
- Se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, limitatamente ai danni a cose.
Art. 3.4 – Esclusioni e Rivalsa
L’Assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè al momento del verificarsi del Sinistro, al Conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
b) In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
c) Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada;
e) dolo del Conducente, del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per Xxxxx, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
f) Sinistro occorso in caso di partecipazione a gare, competizioni sportive, prove ufficiali e allenamenti;
g) circolazione del Mezzo Assicurato avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni Private;
h) Sinistri verificatesi all’interno di aree aeroportuali civili e militari, salvo che nelle aree previste dall’art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall’art. 1, della Legge 22 marzo 2012 n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione);
i) scioperi, insurrezioni, rivolte pubbliche, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, così come colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni , insurrezioni, presa di potere militare o potere usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni a cose derivanti da atti o disposizioni di autorità pubbliche, centrali, regionali o locali.
In caso di Assicurazione stipulata da una persona giuridica, impresa o ditta individuale o da una persona fisica per uso diverso da quello privato, l’Assicurazione, oltre ai casi sopra indicati, non è altresì operante nei seguenti casi:
j) Mezzo Assicurato dato a noleggio in assenza della prescritta licenza;
k) Mezzo Assicurato con targa prova qualora la circolazione avvenga in violazione delle disposizioni che ne disciplinano
l’utilizzo;
l) certificato di circolazione non aggiornato;
Nei predetti casi, in cui è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del Mezzo Assicurato (ovvero dal locatario in caso di Mezzo Assicurato in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario ovvero (del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, comma 1 e 3, nelle quali il Mezzo Assicurato sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Il diritto di Rivalsa è esteso anche nei confronti del Contraente per i contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A. MOTOPLATINUM
Valide unicamente in caso di acquisto della Formula Motoplatinum
Le seguenti condizioni aggiuntive alla Garanzia R.C.A., liberamente opzionabili dal Contraente in sede di preventivazione, possono comportare una limitazione o un’estensione del Rischio assicurato e della copertura assicurativa con conseguente diminuzione o aumento del premio.
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DEL PREMIO
La clausola “Guida Esperta” consente la guida del Mezzo Assicurato unicamente a persone di età non inferiore a 25 anni compiuti, in possesso di valida patente di guida in relazione al Mezzo Assicurato.
In caso di sinistro causato da un conducente di età inferiore ai 25 anni compiuti, la Compagnia avrà diritto di rivalsa nei confronti del conducente, del proprietario ovvero (del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) del Mezzo Assicurato, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private. Il diritto di Rivalsa è esteso anche nei confronti del Contraente per i contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
La clausola “Guida Esclusiva” (Unico Conducente) consente la guida del Mezzo Assicurato unicamente al Conducente indicato in Polizza, in possesso di valida patente di guida in relazione al Mezzo Assicurato.
In caso di Sinistro causato da un conducente diverso da quello indicato in Polizza come “Unico Conducente”, la Compagnia avrà diritto di Rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario ovvero (del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) del Mezzo Assicurato, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private. Il diritto di Rivalsa è esteso anche nei confronti del Contraente per i contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
CLAUSOLE DI ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DEL PREMIO
La clausola di Xxxxx Xxxxxx consente la guida del Mezzo Assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida in relazione al Mezzo Assicurato.
In caso di Contraente Persona Giuridica l’unico tipo di guida opzionabile è “Guida Libera”.
Art. 3.8 – Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza
Per ciascuna Annualità Assicurativa e limitatamente al primo Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza, la Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 3.4 lett. d), rinuncia alla Rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo del Mezzo Assicurato unicamente nei seguenti casi e alle seguenti condizioni e modalità:
a) Rinuncia Totale alla Rivalsa in caso di Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 grammi per litro;
b) Rinuncia Parziale alla Rivalsa in caso di Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. In tale caso la Compagnia avrà facoltà di Rivalsa fino all’importo di euro 3.000,00.
La garanzia accessoria di “Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza" comporta una maggiorazione di Premio ed è valida unicamente se acquistata ed espressamente indicata in Polizza. Il diritto di Rivalsa è esteso anche nei confronti del Contraente per i contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
FORMA TARIFFARIA ED EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO
Valide unicamente per la Formula Motoplatinum
Art. 3.9 – Forma Tariffaria Bonus Malus
L’Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri che siano stati liquidati durante il Periodo di Osservazione con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria se il cumulo delle percentuali di responsabilità paritaria sia almeno pari al 51%.
Art. 3.10 – Tabella dei coefficienti di Premio
L’Assicurazione si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premi crescenti dalla Classe 1 (più bassa) sino alla Classe 18 (più elevata) secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata:
Classe di merito attribuita | Variazione Coefficiente Premio |
1 | -0,04798 |
2 | -0,04798 |
3 | -0,04798 |
4 | -0,04798 |
5 | -0,04798 |
6 | -0,04798 |
7 | -0,05115 |
8 | -0,16996 |
9 | -0,04798 |
10 | -0,04798 |
11 | -0,04798 |
12 | -0,04798 |
13 | -0,04798 |
14 | -0,04798 |
15 | -0,04798 |
16 | -0,04798 |
17 | -0,04798 |
18 | - |
Art. 3.11 - Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio
In caso di veicoli già assicurati e per i quali sia già stato maturato un Attestato di Rischio, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito indicata nell’Attestato di Rischio che verrà acquisito telematicamente dalla Compagnia mediante accesso alla Banca Dati ATRC di ANIA.
Art. 3.12 – Assegnazione Classe di Merito – Casi Particolari
In caso di prima immatricolazione del Mezzo Assicurato o di voltura al P.R.A. e contestuale stipula di prima Assicurazione, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, all’Assicurazione si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare).
In caso di stipulazione di una nuova Assicurazione ed in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia del Mezzo Assicurato acquistato dalla persona fisica già titolare di una Polizza assicurativa attiva o da un suo Familiare Convivente, la Compagnia assegnerà all’Assicurazione la stessa Classe di Merito dell’Assicurazione in corso, semprechè il veicolo, per il quale si voglia usufruire della stessa Classe di Merito dell’Assicurazione in corso, risulti essente da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.
Qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero
l’appendice di cessione del contratto, l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito 18.
Qualora non risulti l’indicazione della Classe di Merito Universale (ad esempio in caso di contratti stipulati con forma tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”), l’assegnazione della Classe di Merito verrà determinata secondo i criteri di seguito indicati:
a) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, l’Assicurazione r.c. auto è assegnata alla
classe di merito universale (CU) risultante dall’applicazione dei seguenti criteri:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO (CU) |
5 | C9 |
4 | C10 |
3 | C11 |
2 | C12 |
1 | C13 |
0 | C14 |
b) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, l’Assicurazione è assegnata alla classe di
merito universale CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
Art. 3.13 – Mantenimento della Classe di Merito – Casi particolari
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 134 co. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), nei seguenti casi il Contraente ha diritto di chiedere che la Classe di Merito maturata e la relativa sinistrosità pregressa contenuta nell’Attestato di Rischio siano rese valide per altro veicolo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato:
k) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del Mezzo Assicurato, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo di validità dell’Attestato di Rischio;
l) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
m) in caso di mutamento della titolarità del Mezzo Assicurato che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno di essi;
n) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato a favore degli Eredi conviventi con il Proprietario del Mezzo Assicurato al momento della morte i costui;
o) In caso di Mezzo Assicurato intestato a portatore di handicap, a favore dei relativi utilizzatori purchè questi siano registrati sul libretto di circolazione quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
p) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una ditta individuale a una persona fisica e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
q) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una persona giuridica a una società di persone o capitali a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda;
r) In caso di mutamento della classificazione del Mezzo Assicurato (come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture);
s) In caso di veicoli già assicurati all’Estero, purchè il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della Classe di Merito da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di Merito CU;
t) In caso di veicolo invenduto a seguito di consegna in conto vendita o ritrovato a seguito di furto, purché il Contraente abbia già trasferito la Classe di Merito su altro veicolo;
u) In caso di cessione dell’Assicurazione, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo
di validità dell’Attestato di Rischio.
Art. 3.14 - Evoluzione della Classe di Merito Universale
Per le annualità successive a quelle di acquisizione del Rischio da parte della Compagnia, l’Assicurazione sarà assegnata alla Classe di Merito determinata sulla base della Sinistrosità registrata durante il Periodo di Osservazione in conformità alla seguente tabella:
CLASSE DI MERITO | 0 SINISTRI | 1 SINISTRO | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ai fini dell’applicazione del Malus, sono presi in considerazione:
d) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato;
e) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata una Responsabilità Paritaria rispetto alla quale la somma delle relative percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Ai fini dell’evoluzione della classe di merito universale (CU) i Sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico Sinistro;
f) i Sinistri tardivi, ovvero i Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione dello stato di rischio in quanto pagati dalla Compagnia o da precedente compagnia di assicurazioni dopo la scadenza del Periodo di Osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto di assicurazione, nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee laddove l’Assicurato abbia cambiato compagnia di assicurazione.
Art. 3.15 – Esclusione Applicazione del Malus in caso di Xxxxxxxx con colpa
Il Contraente, indipendentemente dal rinnovo, ha diritto di evitare l’evoluzione in Malus e, conseguentemente, l’aumento del Premio, rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza dell’Assicurazione, gli importi liquidati a titolo definitivo ai terzi danneggiati per i Sinistri che hanno determinato tale evoluzione.
Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno ovvero mediante bonifico bancario intestati alla Società di Gestione dei Sinistri e alle coordinate bancarie che verranno indicati dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri.
Art. 3.16 – Attestazione dello stato di rischio
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, la Compagnia rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente o all’avente diritto, se soggetto diverso dal Contraente, ovvero proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, nonché trasmettendone copia telematica all’Intermediario.
Nel caso di sospensione della garanzia R.C.A. in corso di Assicurazione, l’Attestato di Xxxxxxx verrà messo a disposizione all’interno dell’xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione. La Compagnia provvederà altresì, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, a trasmettere i dati alla Banca Dati ATRC di ANIA
In caso di più cointestatari del Mezzo Assicurato l’Attestato di Xxxxxxx verrà messo a disposizione al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Resta in ogni caso salvo il diritto di ogni avente diritto di richiedere in qualunque momento alla Compagnia copia dell’Attestato di Rischio. La Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta, metterà a disposizione l’Attestato di Xxxxxxx comprensiva dell’ultima Annualità Assicurativa per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il Periodo di Osservazione.
Nei casi di:
− annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
− cessazione dell’Assicurazione per alienazione del Mezzo Assicurato, deposito in conto vendita, furto o demolizione, esportazione definitiva o definitiva circolazione della circolazione del Veicolo (art. 103 Codice della Strada);
− efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); la Compagnia rilascia l’attestazione solo a condizione che si sia concluso il Periodo di Osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto per l’assicurazione r.c. auto, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui all’art. 134, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 3.17 - Validità Attestato di Rischio
In caso di documentata cessazione del Rischio o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo dell’Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell’Assicurazione al quale tale attestato si riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza dell’Assicurazione al quale tale attestato si riferisce, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione al quale l’Attestato di Xxxxxxx si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una Polizza di durata temporanea.
GARANZIE ACCESSORIE
Acquistabili unicamente con la Formula MOTOPLATINUM
Il Contraente ha la facoltà di personalizzare la copertura assicurativa R.C.A. aggiungendo le seguenti garanzie accessorie offerte dalla Compagnia:
− Infortuni del Conducente: che copre l’Infortunio del Conducente durante la guida del Mezzo Assicurato;
− Furto totale e Incendio: che copre il Furto totale del Mezzo Assicurato e i danni subiti a seguito di Incendio;
− Furto e Incendio Premium: che copre i danni subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Xxxxx (Furto Parziale) e i danni arrecati a terzi a seguito dell’incendio del Mezzo Assicurato (Ricorso Terzi da Incendio). La garanzia Furto e Incendio Premium è acquistabile solo se è stata sottoscritta la garanzia Base Furto Totale e Incendio;
− Kasko: che copre i danni subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di eventi come urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada;
− Assistenza: che copre l’Assicurato in situazione di necessità prestando servizi necessari come il soccorso stradale, il recupero del veicolo ritrovato a seguito di Furto Totale o rapina, l’invio dei pezzi di ricambio e delle chiavi all’estero e altre prestazioni di assistenza;
− Tutela Legale: che copre l’Assicurato per i costi di un legale in caso di controversie aventi ad oggetto richieste di risaecimento per danni causati dalla circolazione del Mezzo Assicurato.
SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 4.1 – Oggetto della Garanzia Infortuni del Conducente
La garanzia “Infortuni del Conducente” copre, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, gli Infortuni verificatisi durante la guida del Mezzo Assicurato su Strada, o nelle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico, o
all’interno delle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste, e occorsi a:
a) Guida Libera: qualsiasi Conducente abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel Paese dove si è verificato il Sinistro e a condizione che sia stato autorizzato alla guida da parte del proprietario del Mezzo Assicurato;
b) Guida Esperta: qualsiasi Conducente di età non inferiore a 25 anni compiuti che sia abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel Paese dove si è verificato il Sinistro;
c) Guida Esclusiva: solo il Conducente indicato in Polizza che sia abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel Paese dove si è verificato il Sinistro.
La garanzia “Infortuni del Conducente” si intende operante dal momento in cui il Conducente sale a bordo del Mezzo Assicurato al momento in cui ne è disceso, con espressa esclusione di tutti i Sinistri verificatisi nell'atto di salire o scendere dal Mezzo Assicurato.
Art. 4.2 - Massimali e Franchigie applicati per Sinistro
La garanzia “Infortuni del Conducente” copre l’Invalidità Permanente - determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA - o la morte del Conducente derivante da Infortunio occorso durante la guida del Mezzo Assicurato nei limiti dei seguenti Massimali:
√ Invalidità Permanente pari al 100%: 50.000,00€
√ Morte 50.000,00€
I massimali sono prestati per Sinistro. In caso di cumulo delle garanzie prestate, in ogni caso l’Indennizzo non può essere
superiore al massimale di 50.000,00€.
In caso di Invalidità Permanente inferiore al 100%, verrà applicata una Franchigia fissa e assoluta pari al 10% di Invalidità Permanente determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA. Pertanto, la Compagnia liquiderà l’indennità solo se l’Invalidità Permanente è superiore al 10% e l’Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia.
Se il Conducente, al momento dell’Infortunio, indossa il paraschiena e detta circostanza è comprovata per iscritto dal verbale dell’ambulanza o delle Forze dell’Ordine intervenute nel luogo di accadimento del Sinistro, nessuna Franchigia sarà applicata.
Art. 4.3 – Casi di aggravamento del Rischio
In relazione alla garanzia “Infortuni del Conducente” devono considerarsi situazioni di aggravamento del Rischio le seguenti sopraggiunte condizioni di dipendenza e/o patologie del Conducente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, aids, epilessia, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. La ricorrenza di una o più delle sopra indicate situazioni comporta l’applicabilità dell’art. 1898 c.c., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del Conducente.
Art. 4.4 – Indennizzo in caso di Invalidità Permanente - Criteri di indennizzabilità
L’Indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il Conducente non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze considerando la condizione fisica del Conducente antecedente il Sinistro.
Il Conducente, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita da parte dei medici della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che siano ritenuti necessari a tal fine, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il Conducente stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Conducente.
Art. 4.5 - Indennizzo in caso di Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, entro due anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo.
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi della presente garanzia, il corpo del Conducente non venisse ritrovato ma si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il Massimale previsto per il caso di Morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c.. Se, dopo il pagamento dell’Indennizzo, risulterà che il Conducente è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, il Conducente potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente residuata.
L’Indennizzo sarà liquidato agli eredi del Conducente secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti c.c., con espressa esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 c.c..
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, il Conducente muore, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per Morte e quello eventualmente già pagato per Invalidità Permanente, fermo in ogni caso l’importo massimo indennizzabile di 50.000,00€.
Art. 4.6 – Esclusioni e limitazioni
La garanzia “Infortuni del Conducente” non copre in alcun caso gli Infortuni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:
a) Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative;
b) Salita e/o discesa dal Mezzo Assicurato;
c) Conducente alla guida sotto l’effetto di alcool, di sostanze stupefacenti o allucinogene, di medicinali non prescritti da un medico, o qualora gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
d) guida senza il casco;
e) sinistri avvenuti all’interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
f) atti intenzionali (incluse imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni), dolo o colpa grave del Conducente e/o del Contraente e/o dell’Assicurato e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
g) uso di droghe, narcotici, stupefacenti, sostanze allucinogene o medicinali non prescritti da un medico;
h) abuso di alcol;
i) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
j) partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
k) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
l) infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
m) stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
n) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
o) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
p) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Infortuni del Conducente”, incluse le
proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
q) scuola guida;
r) circolazione del Mezzo Assicurato con targa in prova;
s) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
t) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
u) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
v) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 4.7 – Disposizioni Finali
La garanzia “Infortuni del Conducente” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Infortuni del Conducente”.
SEZIONE 5 – FURTO/INCENDIO
Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE FURTO TOTALE
Art. 5.1.1 – Oggetto della Garanzia Furto Totale
La garanzia “Furto Totale”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione, copre la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica Autorità competente.
In caso di Furto del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Mezzo Assicurato).
Art. 5.1.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto Totale La Garanzia Furto Totale non copre:
a) il Furto Parziale;
b) i danni subiti o arrecati dal Mezzo Assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto;
c) Xxxxx commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti.
Art. 5.1.3 – Indennizzo Garanzia Furto Totale – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro
L’Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza mediante la liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO | ZONA | SCOPERTO | MINIMO |
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR | ZONA 1 | 10% | 250€ |
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB; | ZONA 2 | 15% | 250€ |
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV; | ZONA 3 | 20% | 250€ |
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC; | ZONA 4 | 25% | 250€ |
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA. | ZONA 5 | 25% | 250€ |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA FURTO
Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in polizza
Le seguenti condizioni aggiuntive, opzionabili dal Contraente in sede di preventivazione qualora sia stata acquistata la garanzia Base Furto, comportano un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa con conseguente aumento del premio sulla garanzia Furto.
Art. 5.2 – Estensione Garanzia Furto Parziale
La garanzia Furto Parziale copre, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione, i seguenti danni subiti dal Mezzo Assicurato nell’esecuzione o in conseguenza del Furto in presenza di manomissione o scasso:
a) danni subiti dal Mezzo Assicurato in caso di Xxxxx consumato con ritrovamento del Mezzo Assicurato prima che siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente;
b) danni subiti dal Mezzo Assicurato in caso di Xxxxx tentato del Mezzo Assicurato;
c) danni subiti dal Mezzo Assicurato durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al Furto, purché i danni siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
In caso di Furto Parziale del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Mezzo Assicurato).
La Compagnia, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, liquiderà all’Assicurato i danni coperti dalla garanzia Furto Parziale subiti dal Mezzo Assicurato, applicando il Degrado d’uso sulle parti sostituite e/o riparate che sarà determinato in base al rapporto tra il Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
L’Indennizzo, in ogni caso, non potrà essere superiore al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO | ZONA | SCOPERTO | MINIMO |
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR | ZONA 1 | 10% | 250€ |
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB; | ZONA 2 | 15% | 250€ |
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV; | ZONA 3 | 20% | 250€ |
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC; | ZONA 4 | 25% | 250€ |
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA. | ZONA 5 | 25% | 250€ |
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE GARANZIE FURTO TOTALE E FURTO PARZIALE
Art. 5.3 – Esclusioni e Limitazioni specifiche
Non sono coperti in alcun caso il Furto Totale e il Furto Parziale e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
a) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato);
b) Xxxxx commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
c) Xxxxxx, come definita dall’art. 628 c.p.;
d) Appropriazione indebita, come definita dall’art. 646 c.p.
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE INCENDIO
Art. 5.4– Oggetto della Garanzia Incendio
La garanzia “Incendio”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione, copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto.
Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall’Incendio superano l’80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto degli Scoperti e relativi minimi applicabili.
Art. 5.4.1 - Rischi esclusi dalla Garanzia Base Incendio La Garanzia Incendio non copre:
a) i danni causati a terzi dall’Incendio del Mezzo Assicurato (Ricorso Terzi da Incendio);
b) i danni causati ai locali del Contraente e/o dell’Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato.
c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio;
d) i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Art. 5.4.3– Indennizzo Garanzia Incendio – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro
L’Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza mediante la liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO | ZONA | SCOPERTO | MINIMO |
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR | ZONA 1 | 10% | 250€ |
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB; | ZONA 2 | 15% | 250€ |
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV; | ZONA 3 | 20% | 250€ |
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC; | ZONA 4 | 25% | 250€ |
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA. | ZONA 5 | 25% | 250€ |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIA INCENDIO
Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
Le seguenti condizioni aggiuntive, opzionabili dal Contraente in sede di preventivazione qualora sia stata acquistata la garanzia Base incendio, comportano un’estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa con conseguente aumento del premio sulla garanzia Incendio.
Art. 5.5 – Ricorso Terzi da Incendio
La garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, copre i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, da Incendio del Mezzo Assicurato, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dell’Assicurato per il ricovero del Mezzo Assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi del Codice della Strada.
La garanzia “Ricorso Terzi da Incendio” è prestato nei limiti del Massimale di 50.000,00€ applicato per Sinistro e per
Annualità Assicurativa, dedotta una Franchigia Fissa e Assoluta di 1.000,00€ che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Ai sensi della garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”, non sono considerati terzi il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l’Assicurato e/o con il Contraente (stesso stato di famiglia). Se l’Assicurato o il Contraente non è una persona fisica, non sono altresì considerati terzi le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE FURTO/INCENDIO (GARANZIA BASE E PACCHETTO PREMIUM)
Art. 5.6 – Mezzi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio
I seguenti mezzi non possono essere coperti dalle Garanzie Furto/Incendio:
a) mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
b) mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
c) mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
d) quad e sidecar.
Art. 5.7 - Esclusioni e Limitazioni comuni Garanzia Furto/Incendio
Non sono coperti in alcun caso il Furto Totale, il Furto Parziale, l’Incendio, il Ricorso Terzi da Incendio e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato);
c) Atti di vandalismo;
d) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o qualora al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
e) dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
f) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
h) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Furto e Incendio”, incluse le proibizioni
decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
i) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
j) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente codice della strada;
k) inosservanza di norme di Legge e regolamenti anche privati;
l) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
m) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
n) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
o) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
p) xxxxx xxxxxxxxx, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
q) spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa
omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’assicurato per l’acquisto di un nuovo veicolo;
r) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di Polizza;
s) Mezzo Assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di
custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente codice della strada;
t) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali, atti vandalici;
u) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d’acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
v) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
L’Indennizzo per la garanzia Furto/Incendio, ivi incluse relative estensioni previste in caso di acquisto del Pacchetto Premium, non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.
Art. 5.9 - Disposizioni Finali
La garanzia “Furto/incendio”, ivi incluse relative estensioni previste in caso di acquisto del Pacchetto Premium, è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Furto/incendio”, ivi incluse relative estensioni previste in caso di acquisto del Pacchetto Premium.
SEZIONE 6 – KASKO
Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
OGGETTO DELLA GARANZIA KASKO
Art. 6.1 - Oggetto della Garanzia Kasko
La garanzia “Kasko”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione, copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione del Mezzo Assicurato su Strada o sulle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico o all’interno delle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.
Art. 6.2 – Modalità di Indennizzo Garanzia Kasko
L’Indennizzo, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e dedotta la Franchigia applicabile per Sinistro, è prestato mediante risarcimento in forma specifica ovvero compensazione in denaro mediante ripristino del Mezzo Assicurato danneggiato effettuato presso il Concessionario Ufficiale del Mezzo Assicurato o presso una struttura scelta dall’Assicurato.
L’Indennizzo sarà commisurato al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, al netto della Franchigia applicabile e nei limiti della Somma Assicurata. Qualora le riparazioni non siano effettuate presso il Concessionario Ufficiale del Mezzo Assicurato le Franchigie saranno raddoppiate.
Trascorsi due anni dalla data di immatricolazione del Mezzo Assicurato, i costi di riparazione verranno indennizzati applicando il Degrado d’uso sulle parti sostituite e/o riparate determinato in base al rapporto tra il Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
La Compagnia procederà al risarcimento in forma specifica dopo il pagamento della Franchigia a carico dell’Assicurato.
Art. 6.3 - Indennizzo Garanzia Kasko – Franchigie applicabili per Sinistro
Per ogni singolo Sinistro, la Compagnia applicherà le seguenti Franchigie in base alla Provincia del luogo di Residenza
dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO | ZONA | FRANCHIGIA |
Campania – Calabria – Puglia | ZONA 1 | 350€ |
Sicilia – Sardegna | ZONA 2 | 250€ |
Altre Regioni non incluse nelle Zone 1 e 2 | ZONA 3 | 150€ |
Art. 6.4 Mezzi Esclusi dalla Garanzia Kasko
I seguenti mezzi non possono essere coperti dalla Garanzia Kasko:
a) mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
b) mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
c) mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
d) quad e sidecar;
e) Mezzi immatricolati da più di 5 anni
Art. 6.5 - Esclusioni e Limitazioni
La garanzia Xxxxx non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o in violazione alle clausole indicate in Polizza di Guida Esperta o Guida Esclusiva, qualora al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
d) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
e) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
f) sinistri avvenuti all’interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
g) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Kasko”, incluse le proibizioni decise
dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
h) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
j) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
k) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
l) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
m) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
n) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro;
o) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
p) spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un nuovo veicolo;
q) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di polizza;
r) collisione con animali selvatici;
s) Mezzo Assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di
custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente codice della strada;
t) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali, atti vandalici;
u) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d’acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
v) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 6.6 - Divieto di Cumulo
L’Indennizzo per la garanzia Xxxxx non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.
Art. 6.7 - Disposizioni Finali
La garanzia “Kasko” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o
cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Kasko”.
SEZIONE 7 – ASSISTENZA
Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
Art. 7.1 - Oggetto della Garanzia Assistenza
Nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, è prestata Assistenza all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto totale, Furto parziale, Rapina del Mezzo Assicurato mediante l’erogazione delle prestazioni indicate al successivo art. 7.2.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni di Assistenza previste dalla presente Assicurazione, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 7.2 – Prestazioni erogate - Massimali applicati per Sinistro Art. 7.2.1 – Soccorso Stradale
La prestazione di Soccorso Stradale opera quando il Mezzo Assicurato non sia in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di Guasto, Furto Parziale, Incendio o Incidente. Il Soccorso Stradale viene prestato una sola volta per ogni Annualità Assicurativa.
A seguito di richiesta di invio di un mezzo di soccorso stradale da parte dell’Assicurato, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione il mezzo di soccorso stradale per il traino del Mezzo Assicurato dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica autorizzata più vicina, oppure, quando ciò sia possibile, ad effettuare piccole riparazioni in loco.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo del mezzo di soccorso intervenuto fino ad un importo massimo di 200,00€. L’eventuale eccedenza del costo del mezzo di soccorso rispetto all’importo massimo di 200,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato
Sono altresì interamente a carico dell’Assicurato:
- il costo della manodopera e dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le piccole riparazioni in loco, ove ciò sia stato possibile;
- le spese di traino del Mezzo Assicurato a seguito di Sinistro avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (es. percorsi fuoristrada);
- le spese di intervento di mezzi eccezionali qualora questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Mezzo Assicurato.
Art. 7.2.2 – Pernottamento in albergo
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha subito danni tali da rendere necessario il fermo del Mezzo Assicurato per la riparazione di una o più notti oppure in caso di Furto Totale o Rapina che costringa l’Assicurato e il passeggero a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, a seguito di richiesta dell’Assicurato la Società di Gestione dei Sinistri provvederà alla prenotazione e alla sistemazione dell’Assicurato e relativo passeggero in un albergo per una sola notte.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione del pernottamento per una sola notte tenendo a proprio carico i costi del pernottamento, esclusi tutti i relativi costi connessi (ristorante, telefono, minibar ecc.), fino ad un importo massimo complessivo di 100,00€. L’eventuale eccedenza del costo di pernottamento rispetto all’importo massimo di 100,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 7.2.3 – Rientro o proseguimento del viaggio
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha subito danni tali da non consentirne la circolazione e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera effettiva secondo il tempario della casa costruttrice del Mezzo Assicurato oppure in caso di Furto Totale o Rapina che costringa l’Assicurato e il passeggero a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, a seguito di richiesta dell’Assicurato la Società di Gestione dei Sinistri provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato e di un passeggero un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per il rientro nel luogo di residenza dell’Assicurato o per il proseguimento del viaggio.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione del rientro o del proseguimento del viaggio tenendo a proprio carico i costi della biglietteria fino ad un importo massimo complessivo di 500,00€. L’eventuale eccedenza del costo di biglietteria rispetto all’importo massimo di 500,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 7.2.4 – Recupero del Mezzo Assicurato ritrovato a seguito di Furto Totale o Rapina
A seguito di Furto Totale o Rapina del Mezzo Assicurato, la prestazione di recupero del Mezzo Assicurato ritrovato verrà erogata alle seguenti condizioni e modalità:
a) in caso di ritrovamento del Mezzo Assicurato che non presenti danni tali da impedirne la circolazione, la Società di Gestione dei Sinistri metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere all’Assicurato stesso di recuperare il Mezzo Assicurato. La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione tenendo a proprio carico il costo della biglietteria prenotata fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale eccedenza del costo di biglietteria rispetto all’importo massimo di 300,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato;
b) in caso di ritrovamento del Mezzo Assicurato e a condizione che abbia subito danni tali da non consentirne la circolazione e richiedere un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera effettiva secondo il tempario della casa costruttrice del Mezzo Assicurato, la Società di Gestione dei Sinistri, dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il Mezzo Assicurato, incaricherà un trasportatore di sua fiducia per il trasporto dal luogo di immobilizzo fino al garage preventivamente concordato con l’Assicurato. La Società di provvederà all’intera organizzazione tenendo a proprio carico il costo del trasportatore intervenuto fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale eccedenza del costo del trasportatore intervenuto rispetto all’importo massimo di 300,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 7.2.5 – Invio dei pezzi di ricambio all’Estero
Se il Mezzo Assicurato è immobilizzato all’Estero per Guasto, Furto Parziale, Incidente, Incendio e l’Assicurato necessiti di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione e alla circolazione del Mezzo Assicurato immobilizzato e a condizione che detto pezzi di ricambio non siano reperibili sul posto nelle 16 ore lavorative successive, l’Assicurato è tenuto ad avvisare la Società di Gestione dei Sinistri come di seguito indicato:
a) indicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Mezzo Assicurato;
b) precisare l’esatta denominazione dei pezzi di ricambio necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
c) mettere a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri, per il tramite di proprio delegato in Italia, l’importo necessario per l’acquisto dei pezzi di ricambio.
La Società di Gestione dei Sinistri, una volta ricevuto l’importo necessario da parte del delegato dell’Assicurato, provvederà alla ricerca, reperimento, acquisto ed invio dei pezzi di ricambio tenendo a proprio carico il costo della spedizione.
La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Mezzo Assicurato con il vettore più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società di Gestione dei Sinistri provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’invio dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il certificato di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitare il pagamento delle spese doganali.
I costi dei pezzi di ricambio e del relativo sdoganamento nonché tutti gli altri costi connessi sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato. La Società di Gestione dei Sinistri non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- I pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- I pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
Art. 7.2.6 – Invio duplicati chiavi all’Estero
Se il Mezzo Assicurato si trova all’Estero e l’Assicurato necessiti di un duplicato delle chiavi del Mezzo Assicurato in quanto indispensabile alla prosecuzione del viaggio, l’Assicurato è tenuto ad avvisare la Società di Gestione dei Sinistri come di seguito indicato:
a) indicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Mezzo Assicurato;
b) precisare il numero di riferimento della casa costruttrice del Mezzo assicurato riportato su ogni chiave;
c) mettere a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri, per il tramite di proprio delegato in Italia, l’importo
necessario per effettuare il duplicato delle chiavi;
d) autorizzare espressamente e per iscritto la Società di Gestione dei Sinistri a svolgere il servizio.
La Società di Gestione dei Sinistri, una volta ricevuto l’importo necessario da parte del delegato dell’Assicurato, provvederà alla ricerca e a far eseguire il duplicato delle chiavi, nonché a provvedere al loro invio tenendo a proprio carico il costo della spedizione.
La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Mezzo Assicurato con il vettore più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società di Gestione dei Sinistri provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’invio delle chiavi stesse fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione e il passaporto.
I costi di effettuazione del duplicato delle chiavi nonché tutti gli altri eventuali costi connessi sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Assicurato. La Società di Gestione dei Sinistri non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice.
Art. 7.2.7 - Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato all’Estero per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha subito danni tali da non consentirne la circolazione e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 40 ore lavorative secondo il tempario della casa costruttrice del Mezzo Assicurato oppure non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Società di Gestione dei Sinistri provvederà, a sua discrezione e in via alternativa, a:
a) mettere a disposizione dell’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe
economica per permettere all’Assicurato stesso di recuperare il Mezzo Assicurato;
b) organizzare, con mezzi appositamente attrezzati, il trasporto del Mezzo Assicurato dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo di residenza dell’Assicurato in Italia.
La Società di provvederà all’intera organizzazione dell’intervento tenendo a proprio carico il costo della biglietteria o del trasporto del Mezzo Assicurato fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale eccedenza del costo del costo di biglietteria o del trasporto del Mezzo Assicurato rispetto all’importo massimo di 300,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 7.2.8 – Spese di custodia del Mezzo Assicurato all’Estero
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero, a decorrere dalla data di richiesta di Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero, la Società di Gestione dei Sinistri prenderà in carico le spese di parcheggio e custodia del Mezzo Assicurato fino ad un importo massimo di 50,00€. L’eventuale eccedenza del costo di parcheggio e custodia rispetto all’importo massimo di 50,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 7.2.9 – Anticipo spese di prima necessità
Qualora, a seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Rapina, Furto Totale o Furto Parziale del Mezzo Assicurato, l’Assicurato sia costretto a sostenere spese impreviste e si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, dovrà designare una persona fisica o giuridica che, in Italia, metta a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri l'importo richiesto.
L’importo delle fatture anticipate dalla Compagnia non potrà mai comunque superare la somma di 500,00€.
Una volta messo a disposizione l'importo, la Società di Gestione dei Sinistri provvederà a pagare sul posto per conto
dell’Assicurato, a titolo di anticipo, le fatture oppure a far pervenire il suddetto importo all’Assicurato.
Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
La somma anticipata dovrà essere restituita dall’Assicurato entro un mese dalla richiesta di rimborso da parte della
Compagnia.
Art. 7.3 – Limitazioni ed esclusioni valide per tutte le garanzie di Assistenza
Tutte le prestazioni di Assistenza non sono operanti se non sono state preventivamente autorizzate dalla Società di Gestione dei Sinistri.
Le prestazioni di Assistenza non sono altresì operanti in caso di Guasti, Incidenti, Incendio, Furto Totale, Furto Parziale, Rapina del Mezzo Assicurato causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) Sinistri avvenuti in presenza di una o più dei casi di esclusione e limitazione della garanzia R.C.A.;
c) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o qualora al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
d) atti intenzionali, dolo o colpa grave del Conducente e/o dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del mezzo assicurato;
e) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
f) partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti;
g) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente Assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
h) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
i) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
j) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
k) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
l) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
m) abuso di alcol;
n) inosservanza cosciente delle norme ufficiali;
o) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
p) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
q) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
r) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
s) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
t) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 7.4 – Disposizioni finali
La garanzia “Assistenza” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Assistenza”.
SEZIONE 8- TUTELA LEGALE
Valida solo se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 8.1 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale
La garanzia Tutela Legale, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, tiene indenne l’Assicurato delle spese legali e peritali dal medesimo sostenute per la difesa dei suoi interessi in sede di giudizio o in sede extragiudiziale allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti a seguito di un Sinistro provocato involontariamente dalla circolazione del Mezzo Assicurato, in relazione a controversie aventi ad oggetto:
a) risarcimento del danno subito dall’Assicurato a seguito di Xxxxxxxx provocato dall’altrui fatto illecito durante la
circolazione del Mezzo Assicurato;
b) risarcimento del danno subito da terzi e provocato involontariamente dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato;
c) difesa penale per imputazioni a carico dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni che siano conseguenza
di un Sinistro causato dalla circolazione del Mezzo Assicurato.
La garanzia di “Tutela Legale” è operante unicamente con riguardo a sinistri verificatisi durante il periodo di copertura
dell’assicurazione e a condizione che la garanzia venga attivata durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 8.2 – Garanzie Prestate – Massimali applicabili per Sinistro Art. 8.2.1 – Consulenza preventiva
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una consulenza preventiva per attività giudiziale e
stragiudiziale, la Compagnia provvederà a fornire all’Assicurato la Consulenza preventiva per il tramite di un proprio
consulente designato, nei limiti del Massimale di 350,00€ complessivi.
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una perizia di parte e/o di ufficio, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla Società di Gestione dei Sinistri o del perito d’ufficio, nei limiti del Massimale di 1.000,00€ complessivi.
Art. 8.2.3 – Consulenza Specialistica
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una consulenza specialistica notarile, medica, psicologica o assicurativa, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà il costo del consulente specialistico intervenuto nei limiti del Massimale di 350,00€ complessivi.
Art. 8.2.4 – Assistenza Stragiudiziale
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una assistenza stragiudiziale per la definizione bonaria della controversia o per la partecipazione a procedure conciliative, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla Società di Gestione dei Sinistri, a condizione che il legale scelto dall’Assicurato sia abilitato secondo la normativa applicabile e sia iscritto presso il Foro del Tribunale competente a decidere la controversia.
La Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà le suddette spese legali nei limiti del Massimale di 500,00€ complessivi,
a condizione che la transazione e/o la conciliazione sottoscritta sia stata previamente autorizzata dalla Compagnia.
Art. 8.2.5 – Assistenza in Giudizio
In caso di controversia ed esclusivamente dopo che siano stati fatti tutti i tentativi stragiudiziali necessari senza arrivare alla definizione della controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una assistenza legale in giudizio, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla Società di Gestione dei Sinistri, a condizione che il legale scelto dall’Assicurato sia abilitato secondo la normativa applicabile e sia iscritto presso il Foro del Tribunale competente a decidere la controversia.
La Compagnia assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti dei seguenti Massimali:
-Giudizio di I° grado: 1.500,00€;
-Giudizio di II° grado: 2.000.00€;
-Giudizio di grado successivo al II°: 3.000,00€
Qualora il giudizio sia promosso dall’Assicurato, la garanzia di “Tutela Legale” è valida esclusivamente nel caso in cui il valore della lite sia superiore a 300,00€ e la Società di Gestione dei Sinistri ritenga che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo in giudizio.
La Compagnia verserà all’Assicurato gli importi previsti dalla garanzia di “Tutela Legale” nei limiti dei Massimali indicati
all’art. 8.2 e solo a controversia definita, senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.
Art. 8.4 – Esclusioni e Limitazioni
La garanzia di “Tutela Legale” non si applica all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’art. 1917 c.c..
La garanzia di “Tutela Legale” non copre:
a) gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni);
b) gli oneri fiscali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contributo unificato, spese di registrazione delle sentenze e di atti giudiziari in genere);
c) nonché ogni altro onere e spesa (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le indennità spettanti all’Organismo di Mediazione qualora poste a carico dell’Assicurato, i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e il Legale; spese di domiciliazione) diversi dalle spese legali e peritali come meglio definite all’art. 8.2.
La garanzia di “Tutela Legale”, inoltre, non opera in caso di:
d) difesa penale per imputazioni a carico dell’Assicurato per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza
del Sinistro causato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza;
e) controversie che abbiano come controparte la Compagnia e/o la Società di Gestione dei Sinistri;
f) controversie in materia fiscale e amministrativa;
g) controversie aventi ad oggetto la validità, esecuzione, interpretazione dell’Assicurazione, ivi incluse le eventuali
condizioni aggiuntive;
h) controversie tra persone a favore delle quali può operare la garanzia;
i) controversie relative a un Sinistro provocato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza in presenza di una o più delle cause di limitazione ed esclusione della garanzia R.C.A.;
j) controversie relative a un Sinistro provocato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza in presenza di una o più delle seguenti circostanze: scioperi; sommosse; tumulti popolari; atti di terrorismo o sabotaggio; occupazioni; serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni; insurrezioni; potere militare o usurpato; legge marziale; confisca; nazionalizzazione; requisizione; distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali; trombe d'aria; uragani; terremoti; eruzioni vulcaniche; slavine; valanghe; maremoti o frane; radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; atti intenzionali, dolo o colpa grave del Conducente e/o dell’ Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge; suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; partecipazione a furti, rapine o altri crimini; ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia.
Art. 8.5 – Disposizioni Finali
La garanzia “Tutela Legale” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Tutela Legale”.
SEZIONE 9 – PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A.
Art. 9.1 – Richiesta di Risarcimento – Inapplicabilità Procedura di Risarcimento Diretto
La Compagnia non aderisce al sistema di risarcimento diretto e, pertanto, qualora il Mezzo Assicurato venga coinvolto in un Sinistro cagionato da un altro veicolo a motore, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e al proprietario di detto veicolo mediante raccomandata A.R. contenente le seguenti indicazioni: nome, cognome e codice fiscale degli assicurati; codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; targhe dei due veicoli coinvolti ed estremi dei rispettivi contratti assicurativi; luogo, ora, data e modalità di accadimento del Sinistro; generalità di eventuali testimoni; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità; in caso di danni a cose: indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno; in caso di lesioni a persone: indicazione dell’età, attività, reddito del danneggiato, entità lesioni subite, dichiarazione ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private in ordine alla sussistenza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti, eventuale consulenza medica di parte, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Art. 9.2 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.
In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avendo diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c., potrà agire in Rivalsa nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa; estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del Sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità sul luogo del Sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone.
La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali Risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
Art. 9.3 – Procedura di Risarcimento Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Per i Sinistri con soli danni a cose dei terzi danneggiati, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare congrua e motivata offerta al terzo danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa.
Per i Sinistri che abbiano causato lesioni personali o la morte del terzo danneggiato, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare congrua e motivata offerta al terzo danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a Risarcimento per danno biologico permanente.
Se il terzo danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione. Entro ugual termine la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, corrisponderà la somma offerta al terzo danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta e, in tal caso, l’importo così liquidato verrà imputato alla liquidazione definitiva del danno.
La Compagnia potrà decidere di non formulare offerta di Risarcimento in presenza di elementi indicatori di frode alle
condizioni e modalità di cui all’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 9.4 – Diritto di accesso agli atti
Il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti:
a) dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il Risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
c) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro;
d) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
e) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a persone;
f) decorsi 120 giorni dalla data del Sinistro.
La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata alla Società di Gestione dei Sinistri a mezzo:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
e deve contenere l’indicazione dei documenti oggetto di accesso. Qualora la richiesta di accesso agli atti non venga presentata dal diretto interessato, il richiedente dovrà allegare formale delega e copia della carta di identità del soggetto interessato.
Qualora la Compagnia abbia richiesto di integrare la richiesta di risarcimento incompleta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, i termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati e/o dei documenti integrativi.
Il Contraente, l’Assicurato o i terzi danneggiati, qualora entro 60 giorni dalla richiesta scritta con la quale hanno esercitato il diritto di accesso agli atti non sono messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a loro spese, possono inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
Art. 9.5 – Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato
In caso di Xxxxxxxx occorso con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce i danni causati nella circolazione dei veicoli per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione nei casi in cui:
a) il Sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) il veicolo non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, e che al momento del Sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria;
e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione Europea e, nel periodo di 30 giorni dall’accettazione della consegna, risulti coinvolto in un Sinistro e sia privo di assicurazione;
f) il Sinistro sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Art. 9.6 – Sinistro con controparti estere
In caso di Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno stato estero, la richiesta di risarcimento danni
dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Ufficio Centrale Italiano – Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, che
provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell’impresa incaricata alla liquidazione del danno. In caso di Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e del “Bureau” dello Stato in cui ha sede detta compagnia di assicurazione. In caso di Sinistro avvenuto all’estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato Membro dell’Unione Europea, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inoltrata alla compagnia Italiana che rappresenta quella Comunitaria.
Art. 9.7 – Gestione delle vertenze
La Compagnia, previa comunicazione al Contraente, assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei Xxxxx Xxxxxxxxxxx in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha diritto di Rivalsa sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
SEZIONE 10 – PROCEDURA INDENNIZZO DANNI NON R.C.A.
SEZIONE 10.1 – PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 10.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Infortunio
In caso di Infortunio, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora del Sinistro; la descrizione della dinamica e le cause del Sinistro; il certificato medico; nonché ogni altro elemento o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto o beneficio all’Indennizzo previsto dalla presente Sezione.
Art. 10.1.2 – Adempimenti Richiesti in caso di “Infortuni del Conducente”
Ai fini della procedura di Indennizzo per “Infortuni del Conducente”, alla denuncia deve comunque far seguito la consegna della seguente documentazione:
a) Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, decorso e conseguenze dell’infortunio;
b) Certificato medico attestante l’intervenuta guarigione clinica dall’Infortunio;
c) Copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti
Il Conducente o i suoi aventi diritto devono consentire alla Compagnia le indagini, gli accertamenti e i controlli medici ovvero fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria necessari ai fini della corretta valutazione del danno subito.
Gli adempimenti sopra indicati sono necessari ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri relativa all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
Art. 10.1.3 – Pagamento dell’Indennizzo
La Società di Gestione dei Sinistri, direttamente o tramite periti incaricati, provvederà a:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Conducente e/o il Contraente e/o l’Assicurato hanno adempiuto agli obblighi a loro spettanti;
d) procedere alla stima del danno in base all’Invalidità Permanente determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Conducente.
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia, la titolarità dell’interesse assicurato e a valutare il danno (visita medico-legale). Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Nel caso in cui il Conducente sia in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, l’Indennizzo pagato è da considerare somma riconosciuta a titolo di anticipo e recuperabile in tutto o in parte tramite ricorso verso il terzo civilmente responsabile.
SEZIONE 10.2 – PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA FURTO/INCENDIO
Art. 10.2.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Furto/Incendio
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx;
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
Art. 10.2.2 – Documentazione Richiesta in caso di Furto
Ai fini della procedura di Indennizzo per Xxxxx, la denuncia deve contenere la seguente documentazione:
a) originale o copia autentica della denuncia di Furto del Mezzo Assicurato presentata alle Competenti Autorità; qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
b) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del Mezzo Assicurato
c) copia del certificato di proprietà del Mezzo Assicurato;
d) copia della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, sottoscritta dal Contraente;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del Mezzo Assicurato;
f) copia del Libretto di Circolazione del Mezzo Assicurato;
g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato;
h) copia certificato di residenza dell’Assicurato;
i) chiavi originali in dotazione al Mezzo Assicurato e se dichiarato dal Contraente in quanto riportato sulla polizza, i dispositivi elettronici di avviamento;
j) procura notarile a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del Mezzo Assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
k) autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione;
l) dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
Art. 10.2.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio
Ai fini della procedura di Indennizzo per Incendio, la denuncia deve contenere la seguente documentazione:
a) copia autentica della denuncia di Incendio del Mezzo Assicurato inoltrata all’Autorità Competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
b) dichiarazione di presa in carico del Mezzo Assicurato da parte di demolitore autorizzato;
c) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del Mezzo Assicurato;
d) copia del certificato di proprietà del Mezzo Assicurato;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del Mezzo Assicurato;
f) copia della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, sottoscritta dal Contraente;
g) copia del Libretto di Circolazione del Mezzo Assicurato;
h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato;
i) copia certificato di residenza dell’Assicurato.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.
Art. 10.2.4 – Pagamento dell’Indennizzo
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno.
Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a versare all’Assicurato l’Indennizzo dovuto ai sensi della presente Assicurazione entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in Polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della sottoscrizione della Polizza, l’Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.
In caso di disaccordo sull’entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall’Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
Art. 10.2.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto
L’Assicurato deve dare tempestiva comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri del ritrovamento del Mezzo
Assicurato.
In caso di recupero del Mezzo Assicurato decorsi 60 gg. dalla denuncia all’Autorità competente ma prima del pagamento dell’Indennizzo, il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato recuperato sarà computato in detrazione dell’Indennizzo dovuto ai sensi di Polizza.
Qualora, il Mezzo Assicurato sia ritrovato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà procedere al trasferimento della proprietà del Mezzo Assicurato recuperato alla Compagnia. Qualora, per qualsiasi motivo, l’Assicurato non possa procedere al trasferimento della proprietà del Mezzo Assicurato alla Compagnia, l’Assicurato potrà ritenere il Mezzo Assicurato, previa restituzione dell’Indennizzo ricevuto alla Compagnia.
L’Assicurato, tuttavia, ha sempre la facoltà di ritenere il Mezzo Assicurato recuperato, previa restituzione dell’Indennizzo
ricevuto alla Compagnia.
Art. 10.2.6 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
SEZIONE 10.3 – PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA KASKO
Art. 10.3.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento; ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto alla prestazione o beneficio all’indennizzo previsto dalla presente Sezione.
Art. 10.3.2 - Pagamento dell’Indennizzo
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la
Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno.
Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a versare l’Indennizzo dovuto ai sensi di polizza all’Assicurato entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, l’Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.
In caso di disaccordo sull’entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall’Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
Art. 10.3.3 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
SEZIONE 10.4 – PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA ASSISTENZA
Art. 10.4.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx;
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento; ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto alla prestazione o beneficio all’indennizzo previsto dalla presente Sezione.
Art. 10.4.2 – Modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza
Verificata l’operatività della garanzia, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà all’erogazione delle prestazioni richieste dall’Assicurato e oggetto della garanzia di “Assistenza” previste dall’Assicurazione.
Art. 10.4.3 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
SEZIONE 10.5 – PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 10.5.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di controversia o Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere: l’indicazione del numero della polizza; l’indicazione del luogo, giorno e ora del Sinistro; l’esposizione circostanziata e veritiera del fatto, ivi inclusa la descrizione della dinamica; la generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità sul luogo del Sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone.
Il Contraente e/o l’Assicurato, inoltre, devono far pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia. Il Contraente e/o l’Assicurato devono altresì fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti occorrenti alla corretta gestione del Sinistro.
Art. 10.5.2 – Scelta del Legale
L’Assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché
quest’ultimo sia:
a) abilitato secondo la normativa applicabile;
b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la controversia.
Qualora l’Assicurato intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale in ordine al Sinistro occorso e non provveda alla nomina del legale, la Compagnia può provvedere ad incaricare direttamente un legale di propria fiducia. Le stesse disposizioni si applicano alla scelta del perito e del consulente specialistico.
L’Assicurato ha sempre il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitti di interessi con la Compagnia. Art. 10.5.3 - Gestione del Sinistro
L’Assicurato, una volta comunicata alla Compagnia la denuncia del Sinistro, non potrà intraprendere alcuna azione,
effettuare transazioni, conciliare o addivenire ad una definizione della controversia senza il preventivo benestare della Compagnia.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia sulla gestione del Sinistro, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro, il quale provvederà secondo equità. L’arbitro verrà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 10.5.4 – Pagamento dell’Indennizzo
La Compagnia verserà all’Assicurato gli importi previsti nella presente Assicurazione per i servizi di assistenza legale, solo a controversia definita e senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.
SEZIONE 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.1 - Comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate ai seguenti indirizzi:
- Compagnia: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxxxx (XX) –
In caso di comunicazioni effettuate dal Contraente e/o dall’Assicurato per il tramite di indirizzi di posta elettronica certificata che non siano di loro titolarità o per il tramite di soggetti terzi, il Contraente e/o l’Assicurato dovrà rilasciare ai soggetti che effettuano la comunicazione apposita delega scritta che, firmata e corredata da copia di documento di identità, dovrà essere allegata alla comunicazione inviata alla Compagnia o all’intermediario.
Art. 11.2 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione
All’Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri
diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 11.3– Modalità di reclamo
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 06-42.133.745 - 00.00.000.000 o via PEC all'indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/xxxx presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni
documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx- net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l’Autorità
Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo;
b) la conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a 15.000,00 euro. La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) alla sezione "Per il Consumatore" – sottosezione “conciliazione paritetica”;
c) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l’esperimento dell’azione civile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata “la normativa sulla privacy”), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati “sensibili”), acquisiti direttamente dall’interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
a) è diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell’interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti,normativa comunitaria, antiterrorismo, nonchè gestione e controllo interno e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;
b) è diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA - per il tramite della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI - delle finalità di gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) è diretto all’espletamento da parte dell’INTERMEDIARIO delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della COMPAGNIA.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
b) è effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su sopporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e nell’ambito sua struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;
3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati
personali può essere:
a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, Casellario centrale infortuni);
b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire
i dati personali:
comporta l’impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti
5. COMUNICAZIONI DEI DATI:
alcuni dati personali dell’interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione;assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari,, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ANIA) IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati dell’interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI:i dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati personali dell’interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea,nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: Gli artt. Dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:
a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l’elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all’art. 5, lett.a, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l’indicazione del luogo ove sono disponibili;
b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione , la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca;
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono inidcati al punto 9.
E’ possibile richiedere la modifica dei propri dati personali attraverso l’area riservata.
E’ inoltre possibile proporre reclamo all’autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: il Titolare del trattamento è La COMPAGNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l’indirizzo della stessa. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al Responsabile della Protezione dati (RPD): XXX@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: i Responsabili del trattamento sono:
a) l’INTERMEDIARIO, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia. Responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell’INTERMEDIARIO domiciliato per la carica presso l’indirizzo dello stesso. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - pec: xxxxxx@xxx.xx.
b) la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l’indirizzo della stessa. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RDP): xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - pec: xxxxxx@xxx.xx.