CONTRATTO BILATERALE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2008 - 2010
CONTRATTO BILATERALE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2008 - 2010
Prodotto Base Load Tra
Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE
S.p.A. ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito “D.Lgs. n. 79/99”), sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del proprio Amministratore Delegato Dott. Xxxxxxx X. Xxxx (di seguito indicato indifferentemente come l’“Acquirente”, o “AU”);
e
La società …………….. con sede legale in ………., Via…….e sede operativa in…. Via….. P.IVA……….., in persona del proprio legale rappresentante……. , risultata aggiudicataria del presente contratto, a seguito dell’avviso pubblicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in data
…………. (di seguito indicata indifferentemente come la “Controparte” o il “Fornitore”);
(di seguito l’Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le“Parti” e ciascuna di esse come la “Parte”).
PREMESSO CHE
(A) che la Società Gestore dei Servizi Elettrici –GSE S.p.a. (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. di seguito “GSE”) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
(B) che in data 12 Novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/99, della quale detiene il 100% del capitale sociale;
(C) della normativa antimafia in vigore e, in particolare, delle disposizioni di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle di cui al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 ed al D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
(D) e fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché in quanto compatibili, tutti i provvedimenti di attuazione successivi (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: Xxxxx, Decreti Legislativi, Xxxxxxx Xxxxx, Decreti Ministeriali, Regolamenti, Delibere, Direttive)
(E) nell’ambito del presente contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell’Autorità e le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME ed approvate dal Ministro delle Attività Produttive), attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato
anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano;
(F) nell’eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero ineseguibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente contratto e tale ineseguibilità dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l’altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l’avvenuto recesso.
(G) la legge 3 Agosto 2007, n. 125 pubblicata su G.U. n. 188 del 14/08/2007 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
(H) l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 stabilisce che la funzione di approvvigionamento per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero continua a essere svolta dall’Acquirente Unico Spa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Art. 2. Definizioni
2.1. Tutti i termini e le espressioni con l’iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:
Aggiudicazione: indica l’individuazione delle Controparti per la stipula di contratti oggetto dell’Avviso;
Anno y: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno dell’anno di calendario e le ore 24:00 dell’ultimo giorno dell’anno stesso ovvero l’anno 2008, 2009 e 2010;
AU: indica l’Acquirente Unico S.p.A.;
Autorità: indica l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
Avviso: indica il documento pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx il giorno 7 settembre 2007 con cui AU ha avviato le procedure di selezione di controparti per la stipula di contratti bilaterali fisici di acquisto di energia elettrica per gli anni 2008, 2009 e 2010;
Base Load: indica i periodi temporali compresi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (ora CET) di tutti i giorni che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno oggetto del presente Contratto;
Xxxxx del Mese m dell’Anno y (Bmy): è la media aritmetica mensile delle quotazione del Xxxxx nel Mese m dell’Anno y (dollari/bbl), ovvero: è il valore espresso in Dollari per barile pari alla media aritmetica dei valori giornalieri del Prezzo IPE Xxxxx nel Mese m dell’Anno y, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale;
Cambio del Mese m dell’Anno y (Cmy): media mensile dei valori giornalieri del cambio euro/US dollaro nel Mese m dell’Anno y (dollari per 1 euro), ovvero: è il valore espresso in US Dollari per 1 euro pari alla media aritmetica dei valori giornalieri pubblicati dalla Banca Centrale Europea relativi a ciascun giorno del Mese m dell’Anno y, arrotondata con criterio commerciale alla quarta cifra decimale;
Corrispettivo del Mese m dell’Anno y o Corrispettivo (CRmy): indica l’importo, espresso in Euro, con arrotondamento commerciale alla seconda cifra decimale, pari al prodotto tra il Prezzo della Fornitura del Mese m dell’Anno y e l’Energia del Mese m dell’Anno y;
Corrispettivo di Recesso: è il corrispettivo che è tenuto a pagare il soggetto qualora eserciti il recesso ai sensi di cui all’art. 9 del presente Contratto;
Corrispettivo di Recesso Fornitore del Mese m dell’Anno y: è pari, per ciascun Mese m dell’Anno y relativo al quale si è esercitato il recesso, al 50% della differenza, se positiva, tra il Prezzo di Mercato del Mese m dell’Anno y e il Prezzo della Fornitura del Mese m dell’Anno y, moltiplicata per l’Energia Mese m dell’Anno y;
Corrispettivo di Recesso AU del Mese m dell’Anno y: è pari, per ciascun Mese m dell’Anno y relativo al quale si è esercitato il recesso, al 50% della differenza, se positiva, tra il della Fornitura del Mese m dell’Anno y e il Prezzo di Mercato del Mese m dell’Anno y, moltiplicata per l’Energia Mese m dell’Anno y;
Data di Pagamento: è il 16o (sedicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura, come riportata nella tabella 1;
Tabella 1
Mese | Data di Pagamento |
gennaio – 2008 | 25 marzo 2008 |
febbraio – 2008 | 22 aprile 2008 |
marzo – 2008 | 23 maggio 2008 |
aprile – 2008 | 24 giugno 2008 |
maggio – 2008 | 22 luglio 2008 |
giugno – 2008 | 25 agosto 2008 |
luglio – 2008 | 22 settembre 2008 |
agosto – 2008 | 22 ottobre 2008 |
Settembre – 2008 | 24 novembre 2008 |
ottobre – 2008 | 23 dicembre 2008 |
Novembre – 2008 | 26 gennaio 2009 |
Dicembre – 2008 | 23 febbraio 2009 |
gennaio – 2009 | 23 marzo 2009 |
febbraio – 2009 | 23 aprile 2009 |
marzo – 2009 | 25 maggio 2009 |
aprile – 2009 | 23 giugno 2009 |
maggio – 2009 | 22 luglio 2009 |
giugno – 2009 | 24 agosto 2009 |
luglio – 2009 | 22 settembre 2009 |
agosto – 2009 | 22 ottobre 2009 |
Settembre – 2009 | 23 novembre 2009 |
ottobre – 2009 | 23 dicembre 2009 |
Novembre – 2009 | 26 gennaio 2010 |
Dicembre – 2009 | 22 febbraio 2010 |
gennaio – 2010 | 22 marzo 2010 |
febbraio – 2010 | 23 aprile 2010 |
marzo – 2010 | 24 maggio 2010 |
aprile – 2010 | 23 giugno 2010 |
maggio – 2010 | 22 luglio 2010 |
giugno – 2010 | 23 agosto 2010 |
luglio – 2010 | 22 settembre 2010 |
agosto – 2010 | 22 ottobre 2010 |
Settembre – 2010 | 23 novembre 2010 |
ottobre – 2010 | 23 dicembre 2010 |
Novembre – 2010 | 25 gennaio 2011 |
dicembre – 2010 | 22 febbraio 2011 |
Energia del Mese m Anno y (Emy): indica la somma delle quantità orarie del Programma Contrattuale del Mese m Anno y espresso in MWh;
Euro per Barile del Mese m dell’Anno y (EBmy): rapporto relativo al Mese m dell’Anno y tra il valore del Xxxxx del Mese m dell’Anno y e il valore di Cambio del Mese m dell’Anno y , arrotondato con criterio commerciale alla seconda cifra decimale (euro/bbl);
Xxxxxx Xxxxxxxxxx: ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;
GME: indica la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 79/99;
Mese m: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese);
MW: megawatt;
MWh: megawattora;
Opzione di Recesso: si intende la facoltà che può essere esercitata, sia dal Fornitore sia da AU, dietro pagamento del Corrispettivo di Recesso, di recedere dal contratto per la fornitura negli anni 2009 e 2010 con le modalità di cui all’art. 9 del presente Contratto;
Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE): indica la piattaforma informatica predisposta dal GME, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo 2 dell’Allegato A della delibera 111/06 AEEG e alle regole per il dispacciamento, per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonché dei relativi programmi di immissione e di prelievo;
Prezzo della Fornitura del Mese m dell’Anno y: indica il Prezzo di Aggiudicazione dell’Anno y nel caso in cui il Fornitore non abbia scelto l’opzione prezzo indicizzato, oppure indica il Prezzo Indicizzato per il Mese m dell’Anno y nel caso in cui il Fornitore abbia scelto l’opzione del prezzo indicizzato;
Prezzo di Aggiudicazione dell’Anno y (PAy): indica la media aritmetica dei prezzi delle singole offerte ponderati con le relative Quantità Aggiudicate per l’Anno y ed è espresso in Euro/MWh, con arrotondamento, con criterio commerciale, alla seconda cifra decimale;
Prezzo di Mercato del Mese m dell’Anno y: indica la media aritmetica dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) come definito ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera c), dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n° 111/06 di tutte le ore del Mese m dell’Anno y;
Prezzo Indicizzato per il Mese m dell’Anno y (PImy): indica il Prezzo della Fornitura del Mese m dell’Anno y espresso in Euro/MWh, con indicazione della seconda cifra decimale ed è calcolato con la seguente formula:
PImy = 20 + EBmy (ay × PAy – by)
[i valori dei coefficienti ay e by della formula di indicizzazionePImy verranno pubblicati sul sito web di AU il giorno precedente lo svolgimento dell’asta]
Prezzo IPE Xxxxx nel Mese m dell’Anno y: è, per tutti i giorni del Mese m dell’Anno y diversi dall’ultimo giorno di quotazione (expiration date), il prezzo di chiusura giornaliero, espresso in US Dollari al barile, del contratto future quotato all’International Petroleum Exchange (IPE) di Londra denominato “First Line Xxxxx Xxxxx Oil” e, per l’ultimo giorno di quotazione (expiration date), è il prezzo di chiusura giornaliero del contratto future denominato “Second Line Xxxxx Crude Oil”;
Programma Contrattuale del Mese m per l’Anno y: indica le quantità orarie di energia elettrica della Quantità Aggiudicata Totale per l’Anno y, relativa a ciascuna ora del Mese m dell’Anno y, espresse in MWh;
Punto di Consegna: indica il punto di dispacciamento per unità di produzione così come definito nell’Allegato A art. 10.1 della delibera 111/06 AEEG ;
Punto di Prelievo: indica il punto di dispacciamento per unità di consumo così come definito nell’Allegato A art. 10.6 della delibera 111/06 AEEG ;
Quantità Aggiudicata per l’Anno y: indica la potenza, espressa in MW, che l’Acquirente Unico ha aggiudicato per l’Anno y alla Controparte e relativa a ciascuna singola offerta;
Quantità Aggiudicata Totale per l’Anno y: indica la somma, espressa in MW, delle Quantità Aggiudicate per l’Anno y alla Controparte;
Tasso Convenzionale: indica il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, come pubblicato sulla tabella “Tassi a Breve Termine” a cura de Il Sole 24 Ore;
2.2. Nell’ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.
2.3. I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell’interpretazione dello stesso.
Art. 3. Oggetto del Contratto
3.1. Oggetto del Contratto è la fornitura di energia elettrica per tutte le ore che vanno dal 1° gennaio aaaa al 31 dicembre aaaa (Base Load) secondo le modalità previste nel presente Contratto.
3.2 Il Fornitore si impegna a registrare le quantità di energia elettrica corrispondenti al Programma Contrattuale sulla Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE) del Gestore del Mercato Elettrico (GME).
3.3. L’Acquirente si impegna a registrare le quantità di energia elettrica corrispondenti al Programma Contrattuale sulla Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE) del Gestore del Mercato Elettrico (GME).
3.4 Il trasferimento dal Fornitore all’Acquirente del diritto di proprietà, libero da vincoli, gravami ed oneri di qualsiasi genere, sull’energia elettrica oggetto del Contratto, avverrà nel Punto di Consegna.
Art. 4. Oneri accessori
4.1 Tutti i costi ed oneri sostenuti per la messa a disposizione dell’energia al Punto di Consegna, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico del Fornitore.
4.2 Tutti i costi ed oneri sostenuti per il prelievo dell’energia dal Punto di Consegna, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico dell’Acquirente.
Art. 5. Durata del Contratto
5.1 Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data dell’Aggiudicazione e produrrà i suoi effetti dalle 00:00 del giorno 1 Gennaio aaaa sino alle ore 24 del giorno 31 Dicembre aaaa.
Art. 6. Liquidazione delle partite economiche
6.1. In relazione a ciascun Mese, l’Acquirente si impegna a pagare al Fornitore il Corrispettivo del Mese m dell’Anno y con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.
6.2. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, il Fornitore comunicherà all’Acquirente l’energia corrispondente al Programma Contrattuale, e il Corrispettivo del Mese m-1 dell’Anno y.
6.3. Se l’Acquirente non comunicherà al Fornitore eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo, comunicate ai termini del precedente comma 6.2, entro le ore 24 del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del Corrispettivo si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell’art. 7.
6.4. Qualora l’Acquirente contesti al Fornitore il calcolo del Corrispettivo entro il termine di cui al precedente comma 6.3, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla ricezione da parte del Fornitore di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo, dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dal Fornitore, ed a questi corrisposti, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell’art. 7.
6.5. Qualora il Fornitore abbia esercitato la facoltà di recedere dal Contratto per l’Anno y, entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, l’Acquirente comunicherà al Fornitore l’importo del Corrispettivo di Recesso del Fornitore relativo al Mese m-1 dell’Anno y .
6.6. Se il Fornitore non comunicherà all’Acquirente eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo di Recesso del Fornitore, comunicati a termini del precedente comma 6.5, entro le ore 24 del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del Corrispettivo di Recesso del Fornitore si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto ad AU a norma dell’art. 7.
6.7. Qualora il Fornitore contesti all’Acquirente il calcolo del Corrispettivo di Recesso del Fornitore entro il termine di cui al precedente comma 6.6, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell’Acquirente di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo Recesso del Fornitore, dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dall’Acquirente , ed a questi corrisposto, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto ad AU a norma di quanto previsto nell’art. 7.
6.8. Qualora l’Acquirente abbia esercitato la facoltà di recedere dal Contratto entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, il Fornitore comunicherà all’Acquirente l’importo del Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente relativo al Mese m-1 dell’Anno y.
6.9. Se l’Acquirente non comunicherà al Fornitore eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente, comunicati a termini del precedente comma 6.8, entro le ore 24 del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto al Fornitore a norma dell’art. 7.
6.10. Qualora l’Acquirente contesti al Fornitore il calcolo del Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente entro il termine di cui al precedente comma 6.9, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo Recesso dell’Acquirente, dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dal Fornitore , ed a questi corrisposto, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrispostola Fornitore a norma di quanto previsto nell’art. 7.
Art. 7. Regolazione delle partite economiche
7.1. Se non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all’art. 6, comma 3, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all’art. 6, comma 2, il Fornitore invierà all’AU, anticipandone copia via fax, una fattura per l’esatto importo del Corrispettivo. Fatture per importi diversi non saranno considerate valide e saranno restituite all’emittente.
7.2. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 6, comma 3, vi siano state contestazioni, il Fornitore emetterà fattura, anticipandone copia via fax all’Acquirente, entro 3 (tre) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 4, rispettivamente per:
1) l’importo su cui è stato raggiunto l’accordo; o in alternativa,
2) il Corrispettivo calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 6, comma 4.
7.3. Se non sono pervenute ad AU contestazioni entro il termine di cui all’art. 6 comma 6, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all’art. 6 comma 5, AU invierà al Fornitore, anticipandone copia via fax, una fattura per l’esatto importo del Corrispettivo di Recesso del Fornitore. Fatture per importi diversi non devono essere considerate valide dal Fornitore e dovranno essere restituite all’emittente.
7.4. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 6 comma 6, vi siano state contestazioni, l’Acquirente emetterà fattura, anticipandone copia xxx xxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxx) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all’art. 6 comma 7, rispettivamente per:
1) l’importo su cui è stato raggiunto l’accordo; o in alternativa,
2) il Corrispettivo di Recesso del Fornitore calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 6, comma 7.
7.5. Se non sono pervenute al Fornitore contestazioni entro il termine di cui all’art. 6 comma 9 entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal giorno di cui all’art. 6, comma 8, il Fornitore invierà ad AU, anticipandone copia via fax, una fattura per l’esatto importo del Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente. Fatture per importi diversi non saranno considerate valide e saranno restituite all’emittente.
7.6. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 6, comma 9, vi siano state contestazioni, il Fornitore emetterà fattura, anticipandone copia via fax all’Acquirente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 10, rispettivamente per:
1) l’importo su cui è stato raggiunto l’accordo; o in alternativa,
2) il Corrispettivo di Recesso dell’Acquirente calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 6 comma 10
7.7. Il pagamento degli importi delle fatture emesse in conformità ai paragrafi precedenti dovrà essere effettuato con valuta beneficiario il 16° (sedicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fornitura di energia elettrica o a quello al quale si riferisce il Corrispettivo di Recesso del Fornitore o di AU.
7.8. Tutti i pagamenti dovuti dalle Parti in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.
7.9. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture in conformità al presente articolo, la Parte che che effettua il pagamento in ritardo dovrà corrispondere alla Parte che ha emesso la fattura interessi moratori al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell’avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.
Art. 8. Risoluzione del Contratto per inadempimento
8.1 Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui all’art. 3 comma 2, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
8.2. Qualora l’Acquirente non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto al Fornitore ai sensi dell’art. 6 e non contestato, il Fornitore potrà intimarle l’adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi moratori a norma dell’art. 6, comma 4, non sarà interamente eseguito entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dall’avvenuta ricezione dell’intimazione, il Fornitore potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
8.3. In caso di risoluzione del Contratto, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge e o dal Contratto, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 9. Recesso e Cessione del Contratto
9.1. Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto per la fornitura relativa all’anno 2008.
9.2 Sia AU sia la controparte possono recedere dal contratto, per l’intera fornitura annuale relativa al 2009 e/o al 2010, con le modalità che seguono:
• l’opzione di recesso per la fornitura del 2009 può essere esercitata entro il 30 settembre 2008;
• l’opzione di recesso per la fornitura del 2010 può essere esercitata entro il 30 settembre 2009.
9.3. La comunicazione del recesso deve avvenire mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. e anticipata via fax tramite lo schema di lettera allegato al presente contratto.
9.4. La comunicazione del recesso impegna il soggetto che la effettua a corrispondere, in ciascun mese oggetto di recesso, alla Parte che subisce il recesso il Corrispettivo di Recesso pari al:
a) Corrispettivo di Recesso Fornitore del Mese m dell’Anno y, come definito all’articolo 2, se il recesso è richiesto dal Fornitore, e corrisposto dal Fornitore all’Acquirente;
b) Corrispettivo di Recesso AU del Mese m dell’Anno y, come definito all’articolo 2, se il recesso è richiesto dall’Acquirente, e corrisposto dall’Acquirente al Fornitore.
Qualora entrambe le Parti, Acquirente e Fornitore, intendendo avvalersi dell’Opzione di recesso per uno degli anni oggetto di facoltà, comunichino l’esercizio dell’Opzione, secondo le modalità descritte nel presente articolo, sarà considerato valido il recesso della Parte che avrà inviata per prima, via fax, la comunicazione di esercizio dell’Opzione di Recesso.
9.4. Il Fornitore non potrà cedere il Contratto, né i diritti o obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell’Acquirente.
Art. 10. Dichiarazioni e garanzie
Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:
1) di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l’adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
2) di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo - regolamentare;
3) di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposta a procedura concorsuale;
4) che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
5) che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.
Art. 11. Limitazione della responsabilità
Le Parti si danno atto che, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Contratto, non saranno responsabili per eventuali danni causati all’altra Parte in ragione del Contratto se non nel caso di dolo o colpa grave.
Art. 12. Riservatezza
12.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
12.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.
Art. 13 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per posta o fax e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per telegramma e/o mediante lettera raccomandata A.R., o al momento di trasmissione risultante dall’apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, ai seguenti indirizzi:
per l’Acquirente per il Fornitore
Corrispondenza Corrispondenza
Acquirente Unico S.p.A. Direzione Operativa Energia Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Tel.: 0000 00 0000 0000
Fax.: 0000 00 0000 0000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Attenzione: Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Fatture Fatture
Acquirente Unico S.p.A.
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxx
Tel.: 0000 00 0000 0000
Fax.: 0000 00 0000 0000
e-mail: Xx-xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
13.2. Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo sopra indicato (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.
Art. 14. Modifiche al Contratto
Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 15. Imposte
Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di imposte, il cui importo, se dovuto, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.
Art. 16. Legge applicabile
Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.
Art. 17. Clausola compromissoria
17.1. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.
17.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che sia ad esso relativa o connessa, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all’altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l’oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell’arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell’arbitro della convenuta, la designazione dell’arbitro della convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.
17.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il Collegio Arbitrale potrà tentare anche la conciliazione delle Parti. Per quanto concerne le spese e le competenze spettanti agli arbitri, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza del Presidente del Collegio Arbitrale. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto, dovranno applicarsi le norme di cui agli artt. 808 ss. cod. proc. civ..
Il Contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per l’Acquirente Unico ed una per la Controparte. Le clausole del Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle Parti.
Art. 18. Prezzi e quantità aggiudicate
Anno | Prezzo | Opzione Prezzo Indicizzato |
Roma, lì ………..
l’Acquirente il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:
art. 5 (Durata del Contratto);
art. 6 (Liquidazione delle partite economiche); art. 7 (Regolazione delle partite economiche);
art. 8 (Risoluzione del Contratto per inadempimento); art. 9 (Recesso e Cessione del Contratto);
art. 10 (Dichiarazioni e garanzie);
art. 11 (Limitazione della responsabilità); art. 13 (Riservatezza);
art. 14 (Modifiche al Contratto); art. 17 (Clausola compromissoria).