CODICE DEONTOLOGICO ART. 23 (INCARICO PROFESSIONALE)
ALLEGATO 2
CONTRATTI PROFESSIONALI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ESEMPI
CODICE DEONTOLOGICO ART. 23 (INCARICO PROFESSIONALE)
“L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24.”
CODICE CIVILE ART. 2233
“Il compenso , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ”
LEGGE N. 27 DEL 24 MARZO 2012, ART.9 COMMA 4 (CONVERSIONE DEL D.L. 1/2012)
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
CONTENUTI BASE DEI CONTRATTI
art. 1 - Soggetti contraenti
art. 2 - Oggetto dell’incarico, elenco prestazioni art. 3 - Esclusioni
art. 4 - Documentazione di base e fasi progettuali art. 5 - Modalità di espletamento dell’incarico art. 6 - Caratteristiche degli elaborati
art. 7 - Determinazione dei compensi art. 8 - Pagamenti
art. 9 - Obblighi del Committente art. 10 - Rappresentanza
art. 11 - Proroghe, penali, recesso e risoluzione art. 12 - Proprietà degli elaborati originali
art. 13 - Diritti d’autore
art. 14 - Efficacia del contratto, normativa applicabile e volontà delle parti art. 15 - Trattamento dei dati personali
art. 16 - Definizione delle controversie art. 17 - Disposizioni finali
art. 18 - Dati assicurazione professionale art. 19 - Privacy
ESTRATTO DAL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014
ART. 24 - CONTRATTI E COMPENSI
1. E’ fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. l Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui al comma 1 e 3 del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e discorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
ART. 27 – ESECUZIONE DELL’INCARICO
1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione, in particolare è tenuto:
a) Informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e, se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
b) Rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
1. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
ALCUNI ESEMPI DI CONTRATTI TIPO PREDISPOSTI DAL CNAPPC SONO SCARICABILI DAL LINK