ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SOGESID SPA, NELLA SEDE DI VIA CALABRIA N.35/37 – XXXX (XX) 00000
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia giornaliera e periodica e di facchinaggio da svolgersi presso gli uffici della Sogesid S.p.A. nella sede di Via Calabria n. 35/37 – Xxxx (XX) 00000. I locali sono ubicati ai piani interrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, ed hanno una superficie calpestabile di circa 2.200 mq.
Le attività oggetto dell’affidamento sono di seguito indicate:
a) Servizio di pulizia ordinaria giornaliera e settimanale;
b) Servizio di pulizia annuale su richiesta;
c) Servizio di facchinaggio interno su richiesta;
d) Servizio di sanificazione su richiesta.
Il servizio comprende la fornitura del materiale igienico (sapone, carta igienica, salviette asciugamani, etc) e l’igienizzazione (igienizzazione servizi, fornitura ed installazione contenitori sacchetti per assorbenti igienici).
Il servizio deve essere eseguito con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.
L’appalto sarà aggiudicato in un unico lotto in quanto il servizio oggetto di affidamento presenta caratteristiche di unitarietà tali da costituire lotto funzionale unitario, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della gestione dello stesso.
2. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA
L’importo stimato a base di gara è pari ad € 195.600,00 (centonovantacinquemilaseicento/00) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 2.600,00 (duemilaseicento/00) non soggetti a ribasso.
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto. L’affidatario resta comunque impegnato all’esecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto, oltre la scadenza dei 36 mesi per il periodo eventualmente necessario affinché la stazione Appaltante proceda all’espletamento della nuova procedura di affidamento e fino alla data d’inizio del servizio da parte di altro affidatario, e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla scadenza.
La Sogesid si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso almeno 15 giorni prima, di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento degli uffici, così come di sospendere, ridurre, integrare o sopprimere il servizio oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze funzionali, con conseguente variazione del canone pattuito da concordarsi tra le parti con riferimento da un lato al prezzo di affidamento del servizio, dall’altro alla superficie oggetto della variazione.
4. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività previste dal presente capitolato comprendono:
a) pulizie ordinarie con cadenza giornaliera: areazione degli ambienti; spazzatura e lavaggio dei pavimenti (vinile e parquet); sostituzione dei sacchetti in tutti i cestini gettacarte, spolvero di tutto l’arredo con idoneo prodotto antistatico, spolvero di video e tastiera dei PC con prodotti specifici; rimozione eventuali ragnatele; lavaggio e disinfezione dei servizi e delle attrezzature igienico sanitarie e degli accessori ad essi pertinenti, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante; riassetto delle sale riunioni; distribuzione ed inserimento negli appositi contenitori di carta igienica, sapone per mani, sacchetti igienici e deodoranti che saranno forniti dalla Sogesid; rimozione del materiale di risulta e trasporto nel punto di raccolta della nettezza urbana nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di raccolta differenziata;
b) pulizia ordinarie con cadenza settimanale: lavaggio e disinfezione dei rivestimenti in maiolica dei servizi igienici; pulizia di porte e finestre; pulizia balconi e terrazza quinto piano; pulizia del pavimento della chiostrina; spolvero mediante prodotto idoneo dei corpi illuminanti, quadri dell’arredo e parti ove necessita l’uso della scala, lavaggio integrale di tutte le superfici vetrate interne ed esterne; detersione dei davanzali interni ed esterni.
c) pulizie a chiamata con cadenza annuale: interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo. L’affidatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante il servizio per prestazioni a chiamata per le quali dovrà indicare il costo unitario euro/mq, il quale verrà fornito dall’affidatario a fronte di specifica richiesta scritta da parte di Sogesid S.p.A. Gli interventi sono comunicati e concordati con il supervisore del servizio e verranno richiesti a mezzo e-mail tre giorni prima dell’intervento. In tal caso l’affidatario dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato. La Sogesid S.p.A. si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di pulizia, fermo restando il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice del servizio
d) facchinaggio: servizio da svolgersi su richiesta, la quale sarà effettuata, tre giorni prima dell’esecuzione del servizio, dalla stazione Appaltate; per tali interventi non programmati l’operatore economico dovrà indicare il costo unitario euro/ora;
In tal caso l’affidatario dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato.
e) sanificazione: interventi di pulizia non programmabili e a carattere non continuativo, da eseguirsi per specifiche finalità di sterilizzazione degli ambienti da rischi patogeni, agenti virali e batteriologici, mediante uso di prodotti specifici individuati secondo le prescrizioni impartite dal Ministero della Salute per la situazione specifica. Sono, altresì, compresi anche i servizi di pulizia degli spazi nel caso in cui vi abbiano soggiornato casi accertati di Covid 19, con le modalità espressamente previste dalla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute,
Per tali interventi non programmati e derivanti da specifiche situazioni di tutela della salute pubblica e/o dei lavoratori, anche a carattere esclusivamente locale o aziendale, l’operatore economico dovrà indicare il costo unitario euro/mq del servizio di sanificazione che verrà fornito dall’Affidatario a fronte di specifica richiesta scritta da parte di Sogesid S.p.A, la quale sarà trasmessa a mezzo e-mail tre giorni prima dell’intervento.
In tal caso l’affidatario dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di sanificazione, fermo restando il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta della ditta esecutrice del servizio.
Il servizio deve essere garantito tutto l’anno, senza interruzioni per le ferie stagionali, salva ogni altra disposizione di servizio comunicata dalla Stazione Appaltante. È fatto divieto di modificare la programmazione e i lavori di pulizia, salvo accordo con la stazione appaltante.
L’esecuzione del servizio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.
5. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile presso il quale dovranno avere luogo le prestazioni dell’appalto ha una superficie pari a circa 2.200 mq che si sviluppa ai piani interrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, come indicato di seguito:
• interrato piano terra 50 mq. – 1 locale servizi igienici;
• piano terra 100 mq. – 1 locale servizi igienici;
• piano terra 50 mq. –2 locali servizi igienici;
• piano primo 400 mq. – 3 locali servizi igienici;
• piano secondo 400 mq. – 4 locali servizi igienici;
• piano terzo 400 mq. – 3 locali servizi igienici;
• piano quarto 400 mq. – 4 locali servizi igienici;
• piano quinto 400 mq. – 3 locali servizi igienici.
6. ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni dovranno essere eseguite regolarmente nei seguenti orari:
a) il servizio di pulizia ordinario con cadenza giornaliera dovrà essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 6,00 alle ore 9.00;
b) il servizio di pulizia ordinario con cadenza settimanale dovrà essere effettuato il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con un impegno di unità operative sufficiente ad assicurare l’espletamento del servizio previsto concordando con il supervisore Sogesid il programma degli interventi;
È facoltà dell’Amministrazione variare l’orario di servizio dandone comunicazione a mezzo e-mail all’Affidatario, che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.
7. PERSONALE DA IMPIEGARE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il personale impiegato per l’espletamento del servizio dovrà essere:
• idoneo e qualificato per svolgere le mansioni assegnate e affidabile;
• adeguatamente formato sulle tecniche di esecuzione del servizio, sull’utilizzo dei prodotti, sulle norme in materia di sicurezza e privacy ed osservarle durante l’esecuzione del contratto;
• dotato dall’affidatario di cartellino di riconoscimento con indicazione della denominazione dell’affidatario, di divisa e DPI adeguati al servizio, mantenendo gli stessi costantemente in condizioni decorose ed efficienti, da indossare durante l’esecuzione del servizio;
• dotato delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle operazioni (carrello attrezzato, macchine, ecc.);
• tenere un comportamento corretto e decoroso durante lo svolgimento del servizio;
Per l’espletamento dei servizi giornalieri e settimanali l’impegno non potrà essere mediamente inferiore alle 288 ore di lavoro mensili (al lordo di chiusure aziendali, festività etc.)
Sarà cura dell’affidatario procedere all’immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio.
8. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’affidatario è tenuto ad assorbire il personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15.6.2015.
I dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato per le prestazioni dei servizi oggetto del presente capitolato sono i seguenti:
CCNL | Liv. Inquadramento | Ore settimanali |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
Pulizie Multiservizi | 2 | 18 |
9. NORME SULLA SICUREZZA
L’affidatario dovrà produrre, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 1° comma lettera a 2, autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale attestante, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico della prevenzione costituito dalla presenza di:
• un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• un medico competente;
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa.
L’impresa affidataria è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa. L’impresa dovrà fornire le indicazioni di avvenuta formazione/informazione del proprio personale sui rischi
specifici dell’attività lavorativa della azienda di appartenenza e, anche a seguito della condivisione con la Sogesid S.p.A. sulle modalità di esecuzione delle attività.
10. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’affidatario dovrà indicare il gestore del servizio ovvero un soggetto incaricato della gestione di tutti gli aspetti del servizio. La Stazione Appaltante indicherà il supervisore del servizio ovvero il responsabile dei rapporti con l’aggiudicatario, al quale è demandato il compito di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio.
Il gestore del servizio si occuperà di aggiornare e di mettere a disposizione del supervisore Sogesid o di un suo incaricato, un apposito registro relativo alle prestazioni effettuate che preveda l’elenco nominativo delle persone impiegate giornalmente nei diversi piani della sede ed eventuali segnalazioni circa le problematiche emerse nello svolgimento del lavoro.
Al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate nella effettuazione del servizio, il gestore del servizio dell’aggiudicataria dovrà tempestivamente contattare il supervisore della società per segnalare e proporre adeguate e tempestive soluzioni delle stesse.
Di contro, il supervisore del servizio provvederà a verificare direttamente il corretto svolgimento dei lavori di pulizia e l’adeguato rifornimento dei materiali per igienizzare gli uffici, segnalando all’affidatario eventuali discrepanze o inadeguatezze rispetto a quanto specificato nel presente capitolato.
La Sogesid si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio del personale che abbia tenuto un comportamento giudicato non consono all’ambiente di lavoro e a chiederne la sostituzione con altra risorsa.
Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d’arte, con propria organizzazione, attrezzature e beni di consumo, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature informatiche ed ogni altro oggetto esistente nei locali. L’affidatario dovrà segnalare tempestivamente al supervisore del servizio qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o rottura (es. perdite dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari, danni e/o malfunzionamenti dei serramenti, luci e arredi in genere), problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio; qualsiasi danno provocato o riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni; segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza.
L’Affidataria si impegna, per le attività giornaliere delle sue risorse, a rendere disponibili presso la Sede, prodotti, attrezzature, macchine pulitrici e aspirapolvere atte a svolgere un servizio che risponda agli standard di qualità previsti nel presente capitolato.
Si ribadisce che l’Affidataria dovrà dotarsi dei prodotti e dei materiali necessari per la pulizia e l’igiene degli ambienti secondo i canoni di certificazione indicati.
In ragione dell’emergenza sanitaria in corso (qualora ancora in essere) e fino a diverse disposizioni normative, il personale addetto alle pulizie dovrà essere in possesso della “Certificazione verde Covid-19” (Green-pass). Il D.L. n. 127 del 21/9/2021, in vigore dal 15/10/2021, estende l’obbligo della “Certificazione verde Covid-19” (Green pass) a tutti i lavoratori delle aziende pubbliche e private e a tutti i fornitori, ovvero anche ai lavoratori di imprese esterne che accedano al luogo di lavoro (compresi i lavoratori autonomi). In mancanza del Green-pass il lavoratore non potrà accedere al luogo di lavoro.
11. SOPRALLUOGO
Per garantire agli operatori economici di disporre di tutti gli elementi utili al fine di valutare le condizioni e le circostanze per la corretta esecuzione dei servizi ed al fine di presentare un’offerta economica congrua, il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente procedura.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a xxxxxxx@xxxxxxx.xx e dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore economico: denominazione dell’impresa, recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo.
La data e l’ora del sopralluogo saranno comunicati agli interessati con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico dell’impresa o da soggetto in possesso di apposita delega.
La stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.
12. PENALI
La Sogesid S.p.A. potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presete Capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’affidatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.
Qualora si verifichino gli inadempimenti nell’esecuzione del servizio giornaliero e settimanale, troverà applicazione una penale pari ad € 50,00 al giorno da applicare dal primo giorno successivo alla contestazione e fino al ripristino del regolare servizio.
L’appicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Xxxxxxx S.p.A., anche tramite posta elettronbica.
L’applicazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale netto comporterà la possibile risoluzione di diritto del contratto.
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da Sogesid per cause di forza maggiore non imputabili all’affidatario.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Sogesid S.p.A. ad esercitare il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi assunti con il presente capitolato.
13. GARANZIE
In conformità all’art. 1 comma 4 legge 120/2020 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo dell’offerta.
L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, e in linea con quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del Contratto, è tenuto a prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla scadenza dell’affidamento e di eventuali proroghe.
La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a rilasciare garanzia definitiva solo a condizione che l’impegno decorra dalla data di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della dichiarazione di impegno da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
14. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Ogni responsabilità, civile e penale, per danni di qualsiasi specie che derivino a persone, anche terze, od a cose di proprietà della Sogesid S.p.A., derivante dallo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, deve intendersi interamente a carico dell’Affidatario, senza riserve od eccezioni. A tal fine, l'affidatario, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata con primaria compagnia assicurativa, nella quale venga esplicitamente indicato che la Sogesid S.p.A. debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e/o a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
La polizza deve avere una durata pari a quella del contratto di appalto e deve essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'affidatario, durante l'esecuzione del servizio.
Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'affidatario a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'affidatario esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
È vietato cedere il contratto, in tutto o in parte, pena l’immediata risoluzione dello stesso, con perdita della cauzione e diritto al risarcimento di ogni conseguente danno arrecato. Il subappalto è ammesso a condizione che l’affidatario concorrente indichi in sede di offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D. lgs. 50/2016 e smi.
16. CONVENZIONE CONSIP
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’affidatario del contratto non sia disposto ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. La
Stazione Appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso, la Sogesid S.p.A provvederà a corrispondere all’affidatario il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.
17. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Oltre che per l'ipotesi di cui all’art. 14, la risoluzione opera nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, imputabili all’affidatario, ai sensi dell’art. 1453 C. C., fatti salvi in ogni caso il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la Sogesid S.p.A. ritenga di intraprendere a tutela dei propri diritti.
Ai sensi dell’art. 1456 C. C. costituiscono causa di risoluzione espressa il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: a) accertamento di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; b) inosservanza di anche uno solo degli obblighi dell’affidatario; c) nel caso in cui l’affidatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o risultino positivi, nei suoi confronti, accertamenti giudiziari antimafia; d) mancato reintegro della cauzione definitiva nelle ipotesi di cui agli artt. 19, comma 3, 26, comma 2; e) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge; f) avvio di un procedimento dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico dell’affidatario, atto a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Stazione Appaltante da rapporto di diritto o di fatto; g) utilizzo prodotti che non rispettano i criteri di cui all'art. 14.
L’affidatario riconosce, in caso di risoluzione del contratto, il diritto della Sogesid S.p.A. ad incamerare la cauzione definitiva; è a carico dell’affidatario l’onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del servizio affidato ad altra impresa.