Accordo di collaborazione
Accordo di collaborazione
per la realizzazione della mostra “ I creatori dell’Egitto eterno” 20.12.2022 / 08.05.2023
progetto di valorizzazione della Basilica Palladiana – anno 2022-2023 Tra
Il Comune di Vicenza con sede a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 (codice fiscale e partita
I.V.A. 00516890241), in seguito detto “Comune”, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica in Vicenza, nella sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza nella sua qualità di direttore del servizio attività culturali e museali.
E
La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza con sede a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00 (codice fiscale e partita I.V.A. 03411540242) in seguito detto “Fondazione Teatro”, rappresentata da Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica in Vicenza, nella sede della Fondazione, che interviene e agisce in rappresentanza della Fondazione nella sua qualità di segretario generale;
E
La Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Xxxxxx Xxxxxxxx con sede a Vicenza in Xxxxxx Xxxxx x. 00 (codice fiscale e partita X.XX. 00522920248) in seguito detto “Xxxx X. Xxxxxxxx” rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Schio (VI) il 28.4.1961 domiciliato per l’esercizio delle proprie funzioni in Vicenza che interviene e agisce nella sua qualità di direttore in rappresentanza del Cisa X. Xxxxxxxx,
(Congiuntamente le “Parti”)
E
la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino con sede in via Accademie delle Scienze 6 (codice fiscale 97656000011 e partita Iva 09269240017 rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx domiciliato per l’esercizio delle proprie funzioni in Torino che interviene e agisce nella sua qualità di direttore in rappresentanza della Fondazione medesima (di seguito anche “FME” o congiuntamente “Le Parti”);
Premesso che
Il Comune di Vicenza ha nel proprio patrimonio la Basilica Palladiana, edificio simbolo della città progettato dall'architetto Xxxxxx Xxxxxxxx, inserita dall'Unesco nella lista dei beni patrimonio dell'umanità nel 1994.
Nel 2014 è diventata Monumento Nazionale e nel medesimo anno grazie al restauro della Basilica palladiana è stato assegnato a Vienna il “Premio dell'Unione Europea per il Patrimonio culturale - Concorso Europa Nostra 2014” per la conservazione del patrimonio culturale.
Il Sindaco del Comune di Vicenza Xxxxxxxxx Xxxxx, il legale rappresentante protempore della “Fondazione Teatro” Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, il legale rappresentante protempore del “Cisa X. Xxxxxxxx” Xxxx Xxxxxxx, hanno sottoscritto la lettera d'intenti prot. 83702 del 30/5/19 per una collaborazione finalizzata alla valorizzazione del monumento palladiano attraverso una serie di mostre internazionali di elevato profilo scientifico e culturale legate al territorio, che viene allegata alla presente, e che, qui espressamente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Il Comune è socio fondatore del “Xxxx X. Xxxxxxxx” che nel corso della sua attività ha organizzato numerose mostre sia nella propria che in altre sedi, curandone gli aspetti scientifici e organizzativi e della “Fondazione Teatro che ha collaborato e collabora con l'Amministrazione comunale nella gestione degli eventi culturali ed espositivi cittadini.
La terza iniziativa parte del progetto “Grandi Mostre in Basilica” è dedicata all’arte egizia con il coinvolgimento della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, quale prestigioso riferimento internazionale per tale ambito artistico. A tale proposito il direttore della Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxx ha elaborato un progetto espositivo dal titolo “ I creatori dell’Egitto Eterno” appositamente studiato per il Salone della Basilica Palladiana, che comprende l’esposizione di un nucleo di opere proveniente dalle collezioni della Fondazione arricchito dai prestiti richiesti a realtà museali internazionali.
Si conviene quanto segue.
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo di collaborazione e ne costituiscono parte essenziale ed integrante (di seguito l’“Accordo”).
ARTICOLO 2 – OGGETTO
Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le “Parti” ai fini della realizzazione “condivisa” del progetto di cui al successivo art. 5 da realizzarsi nella Basilica Palladiana.
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI E COMPETENZE
1. Vista la lettera d’intenti prot. 83702 del 30/5/19 allegata al presente accordo, come richiamata nelle premesse, si definiscono:
1.1 Il Comune di Vicenza rappresenta ed è il Responsabile di indirizzo, di strategia generale e di coordinamento;
1.2 La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza rappresenta ed è il Responsabile organizzativo, logistico ed amministrativo in relazione all’oggetto ed agli obiettivi del presente Accordo. Ai fini dello svolgimento delle attività rientranti nel proprio ambito di competenza in base al presente accordo, la Fondazione Teatro Comunale si avvarrà di soggetti terzi individuati autonomamente, nel rispetto della vigente normativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.
FME si riserva il diritto di verificare l’idoneità dell’organizzazione scelta ed eventualmente chiederne la sostituzione.
1.3 La Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura Xxxxxx Xxxxxxxx rappresenta ed è il responsabile scientifico del progetto Grandi Mostre In Basilica in relazione all’oggetto ed agli obiettivi del presente Accordo;
1.4 La Fondazione Museo Egizio di Torino in virtù della propria natura e delle proprie competenze è responsabile scientifico, nonché prestatore, per quanto riguarda la curatela del terzo progetto espositivo in Basilica palladiana dedicato all’arte egizia.
2. Vengono pertanto individuati e definiti i seguenti ambiti di competenza:
2.1 il Comune per le funzioni di indirizzo e strategia generale delle iniziative;
2.2 la Fondazione Teatro, in collaborazione con il Cisa X. Xxxxxxxx, per le funzioni di supporto ideativo delle mostre e in autonomia per le funzioni relative alla gestione organizzativa, amministrativa e realizzazione dell’iniziativa espositiva;
2.3 il Cisa X. Xxxxxxxx per le funzioni di costruzione dell'evento nell'ambito espositivo ed editoriale.
2.4 la Fondazione Museo Egizio di Torino si rende disponibile a collaborare quale referente scientifico e ideativo per il terzo progetto espositivo, formulandone i contenuti e mettendo a disposizione i necessari prestiti di opere comprese nello stesso. La Fondazione si impegna altresì a curare l’allestimento delle opere e realizzare i contenuti editoriali in collaborazione con il Cisa X.Xxxxxxxx.
3. Il Comune, il Cisa X. Xxxxxxxx e la Fondazione Teatro contribuiscono al reperimento delle risorse necessarie alla corretta organizzazione ed alla buona riuscita delle Mostre.
ARTICOLO 4 – ATTREZZATURE, IMPIANTI, STRUTTURE TECNICHE
1. Il Comune di Vicenza ha una copertura assicurativa per i propri immobili, fra cui la Basilica Palladiana, per responsabilità civile per i danni che dalla stessa dovessero derivare ai visitatori o al personale.
La Basilica Palladiana è idonea a ospitare mostre espositive ed è dotata di:
• Impianto di illuminazione standard con corpi illuminati fissi;
• Impianto di illuminazione luci di emergenza (come da documentazione allegata);
• Impianto di climatizzazione che garantisce gli standard museali internazionali (temperatura 20° con tolleranza + 0 – 2 gradi centigradi, umidità relativa pari al 50%). In Basilica è presente un sistema di termoregolazione e supervisione degli impianti tecnologici che permette mediante un personal computer posizionato nei locali tecnici un controllo e una gestione dei parametri degli impianti di climatizzazione del monumento (come da documentazione allegata);
• Impianto di sicurezza antintrusione e antincendio e videosorveglianza (come da documentazione allegata);
• Linee telefoniche con collegamento alla rete internet;
• Monitor per il controllo costante con videocamere dislocate in vari punti che registrano le immagini (come da documentazione allegata). Il sistema è eventualmente collegabile con aziende incaricate al controllo del sistema.
•
ARTICOLO 5 – PROGETTO DELLA MOSTRA
1.Le parti intendono realizzare una mostra con il seguente titolo “ I creatori dell’Egitto Eterno” ;
2. Sede della mostra sarà il salone nobile della Basilica con la possibilità da parte dei visitatori del monumento di poter accedere nello spazio non allestito per ammirare gli interni;
3. Il periodo di svolgimento della mostra è il seguente: dal 20.12.2022 all’08.05.2023;
0.Xx data prefissata di chiusura potrà essere eventualmente prorogata, mediante successivi eventuali accordi tra le Parti, in dipendenza della disponibilità dei musei e collezionisti prestatori, nonché del Comune di Vicenza per la disponibilità della Basilica Palladiana e della convenienza economico/finanziaria della proroga.
ARTICOLO 6 – SVOLGIMENTO MOSTRA – DISPOSIZIONI DI SICUREZZA - CAPIENZA E ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DURANTE LA MOSTRA
1. Il Comune di Vicenza precisa che la Basilica Palladiana è un edificio storico la cui fruizione richiede l'osservanza di specifiche misure di sicurezza.
2. In particolare gli affollamenti massimi secondo il Piano di Sicurezza vigente sono i seguenti:
2.1 complesso della Basilica Palladiana: 300 persone capienza totale massima in tutto il complesso;
2.2 Secondo piano, in qualunque situazione: 150 persone complessive tra terrazza e locale della Domus (max. 50 persone sedute nel locale Domus);
2.3 Area archeologica seminterrato: 30 persone
3. Fondazione Teatro assume gli impegni di seguito riportati:
3.1 rispettare le norme e le disposizioni richiamate dal CPVVF di Vicenza, come da nota prot. 16762 del 22.8.2012;
3.2 attuare e mantenere attive, direttamente o tramite soggetto terzo debitamente autorizzato, tutte le misure gestionali e organizzative idonee a garantire costantemente il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3.3 rispettare le norme contenute nel piano di emergenza, nelle misure gestionali e nel d.v.r., con particolare riguardo alla formazione antincendio elevato e primo soccorso per il personale che svolgerà funzioni di guardasala; a tal fine la Fondazione dichiara di aver ricevuto tutta la suddetta documentazione dal Comune, per il tramite del Dirigente del servizio cultura;
3.4 Qualora la Fondazione Teatro si avvalga di soggetti terzi, le parti concordano sulla necessità che tali soggetti stipulino polizze assicurative specifiche con primarie compagnie di assicurazione autorizzate dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG, con massimali adeguati in relazione alle attività affidate agli stessi e con validità non inferiore alla durata dei servizi affidati. È onere, pertanto della Fondazione, garantire l’adeguatezza, regolarità e completezza delle suddette polizze.
La polizza dovrà inoltre espressamente:
1) annoverare tra i terzi il Comune di Vicenza e tutti i suoi dipendenti e collaboratori;
2) prevedere l’operatività di polizza anche durante le attività di allestimento e disallestimento;
3) ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Fondazione Teatro potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche e coperture di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del rapporto.
In ogni caso, la Fondazione Teatro assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.
3.5 assicurare i beni oggetto della mostra di cui al presente accordo con adeguata polizza assicurativa.
ARTICOLO 7 – IMPEGNI DEL COMUNE E CONSEGNA DELLA SEDE
1. Il Comune di Vicenza, nelle modalità e nei tempi sotto indicati, si impegna a:
a. mettere a disposizione della Fondazione Teatro la Basilica Palladiana nel periodo novembre 2022/maggio2023 (in base alle necessità di allestimento e disallestimento). Tale disponibilità dovrà comprendere l'agibilità ai sensi di legge, ogni dichiarazione e/o certificazione di legge riferita agli edifici adibiti a sede espositiva e aperti al pubblico. Sarà presentato al Comitato provinciale dei Vigili del Fuoco, come da normativa vigente, il progetto allestitivo della mostra con relativo piano di emergenza;
b. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale e degli impianti esistenti;
c. sostenere le spese delle utenze elettriche, telefoniche, collegamento internet durante il periodo di allestimento, espositivo e di disallestimento già comprese nei capitoli di bilancio del Comune;
d. sostenere le spese relative alla climatizzazione della sede della mostra secondo gli standard internazionali (temperatura di 20 +/- 2 gradi centigradi, umidità relativa pari al 50% con uno scarto in +/- 5%);
e. garantire l’utilizzo degli allestimenti esistenti;
f. garantire la presenza di un impianto illuminotecnico adeguato rispetto all’importanza delle opere esposte, escluse eventuali implementazioni;
g. assicurare il funzionamento, presso le sedi espositive, del sistema di videosorve- glianza esistente nonché dell’impianto di rilevazione antintrusione esistente;
h. sostenere le spese di pulizia della sede, per tutta la durata della Mostra, nonché per il periodo necessario all’allestimento e al disallestimento della stessa;
i. sostenere le spese del personale di guardiania e di vigilanza per tutta la durata della Mostra, nonché per il periodo necessario all’allestimento e al disallestimento della stessa;
j. garantire ogni possibile supporto alla comunicazione del progetto a livello locale e in particolare concede gli impianti pubblicitari di sua pertinenza e ad esonerare la Fon- dazione Teatro dal pagamento delle tasse di affissione di spettanza comunale;
k. garantire la disponibilità a modificare l’attuale area di accoglienza secondo un nuovo allestimento temporaneo fermo il necessario parere preventivo della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Verona.
2. I locali ove ha sede la mostra permarranno sotto il controllo del Comune e della Fon- dazione Teatro, senza che ciò possa implicare l'assunzione di responsabilità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle coperte.
ARTICOLO 8 - COMITATO DI GESTIONE
1. Ciascuna delle “Parti” nominerà un responsabile che farà parte del comitato di gestione delle attività di valorizzazione della Basilica Palladiana, che potrà essere sostituito solo con comunicazione scritta alle altre Parti, da inviare a mezzo PEC ai recapiti individuati.
2. Il comitato di gestione durerà in carica fino al termine della iniziativa di cui all'articolo 5.
ARTICOLO 9 – COMPITI PROGETTO ORGANIZZATIVO
1. I compiti relativi al progetto organizzativo della mostra sono indicati nella lettera d'intenti
P.G.N. 83702 del 30 maggio 2019 firmata dal Sindaco del Comune Xxxxxxxxx Xxxxx, dal Presidente Xxxx X. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, dal Presidente della Fondazione Teatro Xxxxxxx Xxxxx, parte integrante del presente accordo. A tal fine le Parti dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti di solidità organizzativa e finanziaria per poter svolgere tutti i compiti descritti nella lettera d'intenti P.G.N. 83702 del 30 maggio 2019.
2. In particolare Xxxx X. Xxxxxxxx e Fondazione Teatro dichiarano di:
2.1 impiegare personale regolarmente inquadrato ai fini retributivi, previdenziali ed assicurativi;
2.2 essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti ai sensi delle normative vigenti;
2.3 essere intestatari delle posizioni assicurative presso Inps (ex Enpals) e Inail;
2.4 disporre di propri capitali, capacità professionali, organizzazione dei mezzi necessari, tali da poter risultare idonea, per capacità tecniche e professionali, a svolgere i servizi a cui sono preposti;
2.5 di conoscere e osservare tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari disposte nell'articolo 3 della L.136/2010; 2.6 di impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, pena la risoluzione del contratto, nonché al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx";
2.6 di conoscere e accettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto in data 23 luglio 2014, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 luglio 2014 e la deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019 di approvazione del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ARTICOLO 10 - TERMINI FINANZIARI DELLA MOSTRA
1. Per l'attuazione del progetto citato all'articolo 5 il conto economico preventivo prevede costi per € 1.261.735,00 e proventi per € 1.261.735,00 al netto dell’Iva.
2. Il Comune conferirà alla Fondazione Teatro un contributo straordinario di € 350.000,00 a parziale copertura delle spese, da versarsi in ragione del 50% entro l’inizio della mostra, il 30% a metà periodo espositivo e il restante 20% a consuntivo dell’iniziativa. Il Comune di Vicenza potrà altresì versare a Fondazione Teatro eventuali altre risorse del proprio bilancio da destinare all'iniziativa, nonché eventuali sponsorizzazioni e/o contributi ricevuti per la realizzazione della mostra.
3. La Fondazione Teatro si impegna a trasmettere mensilmente al Comune i dati relativi agli ingressi e relativi incassi compresi quelli riguardanti le vendite ai bookshop e le serate speciali, delle spese sostenute e delle entrate.
4. La Fondazione Teatro si impegna a trasmettere al Comune il rendiconto documentato delle spese sostenute e delle entrate acquisite per la realizzazione della mostra entro la fine del mese successivo alla conclusione della mostra.
5. Nel caso in cui il conto economico della mostra evidenzi un avanzo derivante dalla differenza tra costi sostenuti e ricavi, lo stesso dovrà essere destinato all’'organizzazione e promozione di eventuali successive mostre in Basilica Palladiana o altre iniziative di promozione della stessa, gestite in accordo tra Comune, Fondazione Teatro e Cisa X. Xxxxxxxx. In ogni caso l’utilizzo di tale destinazione dovrà essere regolamentato mediante apposito accordo tra le parti.
8. Fondazione Teatro e Cisa X. Xxxxxxxx si impegnano a monitorare il conto economico dell'iniziativa e a non procedere con eventuali aumenti dei costi senza l'autorizzazione scritta del Comune.
Nessun onere potrà essere imputato a FME, che , in quanto ente prestatore, riceverà rimborso per i costi sostenuti per le attività di ricerca, curatela e restauro degli oggetti ed eventuale produzione di supporti appositamente studiati
ARTICOLO 11 - SPONSORIZZAZIONI
1. La Fondazione Teatro, in qualità di coorganizzatore della mostra è autorizzata a stipulare autonomamente contratti di sponsorizzazione.
2. Il Comune procederà con la pubblicazione di un avviso pubblico di sponsorizzazione, le cui offerte verranno valutate congiuntamente da Fondazione Teatro e Cisa X. Xxxxxxxx.
3. Ogni sponsorizzazione va inserita nel rendiconto consuntivo.
Le sponsorizzazioni che potrebbero intervenire dovranno essere condivise con FME al mero fine di accertare la tutela del concept, di proprietà della Fme, della Mostra e che rispettino il manuale d'utilizzo del Logo del Museo Egizio, fornito su richiesta, previo accordo scritto, in caso di necessità di uso da parte dello Sponsor.
FME si riserverà la possibilità di richiedere a Fondazione Teatro di variare la scelta dello Sponsor in caso quest’ultimo possa ledere per motivi oggettivi l’immagine e l’operato di FME.
La Fondazione Teatro si impegna, nei limiti dell’oggettività del caso, a accogliere l’eventuale richiesta di FME di variazione della scelta dello Sponsor.
ARTICOLO 12 – BIGLIETTAZIONE – BOOKSHOP - CATALOGHI SCIENTIFICI
1. Il servizio di biglietteria sarà di competenza della Fondazione Teatro che tratterà i proventi derivanti dalla vendita dei titoli d'ingresso alla mostra e/o potrà anche affidare a soggetti terzi tale servizio. Le parti concordano fin d’ora che quota parte dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, potrà costituire anche il corrispettivo delle prestazioni rese da eventuali soggetti terzi di cui il teatro si sia avvalso, secondo le previsioni di cui al precedente art. 3.
2. I prezzi dei biglietti saranno oggetto di una valutazione e determinati in accordo fra le parti;
3. La Fondazione Teatro conviene che:
3.1 la definizione dei titoli e dei prodotti da porre in vendita nel bookshop e la vendita stessa saranno di competenza della Fondazione Teatro, che introiterà i relativi proventi e/o potrà anche affidare a soggetti terzi tale servizio.
3.2 il progetto scientifico del catalogo della mostra sarà di competenza della FME, mentre la realizzazione e il servizio di vendita in mostra e on line sarà di competenza della Fondazione Teatro e/o potrà anche essere affidato a soggetti terzi.
3.3 Comune di Vicenza, Cisa X. Xxxxxxxx, Fondazione Teatro e Fondazione Museo Egizio avranno a disposizione un congruo numero cataloghi della mostra da concordare preliminarmente con comunicazione scritta prima della data di inizio della mostra, per fini istituzionali e promozionali;
4.4 Comune di Vicenza, Cisa X. Xxxxxxxx, Fondazione Teatro e Fondazione Museo Egizio
.potranno disporre ciascuno di 100 ingressi gratuiti della mostra per fini istituzionali e promozionali, le cui modalità di richiesta e fruizione saranno concordate con comunicazione scritta prima della data di inizio della mostra.
4.5 Le visite alla mostra richieste dalle parti in orario diverso da quello di apertura ordinaria dovranno essere concordate e garantire gli specifici costi del personale necessario per la suddetta apertura straordinaria, che saranno a carico della Parte interessata, a cui verranno fatturati dalla Fondazione Teatro.
ARTICOLO 13 - DURATA – MODIFICHE - RECESSO
1. Il presente accordo avrà decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso sino al 8 maggio 2023 o successivo termine prorogato ai sensi dell’art. 5.
2. Non sono previsti taciti rinnovi.
3. Qualsiasi modifica al presente accordo potrà farsi di comune accordo tra le parti mediante appendice o nuovo accordo scritto.
4. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30 giorni.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo pregressa.
ARTICOLO 14 – DIVIETO DI UTILIZZO LOGHI E/O MARCHI
1. È vietato alle Parti l'utilizzo non previamente consentito per iscritto, di loghi e/o marchi di una delle Parti per attività diverse da quelle meglio dettagliate all'articolo 5 del presente accordo.
ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA
1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del presente accordo. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione dell’accordo.
2. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
3. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione inviata alle altre Parti tramite PEC ai recapiti indicati al successivo punto 20.
ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le parti sono ciascuna da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 par.1 n.7 e 24 del Regolamento UE Privacy 679/2016, quale "Titolare Autonomo" del trattamento dei dati personali e in genere dei dati rilevanti ai fini del Regolamento sopra menzionato, in relazione all’espletamento delle attività di rispettiva competenza, necessarie per l’esecuzione di quanto stabilito dal presente accordo, per l’adempimento dei relativi obblighi di legge, e in generale per ogni altra finalità, con espressa esclusione, quindi, di qualsiasi co-titolarità del trattamento ai fini della vigente normativa, essendo riservata discrezionalmente e disgiuntamente a ciascuna parte ogni decisione circa le finalità e le modalità dei rispettivo trattamento, in particolare, ma non limitatamente, in relazione alle finalità e/o procedure di sicurezza agli stessi applicabili e in genere ai mezzi di trattamento utilizzati.
ARTICOLO 17 – RECAPITI DELLE PARTI
1. Ai fini e per gli effetti delle comunicazioni previsti tra le parti nel presente Accordo vengono qui dichiarati i rispettivi recapiti PEC ai quale fare riferimento:
1.1 Comune di Vicenza – xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
1.2 Fondazione Teatro – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
1.3 Xxxx X. Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
1.4 Fondazione Museo Egizio xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE
1. Il presente accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che non fossero risolvibili in via amichevole in relazione alla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
Letto, approvato, sottoscritto. Vicenza,
Comune di Vicenza
Il direttore Servizio attività culturali e museali Xxxxx Xxxxxxxx
CISA Xxxxxx Xxxxxxxx Il direttore
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Il Segretario Generale
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Fondazione Museo Egizio Il direttore
Xxxxxxxxx Xxxxx