Tra
Reg. n. Verona,
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
Tra
L’Azienda ULSS 9 Scaligera di seguito denominata “ULSS 9” con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Xxxxxxxx n. 42 - con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236 – nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con deliberazione del Direttore Generale n. 1004 del 16/12/2021.
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Emmanuel Società Cooperativa Sociale Onlus (di seguito Xxxxxxxx accreditato) con sede legale a Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 P.IVA 01381580230, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx C.F. FRNSFN65A18E349P, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
• La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
• L’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
• L’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
• L’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
• L’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
• L’articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
• La Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
• Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell’intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semi-residenziale e residenziale;
• Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
• L’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita
impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
• È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS 9 di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
• La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS 9 e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
• Il Soggetto Cooperativa Sociale Emmanuel Onlus, a seguito di fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale il Focolare, ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale in data 24/09/2021, acquisita al protocollo regionale n. 421463, per l’Unità di Offerta Comunità Alloggio “Il Focolare” ubicata a Xxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 - per n. 20 posti letto;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Oggetto
Nell' Unità di Offerta Comunità Alloggio “Il Focolare” ubicata a Bovolone (VR) in Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, accreditata, vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2
Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
• Garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
• Garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
• Garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
• Garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
• Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
• Verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
• Incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
• Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
• Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
• Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
• Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Articolo 3
Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS 9 garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS 9 comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
Articolo 4
Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS 9 remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro
delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione delle prestazione stessa, nei termini di legge.
L’Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6
Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 20/10/2021 e fino al 31/12/2023 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è permessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS 9 con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7
Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
• L’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS 9, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS , il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
• Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS 9 competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
• Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
• Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS 9 si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS 9 si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8
Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9
Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Articolo 11 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 12 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore UOC Il Legale Rappresentante
Direzione Amministrativa Territoriale (Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 – Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 9 Scaligera Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore UOC Il Legale Rappresentante
Direzione Amministrativa Territoriale (Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx)