Contract
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DEL “PROTOCOLLO PER L’ADDESTRAMENTO DEI CAVALLI DA PALIO – ANNO 2023” DEL COMUNE DI SIENA
L’anno , il giorno del mese di presso
, tra :
- , nato a il e domiciliato per la carica in Xxxxx, Xxxxxx XX Xxxxx 0, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di
del Comune di Siena e pertanto, in nome, per conto ed in rappresentanza (ai sensi del d.lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comuna- le per la disciplina dei Contratti) del Comune medesimo, codice fiscale 00050800523, con sede in Xxxxx, Xxxxxx XX Xxxxx 0, di seguito denominato “Sponsee”;
- , nato a il e domiciliato per la carica in
, il quale interviene in questo atto ed agisce quale Legale Rappresen- tante della Società/Ente , codice fiscale/partita iva
, con sede legale e domicilio fiscale
, di seguito denominato “Sponsor”;
PREMESSO CHE
• dal 2000 è istituito, a cura dell'Amministrazione comunale, un apposito “Albo di cavalli” finalizzato alla creazione e all'addestramento di un “parco cavalli” composto da soggetti che rispondono alle esigenze di tutela e sicurezza per lo svolgimento delle Carriere nel Campo.
• il Protocollo equino ha lo scopo di selezionare, attraverso visita veterinaria, i cavalli con caratteristiche rispondenti ai parametrici biometrici considerati ottimali per l'impegno da affrontare nonché allenare e addestrare gli stessi al fine di ottimizzare la preparazione e l'adattabilità al percorso del Palio.
• con deliberazione della Giunta comunale n. del è stato approvato un avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio – anno 2023”;
• lo Sponsor intende instaurare con lo Sponsee un rapporto di collaborazione sostenendo il progetto in oggetto;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – Oggetto del contratto ed obblighi delle parti
Lo Sponsee concede allo Sponsor la qualifica di “Sponsor nell’ambito del “Protocollo per l’adde- stramento dei cavalli da Palio – anno 2023”.
Lo Sponsor fornirà il logo allo Sponsee.
Lo Sponsee garantisce un ritorno di immagine per tutta la durata del contratto mediante:
• esposizione di striscioni pubblicitari realizzati dallo Sponsor nelle piste;
• ringraziamento da parte dallo speaker durante le giornate di addestramento;
• apposizione logo sui programmi delle giornate di lavori e corse di addestramento;
• adeguato risalto sul sito web del Comune di Siena;
• citazione nei comunicati stampa;
• disponibilità ad istituire premi legati allo sponsor.
ART. 3 – Durata del contratto
Il contratto avrà durata limitatamente allo svolgimento del “Protocollo per l’addestramento dei ca- valli da Palio – anno 2023” e precisamente nel periodo marzo – giugno 2023. E’ quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
ART. 4 – Corrispettivo
Lo Sponsor si impegna a corrispondere allo Sponsee l’importo di € ,00 (euro /00) oltre IVA se dovuta.
Lo Sponsee rilascerà regolare fattura fiscale alla stipula del contratto.
Lo Sponsor provvederà al pagamento tramite bonifico bancario entro il 28 febbraio 2023.
ART. 5 – Pubbliche dichiarazioni
Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri dipendenti/esponenti/rappresentanti/tesse- rati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l’immagine delle parti stes- se.
ART. 6 – Esonero da responsabilità
Le scelte organizzative del Protocollo equino restano completamente estranee allo Sponsor.
Lo Sponsor non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante le giornate di addestramento.
I possibili danni cagionati a terzi dallo Sponsee non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo Sponsor. A tal proposito lo Sponsee si obbliga a garantire e/o rilevare indenne lo Sponsor, nel caso in cui venisse per qualunque ragione chiamato a risponderne, salvo il diritto di quest’ultimo a richiedere il risarcimento danni nel caso in cui da condotte scorrette, anche indipendentemente da una loro valutazione in sede penale, derivino danni all’immagine dello Spon- sor.
ART. 7 – Risoluzione del contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto:
• inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
• comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
• atti e/o fatti lesivi dell’immagine di ciascuna parte.
Il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indica- te, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
ART. 8 – Effetti della cessazione del contratto
Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso.
Entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione del contratto è espressamente convenuto che lo Sponseee dovrà eliminare e/o cessare l’uso di qualsiasi eventuale materiale contenete il logo dello Sponsor e/o qualunque altro riferimento ad esso.
ART. 9 – Registrazione
Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.
Art. 10 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Siena.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati (in seguito, “GDPR”) i dati raccolti sono trattati per le finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della procedura del presente bando. Il trattamento sarà realizzato in forma sia cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
Il responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Responsabile del Servizio Palio del Co- mune di Siena.