SCHEMAATTODI CONCESSIONE) COMUNEDISOLIERA
(SCHEMAATTODI CONCESSIONE) COMUNEDISOLIERA
(Provincia di Modena)
CONCESSIONE GRATUITA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL PARCHEGGIO DI VIA ROMA A SOLIERA.
Rep. del / /
L’anno duemila............ (............) il giorno ... (…) del mese di , presso la
residenza comunale di Soliera (MO), in Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, xx sono costituiti, da una parte:
- il Comune di Soliera (MO), codice fiscale 00221720360, rappresentato da
........................................................, nato a ...................... (.....), il ..../..../........, il
quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, che rappresenta ai sensi dell’art. 42 c. 2 e 49 c. 3 dello Statuto Comunale, con il profilo di responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito denominato "CONCEDENTE"; dall'altra parte:
la/il signora/signor ....................., nata/o a ............... (......), il .../.../ e residente
in ............ (......), via .................. n. ...., codice fiscale , il quale
dichiara di agire in qualità di ...... Amministratore Unico e Legale Rappresentante ......, nel nome e per conto dell'Impresa
..........................................................................................................., con sede
legale in ................. (........), via .............................. n , avente codice fiscale
e partita IVA n. ......................................., di seguito denominato "CONCESSIONARIO".
Premesso che:
1) con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 21/12/2017 sono state definite le linee di indirizzo per attivare l'installazione di una infrastruttura di ricarica per autovetture a trazione elettrica, dando mandato al responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio di procedere a predisporre e pubblicare apposito "Bando per l'affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di una colonnina di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica";
2) con successiva determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. ...... del ........ è stato indetto bando pubblico di procedura aperta per raccogliere, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, candidature inerenti all’affidamento in concessione di un'area ubicata nel parcheggio di Via Roma, a fianco alla ex scuola elementare "Garibaldi" del capoluogo, corrispondente allo spazio necessario su cui installare la colonnina di ricarica, mediante presentazione di un'apposita richiesta di partecipazione-dichiarazione e di una proposta tecnica;
3) la procedura di gara si è conclusa con la proposta di aggiudicazione all'impresa ........................., codice fiscale e partita iva n.
, con sede in ......................... (.......) via n.
......................... cap ............, che ha ottenuto il punteggio più alto pari a ......
punti su 100 attribuibili, come da verbale redatto in data Prot. gen. n.
..........;
4) con successiva determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. ........ del ...................... è stata pertanto aggiudicata alla suddetta impresa la concessione gratuita della suddetta area di proprietà comunale per l’installazione e gestione del citato impianto di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica;
5) il possesso dei requisiti del Concessionario è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione;
6) la superficie dell'area oggetto di concessione è di circa mezzo metro quadrato, corrispondete alla superficie occupata dalla colonnina di ricarica, pertanto, ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 17 del 28/03/2017, l'occupazione di suolo pubblico di cui si tratta non è assoggettabile a cosap, come previsto in particolare all'art. 8 comma 4 del citato regolamento comunale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Comune come sopra costituito concede all'impresa
.................................................... nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore, che con la sottoscrizione del presente atto accetta incondizionatamente quanto ivi riportato, l'occupazione esclusiva e gratuita di un'area di proprietà comunale della superficie di circa mezzo metro quadrato, ubicata nel parcheggio pubblico di via Roma, in angolo con via della Libertà, a fianco alla ex scuola elementare "Garibaldi" di Soliera (.......ed individuata ....... con tratteggio di colore rosso nell’allegata planimetria ), alle condizioni sotto indicate:
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI. La presente concessione si intende accordata:
a) per l'utilizzo della citata area al solo scopo di installazione e gestione di una colonnina di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica;
b) con carattere assoluto ed esclusivo di precarietà e conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca in qualsiasi momento per giusti motivi e/o di pubblico interesse, o per violazione delle norme della presente concessione, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché di quelle norme che comportino modifica o imposizione di nuove condizioni e senza indennità di sorta, con piena ed espressa rinuncia della parte concessionaria;
c) l'impianto di ricarica dovrà essere accessibile agli utenti e l'attività di ricarica dovrà essere assicurata continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24;
d) l'erogazione di energia elettrica fornita dal Concessionario agli utenti sarà a pagamento e i proventi derivanti dall’attività di ricarica degli autoveicoli saranno incamerati dal Concessionario;
e) la gestione dell'attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale la quale non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato;
f) al termine della concessione, ovvero a recesso anticipato dietro richiesta motivata dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa, nel minor tempo possibile e comunque entro mesi 1 (uno) dalla comunicazione scritta dell'Amministrazione, sotto pena di esecuzione dei lavori d'ufficio a sue
spese;
g) alla conclusione della concessione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso o compenso dal Concedente;
h) la concessione si intende subordinata alle disposizioni delle Leggi, dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanati in avvenire sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
Art. 2 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA. Si da' atto che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, sono state acquisite le informazioni antimafia da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto al presente affidamento in concessione.
Art. 3 - ONERI. La struttura verrà realizzata, fornita e messa in opera a spese del Concessionario. Il Concessionario si assume L'acquisizione degli allacciamenti alle utenze sarà a cura e spese del Concessionario.
Art. 4 - DURATA E RINNOVO. La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, contestualmente al quale verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di consegna dell'area, con esclusione di rinnovo tacito alla sua scadenza. Allo scadere del predetto termine la concessione si intenderà automaticamente decaduta senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. Pertanto a tale data, ovvero a recesso anticipato dietro richiesta motivata dell’Amministrazione, il concessionario dovrà lasciare l'area pubblica nelle pristine condizioni verificate con verbale dell'ufficio comunale competente che in caso di inottemperanza provvederà ad escutere la garanzia prestata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, previa
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valutazione dell’interesse pubblico e previo accordo tra le parti, per ulteriori 5 (cinque) anni, alle eventuali nuove condizioni contrattuali stabilite dal provvedimento di rinnovo e previa costituzione di nuove garanzie.
In caso di trasferimento dell'attività, la presente concessione è annullata di diritto e non può essere trasferita né ceduta a terzi, nemmeno in caso di trasferimento e/o cessione d’azienda o altro titolo similare.
Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI. I lavori per l'installazione dell'impianto di ricarica elettrica dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché il manufatto venga collocato in modo da arrecare il minor ingombro possibile e possa svolgere in modo ottimale la sua funzione. Il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell’energia elettrica, consistenti nella nuova fornitura e relativo armadio stradale e realizzare il basamento su cui installare la stazione di ricarica. L'installazione dell'impianto dovrà essere ultimata entro e non oltre 2 (due) mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.
Art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. Il
manufatto dovrà essere tenuto costantemente in decoroso stato, mediante tempestive ed adeguate manutenzioni che saranno totalmente a carico del concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune concedente. La mancata manutenzione è motivo legittimo di revoca della concessione senza diritto di alcuna indennità di sorta. Prima della revoca il responsabile del procedimento provvederà a notificare l’avvio del procedimento, ai sensi
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dell’articolo 7 della legge 241 del 1990.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ. La presente è concessa a rischio del Concessionario ed il Comune concedente non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, e pertanto il Concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale del Concessionario stesso, sotto ogni forma e/o titolo. Il Concessionario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dalla presente concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività. L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni può comportare la decadenza della concessione, previa contestazione degli addebiti mediante apposita comunicazione scritta, fatta salva ogni azione in materia risarcitoria. Allo scopo il Concessionario deposita: 1) garanzia fidejussoria dell’importo di Euro 5.000,00 a mezzo polizza fidejussoria n.
, emessa in data da
..........................................................................., Agenzia di
..................................... (.......), sede di .........................), a copertura degli oneri
per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, che resterà in vigore per tutta la durata della concessione. La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della concessione medesima, l’Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. La restituzione di tutto o parte della garanzia verrà disposta al termine della concessione, dopo aver verificato la messa in pristino del suolo comunale e la mancanza di danni alle proprietà comunali; 2) polizza
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assicurativa n. ............................................................, emessa in data
................................. da ......................................................., Agenzia di
.................... (.......), sede di ) della Responsabilità Civile per danni a
terzi (RCT) e ad eventuali prestatori d’opera (RCO), derivanti dall’approntamento delle aree, delle strutture, delle attrezzature ed ogni altro bene, funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto della concessione, con massimale non inferiore a Euro 3 (tre) milioni per sinistro. Il concessionario malleva fin d’ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall’esercizio delle attività oggetto della concessione. Costituisce onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione ad eventuali delimitazioni o insufficienze della prescritta assicurazione ovvero alla pattuizione di scoperti e/o franchigie nell’ambito del contratto assicurativo, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità che, a termini del codice civile, incombono su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO TOTALE E
PARZIALE. È vietata al Concessionario la cessione del presente contratto e la sub-concessione, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto, in quanto si ritiene rilevante mantenere l'impresa aggiudicataria titolare unico del rapporto concessorio con il Comune ed unico gestore.
Art. 8 - REVOCA E RECESSO. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale concedente di revocare in ogni momento la concessione senza che al
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Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti ed in particolare in caso di:
a) motivi di pubblico interesse; b) omessa manutenzione o uso improprio dell’area concessa; c) disordine o degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa; d) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; f) perdita dei requisiti richiesti.
Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Il recesso e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso dell’area da parte del Concedente e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese l'opera e ripristinare lo stato dei luoghi. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. Decorso il termine fissato per la rimozione e per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione concedente provvederà direttamente addebitando al Concessionario le relative spese ed oneri. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.
Art. 9 - CONTROVERSIE. Tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Modena.
È facoltà dell’Amministrazione di risolvere il presente contratto nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, con le modalità indicate dall’art. 1454 del Codice Civile.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 10 - RINVIO AL CODICE DI COMPORTAMENTO. Il Concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Del. G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concessionario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e di essere a conoscenza che “il Comune di Soliera” tratta i dati personali dell’interessato per adempiere alle normali operazioni derivanti dal procedimento per il quale il presente documento viene reso. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 contattando il responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio nella persona del responsabile pro-tempore, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx (XX), tel. 000-000000 e fax 000-000000. L’informativa completa può essere consultata su sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/Xxxxxxx, oppure presso l’ufficio Lavori pubblici oppure richiesta telefonando alla segreteria al numero 059-568549.
Art. 12 - SPESE. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e
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registrazione della presente scrittura, bolli, diritti di segreteria e quant'altro sono a totale carico del Concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto, compresi gli allegati: Il Comune
La Parte
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