Decorrenza e durata Il rinnovo contrattuale ha durata triennale e decorre, sia per la parte
Decorrenza e durata Il rinnovo contrattuale ha durata triennale e decorre, sia per la parte
economica che per la parte normativa, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Salvo le particolari decorrenze previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 4 luglio 2014, data di sottoscrizione dello stesso.
Contratto a tempo determinato
Sulla base delle nuove disposizioni di legge sono state introdotte alcune modifiche al precedente testo contrattuale, che di seguito si riportano:
Causali
Sono state eliminate le causali che rendevano legittima l'apposizione di un termine alla durata del contratto.
Resta invece salva la necessità che l’apposizione del termine risulti da atto scritto. La mancanza della forma scritta comporterebbe infatti la nullità della clausola relativa al termine, con conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Limiti numerici
Le parti sociali hanno apportato modifiche al numero massimo di lavoratori a termine che le imprese possono avere contemporaneamente alle loro dipendenze rispetto all’organico in forza a tempo indeterminato (in precedenza pari al 25%).
Di seguito i nuovi limiti numerici in funzione della base di computo:
Base di computo | n. di lavoratori |
0-5 | 2 |
06-10 | 5 |
11-25 | 7 |
26-50 | 10 |
Oltre 50 | 20% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro a tempo determinato. Le frazioni di unità devono essere computate per intero.
Rispetto al limite legale del 20%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti i limiti contrattuali sono più favorevoli. Mentre per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti il limite contrattuale coincide con quello legale.
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Con riferimento al momento del computo dei lavoratori in forza, al fine di determinare i limiti numerici di ricorso al tempo determinato, la norma contrattuale prevede che vengano considerati i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’assunzione del lavoratore con contratto a termine.
Esclusioni
In linea con quanto previsto dalla legge, sono escluse da limiti numerici le assunzioni a tempo determinato ricomprese nelle seguenti casistiche:
· fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti di lavoro anche in misura non uniforme: la durata è individuata in 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di contrattazione con le RSU/RSA o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL;
· per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità.
· lavoratori di età superiore a 55 anni.
L’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro con contratto a termine e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il limite del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Durata
La durata minima per tutti i contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
La durata massima del rapporto a termine, comprensivo di proroghe e rinnovi, non può invece superare i 36 mesi, salvo le specifiche ipotesi previste dalle parti sociali e sopra richiamate. Tuttavia, resta ferma la possibilità prevista dalla legge di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Tale ulteriore contratto avrà durata massima di 8 mesi, elevabili a 12 mesi dal secondo livello di contrattazione.
Diritto di precedenza
I datori di lavoro che hanno la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, nello stesso profilo professionale già attribuito ad un lavoratore assunto a termine, dovranno dare la precedenza ai lavoratori:
· assunti a termine nella stessa impresa per un periodo, anche frazionato, superiore a 7 mesi;
· il cui contratto sia scaduto da non più di 12 mesi;
· che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
Somministrazione di lavoro a La durata massima del contratto di somministrazione è di 36 mesi
tempo determinato
Apprendistato professionalizzante
comprensivo di xxxxxxx e proroghe
La somministrazione è ammessa nei limiti massimi del 10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Le parti sociali hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante recependo la disciplina contenuta nel Testo Unico dell'apprendistato (X.X.xx. n. 167/2011).
Lavoro a tempo parziale In sede di rinnovo sono state apportate alcune modifiche alla precedente
disciplina contrattuale.
In primo luogo è stato previsto che l’orario di lavoro non possa essere inferiore a 16 ore settimanali.
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Inoltre, con riferimento al lavoro supplementare, ossia al lavoro prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno, è stato previsto che il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 30% della prestazione media annua concordata. Si ricorda che tali ore dovranno essere retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 28%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.
Inquadramento del personale Sono state apportate modifiche all’elenco delle mansioni che i lavoratori
inquadrati ai livelli 3°, 4° super e 4° sono chiamati a svolgere.
E’ stata inoltre prevista la possibilità per le aziende, nel caso di particolari e momentanee esigenze di servizio, di avviare saltuariamente operatori inquadrati in livelli superiori a mansioni proprie di livelli inferiori, continuando però a riconoscere agli stessi lavoratori il medesimo livello di inquadramento e la medesima retribuzione di appartenenza.
Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le aziende potranno adottare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità rispettando l’orario normale contrattuale di lavoro (40 ore) come media su un arco di più settimane. In particolare l’azienda potrà attuare, previa informazione delle strutture sindacali delle modalità operative, programmi tendenzialmente quadrimestrali ripetibili, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore, sino al limite di 48 ore, per un massimo di 13 settimane nell’anno.
Nel periodo di attuazione del regime di flessibilità, l’orario giornaliero dovrà essere ricompreso tra un minimo di 6 ore ed un massimo di 10 ore, mentre l’orario settimanale tra un minimo di 32 ed un massimo di 48 ore.
Il maggior orario prestato non costituisce lavoro straordinario: a fronte di esso, l’azienda è tenuta a concedere nel corso dell’anno una pari entità di ore di riduzione.
Al termine delle 13 settimane di riferimento l’azienda è tenuta a verificare il rispetto della media delle 40 ore settimanali e, nel caso di prestazioni eccedenti, compensare tali ore con le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario.
Indennità di reperibilità Con riferimento all’indennità di reperibilità sono state apportate modifiche in
merito alla determinazione del compenso che deve essere riconosciuto ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità.
In particolare, ai lavoratori compete un compenso pari a:
· € 13,00, per ogni turno di reperibilità richiesto dal lunedì al venerdì, di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali - 5 giorni se viene applicata in azienda la settimana corta);
· € 25,00, per ogni turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi, di norma (per un massimo di 1 turno – 2 turni se viene applicata in azienda la settimana corta).
Ritiro patente/carta conducente
Nel caso in cui al lavoratore, la cui mansione richieda la patente di guida quale titolo indispensabile per l’espletamento delle proprie funzioni, venga ritirata o sospesa la patente di guida per motivi inerenti la violazione del codice della strada che non comportino il licenziamento per giusta causa, lo stesso ha diritto alla conservazione del posto per 24 mesi e alla retribuzione secondo i termini di seguito indicati:
· nelle aziende che occupano fino a 8 dipendenti: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione per un massimo di 12 mesi. Negli ulteriori 12 mesi invece permane il diritto alla conservazione del posto ma viene meno il diritto a percepire la retribuzione. A tale fine l’azienda deve provvedere ad assicurare l’autista a proprie spese contro il rischio di ritiro della patente.
· nelle aziende che occupano più di 8 dipendenti: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a qualsiasi altro lavoro corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
All’atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse deve essere immediatamente reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché del relativo trattamento retributivo.
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Nell’ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti/fatti addebitabili al lavoratore fuori dall’esercizio delle proprie mansioni, allo stesso verrà garantita solo la conservazione del posto senza percezione della retribuzione.
Previdenza complementare E' stato individuato in Fon.te il fondo di previdenza complementare cui poter
aderire.
Sarà cura delle aziende fornire informazioni in merito all'atto dell'assunzione.
Provvedimenti disciplinari Le parti sociali hanno riformulato l’articolo del previgente testo contrattuale
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e concordato l’inserimento di un paragrafo introduttivo contenente un elenco di doveri, attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, che ciascun lavoratore è tenuto ad osservare.