A G E N Z I A D E L D E M A N I O
A G E N Z I A D E L D E M A N I O
D i r e z i o n e R e g i o n a l e M a r c h e
CONTRATTO D’APPALTO
per l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dei lavori per l’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio demaniale denominato “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) (ID Bene: MCD0014), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art
CIG: B2B700D11C8 - CUP: G18C22001100006 - CPV: 45214610-9
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE,
con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx x. 0 (C.A.P. 60128), C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata xxx_xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Marche, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Rho (MI), in data 01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia
con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR e n. 106 del 14/07/2023, prot. n. 2023/17478/DIR, presenti agli atti della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio (di seguito, per brevità, la “DR Marche” o la “Stazione Appaltante” oppure l’“Agenzia”)
- da una parte
E
, con sede legale in n. CAP:
( ) P. IVA: , p.e.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , nato a
( ), il / / , (C.F.: ) (di seguito, per brevità, anche l’“Aggiudicatario” o l’“Appaltatore” oppure l’“Operatore Economico”)
- dall’altra parte (la DR Xxxxxx e l’Affidatario, tutti e due congiuntamente, le “Parti”)
Premesso che:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”);
- il PNRR prevede specifici principi trasversali quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (Gender Equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 (“Council
Implementing Decision (CID)”) ha approvato il PNRR dell’Italia e la stessa è stata notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- gli Accordi Operativi (“Operational Arrangements (OA)”) stabiliscono i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, ha assegnato delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, definisce le procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia;
- nell’ambito dell’attuazione del PNRR il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato le Circolari di seguito indicate:
• la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante «Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
• la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante «Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
• la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante «Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del
c.d. doppio finanziamento»;
• la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
• la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
• la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
• la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile
2022, n. 21, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- con Decreto n. 34 del 9 marzo 2022, la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha approvato le “Linee guida per l’individuazione, l’adeguamento, la progettazione e l’allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro”;
- con atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2022-2024 è stato previsto che l’Agenzia del Demanio proseguirà a garantire il potenziamento di iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione
energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici, e alla realizzazione del Green New Deal;
- con lo stesso atto di indirizzo è stato altresì disposto che l’Agenzia del Demanio continui a garantire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche mediante il sostegno al processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali (PAC) e alla loro presenza sul territorio, che verrà assicurato in particolare attraverso la promozione e diffusione del modello dei “Poli Amministrativi” nonché l’esecuzione dei relativi interventi edilizi strumentali, anche al fine di ridurre la spesa per locazioni passive;
- con il medesimo atto di indirizzo è stato inoltre previsto che l’Agenzia del Demanio contribuisca al potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, nonché ad accelerare gli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei piani di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti, nell’ambito di una prospettiva di maggiore efficienza e riduzione della relativa spesa;
- l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione e valorizzazione dei beni immobili dello Stato, promuove intese ed accordi al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione ed ottimizzazione del patrimonio pubblico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;
- le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti Territoriali hanno la finalità di garantire tra l’altro la razionalizzazione dell’uso dei beni statali e la più idonea collocazione degli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per locazioni passive, in coerenza con le norme vigenti in materia;
- in data 27 maggio 2022 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l’Accordo tra il Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l’attuazione del PNRR Cultura e l’Agenzia del Demanio, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto: “Ex casermette di Torre del Parco di Camerino (MC ) Intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro”, approvato con decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 893 del 29 settembre 2022;
- con il predetto Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target, e, in particolare, con la Tabella A, è stato attribuito al Ministero della Cultura l’importo complessivo di euro 800.000.000,00 per l’Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;
- con il D.M. n. 177 del 21 aprile 2022 e il D.M. n. 26 del 17 gennaio 2023 con i quali sono state assegnate all’Agenzia del Demanio, quale struttura attuatrice, le risorse per l’Intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione del compendio denominato Ex Casermette di Torre del Parco di Camerino(MC), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, all’interno della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”, per un importo complessivo di Euro 20.000.000,00;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025, prevedono che l’obiettivo deve misurare il numero di interventi ultimati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere d'arte dopo eventi calamitosi (con certificazione
della regolare esecuzione dei lavori). Gli interventi devono comprendere:
i) interventi antisismici di prevenzione sui beni architettonici per rimediare ai danni esistenti e preservare il patrimonio culturale;
ii) il progetto conservativo Recovery Art, che deve prevedere la creazione di depositi temporanei e protetti per la preservazione dei beni mobili in caso di catastrofe;
- con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023, il Senatore Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, il “Commissario Straordinario”);
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, il “Codice”);
- l’art. 63, comma 4, del Codice dispone la qualificazione di diritto come stazione appaltante dell’Agenzia del Demanio;
- l’art. 225, comma 8, del Codice dispone che: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;
- l’art. 14, comma 4, del DL 24/02/2023 n. 13 “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (c.d. “Decreto PNRR 3”), statuisce che: “Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5,
6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”;
- il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale al comma 5 dell’articolo 8 rubricato: “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, prevede che: “All’ articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le parole: «31dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “Decreto PNRR 4”);
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii. recante: “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” (di seguito, il “Decreto Semplificazioni”);
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, dispone che: “Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto”;
- con nota prot. n. 2022/4897/DRM del 22/06/2022 l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Responsabile Unico del procedimento per l’intervento in oggetto (di seguito, il “RUP”);
- con determina a contrarre prot. n. 2023/2364/DRM del 13/03/2023, questa DR Marche ha indetto una procedura aperta di cui all’articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini e ai rilievi preliminari, alla verifica della vulnerabilità sismica, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, quest’ultima da restituire in modalità BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio demaniale sito in località
Torre del Parco a Camerino (MC) – scheda patrimoniale: MCD0014, al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, ricompreso nel PNRR – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art – Compendio demaniale denominato ex Casermette di Torre del Parco, Camerino;
- nella predetta determina, in ragione delle necessità ed urgenze legate all’attuazione degli interventi del piano PNRR, e specificamente in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025, è stato stabilito di riservarsi la facoltà di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. dell’appalto in oggetto, sotto riserva di legge;
- all’esito della predetta procedura aperta, con determina prot. n.
2023/8070/DRM del 11/09/2023 è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’R.T.P. Studio Tecnico GRUPPO MARCHE – Mandataria e XXXXXXXXXX XXXXX – Mandante (di seguito, l’”Progettista”), per l’importo di Euro 966.545,55, al netto di IVA ed oneri previdenziali;
- in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025, il servizio di progettazione è stato
avviato in data 13/10/2023 con Dichiarazione di esecuzione anticipata del contratto prot. n. 2023/9309/DRM del 13/10/2023;
- all’esito delle verifiche di legge, è stato stipulato il Contratto prot. n.
2023/103/DRM.Reg.Atti del 12/12/2023, avente ad oggetto i servizi c.d. “principali” per l’importo complessivo di Euro 546.853,54, al netto di IVA ed oneri previdenziali;
- il compendio oggetto dell’intervento è ubicato nel Comune di Camerino (MC), località Torre del Parco, lungo la S.P. 256 “Settempedana”, in zona periferica suburbana così come identificato nella scheda patrimoniale: MCD0014, con i seguenti riferimenti catastali: foglio 1, particelle n.24, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114;
- il compendio, originariamente utilizzato per la detenzione dei prigionieri di guerra dell’ultimo conflitto mondiale, è costituito da n. 27 fabbricati già destinati a depositi di materiali vari dell’Esercito;
- l’intero compendio è sottoposto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs.
42/2004 (già D.lgs. 490/1999) con provvedimento del Ministero dei Beni e le Attività Culturali n. 96 del 13/10/2008;
- parte del complesso immobiliare sopra indicato, ovvero n. 8 dei 27 corpi di fabbrica presenti nel compendio (particelle nn. 105-106-107-108-109- 110-111-114), risulta destinatario, tra gli altri, degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma 2016, sub misura A.3 – Linea di intervento 2: Realizzazione di depositi di
sicurezza e annessi laboratori di restauro per la conservazione e fruizione di beni culturali, per un importo complessivo a quadro economico di Euro 7.000.000;
- gli altri 18 corpi di fabbrica presenti nel complesso ex Casermette di Torre del Parco in Camerino (particelle nn. particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96- 97-98-99-100-101-176-102-103-104-112-113-175) sono invece oggetto del presente intervento finanziato con fondi PNRR, M1C3, Misura 2, Investimento 2.4 Recovery Art, per un importo complessivo a quadro economico di Euro 20.000.000;
- secondo i contributi acquisiti in sede di conferenze preliminari, il programma generale previsto dal Ministero dei Beni Culturali (“MiBACT”) prevede anche l’intervento di rifunzionalizzazione e variazione di destinazione dell’unico corpo di fabbrica presente nel compendio da destinarsi ad uso ufficio (particella n. 104) (mediante il recupero di un manufatto o casermetta);
- considerata la necessità di completare l’intervento sull’intero compendio Ex Casermette come indicato dal MiBACT, rispettando le milestone e i target dati dal PNRR, che prevedono la consegna degli edifici entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con relazione prot. 2024/204/DRM.Reg.Atti del 07/05/2024, il RUP ha rilevato che per poter realizzare l’intervento sull’ulteriore particella n. 104 (mediante il recupero di un manufatto o casermetta) nel rispetto delle tempistiche massime sopraindicate, l’unica possibilità era quella di operare una modifica del Contratto prot. n.
2023/103/DRM.Reg.Atti del 12/12/2023, prevedendo l’estensione del servizio di progettazione anche in relazione a tale intervento (di seguito, i “Servizi Supplementari”);
- con determina di approvazione prot. 2024/209/DRM del 07/05/2024 è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, commi 1 lett. b) e 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica del Contratto prot. n. 2023/103/DRM.Reg.Atti del 12/12/2023 consistente nell’espletamento dei Servizi Supplementari;
- in data 28/06/2024, con comunicazione prot. n. 2024/550/DRM, questa Stazione Appaltante ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art.14-bis della Legge 241/90 e xx.xx. e ii. in forma semplificata ed in modalità sincrona per l’acquisizione dei nulla osta, consensi o assensi delle Amministrazioni interessate per il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
- in data 24/07/2024, con determina prot. n. 2024/381/DRM.Reg.Atti, è stata dichiarata conclusa con esito positivo la predetta Conferenza dei servizi, allegando alla stessa i pareri espressi dalle Amministrazioni ed allegati al verbale conclusivo, con espresso richiamo alla necessità di procedere ai necessari adempimenti e adeguamenti nelle fasi successive di progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento;
- in data 06/08/2024 il Nucleo per la verifica dei progetti della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio ha trasmesso alla Stazione Appaltante il rapporto conclusivo di verifica con esito positivo del
progetto esecutivo;
- successivamente, il RUP ha provveduto alla validazione del medesimo progetto esecutivo con atto prot. n. 2024/393/DRM.Reg.Atti del 07/08/2024;
- di seguito, con determina prot. n. 2024/395/DRM.Reg.Atti del 07/08/2024, la Stazione Appaltante ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio demaniale denominato “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) (ID Bene: MCD0014), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, finanziato con fondi del PNRR – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art (di seguito, il “Progetto Esecutivo”);
- è necessario procedere con impellenza all’esecuzione dei lavori in oggetto, anche in considerazione delle necessità ed urgenze legate all’attuazione degli interventi del piano PNRR e, specificamente, in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare Il target M1C3 – 19, entro T4 2025;
- i servizi di Direzione Lavori e CSE, previa verifica della carenza di risorse interne ovvero di risorse in forza ad altre Amministrazioni in conformità all’art.111, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., applicabile ratione temporis, verranno affidati al Progettista tramite esercizio dell’opzione prevista nel Contratto prot. n.
2023/103/DRM.Reg.Atti del 12/12/2023, per l’importo complessivo di Euro 419.692,02, al netto di IVA ed oneri previdenziali;
- l’appalto in oggetto trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate con il D.M. n. 177 del 21 aprile 2022 e il D.M. n. 26 del 17 gennaio 2023, all’Agenzia del Demanio quale struttura attuatrice dell’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione del compendio denominato Ex Casermette di Torre del Parco di Camerino (MC), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, all’interno della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”, per un importo complessivo a quadro economico di Euro 20.000.000,00;
- l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato determinato nell’importo di Euro 13.491.700,77, al netto dell’IVA nella misura di legge, di cui Euro 3.337.892,21 per costi della mano d’opera ed Euro 399.106,13, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad Euro 13.092.594,64, oltre IVA e oneri, di cui Euro 3.337.892,21 quale importo per i costi della manodopera come risultanti nell’elaborato “Quadro incidenza della manodopera” (rif. MCD0014-ADM-MFEDERATO-XX-
RT-H-E02005-1), restando inteso che, in ragione del disposto del art. 41, comma 14, del Codice, se l’operatore economico in sede d’offerta applicherà un ribasso dei costi della mano d’opera, lo stesso sarà tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al RUP di valutarne la congruità;
- essendo il valore massimo stimato dell’appalto in oggetto superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato necessario procedere tramite procedura aperta come disciplinata dall’art. 71 del Codice;
- con decisione a contrarre prot. n. 2024/21/DRM.Reg.Atti.Determine del 07/08/2024 la DR Xxxxxx ha quindi indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice, per l’affidamento dei lavori per l’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio demaniale denominato “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) (ID Bene: MCD0014), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, ricompreso nel PNRR – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery, per un importo complessivo a base di gara, pari a Euro 13.491.700,77, al netto di iva, di cui Euro 3.337.892,21 per costi della mano d’opera ed Euro 399.106,13 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- nella medesima determina è stato previsto di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 108, comma 1, del Codice, ed è stato inoltre previsto che le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima dell’esame della documentazione amministrativa applicando la procedura di inversione procedimentale di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
- in ragione delle necessità ed urgenze legate all’attuazione degli interventi del piano PNRR, e specificamente in ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025, nella predetta decisione a contrarre è stato inoltre disposto di riservarsi la facoltà di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Codice;
- in data 06/08/2024 ed è stato pubblicato in data 07/08/2024 sulla G.U.U.E
n. 153/2024, n. avviso 474865-2024, nonché sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC ai sensi dell’art. 85 del Codice;
- in data 09/08/2024 la documentazione di gara è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale della Stazione appaltante xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Gare, Aste" – “Servizi tecnici e lavori”, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 26 agosto 2024, ore 13:00, e data della prima seduta pubblica prevista per il 26 agosto 2024, alle ore 15:00;
- entro il termine massimo sopra indicato per la presentazione delle offerte,
sono pervenute complessive numero ( ) offerte telematiche;
- con determina prot. n. 2024/ /DRM del 26/08/2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche;
- all’esito ai lavori della Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale di gara n. prot. 2024/ /DRM del / /2024, è stata redatta la graduatoria provvisoria nella quale è stata individuata come offerta prima classificata quella presentata dalla società ;
- successivamente il RUP ha proceduto ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa del primo classificato, come risulta dal Verbale del seggio di gara n. 1 prot. 2024/ _/DRM del / /2024 e dal Verbale del seggio di gara n. 2 prot. 2024/ _/DRM del / /2024;
- come risulta dal predetto Verbale del seggio di gara n. 2 prot.
2024/ /DRM del / /2024, il RUP ha riscontrato la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente primo classificato;
- di seguito, con nota prot. 2024/ /DRM del / /2024, il medesimo RUP ha tramesso all’operatore economico primo classificato in graduatoria la richiesta di comprova requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’affidamento in oggetto;
- ricevuta la documentazione richiesta, come risulta da apposita relazione
prot. 2024/ /DRM del / /2024, lo stesso RUP ha riscontrato la regolarità e completezza della documentazione per la comprova requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentata dal concorrente primo classificato;
- la società risulta iscritta sino al / / nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 e, in specie, della White List provinciale di ;
- in data / / con relazione prot. 2023/1634/DRM è stata espletata dal RUP, con esito positivo, l’istruttoria di verifica dei requsiti di cui agli artt. 94, 94 e 100 del Codice in capo al predetto Aggiudicatario;
- con determina di aggiudicazione prot. n. 2024/ /DRM del
/ /2024 sono state approvate le risultanze di gara sopra indicate e per l’effetto è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla
società per l’importo contrattuale di Euro
, al netto di IVA ed oneri previdenziali, di cui Euro
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato a fronte del ribasso percentuale offerto pari al %;
- con dichiarazione prot. 2024/ /DRM del / /2024 è stata data esecuzione anticipata ed in via d’urgenza del contratto a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del Codice, ricorrendone i presupposti in ragione delle necessità ed urgenze legate all’attuazione degli interventi del piano PNRR e specificamente in
ragione degli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025;
- i tempi di esecuzione per le attività oggetto del presente contratto d’appalto sono stati stimati complessivamente in 330 (trecentotrenta) giorni per l’ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 119 del Codice, ed in particolare ha dichiarato che, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, intende subappaltare tutte le lavorazioni ascrivibili alle categorie ;
- l’Operatore Economico ha presentato il Patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- l’Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali posti a base di gara di ben conoscere le condizioni dei luoghi, della viabilità d’accesso e per verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
- l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà avvenire nel rispetto del presente contratto e di quanto offerto in sede di gara, con particolare riguardo alla Relazione tecnica e all’Offerta di Gestione Informativa, che, elaborati sulla base di quanto previsto dai documenti progettuali di gara, sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali degli stessi, tutti quanti a valere come elaborati e documenti contrattuali;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prodotto:
1. polizza fidejussoria n. , il cui importo garantito è di Euro
, rilasciata in data dalla Compagnia
, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del Codice (la “Garanzia definitiva”);
2. polizza n. , rilasciata dalla compagnia
, avente durata dal _ sino al
, con massimale di € (Opere); €
(Opere preesistenti); €
(Demolizioni e sgombero); € (Resp civ verso terzi), a garanzia della responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice, che terrà indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’esecuzione delle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;
3. polizza n. , rilasciata in data dalla
compagnia , a garanzia dell’anticipazione,
dell’importo di Euro _ , da svincolare secondo quanto previsto dall’art. 125, comma, del Codice;
Le polizze anzidette sono tutte agli atti della Stazione Appaltante;
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata (di seguito, il “Contratto”), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse e allegati
1. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come gli atti ivi richiamati.
2. Ai sensi dell’art. 32 dell’allegato I.7 del Codice allo schema di contratto è allegato il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.
3. Si intendono inoltre parte integrante del Contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per l’affidamento dei lavori in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante ed in particolare:
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da quest’ultimo;
- l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 41 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
- il Progetto Esecutivo e tutti i relativi allegati;
- il Verbale conferenza dei servizi acquisito al prot. n. 2024/381/DRM.Reg.Atti del 24/07/2024;
- la Determina di approvazione del Progetto Esecutivo prot.
;
- la Relazione CAM redatta ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario, comprensiva di cronoprogramma;
- il Patto di integrità richiamato in premessa;
- le Polizze di garanzia richiamate in premessa;
- Scheda fornitore dell’Appaltatore.
3. Le Parti e, in particolare, l’Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati dall’Appaltatore, si trovano depositati agli atti della Stazione Appaltante.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori per l’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione, al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro, della porzione individuata dalle particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-176- 102-103-104-112-113-175 del compendio demaniale denominato “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) (ID Bene: MCD0014), ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo posto a base di gara.
3. L’esecuzione dei lavori deve in ogni caso essere effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Contratto, agli atti a questo allegati o richiamati e a tutti gli altri documenti facenti parte del Progetto Esecutivo posto a base di gara, che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta presentata dal medesimo Appaltatore, oltre che secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e al D.M. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
4. Il dettaglio delle singole prestazioni è riportato nel Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati che l’Appaltatore dichiara di aver ricevuto, letto e pienamente compreso.
5. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione delle suddette prestazioni nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e con l’utilizzo di sistemi operativi e soluzioni organizzative maggiormente idonei, efficaci ed economici per raggiungere pienamente gli obiettivi della Stazione Appaltante connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Misura 2 Investimento 2.4 Recovery Art.
6. Essendo l’immobile “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) – ID Bene: MCD0014, sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, in tutte le fasi dei lavori dovrà essere interpellata nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente la Soprintendenza competente per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni del caso.
Art. 3 – Durata, penali e premio di accelerazione
1. In data / /2024, con dichiarazione di esecuzione d’urgenza del contratto prot. n. 2024/ /DRM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 9, del Codice, il RUP ha comunicato con un congruo preavviso all’Appaltatore la data di consegna dei lavori del / /2024 (la “Data di consegna dei Lavori”).
2. Dalla Data di consegna dei Lavori, comunicata dal RUP nella dichiarazione di esecuzione d’urgenza del Contratto, decorre il termine di 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
4. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire anch’essa prima dell’effettivo inizio dei lavori.
5. L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati entro il termine massimo indicato al precedente comma 2 decorrente dalla Data di consegna dei Lavori.
6. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto della durata di cui al precedente comma 2, anche al fine di consentire il rispetto delle tempistiche previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di finanziamenti PNNR ed in particolare per quanto qui interessa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che siano rispettate le scadenze del PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025.
7. L’Appaltatore, non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori entro il termine massimo indicato al precedente comma 2, dovrà comunicarla, per iscritto a mezzo PEC, al Direttore Lavori e al RUP.
8. Le attività si intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del RUP o del Direttore Lavori oppure della figura preposta, della correttezza e completezza delle prestazioni richieste e con il contestuale rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del Contratto.
9. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.
10. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale netto relativo ai lavori oggetto dell’appalto e delle eventuali varianti.
11. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% (dieci percento) del corrispettivo contrattuale, oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dell’intervento non eseguito o male effettuato o degli obblighi non adempiuti. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
12. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
13. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta
sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all’Appaltatore successivamente all’applicazione della penale, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, oppure in alternativa escutendo la Garanzia Definitiva.
14. L’ammontare delle penalità potrà essere in ogni caso addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla Garanzie Definitiva.
15. L’Agenzia si riserva comunque, in caso di applicazione di numero 3 (tre) giorni di ritardo, di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente incameramento delle penali, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi 10 e 11 e al paragrafo
24 del Capitolato Speciale d’Appalto, verranno formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L’Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
17. Restano salve eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 121 del Codice e per le ipotesi ivi previste.
18. In considerazione dell’interesse della Stazione appaltante a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 2, all’Appaltatore viene riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 126, comma 2, del Codice, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente. Il premio di accelerazione verrà determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed sarà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, conformemente al disposto di cui all’art. 126, comma 2, del Codice.
Art. 4 – Programma di esecuzione dei lavori
1. Nel rispetto dell’Allegato II. 14 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al Direttore Lavori il programma di esecuzione dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il Direttore Lavori non si sia
pronunciato entro tale termine, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il Programma di esecuzione dei lavori, dettagliato a cura dell’Appaltatore in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e con le obbligazioni contrattuali, deve assicurare il rispetto delle tempistiche previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di finanziamenti PNNR ed in particolare per quanto qui interessa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che siano rispettate le scadenze del PNRR ed in particolare il target M1C3 – 19, entro T4 2025.
3. La Stazione Appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I Lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del Progetto Esecutivo, che la Stazione Appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al precedente comma 3.
5. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto in relazione al programma di esecuzione dei lavori si rimanda all’articolo 26 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 5 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore Lavori o espressamente approvati da questa;
d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d'Appalto;
f) eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal medesimo Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
j) ogni altro fatto o circostanza che determinino un ritardo imputabile all’Appaltatore.
2. Se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
4. Le cause di cui ai commi 1, 2, e 3 non possono costituire motivo per la
richiesta di proroghe di cui al successivo art. 6, comma 4, né di sospensione dei lavori di cui al successivo art. 6, comma 3, né per la disapplicazione delle penali di cui al precedente art. 3, e neppure possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del presente Contratto.
Art. 6 – Modifiche, proroghe e sospensioni
1. La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023, con le modalità esplicitate dall’Allegato II. 14 al Codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto e di modificare l’oggetto del presente Contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2026.
3. Il Contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell’art. 121, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023 e nell’Allegato II.14.
4. Salvo quanto previsto nel precedente articolo 5, per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.
Art. 7 - Controlli
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento la Stazione Appaltante ha istituito
un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori (“Direttore Lavori”) ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti.
2. Il Direttore Xxxxxx cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al Progetto Esecutivo posto a base di gara ed al presente Contratto.
3. Il Direttore Xxxxxx ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del
contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 119, comma 12, del Codice.
5. L’Appaltatore collaborerà attivamente con il Direttore Xxxxxx e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.
Art. 8 - Contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale.
2. Il prezzo offerto per il lavoro a corpo, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’Appalto e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore Lavori registra la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.
5. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
6. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 31 del Capitolato speciale d’Appalto e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore Lavori. Tuttavia, il Direttore Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
Art. 9 – Corrispettivi e pagamenti
1. Tenuto conto del ribasso offerto pari al %, l’importo contrattuale è pari a complessivi Euro , oltre IVA, di cui Euro
per costi della mano d’opera ed Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell’Appaltatore, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti facenti parte integrante del Progetto Esecutivo posto a base di gara che l’Appaltatore dichiara di conoscere.
3. I corrispettivi per i lavori a corpo sono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il compenso è remunerativo dell’intervento edilizio nel suo complesso, compresa ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni richieste.
5. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l’esecuzione del presente Contratto.
6. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate al Capo IV – Disciplina economica del Capitolato speciale d’Appalto e, previa verifica dei lavori resi, a seguito dell’emissione del certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del Contratto.
7. In tema di modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nei successivi articoli 11, 12, 13 e 14, conformemente a quanto previsto nel paragrafo al Capo IV – Disciplina economica del Capitolato speciale d’Appalto.
8. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA 8VR3VB, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattura elettronica, il CIG: B2B700D11C8, il CUP: G18C22001100006 e il numero di protocollo del Contratto, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
9. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.
10. Si precisa che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia.
Art. 9 – Clausola di revisione dei prezzi
Il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 relativi agli indici sintetici di costo di costruzione, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all’indice dell’anno precedente, e l’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della suddetta variazione.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui al precedente comma 3 dell’articolo 8, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette)
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Art. 11 – Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, all’Appaltatore è concessa un’anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolata sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 12 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'all. II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d’Appalto;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. 36/2023, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione dello stesso. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 36/2023.
5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente Contratto. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Art. 13 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una
propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo30, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Essendo importo dell’appalto superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice, ai sensi dell’art. 117, comma 11, del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il Direttore Lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.
Art. 14 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso
B.C.E. di cui all’art 125, comma 9, del D.lgs. 36/2023 maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo; il pagamento dei già menzionati interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Art. 15 - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente Contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in
fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 8.
7. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.
8. L’Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.
9. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.
10. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 16 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.
n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del
presente contratto.
4. Il personale incaricato dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
5. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente contratto.
6. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 17 – Recesso
1. L’Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
2. Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e
dall’allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 - per porre fine all’inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del c.c., di escutere la Garanzia Definitiva, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 15 (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore), 16 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro) 23 (Responsabilità dell’Appaltatore), e 25 (Obblighi di riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 3 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023;
c) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l’Appaltatore;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 10 del presente Contratto;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
h) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico dell’Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e al
i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;
j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;
k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
l) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023;
m) mancato rispetto del Patto d’Integrità;
4. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
8. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 124,
comma 2, primo periodo.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 19 – Garanzie definitive
1. L’Appaltatore, come indicato in premessa, ha prodotto la polizza
fidejussoria n. , rilasciata in data dalla
Compagnia , a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del Codice (la “Garanzia definitiva”) il cui importo garantito è di Euro
.
2. L’Appaltatore, come indicato in premessa, ha inoltre prodotto la polizza n.
, rilasciata dalla compagnia , avente durata dal _ sino al , con massimale di €
(Opere); € (Opere preesistenti); €
(Demolizioni e sgombero); € (Resp civ verso terzi), a titolo di garanzia della responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice, che terrà indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’esecuzione delle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi.
3. L’Appaltatore, come indicato in premessa, ha prodotto polizza
n. , rilasciata in data dalla compagnia
, a garanzia dell’anticipazione, dell’importo di Euro
, da svincolare secondo quanto previsto dall’art. 125, comma, del Codice.
Art. 20 – Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 16 del presente Capitolato, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 20 - Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
5. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 21 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
3. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
4. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
5. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.
7. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio l’obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
8. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Art. 22 - Disposizioni antimafia
L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011.
Art. 23 - Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ai sensi del D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell’Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell’Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui l’Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
2. L’inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.
3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.
4. L’Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso.
5. L’Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 24 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.
2. Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l’Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da
xxxxx e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.
3. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l’Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.
4. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto.
2. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del contratto che
opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.
Art. 26 - Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L’Appaltatore è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.
Art. 27 - Domicilio delle parti
1. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente Contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Per la Stazione Appaltante: xxx_xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; Per l’Appaltatore: ;
2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:
- la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00 (c.a.p. 60131);
- l’Appaltatore a ( ), n. CAP: .
3. Le Parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.
Art. 28 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile, oltre alla normativa specificamente richiamata nel Contratto.
Art. 29 – Accordo bonario
1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 2 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del
contratto.
Art. 30 – Controversie e foro competente
1. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona.
2. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 31 - Spese del contratto
1. Il presente Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).
2. La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Appaltatore.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso.
L’Appaltatore dichiara di aver già provveduto in data / /2024 al pagamento dell’imposta di bollo tramite versamento mediante F-24 Elide sul codice Tributo , pari ad Euro 500,00, rientrando l’importo del Contratto nello scaglione ricompreso tra Euro 5.000.000 e Euro 25.000.000 di cui all’Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023.
p. l’Agenzia del Demanio DR Xxxxxx – Il Direttore (firmato digitalmente)
p. l’Appaltatore, il legale rappresentante pro tempore
(firmato digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3 (Durata, penali e premio di accelerazione), 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 15 (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore), 16 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 17 (Recesso), 18 (Risoluzione del contratto), 20 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti) 21 (Subappalto), 23 (Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico), 24 (Responsabilità dell’Appaltatore), 26 (Obblighi di riservatezza), 30 Controversie e Foro competente) del Contratto.
Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali
p. l’Appaltatore, il legale rappresentante pro tempore
(firmato digitalmente)
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
Allegati:
“A” – Capitolato Speciale d’Appalto “B” – Computo metrico Estimativo