DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. LAVORO E FORMAZIONE
N. 30/SIM DEL 21/02/2014
Oggetto: L.R. n. 2/2005, art. 29 – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dei Contratti di Solidarietà per imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS - ANNO 2014. € 700.000,00 - Cap. 20818103 – Bilancio 2014.
- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31;
VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 e di adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
VISTA la DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del POA per l’anno 2014.
- D E C R E T A -
1. di approvare l’Avviso pubblico di accesso al contributo per il sostegno dei Contratti di Solidarietà difensivi stipulati nelle imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS ai sensi della Legge n. 236/93 art. 5, commi 5 e 8 e successive integrazioni e modificazioni, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Dirigente P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche, provvederà con successivi atti, all’esclusione delle domande di contributo pervenute e non ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico, all’approvazione delle graduatorie, agli impegni di spesa e all’erogazione dei relativi contributi a favore dei Soggetti beneficiari e agli altri atti conseguenti all’attuazione dell’intervento;
3. di dare evidenza pubblica al presente avviso completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul BUR e sul sito internet http//:xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx;
4. di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, per la somma complessiva di
€uro 700.000,00 è garantito dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 20818103, U.P.B. 2.08.18, del Bilancio regionale anno 2014, Codice SIOPE 10602/1623.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
Legge n. 863/1984 – Legge n. 48/1988 – Legge n. 236/1993 – Legge n. 608/1996 e loro successive integrazioni e modificazioni;
DPR n. 218/2000 “ Regolamento di semplificazione per la concessione del trattamento di CIGS e integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà”;
D.M. n. 31445 del 20/08/2002 “Criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in applicazione dei contratti di solidarietà”;
Circolare ministeriale n. 20 del 25 maggio 2004;
L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
Nota del Ministero del Lavoro n. 14/0022114 del 3 novembre 2009;
Xxxxxxx d’intesa “sulle politiche di bilancio 2014 a sostegno del lavoro e la coesione sociale del 13/12/2013” sottoscritto dalla Regione Marche e le Segreterie Regionali CGIL, CISL e UIL;
DGR n. 39 del 27/01/2014 avente per oggetto: “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente “L.R. n. 2/2005, art. 29 - Criteri e modalità per l’attribuzione del contributo alle imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS che stipulano Contratti di Solidarietà difensivi al fine di evitare licenziamenti – ANNO 2014. Importo € 700.000,00 - Cap. 20818103 del Bilancio 2014”.
DGR n. 163 del 17/02/2014 avente per oggetto: “L.R. n. 2/2005, art. 29 - Criteri e modalità per l’attribuzione del contributo alle imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS che stipulano Contratti di Solidarietà difensivi al fine di evitare licenziamenti – ANNO 2014. Importo
€ 700.000,00 - Cap. 20818103 del Bilancio 2014”.
B) MOTIVAZIONE
Con il Verbale d’Intesa sottoscritto il 13/12/2013 tra la Regione Marche e le Segreterie Regionali CGIL, CISL e UIL, prevalentemente finalizzato a confermare gli interventi già in essere da alcuni anni, nell’ambito delle misure anti-crisi, nonché del relativo budget di stanziamento, propedeutico per la redazione del bilancio preventivo 2014, ha confermato il rifinanziamento dei Contratti di Solidarietà.
A tal fine si prevede uno stanziamento di € 700.000,00, come per il precedente anno, per il sostegno ai Contratti di solidarietà difensivi ai sensi della Legge n. 236/93 art. 5, commi 5 e 8 e successive integrazioni e modificazioni.
La Regione si riserva altresì la possibilità di rifinanziare, nel corso dell’anno, il presente avviso, qualora ce ne fossero le necessità, nel caso di eventuali disponibilità di ulteriori risorse da destinare allo scopo.
Con DGR n. 39 del 27/01/2014 la Giunta Regionale ha deliberato per la “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente “L.R. n. 2/2005, art. 29 - Criteri e modalità per l’attribuzione del contributo alle imprese escluse dal campo di applicazione
della CIGS che stipulano Contratti di Solidarietà difensivi al fine di evitare licenziamenti – ANNO 2014. Importo € 700.000,00 - Cap. 20818103 del Bilancio 2014”.
Successivamente con la DGR n. 163 del 17/02/2014, ha approvato i criteri e le modalità per l’attribuzione di tali contributi per l’anno 2014, ai sensi della normativa sopraindicata, i cui punti essenziali sono così riassumibili:
Soggetti destinatari:
possono presentare domanda per beneficiare di tale contributo regionale le imprese (per definizione di impresa vedi Regolamento CE 800/2008 – Allegato 1, art. 1) aventi sede legale e/o operativa nella regione Marche, ovvero imprese che pur avendo sede legale in altra regione, abbiano una o più sedi operative nella Regione Marche, a condizione che abbiano già presentato la domanda di ammissione al contributo ministeriale, ovvero per quelle imprese per le quali sia già stato emanato il relativo Decreto di concessione del contributo a sostegno del Contratto di Solidarietà, da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e che rientrino nelle seguenti fattispecie:
Le imprese escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano più di 15 dipendenti, comprese le società cooperative, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 e che stipulino i CdS al fine di evitare i licenziamenti;
Le imprese escluse dalla normativa in materia di CIGS, che occupino meno di 16 dipendenti, comprese le società cooperative, che stipulino CdS al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 5, comma 5, legge n. 236/93 come integrata dall’art. 7 ter, comma 9, lettera d), legge n. 33/2009);
Tutte le imprese artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, a condizione che sottoscrivano un Contratto di Solidarietà dove si prevede che i lavoratori a orario ridotto da loro dipendenti, percepiscano a carico dei fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, istituiti dai CCNL o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinato ai lavoratori (Legge n. 236/93, art. 5, comma 8 e successive modificazioni). Resta fermo che le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono altresì attivare le procedure di mobilità;
Le imprese che, pur avendo stipulato precedentemente Contratti di Solidarietà ed abbiano già beneficiato del contributo regionale relativamente ad una annualità, solo se abbiano concluso il CdS precedente ed abbiano stipulato un nuovo accordo collettivo aziendale sindacale, per il quale abbiano già richiesto e/o ottenuto un ulteriore Decreto di concessione da parte del Ministero;
Le imprese di cui sopra che abbiano sottoscritto l’accordo sindacale sul CdS successivamente alla data del 1° gennaio 2013.
Il contributo regionale integra la quota di retribuzione persa dai lavoratori interessati dai CdS appartenenti alle categorie degli operai, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro e lavoratori part-time. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.
Anche i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato ed inserimento lavorativo, possono beneficiare dei CdS e del relativo contributo fino alla scadenza del contratto, purché la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi ed a condizione che non siano stati assunti per esigenze produttive legate a fenomeni di natura stagionale.
Decorrenza degli Accordi e decorrenza/scadenza di presentazione delle domande:
potranno presentare la domanda per il contributo regionale a sostegno del CdS quelle imprese che abbiano stipulato l’accordo con i sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, di cui all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 30/10/1984 n. 376, convertito in legge n. 863 del 19/12/1984, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, mediante una riduzione degli orari di lavoro, successivamente alla data del 1° GENNAIO 2013.
Le domande di richiesta del contributo dovranno pervenire alla Regione Marche a decorre dalla data di pubblicazione sul BUR dell’Avviso Pubblico, mentre i termini di presentazione hanno scadenza sino alla data del 20 NOVEMBRE 2014 e comunque sino alla disponibilità delle risorse stanziate allo scopo.
Caratteristiche ed entità del contributo e modalità di erogazione:
in ragione della disciplina sopra richiamata che regola i Contratti di Solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS ed in particolare relativamente al meccanismo che regola l’assegnazione dei contributi ministeriali, a dette imprese che stipulano contratti di solidarietà il contributo regionale di che trattasi, sarà erogato e destinato esclusivamente a beneficio dei lavoratori, al fine di integrare il monte retributivo non dovuto ai medesimi a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Il contributo regionale di cui al presente provvedimento, sostiene il CdS operativo nell’azienda per un periodo massimo di 12 mesi. La medesima azienda, potrà richiedere il contributo regionale per un ulteriore periodo di 12 mesi, solo nel caso in cui venga stipulato, successivamente, un nuovo accordo sindacale aziendale, per il quale sia stata già avanzata al Ministero una nuova richiesta di contributo ministeriale, ovvero sia stato già emanato un nuovo Decreto di concessione del contributo ministeriale. Tale ulteriore e successivo periodo di 12 mesi, dovrà essere a carico degli eventuali stanziamenti che la Regione dovesse prevedere per tale misura, nell’esercizio successivo e a seguito dell’emanazione di un nuovo Avviso Pubblico.
La concessione e la liquidazione del contributo alle imprese è disposta con Decreti del Dirigente della
P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche ed è pari ad un quarto (25%) della quota di retribuzione non dovuta ai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Tale contributo, che è riferito ad una sola annualità, è erogato in due soluzioni tramite un anticipo pari al 75% del contributo totale ed un saldo per la rimanente somma dovuta, erogato al termine del periodo di riferimento dei 12 mesi della durata del CdS finanziato dalla Regione e previa verifica della completa documentazione (copia dei cedolini stipendi), comprovante l’effettiva entità dell’avvenuto trasferimento, mediante specifica voce, sugli stipendi dei dipendenti interessati dalle riduzioni di orario.
L’erogazione dell’anticipo del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa interessata, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo stesso e cioè al 75% del contributo totale ammesso al finanziamento e previo invio da parte del Soggetto richiedente sia del Decreto di concessione del contributo statale, emanato dal Ministero del lavoro, se non già precedentemente trasmesso.
Qualora l’impresa interessata rinunci alla richiesta dell’anticipo di cui sopra, ma garantisca comunque ai lavoratori l’erogazione in busta paga, del contributo regionale, non si rende necessaria la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, in quanto al temine del periodo di “solidarietà” e dopo la regolare presentazione della rendicontazione, verrà erogato direttamente, in un’unica soluzione, il saldo pari alla somma spettante.
L’erogazione dell’anticipo del contributo, ovvero del saldo erogato in un’unica soluzione successivamente alla rendicontazione, è inoltre subordinata alla verifica, per via telematica, da parte del Servizio regionale competente, della regolarità del DURC (Documento unico di Regolarità Contributiva).
La garanzia fideiussoria deve avere validità pari a 12 mesi a partire dal momento della sottoscrizione della fidejussione medesima e prorogabile automaticamente per ulteriori 6 mesi e comunque sino allo svincolo formale da parte dell’Amministrazione regionale. I relativi costi della fideiussione sono a carico dell’azienda destinataria del contributo.
L’erogazione del saldo sarà effettuata al termine del periodo dei 12 mesi del CdS, dal Competente Servizio regionale, mediante un apposito Decreto di liquidazione da emanarsi entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della completa documentazione di rendicontazione (Allegato A3, + cedolini degli stipendi dei lavoratori interessati).
I contributi di cui al presente intervento, non si configurano come “Aiuti di Stato” e non sono quindi soggetti alla disciplina della normativa Comunitaria in materia ed in particolare al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 (pubblicato nella GUCE Serie L 379/5 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Il contributo concesso dalla Regione Marche per i Contratti di solidarietà, infatti, avendo come destinatari finali del beneficio (cioè i reali percettori del contributo) i lavoratori interessati dalle riduzioni di orario di cui ai contratti medesimi, sia pur essi erogati per il tramite della propria Azienda che ha inoltrato la domanda, non costituiscono un beneficio diretto all’Azienda, ma un sostegno al reddito dei lavoratori.
Istruttoria ed approvazione delle graduatorie:
Le domande pervenute nei termini indicati dal presente atto, sono istruite dal “Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Lavoro e Formazione”, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e della completezza della documentazione richiesta previsti dal Bando.
Le domande complete della documentazione richiesta, verranno predisposte in una graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo, farà fede il timbro postale. Per le domande pervenute che risultino incomplete e comunque ritenute regolarizzabili secondo le indicazioni del Bando, farà fede la data di arrivo della nota di trasmissione integrativa degli elementi mancanti.
L’atto di approvazione della prima graduatoria da parte del medesimo Servizio, sarà emanato trascorsi 60 gg dalla pubblicazione del presente Bando sul BUR della Regione Marche e sarà riferito alle domande ammesse al finanziamento pervenute sino a quella data.
Le successive graduatorie avranno periodicità di norma mensile, se in un determinato mese non pervengono domande, la graduatoria “slitta” al successivo mese e comunque sino a quando non sia pervenuta almeno una domanda.
La graduatoria verrà approvata con apposito Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione.
Adempimenti del datore di lavoro:
L’Impresa ammessa al finanziamento ed inserita in graduatoria, anche in base alla sola presentazione della copia della domanda inoltrata al Ministero per la concessione del contributo statale per il medesimo contratto di solidarietà, è tenuta alla trasmissione, al Servizio regionale competente, non solo dell’atto di Concessione del contributo ministeriale, necessario ai fini della liquidazione del contributo regionale, ma anche dell’eventuale atto ministeriale di diniego, che ovviamente preclude dalla possibilità di beneficiare anche del contributo regionale.
Il contributo regionale erogato all’Impresa è destinato esclusivamente all’integrazione della retribuzione dei lavoratori e deve essere evidenziato in busta paga attraverso l’inserimento di apposita voce stipendiale e liquidato ai lavoratori entro il mese successivo all’effettivo incasso dell’anticipo erogato dalla Regione per i mesi già maturati in regime di CdS, salvo conguaglio con eventuali anticipi già erogati dal datore di lavoro ai medesimi dipendenti se ed in quanto previsti dal CdS stipulato dalle parti. La liquidazione di tale contributo ai lavoratori interessati, dovrà essere rendicontata attraverso la trasmissione dei cedolini degli stipendi relativi alle mensilità che riportano l’avvenuto pagamento di tale integrazione regionale.
Altresì l’Impresa interessata dovrà trasmettere tempestivamente al Servizio regionale competente copia di eventuali accordi sindacali intervenuti successivamente, modificativi e/o integrativi del contratto di solidarietà di che trattasi, anche al fine di consentire una eventuale rideterminazione del contributo spettante.
Al fine di monitorare costantemente l’andamento della spesa, il Soggetto ammesso al finanziamento, successivamente all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale e al relativo trasferimento dello stesso a favore dei lavoratori interessati, per le mensilità già maturate in regime di CdS, dovrà trasmettere tempestivamente al Servizio regionale competente, una scheda di monitoraggio di cui all’Allegato A3, con allegati i cedolini degli stipendi dei lavoratori interessati, relativi alla/e mensilità nella/e quale/i sono stati erogati i contributi regionali di che trattasi sino a quel momento e così successivamente con cadenza bimestrale, sino alla conclusione del CdS finanziato dalla Regione (12 mesi).
Le trasmissioni dei documenti di cui sopra dovranno avvenire entro i successivi 15 gg. dal termine del primo periodo (il “primo periodo” si intende dal primo mese di decorrenza del CdS sino al mese successivo a quello di erogazione dell’anticipo da parte della Regione se richiesto, ovvero altrimenti sempre bimestralmente) cui si riferiscono la/le liquidazione/i del contributo ai medesimi lavoratori, nonché dal termine dei successivi bimestri e così sino alla conclusione del CdS.
Monitoraggio e controlli:
Al fine di monitorare costantemente l’andamento della spesa, il Soggetto ammesso al finanziamento dovrà trasmettere, successivamente all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale e al relativo pagamento dello stesso a ciascuno dei lavoratori interessati, per le mensilità già maturate in regime di CdS, al Servizio competente di seguito indicato: “REGIONE MARCHE - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Lavoro e Formazione – Xxx Xxxxxxx, 00
– 60125 Ancona; la scheda di rilevazione e monitoraggio della spesa di cui all’Allegato A3, con allegati i cedolini degli stipendi dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario dei CdS relativi alle mensilità in cui è stato erogato il contributo regionale di che trattasi maturato sino a quel momento.
Le trasmissioni successive di tale documentazione dovrà avvenire a cadenza bimestrale (v. paragrafo precedente).
Il Servizio competente della Regione Marche effettuerà il monitoraggio della spesa (cioè il controllo sulla effettiva liquidazione del contributo ai lavoratori, come indicato al punto precedente) e potrà effettuare verifiche e controlli, anche mediante visite in loco presso le sedi dei Soggetti richiedenti il contributo, circa il rispetto del contratto di solidarietà ammesso a finanziamento, sull’effettiva attuazione delle riduzioni di orario applicate ai lavoratori e sulla regolarità delle procedure e del rispetto della normativa e di quanto previsto nel Bando di riferimento.
Revoche e restituzioni del contributo:
Il contributo regionale è revocato qualora il Soggetto richiedente che sia stato ammesso al finanziamento e inserito in graduatoria, non abbia poi dato esecuzione e corso alle riduzioni di orario e a quanto altro previsto dal CdS. In questo caso il Servizio regionale competente emana un apposito Decreto di revoca del contributo. Nel caso in questione, qualora il contributo regionale sia già stato percepito in parte (anticipo) o per intero, esso dovrà essere restituito alla Regione Marche, comprensivo degli interessi legali calcolati con decorrenza dal giorno di incasso da parte del Soggetto interessato, sino al giorno in cui si effettua il versamento di restituzione.
Nel caso in cui il Contratto di Solidarietà abbia avuto esecuzione solo parziale (per “esecuzione parziale” si intende quando si verificano scostamenti dai termini previsti dal CdS tali da incidere sull’entità del contributo concesso), la eventuale quota del contributo già percepito a titolo di anticipo dal Soggetto interessato, ma non spettante, dovrà essere restituita alla Regione Marche, comprensivo degli interessi legali calcolati sulla somma da restituire, con decorrenza dal giorno di incasso della stessa, sino al giorno in cui si effettua il versamento di restituzione.
oooooooooooooooOOOOOoooooooooooooo
Si richiede quindi di approvare il testo integrale relativo all’Avviso Pubblico di accesso al contributo regionale per il sostegno ai Contratti di Solidarietà difensivi per le imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS per l’anno 2014 (art. 29 L.R. n. 2/2005), come riportato nell’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
La copertura finanziaria per gli interventi a sostegno dei contratti di solidarietà difensivi, per la somma complessiva di €uro 700.000,00 è garantita dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 20818103,
U.P.B. 2.08.18 del Bilancio regionale anno 2014, Codice SIOPE 10602/1623.
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il presente atto avente per oggetto:
“L.R. n. 2/2005, art. 29 – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dei Contratti di Solidarietà per imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS - ANNO 2014.
€ 700.000,00 - Cap. 20818103 - Bilancio 2014”.
In cui sia indicato di:
1. di approvare l’Avviso pubblico di accesso al contributo per il sostegno dei Contratti di Solidarietà difensivi stipulati nelle imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS ai sensi della Legge n. 236/93 art. 5, commi 5 e 8 e successive integrazioni e modificazioni, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il Dirigente P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche, provvederà con successivi atti, all’esclusione delle domande di contributo pervenute e non ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico, all’approvazione delle graduatorie, agli impegni di spesa e
all’erogazione dei relativi contributi a favore dei Soggetti beneficiari e agli altri atti conseguenti all’attuazione dell’intervento;
3. di dare evidenza pubblica al presente avviso completo dei suoi allegati attraverso la pubblicazione sul BUR e sul sito internet http//:xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx;
4. di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, per la somma complessiva di €uro 700.000,00 è garantito dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 20818103, U.P.B. 2.08.18, del Bilancio regionale anno 2014, Codice SIOPE 10602/1623.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria per la somma di € 700.000,00 garantita dalla disponibilità esistente sul capitolo n. 20818103, U.P.B. 2.08.18, del Bilancio regionale anno 2014, Codice SIOPE 10602/1623. Trattasi di fondi regionali.
IL RESPONSABILE P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA N. 2
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
- ALLEGATI -
(Allegato A)
Allegato A
AVVISO PUBBLICO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS - art. 29 L.R. n. 2/2005 - ANNO 2014
Articolo 1 Finalità
La Regione Marche, in linea con il Verbale d’Intesa sottoscritto dalla Regione e dalle XX.XX. CGIL, CISL, UIL Marche in data 13/12/2013, con il presente intervento intende incentivare i Contratti di Solidarietà difensivi stipulati ai sensi della Legge n. 236/93, art. 5, commi 5 e 8 e successive integrazioni e modificazioni, per le Imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS, prevedendo un contributo destinato alla integrazione del reddito dei lavoratori, per compensare la retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario, derivata dall’applicazione di tali Contratti di Solidarietà stipulati al fine di evitare licenziamenti.
Articolo 2 Finanziamento
La Regione Marche, per lo scopo di cui all’art.1, ha previsto lo stanziamento per l’anno 2014 di
€ 700.000,00.
La Regione si riserva altresì la possibilità di rifinanziare il presente avviso nel caso di disponibilità di ulteriori risorse da destinare allo scopo.
Articolo 3
Presentazione delle domande, scadenza dei termini
Le domande di richiesta del contributo di cui al presente Avviso, dovranno pervenire al Servizio regionale competente, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Marche, mentre, i termini di scadenza della presentazione, sono validi sino alla data del 20 NOVEMBRE 2014 e comunque sino alla disponibilità delle risorse stanziate allo scopo.
Articolo 4
Decorrenza degli accordi e durata del finanziamento
Il contributo regionale verrà concesso a quelle imprese che abbiano stipulato successivamente alla data del 1° GENNAIO 2013 accordi di solidarietà con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 30/10/1984 n.
376, convertito in Legge n. 863 del 19/12/1984 e che, di conseguenza, abbiano effettuato, al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, una riduzione dell’orario di lavoro.
Il contributo regionale di cui al presente provvedimento, sostiene il CdS operativo nell’azienda per un periodo massimo di 12 mesi. La medesima azienda, potrà richiedere il contributo regionale per un ulteriore periodo di 12 mesi, solo nel caso in cui venga stipulato, successivamente, un nuovo accordo sindacale aziendale, per il quale sia stata già avanzata al Ministero una nuova richiesta di contributo ministeriale, ovvero sia stato già emanato un nuovo Decreto di concessione del contributo ministeriale. Tale ulteriore e successivo periodo di 12 mesi, dovrà essere a carico degli eventuali stanziamenti che la Regione dovesse prevedere per tale misura, nell’esercizio successivo e a seguito dell’emanazione di un nuovo Avviso Pubblico.
Articolo 5 Soggetti destinatari
Possono presentare domanda per beneficiare di tale contributo regionale le imprese (per definizione di impresa vedi Regolamento CE 800/2008 – Allegato 1, art. 1) aventi sede legale e/o operativa nella regione Marche, ovvero imprese che pur avendo sede legale in altra regione, abbiano una o più sedi operative nella Regione Marche, a condizione che abbiano già presentato la domanda di ammissione al contributo ministeriale, ovvero per quelle imprese per le quali sia già stato emanato il relativo Decreto di concessione del contributo a sostegno del Contratto di Solidarietà, da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e che rientrino nelle seguenti fattispecie:
Le imprese escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano più di 15 dipendenti, comprese le società cooperative, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 e che stipulino i CdS al fine di evitare i licenziamenti;
Le imprese escluse dalla normativa in materia di CIGS, che occupino meno di 16 dipendenti, comprese le società cooperative, che stipulino CdS al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 5, comma 5, legge n. 236/93 come integrata dall’art. 7 ter, comma 9, lettera d), legge n. 33/2009);
Tutte le imprese artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, a condizione che sottoscrivano un Contratto di Solidarietà dove si prevede che i lavoratori a orario ridotto da loro dipendenti, percepiscano a carico dei fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, istituiti dai CCNL o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinato ai lavoratori (Legge n. 236/93, art. 5, comma 8 e successive modificazioni). Resta fermo che le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono altresì attivare le procedure di mobilità;
Le imprese che, pur avendo stipulato precedentemente Contratti di Solidarietà ed abbiano già beneficiato del contributo regionale relativamente ad una annualità, solo se abbiano concluso il CdS precedente ed abbiano stipulato un nuovo accordo collettivo aziendale sindacale, per il quale abbiano già richiesto e/o ottenuto un ulteriore Decreto di concessione da parte del Ministero;
Le imprese di cui sopra che abbiano sottoscritto l’accordo sindacale sul CdS successivamente alla data del 1° gennaio 2013;
Articolo 6
Lavoratori beneficiari del regime di solidarietà
Il contributo regionale corrisposto all’impresa, è destinato ai lavoratori ed integra la quota di retribuzione persa dagli stessi per effetto del CdS. I lavoratori che possono essere coinvolti nei CdS sono quelli appartenenti alle categorie degli operai, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro e lavoratori part-time. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.
Anche i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato ed inserimento lavorativo possono beneficiare del contratto di solidarietà e del relativo contributo fino alla scadenza del contratto, purché la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi ed a condizione che non siano stati assunti per esigenze produttive legate a fenomeni di natura stagionale.
Articolo 7
Accordo collettivo aziendale sindacale
L’accordo aziendale sindacale di applicazione del Contratto di Solidarietà dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- quantificazione dell’esubero di personale e i motivi che lo hanno determinato;
- data di decorrenza dell’applicazione del regime di solidarietà, durata e relativa scadenza;
- entità ed articolazione della riduzione di orario (giornaliero, settimanale e mensile), unità lavorative interessate ed eventualmente escluse e relativa motivazione;
- numero dei lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro nel rispetto del principio di congruità con le variazioni percentuali indicate dal D.M. n. 31445 del 20/08/2002;
- eventuale previsione di deroghe alle riduzioni di orario stabilito dall’accordo, per far fronte ad improvvise situazioni di mercato;
- dovrà inoltre essere indicata, per ogni lavoratore, la qualifica di appartenenza, il relativo livello retributivo ed i periodi di inserimento nel programma di riduzione di orario.
Articolo 8
Domanda di ammissione al contributo regionale
La domanda dell’impresa per la richiesta del contributo regionale, comprensiva della documentazione di cui al successivo art 9, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata in bollo secondo il fac- simile previsto nell’Allegato A1 del presente bando, deve essere inviata a mezzo Raccomandata A/R a:
REGIONE MARCHE – Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Lavoro e Formazione
Xxx Xxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx Leopardi – 2° piano) - 60125 ANCONA
successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) del presente bando.
Il plico inviato dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “BANDO DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI - art. 29 L.R. n. 2/2005 - ANNO 2014”.
Articolo 9 Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda presentata in carta bollata utilizzando lo schema di cui all’Allegato A1, va allegata la seguente documentazione :
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;
b) accordo sindacale aziendale di solidarietà, in copia;
c) prospetto contenente: l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e rispettiva qualifica e/o livello, retribuzione lorda dei 12 mesi precedenti (escluso lo straordinario), ore di lavoro retribuite (escluso lo straordinario) nei 12 mesi precedenti, retribuzione media oraria (risultante dal rapporto delle due voci precedenti), percentuale di riduzione in rapporto all’orario ordinario, ore di riduzione attribuite complessivamente nel periodo di riferimento per ciascun lavoratore, importo di integrazione salariale riconosciuto al lavoratore (pari ad un quarto del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell’orario di lavoro);
d) Decreto di concessione, a seguito di contratto di solidarietà, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per imprese non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, comma 5 e 8 della Legge n. 236/93 e successive integrazioni e modificazioni), o in alternativa, se non ancora in possesso del Decreto Ministeriale, copia della domanda inoltrata al Ministero per la concessione del contributo per il contratto di solidarietà;
e) Dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui all’Allegato A2.
Articolo 10
Motivi di esclusione delle domande
Il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, dispone con proprio atto l’esclusione delle domande, in quanto:
1. prive della richiesta di contributo di cui all’Allegato A1;
2. non presentate nei termini e non conformi ai requisiti ed alle caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4;
3. i Soggetti richiedenti non rientrino nelle fattispecie indicate all’art. 5;
4. prive della documentazione indicata ai punti b), c), d), di cui all’art. 9.
Le domande e la relativa documentazione che risultino incomplete possono essere regolarizzate, solo nei casi di seguito elencati:
a) la mancanza del bollo sulla richiesta di contributo di cui all’Allegato A1 (regolarizzazione attraverso l’invio di bollo);
b) mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità indicata al punto a) di cui al precedente art.9);
c) documento di identità, di cui al precedente punto, scaduto (regolarizzazione attraverso l’invio di copia valida);
d) mancanza della Dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta del DURC (Allegato A2).
Tali omissioni formali possono essere regolarizzate:
- su iniziativa del richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo qualora si avveda autonomamente dell’omissione;
- entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione e regolarizzazione, da parte dell’Amministrazione. Il mancato invio della documentazione richiesta, oltre i termini
indicati, comporta l’esclusione dell’impresa da qualsiasi successiva graduatoria riferita al presente Avviso e pertanto dalla concessione del contributo richiesto.
Le domande incomplete di cui sopra ai punti a), b), c) e d), verranno considerate ammissibili ed inserite nella relativa graduatoria, solo dopo l’avvenuta trasmissione della documentazione mancante.
Articolo 11 Graduatorie
Le domande complete della documentazione richiesta al precedente art. 9, verranno predisposte in una graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo, farà fede il timbro postale. Per le domande pervenute che risultino incomplete (vedi art. 10), e solo successivamente regolarizzate, farà fede la data di arrivo della nota di trasmissione integrativa degli elementi mancanti.
L’atto di approvazione della prima graduatoria da parte del competente Servizio regionale, sarà emanato trascorsi 60 gg dalla pubblicazione del presente Bando sul BUR della Regione Marche e sarà riferito alle domande ammesse al finanziamento pervenute sino a quella data.
Le successive graduatorie avranno periodicità, di norma, mensile, se in un determinato mese non pervengono domande, la graduatoria “slitta” al successivo mese e comunque sino a quando non sia pervenuta almeno una domanda.
La graduatoria verrà approvata con apposito Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione.
Articolo 12
Caratteristiche ed entità del contributo e modalità di erogazione
In ragione della disciplina sopra richiamata che regola i Contratti di Solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS ed in particolare, relativamente al meccanismo che regola l’assegnazione dei contributi ministeriali, a dette imprese che stipulano contratti di solidarietà, il contributo regionale di cui al presente atto, sarà erogato esclusivamente per integrare la quota retributiva non dovuta ai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Il contributo regionale di cui al presente provvedimento, sostiene il CdS operativo nell’azienda per un periodo massimo di 12 mesi. La medesima azienda, potrà richiedere il contributo regionale per un ulteriore periodo di 12 mesi, solo nel caso in cui venga stipulato, successivamente, un nuovo accordo sindacale aziendale, per il quale sia stata già avanzata al Ministero una nuova richiesta di contributo ministeriale, ovvero sia stato già emanato un nuovo Decreto di concessione del contributo ministeriale. Tale ulteriore e successivo periodo di 12 mesi, dovrà essere a carico degli eventuali stanziamenti che la Regione dovesse prevedere per tale misura, nell’esercizio successivo e a seguito dell’emanazione di un nuovo Avviso Pubblico.
La concessione e la liquidazione del contributo alle imprese è disposta con Decreti del Dirigente della
P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche ed è pari ad un quarto (25%) della quota di retribuzione non dovuta ai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Tale contributo, che è riferito ad una sola annualità, è erogato in due soluzioni tramite un anticipo pari al 75% del contributo totale ed un saldo per la rimanente somma dovuta, erogato al termine del periodo di riferimento dei 12 mesi della durata del CdS finanziato dalla Regione e previa verifica della completa documentazione (copia dei cedolini stipendi), comprovante l’effettiva entità dell’avvenuto trasferimento, mediante specifica voce, sugli stipendi dei dipendenti interessati dalle riduzioni di orario.
L’erogazione dell’anticipo del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa interessata, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo stesso e cioè al 75% del contributo totale ammesso al finanziamento e previo invio da parte del Soggetto richiedente sia del Decreto di concessione del contributo statale, emanato dal Ministero del lavoro, se non già precedentemente trasmesso.
Qualora l’impresa interessata rinunci alla richiesta dell’anticipo di cui sopra, ma garantisca comunque ai lavoratori l’erogazione in busta paga, del contributo regionale, non si rende necessaria la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, in quanto al temine del periodo di “solidarietà” e dopo la regolare presentazione della rendicontazione, verrà erogato direttamente, in un’unica soluzione, il saldo pari alla somma spettante.
L’erogazione dell’anticipo del contributo, ovvero del saldo erogato in un’unica soluzione successivamente alla rendicontazione, è inoltre subordinata alla verifica, per via telematica, da parte del Servizio regionale competente, della regolarità del DURC (Documento unico di Regolarità Contributiva).
La garanzia fideiussoria deve avere validità pari a 12 mesi a partire dal momento della sottoscrizione della fidejussione medesima e prorogabile automaticamente per ulteriori 6 mesi e comunque sino allo svincolo formale da parte dell’Amministrazione regionale. I relativi costi della fideiussione sono a carico dell’azienda beneficiaria.
L’erogazione del saldo sarà effettuata al termine del periodo dei 12 mesi del CdS, dal Competente Servizio regionale, mediante un apposito Decreto di liquidazione da emanarsi entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della completa documentazione di rendicontazione (Allegato A3, + cedolini degli stipendi dei lavoratori interessati).
I contributi di cui al presente intervento, non si configurano come “Aiuti di Stato” e non sono quindi soggetti alla disciplina della normativa Comunitaria in materia ed in particolare al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 (pubblicato nella GUCE Serie L 379/5 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Il contributo concesso dalla Regione Marche per i Contratti di solidarietà, infatti, avendo come destinatari finali del beneficio (cioè i reali percettori del contributo) i lavoratori interessati dalle riduzioni di orario di cui ai contratti medesimi, sia pur essi erogati per il tramite della propria Azienda che ha inoltrato la domanda, non costituiscono un beneficio diretto all’Azienda, ma un sostegno al reddito dei lavoratori.
Articolo 13 Adempimenti del datore di lavoro
L’Impresa ammessa al finanziamento ed inserita in graduatoria, anche in base alla sola presentazione della copia della domanda inoltrata al Ministero per la concessione del contributo statale per il medesimo contratto di solidarietà, è tenuta alla trasmissione, al Servizio regionale competente, non solo dell’atto di Concessione del contributo ministeriale, necessario ai fini della liquidazione di quello regionale di cui al presente atto, ma anche dell’eventuale atto ministeriale di diniego, che ovviamente preclude dalla possibilità di beneficiare anche del presente contributo regionale.
Il contributo regionale erogato all’Impresa è destinato esclusivamente all’integrazione della retribuzione dei lavoratori e deve essere evidenziato in busta paga attraverso l’inserimento di apposita voce stipendiale e liquidato ai lavoratori entro il mese successivo all’effettivo incasso dell’anticipo
erogato dalla Regione per i mesi già maturati in regime di CdS, salvo conguaglio con eventuali anticipi già erogati dal datore di lavoro, ai medesimi dipendenti, se ed in quanto previsti dal CdS stipulato dalle parti.
La liquidazione di tale contributo ai lavoratori interessati, dovrà essere rendicontata attraverso la trasmissione dei cedolini degli stipendi relativi alle mensilità che riportano l’avvenuto pagamento di tale integrazione regionale.
Altresì l’Impresa interessata dovrà trasmettere tempestivamente al Servizio regionale competente copia di eventuali accordi sindacali intervenuti successivamente, modificativi e/o integrativi del contratto di solidarietà originario, anche al fine di consentire una eventuale rideterminazione del contributo spettante.
Il datore di lavoro, in rappresentanza dell’Impresa destinataria del contributo, successivamente all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale e alla relativa liquidazione dello stesso a favore dei lavoratori interessati, deve inoltre compilare e trasmettere al Servizio regionale competente, la Scheda di monitoraggio e rendicontazione della spesa di cui all’Allegato A3 (con cadenza bimestrale successivamente al primo invio), attestante l’avvenuta erogazione ai lavoratori interessati del contributo di che trattasi con allegati i cedolini degli stipendi come già indicato.
Le trasmissioni dei documenti di cui sopra dovranno avvenire entro i successivi 15 gg. dal termine del primo periodo (il “primo periodo” si intende dal primo mese di decorrenza del CdS sino al mese successivo a quello di erogazione dell’anticipo da parte della Regione, se richiesto, ovvero altrimenti sempre bimestralmente) cui si riferiscono la/le liquidazione/i del contributo ai medesimi lavoratori, nonché dal termine dei successivi bimestri e così sino alla conclusione del CdS.
I datori di lavoro richiedenti il contributo, dovranno dichiarare all’atto di presentazione della domanda:
di non avere in corso, o di non avere attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
di applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
di impegnarsi a trasmettere, con le modalità e periodicità indicate agli artt. 13 e 14 del bando, la documentazione ivi indicata ed in particolare l’Allegato A3;
di impegnarsi ad accettare tutti i controlli che la Regione Marche riterrà di effettuare così come indicati all’art. 14 del bando;
di impegnarsi a versare ai lavoratori il contributo erogato come integrazione della retribuzione con le modalità di cui all’art. 13 del bando;
di essere in regola con il DURC, ovvero di attivarsi per la regolarizzazione della propria posizione nei tempi utili ai fini dell’erogazione dell’anticipo del contributo regionale di cui trattasi e di trasmettere la apposita “Dichiarazione sostitutiva” ai fini dei controlli sul DURC;
di essere a conoscenza dei contenuti del Manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività formative e delle politiche attive del lavoro” di cui alla DGR n. 802 del 04/06/2012.
Articolo 14 Monitoraggio e controllo
Al fine di monitorare costantemente l’andamento della spesa, il Soggetto ammesso al finanziamento dovrà trasmettere, successivamente all’erogazione dell’anticipo del contributo regionale e al relativo pagamento dello stesso a ciascuno dei lavoratori interessati, per le mensilità già maturate in regime di CdS, al Servizio competente di seguito indicato: “REGIONE MARCHE - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Lavoro e Formazione – Xxx Xxxxxxx, 00
– 60125 Ancona; la scheda di rilevazione e monitoraggio della spesa di cui all’Allegato A3, con allegati i cedolini degli stipendi dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario dei CdS relativi alle mensilità in cui è stato erogato il contributo regionale di che trattasi maturato sino a quel momento.
Le trasmissioni successive di tale documentazione dovrà avvenire a cadenza bimestrale (v. art.13).
Il Servizio competente della Regione, può effettuare verifiche e controlli anche mediante visite in loco di propri Funzionari, presso le Sedi dei Soggetti beneficiari, circa il rispetto del contratto di solidarietà ammesso a finanziamento, sull’effettiva attuazione delle riduzioni di orario applicate ai lavoratori e sulla regolarità delle procedure e del rispetto della normativa e di quanto previsto nel presente Avviso pubblico.
Articolo 15
Revoche e restituzioni del contributo regionale
Il contributo regionale è revocato qualora il Soggetto richiedente che sia stato ammesso al finanziamento e inserito in graduatoria, non abbia poi dato esecuzione e corso alle riduzioni di orario e a quanto altro previsto dal CdS. In questo caso il Servizio regionale competente emana un apposito Decreto di revoca del contributo. Nel caso in questione, qualora il contributo regionale sia già stato erogato, in parte o per intero, esso dovrà essere restituito alla Regione Marche, comprensivo degli interessi legali calcolati con decorrenza dal giorno di incasso da parte del Soggetto interessato, sino al giorno in cui si effettua il versamento di restituzione.
Nel caso in cui il Contratto di Solidarietà abbia avuto esecuzione solo parziale (per “esecuzione parziale” si intende, quando si verificano scostamenti dai termini previsti dal CdS tali da incidere sull’entità del contributo concesso), la eventuale quota del contributo già erogata al Soggetto interessato, ma non spettante, dovrà essere restituita alla Regione Marche, comprensivo degli interessi legali calcolati sulla somma da restituire, con decorrenza dal giorno di incasso della stessa, sino al giorno in cui si effettua il versamento di restituzione.
I casi di revoca o restituzione sono contemplati dal “Manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività formative e delle politiche attive del lavoro” di cui alla DGR n. 802 del 04/06/2012 che i soggetti che presentano domanda dovranno dichiarare di conoscere al momento della presentazione della domanda.
Altre disposizioni di revoca, criteri e modalità di restituzione o irregolarità non disciplinate dal Manuale sopracitato e dal presente Avviso, sono regolate dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili secondo i principi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m..
La documentazione originale inerente il Contratto di Solidarietà finanziato dal presente Avviso, dovrà essere conservata, dal Soggetto destinatario del finanziamento, per eventuali controlli, fino a 3 anni dalla conclusione del medesimo CdS.
Gli importi dei contributi (specificando, la quota capitale e la quota interessi) eventualmente da restituire, dovranno essere comunicati alla “Regione Marche - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Lavoro e Formazione – Xxx Xxxxxxx, 00 – 60125 Ancona, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
e per conoscenza a:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
La somma dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 368605
IBAN: IT 83 E 07601 02600 000000368605 - intestato a “Regione Marche – Servizio Tesoreria”
Ovvero
sul conto corrente bancario n. 3740 della Regione Marche – Servizio Tesoreria,
in essere presso la Banca delle Marche - IBAN: IT 12 N060 0000 0000 0000 0003 740.
L’impresa deve indicare la causale del versamento con la seguente dicitura: “Contributo regionale per Contratti di Solidarietà difensivi - Anno 2014 - Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro – Restituzione (parziale) contributo”.
Articolo 16 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i Soggetti interessati possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.
Articolo 17 Tutela della privacy
I dati personali raccolti dal Servizio Istruzione Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive della Regione Marche, nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali.
Articolo 18 Pubblicazione
Il bando sarà pubblicato:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche
- nel sito : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Articolo 19 Altre informazioni
Responsabile del procedimento:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Tel. 000- 0000000 - e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx). Indirizzo di Posta certificata:
xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Allegato A1
SCHEMA DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER IMPRESE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS - ANNO 2014
Alla Regione Marche
Servizio Attività produttive, Lavoro Turismo, Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Lavoro e Formazione
Xxx Xxxxxxx, 00
Palazzo Leopardi – 2° piano 00000 XXXXXX
Oggetto: Domanda di contributo regionale per contratti di solidarietà difensivi per aziende escluse dal campo di applicazione della CIGS. Anno 2014.
Il sottoscritto nato a il residente in
legale rappresentante dell’azienda con sede operativa in
C.F. e P.IVA
N° tel. n° fax
a seguito dell’Accordo sindacale aziendale sui Contratti di Solidarietà stipulato in data che prevede un monte ore retributivo non dovuto per riduzione complessiva dell’orario di lavoro pari
ad €
corrispondenti a n°
di riduzione ore lavoro.
Nel dichiarare che il Referente contabile - amministrativo per la presente procedura è il/la Sig.
in qualità di dell’Impresa beneficiaria dichiarante e contattabile ai seguenti recapiti:
N° tel. n° fax
CHIEDE
1. la concessione della somma di € quale contributo della Regione Marche ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n° del per il sostegno dei Contratti di Solidarietà difensivi – pari a un quarto (25%) del monte ore retributivo non dovuto relativo alla singola annualità.
2. la liquidazione del contributo mediante versamento sul c/c n. intestato a
ed intrattenuto presso la banca filiale di IBAN
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non avere in corso, o di non avere attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;
di applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
di impegnarsi a trasmettere, con le modalità e periodicità indicate agli artt. 13 e 14 del bando, la documentazione ivi indicata ed in particolare l’Allegato A3;
di impegnarsi ad accettare tutti i controlli che la Regione Marche riterrà di effettuare così come indicati all’art. 14 del bando;
di impegnarsi a versare ai lavoratori il contributo erogato come integrazione della retribuzione con le modalità di cui all’art. 13 del bando;
di essere in regola con il DURC, ovvero di attivarsi per la regolarizzazione della propria posizione nei tempi utili ai fini dell’erogazione dell’anticipo del contributo regionale di cui trattasi e di trasmettere la apposita “Dichiarazione sostitutiva” ai fini dei controlli sul DURC;
di essere a conoscenza dei contenuti del Manuale per la gestione e la rendicontazione delle attività formative e delle politiche attive del lavoro” di cui alla DGR n. 802 del 04/06/2012.
Allega:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;
b) accordo sindacale aziendale di solidarietà, in copia;
c) prospetto contenente: l’elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e rispettiva qualifica e/o livello, retribuzione lorda dei 12 mesi precedenti (escluso lo straordinario), ore di lavoro retribuite (escluso lo straordinario) nei 12 mesi precedenti, retribuzione media oraria (risultante dal rapporto delle due voci precedenti), percentuale di riduzione in rapporto all’orario ordinario, ore di riduzione attribuite complessivamente nel periodo di riferimento per ciascun
lavoratore, importo di integrazione salariale riconosciuto al lavoratore (pari ad un quarto del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell’orario di lavoro);
d) Decreto di concessione, a seguito di contratto di solidarietà, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per imprese non rientranti nel regime di CIGS (art. 5, comma 5 e 8 della Legge n. 236/93 e successive integrazioni e modificazioni), o in alternativa, se non ancora in possesso del Decreto Ministeriale, copia della domanda inoltrata al Ministero per la concessione del contributo per il contratto di solidarietà;
e) Dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui all’Allegato A2.
Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa
(allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità)
Allegato A2
Alla REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione
P.F. Lavoro e Formazione
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Oggetto: dichiarazione sostitutiva ai fini della richiesta di DURC.
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome | |
Comune di nascita (Prov.) | |
Data di nascita | |
Codice Fiscale | |
Comune di residenza (Prov.) | |
Via/Piazza e n° | |
CAP |
in qualità di
o Legale rappresentante
o Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……….... a rogito del Notaio
……………………………….………………. Rep. n°………….….
Dell’Impresa | |
Sede legale in Via/Piazza n° | |
Sede legale Comune (Prov.) | |
CAP | |
Telefono | |
Fax | |
p. IVA e Codice Fiscale | |
PEC |
in riferimento all’Avviso Pubblico di cui al DDPF n°…………. del ……………. relativo alla concessione di contributi a sostegno dei Contratti di Solidarietà per imprese escluse dal campo di applicazione della CIGS - ANNO 2014, al fine di consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di più iscrizioni o di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
INPS | Sede di | matricola | ||
Sede di | matricola | |||
Sede di | matricola | |||
INAIL | Sede di | Codice ditta | ||
Sede di | Codice ditta | |||
Sede di | Codice ditta |
2. di applicare il seguente C.C.N.L.: .
Con la sottoscrizione della presente, si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data
Timbro e firma
N.B.: alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Allegato A3
SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LE AUTOCERTIFICAZIONI DI SPESA DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
(sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)
Contributo finanziario erogato dalla REGIONE MARCHE rivolto al sostegno di Contratto di Solidarietà difensivo per impresa esclusa dal campo di applicazione della CIGS di cui all’Avviso Pubblico DDPF n° del - ANNO 2014.
MONITORAGGIO e RENDICONTAZIONE DELLA SPESA (1)
PERIODO DI RIFERIMENTO (2) dal al
Il sottoscritto nato a il residente in
legale rappresentante dell’Impresa con sede operativa in
C.F. e P.IVA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere di produzione o uso di atti falsi
DICHIARA
di aver utilizzato le seguenti somme relative al contributo percepito con Decreto di liquidazione DDPF n° del per il pagamento dell’integrazione salariale a favore dei dipendenti interessati dalle riduzioni di orario a seguito di applicazione dell’Accordo sindacale sul Contratto di solidarietà difensivo stipulato in data avente durata di n° mesi e scadente il , come di seguito indicato:
EROGAZIONi riportate nelle buste paga
Cedolino stipendio del mese / anno | Importo totale della voce contributo integrativo della Regione Marche | Periodo al quale si riferisce l’erogazione del contributo | N° Cedolini allegati | |
dal | al | |||
Totale importo |
Si dichiara inoltre che quanto riportato nella presente dichiarazione è quello che risulta dai libri contabili e corrisponde in termini di spesa, con quanto riportato nei cedolini degli stipendi dei dipendenti interessati alle riduzioni di orario ed allegati in copia alla presente dichiarazione.
Si dichiarano inoltre i seguenti dati :
Unità totali occupate alle dipendenze
alla data dell’accordo | attuali |
Unità occupate interessate alle riduzioni di orario di cui al CdS
alla data dell’accordo | attuali |
Motivazione delle variazioni (allegare eventuale accordo sindacale di variazione)
Il Referente amministrativo per la presente procedura è il/la Sig.
in qualità di dell’Impresa beneficiaria dichiarante e contattabile ai seguenti recapiti:
N° tel. n° fax
Luogo e data
Timbro e firma del legale rappresentante dell’impresa
(allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità)
Nota (1) per “Rendicontazione della Spesa” si intende, in questo caso, il cedolino dello stipendio del lavoratore interessato dalle riduzioni di orario derivate dall’applicazione del CdS, comprovante l’avvenuta erogazione del contributo regionale di integrazione al reddito di che trattasi.
Nota (2) per “Periodo di riferimento” si intende l’arco temporale complessivo cui si riferisce la presente dichiarazione dal primo giorno di decorrenza del CdS sino al giorno di fine mese relativo alla 1° erogazione effettuata e così di seguito con cadenza bimestrale, sino al termine del CdS.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 La informiamo che ci impegniamo a rispettare la riservatezza delle informazioni da lei forniteci: “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.
INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo.
2. Il trattamento potrebbe essere gestito tramite la registrazione in banche dati informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Marche – Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi occupazionali e produttive
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