Condizioni contrattuali
Condizioni contrattuali
generali
Datef SPA
X-00000 Xxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 X
T x00 0000 000 000 F 39 0471 066 501
E xxxx@xxxxx.xx
C.F.-P.I.-X.Xxxx.XX: 00711530212
Cap.sociale 126.000 € i.v.
CGC: xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx.xxxx
Indice
Indice 2
Art. 1 Ambito di validità 3
Art. 2 Conclusione del contratto, termini di prestazione e scadenze 3
Art. 3 Contenuto delle prestazioni, cessione a terzi 3
Art. 4 Diritti di proprietà, di autore, di sfruttamento 3
Art. 5 Condizioni di utilizzo e obblighi di cooperazione del cliente 4
Art. 6 Garanzia 4
Art. 7 Modalità di pagamento 5
Art. 8 Ritardi 5
Art. 9. Responsabilitá 5
Art. 10 Segreto e protezione dati 6
Art. 11 Durata contrattuale e recesso 6
Art. 12 Foro competente e disposizioni conclusive 6
Art. 1 Ambito di validità
(1) Per tutte le prestazioni di servizio / altre prestazioni della Datef valgono esclusivamente le presenti condizioni contrattuali generali, salvo diverso accordo tra le parti.. A complemento valgono, avanti alle presenti condizioni contrattuali generali, qualora disponibili, le condizioni contrattuali speciali e le descrizioni di prestazione per i singoli servizi. In caso di divergenze, le condizioni contrattuali speciali accordati tra le parti ad hoc e le descrizioni dei servizi prevalgono sulle condizioni contrattuali generali.
(2) Ciò vale anche quando il cliente si riferisce alle proprie condizioni contrattuali generali, nell’ambito dell’avvio del rapporto commerciale o dell’assegnamento del suo incarico. Conferme reciproche del cliente con riferimento alle sue condizioni contrattuali generali vengono pertanto contraddette espressamente.
(3) Le condizioni contrattuali generali hanno valore anche in relazione a servizi di, consulenza ed eliminazione di guasti prestati da Datef.
(4) Le modifiche alle presenti condizioni contrattuali generali vengono comunicate al cliente per iscritto. Qualora venissero apportate modifiche a svantaggio del cliente, questi può recedere dal rapporto contrattuale entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell’entrata in vigore della modifica. In caso contrario le nuove condizioni contrattuali generali si considerano tacitamente espressamente accettate.
Art. 2 Conclusione del contratto, termini di prestazione e scadenze
(1) I preventivi della Datef sono in generale senza impegno, salvo altra specifica nell’offerta. Il contratto viene concluso con la sottoscrizione di entrambe le parti del relativo preventivo e/o altro contratto scritto speciale. Per l’esecuzione dell’incarico sono determinanti esclusivamente il preventivo Datef sottoscritto e le specificazioni delle prestazioni in essa riportate.
(3) Il cliente è tenuto a fare denuncia tempestiva alla Datef, al massimo entro un mese, di ogni variazione determinata da successione legale nella persona del cliente, ogni variazione del nome o della designazione del cliente con cui risulta registrato nella documentazione aziendale della Datef. In caso contrario la Datef è autorizzata, dopo diffida inefficace, a risolvere il rapporto contrattuale senza osservanza di una qualsiasi scadenza.
(4) I termini relative alle prestazioni e consegne previsti nei preventivi e/o contratti della Datef seguono una pianificazione il più possibile meticolosa; il mantenimento soggiace tuttavia, di caso in caso, all’impegno del personale e alla situazione dell’incarico stesso e hanno valore meramente indicativo e non vincolante. Termini vincolanti devono risultare da atto scritto e devono essere espressamente convenuti tra le parti. L’osservanza dei termini vincolanti da parte di Datef , presuppone l’adempimento puntuale e regolare degli obblighi di cooperazione e di altri obblighi contrattuali del cliente.
(5) Evenienze imprevedibili quali forza maggiore, provvedimenti ufficiali, interruzione di connessioni di telecomunicazione, evenienze e disturbi inevitabili estranei all’influenza della Datef e non attribuibili alla Datef, sollevano la Datef per tutta la loro durata dall’obbligo della puntuale prestazione di servizio. Analogamente la Datef è autorizzata ad interrompere temporaneamente i servizi, quando e qualora ciò si renda necessario per motivi di manutenzione o eliminazione di guasto. Il cliente verrà informato adeguatamente dell’inizio del guasto o dell’evenienza . Nel caso il guasto o l’evenienza durino più di 4 settimane, entrambe le parti possono recedere dal contratto.
Art. 3 Contenuto delle prestazioni, cessione a terzi
(1) L’insieme delle prestazioni contrattuali risulta dai relativi accordi scritti. Accordi verbali non sono validi.
(2) La Datef è autorizzata a modificare il contenuto delle prestazioni in ogni momento, qualora queste determinino un miglioramento dei servizi in causa, quando ciò si renda necessario per un cambiamento delle normative o nel caso sia utile o una tale modifica corrisponda ad una comune pratica commerciale, e ciò sia ragionevole nei confronti del cliente, tenuto conto degli interessi di entrambe le parti.
(2.1) Ciò vale per servizi che vengono sviluppati dalla Datef oppure da terzi.
(2.2) La Datef informerà tempestivamente il cliente a propria discrezione sulle modifiche concernenti le prestazioni, nonché sulla comparsa di versioni nuove o modificate per dargli la possibilità di identificare gli effetti di queste versioni.
(3) Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi l’oggetto del contratto per utilizzo proprio o in comune (soprattutto prestazioni di servizio / altre prestazioni) senza precedente autorizzazione della Datef.
Art. 4 Diritti di proprietà, di autore, di sfruttamento
(1) Salvo diverso accordo scritto, gli apparecchi, i programmi ED (software) e la documentazione consegnati nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione del contratto, rimangono proprietà materiale e concettuale della Datef. Il cliente ottiene per la durata del presente contratto, il solo diritto, limitato nel tempo, non esclusivo e non cedibile a terzi, dell’utilizzazione interna nell’ambito del rispettivo rapporto contrattuale. Al cliente non è consentita un’utilizzazione che esuli dalla norma contemplata dall’ambito contrattuale. Nonostante ciò il cliente è tenuto a rispettare le condizioni relative alla licenza e le altre condizioni sul diritto d’autore dei costruttori, della Datef e dei suoi partner.
(2) Alla conclusione del rapporto contrattuale, Datef deve allontanare a costo proprio l’equipaggiamento dai locali del cliente, il quale si impegna a restituire anche la documentazione (comprese eventuali copie) relativa alla preparazione ed all’esecuzione del contratto, salvo diverso accordo scritto. Per l’adeguato trasporto di ritorno è responsabile la Datef.
(3) Il cliente dichiara che gli obblighi di cui al § 4 (1) e (2) vengono rispettati anche dai suoi collaboratori ed altri incaricati ed esecutori.
(4) Il cliente deve provvedere di avere la titolarità dei diritti necessari all’esecuzione della prestazione (diritti d’autore, di marchio, licenze o altro), nella misura in cui questi non rientrino nella prestazione complessiva della Datef. L’assenza di tali diritti va a scapito del cliente.
Art. 5 Condizioni di utilizzo e obblighi di cooperazione del cliente
(1) Il cliente è tenuto a rispettare le condizioni relative all’utilizzo delle prestazioni di servizio e di altre prestazioni, del rispettivo gestore/fornitore, e le determinanti disposizioni e norme giuridiche ed ufficiali. In particolare per l’utilizzo di reti, si impegnerà a collegare esclusivamente apparecchi, sistemi ed applicazioni consentiti allo scopo.
Per il regolare e legale contenuto delle proprie trasmissioni è responsabile il cliente. Per il contenuto delle informazioni diffuse attraverso le vie di trasmissione e memorie dati fornite dalla Datef, è responsabile il cliente.
Il cliente dichiara che gli obblighi vengono rispettati anche dai suoi collaboratori ed altri incaricati ed esecutori. Il cliente solleva la Datef nel rapporto interno, da tutte le pretese che possano essere avanzate nei confronti della Datef per lesione delle condizioni succitate.
(2) La Datef offre nell’ambito delle prestazioni secondo accordo, la sola possibilità di utilizzazione della propria rete nella misura esistente. Eventuali estensioni necessarie della rete del cliente, la realizzazione di installazioni necessarie presso il cliente in loco e/o nel suo ambito aziendale, estensioni della rete che potrebbero rendersi necessarie ed altri dispositivi tecnici nonché la fornitura di permessi ed autorizzazioni e presupposti di prestazione in loco e/o nell’ambito aziendale del cliente, sono di competenza del cliente stesso.
(3) Per il caso che al cliente prende in locazione , impianti tecnici, apparecchiature e/o altri impianti (di seguito definiti “impianti tecnici”), relativi alla preparazione ed all’esecuzione degli accordi tra le parti, vale quanto segue:
(3.1) Il cliente è tenuto a trattare gli impianti con cura e di vietarne l’accesso a persone non autorizzate. Non possono essere eseguiti interventi, (apertura) sugli impianti tecnici o modifiche.
(3.2) Il cliente mette a disposizione gratuitamente e tempestivamente, adeguati impianti, adeguati locali per montaggio, adeguate linee per corrente e messa a terra, mantenendoli funzionanti per la durata del contratto, per l’esercizio e l’installazione degli impianti destinati agli scopi del contratto della Datef o dei suoi partner contrattuali.
(3.3) Il cliente è responsabile della regolare gestione degli impianti tecnici locati. Nel caso di danno, distruzione o smarrimento degli impianti tecnici, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Datef. Il cliente è responsabile per il danneggiamento, la distruzione e lo smarrimento degli impianti tecnici che dovessero verificarsi nel suo ambito di rischio e responsabilità, e dovrà rifondere alla Datef i danni derivanti. (4) Previo accordo tra le parti, Il cliente concede alla Datef accesso ai locali in caso di necessità per motivi di esercizio, installazione, manutenzione o smontaggio degli impianti tecnici, e di fornire a proprio carico, impianti e media (corrente, telefono).
(5) Il cliente si impegna a non trasporre o lasciare sulle vie di trasmissione e memorie dati messe a disposizione dalla Datef contenuti illegali, sanzionabili o nocivi per la gioventù, né a proporre simili contenuti o alludere in alcuna forma a simili dati/informazioni o altri contenuti o servizi o consentire il loro utilizzo sia direttamente che attraverso hyperlink.
(6) Il cliente si impegna sulle vie di trasmissione e memorie dati messe a disposizione dalla Datef a non offrire né a fare riferimento a dati/informazioni o altri contenuti, nella misura in cui ciò pregiudichi diritti di terzi.
Art. 6 Garanzia
(1) Nel caso le prestazioni fornite dalla Datef fossero insufficienti oppure mancassero delle caratteristiche garantite, la Datef si riserva il diritto in deroga all’art. 1492 c.c. della riparazione o sostituzione. Il cliente assicura alla Datef il congruo lasso di tempo per la correzione e/o la sostituzione. Nel caso i tentativi di correzione o le forniture di ricambio dovessero fallire oppure non fossero possibili in un tempo adeguatamente ragionevole oppure scadesse l’ulteriore termine concesso dal cliente, senza che la mancanza venga riparata, oppure la mancata riparazione venisse ritardata a causa della Datef, il cliente potrà, per le riguardanti prestazioni, a sua discrezione, revocare il relativo contratto (conversione) oppure esigere la riduzione del rimborso (riduzione).
(2) Eventuali carenze e/o assenza totale delle caratteristiche garantite, devono essere immediatamente notificate per iscritto alla Datef, per mancanze riconoscibili etc., entro due giorni lavorativi dalla prestazione/ricevimento della spedizione, per altre mancanze non rilevate malgrado minuzioso esame entro questi termini, al massimo dopo due giorni lavorativi dal rilevamento. In assenza di notifiche nei termini prescritti, la Datef declina ogni responsabilità per dette mancanze. La Datef non si assume alcuna responsabilità per disturbi causati da interventi del cliente o di terzi, per l’inadeguato o difettoso allacciamento alla rete di comunicazione della Datef, la dotazione tecnica o l’infrastruttura della rete del cliente, oppure la mancata o trascurata attenzione o osservanza di indicazioni contenute nella descrizione di servizio, istruzioni per l’uso o altre informazioni di produzione, indicazioni, disposizioni non imputabili alla Datef.
(3) Xxxxxx esclusa la garanzia per carenze note al cliente alla conclusione del contratto e quindi dal cliente espressamente accettate.
Art. 7 Modalità di pagamento
(1) Il conteggio delle prestazioni e spedizioni avviene sulla base dei prezzi di offerta e di listino pattuiti.
(2) Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Imposte supplementari o altri oneri di competenza del cliente per servizi e/o spedizioni dovranno essere assunte dal medesimo.
(3) La liquidazione dei rimborsi periodici si effettua di volta in volta anticipatamente per tre mesi il primo giorno del relativo trimestre; se la prestazione della Datef è iniziata o cessata durante un periodo di fatturazione, il rimborso verrà calcolato proporzionalmente al periodo di fatturazione. Pertanto, salvo diverso accordo scritto, matureranno rimborsi periodici soltanto nel momento in cui il cliente viene avvertito della prestazione con la possibilità di farne uso; nel caso che sia pattuita una data per l’uso e la prestazione sia comunque stata effettuata già prima, la liquidazione partirà dalla prima prestazione del servizio.
(4) Con la riserva di patti scritti in deroga a quanto segue, tutte le liquidazioni sono da pagare entro trenta giorni dalla data della fattura, senza sconti. Un addebito da parte del cliente può essere ammesso soltanto se riconosciuto dalla Datef oppure su richiesta legalmente accertata. Il cliente ha diritto alla trattenuta soltanto sulla base di contrasti nel rapporto contrattuale.
(5) Eventuali richieste di rimborsi da parte del cliente saranno detratti dal conto del cliente e conteggiati nella richiesta successiva.
(6) Eventuali reclami relative a fatture per prestazioni conteggiate come d’accordi, sulla base del lavoro effettivamente svolto, devono essere inviati per iscritto entro un mese dal ricevimento delle stesse. Nel caso il cliente non reclami entro il termine citato, la fattura si intende accettata. Non vengono prese in considerazione richieste legali trascorsi i termini prescritti.
Art. 8 Ritardi
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 e art.5 del D.lgs.231/2002, in caso di ritardato pagamento il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale europeo EURIBOR 6 mesi + 7%, oltre alla refusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del credito..
(2) Dopo un precedente sollecito, al più presto tuttavia di trenta giorni dall’inizio del ritardo, se il cliente è in ritardo rispetto ad un importo relativo al rimborso per la messa a disposizione da pagare trimestralmente (1), la Datef si riserva di interrompere l’esecuzione delle prestazioni. La Datef si riserva inoltre di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.
(3) Nel caso la Datef venga a conoscenza, a firma avvenuta del contratto, di sostanziale peggioramento della situazione economica del contraente (p.e. nel caso di ritardato pagamento), la Datef sarà autorizzata a chiedere il pagamento anticipato o una prestazione di garanzia per le prestazioni ancora in sospeso. Se la richiesta di pagamenti anticipati e le prestazioni di garanzia dopo un adeguato ulteriore prolungamento del termine di due settimane non portano ad alcun risultato, la Datef può recedere parzialmente o totalmente dal contratto. La Datef si riserva l’affermazione di ulteriori diritti.
(4) In caso la Datef sia in ritardo con le prestazioni/spedizioni, la sua garanzia si orienta secondo l’art. 9 delle presenti condizioni contrattuali generali. Il cliente sarà dunque autorizzato a recedere dal contratto, nel caso la Datef non si attenga ad una proroga minima di due settimane, con minaccia scritta di recesso dal contratto.
Art. 9. Responsabilitá
La garanzia della Datef, compresi i suoi rappresentanti legali e i suoi collaboratori ed esecutori, si applica secondo le seguenti disposizioni:
(1) Durante l’esecuzione del contratto le parti devono particolarmente badare a che non vengano danneggiati persone, proprietà, patrimonio e altri beni dell’altra parte. La Datef garantisce totalmente, secondo le disposizioni legislative, per i danni alle persone derivanti dalla mancanza delle garanzie caratteristiche e/o dalla legge di garanzia della produzione o di altre disposizioni obbligatorie. Come garantite valgono esclusivamente le caratteristiche espressamente dichiarate come tali.
(2) Xxxxx i casi di colpa grave e dolo attribuibili a Datef, lo stessa Datef sarà responsabile nei confronti del cliente solamente per danni emergenti, esclusa espressamente ogni responsabilità per danni indiretti e lucro cessante. Al cliente spetterà in tal caso a titolo di risarcimento danni un indennizzo pari nel massimo del valore contrattuale annuale.
(3) Fermo restando il § 11 (1), non si prevede una garanzia per danni derivati da cause di forza maggiore (guerre, rivolte, scioperi, serrate, contrasti di diritto sindacale, fuoco, alluvioni ed altre cause meteorologiche, interruzione della corrente elettrica ecc.) nonché per altre cause non imputabili alla Datef.
(4) Per danni relativi alla perdita di dati, la responsabilità è in ogni caso limitata alla tipica attività di ripristino, applicando quanto previsto dai rispettivi manuali di prodotto.
(5) § 11 cpv 1- 4 trova applicazione per tutte le richieste di risarcimento danni indifferentemente su quale base di diritto, principalmente per la responsabilità in atti illeciti, violazione contrattuale e colpevolezza in trattative contrattuali. Regolamenti legali obbligatori rimangono inalterati.
(6) Il cliente è tenuto a predisporre adeguate misure di difesa e di riduzione di danni.
(7) Nel caso in cui terzi contestino alla Datef lesioni di loro diritti ai sensi del §5 cpv. 7, il cliente difenderà la Datef a proprie spese contro tutte le pretese di detti terzi, la esonererà da tutte le richieste a ciò inerenti e risarcirà alla stessa tutti i danni emergenti in tale contesto.
Art. 10 Segreto e protezione dati
(1) Le parti sono tenute a mantenere il segreto su tutte le informazioni relative alla preparazione e alla realizzazione delle loro relazioni di affari, di cui man mano vengono a conoscenza, generalmente non di dominio pubblico, e cui ognuno dei partner assegna un interesse di segretezza (fondamentalmente interessi aziendali e commerciali) - anche dopo la fine del loro rapporto contrattuale. Le parti avranno cura che la segretezza sia rispettata anche dai propri collaboratori, aiutanti ed esecutori. Informazioni legali e obblighi di rivelazione non sono qui menzionati, compresi quelli sulla produzione di servizi/forniture e/o di idoneo utilizzo delle informazioni. L’obbligo alla segretezza vale anche dopo la fine del contratto per la durata di 3 anni.
(2) Datef per nessun titolo o ragione, potrá essere ritenuta responsabile nei confronti del cliente, né nei confronti di soggetti, direttamente o indirettamente, connessi o collegati con il cliente, per danni, diretti o indiretti, danneggiamenti, perdite di dati, violazioni di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni, totali o parziali, che dovessero verificare nel corso dell’erogazione dei servizi, direttamente o indirettamente, o derivanti dal mancato adempimento da parte del cliente degli obblighi di legge in materia di privacy (tutela di dati personali) e di sicurezza – ed in particolar modo quelli relativi all’adozione di adeguate contromisure per prevenire la perdita di dati. Questa clausola non si applica ai casi ove Datef si sia impegnata contrattualmente ad adottare per conto del cliente certe misure di sicurezza, descritti in dettaglio nella relativa offerta economica Datef.
Il cliente terrá indenne Datef da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse essere fatta valere, al riguardo, da terzi nei confronti di Datef, dei propri dipendenti, amministratori, agenti o collaboratori.
(3) Ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 del Decreto Legge n. 196/2003, con riferimento alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati oggetti del Contratto nonché ai propri diritti in conformità all’art. 7 del precitato Decreto Legge, il cliente dichiara di essere stato debitamente informato.
All’atto di sottoscrizione delle presenti Condizioni contrattuali, il Cliente conferma espressamente di aver ricevuto le informazioni precitate, pubblicate sul sito Internet della xxx.xxxxx.xx, di averne preso atto, dando il proprio consenso al trattamento secondo le finalità ivi contenute ai sensi degli artt. 11 e 20, autorizzando altresì la trasmissione e l’elaborazione dei propri dati tramite Datef nell’ambito dell’informativa citata.
Art. 11 Durata contrattuale e recesso
(1) Le parti convengono per iscritto la durata contrattuale.
(2) Per tutta la durata del contratto il cliente non ha diritto al recesso, al ritiro o alla modifica delle singole prestazioni contenute nel contratto. Sono esclusi le condizioni particolari contenute nelle descrizioni dei singoli servizi. Ad esclusione di questi casi, fanno eccezione gli accordi speciali concordati tra il cliente e Datef in forma scritta.
Art. 12 Foro competente e disposizioni conclusive
(1) Il cliente può trasmettere o cedere a terzi i diritti e gli obblighi della relazione contrattuale soltanto con benestare della Datef.
(2) Se una o più clausole delle presenti condizioni contrattuali, non dovessero essere integralmente o parzialmente applicabili, oppure perdere in tempi futuri la loro efficacia, soprattutto a causa del cambio delle disposizioni, le disposizioni rimanenti non perderanno la loro validità. In luogo delle disposizioni invalidate o inapplicabili, varrà una adeguata regolamentazione legalmente ammessa e che si avvicini il più possibile alle disposizioni invalidate e inapplicabili. Lo stesso vale anche in caso di una lacuna.
(3) Per quanto non contemplato e disciplinato dal presente contratto, si farà esclusivo riferimento alle norme di legge italiana con espressa rinuncia all’applicazione di legge diversa. Le parti convengono che unico Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia riferibile all'esecuzione e/o alla risoluzione e/o interpretazione del presente contratto, e' il Foro di Bolzano.
Firme
Xxxxx, data, firma del rappresentante autorizzato Xxxxx, data, firma del rappresentante autorizzato (Cliente) (Datef)
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. il cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 1 Modifiche
Art. 2 Conclusione del contratto, termini indicativi non vincolanti, Art. 4 Diritti di proprietà, di autore, di sfruttamento
Art. 6 Garanzia
Art. 9 e Art. 10 Limitazione responsabilità Datef Art. 11 Durata e recesso
Art. 12 Legge applicabile e Foro competente esclusivo
Firme
Xxxxx, data, firma del rappresentante autorizzato Xxxxx, data, firma del rappresentante autorizzato (Cliente) (Datef)