Data: OTTOBRE 2019
Data: OTTOBRE 2019 | ||
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
- Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx -
TITOLO
CAPITOLATO
fornitura della segnaletica - città di Torre del Greco.
CAPITOLATO
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019.
CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
CITTà METROPOLITANA DI NAPOLI
Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti dell’accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico inerente la fornitura e la fornitura in opera di segnaletica stradale.
Art. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata fino al 31-12-2019.
L’accordo quadro cesserà di produrre effetti alla scadenza naturale del termine di durata oppure in via anticipata nel caso in cui risulti raggiunto il tetto massimo spendibile.
Art. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO- MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Il valore del presente accordo quadro è stato stimato in € 39.199,00. Per chiarezza si riporta il quadro economico riepilogativo:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | ||
Importo massimo spendibile | € 39.199,00 | |
Oneri di sicurezza OD | € 208,00 | |
Oneri di sicurezza OS | € 132,00 | |
Totali oneri di sicurezza | € 340,00 | |
Oneri di discarica | € 109,00 | |
Totale importo non soggetto a ribasso | € 449,00 | |
Importo a base d’asta soggetto a ribasso | € 38.750,00 | |
Somme a disposizione dell’Amministrazione | ||
Per IVA L 22% | € 8.623,78 | |
Totale complessivo | € 47.822,78 |
Il valore dell’accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, alla stessa verrà garantito la fornitura nelle quantità indicate in elenco prezzi, mentre il Comune potrà richiede ulteriori quantitativi fino alla concorrenza del tetto di spesa applicando il ribasso di aggiudicazione ai singoli elementi dell’elenco prezzi.
L’Appalto verrà aggiudicato adottando il criterio del minor prezzo offerto sull’importo a base d’asta e da applicarsi ai singoli articoli dell’elenco prezzi. Precisare che si procederà al calcolo delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97 del D.L.vo n.50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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Art. 4 CATEGORIA MERCEOLOGICA – ELENCO PREZZI-
Le forniture affidabili all’operatore e facenti parte dell’accordo quadro rientrano nell’ambito della categoria Attrezzatura e Segnaletica Stradale e fanno riferimento all’allegato ELENCO PREZZI.
ART 5 CONDOTTA DELL’ACCORDO QUADRO
Per far fronte alle esigenze della segnaletica stradale che si dovessero manifestare nel corso della vigenza dell’accordo quadro, l’Amministrazione una volta completato nel genere e nelle quantità le forniture previste in Elenco Prezzi, potrà acquisire nuove prestazioni affidando ulteriori forniture all’impresa, attraverso ordinativi attuativi e fino alla concorrenza della spesa massima prevista, applicando alle voci dell’elenco prezzi il ribasso di aggiudicazione. Le forniture non potranno avvenire oltre la data del 31.12.2019.
L’Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti le forniture effettivamente eseguite dall’impresa, entro la data del 31.12.2019.
L’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà :
⮚ indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
⮚ garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare la consegna dell’appalto dopo l’espletamento della gara ed i relativi adempimenti di legge, ancor prima della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
ART. 6 – TERMINI E PENALI
Le forniture ultimate saranno accettate dall’Ufficio Mobilita’ e Traffico, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi ordinativi di esecuzione. Qualora si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, sia in accertamento sommario che successivamente, l’appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dall’Ufficio.
Il mancato rispetto del termine di inizio e/o del termine di ultimazione dei lavori, stabiliti nell’ordinativo, comporterà nei confronti dell’impresa, l’applicazione di una penale pari allo 0,10 per 1000 dell’importo netto dell’ordinativo, per ciascun giorno di ritardo.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile , successivo al verificarsi della condizione di ritardo.
ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
È tassativamente vietata la cessione sia totale che parziale, sia onerosa che gratuita dell’accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati in attuazione dell’accordo quadro, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ed il rimborso delle maggiori spese sostenute in relazione al periodo programmato di durata dell’accordo quadro.
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ART. 8 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dal d.lvo n.50/2016 e s.m. e i..
L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle fattispecie contemplate dall’art. 7 del presente capitolato;
b) per ritardo nell'avvio degli ordini affidati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento delle forniture o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento delle stesse;
c) quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016;
d) quando sia intervenuta la cessazione dell’attività esercitata o sia stato dichiarato con sentenza il fallimento dell’impresa parte dell’accordo quadro;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli ordinativi affidati in attuazione dell’Accordo Quadro e tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione o dei terzi;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione;
i) qualora, nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dal d.lvo n.50/2016 e s.m. e i..
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati precedentemente alla data in cui la risoluzione è intervenuta.
ART 9 CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 10 IMPIANTI INTERRATI
In quei punti, in cui possono essere stati installati impianti di segnaletica verticale è fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per evitare che siano arrecati danni agli impianti della rete dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei telefoni, delle fognature od altro.
Per la preventiva individuazione degli impianti, oltre alle notizie che saranno fornite dal Comune, l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di richiedere, a proprie cura e spese, agli Enti interessati le informazioni utili ed indispensabili e di effettuare tutte quelle ricerche che la renderanno sicuramente edotta della loro esistenza ed ubicazione.
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Resta stabilito che l'Impresa assuntrice dovrà risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsivoglia danno causato dalla stessa in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che debba derivarne o nere alcuno al Comune committente e/o alla Stazione Appaltante.
In caso di danneggiamento l'Impresa dovrà avvisare per tempo la Stazione Appaltante.
ART. 11 PREZZI CONTRATTUALI E MATERIALI
Per la contabilità si terrà conto delle prestazioni effettivamente rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari, indicati nel l’elenco prezzi allegato ribassati secondo la percentuale offerta dall’impresa in sede di gara.
I prezzi si riferiscono alla consegna completata in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
Sui materiali, i prodotti e i componenti il Comune potrà effettuare controlli (anche parziali) su campione dei materiali adoperati oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Per tutta la durata dell’accordo quadro i prezzi resteranno fissi ed invariati e ciò anche nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 1664 del codice civile, stante l’espressa deroga contrattuale che le parti danno rispetto alla citata disposizione. Nell’eventualità di richiesta di lavorazioni non previste si procederà alla determinazione dei prezzi, applicando ai prezzi così determinati il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara.
ART.12 NORME TECNICHE DELLE FORNITURE E FORNITURE IN OPERA
I segnali stradali dovranno essere conformi ai tipi, alle dimensioni, misure e caratteristiche stabilite dal DL 30.04.1992 n° 285, dal DPR 16.12.1992 n° 495, e successive modifiche.
Nel regolamento del codice della strada che si intende parte integrante del presente capitolato d’onere sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione).
I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’art. 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del regolamento della strada e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante anche di codesto capitolato d’oneri. Tutti i cartelli da fornire dovranno contenere sul retro serigrafata la seguente dicitura Comune di Torre del Greco con estremi del costruttore e del fornitore e targhetta adesiva fondo bianco con scritta Ordinanza n… del……
I colori da utilizzare per i segnali stradali devono avere le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all’art. 79, comma 9 del Regolamento.
I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono possedere le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati dal Ministero dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
I prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale e complementare devono possedere la certificazione di conformità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle
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norme della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni. Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dai produttori dai quali si approvvigionano.
ART. 13 - PAGAMENTI
Il pagamento sarà eseguito in una unica soluzione.
Il codice Univo IPA è: ZJ1A0A.
IL R.U.P.
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
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