federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani
federfarma
federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani
Roma, 22 giugno 2012
Uff.-Prot.n° UL/AC/10276/237/F7/PE
Oggetto: CCNL dipendenti farmacia privata.
Accordo apprendistato.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Federfarma e le OOSS hanno sottoscritto l’Accordo per la disciplina dell’apprendistato nelle farmacie del farmacista collaboratore, del commesso, del contabile e del magazziniere.
Si trasmette l’Accordo 14 giugno 2012 sottoscritto tra Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la disciplina dell’apprendistato nelle farmacie.
Come è noto, il rinnovo del 14 novembre 2011 del CCNL per i dipendenti delle farmacie private ha rinviato ad un successivo accordo la definizione della disciplina dell’apprendistato, unitamente ad altre materie, al fine di adeguarla alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 167/2011 (v. circ. Federfarma n. 420/2011).
Infatti, il d.lgs. n. 167/2011 rimette ai CCNL la disciplina dell’apprendistato nel rispetto di determinati principi e, per evitare soluzioni di continuità nella stipulazione di nuovi contratti, concedeva sei mesi di tempo, vale a dire sino al 25/04/2012, affinché le parti datoriali e le rappresentanze dei lavoratori potessero pervenire ai necessari nuovi accordi.
A seguito di una complessa trattativa, le parti hanno raggiunto la necessaria intesa, rendendo così fruibile uno strumento contrattuale particolarmente importante sia per incrementare l’occupazione giovanile che per ridurre i costi operativi nelle farmacie.
L’Accordo riguarda le seguenti quattro figure professionali: Farmacista collaboratore (I livello), Contabile d’ordine (IV liv.), Magazziniere (IV liv.), Commesso (IV liv.) ed è suddiviso in due parti, una Parte generale, nella quale sono riportate le norme che disciplinano il rapporto di apprendistato per tutte le predette figure professionali, e una Parte speciale, nella quale sono riportati i rispettivi piani formativi .
Parte generale.
L’assunzione deve avvenire con contratto scritto e può prevedere un periodo di prova non superiore a quello stabilito dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione. L’inquadramento segue anch’esso le regole del CCNL, vale a dire:
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (00) 00000000 - e-mail:xxx@xxxxxxxxxx.xx
Cod. Fisc. 01976520583
Livello di Ingresso (dal 1° al 12°mese) | Livello Intermedio (dal 13°al 36° mese) | Livello di Uscita | |
Farmacista | 1 | 1 | 1 |
Commesso | 6 | 5 | 4 |
Magazziniere | 6 | 5 | 4 |
Contabile | 6 | 5 | 4 |
Il contratto di apprendistato per tutte le figure professionali ha una durata triennale.
Al termine dal contratto è consentito di recedere dando un preavviso di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel contratto individuale di lavoro va riportato il piano formativo individuale (PFI).
La formazione ha una durata variabile a seconda delle figure professionali e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge – ove prevista dalle normative regionali - la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011.
La formazione effettuata e la qualifica acquisita deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa con atto scritto.
Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge, attualmente pari al 100% del personale in servizio.
La scadenza del contratto è prorogata in caso di malattia, infortunio o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi.
L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio.
La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi non può superare la durata massima (36 mesi) prevista dalla legge, salvo che dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
E’ possibile stipulare i contratti di apprendistato ad orario ridotto (part time). Tuttavia, per la figura professionale del farmacista collaboratore la durata minima della prestazione lavorativa in regime di part time non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
E’, infine, previsto che in caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXX
All. n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.