CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Condizioni Speciali Veicoli Storici
“OLDTIMER ®”
Convenzione gestita da Xxxxxxxxx & Xxxxx Assicuratori S.r.l.
CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI STORICI - OLDTIMER®
Articolo 1 – Oggetto delle Condizioni Speciali OLDTIMER ®
Attraverso le presenti Condizioni Speciali l’Impresa presta la copertura relativa alla R.C.A. e alle garanzie C.V.T. in favore dei veicoli immatricolati da almeno 20 anni, secondo le modalità dettagliate nel successivo art. 3.
Le norme che regolano il presente rapporto contrattuale, a seconda della tipologia del veicolo, sono contenute nel Set Informativo Nobis Car (Norme generali per le autovetture) o nel Set Informativo Nobis Bike (Norme generali per i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo) o nel Set Informativo Nobis Truck (Norme generali per gli autocarri, i motocarri e gli autocaravan) e nel presente documento, ove sono trascritte le deroghe e le modifiche specificatamente accordate ai soggetti assicurati con le Condizioni Speciali “OLDTIMER®”.
Resta espressamente inteso che il termine “veicoli assicurabili” comprende esclusivamente le autovetture, i ciclomotori non destinati al trasporto di merci, i motocicli, i tricicli, i quadricicli, i quadricicli leggeri, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocarri, i motocarri egli autocaravan. Queste tipologie di mezzi sono definite come segue:
AUTOVETTURA: autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
CICLOMOTORE: veicolo definito dall’art. 52del Codice della Strada MOTOCICLO: veicolo definito dall’art. 53 lettera a) del Codice della Strada; TRICICLI: veicolo definito dall’art. 52 comma 2del Codice della Strada;
QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994);
QUADRICICLO LEGGERO: veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994);
MOTOCARROZZETTA: veicolo definito dall’art. 53 lett. b) del Codice della Strada;
MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO: veicolo definito dall’art. 53 lett. c) del Codice della Strada;
AUTOCARRI: veicoli definiti all’art 54 lettera d) del Codice della Strada; MOTOCARRI: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; AUTOCARAVAN: veicoli definiti dall’art. 54 lettera m) del Codice della Strada.
Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 della Legge (il Decreto
Legislativo n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione 1 – R.C. da Circolazione
Articolo 2– Oggetto della garanzia
L’Impresa assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
L’assicurazione copre anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; (valida solo per le autovetture)
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, restando esclusi i danni al veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; (valida solo per le autovetture)
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di xxxxxxxx forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in polizza che il Xxxxxxx sia omologato per il traino, traini un rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulti agganciato al veicolo trainante: in questo caso il Contraente dovrà pagare un premio aggiuntivo.
In deroga alle “Norme generali”, sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – purché entrambe abbiano esclusivamente carattere di regolarità pura – e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive – nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara –diverse da quelle aventi carattere di regolarità pura e/o che rivestono la tipologia di velocità – rallies – fuoristrada – accelerazione.
Qualora sul libretto di circolazione sia prevista la presenza del gancio traino, la copertura è automaticamente estesa. La mancata revisione del veicolo non costituisce aggravamento del rischio.
Articolo 3–Ambito di applicazione
L’assicurazione è prestata per i veicoli che abbiano le caratteristiche di interesse storico o collezionistico.
Tali veicoli devono avere data di costruzione, ovvero di prima immatricolazione, non inferiore ai 20 anni riferiti al primo giorno dell’anno in corso al momento della stipula
del contratto o della successiva inclusione. I veicoli saranno classificati come:
• PLATINUM: se il modello di veicolo ha una data d’immatricolazione superiore ai 30 anni. Nell’attestato di rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro;
• GOLD: se il modello ha una data di immatricolazione compresa trai 20 e i 30 anni (polizza cumulativa con un contraente e più veicol i assicurati). Nell’attestato di
rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro;
• SILVER: se il modello ha una data di immatricolazione compresa trai 20 e i 30 anni (polizza singola con un contraente e un veicolo assicurato). Nell’attestato di
rischio e nel SIC non deve risultare alcun sinistro;
Il veicolo assicurato potrà essere intestato al Contraente di polizza oppure a un componente del Nucleo familiare di quest’ultimo, purché risultante dallo stato di famiglia. Il contraente, per accedere alla Condizioni Speciali, deve:
a) presentare il certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
b)possedere almeno un veicolo di uso abituale non considerato di interesse storico;
c) fornire copia della tessera d’iscrizione a un Club di auto o moto storiche, in corso di validità per l’anno di stipula del contratto di assicurazione.
Qualora la stipula del contratto di assicurazione sia contestuale all’acquisto del veicolo (così come comprovato dal PRA), al momento dell’assunzione del rischio l’Impresa non richiederà l’attestato di rischio. Al contrario, qualora il Contraente stipuli il contratto di assicurazione dopo uno o più anni dall’acquisto del veicolo, l’Impresa condizionerà l’assunzione del rischio al rilascio da parte del Contraente di una dichiarazione attestante il mancato utilizzo del veicolo e l’assenza di sinistri denunciati e denunciandi.
Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli arti 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Xxxxx richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Xxxxx potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto il veicolo non è assicurabile.
Relativamente ai due commi precedenti, Nobis verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà recedere dal contratto.
L’assicurazione è operante per tutti i veicoli inizialmente descritti in polizza e per quelli successivamente inseriti in garanzia mediante appendice di inclusione, a condizione che non siano stati oggetto di esclusione tramite appendice di variazione.
Per i veicoli inclusi in garanzia successivamente all’emissione della polizza originaria, la garanzia opera a partire dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato o da
eventuale diversa ora riportata sul Certificato d’inclusione.
In caso di “esclusione” dei veicoli registrata tramite apposita appendice, il contraente è obbligato alla restituzione dei certificati e Carte Verdi (se rilasciate) relativi.
L’assicurazione è operante esclusivamente per un solo veicolo circolante per volta.
Articolo 4– Uso del veicolo
La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni e alle documentazioni fornite dal Contraente all’Impresa e/o all’Agenzia, il veicolo
assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico:
• venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.
• non venga utilizzato per "uso professionale", cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente
e/o dell’Assicurato.
Non è considerato "uso professionale" l’utilizzo occasionale del veicolo descritto in polizza da parte dell’Assicurato durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l’utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione.
Articolo 5– Conducenti autorizzati
Ai sensi delle presenti Condizioni Speciali, si specifica che la guida dei veicoli s’intende libera per tutti i Conducenti che abbiano compiuto i 25 anni di età.
Sarà facoltà dell’Impresa quella di autorizzare alla guida un numero massimo di 5 conducenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 25 anni, per ciascuno dei quali il
Contraente dovrà corrispondere all’Impresa un sovrappremio.
La rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, non sarà esercitata nel caso in cui l’utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall’art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del vicolo a seguito di fatto doloso di terzi.
Articolo 6– Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
• se il veicolo è utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nell’ art. 4;
• qualora si trovi alla guida una persona diversa da quelle previste all’art. 5 che precede o da quelle indicate in polizza;
• nel caso in cui il veicolo assicurato non abbia i requisiti descritti all’art. 1 e all’art. 3;
• nel caso in cui circolino più veicoli assicurati contemporaneamente: tale esclusione è valida solo per veicoli classificati come Platinum e/o Gold;
• al verificarsi di una delle fattispecie previste nel Set Informativo Nobis Car, con particolare riferimento alla Sezione 2, art. 2.3, o nel Set Informativo Nobis Truck, con particolare riferimento alla Sezione 2, art. 2.3, o nel Set Informativo Nobis Bike, con particolare riferimento alla Sezione 2, art. 2.3;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Art. 144 della Legge, Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 7– Rinuncia e limitazioni al diritto di rivalsa
A parziale deroga dell’art. 6, l’Impresa rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i seguenti casi:
• sinistri cagionati da conducente con patente idonea, ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
Articolo 8 – Sospensione di garanzia / Riattivazione
La sospensione della garanzia non è prevista.
Articolo 9–Condizioni per la determinazione del premio
Le tariffe dedicate alle presenti Condizioni Speciali sono in deroga a quelle generali depositate per la copertura RCA e, pertanto, sono disponibili
presso l’Intermediario.
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro (con torto o responsabilità paritaria), nell’ammontare di 150,00 euro.
Il premio non è soggetto a bonus/malus.
Il contraente e l’assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Nobis l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Nobis conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
a) Stipulazione di un nuovo contratto
In caso di veicolo:
1. Immatricolato al P.R.A. per la prima vola o ritargato;
2. assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A;
3. già assicurato con Xxxxx, posto in conto vendita, per il quale l’incarico di vendita non sia andato a buon fine
Il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto . Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 3 o più anni antecedente all’effetto del contratto, il veicolo non è assicurabile, salvo presentazione della dichiarazione di “non circolazione”.
b) Xxxxxxx assicurato con altra impresa
In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Xxxxx richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Xxxxx potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.
In difetto il veicolo non è assicurabile secondo le condizioni previste dalle presenti Condizioni Speciali.
Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più di 12 e meno di 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestato scaduto da più di 12 e meno di 5 anni e dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è possibile assicurare il veicolo.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza di attestato di rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento.
Il contraente è tenuto a consegnare oltre documentazione probante/integrativa, relativo all’ultima annualità effettivamenteco nclusa, copia della
denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente e copia del precedente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno il contraente proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto riporta l’importo della franchigia scelta dal contraente.
Qualora il contratto risulti scaduto da più di 12 mesi, si applica la disposizione di cui al terzo comma.
c) Veicolo assicurato all’estero
E’ possibile assicurare un veicolo con targa estera di proprietà del contraente secondo le norme vigenti.
d) Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing).
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto.
e) Scadenza del contratto
Alla scadenza del contratto, salvo che non ricorrano le condizioni di “non rilascio dell’attestazione dello stato di rischio” regolamentate,
- nel Set Informativo Nobis Car, Sezione 2, art. 2.5;
- nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione 2, art. 2.5;
- nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione 2, art. 2.5;
Nobis invierà al contraente un’attestazione di rischio secondo quanto disposto nel Set Informativo Nobis Car, Sezione 2, art. 2.5, nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione 2, art. 2.5, nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione 2, art. 2.5.
f) Inclusione ed esclusione dei veicoli
In considerazione della struttura tariffaria operante, in caso di inserimento o di esclusione di veicoli, si procederà all’integrazione o al rimborso del premio relativo al nuovo scaglione tariffario risultante da detta operazione. Per l’attività in parola l’Assicurato dovrà comunque versare un importo pari a euro 30,00 a titolo di costo amministrativo.
Articolo 10– Ulteriori limitazioni
Qualora il veicolo risulti coinvolto in un sinistro negli ultimi 5 anni non è assicurabile con questo prodotto.
Articolo 11– Circolazione contemporanea (valida solo per i veicoli PLATINUM e GOLD)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 3 e dall’art. 6, qualora sia richiamata in polizza la presente condizione speciale e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, l’assicurazione è operante anche in caso di circolazione contemporanea di 4 veicoli.
Articolo 12 – Set Informativo
Nobis Car (Norme generali - Articoli non operanti)
Resta espressamente inteso che in relazione alla “Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER®” gli articoli delle Norme generali Nobis Car qui di seguito dettagliati
NON risultano operanti:
• Condizioni Generali:
o Art. 1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto;
o Art. 1.14 – Polizze vincolate.
• Sezione 2 – Responsabilità Civile
o Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
o Art. 2.9 – Risarcimento del danno in forma specifica;
o Art. 2.10 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
o Art. 2.11 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
Nobis Bike (Norme generali - Articoli non operanti)
Resta espressamente inteso che in relazione alla “Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER®” gli articoli delle Norme generali Nobis Bike qui di seguito dettagliati
NON risultano operanti:
• Condizioni Generali:
o Art. 1.7 – Sospensione e riattivazione del contratto;
o Art. 1.13 – Polizze vincolate.
• Sezione 2 – Responsabilità Civile
o Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
o Art. 2.9 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
o Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
• Sezione 3 – Danni al veicolo (detta Sezione risulta integralmente abrogata).
Nobis Truck (Norme generali - Articoli non operanti)
Resta espressamente inteso che in relazione alla “Condizioni Speciali Veicoli storici – OLDTIMER®” gli articoli delle Norme generali Nobis Truck qui di seguito dettagliati
NON risultano operanti:
• Condizioni Generali:
o Art. 1.7 – Diritto di recesso;
o Art. 1.8 – Sospensione e riattivazione del contratto;
o Art. 1.14 – Polizze vincolate.
• Sezione 2 – Responsabilità Civile
o Art. 2.1 – Oggetto del contratto;
o Art. 2.9 – Limitazione all’azione di rivalsa, rinuncia alla rivalsa e condizioni aggiuntive sempre operanti in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile da circolazione, limitatamente ai punti C) e D);
o Art. 2.10 – Forma tariffaria e altre condizioni speciali.
• Sezione 3 – Danni al veicolo (detta Sezione risulta integralmente abrogata).
Sezione 2 – Garanzie Corpi Veicoli Terrestri
Articolo 13 – Garanzie Corpi Veicoli Terrestri
In merito alle predette garanzie, se richiamate nella Scheda di polizza di ciascun Assicurato, s’intendono espressamente operanti le norme trascritte nel Set
Informativo Nobis Car (indipendentemente dalla tipologia del veicolo assicurato) e, in particolare, quelle contenute nelle seguenti Sezioni:
• Sezione 3 – Danni al veicolo (operante solo la garanzia Incendio); INDICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO All’atto della stipulazione della polizza l’assicurato dichiara:
a) la marca, il modello e l’allestimento del veicolo da assicurare;
b) il mese/anno di prima immatricolazione del veicolo, anche se l’immatricolazione fosse avvenuta all’estero;
c) il valore del veicolo, comprensivo del valore degli accessori eventualmente installati; lo stesso deve corrispondere:
- Al valore commerciale come riportato nella rivista “Ruoteclassiche” (o, in subordine, su analoga pubblicazione) con uno stato di conservazione del veicolo non inferiore all’80%.
Oppure
- Al valore stabilito tramite perizia condotta da un fiduciario riconosciuto e accettato dall’Impresa, qualora la valutazione del veicolo non sia desumibile dalle quotazioni riportate nella rivista “Ruote classiche” (o, in subordine, su analoga pubblicazione) oppure nonostante sia presente la quotazione l’Assicurato si trovi in disaccordo con tale quotazione. Il costo della perizia è sempre a totale carico dell’Assicurato.
Il valore assicurato del veicolo, dopo ogni periodo di 12 mesi viene adeguato, su specifica richiesta del Contraente, al valore di mercato aggiornato.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni delle presenti Condizioni Speciali:
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 10 giorni lavorativi che decorre dalla data di
ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1 Danno Parziale
L’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
2 Danno Totale
L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferm a restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
• Sezione 4 – Assistenza stradale
SONO PREVISTE LE SEGUENTI DEROGHE
✓ In relazione alle prestazioni “Soccorso stradale” il limite di 50 km indicato nel testo s’intende modificato in “200 km complessivi (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo”;
✓ Le prestazioni “Soccorso stradale”, indipendentemente dalla causa che le rende necessarie, operano fino a tre volte complessive per ciascun anno assicurativo;
✓ non risulta operante in nessun caso e per nessun Veicolo la prestazione “Veicolo sostitutivo”;
✓ per gli autocarri oltre 35 x.xx, le prestazioni “Soccorso stradale” operano con un massimale di euro 4.000,00 per evento e per anno;
✓ per gli autocarri, i motocarri e i camper non risulta operante in nessun caso la prestazione “Trasporto / Rimpatrio del veicolo”.
• Sezione 5 – Tutela Legale;
• Sezione 6 – Infortuni del Conducente.
FERMO IL RESTO
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
NOBIS BIKE
CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Bike
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
• Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre l’RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Assistenza, Tutela Legale e Infortuni del conducente e dei trasportati. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Copertura Obbligatoria
🗴 L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati
dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e
motoslitte.
Copertura Aggiuntive
🗴 Non sono assicurabili i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
CHE COSA È ASSICURATO?
Copertura Obbligatoria
🗸 RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte (in seguito abbreviato in RCA)
La copertura offerta assicura i Rischi della RCA, per i quali è obbligatoria l’assicurazione, per i
possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo (ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo e motoslitta) descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a queste equiparate, compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. L’Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
Coperture Aggiuntive
🗸Furto e Incendio
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
La Copertura RCA e tutte le Garanzie Aggiuntive non comprendono:
! L’assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (valido per Garanzia RCA);
! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;
! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
! i danni indiretti e/o non materiali;
! i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;
! Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
! Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
! In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d.
leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
• trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
• trasporto di petrolio o benzina;
• trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida,
compressa o gassosa.
! Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
🗸Ricorso terzi da incendio
Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo
assicurato, entro i limiti convenuti nel contratto.
🗸 Assistenza
L’Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato,
entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all’estero, spese di albergo).
🗸Tutela Legale
L’impresa assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito
di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuale denominate “Tutela della Circolazione” e “Tutela recupero punti patente”.
🗸Infortuni del conducente
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli
mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta. E’ prevista altresì la possibilità di estendere la copertura anche ai trasportati ed il Rimborso delle spese mediche da infortunio dovuto alla circolazione.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza
sottoscritta dal Contraente.
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DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
In presenza della Garanzia RCA, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.
ASSICURAZIONE R.C. AUTO E CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi R.C. (DIP Aggiuntivo R.C.)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Nobis Bike
Versione n. 1 del 01 dicembre 2018 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni R.C. e Corpi di Veicoli Terrestri), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: assicurazioni@nobis. it, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2017
Bilancio approvato il 10/05/2018
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx dell’impresa.
Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Bike. L’impresa si impegna a risarcire l’assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell’indennizzo corrisponde alla somma assicurata. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsbilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrispone a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00 € per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. E’ facoltà del contraente scegliere Xxxxxxxxx superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio. |
Garanzie estese | L’assicurazione copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione; 2. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato; 3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo; 4. PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente; 5. PER I MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento; 6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi. NOBIS assicura i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria, indicati nelle “Condizioni Aggiuntive”, a condizione che le predette “Condizioni Aggiuntive” siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2, 4, 5 e 6, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni. Le ulteriori seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono automaticamente operanti se viene acquistata la garanzia di responsabilità civile da circolazione: A) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa: • nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; • nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; • nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. B) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/ Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; • se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza) D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/ Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza) |
Tipo di guida | Salvo diversamente esplicitato in polizza, l’impresa risponde dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato indipendentemente dall’esperienza del conducente, purchè in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti. |
QUALI COPERTURE POSSO AGGIUNGERE ALLA R.C. CICLOMOTORI PAGANDO UN PREMIO AGGIUNTIVO?
In aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Ciclomotori è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, quali:
Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l’obbligo ad acquistarle con Forma a “pacchetto”, che le comprende tutte. In alternativa al pacchetto è possibile, da parte del Contraente, richiedere, sempre in maniera facoltativa, l’acquisto del solo Ricorso Terzi da Incendio. | |
Incendio | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non comprende il caso di incendio a seguiti di atto doloso di terzi, nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 20% di ciascun sinistro con un minimo di € 750,00, salvo che in presenza di un sinistro da incendio che prevede la distruzione totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell’impresa alcuno scoperto. Restano salvi eventuali franchigie e scoperti diversi risultanti dal Modulo di polizza. |
Furto Totale/Parziale | L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non comprende il caso di incendio a seguiti di atto doloso di terzi, nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 20% di ciascun sinistro con un minimo di € 750,00, salvo che in presenza di un sinistro da incendio che prevede la distruzione totale del veicolo ove in ogni caso non verrà applicato da parte dell’impresa alcuno scoperto. Restano salvi eventuali franchigie e scoperti diversi risultanti dal Modulo di polizza In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia. L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00. In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno. |
Ricorso Terzi da Incendio | L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione, risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
Garanzia Assistenza La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Assistenza | Soccorso Stradale Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo: • Soccorso Stradale per guasto - al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. • Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. . In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. |
Assistenza | Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Invio pezzi di ricambio all’estero Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento. Invio taxi Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. Trasporto/Rimpatrio del veicolo Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00. Trasporto in autoambulanza Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. • Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono. • L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. • L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. • L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso. • Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. • Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. |
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Tutela Legale La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Tutela Legale | L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali: • l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio; • le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal Giudice; • le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; • le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp); • per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese; • per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000; • per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; • per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti. TUTELA CIRCOLAZIONE La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: • inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta • mancata comunicazione o diniego di offerta; • mancato accordo tra le parti. 2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo; 3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione; PATENTE A PUNTI La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida. Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto della presente polizza. L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: • punti 6 per le patenti A e B; • punti 9 per le patenti superiori. dalla data di sottoscrizione del presente contratto. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Ciclomotori agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco |
Infortuni Conducente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende. | |
Infortuni Conducente | Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano - l’invalidità permanente: Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. - la morte: L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. |
Infortuni Trasportati | La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | Rispetto a quanto indicato nel DIP Base, si specifica quanto segue: L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b). L’assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Eventuali limitazioni ed esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Di seguito vengono riportate le principali esclusioni comuni a tutte le garanzie:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
• se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
• atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
• partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
Esclusioni Specifiche relative a ciascuna garanzia Responsabilità civile, restano esclusi:
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le
funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
cper i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta
di circolazione;
• PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: restano esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
Garanzia Incendio:
• Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione
del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
Principali Esclusioni valide per le garanzie Danni al Veicolo:
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
• fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause
abbiano concorso al sinistro;
• semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto
previsto dalla garanzia accessoria “Fenomeno Elettrico”;
• dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi
dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro | La Denuncia, redatta sul modulo “Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro” fornita da Nobis, deve essere presentata in originale entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00 000 0000000 (dall’estero) o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto. La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. È possibile comunicare la Denuncia del Sinistro, anche qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 148, 149 e 150 del Codice, tramite lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00 000 0000000. |
Assistenza diretta/in convenzione: Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco dei Riparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. L’Assicurato potrà, inoltre trovare, in maniera dettagliata l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro - non faccia eseguire le riparazioni presso un Riparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa avrà diritto ad applicare dall’Assicurato ulteriori limitazioni. L’impresa supporterà l’assicurato al fine di individuare il Riparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente offrire il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza. | |
Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono. ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo a partire dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Ciclomotori, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. |
Sospensione | La sospensione del contratto è prevista unicamente per i motocicli. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente. NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | ll Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come ciclomotore,
quadriciclo leggero, motoveicolo e motoslitta.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Costi di intermediazione
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 13,34% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,02% per le garanzie Infortuni, del 31,07 per le garanzie Cvt, del 35,70 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 24,69% per la garanzia Tutela Legale e del 50,15% per la garanzia Assistenza.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
GLOSSARIO 1/30
1.CONDIZIONI GENERALI 4/30
2.SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 7/30
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 9/30
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE. 10/30
3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO 17/30
4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE. 21/30
5. SEZIONE TUTELA LEGALE. 23/30
6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 25/30
SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO. 26/30
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI 28/30
INFORMATIVA PRIVACY 30/30
GLOSSARIO
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicu- ratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i
quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONTRATTO
Il contratto di assicurazione.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
DELITTO COLPOSO
Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo.
DANNO DOLOSO
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
Xxxxx conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale.
DANNO PARZIALE
Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DANNO PRETERINTENZIONALE
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l’illecito.
DANNO TOTALE
Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DURATA CONTRATTO
Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FATTO ILLECITO
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall’ordi- namento giuridico.
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
FURTO
E’ il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
INCENDIO
L’autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da con- siderarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la ga- ranzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
INFORTUNIO
L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Per insorgenza del sinistro si intende:
▪ il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
▪ il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la
quale è stato stipulato il Contratto.
INVALIDITA’ PERMANENTE
Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone
periodico.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecu- zione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LEGITTIMO CONDUCENTE
Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’Impresa.
MEDIAZIONE
istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti
disponibili”.
MOTOCARROZZETTA
Veicolo definito dall’art. 53 lett. b) del Codice della Strada.
MOTOCICLO
Veicolo definito dall’art. 53 lettera a) del Codice della Strada.
MOTOSLITTA
Veicolo a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970).
MOTOVEICOLI
Veicoli definiti dall’art. 53 del Codice della Strada.
MOTOVEICOLO TRASPORTO PROMISCUO
Veicolo definito dall’art. 53 lett. c) del Codice della Strada.
NORME TARIFFARIE
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERCORSI FUORI STRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sini- stri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corri- spondente alla prima annualità assicurativa intera;
- i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla ge- stione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di
garanzia.
PROCESSO CIVILE
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite,
spetta al Giudice di Xxxx o al Tribunale.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L’intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PRESTAZIONE
Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
QUADRICICLO LEGGERO
Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massi- ma per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore (D.M. Trasporti 05.04.1994).
QUADRICICLO TRASPORTO PERSONE
Veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw (D.M. Trasporti 05.04.1994).
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RECESSO
Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle circostanze previste dall’art 1.7 delle
Condizioni di Assicurazione.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclu- sione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Riparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ la facoltà concessa all’Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo
assicurato.
SCOPERTO
Importo espresso in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro, con un minimo
espresso in cifra fissa.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
La polizza che cessa i suoi effetti sino alla data della sua eventuale riattivazione.
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.
USURA
Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatrico- lazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE A NUOVO
Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valo- re indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).
VALORE COMMERCIALE
A. Il valore del listino “Veicoli Usati” riportato dalla rivista specializzata “Dueruote” o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra
rivista di settore specializzata;
B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
Con il termine “Veicolo” s’intendono ai sensi del presente contratto unicamente i Ciclomotori, i Quadricicli leggeri, i Motoveicoli e le Motoslitte.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel
presente Set Informativo.
Il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
1. CONDIZIONI GENERALI
CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE – Edizione tariffaria 01.12.2018 – SINBK-001.12.2018-2018.12.31
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
NOBIS rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto,
smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In quest’ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità com- petenti.
1.1 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un du- plicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il
fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia su
richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il
fatto alla competente Autorità.
1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del con- tratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio. La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parzia- le della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa
rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali con- cernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art. 1.5 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicura- zione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio”, l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraen- te per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.5 RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.6 DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare
la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (valida esclusivamente per i motocicli)
Non è prevista dalla tariffa base.
1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone ido- nea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell’eventuale Carta Verde re- lativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o di proprietà del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l’Attestazio- ne.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di pro- prietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’e- ventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che sia- no stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo.
1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circola- zione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in
vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di per- sona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sosti- tuente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitata- mente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia
residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
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1.1.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in
suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di per- sona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano
compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.
1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.10 FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico
del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.13 POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Pre- mio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da li- quidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
1.14 CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.
Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con
l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
1.15 CLAUSOLA BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di con- seguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
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2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente
estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2.1 la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in rela- zione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
3.1 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
4.1 PER I MOTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esami- natore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
5.1 PER I MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono pari- menti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
6.1 PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione ob- bligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1,2, 4, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risar- cimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o com- petizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel rego- lamento particolare di gara.
2.2 SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo
responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati
al precedente punto b).
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto, l‘assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le
funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano
l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia gui- dato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabil- mente installati sul Veicolo indicato in Polizza;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Xxxxxxx, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:
- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contrat- to;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
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2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
NOBIS consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le in- formazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito xxx.xxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’atte- stazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in
qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della
scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è pre- sentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n.
x00.000.0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di
incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00.000.0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora NOBIS lo richieda espres- samente.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.9 LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO ALLA GARANZIA DI
RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE
(Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono automaticamente operanti se viene acquistata la garanzia di responsabilità civile da circolazione)
A) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di eb-
brezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indi- cato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azio- ne di rivalsa.
B) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assi- curazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circo- lazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso
di:
• Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
• Nei confronti dell’assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso in conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di assicurazione, limita, inoltre, all’importo massimo di
€ 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di
circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza.
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita, inoltre, all’importo massimo di
€ 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In ogni caso, l’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.10 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
C) BONUS/MALUS
C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Xxxxxxx assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa
•
e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta)
giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU
14.
b. In caso di Xxxxxxx già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’an- nualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le
sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, pro- vocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giun- gendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza
di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi
per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due
sinistri).
2. Nel caso di Xxxxxxx già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in au- mento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:
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Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
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2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Situazione Veicolo | Classe CU di asse- gnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relati- vo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del con- tratto oppure casi non espres- samente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
2 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di con- tratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla pre- cedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Classe 14 o migliore Classe NOBIS corri- spondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell’attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risul- tante dall’applicazione dei criteri di assegna- zione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 15 giorni | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con atte- stazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con atte- stazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risul- tante dall’applicazione dei criteri di assegna- zione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
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Situazione Veicolo | Classe CU di asse- gnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
11 | Veicolo assicurato presso com- pagnia estera | Classe di merito risul- tante dall’applicazione dei criteri di assegna- zione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla pre- cedente compagnia estera non comprende le informazioni neces- sarie per l’applicazione dei criteri di assegna- zione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
12 | Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasio- ne della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto du- rata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risul- tante dall’applicazione dei criteri di assegna- zione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
13 | Veicolo assicurato con contrat- to temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’as- sunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presen- tata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
17 | Polizza annullata e ritrovamen- to del veicolo entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamen- to del veicolo oltre il dodicesi- mo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo suc- cessivamente all’utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito risul- tante dall’ultima atte- stazione dello stato del rischio maturata | Uguale a classe CU | 1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo) | Classe di merito risul- tante dall’attestato del- lo stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione |
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Situazione Veicolo | Classe CU di asse- gnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso) | Classe di merito risul- tante dall’attestato del- lo stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa |
22 | Da conto vendita | Classe di merito risul- tante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scis- sione societaria o cessione di ramo d’azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbi acquisito civilisticamente la proprietà.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazio- ne è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo, di proprietà dello stesso soggetto, la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce al suddetto Xxxxxxx invenduto o oggetto di successivo ritrovamento la stessa classe di merito risultante dall’attestazione dello stato di rischio precedente alla perdita di possesso.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita,
• demolizione,
• furto di cui sia esibita Denuncia,
• certificazione di cessazione della Circolazione,
• definitiva esportazione all’estero,
• consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di sog- getto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
e. Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe universale CU maturata sul vei- colo è attribuita a coloro che, conviventi con il de cuius al momento della morte, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
g. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sini- stro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
- in caso di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell’In- termediario che ha in gestione il contratto.
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.
h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprie- tario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituente (nel caso dei contratti di leasing/noleggio, il locatario/intestatario temporaneo) sia lo stesso o sia il convivente di fatto o la persona con cui lo stesso è unito civilmente. Tali circostanze devono essere com- provate da idonea documentazione. L’Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni.
j. In caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, è possibile mantenere la classe di merito CU già maturata, ferma la scadenza di polizza.
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).
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Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di merito di provenienza CU | Classe di merito di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
C.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive
La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 18 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “1” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:
Formula tariffaria “Bonus/Malus” - Classi NOBIS (Classi Interne) | ||
1 | 7 | 13 |
2 | 8 | 14 |
3 | 9 | 15 |
4 | 10 | 16 |
5 | 11 | 17 |
6 | 12 | 18 |
W
Sono previste riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Xxxxxxxx nel “periodo di osservazione”, definito al punto C.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità regi- strata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.
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Tabella 4 - Regole evolutive Classe NOBIS
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero com- plessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri
Classe NOBIS di provenienza | Classe NOBIS di assegnazione | Variazione % del premio - Ciclomotori e Quadricicli leggeri | Variazione % del premio – Motoveicoli e Motoslitte |
1 | 1 | 0% | 0% |
2 | 1 | -10,80% | -5,37% |
3 | 2 | -10,89% | -5,57% |
4 | 3 | -11,04% | -5,43% |
5 | 4 | -10,03% | -4,86% |
6 | 5 | -5,46% | -5,46% |
7 | 6 | -6,07% | -6,07% |
8 | 7 | -5,48% | -5,48% |
9 | 8 | -4,85% | -4,85% |
10 | 9 | -4,74% | -4,74% |
11 | 10 | -6,89% | -6,89% |
12 | 11 | -6,82% | -6,82% |
13 | 12 | -5,41% | -5,41% |
14 | 13 | -13,18% | -13,18% |
15 | 14 | -11,90% | -11,90% |
16 | 15 | -13,11% | -13,11% |
17 | 16 | -14,36% | -14,36% |
18 | 17 | -12,52% | -10,68% |
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3. SEZIONE DANNI AL VEICOLO
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
XXXXX tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo, causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con il limite del valore indicato in polizza e con l’applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente indicati sulla stessa o, in mancanza, sul presente Set Informativo.
3.2 FURTO TOTALE E PARZIALE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
NOBIS si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il rela- tivo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tenta- tivo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza all’assicurato, previa
detrazione di una franchigia pari a Euro 250,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
L’applicazione di tale franchigia sarà valida ed operante anche se la garanzia furto è prestata senza scoperto e senza franchigia o con una franchigia inferiore a Euro 250,00.
In caso di furto parziale limitato esclusivamente all’impianto di navigazione satellitare e/o all’impianto multimediale – fissati inamovibilmente
al veicolo – la garanzia opererà con un massimale di Euro 7.500,00 per evento e per anno.
3.3 DEFINIZIONE DI FURTO TOTALE
Il Furto o la rapina del veicolo si considerano “totali” qualora lo stesso non venga ritrovato.
Parimenti, il caso assicurativo è considerato “furto totale” qualora il ritrovamento del veicolo assicurato non avvenga entro 60 giorni dalla data
di denuncia alle Autorità competenti.
3.4 INCENDIO
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il
relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’au- tocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.
1.4.1RICORSO TERZI DA INCENDIO (sempre compresa nella garanzia Incendio)
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli
affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti
sopra indicati;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.5 ESCLUSIONI
NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre
cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia “fur- to” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
f) aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
g) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
h) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità
naturali.
Sono sempre escluse le spese sostenute dall’Assicurato o da chi per esso al fine di apportare al veicolo modifiche e/o aggiunte e/o
migliorie di qualsivoglia natura.
Sono sempre esclusi i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento), i danni consequenziali e i danni non mate- riali.
Sono sempre esclusi i danni derivanti dall’appropriazione indebita commessa da qualsivoglia soggetto e i danni derivanti dal furto e/o dalla rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Relativamente alla garanzia 3.04.1) “Ricorso terzi da incendio” NOBIS non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario
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del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini
sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti
sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.6 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Se il veicolo di prima immatricolazione è assicurato in concomitanza del suo acquisto, il Valore Assicurato è pari alla somma in Euro
– corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optionals) e degli audiofonovisivi, senza detrarre sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati – risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso emessa dal venditore.
Se il veicolo non è di prima immatricolazione, il Valore Assicurato è pari al valore commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della
stipula del contratto di assicurazione.
Se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura, il Valore Assicurato è pari al valore
commerciale, risultante dai listini di settore, al momento della stipula del contratto di assicurazione.
In ogni caso, il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza, deve comprendere anche il valore degli eventuali accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al
quale è assegnato il contratto e alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni n. 21
– 00000 Xxxxxx Xxxxxxx, Fax: 000.0000000) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS, copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
Su richiesta di NOBIS, inoltre, il Contraente/Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all’istruzione
del sinistro:
- l’estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell’Impresa: l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il
codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le chiavi in dotazione di serie allo stesso;
- fornire prova dell’esistenza e della operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e della disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.
3.8 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a NOBIS appena ne abbia avuto notizia; è
tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e NOBIS di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, prov- vedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se NOBIS ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra NOBIS e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’erogazione dell’indennizzo, NOBIS liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.9 ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO
L’accertamento dell’indennizzo e il suo ammontare sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla NOBIS e uno dal Contraente.
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
3.10 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
• furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
• eventi fra quelli assicurati che determinano al veicolo danni di importo pari o superiore all’80% del valore commerciale dello stesso al
momento del sinistro.
3.11 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE
Per danno parziale si intende il danno che non rientra nella definizione di “danno totale” a sensi del precedente art. 3.10.
3.12 RELITTO
Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come “relitto”.
Al verificarsi della circostanza poc’anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all’Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l’Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.13 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avve- nire tramite:
3.13.1 Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carroz- zerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
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Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della
procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
3.13.2 Fuori Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che
decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è mar- ciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
3.14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1.14.1 Danno Parziale
a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprez- zamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma re- stando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricam- bio, resta inteso che l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 35,00 (trentacinque/00) + IVA all’ora].
Qualora l’assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l’Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.
1.14.2 Danno Totale
L’Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata “Dueruote”, aumentato del valore degli optionals (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
In caso di perdita totale conseguente a furto o incendio avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato sulla base del “valore a nuovo”, fermo l’eventuale minor valore assicurato.
Resta espressamente inteso come l’eventuale indennizzo verrà erogato con l’applicazione dell’eventuale franchigia o dello scoperto
contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.
3.15 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente firmato e
sottoscritta.
3.16 SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE
Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a nor- ma di Xxxxx ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell’I.V.A. o al lordo della quota parte dell’imposta non recuperabile dal Contraente/Assicurato.
3.17 DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento
- utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento “Dueruote” o, in mancanza, di altra rivista di settore specializzata, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; in caso di leasing, ferme le norme poc’anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
3.18 GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati nel Modulo di Polizza o in mancanza si intendono operanti
quelli riportati nelle seguenti tabelle:
SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO, VALIDE SOLO PER MOTOCICLI, TRICICLI, QUADRICICLI E MOTOCARROZZETTE SUPERIORI A 50 cc | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTE- STATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATA- RIO IN CASO DI LEASING | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Tutte le Regioni e le Province | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 20% di ciascun sinistro col minimo di € 750,00 |
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SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO E FURTO VALIDE PER CICLOMOTORI NON SUPERIORI A 50 cc, TRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI | ||
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’INTE- STATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING Tutte le Regioni e le Province | SCOPERTI / FRANCHIGIE se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture conven- zionate con NOBIS | SCOPERTI / FRANCHIGIE se richiesto in- dennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con NOBIS |
Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di cia- scun sinistro col minimo di € 1.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 | |
Targhe Speciali | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di cia- scun sinistro col minimo di € 1.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro col minimo di € 1.000,00 |
L’elenco delle Strutture e delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
3.19 REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all’art. 3.13) “Determinazione del valore assicurato”, risulti maggiore del valore assicurato, NOBIS risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.
In nessun caso NOBIS, indennizzerà un valore superiore a quello indicato sul Modulo di Polizza.
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4. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE 4 - ASSISTENZA
4.1 GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento for- tuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Struttura Organizzativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall’estero è possibile contattare la Strut- tura Organizzativa componendo il numero telefonico x00.000.0000.000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’as- sicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può esse- re riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
4.2 GARANZIE PRESTATE Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonoma- mente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad
esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Con- venzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad
esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verifica- to l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicu- rato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
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Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferro- viario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accom- pagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento invian- do direttamente l’autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La presta- zione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia.
4.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed al- lenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emer- genza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero, fermo quanto disposto dalle norme che precedono.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore
od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• L’Impresa in nessun caso potrà farsi carico delle spese di recupero di beni di qualsiasi natura e/o strutture trasportate dal veicolo
assicurato e disperse e/o deteriorate e/o danneggiate a seguito dell’evento sinistroso.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero
nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
1.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 00, xx- xxxxx xxxx xx Numero Verde 800.894147 o, se dall’estero, x00.000.0000000.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. targa del veicolo;
5. modello del veicolo;
6. indirizzo del luogo in cui si trova il veicolo;
7. il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplici- tamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documenta- zione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
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5. SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
5.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudi- ziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dai successivi artt. 5.5 e 5.7. L’assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato, quali:
• l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio;
• le spese peritali per un perito di parte (CTP) o la quota di competenza relativa alle spese liquidate in favore del Consulente d’Ufficio (CTU) dal
Giudice;
• le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
• le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
• per un legale di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese;
• per arbitrati rituali e/o irrituali, azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000;
• per transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
• per formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti.
5.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA LEGALE”
Sono esclusi dalla garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali;
• le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
• le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
• le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione;
• spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto)
• tasse di registro
5.3 INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al
risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del
giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qua- lora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
5.4 GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comu- nicherà proprio benestare e l’assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il contraente/assicurato ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del contraente/assicurato.
In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
SOTTO SEZIONE 1 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con riferimento all’art. 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Tutela Legale, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino ad un massimale di Euro 10.000 per ogni sinistro e senza limite annuo.
Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo
identificato.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
• inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta
• mancata comunicazione o diniego di offerta;
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• mancato accordo tra le parti.
2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
5.6 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA “TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE”
La garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle dispo- sizione vigenti;
c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo;
f) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle
Assicurazioni Private
SOTTO SEZIONE 2 – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla sche- da di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.7 - PATENTE A PUNTI
La garanzia Recupero punti patente è operante solo se l’assicurato al momento dell’effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15
punti sulla propria patente di guida.
Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l’effetto
della presente polizza.
Oggetto della garanzia
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l’esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di Euro 1000 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori.
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
5.8 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente
a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione
Art. 141 – Gare di velocità
Art. 186 – Guida in stato d’ebbrezza
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso
Art. 192 – Violazione di posti di blocco
5.9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta cono- scenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comuni- cazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – ufficio Tutela Legale
5.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il rimborso viene corrisposto in seguito alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Struttura Organizzativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno,
telefonando al seguente numero verde
800.894137
dall’estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa telefonando al numero x00.000.0000000
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Targa del veicolo e la sua reperibilità;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri - Centro Colleoni
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. con le modalità descritte nel DIP Aggiuntivo, allegando alla de- nuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI TUTELA LEGALE
Occorre inviare all’Impresa una descrizione dettagliata dei fatti che hanno originato la controversia legale, l’imputazione del reato, il sequestro del mezzo fornendo tutte le notizie, documenti, verbali od eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’assicurato è sottoposto a procedi-
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mento penale o pensa che ciò possa accadere, deve attivarsi celermente nella denuncia del sinistro affinchè l’Impresa possa intervenire con la massima efficacia.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui
desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
6. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozzette, Tricicli e Quadricicli e solo se richiamata nel Modulo di Polizza)
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in poliz- za. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende.
Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano:
• l’invalidità permanente, con franchigia fissa ed assoluta del 5%
• la morte
6.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro;
• in conseguenza di sue azioni delittuose, tentate o commesse, o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare motociclistiche e in genere, o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del Conducente.
6.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE
La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito dalla legge.
6.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi
responsabili del sinistro.
6.5 GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente accertata, al netto della franchigia contrattuale del 5%.
Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche pree- sistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infor- tunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella allegata per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per cia- scuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo
conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
6.6 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Sulla base della documentazione ricevuta, degli accertamenti effettuati e del valore assicurato, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. for- mula un’offerta di indennizzo. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
6.7 RISOLUZIONE DELLE CONTRAVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITA’
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicu- rato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere de- mandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.
Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi a cura dello stesso Xxxxxxxx; in tal caso il Collegio può anche convenire sulla opportunità di concedere un anticipo sull’indennizzo dovuto dall’Impresa.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente/Assicurato.
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6.8 MORTE DA INFORTUNIO
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla
scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
SEZIONE ESTENSIONE DELLA GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E AL RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOTA BENE:
le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(La garanzia è valida solo per Motocicli, Motocarrozzette, Tricicli e Quadricicli, solo se richiamata nel Modulo di Polizza contestualmente alla garanzia infortuni del guidatore)
6.9 OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI TRASPORTATI
La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione Infortuni del Conducente, è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Per l’accertamento e la liquidazione dei danni valgono le norme riportate ai precedenti articoli 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.7 – 6.8.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite mas- simo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno.
6.10 OGGETTO DELLA GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di €2.500,00, per ogni evento e per ogni anno assicurativo, il rimbor- so delle spese mediche rese necessarie a seguito infortunio, subito dal Conducente il veicolo assicurato e/o dai trasportati, e sostenute per:
a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chi- rurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
d) le rette di degenza;
e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o all’ambulatorio e viceversa.
Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà
ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute da ciascuno.
Il rimborso verrà effettuato da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in origina- le, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un minimo di €250,00 per sinistro.
Nel caso in cui il Conducente e/o i trasportati si avvalgano del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la
spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa all’Impresa verrà restituita contestualmente alla liquidazione.
Qualora il Conducente e/o i trasportati debbano presentare l’originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distin- te e ricevute delle spese sostenute o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
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TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L’indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità perma- nente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | des | sin |
Un arto superiore Una mano o un avambraccio Un pollice Un indice Un medio Un anulare Un mignolo Una falange ungueale del pollice Una falange di altro dito della mano | 70% | 60% |
60% | 50% | |
18% | 16% | |
14% | 12% | |
8% | 6% | |
8% | 6% | |
12% | 10% | |
9% | 8% | |
1/3 del dito | ||
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
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XXXXXXX XXXXXXXXX
SETTORE V
Ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, quadricicli leggeri.
ART.129 > SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo re- sponsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati
terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla let- tera b).
ART. 134 > ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
1. L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza an- nuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’Impresa deve consegnare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1 -bis I contraenti hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni, secondo le modalità stabilite dall’IVASS con regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione è consegnata dal Contraente all’Impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4 - bis L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4 - ter Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le Imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di me- rito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del Contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4 - quater È fatto comunque obbligo alle Imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al Contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
ART. 144 > AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe sog- getta l’azione verso il responsabile.
ART. 2 > “CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO”
- Regolamento IVASS 19 maggio 2015 N. 9/2015
1. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del
telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corri- spondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di
assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Ai sensi del comma 1, lett. i), la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
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La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coin- volti subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non rag- giunga la soglia del 51%.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”) intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E’ possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) pres- so la Direzione Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti,
saranno utilizzati per:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi at- tinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impos- sibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso;
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta car- tacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell’art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all’esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consu- lenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, anti- terrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l’utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti
con la presente informativa.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabi- lità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l’interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Set Informativo Nobis Bike Mod. SINBK-001.12.2018-2018.12.31 – Edizione tariffaria 01.12.2018
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Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 dicembre 2018
Set Informativo Nobis Bike Mod. SINBK-001.12.2018-2018.12.31
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
NOBISCAR - AUTOVETTURE
Edizione: Dicembre 2018
(Ultimo aggiornamento dei dati 02.10.2018)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di NOBIS Compagnia di Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da NOBIS Compagnia di Assicurazioni.
La nota informativa è composta da tre Sezioni:
A. INFORMAZIONI RELATIVEALL’IMPRESA
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1) Informazioni generali
• Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società iscritta alla Sez. 1 dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115, società del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), Via Xxxxx n. 29 e Direzione Generale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, tel: 000.0000.000 mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx – pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: xxx.xxxxx.xx
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Esercizio 2017
Bilancio approvato il 10/05/2018
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Le garanzie offerte e descritte ai punti 3 e 7 della presente Nota Informativa sono:
1) RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI;
2) RISCHI DIVERSI che sono costituiti dalle seguenti sezioni:
A) SEZIONE DANNI AL VEICOLO:
- Furto totale o parziale – Incendio
- Ricorso terzi da incendio
- Eventi Speciali – Atti vandalici – Eventi sociopolitici
- Eventi speciali – Eventi naturali
- Xxxxx xxxxxxxxxxx – Collisione
- Xxxxx xxxxxxxxxxx – Kasko
- Cristalli
- Garanzie accessorie “A” – Garanzie Accessorie “B”
B) SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
C) SEZIONE TUTELA LEGALE:
- SOTTOSEZIONE 1 – GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
- SOTTOSEZIONE 2 – GARANZIA TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE
D) SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
E) SEZIONE ESTENSIONE GARANZIA INFORTUNI AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
N.B. Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
AVVERTENZA: dal 18 ottobre 2015 con la “dematerializzazione” del contrassegno di assicurazione (Art. 31 della legge n. 27/2012 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2013) cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno che pertanto dalla stessa data anche se rilasciato non dovrà essere obbligatoriamente esposto.
Durata del contratto.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
NOBIS, in base all’Art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è tenuta a mantenere operante la copertura sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.5) “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet – Aggiornamenti Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Clienti su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxx.xx è disponibile un’Area Clienti che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA
3.1 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo
di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo
assicurato, come più dettagliatamente indicato all’Art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni
di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento.
Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
2.1) “Oggetto del contratto”;
2.2) “Soggetti esclusi”;
2.3) “Esclusioni e rivalsa”.
2.9) “Risarcimento del danno in forma specifica”
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui XXXXX, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto
a richiedere dall’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato.
I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
2.3) “Esclusioni e rivalsa”;
2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice – Denuncia dei
sinistri”;
Condizione Speciale D) – Guida Esclusiva Condizione Speciale E) – Guida Esperta
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano alcuni esempi di liquidazione del danno in relazione al massimale assicurato:
1) valore del massimale per danni alla persona | € 7.500.000,00 |
- danni provocati per complessivi | € 1.500.000,00 |
- importo del risarcimento | € 1.500.000,00 |
2) valore del massimale per danni alla persona | € 7.000.000,00 |
- danni provocati per complessivi | € 8.000.000,00 |
- importo massimo del risarcimento | € 7.000.000,00 |
N.B. L’importo dei danni eccedente il massimale di polizza resta a carico dell’Assicurato.
3.1.1 Estensioni della copertura
Sono comprese le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
- circolazione in aree private;
- operazioni di carico e scarico;
- responsabilità civile dei terzi trasportati.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
La copertura è altresì sempre estesa, con rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 ai seguenti
Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria:
A) Xxxxx subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
B) Nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria per danni subiti dai trasportati, per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Con pagamento di una maggiorazione di premio, è possibile richiedere l’eliminazione parziale della
rivalsa, rispetto ai due punti precedenti, accedendo alla seguenti clausole:
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente
Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.10 della SEZIONE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO.
3.2 Formula tariffaria
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 24 classi di merito e che prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.11) della SEZIONE CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO. Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a “Tariffa fissa”.
3.3 Risarcimento del danno in forma specifica
Questa clausola opzionale determina per il Contraente/Assicurato:
• in caso di Xxxxxxxx che rientri nella procedura di Indennizzo Diretto, totalmente risarcibile e per i soli danni a cose, l’impegno a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa (elenco acquisibile rivolgendosi al n° verde 800.196.958);
• uno sconto sul Premio RC Auto;
• nel caso in cui l’Assicurato violi la clausola relativa al risarcimento del danno in forma specifica, facendo riparare il Veicolo presso un Autoriparatore non Convenzionato, l’Impresa:
- avrà diritto ad esigere dall’Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di euro 750,00, che il Contraente autorizza sin d’ora a detrarre dallimporto dovuto per la liquidazione del sinistro.
- non riconoscerà all’Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito dopo la violazione dell’obbligo contrattuale e comunque prima che l’Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno.
Per maggiori dettagli su quanto sopra riportato, sulle limitazioni della clausola e sulle condizioni di operatività del servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” si rinvia all’articolo 2.9 - “Risarcimento del danno in forma specifica” delle Condizioni di Assicurazione e all’articolo 1.15 “Cessione del Credito” delle Condizioni di Assicurazione che vieta la cessione del Credito all’Autoriparatore non convenzionato, senza il preventivo consenso dell’Impresa.
4. SOGGETTI ESCLUSI
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.2) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di
Assicurazione.
5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
L’Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
XXXXX ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
XXXXX consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto,
l’attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell’Area Riservata sul sito xxx.xxxxx.xx. NOBIS a seguito di specifica richiesta del Contraente da effettuarsi all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx invierà l’attestato di rischio, anche in formato elettronico, all’indirizzo e-mail indicato.
Qualora il Contraente lo desideri, potrà chiedere, senza applicazione di costi, una stampa dell’attestato telematico rivolgendosi all’Intermediario presso il quale ha appoggiato il proprio contratto, oppure al call center dedicato al numero verde 800.196.958.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, NOBIS rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, NOBIS rilascia al Contraente la relativa attestazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’Art. 2.10) “Forma Tariffaria e altre condizioni speciali” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
• Furto totale o parziale - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo
3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
• Furto totale - furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia
è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
• Incendio - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Ricorso terzi da incendio. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) e 3.4.1) delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi speciali - Atti vandalici ed Eventi sociopolitici - atti vandalici e dolosi in genere ed eventi
sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi speciali - Eventi naturali - eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti
o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
• Danni Accidentali - Collisione - collisione con veicolo identificato durante la circolazione. La garanzia è
regolamentata all’Art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
• Danni Accidentali - Kasko - urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
• Cristalli - Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è
regolamentata all’articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
• Garanzie accessorie - tali garanzie sono suddivise in due pacchetti:
“Garanzie Accessorie A” comprendono le seguenti garanzie:
• Danni da imbrattamento
• Fenomeno elettrico
• Ripristino dispositivi di sicurezza
• Ripristino autorimessa
• Recupero, parcheggio e rimessaggio
• Sostituzione delle serrature
• Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
• Duplicato patente
• Custodia
• Danni al bagagliaio
• Ripristino dell’impianto antifurto
• Acquisizione documenti per la liquidazione
Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie A” sono regolamentate all’articolo 3.10) delle
Condizioni di Assicurazione.
“Garanzie accessorie B” comprendono le seguenti garanzie:
• Kasko Pneumatici
• Malus Protetto
• Sinistro Sicuro
• Fattura Rimborsata
• Mobilità
Le garanzie che compongono le “Garanzie Accessorie B” sono regolamentate all’articolo 3.11) delle
Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali nella misura risultante dalla scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione. Il relativo meccanismo di funzionamento opererà con le seguenti modalità:
Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato (es: Euro 250,00); Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 10% del danno);
Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00)
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Struttura Organizzativa dell’Impresa alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
La garanzia è regolamentata dalle Condizioni di Assicurazione agli Artt. 4.1) “ Garanzia Assistenza”,
e seguenti.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
4.2) “Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza stradale”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
4.1) “Garanzia Assistenza”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
La garanzia opera in relazione alle spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale, per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di terzi, prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla Circolazione del veicolo assicurato e per le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero punti della patente. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””, 5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””, 5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei MASSIMALI previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””, 5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
Morte - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Invalidità permanente - indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per
conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
SEZIONE ESTENSIONE AI TRASPORTATI E RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Estensione di garanzia ai trasportati sul veicolo assicurato: vale per il caso di morte o di invalidità permanente Per la gestione del sinistro ed in particolare per l’accertamento del danno e la liquidazione dell’indennizzo valgono le norme di cui alla Sezione infortuni del Conducente.
Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza.
Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto.
Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato E/o dai
Trasportati a seguito di infortunio da circolazione nei limiti della somma assicurata.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sopportate dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’ammontare delle spese sostenute.
N.B. Le spese di cura verranno rimborsate per l’eccedenza rispetto a quanto già riconosciuto per le
stesse dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente.
Le garanzie sono regolamentate agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”, 6.9) “Oggetto della garanzia Infortuni trasportati” e 6.10 “Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
6.2) “Esclusioni;
6.5) “Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, MASSIMALI 0 LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
6.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
6.5) “Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità”;
6.8) “Morte da infortunio”;
6.9) “Oggetto della garanzia Infortuni trasportati”;
6.10) “Oggetto della garanzia rimborso spese mediche da infortunio”.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia/scoperto e del limite massimo indennizzabile/massimale:
di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
- per la sezione Danni
A | B | |
Entità del danno | € 750,00 | € 1.500,00 |
Scoperto 20 % con il minimo di € 200,00 | € 200,00 | € 300,00 |
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550,00 (riducendo € 750,00 dello scoperto minimo di € 200,00).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200,00 (riducendo € 1.500,00 del 20% di scoperto).
- per la Sezioni Infortuni del conducente e estensione della garanzia agli infortuni dei trasportati
– Invalidità permanente
A | B | |
Grado d’invalidità permanente | 5% | 10% |
Franchigia | 5% | 5% |
Indennizzo in percentuale da applicare al capitale assicurato | 0 | 5% |
Esempio A: l’invalidità permanente al netto della franchigia contrattuale è pari a 0 – nessun indennizzo
verrà riconosciuto all’infortunato.
Esempio B: l’invalidità permanente al netto della franchigia contrattuale è pari al 5% – all’infortunato verrà riconosciuto un indennizzo applicando detta percentuale al capitale assicurato (Esempio: Capitale assicurato 100.000,00 Euro, invalidità permanente 5%, al netto della franchigia contrattuale, Indennizzo dovuto dall’Impresa 5.000.00 Euro).
- per la Sezione Estensione Garanzia rimborso spese mediche da infortunio
A | B | |
Somma assicurata per Rimborso spese di cura | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Franchigia | € 250,00 | € 250,00 |
Spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio | € 240,00 | € 300,00 |
Esempio A: nessun indennizzo in quanto le spese mediche sostenute in conseguenza dell’infortunio sono
inferiori alla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 50,00 (ottenuto riducendo € 300,00 della franchigia di € 250,00).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile/massimale:
A. limite massimo indennizzabile/massimale | € 15.000,00 |
danno subito: | € 10.000,00 |
importo indennizzato: | € 10.000,00 |
B. limite massimo indennizzabile/massimale: | € 15.000,00 |
danno subito: | € 20.000,00 |
importo indennizzato: | € 15.000,00 |
N.B. L’importo dei danni eccedente il massimale di polizza resta a carico dell’Assicurato
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da NOBIS è ridotto in misura proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.30) “Regola proporzionale” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi - possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: l’Impresa o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.3) “Dichiarazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a NOBIS di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da NOBIS possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio NOBIS, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. PREMI
La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali e/o tre rate quadrimestrali, con applicazione rispettivamente di una maggiorazione del 4,00% e del 5,50%.
I mezzi di pagamento del premio previsti sono:
• denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
• assegni bancari e circolari;
• bonifici bancari o postali;
• bollettini postali;
• carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da NOBIS all’Intermediario.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada, vendita) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a NOBIS la restituzione del premio della garanzia di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.9) “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 1.10 “Cessazione del rischio” e sottopunti delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo 1.8) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.
11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, NOBIS propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. REGIME FISCALE
Il premio imponibile per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
• all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’Art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio
2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
• al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza Stradale, Tutela Legale ed Infortuni, si applica
l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket (1%).
Per la sezione Assistenza Stradale si applica l’aliquota d’imposta del 10%.
Per la sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la sezione Infortuni, compresa l’estensione ai trasportati ed alle spese mediche da infortunio, si applica
l’aliquota d’imposta del 2,5%.
Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
nel caso di vendita contratti a distanza tramite
Intermediari
a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario autorizzato da NOBIS nell’ambito di un sistema di
vendita a distanza.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
L’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
• la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo
informativo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, gli allegati 3 e 4);
• entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione;
• una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.
Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all’indirizzo indicato dall’Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall’Intermediario con cui
è concluso il contratto a distanza.
La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.
c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione dei documenti NOBIS rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice e il Contraente abbia optato per il Risarcimento del danno in forma specifica (articolo 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il Contraente si impegna a rivolgersi ad un Autoriparatore Convenzionato; l’elenco degli Autoriparatori convenzionati può essere consultato sul sito internet dell’Impresa oppure potrà rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
AVVERTENZA: Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma specifica, il Premio RCA viene ridotto nella misura percentuale prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie dell’Impresa.
14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. x00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice
– Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 2.7 - “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al
pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
• per i danni a cose:
- entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
- entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
• nel caso di lesioni personali: entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data
in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato,
ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il
danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha
ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione
quanto previsto dall’art. 148 del Codice.
15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO
Xxxxx gli obblighi in capo all’Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l’Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare apposita richiesta a:
CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano Fax: 00.00000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:
• non assicurato o non identificato, ovvero
• posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’Autorità competente,
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime
della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI
L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.
I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa
trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.
Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale (cfr. Condizione Speciale C “Bonus/Malus”, par. C.2, punto 3, lett. g).
17. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si
rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.
Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso
entro quindici giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
18. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 3.15) “Obblighi in caso di sinistro”, 3.16) “Ritrovamento del veicolo rubato”, 3.17) “Accertamento ed indennizzo del danno” e 3.20) “Relitto”, oltre che gli articoli 6.5) Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità e 6.7 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.
Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA STRADALE, leggere attentamente la Sezione
Assistenza stradale artt. 4.1 e successivi.
La copertura assicurativa inerente la GARANZIA TUTELA LEGALE, leggere attentamente la Sezione Tutela Legale artt. 5.1 e successivi.
19. ARBITRATO
AVVERTENZA: Nei casi in cui è previsto che possa essere attivato l’Arbitrato, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
20. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 - xxxxxxx@xxxxx.xx
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’IVASS.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
21. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione presso uno di tali organismi. Riguardo al risarcimento dei danni da circolazione stradale, l’11 febbraio 2015 è entrato in vigore l’obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita (in sostituzione della mediazione di cui al paragrafo precedente), condizione di procedibilità per la proposizione di azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale, curata con l’assistenza di un avvocato, come disposto dal D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
22. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore ad € 15.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo.
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
Clausola con la quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Sezione Garanzia Assistenza, limitatamente alle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono assicurati anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLO AD USO PROMISCUO
Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive
modifiche e integrazioni.
AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
AUTOVETTURA
Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
BROKER
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CENTRO CONVENZIONATO/RETE CONVENZIONATA
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto una specifica convenzione con Nobis.
CESSAZIONE DEL RISCHIO
A seguito di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Facoltà concessa al Contraente di cedere il Contratto a seguito dell’alienazione del veicolo.
CLASSE UNIVERSALE - CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di
Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONDUCENTE ESPERTO/GUIDA ESPERTA/GUIDA ESCLUSIVA
La persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, che sia provvisto di regolare patente di guida da non meno di 3 anni. Tali requisiti sono necessari in caso di attivazione di una delle Condizioni Speciali “Guida Esperta o Guida Esclusiva”.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx –
xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione,
assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONTRATTO
Il contratto di assicurazione
DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia, salvo diversa pattuizione, decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio.
DELITTO COLPOSO
Danno determinato da un fatto, espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà o intenzione di causare l’evento lesivo.
DANNO DOLOSO
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa commesso volontariamente.
DANNO EXTRACONTRATTUALE
Xxxxx conseguente a fatto illecito che non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale
DANNO PARZIALE
Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro;
DANNO PRETERINTENZIONALE
Danno determinato da un fatto illecito di natura dolosa dal quale derivano conseguenze più gravi rispetto a quelle volute da colui che ha agito per commettere l’illecito.
DANNO TOTALE
Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore commerciale del
veicolo al momento del sinistro.
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa.
DURATA CONTRATTO
Il periodo di validità del contratto che ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FATTO ILLECITO
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, con violazione di
specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico
FRANCHIGIA
Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro
FURTO
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
INCENDIO
La autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza stradale è il sinistro che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INDENNIZZO O INDENNITA’
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
INFORTUNIO
L’evento, connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
INSORGENZA DEL SINISTRO
Per insorgenza del sinistro si intende:
il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali;
il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti
gli altri casi.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di
intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
INVALIDITA’ PERMANENTE
Perdita o diminuzione, in via definitiva ed irrimediabile, della capacità lavorativa generica del soggetto assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e
competenze all’ISVAP.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LEGITTIMO CONDUCENTE
Proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile. Per le altre garanzie è la somma assicurata che costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’Impresa.
MEDIAZIONE
istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., per la composizione
tra soggetti privati dei conflitti relativi a “diritti disponibili”.
NORME TARIFFARIE
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERCORSI FUORI STRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza
del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo
assunta.
PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di
norma attraverso l’informazione di garanzia.
PROCESSO CIVILE
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice di Pace o al Tribunale.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L’intestatario al PRA del veicolo o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di
proprietà.
PRESTAZIONE
Per la garanzia Assistenza Stradale è l’aiuto che, in caso di sinistro, l’Impresa deve fornire all’Assicurato, nel
momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RECESSO
Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi delle
circostanze previste dall’art 1.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
REATO
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La polizza riprende i suoi effetti dopo il periodo di sospensione.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dall’Impresa a terzi danneggiati in caso di sinistro.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
Per i Sinistri, totalmente risarcibili, che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice è il ripristino del Veicolo Assicurato nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ la facoltà concessa all’Assicurato di risolvere il contratto a seguito di vendita, distruzione o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato.
SCOPERTO
Importo espresso in percentuale sull’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ogni
singolo sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori dovuto a un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio.
SPESE DI SOCCOMBENZA
Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno
che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale.
USURA
Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.
VALORE A NUOVO
Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge).
VALORE COMMERCIALE
Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus;
per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
Data ultimo aggiornamento: 02.10.2018
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il Rappresentante Legale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxx 00000 (XX) – Xxx Xxxxx, 00 Direzione Generale in Xxxxxx Xxxxxxx 00000 (MB) – Via Paracelso, 14
tel. 039.98.90.001 – Fax 000.00.00.000 – xxx.xxxxx.xx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Capitale Sociale € 34.013.382,000 i.v. – REA n. TO 1243609
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 – P.IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi
AUTOVETTURE, AUTOTASSAMETRI ED AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO - EDIZIONE: DICEMBRE 2018
Ultimo aggiornamento 02.10.2018
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
NOBIS rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso NOBIS rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
NOBIS si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, NOBIS vi provvede previa
restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS
rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o
l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del
proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a NOBIS e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può
comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile auto, NOBIS qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non
risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da NOBIS al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. NOBIS risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. NOBIS, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’Art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art. 1.5 “Durata del contratto”), risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a NOBIS; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni”, “Infortuni del conducente” e “Estensione trasportati e rimborso spese mediche da infortunio”, l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza Stradale”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
1.6 RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.7 DIRITTO DI RECESSO
(valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.8 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore
24:00 della data indicata sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 1.9 e 1.10.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:
della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni
Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione per i contratti:
ceduti all’acquirente del Veicolo venduto; amministrati con “libro matricola”;
vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova,
collaudo o dimostrazione;
con durata inferiore all’anno;
che si trovino nell’ultimo giorno di validità.
1.9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di
proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario, al quale è assegnato il contratto, del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente: in questo caso NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di compravendita certificata, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Il cedente può conservare la classe universale CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. NOBIS, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Xxxxxxx, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione e l’eventuale e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso il Contraente ha diritto, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.10.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno
degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le medesime modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione
richiesta al momento della sospensione.
1.10.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità
competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 1.8 – “Sospensione in corso di contratto”, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di persona unita civilmente.
NOBIS procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua. Il Contraente deve darne tempestiva notizia a Xxxxx fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente.
Ne caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
NOBIS procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione
richiesta al momento della sospensione.
1.10.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Auto, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, non si procede ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.11 FORO COMPETENTE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
1.14 POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il
consenso dell’Ente;
comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla
ricezione della relativa denuncia;
comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
1.15 CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.
Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
1.16 CLAUSOLA BROKER
(valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
NOBIS assicura, in conformità alle norme di Legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul
Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato, sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (vedi Condizione Speciale “G” RIMORCHI - RISCHIO STATICO);
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
8. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
9. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 e 9 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla
partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle
relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.2 SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non
vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Xxxxxxx, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
2.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
NOBIS, nella sezione del proprio sito internet dedicata ai suoi Clienti, mette a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione che contiene:
- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso
l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
- le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.5 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
XXXXX consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito xxx.xxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
- polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora
concluso il periodo d’osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.6 PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale C, sono da considerare, ai fini
dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell’Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00 000 0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; o all’Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano
– telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00 000 0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o tramite fax al n. x00 000 0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
2.8 GESTIONE DELLE VERTENZE
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
2.9 RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA (valido solo se richiamato in Polizza)
a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
b) In caso di sinistro:
• con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose,
• totalmente risarcibile,
• gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto,
l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità.
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate ai punti a e b) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa:
• avrà diritto ad esigere dall’Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di euro 750,00, che il Contraente autorizza sin d’ora a detrarre dall’importo dovuto per la liquidazione del sinistro.
• non riconoscerà all’Assicurato il rimborso di eventuali onorari dovuti a legali da lui incaricati, contestualmente o subito dopo la violazione dell’obbligo contrattuale e comunque prima che l’Impresa abbia comunicato allo stesso le proprie determinazioni in merito alla liquidazione del danno.
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx), nell’apposita Area Clienti, l’Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
c) Nel caso l’Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una
distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non
sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l’Impresa potrà offrire all’Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata.
L’Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”.
Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto c), l’Impresa non offra il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”, l’Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.
d) Xxxxx inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.
Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
XXXXX non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
2.10 LIMITAZIONE ALL’AZIONE DI RIVALSA, RINUNCIA ALLA RIVALSA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI IN ABBINAMENTO ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE (Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e si intendono operanti soltanto se espressamente richiamate in Polizza)
A) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Sempre operante senza sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione,
limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
B) Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Sempre operante senza sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione,
rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di:
• Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza;
• Nei confronti dell’assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla
persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Nobis si riserva il diritto di rivalsa integrale verso in conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• Nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di assicurazione, limita, inoltre, all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
D) Rinuncia alla rivalsa e Rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria (Estensione operante solo se ne sia stato pagato il relative sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza)
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza.
Nobis, a parziale deroga dell’art. 2.3 – “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita, inoltre, all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In ogni caso, l’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
2.11 FORMA TARIFFARIA E ALTRE CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
C) BONUS/MALUS
C.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
C.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
• Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della
classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
b. In caso di Xxxxxxx già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1 – Determinazione della classe di merito sulla base del numero di annualità
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale,
con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso);
per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
• Nel caso di Xxxxxxx già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2:
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
2 | Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato (se non disponibile in Banca Dati) dell’attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato valido (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 15 giorni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) | ||||
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
11 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per | Uguale a classe CU | 1)Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | ||||
12 | Veicolo in leasing operativo finanziario o noleggio a lungo termine, acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing o del noleggio (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) o mantenimento della classe CU maturata se il nominativo è indicato sul libretto da almeno 12 mesi | Uguale a classe CU | 1)Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso (se non disponibile in Banca Dati) 2)Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo o sull’attestato di rischio se disponibile, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Copia del contratto temporaneo o dell’Attestazione dello Stato di Rischio se disponibile (se non disponibile in banca dati); 3)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo, se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 15 giorni. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presentata | Uguale a classe CU | 1)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2)Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3)Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
17 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestazione dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 2)Denuncia di furto 3)Denuncia di ritrovamento 4)Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo anche successivamente all’utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito risultante dall’ultima attestazione dello stato del rischio maturata | Uguale a classe CU | 1)Denuncia di furto 2)Denuncia di ritrovamento 3)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso) | Classe di merito risultante dall’attestato | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
dello stato del rischio | eventuale passaggio di proprietà 3)Attestato dello stato del rischio (se non disponibile in Banca Dati) 4)Appendice di sospensione 5)Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6)Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7)Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa | |||
22 | Da conto vendita | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1)Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2)Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3)Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, o conviventi di fatto o unite civilmente di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica titolare della stessa, e da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda, di società di persone o capitali, Nobis riconosce il trasferimento della classe CU maturata sul veicolo, alla persona giuridica che ne abbi acquisito civilistiicamente la proprietà.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazione è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU maturata sul suddetto Veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
- demolizione,
- furto di cui sia esibita Denuncia,
- certificazione di cessazione della Circolazione,
- definitiva esportazione all’estero,
- consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, o al convivente di fatto o alla persona con cui lo stesso è unito civilmente. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.