CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano
C.I.G. ZE72E462D4
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO LINGUISTICO
R.D.O. sul Xx.XX.
Autorizzato con determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano del 21 aprile 2020 prot. 33/2020/I
Progetto “Sa lege est aguale pro totus” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali, con fondi della Legge 15 dicembre 1999 n. 482 – annualità 2019
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Art. 1 – OGGETTO
L’appalto, conseguente al finanziamento del progetto intitolato “SA LEGE EST AGUALE PRO TOTUS”, ha per oggetto l’istituzione presso la Procura della Repubblica di Oristano di uno sportello linguistico di supporto agli uffici della Procura della Repubblica nei rapporti con l’utenza esterna che voglia utilizzare la lingua sarda e nell’espletamento delle varie attività di linguistica giudiziaria correlate alla lingua sarda, attraverso lo svolgimento di attività di traduzione e/o interpretazione (inerenti, ad es., intercettazioni ambientali o telefoniche, attività in sede dibattimentale, etc..), secondo gli standard ortografici ufficiali riguardanti la lingua sarda.
Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Oristano Piazza Xxxx Xxxx n. 3
Tel. 0000 000 000
xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
RUP Graziella Manca, tel. 0000 000 000, email xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell’affidamento sono le seguenti:
Il servizio è reso presso la postazione messa a disposizione dalla Procura della Repubblica, secondo articolazione oraria che sarà concordata, nei limiti indicati nella tabella sottostante.
L’appaltatore sosterrà in proprio ogni costo relativo all’espletamento del servizio, compresa la dotazione di strumenti informatici.
Numero operatori sportellisti/traduttori | 1 |
Numero di ore settimanali | 16.5 |
Numero totale ore per l’intera durata del contratto (12 mesi) | 857 |
Previsione di n. 342 ore di attività di sportello (€ 16,39 h) | € 5.605,38 |
Previsione di n. 515 ore di attività di traduzione, interpretariato e trascrizione (€ 24,59/h) | € 12.663,85 |
Costo complessivo | € 18.269,23 |
A) COMUNICAZIONE E VERIFICHE DI CONFORMITA’
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Referente dell’Ufficio qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell’espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, guasti, ai sistemi ed apparati di sicurezza, etc); la comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, tramite email ovvero nota consegnata brevi manu.
B) ATTIVITA’ RICHIESTE, RISORSE UMANE E ORARI DI SERVIZIO
Il servizio dovrà essere assicurato da un operatore linguistico qualificato, sarà svolto presso la sede della Procura della Repubblica di Oristano e consisterà nelle attività:
- di sportello: attività di accoglienza di utenti che facciano richiesta di utilizzo della lingua sarda, anche attraverso l’utilizzo di modulistica bilingue appositamente predisposta;
- di interpretazione e traduzione a supporto di magistrati e polizia giudiziaria. I requisiti dell’operatore linguistico sono indicati all’art. 6 del presente capitolato.
Le modalità operative del servizio
Il servizio dovrà essere espletato tramite impiego di operatore linguistico qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni, che dovrà godere della fiducia dell’Amministrazione ed il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato.
L’operatore è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede. L’Appaltatore dovrà richiamare l’attenzione sull’obbligo di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a conoscenza dell’operatore in occasione dell’attività svolta.
Inoltre l’operatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
1. provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
2. rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
3. adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal referente dell’Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008;
4. comunicare immediatamente al Referente della Procura ogni evento accidentale (es. danni non intenzionali) ovvero anomalie o criticità che dovessero verificarsi durante l’espletamento del servizio.
L’impresa dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o cartaceo, utilizzato per l'annotazione delle attività espletate (es. orario di inizio e fine attività di sportello o interpretazione, tipologia e numero di atti di cui sia richiesta traduzione, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, ecc.).
Si intendono, infine, richiamate le disposizioni di cui al successivo art 15 – (Oneri a carico dell'appaltatore e requisiti del personale addetto al servizio).
Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, previa sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio", redatto in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione dell’Amministrazione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 13.
Art. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto è pari a € 18.269,23, oltre IVA, quindi al di sotto della soglia comunitaria.
2. L’importo effettivo sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario formulata come previsto agli artt. 7 e 8.
3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.
Calcolo della base d’asta
Descrizione monte ore | Importo in euro | |
A1 | Attività di sportello (342 ore X € 16,39/h) | € 5.605,38 |
A2 | Attività di traduzione/interpretazione/trascrizione (515 X € 24,59/h) | € 12.663,85 |
B | Importo a base d'asta (Al + A2) | € 18.269,23 |
C | Iva 22% | € 4.019,22 |
D | Totale generale (C+D) con Iva | € 22.288,45 |
Si precisa che, considerata la natura di prestazione intellettuale, questa stazione appaltante non procede alla redazione del DUVRI in applicazione dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008.
Eventuali prestazioni rese oltre il monte ore previsto non saranno retribuite e dovranno essere compensate nei giorni successivi, secondo orari e modalità concordati con il capo dell’ufficio.
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.
La suddivisione oraria dei servizi potrà essere modificata in fase di esecuzione, nel rispetto delle tariffe indicate e dell’importo di aggiudicazione, previo accordo tra le parti.
Capo II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono, di seguito, indicati i requisiti previsti, a pena di esclusione dalla gara, in capo all’operatore economico e all’operatore di sportello-interprete/traduttore.
6.1. REQUISITI OPERATORE ECONOMICO
1. Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 3, i soggetti, singoli o in raggruppamento temporaneo, operanti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Xx.XX) – categoria merceologica “Editoria, eventi e comunicazione – Interpretariato e traduzioni” ed iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, purché:
• non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione (art. 80 D. Lgs. 50/2016);
• siano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria le imprese che nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019):
a) abbiano realizzato un fatturato minimo annuo globale d'impresa pari o superiore a una volta l’importo a base d’asta del servizio come stimato al precedente art. 5 comma 1;
b) abbiano svolto servizi nello specifico settore oggetto dell’appalto (attività di traduzione e interpretazione) per un importo complessivo medio annuo non inferiore a una volta l’importo a base d’asta del servizio come stimato al precedente art. 5 comma 1;
c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie.
Ai sensi dell’art. 83, co.5, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante dà atto che il fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria stabile e operativa.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello di avvio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
• siano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa e professionale.
Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa e professionale le imprese che:
a) nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) abbiano espletato servizi analoghi (gestione sportelli linguistici in lingua sarda e/o attività di traduzione e interpretazione in lingua sarda) per un importo globale non inferiore a una volta l’importo a base d’asta;
b) producano dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti in capo all’operatore linguistico che sarà impiegato nei servizi, con allegato curriculum professionale datato e firmato dall’interessato;
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mentre per il requisito di cui al punto c) è necessario il possesso in capo a tutti i concorrenti raggruppati.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
E’ escluso, in ogni caso, l’avvalimento in relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
6.2 – REQUISITI OPERATORE LINGUISTICO – MODALITA’ DI RECLUTAMENTO L’operatore economico affidatario dovrà impiegare personale con un’adeguata preparazione professionale e culturale, in possesso di documentate competenze specifiche nel campo traduttologico sardo-italiano e con una comprovata esperienza maturata nello svolgimento di incarichi in qualità di interprete e/o traduttore - con lingue di lavoro sardo e italiano.
L’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 10 novembre 2016 (Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2017-2019) prevede che “[...] La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile [...]”. A tale riguardo, al fine di tutelare l’Amministrazione appaltante e tutti gli utenti del servizio, quale garanzia della preparazione professionale degli operatori di sportello e a garanzia della qualità del servizio erogato, gli operatori economici dovranno indicare in sede di gara il nominativo di un operatore responsabile delle attività dello sportello linguistico.
Detto operatore di sportello dovrà essere in possesso di idonea attestazione o certificazione linguistica, rilasciata da soggetti pubblici o privati abilitati, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, o conseguita a conclusione di appositi percorsi formativi universitari o corsi di formazione o di specializzazione riconosciuti dalla R.A.S., che comprovi la sua conoscenza e competenza della lingua sarda pari almeno al livello C1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).
E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell’art. 46,
comma 1, lettere n) e v), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La stazione appaltante si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.
Il reclutamento del personale esperto sarà curato dall’operatore economico, affidatario del servizio. E’ richiesta, anche per l’operatore di sportello-interprete/traduttore, l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione (art. 80 D. Lgs. 50/2016);
Oltre a disporre dell’idonea attestazione o certificazione linguistica di cui al paragrafo precedente, l’operatore di sportello interprete-traduttore designato dovrà in ogni caso essere in possesso di una delle seguenti serie di requisiti specifici minimi:
1. Competenza attiva di una varietà della lingua sarda di livello avanzato equiparabile quanto meno al livello C1 della scala globale del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Diploma di laurea di 1° o di 2° livello in Lettere o in Scienze della formazione, purché con indirizzo glottologico o linguistico o sociolinguistico o traduttologico, oppure diploma di laurea di 1° o di 2° livello in Lingue e Letterature straniere, con indirizzo linguistico o traduttologico.
Comprovata esperienza almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) maturata nello svolgimento di incarichi in qualità di interprete e/o traduttore - con lingue di lavoro sardo e italiano
2. Competenza attiva di una varietà della lingua sarda di livello avanzato equiparabile quanto meno al livello C1 della scala globale del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Diploma di laurea di 1° o di 2° livello conseguito presso qualsivoglia Corso di laurea ed inoltre, alternativamente:
- frequenza di un master in Lingua e Cultura sarda o Linguistica sarda o Traduttologia; comprovata esperienza almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) maturata nello svolgimento di incarichi in qualità di interprete e/o traduttore - con lingue di lavoro sardo e italiano;
- frequenza di almeno due corsi di Lingua e Linguistica sarda, di durata non inferiore a
30 ore ciascuno, finalizzati all’uso del sardo nella pubblica amministrazione comprovata esperienza almeno due anni (24 mesi, anche non continuativi) maturata nello svolgimento di incarichi in qualità di interprete e/o traduttore - con lingue di lavoro sardo e italiano;
3. Competenza attiva di una varietà della lingua sarda di livello avanzato equiparabile quanto meno al livello C1 della scala globale del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Diploma di istruzione secondaria superiore e frequenza di almeno due corsi di Lingua e Linguistica sarda, di durata non inferiore a 30 ore ciascuno, finalizzati all’uso del sardo nella pubblica amministrazione e comprovata esperienza di almeno un tre anni (36 mesi, anche non continuativi) maturata nello svolgimento di incarichi in qualità di interprete e/o traduttore - con lingue di lavoro sardo e italiano – presso la pubblica amministrazione.
Contratto di lavoro
Il contratto di lavoro sarà quello che, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale o delle altre possibilità contrattuali stabilite dalla legge (per esempio, lavoro subordinato a tempo determinato, parasubordinato, lavoro autonomo, collaborazioni o prestazioni occasionali, etc.), l’operatore economico o altro soggetto affidatario stipulerà con il personale addetto allo sportello.
6.3 - GARANZIA PROVVISORIA
L’operatore economico dovrà prestare, con le modalità previste nel Codice dei contratti pubblici,
garanzia provvisoria pari al 2% del corrispettivo complessivo stimato netto dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
ART. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.
Art. 8 – CONTENUTO DELL’OFFERTA
1. Al fine di partecipare alla gara, la ditta dovrà rimettere:
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di ammissione alla gara da redigere secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, dalle indicazioni ANAC o da eventuali disposizioni del capitolato, mediante lo schema di DGUE allegato (All. 1);
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali:
L’impresa dovrà allegare la dichiarazione di possesso dei requisiti speciali (All.2) e produrre:
- Documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria.
- Documentazione attestante i requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionale;
- Documentazione attestante i requisiti previsti in capo all’operatore linguistico, con allegato curriculum e copia del documento di identità.
- Documentazione attestante la prestazione della garanzia provvisoria
- Offerta economica: l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (€ 18.269,23) ed il conseguente importo complessivo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, inteso come unico prezzo da applicare all’intero appalto per tutto il periodo di durata.
Ai fini della verifica dell’eventuale anomalia e dell’applicazione di quanto disposto all’art. 16, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta:
- la composizione del prezzo complessivo offerto, con riferimento specifico al costo complessivo dell’operatore impiegato nel servizio e a quant’altro compone il suddetto prezzo;
- il prezzo orario riferito all’attività di sportello e quello riferito alle attività di interpretazione e traduzione, nonché la rispettiva composizione, con specifico riferimento alle tariffe o al compenso da corrispondersi all’operatore linguistico nel rispetto della contrattazione collettiva di settore o di altre norme applicabili al rapporto diverso rapporto contrattuale intercorrente tra l’operatore e l’impresa.
Nella formulazione dell’offerta, sia con riferimento all’importo complessivo che al prezzo orario proposti, il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare tariffe e minimi salariali.
Qualora l’offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l’Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.
Nel caso di offerta presentata da imprese temporaneamente associate (R.T.I.) essa dovrà, pena
l’esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
ART. 9 – SUBAPPALTO
Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto ha l’obbligo di indicare, ai sensi dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’atto dell’offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. D) le parti dei servizi che eventualmente intende subappaltare nel rispetto del limite massimo del 30% dell’importo di aggiudicazione.
Si precisa che, ai sensi dell’art 105, c. 4, lett a), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara non potrà essere affidatario del subappalto.
Capo II – CONTRATTO D’APPALTO
Art. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO
1. La stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione elettronica secondo la procedura della piattaforma MePA.
2. Il servizio dovrà essere avviato entro 5 (cinque) giorni dalla stipula. In caso di ritardo, si applica l’art. 23.
3. La violazione del termine di avvio, senza giustificato motivo, sarà formalmente contestata con nota trasmessa via pec e con assegnazione di un termine tassativo, non superiore a cinque giorni, per l’inizio del servizio.
Perdurando il mancato ed ingiustificato avvio, l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto secondo gli artt. 31 e ss.
4. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.
5. Le prestazioni, anche ai fini di verifica della regolarità dell’esecuzione, saranno rendicontate attraverso la predisposizione del "Registro giornaliero delle attività" di cui all’art. 3, ultima parte.
6. La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere alla stipula in caso di osservazioni ostative da parte dell’ente finanziatore.
Art. 11 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto, oltre il documento di stipula generato dal sistema:
- il presente capitolato;
- l'offerta economica dell’impresa aggiudicataria.
Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione e preventivamente comunicate all’aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata
degli interessi calcolati al tasso legale.
3. L’imposta di bollo dovuta sul contratto è a carico dell’aggiudicatario e sarà quantificata dal Referente dell’amministrazione successivamente alla stipula.
Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate alla Ditta affidataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1, l’Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l’Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall’Amministrazione, quest’ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.
4. Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto dell’1 %).
Capo III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, impartito dalla stazione appaltante dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del Referente dell’Ufficio, l’avvio all’esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art 12.
3. Della consegna del servizio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Referente dell’Ufficio e dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Art. 15 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato.
2. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione dell’operatore che, nell'espletamento del medesimo, manifesti comportamenti non consoni ad un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Palazzo di Giustizia. In caso di sostituzione, il nuovo operatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 6, co.
3.
3. L’aggiudicatario e l’operatore linguistico sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ed sono inoltre obbligati a rispettare le norme del regolamento UE GDPR e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali e le disposizioni adottate dall’Ufficio giudiziario in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; l’operatore addetto ai servizi di cui al presente appalto è individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali.
4. L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare al RUP:
− il nominativo dell’unità di personale addetta al servizio con l’indicazione dell’inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, ove si tratti di personale dipendente, ovvero del diverso rapporto contrattuale con lo stesso instaurato.
− il nominativo di un referente dell’impresa per l’esecuzione del contratto;
5. L’appaltatore dovrà inoltre:
− provvedere, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione dell’operatore che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento;
- in caso di necessità di sostituzione dell’operatore, comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto.
Si precisa che il sostituto dovrà possedere gli stessi requisiti richiesti all’art. 6.1 – 6.1.1.
6. L’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto all’ufficio ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L’appaltatore, a norma della Legge 146/1990 (“Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”), dovrà assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratto, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo.
Art. 16 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nominare, ed eventualmente sostituire, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nominare, ed eventualmente sostituire, il medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. Ai sensi dell’art. 30, co. 5, L. 50/2016, nel caso di irregolarità contributive risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Secondo quanto disposto dall’art. 30, co. 5 bis, L. 50/2016, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo del servizio. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ai sensi dell’articolo 30, co. 6, L. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora l’appaltatore, invitato per iscritto a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante pagherà
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 165 del DRP 207/2010, richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.
2. L’aggiudicatario dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell’appalto, polizza assicurativa di Responsabilità civile, stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), che preveda:
− l’appaltatore quale contraente;
− l’indicazione esplicita dell’attività assicurata coincidente con l’attività appaltata;
− la copertura per responsabilità danni;
− un massimale adeguato al rischio conseguente all’esecuzione dell’appalto e, comunque, non inferiore ad € 500.000,00.
Il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno due giorni prima dell’avvio dei servizi. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di inizio dell’esecuzione.
3. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Durante l’esecuzione del contratto, il RUP può avvalersi, ai sensi dell’art. 101 d. Lgs. 50/2016, del Direttore dell’esecuzione. Questi svolge tutti i compiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dal
D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, verificando periodicamente, anche su segnalazione dei fruitori, il regolare andamento del servizio da parte dell’appaltatore.
2. E’ in facoltà del RUP o del Direttore dell’esecuzione eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e degli obblighi assunti con il contratto di affidamento.
3. Della verifica è redatto apposito verbale nel quale sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche sono effettuate alla presenza dell’operatore di sportello e di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Art. 19 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze, anche da parte dell’operatore designato, nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 20 – SUBAPPALTO
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, di cessione del contratto e di subappalto dell’intero servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 105 D.Lgs. 50/2016), previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
Art. 21 – AUMENTI E DIMINUZIONI
1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti e con l’osservanza delle modalità riportati nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l’appaltatore medesimo, ritenute opportune dall’Amministrazione e disposte dal Referente dell’Ufficio.
Art. 22 – SOSPENSIONE UNILATERALE DEL SERVIZIO
1. L’appaltatore non potrà interrompere o sospendere l’esecuzione del servizio per decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione giudiziaria. L’eventuale sospensione del servizio per decisione dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
Capo IV - PENALITA’
Art. 23 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. Fatta salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni ulteriori, qualora, senza giustificato motivo, si verifichino da parte della ditta aggiudicataria gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l’aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.
2. L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta della violazione da parte del RUP, inviata via pec o tramite raccomandata a/r nel domicilio legale indicato nel contratto. All’impresa sarà assegnato un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Qualora, nel termine assegnato, non vengano presentate giustificazioni o queste non siano accolte, il RUP procederà all’applicazione delle penali contestate, con le modalità di cui all’art.
24.
3. In caso di pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10 % del valore del contratto, è in facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto medesimo.
4. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell’ente finanziatore.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
Art. 24 – PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. Il provvedimento di applicazione delle penali è notificato all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'aggiudicatario nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
2. L'ammontare delle penali è addebitato sul credito dell’impresa, dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 12.
3. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell’ente finanziatore.
Capo V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Art. 25 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI
1. Il pagamento del corrispettivo, come determinato in sede di aggiudicazione e da intendersi comprensivo di ogni onere dovuto all’impresa, avverrà mensilmente entro sessanta giorni (art. 4, co. 4, D. Lgs. 231/2002 -Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dal ricevimento della fattura elettronica regolare e corredata dal dettaglio dei servizi resi e delle ore di servizio prestate, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato dall’aggiudicatario, come previsto dalla L. 136/2010.
2. Il pagamento dell’importo dovuto, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all’art. 30, co. 5 bis, D X.xx. 50/2016, sarà comunque subordinato alla verifica della regolare esecuzione del contratto e previo accreditamento delle relative somme al funzionario delegato della Corte d’Appello di Cagliari.
3. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’art. 30, co. 5 bis, D X.xx. 50/2016, viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 27, dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
4. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato alla verifica positiva della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.
5. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. In particolare deve:
- utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche;
- fornire all’amministrazione aggiudicatrice le coordinate del conto dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso;
- comunicare al Referente dell’Ufficio ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
6. Ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, L. 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 26 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti nel caso in cui siano state contestate all’impresa inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando la medesima non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VI – VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 27 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite regolarmente, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal RUP e conclusa nel termine di quindici giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e, ove sorgano contestazioni, le operazioni effettuate devono risultare da appositi verbali.
4. Il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 26.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’art. 102 D. Lgs. 50/2016.
Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Art. 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; la cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell’Amministrazione, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 29 – CESSIONE DEL CREDITO
1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l’Amministrazione, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso tempestivamente.
Art. 30 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Capo VIII – RISOLUZIONE E RECESSO - MUTUO CONSENSO
Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si può procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni;
c) fallimento dell’aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
d) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione, la quale incamera la cauzione definitiva;
e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall’Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l’amministrazione incamera la parte restante della cauzione;
f) applicazione di penali per una somma complessiva superiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, ove l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 23 comma 3; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
g) negli altri casi di risoluzione facoltativa previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108, co. 2, D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi di risoluzione obbligatoria previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
Art. 32 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del RUP, la risoluzione del contratto viene disposta con atto del Procuratore della Repubblica, da comunicare via pec o con lettera raccomandata a/r, alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 33 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 32.
2. Nei casi di risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108, D.Lgs. 50/2016 ed in quello di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 31, l’Amministrazione procederà ad interpellare i concorrenti non aggiudicatari, secondo l’ordine della graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione delle prestazioni rimanenti, alle stesse condizioni del contratto risolto.
3. Negli altri casi di risoluzione l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, secondo la procedura di affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 34 – RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, D.L. 95/2012, l’amministrazione aggiudicatrice ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della L. 488/1999 successivamente alla stipula siano migliorativi rispetto a quelli del predetto contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, legge citata.
2. Si applica l’art. 109 D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di recesso unilaterale dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1373 c.c., lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 35 – MUTUO CONSENSO
1. Ai sensi dell’art. 1372 c.c., l’amministrazione aggiudicatrice e l'impresa possono, per mutuo consenso, sciogliere il contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso, l’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.
CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa, oppure quando questa contesti le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 37 – FORO COMPETENTE - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Xxx l’aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Oristano. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato speciale d’appalto ad arbitri.
CAPO X – NORME FINALI
Art. 38 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto d’appalto.