Accordo
Traduzione
Accordo
sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda
Conchiuso a Ginevra, il 25 settembre 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19581 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1958
(Stato 7 ottobre 2020)
0.748.132.63
I Governi del Belgio, del Canada, della Danimarca, degli Stati Uniti d’America, della Francia, dell’Islanda, d’Israele, dell’Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Svezia e della Svizzera, che sono Stati membri dell’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile,
animati dal desiderio di conchiudere, conformemente alle disposizioni del capo XV della convenzione del 7 dicembre 19442 relativa alla navigazione aerea civile inter- nazionale, un accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea che saranno assicurati dal Governo dell’Islanda,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Ai fini del presente accordo:
a. «Organizzazione» designa l’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile;
b. «Consiglio» designa il Consiglio dell’Organizzazione;
c. «Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione;
d. «Servizi» designa i servizi indicati nell’allegato I al presente accordo e tutti i servizi suppletivi che potessero essere istituiti ulteriormente in conformità del presente accordo.
Art. II
Il Governo dell’Islanda stabilisce, esercita e mantiene in buono stato i Servizi e, per i vantaggi speciali che trae da essi, sopperisce al cinque per cento delle spese reali approvate a titolo di questi Servizi.
RU 1958 584
1 RU 1958 549
2 RS 0.748.0
Art. III
1. Il Governo dell’Islanda esercita e mantiene in buono stato i Servizi, senza inter- ruzione, nelle condizioni più economiche compatibili con l’efficacia dei Servizi e, per quanto possibile, conformemente alle Norme, Raccomandazioni, Procedure e Disposizioni messe in vigore dall’Organizzazione.
2. Riservate le disposizioni dell’allegato I al presente accordo, il modo di effettuare osservazioni meteorologiche e di redigere e diffondere i messaggi di osservazioni meteorologiche deve essere conforme alle Procedure e alle Disposizioni applicabili prescritte dall’Organizzazione meteorologica mondiale.
3. Il Governo dell’Islanda notifica senza indugio al Segretario generale tutti i casi d’urgenza che richiedono uno modificazione o una riduzione temporanea dei Ser- vizi; il suddetto Governo e il Segretario generale si consultano allora sulle misure da prendere per alleviare gli inconvenienti di questa modificazione o di questa ridu- zione.
Art. IV
1. Il Segretario generale controlla l’insieme dell’esercizio dei Servizi e può, in qualsiasi momento, ordinare l’ispezione dei Servizi e di tutto il materiale usato da essi.
2. Il Governo dell’Islanda fornisce, a domanda del Segretario generale e per quanto possibile, i rapporti sull’esercizio dei Servizi che il Segretario generale ritiene utili.
3. Il Segretario generale fornisce, per quanto possibile, al Governo dell’Islanda, qualora questi li richiedesse, gli avvisi di cui detto Governo può avere normalmente bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente accordo.
4. Se il Governo dell’Islanda non provvede efficacemente all’esercizio e alla manu- tenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il suddetto Governo e il Segretario generale si consulteranno per decidere i mezzi idonei a porre rimedio.
Art. V3
II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli Allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 321 166 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applicazione alle disposizioni dell’articolo VI.
Art. VI
1. Ai soli fini d’istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito all’articolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Governi con- traenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della
3 Nuovo testo giusta l’art. 1 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
xxxxx complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 64.
2. Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi contraen- ti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla somma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, menziona- to nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usata per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.
Art. VII5
1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Go- verni contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’arti- colo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:
a) un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Sta- ti Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa conta come un terzo di traversata;
b) un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata;
c) un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:
a) una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo;
b) l’ «Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre.
3. Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contri- buto di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza
4 Nuovo riferimento giusta l’art. 2 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
tra le somme che ha pagato all’Organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contri- buto rettificato di ciascun Governo contribuente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 all’Islanda secondo l’articolo XIV dell’Accordo.
4. Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.
5. Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate all’Islanda nel 1983.
6. Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.
7. A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestra- li, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.
8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.
9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni com- plete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.
10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.
Art. VIII
1. Il Governo dell’Islanda sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile suc- cessivo, espresse in dollari degli Stati Uniti. Le previsioni sono stabilite conforme-
mente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accor- do.6
2. Il Governo dell’Islanda fornisce al Segretario generale, nei sei mesi seguenti la fine di ciascun anno civile, uno stato delle spese reali attenenti ai Servizi per l’anno di cui si tratta. Il Segretario generale sottopone questo stato a qualsiasi verificazione o a qualsiasi altro esame che reputa necessario e trasmette al Governo dell’Islanda un rapporto su questo controllo.
3. Il Governo dell’Islanda fornisce al Segretario generale qualsiasi informazione complementare di cui questi abbisognasse circa le previsioni delle spese e gli stati delle spese reali, come pure qualsiasi informazione di cui dispone sul grado d’utiliz- zazione dei Servizi da parte degli aeromobili di qualsiasi nazionalità.
4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consi- glio.7
5. Lo stato delle spese reali, approvate dal Consiglio conformemente alle disposi- zioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.
Art. IX
1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e attenenti alla messa in opera, all’esercizio e alla manutenzione dei Servizi è rimborsato al Governo dell’Islanda.
2. Il Consiglio, assicuratosi che le previsioni presentate dal Governo dell’Islanda secondo il paragrafo 1 dell’articolo VIII sono state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III al presente Accordo, autorizza il Segretario generale ad effettuare pagamenti al suddetto Governo, ogni trimestre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Questi pagamenti sono fondati sulle previsioni menzionate qui sopra e costituiscono delle anticipazioni, riservate le rettificazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. La somma totale di questi pagamenti non può superare, per nessun anno, il limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V. A partire dal 1° gennaio 1983, il Governo dell’Islanda tratta, in quanto parte delle anticipazioni per l’anno in questio- ne, tutte le entrate nette provenienti dalle tasse per l’uso riscosse presso tutti gli esercenti di aeromobili civili nell’ambito del sistema instaurato dall’articolo XIV, e consegnategli ciascun anno civile.8
6 Nuovo testo giusta l’art. 4 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
7 Nuovo testo giusta l’art. 4 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
8 Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
3. Dopo che il Consiglio ha approvato lo stato delle spese reali degli anni succes- sivi ... 9, il Segretario generale rettifica gli ulteriori pagamenti trimestrali al Governo dell’Islanda in modo di compensare qualsiasi differenza fra i pagamenti effettuati per un anno conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno.
4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati a partecipare all’esame, da parte del Consiglio o di uno qualsiasi dei suoi organi, delle previsioni delle spese presentate dal Governo della Islanda conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VIII.
5. Le previsioni delle spese approvate dal Consiglio, conformemente alle disposi- zioni del paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicate ai Governi contraenti.
Art. X
1. Le somme pagate dai Governi contraenti all’Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, costituiscono, nella misura in cui non è necessario usarle per effettuare i pagamenti periodici al Governo dell’Islanda previsti nel pre- sente accordo, un fondo di riserva di cui l’Organizzazione dispone a fine del presen- te accordo.
2. Il Segretario generale può investire a breve scadenza somme provenienti dal fondo di riserva. Gli interessi maturati da tali investimenti sono usati per sopperire alle spese straordinarie effettuate dall’Organizzazione in applicazione al presente accordo. Se questi interessi non bastano a sopperire a dette spese straordinarie, la differenza è considerata come una parte addizionale delle spese reali attenenti ai Servizi e rimborsate all’Organizzazione con i pagamenti effettuati dai Governi contraenti.
Art. XI
1. I contributi annui sono espressi in dollari degli Stati Uniti.10
2. Ciascun Governo contraente effettua all’Organizzazione i pagamenti previsti all’articolo VII in dollari degli Stati Uniti, in lire sterline, o, col consenso del Gover- no dell’Islanda, in corone islandesi. La procedura per determinare il corso del cam- bio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi è determinata dal Consiglio in consultazione con i Governi interessati.11
3. A condizione che l’Organizzazione sia rimborsata in dollari degli Stati Uniti delle sue spese straordinarie, il Segretario generale, per quanto sia consentito dalle dispo-
9 Parole soppresse dall’art. 5 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
10 Nuovo testo giusta l’art. 6 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
11 Nuovo testo giusta l’art. 6 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
nibilità, paga al Governo dell’Islanda le somme, dovute conformemente agli arti- coli IX e XII, nelle monete con le quali i Governi contraenti hanno effettuato i loro pagamenti all’Organizzazione.
4. …12
Art. XII
1. L’obbligo del Segretario generale di effettuare pagamenti al Governo dell’Islanda in virtù del presente accordo è limitato alle somme effettivamente ricevute dall’Or- ganizzazione e disponibili conformemente al presente accordo.
2. Tuttavia, prima di ricevere i pagamenti effettuati dai Governi contraenti e con- formemente al regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Segretario generale può anticipare le somme dovute al Governo della Islanda, se ritiene che tali anticipa- zioni siano necessarie per la messa in opera di un Servizio o la continuità di finan- ziamento dei Servizi.
3. Nessun Governo contraente ha il diritto di ricorso contro l’Organizzazione in caso di mancato pagamento da parte di un altro Governo a titolo del presente accor- do.
Art. XIII
1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo dell’Islanda, può includere nell’ambito del pre- sente accordo nuove spese in capitale necessarie per il buon funzionamento dei Servizi.
2. Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo dell’Islanda può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungano a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
a) la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento del costo approvato all’articolo V; ovvero
b) i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
c) i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII para- grafi 3–6, a cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.13
12 Abrogato dall’art. 6 lett. c del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
13 Nuovo testo giusta l’art. 7 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
Art. XIV14
II Governo dell’Islanda attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Gover- no dell’Islanda conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo dell’Islanda non riscuote alcuna tassa sup- plementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano citta- dini islandesi
Art. XV
Senza l’approvazione del Consiglio, il Governo dell’Islanda non può conchiudere alcun accordo internazionale per l’istituzione, l’esercizio, la manutenzione, lo svi- luppo o il funzionamento di uno qualsiasi dei Servizi.
Art. XVI
Il Governo dell’Islanda coopera il più attivamente possibile con i rappresentanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituiti specia- lizzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta conven- zione.
Art. XVII
Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:
a. a domanda di due o più Governi contraenti o a domanda del Governo dell’Islanda o, qualora non vi siano state riunioni nei cinque anni precedenti, a domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti;
b. se il mancato pagamento dei contributi da parte di taluni Governi contraenti a titolo del presente accordo necessita una revisione dei contributi che non può essere effettuata in modo soddisfacente mediante un altro mezzo;
c. se, per qualsiasi altro motivo, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
Art. XVIII
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o dei suoi allegati, che non sia risolta mediante negoziati, è sottoposta al Consiglio, a domanda di uno dei Governi contraenti parti nella controversia, affinché elabori delle raccomandazioni.
14 Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
Art. XIX
1. Il presente accordo rimane aperto sino il 1o dicembre 1956 alla firma dei Governi elencati nel preambolo.
2. Il presente accordo è subordinato all’accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione devono essere depositati, il più presto possibile, presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data di deposito di ciascuno strumento.
Art. XX
1. Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti o di un’istituzione collegata a detta Orga- nizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno strumento uffi- ciale presso il Segretario generale.
2. Il Consiglio può intavolare negoziati con qualsiasi Governo che non è parte del presente accordo e i cui aereomobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente accordo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Gover- no che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.
Art. XXI
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1957 al più presto e quando il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato il loro strumento di accettazione o di adesione è almeno pari al novanta per cento della somma massima delle spese specificate nell’articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come un’approvazione del sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo per il tempo dal 1o gennaio 1957 all’entrata in vigore dell’accordo.
2. Per quanto concerne qualsiasi Governo, il cui strumento di accettazione o di adesione è depositato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo, almeno dall’inizio dell’anno civile durante il quale lo strumento di accettazione o di adesio- ne è stato depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese reali approvate di Servizi ai quali le disposizioni dell’articolo VI sono applicabili e rispetto ai quali l’approvazione di tutti i Governi contraenti non è stata ottenuta alla data dell’ade- sione di detto Governo.
Art. XXII
1. a. Il Governo dell’Islanda può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.
b. Il Governo dell’Islanda, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’articolo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli trasmette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver con- sultato, ove occorra, il Governo dell’Islanda, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allora ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipulato nell’articolo V. Se, tre mesi dopo aver determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo dell’Islanda che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Segretario generale.
c. I Governi contraenti altri che quello dell’Islanda possono porre fine al pre- sente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al 10 per cento del limite stabilito conformemente alle disposi- zioni dell’articolo V.
2. Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.
Art. XXIII
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo XXII, qualsiasi Governo contraente altro che quello dell’Islanda, i cui contributi per l’anno corrente sono inferiori al dieci per cento della somma limite indicata nell’articolo V, può cessare di partecipare al presente accordo a contare dal 31 dicembre di qualsiasi anno, notificando per iscritto al Segretario generale, al più tardi il 1o gennaio dell’anno di cui si tratta, la sua intenzione di cessare di essere parte dell’accordo. Per gli scopi dell’articolo XXII, paragrafo 1, lettera c, tale preavviso è ritenuto costituire parimente una notificazione del desiderio di porre fine al presente accordo.
2. Non appena ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne avverte gli altre Governi contraenti.
Art. XXIV
1. Il Governo dell’Islanda, qualora ponga fine al presente accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XXII, paga alla Organizzazione, o l’Or- ganizzazione può trattenere sui pagamenti dovuti a questo Governo in conformità di detto accordo, una somma che rappresenti l’equa compensazione dei benefici conse-
guiti dal suddetto Governo mediante l’acquisto, ai suoi fini, dei beni mobili o immo- bili parzialmente o integralmente rimborsati a esso conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Qualora dei Governi contraenti altri che quello dall’Islanda ponessero fine al presente accordo, è pagato al Governo dell’Islanda, sia mediante prelevamento dal fondo di riserva, sia, se tale fondo fosse insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, per cura dell’Organizzazione, una somma equa a titolo di compensazione delle spese in capitale contratte dal Governo dell’Islanda e non integralmente rim- borsate in esecuzione al presente accordo. La somma dei pagamenti richiesti, a questo scopo, ai Governi contraenti è determinata secondo la percentuale dei contri- buti più recenti, i pagamenti scadendo alla data alla quale è stato posto fine all’accordo. L’Organizzazione ha il diritto di prendere possesso di tutti i beni mobili, per i quali una compensazione sia stata concessa in esecuzione al presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto entrerebbe in considerazione nella determinazione della compensazione.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono parimente applicabili a qualsiasi parte dei Servizi che fosse esclusa dal presente accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo XIII.
4. La somma dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinata mediante accordo fra il Consiglio e il Governo dell’Islanda.
Art. XXV
1. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo X, qualsiasi resto del fondo di riserva e degli interessi provenienti da questo fondo, detenuto dall’Organizzazione alla data alla quale il presente accordo cessa di essere in vigore, è rimborsato, mediante ripartizione, a quei Governi che sono ancora parte del presente accordo immediatamente prima di detta data, secondo la percentuale del loro contributo annuo più recente.
2. a. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione al presente accordo, in virtù dell’articolo XXIII, paga all’Organizzazione, o riceve da essa, qualsiasi differenza fra la somma che ha pagato all’Organizzazione in esecuzione all’articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli è imputabile duran- te la sua partecipazione.
b. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione paga alla Organiz- zazione la sua parte delle spese in capitale che sono state contratte dal Governo dell’Islanda e che non sono state integralmente rimborsate in esecu- zione al presente accordo. La somma che deve essere pagata è determinata secondo la percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ritira la sua partecipazione. Il pagamento scade alla data del ritiro.
Art. XXVI15
1. I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emenda- mento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario gene- rale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no.
2. L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Gover- ni contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.
3. L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso.
4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.
5. Nei casi che non siano quelli specificati nel paragrafo 6 dell’articolo XIII, il Consiglio può modificare gli allegati al presente accordo, riservati i termini e le condizioni del presente accordo e il consenso del Governo dell’Islanda.
15 Nuovo testo giusta l’art. 9 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
Servizi
Allegato I
1a parte Servizi di controllo della circolazione aerea
Un centro di controllo regionale a Reykjavik (6408 N. 2156 O.) è mantenuto in esercizio permanente, allo scopo di garantire la sicurezza dei servizi aerei inter- nazionali dell’Atlantico del Nord nella zona di controllo islandese.
2a parte Servizi meteorologici
A. Messaggi di osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine e messaggi di osservazione orarie devono essere redatti giornalmente fondandosi sulle osservazioni effettuate nelle stazione meteorologiche qui appresso, conformemente alla tavola seguente:
Stazioni e coordinate* | Osservazioni sinottiche triorarie in superficie (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 GMT) | Osservazioni orarie e osservazioni speciali | Osservazioni in altitudine | |
radiosonda | radiovento | |||
(03 e 15 GMT) | ||||
1. Akureyri | ||||
6541N. 1805O | 8 | |||
2. Dalatangi | ||||
6516N. 1335O | 8 | |||
3. Galtarviti | ||||
6610N. 2334O | 8 | |||
4. Holar | ||||
6418N. 1512O | 8 | |||
5. Keflavik | ||||
6359N. 2237O | 8 | 24 | 2 | 2 |
6. Raufarhöfn | ||||
6628N. 1557O | 8 | |||
7. Reykjavik | ||||
6408N. 2156O | 8 | |||
8. Stykkisholmur | ||||
6505N. 2244O | 8 | |||
9. Vestemannaeyjar | ||||
6324N. 2017O | 8 | |||
* L’Amministrazione islandese può spostare le stazioni in un raggio di 25 km dalla posizione indicata, per quanto lo spostamento non cagioni un aumento degli investimenti e delle spese d’esercizio previsti nel presente accordo. Nel caso d’aumento, qualsiasi disegno di spostamento è subordinato all’approvazione del Consiglio. |
B. Un centro meteorologico principale e Keflavik (6359 N. 2237 O).
3a parte Servizi di telecomunicazioni aeronautiche e meteorologiche Servizi di telecomunicazioni da mettere in esercizio come segue:
A. Reykjavik
1. accentramento dei messaggi meteorologici islandesi;
2. ricezione delle emissioni meteorologiche radiotelegrafiche e trasmissioni da MET Keflavik;
3. trasmissioni dei messaggi meteorologici islandesi verso Gufunes;
4. telecomunicazioni velivolo suolo a onde corte e a onde ultracorte a fine del controllo della circolazione aerea;
5. servizi di telescrivente per filo:
a. esercizio Keflavik–ATC Reykjavik;
b. MET Keflavik – centrale ricevente MET a Reykjavik;
6. servizi telefonici:
a. ATC Reykjavik–torre di controllo d’avvicinamento a Keflavik;
b. ATC Reykjavik–MET Reykjavik;
c. MET Reykjavik–MET Keflavik;
d. MET Reykjavik–standard principale a Reykjavik;
X. Xxxxxxx
1.16 circuito radiotelescrivente duplex verso Prins Christians Xxxx (il circuito radiotelescrivente verso Gander è mantenuto in servizio sino alla messa in esercizio del circuito radiotelescrivente Gufunes–Prins Christians Sund– Gander);
2.17 circuito radiotelescrivente duplex verso Londra;
3. circuito radiotelegrafico manuale verso Stavanger;
4. ricezione delle emissioni meteorologiche WSY per radiotelescrivente;
5. collegamento a onde corte e collegamento velivolo suolo mediante onde di superficie ultracorte e corte;
6. servizi di telescrivente per filo:
x. Xxxxxxx–ATC Reykjavik (servizio velivolo suolo);
b. Gufunes–ATC Reykjavik (servizio da punto a punto);
c. Gufunes duplex–esercizio e MET Keflavik;
16 Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.
17 L’esecuzione di taluni miglioramenti è subordinata alla decisione del Consiglio.
d. Gufunes–MET Keflavik, MET Reykjavik, ATC Reykjavik, centrale telegrafica (circuito di raccolta);
e. Gufunes–COM Keflavik (in attesa della messa in esercizio del circuito radiotelescrivente verso Prins Christians Sund);
7. linee telefoniche:
x. Xxxxxxx–ATC Reykjavik;
b. Gufunes–Rjupnahaed;
c. Gufunes–centrale ricevente MET a Reykjavik;
8. linee telegrafiche:
x. Xxxxxxx–Rjupnahaed: 16 linee;
b. Gufunes–Vatnsendi: 5 linee;
c. Gufunes–Grindavik: 2 linee;
9. telecomunicazioni a onde ultracorte fra Gufunes, il posto di controllo della circolazione aerea a Reykjavik e l’aerodromo di Keflavik, per supplire, in caso di interruzione delle comunicazioni per filo, ai servizi d’intercomunica- zione indicati sopra;
C. Rjupnahaed
stazione d’emissione (comprese le stazione d’emissione a onde di superficie ultra- xxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxx).
0x parte Aiuti radio alla navigazione
Aiuti radio alla navigazione da mettere in esercizio come segue: una stazione Loran a Vik, costituita di:
i) una stazione ausiliare Loran standard con impianti di controllo, a Vik. Que- sta stazione, in collaborazione con una stazione pilota doppia a Skuvanes (Isole Färöer) e con una stazione ausiliare a Mangerstar (Ebridi), deve garan- tire un servizio continuo di radionavigazione nel Nord-Est dell’Atlantico, usando il valore IL5; essa deve essere attrezzata e mantenuta in modo di garantire questo servizio con il minimo di interruzioni dovute alla mancata efficienza di uno dei suoi elementi;
ii) tutti gli impianti e servizi di telecomunicazione necessari all’esercizio della stazione, in particolare le radiocomunicazioni del servizio fisso con la sta- zione pilota di Skuvanes.
Allegato II
Inventario
Servizi di controllo della circolazione aerea a Reykjavik (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 14 653.06 | 14 653.06 | |||
17 874.67 | 17 874.67 | ||||
327 060.83 | 69 060.83 | 258 000.00 | 1er janv. 1957 | ||
18 341.79 | 18 341.79 | ||||
377 930.35 | 119 930.35 | 258 000.00 |
Servizi meteorologici a Keflavik (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 25 000.00 | 25 000.00 | 1° gen. 1957 | ||
25 000.00 | 25 000.00 |
Servizi meteorologici a Reykjavik (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 30 000.00 | 30 000.00 | 1° gen. 1957 | ||
30 000.00 | 30 000.00 |
Servizi di telecomunicazioni – Centrale di ricezione a Gufunes (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 400 000.00 | 330 000.00 749 500.00 | 72 000.00 296 470.00 | 328 000.00 330 000.00 453 030.00 | 1° gen. 1957 |
400 000.00 | 1 079 500.00 | 368 470.00 | 1 111 030.00 |
Servizi di telecomunicazioni – Centrale di emissione a Rjupnahaed (compreso Grindavik) (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 4 392 341.00 | 570 000.00 3 933 600.00 | 896 059.00 1 640 340.00 | 3 496 282.00 570 000.00 2 293 260.00 | 1° gen. 1957 1° gen. 1957 1° gen. 1957 |
4 392 341.00 | 4 503 600.00 | 2 536 399.00 | 6 359 542.00 |
Nota
(a) Quota speciali d’ammortamento e d’interesse, v. allegato III, sezione II, parti C 2, 1 e C 3.
Aiuti radio alla navigazione – Servizio Loran a Vik (in corone islandesi)
Voce | Valore iniziale convenuto a fine d’ammortamento | Ammortamenti e assicura- zioni ricevuti al 31 dic. 1956, dedotti i reinvestimenti per rinnovamenti | Valore residuo convenuto al 1o gen. 1957 | Data d’inizio dell’ammortamento | |
Edifici e annessi | Attrezzature | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1. Edifici e annessi 2. Alberi d’antenne e contrappesi 3. Xxxxxxxx e attrezzi 4. Serbatoi 5. Attrezzatura per telecomunicazioni 6. Cavi blindati Cavi ordinari 7. Attrezzatura meteorologica 8. Veicoli 9. Imbarcazioni 10. Materiale d’ufficio e d’abitazione Totale | 475 000.00 | 72 000.00 16 000.00 100 000.00 | 475 000.00 72 000.00 16 000.00 100 000.00 | ||
4 392 341.00 | 475 000.00 | 188 000.00 | 663 000.00 |
Allegato III18
Questioni finanziarie
Sezione I
1. Gli stati di conto trasmessi dal Governo dell’Islanda circa le spese d’esercizio e di manutenzione dei servizi indicati nell’allegato I devono essere fondati sugli elementi elencati nelle parti A, B e C della sezione II del presente allegato. Il modo di presen- tazione e di stima delle previsioni e dei conti è stabilito mediante accordo fra il Segretario generale e il Governo dell’Islanda. Il Governo dell’Islanda deve parimen- te presentare, nella forma determinata d’intesa con il Segretario generale, uno stato di conto annuo degli investimenti operati dal Governo dell’Islanda per i Servizi, compreso il rinnovamento degli edifici e delle attrezzature effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento.
2. Il Governo dell’Islanda non computa nel costo dei Servizi i dazi doganali o altri diritti riscossi su le attrezzature e le forniture importate in Islanda per essere diretta- mente ed esclusivamente usate a fine dell’accordo.
3. Nei conti devono apparire le modificazioni che, nell’anno 1957, o in qualsiasi anno successivo, dovesse subire l’uso dei Servizi per scopi commerciali da parte del Governo dell’Islanda.
4. Il personale ordinario iscritto a conto dei Servizi non deve superare i seguenti effettivi:
tecnici | altri | totale | ||
I. Servizi di controllo della circolazione aerea Reykjavik | 15 | 0 | 15 | |
II. Servizi meteorologici Xxxxxxxx | 00 | 0 | 00 | |
Xxxxxxxxx | 1619 | 0 | 16 | |
III. Servizi di telecomunicazioni aeronautiche e meteorologiche | ||||
Reykjavik personale incluso in I-I e I-II, qui sopra | ||||
Gufunes | 48 | 0 | 48 | |
Rjupnahaed | 13 | 0 | 13 | |
IV. | Aiuti radio alla navigazione Vik | 10 | 0 | 10 |
18 Aggiornato giusta l’art. 10 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 0000 0000 0000; FF 1984 III 929).
19 Più gli osservatori temporanei necessari alle stazioni d’osservazioni sinottiche altre che Reykjavik e Keflavik.
5. Per quanto concerne talune spese indicate qui sotto che non possono essere direttamente distinte dal costo dei servizi propri del Governo dell’Islanda, questo Governo può computare solo le percentuali del costo totale stabilite qui di seguito:
5.1 Servizi di controllo della circolazione aerea a Reykjavik
100 per cento degli stipendi ATC, 70 per cento delle spese dirette e ammortamenti sul 70 per cento degli investimenti per i Servizi di controllo della circolazione aerea.
5.2 Servizi meteorologici a Reykjavik
100 per cento di uno stipendio MET, 88 per cento delle spese dirette per quanto concerne i messaggi sinottici islandesi e 60 per cento delle spese dirette per quanto concerne la ricezione dei messaggi MET (cioè stipendio per un massimo di 15 radio operatori e ammortamento sul 60 per cento degli investimenti per ricezione MET).
5.3 Servizi di telecomunicazioni a Gufunes
60 per cento delle spese dirette per quanto concerne la ricezione dei mes- saggi MET.
Sezione II
Le spese dirette d’esercizio e di manutenzione che l’Islanda può portare a conto del finanziamento collettivo sono elencate per categoria nelle parti A e B qui appresso. Le corrispondenti spese indirette sono elencate nella parte C.
Parte A Spese d’esercizio
1. Stipendio del personale ordinario d’esercizio
Stipendio di base stabilito di tempo in tempo dal Governo della Islanda più indennità o altri pagamenti applicabili, ad esempio: indennità di carovita, di sussistenza, per lavoro notturno, per ore supplementari, per assicurazioni, per malattie, per congedi, ecc.
1. a Rimunerazione degli osservatori temporanei nelle stazioni di osservazioni sinottiche.
2. Materiale d’uso
Comprendente, ove occorra: carburanti, viveri, radiosonde, palloni, idrogeno, ecc.
3. Spese generali diverse
Comprendenti, ove occorra: energia elettrica, tasse per comunicazioni commerciali, riscaldamento, illuminazione, pulizia, materiale di cancelleria e forniture diverse, pigioni, ecc.
4. Trasporti
Comprendenti, ove occorra: trasporto del personale e di merci, spese d’esercizio dei veicoli usati per questo trasporto, ecc.
5. Altre spese diverse d’esercizio necessarie
Parte B Spese di manutenzione
1. Stipendio del personale ordinario di manutenzione
Gli stipendi sono indicati nella parte A 1
2. Mano d’opera speciale di manutenzione
Comprendente, ove occorra: specialisti e mano d’opera locale assunti tempora- neamente per lavori speciali di manutenzione.
3. Forniture per la manutenzione
Comprendenti, ove occorra: pezzi staccati e forniture destinati alla manutenzione degli edifici e degli annessi, degli alberi d’antenne e dei contrappesi, delle macchine e degli attrezzi, dei serbatoi, dell’attrezzatura per telecomunicazioni, dei cavi, dell’attrezzatura meteorologica, dei veicoli, delle imbarcazioni, del materiale d’ufficio e di abitazione, ecc.
4. Altre spese diverse di manutenzione necessarie
Comprendenti qualsiasi attrezzatura nuova o rinnovata, in cui prezzo totale è almeno di cinquecento dollari degli Stati Uniti e non sarebbe pratico ammortare, i lavori contrattuali di riparazione effettuati fuori di una stazione e le spese di trasporto che ne derivano, ecc.
Parte C Spese indirette
1. Spese generali diverse, comprese le spese d’amministrazione
Per l’amministrazione dei servizi elencati nell’allegato I, il 10 per cento delle spese totali dirette iscritte nelle rubriche enumerate nelle parti A e B della sezione II del presente allegato.
2. Ammortamento
L’ammortamento computato nel finanziamento collettivo è calcolato secondo le seguenti quote, in quanto non concerna edifici e attrezzature interamente ammortati, salvo che il rinnovamento di questi edifici o di queste attrezzature sia effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento; in tal caso, l’ammortamento può essere computato fino a quando gli edifici o le attrezzature rinnovati siano parimente ammortati:
2.1 edifici e xxxxxxx x Xxxxxxxxxx: £ 6 943 nel 1957,
£ 7 714 (1958, 1959 e 1960,
£ 8 486 (1961),
£ 8 871 (1962),
£ 9 257 (1963),
£10 029 (1964 e 1965);
2.2 edifici e annessi a quota Gufunes 2 %
Vik 2 %
l’anno del valore indicato come base dell’ammortamento nell’allegato II;
2.3 attrezzature, secondo la quota annua del 10 per cento del valore specificato come base d’ammortamento nell’allegato II, eccettuate le attrezzature se- guenti per le quali vale la quota indicata in corrispondenza:
quota materiale d’ufficio e d’abitazione 5 % cavi blindati 5 %
veicoli 20 %
3. L’interesse sul capitale investito negli edifici e annessi a Rjupnahaed sarà di
£3564 nel 1957, £3225 nel 1958, £2858 nel 1959, £2492 nel 1960, £2116 nel 1961,
£1713 nel 1962, £1282 nel 1963, £834 nel 1964 e £357 nel 1965. In tutti gli altri casi, l’interesse sul capitale investito negli edifici e nelle attrezzature non deve superare il 6 % all’anno del valore specificato per l’ammortamento nell’allegato II, dedotto il deprezzamento annuo e tenuto conto del rinnovamento degli edifici e delle attrezzature operate mediante fondi previsti per l’ammortamento.
4. Assicurazione
Il Governo dell’Islanda deve assicurare gli edifici e le attrezzature per il valore contabile indicato nell’allegato II. L’importo dei premi computato nel finanziamento collettivo non deve superare le quote commerciali in vigore per coprire rischi simili.
Sezione III Tasse d’uso
1. Conformemente all’articolo XIV del presente Accordo, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente il Consiglio determina, il 20 novembre 1982 al più tardi, un’unica tassa per l’uso per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1983. Tale tassa è calcolata dividendo per il numero totale di traversate effettuate nel 1981 il novantacinque per cento dei costi preventivati approvati, espressi in dollari degli Stati Uniti, imputabili all’aviazione civile nel 1983 (definiti nel paragrafo 6 qui di seguito), maggiorati di una rettificazione a titolo dei disavanzi di copertura o diminuiti di una rettificazione a titolo delle eccedenze di
copertura nel 1981 (calcolati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–5 qui di seguito); la somma è arrotondata al più vicino dollaro degli Stati Uniti.
2. Allorché le date di cui sopra sono state modificate come si conviene, le disposi- zioni del paragrafo 1 qui sopra regolano il calcolo della tassa per l’uso riscossa per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1984 e gli anni seguenti.
3. L’eccedenza o il disavanzo di copertura di cui al paragrafo 1 qui sopra corrispon- de alla differenza tra la somma che può essere riscossa per un anno qualsiasi (para- grafo 4 qui di seguito) ed il totale delle somme fatturate agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito).
4. La somma che può essere riscossa nel 1981 (per il calcolo della tassa per l’uso del 1983) equivale all’ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1981, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1979. Nel 1982, tale somma equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1982, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, la somma che può essere riscossa equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile per l’anno in questione, diminuite dell’eccedenza di copertura o maggiorate del disavanzo di copertura registrato due anni prima.
5. Per il calcolo delle tasse per l’uso per il 1983, le somme fatturate agli utenti nel 1981 (necessarie per determinare se nel 1981 vi sia stata un’eccedenza o un disavan- zo di copertura) sono calcolate moltiplicando per il numero di traversate effettuate nel 1981 la parte delle tasse per l’uso, espressa in lire sterline, riscossa nel 1981 secondo il presente Accordo, e convertendo poi il prodotto così ottenuto in dollari degli Stati Uniti ai corsi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni successivi, le somme fatturate agli utenti sono calcolate nello stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono.
6. Per il calcolo delle tasse per l’uso, sono imputabili all’aviazione civile inter- nazionale le seguenti percentuali dei costi finanziati collettivamente (ossia il novan- tacinque per cento del totale dei costi):
a) 100 per cento dei costi dei servizi della circolazione aerea;
b) 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie ed in altitudine) e dei corrispondenti servizi di telecomunicazioni meteorologiche;
c) 100 per cento della funzione aviazione internazionale dell’Ufficio meteoro- logico di Reykjavik;
d) 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e via cavo (MET/COM escluse).»
Sezione IV
Rapporti sulle spese reali
Lo stato delle spese reali attenenti ai servizi di cui al paragrafo 2 dell’articolo VIII del presente Accordo è stabilito in dollari degli Stati Uniti. A tal fine, le spese reali in corone per ogni mese civile sono convertite in dollari degli Stati Uniti, al xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dalla Banca centrale islandese il primo giorno del mese considerato. Tali conversioni figurano nella verificazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo VIII.
Campo d’applicazione il 7 ottobre 202020
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Belgio a | 15 aprile | 1970 | 15 aprile | 1970 |
Canada a | 18 gennaio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Cuba a | 1° ottobre | 1970 A | 1° ottobre | 1970 |
Danimarca a | 18 dicembre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Egitto | 6 aprile | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
Finlandia a | 28 dicembre | 1972 A | 28 dicembre | 1972 |
Francia a | 20 novembre | 1962 | 20 novembre | 1962 |
Germania a | 15 ottobre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Giappone a | 28 marzo | 1963 A | 28 marzo | 1963 |
Grecia a | 26 maggio | 1972 A | 26 maggio | 0000 |
Xxxxxxx a | 3 giugno | 1960 A | 3 giugno | 1960 |
Islanda a | 18 febbraio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Italia a | 7 febbraio | 1958 | 6 giugno | 1958 |
Kuwait | 7 aprile | 1987 A | 17 novembre | 1989 |
Norvegia a | 10 maggio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Paesi Bassi a | 6 giugno | 1958 | 6 giugno | 1958 |
Pakistan | 2 agosto | 2005 A | 2 agosto | 2005 |
Qatar | 9 febbraio | 2016 A | 9 febbraio | 2016 |
Regno Unito a | 18 ottobre | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Russia | 31 agosto | 1988 A | 17 novembre | 1989 |
Singapore | 27 maggio | 2004 A | 1° gennaio | 2005 |
Spagna | 14 marzo | 1985 A | 17 novembre | 1989 |
Stati Uniti a | 8 febbraio | 1957 | 6 giugno | 1958 |
Xxxxxx x | 00 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx a | 16 maggio | 1958 | 6 giugno | 1958 |
a L’Acc. emendato da questo Prot. è entrato in vigore per questo Stato partecipante il 17 nov. 1989.
20 RU 2005 2075, 2010 61 e 2020 4341.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).