VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 12 maggio 2010,
FederlegnoArredo
Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea Cgil
TRA
E
è stato raggiunto l’accordo
Per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali, 1.4.2010/31.3.2013, sulla base di quanto riportato in allegato
Art. 1
Punto 1.2
Livello territoriale Aggiungere a linea
- Andamento della contrattazione aziendale
ART. 1 Osservatorio Bilaterale Legno (OBL) ex CPNLA
Le parti stipulanti costituenti l’OBL danno mandato alle rispettive rappresentanze nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l’attività dell’osservatorio, nel caso in cui si verifichi l’esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all’avvio dell’attività.
Art. 2 Sistema contrattuale
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: nazionale ed aziendale.
2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha durata triennale.
Esso si intendera` tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
La parte che ha dato disdetta presentera` le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica dara` riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne` procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comportera` come conseguenza a carico della parte che vi avra` dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative.
2.2 Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell’art.3 del presente ccnl.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.
Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospesa.
Le parti si danno atto dell’opportunità di procedere, nella sede dell’Osservatorio Bilaterale Legno, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale.
Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello.
Annualmente le parti si incontreranno per valutare l’andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalità che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto.
Art. 39 (ex 21) Premio di risultato
Secondo quanto stabilito dall’ art. 2 "Disposizioni generali del sistema contrattuale" del presente contratto, che si intende integralmente richiamato in questo articolo, la contrattazione aziendale potra` svolgersi ai fini della determinazione di un premio di norma annuale che, tenendo conto della competitivita` aziendale, sara` collegato a parametri e obiettivi di produttivita`, redditivita` e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficenza aziendale nonche` dei risultati di gestione, correlati all'andamento economico delle aziende.
Nella contrattazione aziendale, le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato nei limiti dello stesso e le RSU dalle XX.XX. territoriali.
L'erogazione del premio, essendo di natura variabile e non definibile a priori, derivera` dal conseguimento o meno degli obiettivi concordati e avverra` in funzione dei risultati raggiunti secondo criteri, modalita` e procedure di verifica definite dalle parti.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta.
Per la natura del premio il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29/5/1982 n° 297 non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione orario, festività,indennità di preavviso,. 13^ mensilità ecc.) ai sensi dell'art. 3 della L. 29.07.1996 n.° 402.
Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituira` momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditivita`, la competitivita` e le sue prospettive di sviluppo.
Dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova piu` applicazione la disciplina di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 20.3.1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, manterranno invece le loro caratteristiche di variabilita` fino all'atto dell'istituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio di risultato.
39.1 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Fermo restando la validità delle intese e delle prassi in atto negli ambiti ove sia svolta la contrattazione di secondo livello le parti, in virtù dei principi stabiliti dal presente articolo, convengono sulla definizione di linee guida che possano incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento generale e complessivo per l’incremento della competitività aziendale, dell’efficienza, della qualità, della redditività e, in generale, per lo sviluppo e la crescita economica dell’impresa, in conseguenza dei quali si possano individuare margini idonei per una redistribuzione dei risultati acquisiti nelle sedi aziendali.
PREMESSE METODOLOGICHE
La scelta di adottare le linee guida della contrattazione di secondo livello è rimessa alla volontà delle parti e scopo della stessa è l’erogazione di premi variabili per i lavoratori, collegati al raggiungimento degli obiettivi condivisi, così come più sopra specificato.
L’adozione delle linee guida non ha carattere di obbligatorietà per le parti né intende sostituirsi o surrogare il ruolo delle parti contraenti a livello aziendale.
Resta inteso che annualmente le parti in sede territoriale in occasione degli incontri previsti dall’art. 1 “Sistemi di relazioni industriali”, procederanno al monitoraggio dell’attuazione della contrattazione di secondo livello verificandone l‘estensione; a tal fine le Associazioni industriali forniranno i dati aggregati per quanto in loro possesso.
Le parti hanno individuato nell’allegato A del presente CCNL:
a) un insieme di “indicatori” rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, che possano essere agevolmente utilizzati;
b) Alcune esemplificazioni di metodo di calcolo che potranno essere usate dalle parti.
VIGENZA DEGLI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO
Gli accordi aziendali avranno durata triennale e le parti confermano l’impegno al rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali.
39.2 ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributivo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità.
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione.
Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi dell’art. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto.
ALLEGATO A
A) GLI “INDICATORI”
Vengono individuati gli indicatori sotto indicati:
Indici di partecipazione
a) Miglioramento dell’indice di partecipazione;
Indici di qualità
a) Miglioramento dell’indice di qualità esterna;
b) Miglioramento dell’indice di qualità interna;
c) Individuazione di valori tesi alla responsabilità sociale: i parametri di misurazione verranno suggeriti dalle XX.XX. territoriali;
Indici di redditività
a) Miglioramento dei ricavi di vendita
b) Miglioramento della differenza tra valore e costo della produzione
Indice di produttività/efficienza
a) Miglioramento dei tempi di consegna;
b) Contenimento dei consumi
c) Riduzione dei tempi fermo macchina
B) LE “FORMULE DI CALCOLO”
Gli indicatori possono essere individuati secondo le seguenti formule
1) PARTECIPAZIONE
Si specifica che la misura dell' partecipazione aziendale è data dal rapporto:
ORE ANNUALI DI ASSENZA
AS = x 100
ORE ANNUALI LAVORABILI
Le ore annuali di assenza sono individuate nelle ore di assenza dei dipendenti registrate globalmente a livello aziendale con esclusione delle ore non lavorate per ferie, ex festività, riduzione di orario, festività godute, assemblee, maternità, donatori di sangue, congedi parentali e permessi sindacali.
Le ore annuali lavorabili sono individuate nelle ore complessive di lavoro ordinario teoricamente prestabilite nell'anno di riferimento dai dipendenti dell'azienda in proporzione all'anzianità di servizio e all'effettivo tempo di lavoro per i part-time.
2) QUALITA’ ESTERNA
A tal fine si specifica che la misura della soddisfazione del cliente - Qualità Esterna è data dal rapporto:
INDICATORE DI QUALITA' ESTERNA (RESI, SCARTI IN UTENZA, DIFETTOSITA' IN UTENZA)
x 100
VALORE DI RIFERIMENTO (RICAVI DI VENDITA, NUMERO PEZZI PRODOTTI, FATTURATO GLOBALE)
Il valore dell'indicatore scelto è individuato dalla contabilità aziendale o da altri indicatori definiti con riferimento all'anno di misurazione.
I ricavi delle vendite sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
3) QUALITA’ INTERNA
A tal fine si specifica che la misura della Qualità Interna è data dal rapporto:
SCARTI E/O RILAVORAZIONI INTERNI
QI = x 100
VALORE DI RIFERIMENTO (VALORE DELLA PRODUZIONE, NUMERO PEZZI PRODOTTI, FATTURATO GLOBALE)
Il valore degli scarti e/o rilavorazioni interni è individuato dalla contabilità aziendale riferita a tali dati nell'anno di riferimento.
Il valore della produzione è individuato dai dati di bilancio dell'anno di riferimento.
4) RICAVI DELLE VENDITE
A tal fine si specifica che la misura dell'andamento dei ricavi delle vendite per unità è data dal rapporto:
RICAVI DELLE VENDITE DI BENI PRODOTTI
RV =
NUMERO ANNUO DIPENDENTI CALCOLATO PER ADDETTI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO
I ricavi delle vendite di beni prodotti sono individuati dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
Il numero dei lavoratori è individuato dal numero dei dipendenti in forza nell'anno di riferimento in proporzione
5) DIFFERENZA TRA I VALORI E I COSTI DELLA PRODUZIONE
A tal fine si specifica che la misura dell'andamento del dato per unità è data dal rapporto:
DIFFERENZA TRA IL VALORE E IL COSTO DELLA PRODUZIONE
MO =
NUMERO ANNUO DIPENDENTI CALCOLATO PER ADDETTI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO
Il valore della differenza tra il valore e il costo della produzione è individuato dai relativi dati riferiti alla gestione caratteristica aziendale così come risultante dal conto economico del bilancio di esercizio dell’anno di riferimento.
Il numero dei dipendenti è individuato dal numero dei dipendenti in forza nell'anno di riferimento in proporzione all'anzianità di servizio e all'effettivo tempo di lavoro per i part- time.
6) TEMPI DI CONSEGNA
A tal fine si specifica che l'andamento dei tempi di consegna è data dal rapporto:
TC =
i. NUMERO LOTTI CONSEGNATI NEL RISPETTO DEI TERMINI
X 100
ii. NUMERO LOTTI DA SPEDIRE NEL RISPETTO DEI TERMINI
Il numero di lotti consegnati nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo degli ordini di merce spediti nei termini contrattuali nell'anno di riferimento.
Il numero di lotti da spedire nel rispetto dei termini sono individuati nel totale complessivo di merce da spedire nei termini contrattuali nell'anno di riferimento.
8) CONTENIMENTO DEI CONSUMI E CONTENIMENTO TEMPI FERMO MACCHINE
Vengono calcolati su indicatori storici riferiti all'anno o anni precedenti ed in questo caso con il sistema della media mobile.
Riferimento CONSUMI (GAS, ENERGIA, ALTRO) DEL PERIODO SCELTO
x 100
FATTURATO, NUMERO ADDETTI DEL PERIODO SCELTO
Confrontato con CONSUMI(IDEM COME SOPRA)
X 100
FATTURATO O ALTRI COME SOPRA
Analogamente per i tempi di fermo macchina si misureranno confrontando lo storico fermate macchina/impianti o, in caso di nuova installazione, con i dati forniti dall'installatore.
Riferimento FERMI MACCHINA (MANUTENZIONE, GUASTI, ATTREZZAMENTI
x 100
FATTURATO, NUMERO ADDETTI DEL PERIODO SCELTO
Confrontato con XXXXX MACCHINA IDEM COME SOPRA
X 100
FATTURATO IDEM COME SOPRA
Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO
A valere dal 1.1.2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente ccnl).
Con decorrenza dal 1.1.2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.
Con decorrenza 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30 %
Permessi
I componenti dell’assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.
Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
ART. 57 BIS ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti concordano sulla costituzione di un sistema per l’erogazione di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l’ adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa.
Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di aderire al Fondo di cui sopra; l’Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 mensili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 mensili per 12 mensilità.
Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia.
Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio presso l’Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all’Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato.
Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l’iscrizione.
Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l’erogazione del contributo aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova.
Nulla sarà dovuto dall’Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall’Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell’Azienda aventi diritto.
L’obbligo contributivo per l’Azienda cesserà all’atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo, per qualsiasi causa; in tal caso l’Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto.
Le prestazioni, le modalità e la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all’Azienda.
Eventuali erogazioni in materia, definite a livello di contrattazione aziendale, vengono riassorbite fino a concorrenza.
CATEGORIA LIVELLO RETRIBUTIVO
PARAMETRO INCREMENTO
TOTALE
1^ 2^ 3^ TRANCHE TRANCHE TRANCHE
1°aprile 1°gennaio 1°luglio 2010 2011 2012
AD3
12°
210
189,67
42,67
73,50
73,50
AD2
11°
205
185,16
41,66
71,75
71,75
AD1
10°
195
176,12
39,62
68,25
68,25
AC5
9°
185
167,09
37,59
64,75
64,75
AC4
8°
170
153,54
34,54
59,50
59,50
AC3 AC2 - AS4
7°
155
140,00
31,50
54,25
54,25
AS3
6°
147,5
133,22
29,96
51,63
51,63
AC1 - AS2
5°
140
126,45
28,45
49,00
49,00
AE4 - AS1
4°
134
121,03
27,23
46,90
46,90
AE3
3°
126,5
114,25
25,69
44,28
44,28
AE2
2°
119
107,48
24,18
41,65
41,65
AE1
1°
100
90,32
20,32
35,00
35,00
AUMENTI RETRIBUTIVI