REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA
(Provincia di Frosinone)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
(allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 014 del 28/06/2010)
I. NORME GENERALI
art. 1
Fornitura di Acqua
Il Comune fornisce l’acqua potabile alle condizioni del presente Regolamento. Il Comune ha il diritto di privativa per la for- nitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.
art. 2
Compito e modo d’erogazione
Il Comune concede a tutti i Cittadini ed Enti proprietari di immobili che ne facciano regolare richiesta, l'allacciamento all'ac- quedotto comunale per la fornitura dell'acqua esclusivamente ad uso potabile, nei limiti della disponibilità.
La sua qualità deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative in materia delle derrate alimentari.
Il Comune assicura la riserva d’acqua necessaria in caso d’incendio, secondo le possibilità consentite dai suoi impianti.
Il Comune fornisce l’acqua nella misura consentita dai suoi impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche del Comune. In caso di scarsità il Comune può limitare o so- spendere la fornitura di acqua per categorie di utilizzatori specifici.
II. EROGAZIONE E QUALITÀ DELL’ACQUA
art. 3
Qualità e pressione
La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità del Comune per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.
art. 4
Bisogni particolari
Chi per usi speciali necessita di una composizione chimica particolare dell’acqua, deve provvedervi per suo conto e a proprie spese, mediante impianto di trattamento approvato dalle competenti autorità e installato in modo da impedire ogni ritorno di acqua trattata nella rete dell’acqua potabile comunale.
art. 5
Limitazioni e interruzioni
Una limitazione o interruzione dell’acqua, dovuta per scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete, non giustifica da parte dell’utenza alcuna pretesa di indennizzo o di riduzione della tassa minima.
Le limitazioni o interruzioni nel limite delle possibilità sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo minimo indispen- sabile.
In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per le eventuali interruzioni di cui sopra e, per qualunque motivo esse si verifichino, non gli si potrà essere fatto alcun addebito, in dipendenza di queste, per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura.
Inoltre l'utente, in questi casi, non potrà reclamare alcuna riduzione di pagamento.
art. 6
Acqua privata
Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell’acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requi- siti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l’approvazione da parte delle competenti autorità regionali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell’acqua forniti dal Comune e dotati di valvole di non-ritorno.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all’art. 1.
Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate con l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a €. 25,00 e non superiori ad €. 500,00 e saranno comminate dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale a suo insindacabile giudizio secondo la gravità dell’infrazione commessa.
Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposi- zioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali del Codice Civile e le leggi e regolamenti disci- plinante la materia.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 014 del 28 Giugno 2010
Il presente regolamento:
– è entrato in vigore il 1° AGOSTO 2010. Filettino li 10/08/2010
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di ap- provazione.
art. 7
Prelievo abusivo
È vietato posare derivazioni o prese d’acqua prima del contatore.
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune e può essere perseguito penal- mente, ove il prelievo non autorizzato di acqua comporti la commissione di un reato.
L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario concessionario distribuirla ai propri inquilini.
È vietato collegare la propria condotta a quella di un altro utente.
art. 8
Obbligo di avvertimento
L’utenza è tenuta a comunicare ogni guasto, disfunzione od anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.
DIRITTI DI RIALLACCIO PER UTENZA SOSPESA – Stesse modalità come utenza nuova;
VIII. DISPOSIZIONI FINALI
art. 33
Le infrazioni dell’utente alle norme del presente regolamento, che vengano verbalizzate da un dipendente del Concessionario danno diritto allo stesso di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l’esercizio dell’azione giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
In caso di ritardato pagamento il Concessionario applicherà gli interessi di mora come riportati nel regolamento comunale delle Entrate Generali.
Il Concessionario ha la facoltà di disattivare la fornitura nei seguenti casi:
fabbricati non in uso per i quali non risulta rintracciabile il proprietario o suo rappresentante; dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dello stabile da parte dell’Autorità;
subfornitura del servizio;
nei casi in cui l’utente abbia più volte arrecato danni alla funzionalità della rete ovvero cagionato dei seri rischi per la salute e l’incolumità pubblica;
utenti morosi che dopo il secondo sollecito di pagamento non vi abbiano provveduto. In tal caso il Concessionario provvede a comunicare all’utente un formale avviso di chiusura 20 giorni prima dalla disattivazione dell’utenza a mezzo di raccomandata A/R. Il pagamento delle somme dovute prima della scadenza dell’avviso interrompe la pro- cedura di chiusura.
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e diventa parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di ottenerne una copia gratuita all’atto della stipulazione del con- tratto.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono superate tutte le precedenti disposizioni comunali contrarie od incom- patibili con quelle in esso contenute.
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel ri- spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come voluto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:
III. RETE DI DISTRIBUZIONE
art. 9
Idranti
Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazione. I punti di rifornimento d’acqua devono essere in ogni tempo accessibili. Lo stesso vale anche per eventuali idranti posati da privati sulle condotte di loro proprietà.
In caso d’incendio, l’intera riserva d’acqua dovrà essere messa a disposizione dei vigili del fuoco, senza che tale evenienza possa comportare alcun diritto a carico delle utenze ordinarie, a fronte della eventuale mancanza d’acqua.
Le chiavi delle bocche antincendio, ove non disposto diversamente, saranno date in consegna AI VOLONTARI DELLA Pro- tezione Civile Comunale.
art. 10
Azionamento degli idranti e delle saracinesche
La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio è riservata al personale del Comune ed ai VV. FF.
I sigilli apposti dal Comune ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti hanno valore di sigilli uffi- ciali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.
art. 11
Diritti precari
La posa di tubazioni sul sedime privato è regolato dall’art. 1033 e succ. C.C., fatte salve eventuali convenzioni
L’iscrizione di servitù o di diritti precari su proprietà privata per il passaggio di condotte, o la costruzione di manufatti è rego- lata di volta in volta.
art. 12
Accessori
I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi, sono tenuti a concedere al Comune il permesso di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra o targhe di segnalazione di condotte.
IV. ALLACCIAMENTI
art. 13
Definizione
L’allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà che usufruiscano del servizio pubblico, fino all’interno della propria abitazione.
Esso è carico dell’utente.
L'acqua potabile è disciplinata dal DPR n. 236/1988 e dai decreti legislativi n. 31/2001 e n. 27/2002, che discendono da diret- tive europee che hanno imposto dei requisiti molto rigorosi, di conseguenza l’allacciamento dovrà essere munito, nell’ordine, di un filtro meccanico e della valvola di non ritorno onde impedire il riflusso dell’acqua nella condotta principale.
Qualora non sia possibile allacciarsi ad un pozzetto comunale, l’utente dovrà provvedere a sue spese a crearne uno sulla con- dotta principale, dotandolo di una saracinesca per la chiusura dell’acqua.
art. 14
Proprietà
La condotta principale rimane di proprietà del Comune sino al pozzetto di raccordo comunale. Il tratto che raccorda il pozzet- to allo stabile da servire è di proprietà privata, indipendentemente dalla proprietà del terreno attraversato, sia esso pubblico o privato.
Un privato che debba allacciarsi successivamente tramite una condotta privata, dovrà chiederne il permesso direttamente al proprietario di tale condotta.
I casi particolari di eventuali allacciamenti tra privati dovranno essere concordati preventivamente con l’Amministrazione Comunale che ne stabilirà le modalità di esercizio.
Numero d'ordine | INTERVENTI | Xxxxxx utili decorrenti dalla richiesta |
1 | Formulazione di preventivo per: a) allacci su strade canalizzate b) allacci su strade non canalizzate | 30 |
2 | Contratto di utenza | 30 |
3 | Attivazione della fornitura | 30 |
4 | Cessazione della fornitura | 30 |
5 | Riattivazione della fornitura | 30 |
6 | Risposta alle richieste di chiarimento | 30 |
7 | Risposta ai reclami | 30 |
8 | Esecuzione dei controlli e verifiche | 30 |
9 | Rettifica di fatturazione | 30 |
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi mo- mento.
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme regionali;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
art. 15
Domanda di allacciamento
Le domande di allacciamento dovranno essere presentate all’ufficio tecnico comunale allegando un versamento pari ad euro 100,00, maggiorando tale somma di euro 26,00 per ogni unità aggiuntiva.
La domanda dovrà specificare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via o la frazione, il numero ci- vico ed il nome del proprietario dello stabile da allacciare; alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dalla quale ri- sulti l'ubicazione dell'immobile stesso e dell'acquedotto municipale, con indicato il percorso proposto per l'allacciamento.
Ove le tubazioni dovessero essere poste in opera su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta dei proprietari dei terreni attraversati.
L’ufficio tecnico ne valuterà l’idoneità e rilascerà copia della documentazione vistata.
Le concessioni saranno revocabili da parte del Comune in qualsiasi momento, per motivi d'interesse pubblico, senza peraltro dovere all'utente il pagamento di alcun indennizzo.
art. 16
Manutenzione e riparazioni
La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari (vedi art. 14).
art. 17
Accesso alla proprietà privata
Il proprietario di un fondo è tenuto ad accordare agli incaricati del Comune l’accesso alla sua proprietà per il controllo degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.
Il Comune non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata. Pianta- gioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese di chi ne usufruisce.
art. 18
Allacciamenti Provvisori
Per i lavori di costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni il Comune potrà, ove le disponibilità dell'acquedotto lo permetta, concedere allacciamenti provvisori. A tal fine i proprietari interessati dovranno produrre regolare domanda di concessione, allegando una planimetria mappale dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile e dell'acquedotto, come previsto dal prece- dente articolo 16. A seguito della domanda verrà rilasciata l’apposita autorizzazione dietro il pagamento del canone annuo di
€. 50,00.
art. 19
Messa fuori servizio
In caso di messa fuori servizio di un allacciamento, l’utente deve provvedere a scollegare la tubazione dalla condotta di di- stribuzione principale. Le spese derivanti saranno a carico del proprietario.
V. INSTALLAZIONI INTERNE
art. 20
Definizione
Sono definite installazioni interne tutte le condotte interne alle abitazioni. Esse sono considerate di proprietà privata.
art. 21
Manutenzione
La manutenzione degli impianti interni spetta unicamente ai proprietari. Il Comune può ispezionare e ordinare migliorie o ri- parazioni per tali impianti.
art. 28
Sospensione temporanea dell’erogazione
In caso di sospensione di almeno un anno del consumo di acqua, l’utente può chiedere in forma scritta, l’interruzione dell’erogazione.
In questo caso, il Comune chiuderà e sigillerà a spese dell’utente, il rubinetto d’entrata dell’immobile.
art. 29
Uso dell’acqua
L’acqua fornita dal Comune non può essere destinata a scopi non previsti nel presente Regolamento.
art. 30
Mutazioni di Titolarità
In caso di trasferimento ad altri della proprietà dell'immobile allacciato all'acquedotto comunale, deve esserne dato tempesti- vo avviso al Comune indicando l’indirizzo del nuovo proprietario e gli accordi intervenuti per il pagamento delle relative tas- se dell’acqua erogata all’immobile.
Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla fornitura finché il subentrante non abbia stipulato nuova convenzione con il Comune.
VI. TARIFFE
art. 31
Calcolo importo per il consumo di acqua potabile
L’utente del servizio idrico è tenuto a pagare la fornitura dell’acqua per ogni unità immobiliare allacciata (per unità immo- biliare si intende l’unità immobiliare iscritta regolarmente al catasto) in base agli scaglioni riportati nelle seguente tabella:
art. 22
Accesso ai locali
Il proprietario deve concedere al personale del Comune l’accesso a tutti i vani nei quali esistono condotte d’acqua.
art. 23
Riparazione
Il proprietario deve eseguire a sue spese le riparazioni dei vizi e/o delle anomalie che vengono segnalati dal Comune; il Co- mune non assume responsabilità per il funzionamento dopo le riparazioni. Se i guasti sono tali da causare perturbazione alla rete, il Comune può sospendere l’erogazione dell’acqua intimando l’immediata sistemazione degli impianti. Nessuna respon- sabilità può essere addossata al Comune in caso di rottura della rete dopo il pozzetto di distribuzione tantomeno responsabili- tà per eventuali danni causati all’interno delle abitazioni.
Tipo di Utenza | Costo utenza annuale |
Utenza domestica | €. 44,43 |
Utenza Industriale | €. 65,33 |
Utenza Provvisoria | €. 50,00 |
Calcolo importo per il pagamento dell’allontanamento e depurazione delle acque reflue
Premesso che presupposto indispensabile per il pagamento delle quote di servizio di fognatura e depurazione è l’allacciamento alla rete fognaria e non in altri corpi ricettori quali corsi d’acqua superficiali, suolo e sottosuolo, a prescindere dall’effettivo utilizzo del servizio e dall’esistenza e funzionamento del depuratore.
Le tariffe relative ai servizi vengono stabilite in base alle disposizioni di legge che vengono emanate in materia.
art. 24
Requisiti
Gli impianti interni esistenti e nuovi devono essere dotati della valvola di ritenuta, che ha lo scopo di impedire automatica- mente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete di alimentazione, nonché dei rubinetti e di scarico per ogni colonna di distribuzione. Tutti gli apparecchi interni per uso artigianale e industriale devono essere muniti singolarmente di valvola non ritorno.
art. 25
Danni ad apparecchi
In caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pres- sione, il Comune non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all’impianto interno.
art. 26
Responsabilità dell’utente
L’utente risponde, nei confronti del Comune, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, d’incuria, non- ché d’insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inqui- lini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.
art. 27
Obbligo di trasformazione
Il Comune si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati in caso di modifica delle modalità di fornitu- ra di acqua. La relativa spesa è a carico del proprietario.
Tipo di Utenza | Costo per ogni utenza allacciata all’acquedotto Comunale |
Smaltimento Acque reflue | €. 06,20 |
Depurazione Acque reflue | €. 14,55 |
VII. PAGAMENTI
art. 32
Pagamenti relativi al servizio idrico di varia natura
L’utente del servizio idrico è tenuto a pagare la fornitura dell’acqua regolamentata dall’Amministrazione comunale nei se- guenti modi:
- Utenze a regime – A Mezzo apposito ruolo annuale con scadenza entro il mese di Agosto;
- Utenze provvisorie – A mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Filettino . Servizio Tesoreria
13040035;
- Diritti di allaccio e varie - A mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Filettino . Servizio Tesoreria
13040035;
DIRITTI DI ALLACCIAMENTO DA PAGARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L'Utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura di € 100,00.