DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71/2015 Seduta del 24.06.2015
OGGETTO APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE XXXXXXXX XX XXX XXXXXXX 00
L’anno 2015 addì 24 del mese di giugno alle ore 19.30 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. XXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxx | P |
2. XXXXXXXXX Xxxxx | Vice Sindaco | P |
3. XXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | P |
4. XXXXX Xxxxxx | Assessore | P |
5. XXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | P |
6. XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Assessore | P |
e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco XXXXXXX Xxxxxxx.
Partecipa alla seduta XXXXXXX Xxxx.ssa Xxxxx, Segretario Comunale. La seduta è legale.
N. 678 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.07.2015 Addì 15.07.2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO | CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì IL FUNZIONARIO INCARICATO |
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 15.07.2015 Addì 15.07.2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del nuovo contatto di locazione dell’immobile comunale di via Gramsci 57.
Premesso che il Comune di Cadoneghe è proprietario di un immobile sito in Cadoneghe, via Gramsci 57 identificato al N.C.E.U. con il Fg. 8, particella 169, sub. 3, già concesso in locazione all’Azienda U.L.S.S.16 nel 1991 e successivamente con un nuovo contratto nel 2004 per lo svolgimento delle attività distrettuali dell’U.L.S.S. stessa;
Considerato che la scadenza novennale dell’ultimo contratto di locazione era stabilita per il 31 ottobre 2012 con possibilità di rinnovo, per uguale periodo, previa manifestazione di volontà di rinnovo;
Visto che prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto vi era la necessità di effettuare alcuni lavori di potenziamento dell’impianto elettrico dell’edificio e che i lavori sono stati eseguiti direttamente dall’ULSS 16 e completati a maggio 2015;
Preso atto che l’Azienda ULSS 16 ha continuato, dalla scadenza del contratto, ad occupare i locali al fine di erogare i propri servizi ai cittadini di Cadoneghe, pagando regolarmente il canone d’affitto;
Considerata la nuova proposta di contratto elaborata tra le parti che recepisce anche l’art. 24, comma 4 del D.L. 66/2014 convertito dalla Legge 89/2014, che prevede la riduzione imperativa dei canoni di locazione nella “misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto”, per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni vietando contestualmente il rinnovo dei rapporti contrattuali a condizioni diverse;
Visto lo schema di contratto allegato e il canone annuo pari a euro 8.075,00 determinato in base alla richiamata normativa vigente;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Vista la propria competenza all’approvazione dello schema del contratto di locazione in oggetto, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del vigente Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili di proprietà comunale;
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000
SI PROPONE
1. di approvare l’allegata bozza di contratto per locazione ad uso non abitativo dell’immobile comunale sito in Cadoneghe, via Gramsci 57 identificato al N.C.E.U. con il Fg. 8, particella 169, sub. 3 per lo svolgimento delle attività distrettuali dell’U.L.S.S. stessa;
2. di demandare al Responsabile di Servizio del Servizio Sviluppo Territoriale i provvedimenti conseguentiall’adozione della presente deliberazione;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
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Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000:
- ………….di regolarità tecnica Il Resp. Servizi Siluppo Territoriale arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Cadoneghe,
- ……………. di regolarità contabile Il Resp. Serv. Econ- Finanziari rag. Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx,
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(ALLEGATO)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L’anno 2015, in data odierna,
TRA
l’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Padova il 01.10.1965, domiciliata per la carica a Cadoneghe, Piazza Insurrezione 4, quale Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cadoneghe, codice fiscale 80008870281, a tanto autorizzata con decreto sindacale n. 64 del 30.06.2014 in appresso detto locatore
E
l’Azienda U.L.S.S. 16 con sede in PADOVA via E. degli Scrovegni, 14 C.F. e P.I.: 003449050286, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, in appresso detto conduttore
PREMESSO
- che il Comune di Cadoneghe è proprietario di un immobile sito in Cadoneghe, via Gramsci n. 57, già concesso in locazione all’Azienda
U.L.S.S.16 con contratto registrato a Padova il 26/02/2004 n.08170,
- che l’Azienda U.L.S.S.16 ha manifestato la volontà di continuare in tale sito la propria attività distrettuale socio-sanitaria,
- che il Comune di Cadoneghe si è espresso favorevolmente alla concessione di tale immobile,
- che l’Azienda U.L.S.S.16 di Padova ha approvato con Deliberazione n.
del il rinnovo del contratto di locazione dell’immobile sopra indicato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il Comune di Cadoneghe concede in locazione alla Azienda U.L.S.S.16 di Padova l’immobile sito in Cadoneghe, via Gramsci, identificato al
N.C.E.U. con il Fg. 8, particella 169, sub. 3, di cui si allegano le planimetrie catastali.
2. L’immobile dovrà essere utilizzato dall’Azienda ULSS 16 di Padova esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni socio-sanitarie del Distretto n.1.
4. La locazione è rinnovata per la durata di 9 (nove) anni a decorrere dal 1 novembre 2012 e potrà essere rinnovato, alla scadenza, per uguale periodo, previa manifestazione di volontà di rinnovo.
5. Il canone annuale di locazione è stabilito in euro 9.449,01 annuali con decorrenza 1 novembre 2012 al 30 giugno 2014 e in euro 8.075,00 annuali a partire dal 1 luglio 2014 per effetto dell'art. 24 del D.L. 66/2014 convertito in lege 89/2014 da corrispondersi in un'unica rata anticipata da pagarsi entro il primo mese di ogni annualità.
6. Il canone concordato viene aggiornato ogni anno su richiesta del Comune, secondo il disposto dell’art. 32 della Legge 392/78 e successive modifiche, in misura pari al 75% sulla base della variazione annuale in aumento dell’indice ultimo ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati disponibile nella Gazzetta Ufficiale se la normativa nazionale non dispone il divieto. Le parti pattuiscono che sono a carico del conduttore le spese di riscaldamento e condizionamento, di spurgo pozzi, di fornitura elettrica, del servizio di pulizia, di funzionamento e dell’ordinaria manutenzione dell’ascensore e di altri servizi comuni, cioè tutte quelle spese stabilite dall’art. 9 della Legge 392/78; a tal fine il conduttore corrisponderà direttamente ai gestori dei servizi e prestatori d’opera quanto dovuto a tale titolo.
7. Il canone di locazione si pagherà tramite bonifico bancario sul conto corrente TESORERIA COMUNALE CADONEGHE, IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 presso la Cassa di Risparmio del Veneto Spa, Sportello Tesoreria Padova.
In caso di modifica dell’Istituto Tesoriere, il locatore comunicherà al conduttore le nuove coordinate bancarie per eseguire il pagamento del canone.
8. Il conduttore riconosce di avere in uso l’immobile in buono stato locativo, nello stato di fatto esistente ed idoneo all’uso convenuto, salvo il normale deperimento, e si impegna a restituirlo parimenti al termine della locazione.
Rimangono a carico del conduttore tutte le opere di ordinaria manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.
9. Sono vietati la sublocazione sia parziale che totale, il comodato e la cessione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge. E’ inoltre vietato il mutamento di destinazione, intendendosi la presente clausola come risolutiva ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
10. Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone oltre 90 (novanta) giorni dal termine previsto costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1457
C.C. con la conseguente risoluzione ope legis del contratto.
11. Il conduttore non può, senza il consenso del locatore, eseguire innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzione di impianti di alcun genere e sarà responsabile verso il locatore e verso i terzi di ogni abuso e trascuratezza nell’uso dell’immobile locato e dei suoi impianti. Le migliorie o innovazioni ancorché autorizzate non daranno alcun diritto di rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà, fatto salvo il diritto del locatore di richiederne la rimozione e la riduzione in ripristino a fine locazione.
Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del locatore. In deroga a quanto sopra, le parti concordano che il conduttore è autorizzato a provvedere alla sostituzione dell'impianto elettrico, per una spesa complessiva di euro 40.789,64 (IVA al 22% inclusa). A
fine lavori il conduttore ha consegnato al locatore la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. n. 37/2008 completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa. Detto impianto è acquisito in proprietà al Comune e le parti concordano che, a compensazione della spesa sostenuta dal conduttore, il canone annuo di cui al precedente punto 4 venga proporzionalmente ridotto della misura annua di euro 6.798,27 a decorrere dal 1° novembre 2014 fino al
30 ottobre 2020 per sei annualità.
12. Il locatore potrà visitare o far visitare l’immobile durante la locazione previo avviso al conduttore.
13. Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con PEC da inviarsi al locatore almeno 6 (sei) mesi prima dalla data di rilascio dei locali.
14. In riferimento all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto, il Comune precisa che, ad oggi, quanto in oggetto risponde alla classe energetica “G”. L’unità immobiliare in oggetto è già dotata del relativo APE con validità decennale emesso in data 18.09.2014 a disposizione della ULSS 16.
15. I bolli e le spese di registrazione del contratto sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Ogni modifica al contratto deve risultare da atto scritto, tutte le clausole sono essenziali e la loro inosservanza determinerà la risoluzione del contratto per fatto e per colpa del conduttore.
16. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei suoi dipendenti o suoi aventi causa.
Il Locatore Il Conduttore
Ai sensi degli artt. 1341 del Codice Civile il conduttore dichiara di aver letto tutti gli articoli e di approvarli specificatamente in particolare: artt. 2,3,5,9,10,13,16. Il Conduttore
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 24.06.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con X.Xxx. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO