CONTRATTO DI SERVIZIO
EAV-0032431-2020 del 21/12/2020 16:25:31 - PRES -
EAV-0032562-2020 del 22/12/2020 15:00:36 - PRES -
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA
REGIONE CAMPANIA E
ENTE AUTONOMO VOLTURNO
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
ANNI 2020-2025
L ’ a n 2n0,oil gio2rn0o …… del mese di c…on la presente scrittura privata
tra
la Regione Campania, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Napoli, via Santa Lucia, codice fiscale 80011990639, rappresentata dal l ’ A v v .
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Napoli, via Santa Lucia, che interviene, agisce e stipula
n e l n o m e , p e r c o n t o e n e l inl q’uailitàndti Deirerttoeres Gseneeraledpeer lla l ’ E n t
Mobilità, nominato con DGR n. 198 del 21 aprile 2020 e DPGR n. 68 del 27 maggio 2020 (di seguito,
per brevità, denominata “ R e g ”i)
e
o n e
Ente Autonomo Volturno S.r.l., ( n e l s e g u i t o a n c h e “ E A V ” o “
06777350635), – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Campania
- con sede legale e amministrativa in Napoli al Xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, XXX 00000, Xxxxxxx XXX 00000000000, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli con n. na-4980, rappresentata dal dott. Xxxxxxx De Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della predetta Società, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (di seguito, per brevità, denominata “ E A” V)
di seguito, per brevità, i n d i c a t e i”, caonngicunhtame ente“, eP“ aP rae”t,rsint golarmente,
PREMESSO CHE
1. il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
- D e c r e t o L e g i s l a t i v o 1 9 n o x x x x x x 0 0 9 7 n .
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
n o r m a d e l ml a ’ a 4r , t . d e4l , l ac oLme g g e 1 5 m a r z o 1 9 9 7
Regione Campania
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- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2 0 0 7 “ r e l a t i v o a i s e r v i z i p u b b l i c i d i t
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n . 1 1 9 1 / 6 9 e ( C E E ) n . 1
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- L e g g e 2 3 l u g l i o 2 0e 0v9e d ne .
“ 9U9l t
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t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e ” ;
- D e c r e t o l e g i s l a t i v o 1 7 a p r i l e 2 0 1 4 n .
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli
obbli g h i d e i p a s s e g g e r i n e l t r a s p o r t o f e r r
- L e g g e R e g i o n a l e n . 3 d e l 2 8 m a r z o 2 0 0 2 e
pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;
- Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (art. 1 cc.89 e ss) e ss. mm. Li. (Legge Finanziaria Regionale 2013), istitutiva del Bacino Unico Regionale in materia di TPL;
- D e l i b e r a d e l l ’ A u t o r i t à d i R e g o l a z i o n e d e
l e “ M i s u r e r e g o l a t o r iellee conpveenzrioni rlelaative arlleegadreapezr i o n e
l ’ a s s e g n a z i o n e i n e s c l u s i v a d e i s e r v i z i dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia p e r l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e g l i a
m o d a l i t à p i ù e f f i
Regolazione dei Trasporti n. 154/2019;
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- D e l i b e r a d e l l ’ A u t o r i t à da ip r
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o l2 a0 z1 i7 o nne . d
r e g o l a z i o n e r e c a n t e l a d e f i n i z i o n e d e l l
s e r v i z i o p u b b l i c o e d e l l e m o d a l i t à p i ù e
comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 / 2 0 1 1 e d e l l ’ a r t i c- l e g g e n . 1 / 2 0 1 2 ” ;
o l o
- D e l i b e r a d e l l ’ A u t o r i t à d i R e g o l a z i o n e d e “ C o n d i z i o n i m i n i m e d i q u a l i t à d e i s e r v i z locali, c o n n o t a t i d a o n e r i d i s e r v i z i o p u b b del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
d i c e m b r e 2 0 1 1 , n . 2 1 4 , a v v i a t o c o n d e l i b
- D e l i b e r a tà ddi Reeglolal zi’onAe duei tTroasproriti del 29 novembre 2018 n. 120 recante
“ M e t o d o l o g i e e c r i t e r i p e r g a r a n t i r e l ’ f e r r o v i a r i o r e g i o n a l e ” ;
- D e l i b e r a d e l l ’ A u t o r i t à d i R e g o 1l06a rezcainteo n e d “ M i s u r e c o n c e r n e n t i i l c o n t e n u t o m i n i m o trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti
dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviari e ” ;
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2. in particolare, il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione degli artt. 1 e 3 e dei
c o mm i 3 e 4 , l e t t e r e a ) e b ) , d e l l ’ a r t . 4 d integrazioni, prevede la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale governativa e le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle ferrovie dello Stato Spa (art. 8, comma 2);
3. il richiamato D.Lgs. prevede che siano trasferite a titolo gratuito alle Regioni i beni, gli impianti e
l ’ i n f r a s t r u t t u r a s i a p e r l e f e r r o v i e i n e x
concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA (art. 8 commi 3 e 4) e che le Regioni
s u b e n t r a n o a l l o S t a t o q u a l i c o n c e d e n t i d e l l d i P r o g r a mm a , s t i p u l a t i a n o r m a d e l l ’ a r t . 1 cui al comma 1, lettere b), i fi n a n z i a m e n t i d i r e t t i a l r i s a n a m e del DPR 24.07.1977, n. 616 (art. 8, comma 3);
4. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale (art. 105, lettera h);
5. l ’ A c c o r d o d i P r o g r a mm a t r a i l M i n i s t e r o d e i
p e r l ’ a t t u a z i o n e d e l l a
n. d422e/9l 7,esogttoascrittpo irn deatva 1i2.0s2.t20a00,
d a l l
l a c u i a p p l i c a z i o n e d e c o r r e d a l 0 1 . 0 1 . 2 0 0 1 16.11.2000, disciplina il subentro della Regione Campania allo Stato nelle funzioni e nei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi eserciti da Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumvesuviana, Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie
Alifana e Benevento – Napoli e Xxxxx XxX (Ferrovie Cumana e Circumflegrea);
6. Ente Autonomo Volturno s.r.l. è una società partecipata al 100% dalla Regione Campania, inserita
n e l l ’ deeglil oreganniscmoi c d . i n h o u s e t e n u t o d a l l ’ A u t o r i t comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 (comunicazione d e l l ’ U f f i c i o s p e c i Vigilanza su Enti e Società partecipate (prot. n. 386476 del 31.05.2017);
7. la rete regionale è in concessione ad EAV sino al 31.12.2030 in forza di atti di concessione approvati con Delibera di Giunta regionale n. 6324/2002;
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8. la rete ferroviaria EAV si estende per 289,490 km su n. 9 linee così distinte:
- n. 4 LINEE VESUVIANE per 142,705 km:
• Napoli - Torre Annunziata - Sorrento
• Napoli - Torre Annunziata - Poggiomarino
• Napoli – Xxxxxxxxx - Xxxxx
• Napoli – Nola - Baiano / Napoli - San Giorgio (Via Centro Direzionale) / Napoli
– Pomigliano - Acerra
- n. 2 LINEE SUBURBANE per 89,705 km:
• Cancello - Benevento
• Santa Xxxxx Xxxxx Vetere - Piedimonte Matese
- n. 1 LINEA METROPOLITANA PESANTE per 10,227 km:
• Piscinola Scampia – Aversa Centro
- n. 2 LINEE FLEGREE per 46,853 km:
• Cumana: Montesanto – Pozzuoli - Torregaveta
• Circumflegrea: Montesanto – Quarto -Torregaveta
9. le linee ferroviarie EAV vesuviane, Cumana e Circumflegrea hanno la qualificazione di isolate e sono inserite nel D.M. del 02.08.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso ai
s e n s i d e l l ’ a r t . 2 , c o mm a 4 , lde leinele verdsoeBecnerveentot eo l e g
verso Piedimonte Matese, hanno la qualificazione di interconnesse con la rete RFI e sono inserite
nel D.M. del 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e m e s s o a i s e n s
1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
PREMESSO, INOLTRE, CHE
10. con Delibere di Giunta regionale n. 3341, 3342 e 3343 tutte del 12.07.2002, sono stati approvati gli schemi di Contratti di Servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, tra la Regione Campania e, rispettivamente, X.X.X.X.X. XxX, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx XX- XX Srl poi MetroCampania NordEst Srl, per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2003;
11. i p r e d e t t i c o n t r a t t i s o n o s t a t i s t i p u l a t i a
comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ss.mm.ii.;
12. nel corso del 2011, sono stati sottoscritti appositi atti integrativi, con i quali, a fronte delle prestazioni previste nei contratti medesimi, sono stati stabiliti i valori dei relativi corrispettivi;
13. a i s e n s i d e l -tler ’deacrertot-le.gge 143 a, gostoc 2o01m1, mn. a138, 3co2nvertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, si è stabilito di prorogare, agli stessi patti e condizioni, i Contratti di Servizio in essere e gli altri atti regolanti i rapporti con i soggetti gestori dei servizi medesimi;
14. con atti del 5 novembre 2012 la Regione Campania e le società S.E.P.S.A. SpA, Circumvesuviana Srl e MetroCampania NordEst Srl, hanno stipulato il contratto di proroga per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario per il periodo 01.01.2013 – 31.03.2013;
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15. c o n n o t a p r o t . n . 4 4 d e l 1 5 . 0 1 . 2 0 1 3 , a c q u i U n i c o d e l l ’ E A V , a n c h e a s e g u i t o d e l l e p r e v i che le società Circumvesuviana Srl, MetroCampania NordEst Srl e S.E.P.S.A. SpA, con atto di
fusione per Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx del 27.12.2012, rep. 28676, raccolta n. 16707, sono state incorporate nella società Ente Autonomo Volturno srl, con sede legale in Napoli alla Via Cisterna
d e l ol 4’4, OC.Fl . ei P.I. n. 00292210630, numero R.E.A. NA-4980, i cui effetti giuridici decorrono
dal 28.12.2012, data dalla quale tutti i rapporti intrattenuti con ciascuna delle società fuse sono da intendersi in capo alla società incorporante;
16. a far data dal 01.04.2013, i servizi sono stati svolti da EAV per effetto di provvedimenti ex art. 5 par. 5 Reg.UE n. 1370/07 (D.D. n. 57/13 e ss.) determinati da successive situazioni emergenziali nei medesimi richiamati;
PRESO ATTO CHE
17. la soc. regionale EAV è interessata dal processo di risanamento di cui alla normativa speciale prevista
d a l l ’ a r t . 1 6 d e l l a L e g g e D7ecreato g- leoggse 2t2 ogiugn2o 200112,2n., n .
8 3 e d a l l ’ a r° dtice. mbre1 21016, nd. 2e25l dli coa nverLsioenegdgel De ecre1to - legge 22 ottobre 2016, n. 193;
18. in particolare, il Commissario ad Acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e
a l r i o r d i n o d e l l e s o c i e t à p a r t e c i egpli daaltla leegge,r e g i o
ha elaborato i piani di cui al menzionato art. 16 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83;
19. i n d a t a 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 , è s t a t o s o t t o s c r piortti -t o l ’
M i n i s t e r o d e l l ’ E c- Po rn eo smii da e ne t ed e dl el l e l aF i Rn ea gn i z oe n e C
d e i p i a n i d i c u i a l c o mm a 5 d e l l ’ a r t . 1 6 d e
- legge 22 giugno 2012, n. 83, reg. alla Corte dei Conti il 26.02.2014 (reg. n. 1 al n. 1211);
20. con Delibera di Giunta n. 130 del 02.05.2014 la Regione Campania ha provveduto alla ratifica
d e l l ’ A c c o r d o ;
21. con Delibera di Giunta regionale n. 143 del 05.04.2016 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo tra Regione e Commissario ex art. 16 comma 5 del Decreto - legge n. 83 del 22.06.2012,
conv. dalla Legge n. 134/2012 - p r e v i s t o d a l l ’ a r t . 2 d e l l ’ A c c o I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r et Xxxxx,identeMdiellna Ri egsiont e e r o d C a m p a n i a p e r l ’ a p p r o v a z i o n e d e i p i a n i d i c u
22. l o s c h e m a d e l s o p r a c i t a t o A t t o a g g i u n t i v o
regionale EAV s.r.l. di un Contratto di Servizio della durata di anni 6 (sei), o eventualmente di due contratti distinti, uno per le prestazioni connesse all'infrastruttura e l'altro per quelle relative al servizio;
23. c o n D e l i b e r a d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e n . 2 8 3
Commissario ad acta xx xxx. 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legge 22 giugno 2012, n. 83 e determinazioni
c o n s e g u e n t i ” o g n i a t t i v i t à d i c o m p l e t a m e n t o
esercente il trasporto regionale ferroviario ex art. 16 comma 5 del Decreto - legge 22 giugno 2012,
n. 83, conv. dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei piani predisposti - comprensiva anche
d e l l o r o e v e n t u a l e a g g i o r n a m e n t o , d e l l a c o esecutiva concernente i pagamenti – è stata demandata alla responsabilità esclusiva degli organi di amministrazione ordinaria della società regionale Ente Autonomo Volturno Srl;
24. i n d a t a 1 5 . 1 2 . 2 0 1 6 s i è p r o c e d u t o a l l a s o t t
approvazione dei Piani del 24.12.2013;
25. in esecuzione alle previsioni del richiamato art. 11 della Legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del Decreto - legge 2 2 o t t o b r e 2 0 1 6 , n . 1 9 3 , s i è
7 6 2 d e l 2 0 . 1 2dem. p2im0en1ti e6x ,art. 1r1 De eccreaton- lteggee n. “19A3/16 conv. in legge n.
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225/16 circa l'accertamento del debito della Regione Campania nei confronti della società EAV.
P r e s a d ' a t t o d e l l e r i s u l t a n z e d e l t a v 3o0 l o i s
d i c e m b r e 2 0 1 6 , n . 3 9 r e c a n t e “ R i c o n o s c i m e n t
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 590.986.590, 0 0 ” , n o n c h é a l l a
d e l l ’ A c c o r d o t r a R e g i o n e e d E n t e A u t o n o m o V
26. l'art. 11 in argomento prevede inoltre, al comma 2, che le misure necessarie al raggiungimento
dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV Srl, di cui all'Atto aggiuntivo approvato con DGR n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania e del MEF, dalla data di scadenza del commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 e che EAV Srl. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale;
27. il processo di cui alla richiamata normativa speciale ha consentito il raggiungimento d e l l ’ o b i e t di soddisfazione dei creditori, costituente il presupposto per le ulte r i o r i a t t i v i t à p c o mm a 3 0 8 , d e l l a L e g g e 2 7 d i c e m b r e 2 0 1 9 , n . finanziario 0000 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 0000-0 0 2 2 ” ) ,
DATO ATTO CHE
28. con DGR n. 489 del 27 luglio 2017 sono stati forniti indirizzi in materia di Contratto di Programma e di Contratto di servizio sulle reti ferroviarie regionali;
29. in particolare, la suddetta DGR n. 489/2017 dà atto della strumentalità del Contratto per i servizi ferroviari e del Contratto di Programma per la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie r e g i o n a l i , r i s p e t t o a l p r o c e s s o i n a t nt. 8 3 / 2 0 1 2 e c o nn. 19l 3/’ 20a16r, xxxx.xx risa1na1mentdo deellla socDiet.à rLeg.ionale EAV Srl;
30. in ottemperanza agli indirizzi impartiti, per quanto concerne la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie regionali, in data 23.10.2017 è stato sottoscritto con la società concessionaria Ente
o , p
Autonomo Volturno, n e l l a q u a l i t à d i G e s t o r
Regione Campania
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programma per la durata di anni 6, decorrenti dal 01.01.2017;
iel condtraettol dil ’ I n f
31. relativamente ai servizi ferroviari su reti regionali, la medesima DGR n. 489/2017, inoltre, fornisce
in d i r i z z o a l l a D i r e z i o n e G e n e r a l e p e r l a M o b aggiuntivo di cui alla DGR n. 143/16, di garantire la continuità dei servizi di TPL su ferro non interrompibili, mediante provvedimenti di emergenza ai se n s i d e l l ’ a r t . 5 , p a UE n. 1370/2007, con EAV Srl, in qualità di Impresa Ferroviaria, per la durata massima di anni 2
(due) a decorrere dal 01.01.2017 ed a procedere entro il 30 settembre 2017 alla pubblicazione di cui
a l l ’ a r2 t . d e 7l , Rpe ag ro. l a m e n t o U E n . 1 3 7 0 / 2 0 0 7 p e r
C o n t r a t t o d i s e r v i z i o d e l l a d u r a t a d i a n n i
UE n. 1370/2007;
32. in esecuzione alle suddette previsioni nei t e r m i n i f i s s a t i d a l l ’ a r t .
aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, in data 22.09.2017 è stata spedita la pre –
i n f o r m a t i v a i n G U U E e x a r t . 7 p a r . 2 d e l R f e r r o v i a r i s u r e t i r e g i o n a l, aiseguaitoidellasquealennsoni sonod e l l ’ pervenute osservazioni;
33. in data 22.09.2017 è stato stipulato tra EAV e Regione Campania un contratto di servizio ex art. 5 par. 5 del Reg. UE n. 1370/07 per il periodo 2017 – 2018;
34. con DGR n. 891 del 28.12.2018 si è stabilito di assicurare la continuità dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale su reti ferroviarie regionali mediante provvedimenti di emergenza ex art. 5 par. 5 del Regolamento UE n. 1370/07, alle medesime condizioni del contratto di servizio stipulato con la società regionale Ente Autonomo Volturno il 22.09.2017, per consentire la definizione
de l l ’ i s t r u t t o r i a i n c o r s o p e r l a s t i p u l a d i
n. 1370/07, secondo gli indirizzi della DGR n. 489/2017, nonché per far luogo alle attività
p r o d r o m i c h e r i c h i e s t e d a
n.120/2018, in ogni caso non oltre il 31.12.2019;
zl iolnee dei
DTraesploriti bn.4e8/r20e17 e d e l l ’
35. con verbale del 07.01.2019, EAV e Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, visto l'art. 5 par. 5 del reg. UE n. 1370/07, in conformità alle previsioni della DGR n. 891/2018 hanno concordato la proroga consensuale del contratto, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07 e delle ulteriori attività di cui alla DGR menzionata, comunque non oltre il 30.11.2019;
36. la Regione, per il tramite di ACaMIR, ha predisposto la Relazione ex Delibera ART 48/2017 con la quale ha individuato il lotto di affidamento, nella specie corrispondente al servizio ferroviario su reti
r e g i o n a l i , i n v i a n d o l a a l l ’ A u t o r i t à d i R e g o l
riscontro dalla stessa in data 29 maggio con richiesta di integrazioni; quindi la Regione ha trasmesso ad ART la relazione, integrata da ACaMIR, in data 09 ottobre 2019, ricevendone riscontro, con raccomandazioni, il 20.11.2019;
Regione Campania
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37. a s e g u i t o d e l l ’ e n t r a t a i nla Rvegiionge, orelratievamedntee allle lretai interconnesse, ha richiesto a l l T’, aiAseRnsi della misura 2, comma 4 della citata delibera, in data 18
D e l
d i c e m b r e 2 0 1 8 i p a r a m e t r i p e r p e r s nee rgiscuonitror e l ’ in data 04.03.2019, sulla base dei quali ha predisposto e concordato con EAV, il Piano Economico Finanziario 2020 – 2025 (di seguito PEF) e il Piano Raggiungimento Obiettivi 2020 -2025 (di seguito
PRO), nel quale sono stati definiti gli obiettivi di efficacia ed efficienza e le azioni di miglioramento della performance del servizio di trasporto, inviato ad ART in data 31/10/2019;
38. in data 25.11.2019, ha fatto seguito da parte di ART la richiesta di specificazioni/integrazioni;
39. con verbale del 25.11.2019, EAV e Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, visto l'art. 5 par. 5 del reg. UE n. 1370/07, in conformità alle previsioni della DGR n. 891/2018 hanno concordato la proroga consensuale del contratto, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07 e delle ulteriori attività di cui alla DGR menzionata, comunque non oltre il 31.12.2019;
40. n e l l e m o r e d e l l a d e f i n i z i o n e d e l l ’ i s t r u t t o r
5 par. 2 del Regolamento UE n. 1370/2007, con Delibera di Giunta regionale n. 647 del 17.12.2019 è stata assicurata, nelle more della conclusione delle attività finalizzate alla stipulazione di un contratto di servizio ex art. 5 par. 2 del Regolamento (U.E.) 1370/2007, da sottoscriversi in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020, la continuità dei servizi essenziali non interrompibili di trasporto pubblico locale su reti ferroviarie regionali mediante provvedimenti di urgenza ex art. 5 par. 5 del sopracitato Regolamento Europeo;
41. in conformità alle previsioni della DGR n. 647/2019, Regione Campania ed EAV, nel dare atto
d e l l ’ i isn ct orrsoue,t int poarrticiolaare, delle interlocuzioni con l A’utorità di Regolazione dei
Trasporti, hanno concordato per la proroga consensuale del contratto stipulato il 22.09.2017, alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità, a far data dalla scadenza e sino alla definizione dell'istruttoria per la stipula del nuovo contratto ex art. 5 par. 2 del reg. UE n. 1370/07, comunque non oltre il 31.12.2020;
42. in data 28.01.2020 si è provveduto alla pubblicazione in GUUE di informazioni complementari alla
p r e i n f o r m a t i v a o p e r a t a i n G U E E e x a r t . 7 p a c i t a t i s e r v i z i a i s e n s i d e l l ’ a r t . 5 p a r . 2
43. in data 18.02.2020, sono stati forniti ad ART il PEF 2020 – 2025 e il PRO 2020 – 2025 con le specificazioni/integrazioni richieste il 25.11.2019;
44. ART ha richiesto in data 13.03.2020 ulteriori specificazioni integrative, che sono state fornite il 06.05.2020 e q u i n d i r i s c o n t r a t e d a l l ’ A u t o r i t à i l
45. i n d a t a 2 8 . 0 7 . 2 0 , i n o l t r e , A R T h a d a t o i n d
interconnesse, rilevanti anche ai fini del presente contratto;
46. le Parti hanno, pertanto, e l a b o r a t o u n P E F , s v i l u p p a t o p e r
a s s i c u r a l ’ e -qfinuanizialrioi dbel rconi troatto, eincclusoo nil roagimonievcoleoutile, e un processo
d i m i g l i o r a m e n t o p r o g r e s s i v o d epelrioldo’ reegoflatforiio c a c i a
segue quanto definito nel documento di programmazione PRO;
47. le Parti si danno atto che è attualmente in corso la pandemia da Covid-19, che sta comportando a
carico delle aziende di TPL severe conseguenze in termini di maggiori oneri per l ’ a t t u a z i o n e
misure di contenimento del contagio e per le diseconomie conseguenti ai necessari provvedimenti
d i l i m i t a z i o n e d e l l ’ e s e r c i z i o , n o n c h é p e r m
48. le parti si danno atto, altresì, che è pervenuta ad EAV la nota ANSF prot. n. 8530 del 30.03.2020, che prescrive la limitazione temporanea a 50 km/h sulle linee vesuviane e su quelle flegree a far data dal 01.04.2020. Tale misura comporterà ulteriori perdite di efficienza e la temporanea impossibilità di rispettare gli indici di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi,
49. le parti si danno atto che la stipula del contratto per la fornitura dei nuovi treni sulle linee vesuviane, la cui messa in servizio è tra le condizioni poste a fondamento del PEF e del PRO, è fortemente
r i t a r d a t a p e r e f f e t t o d e l l ’ i m p u g n a t i v a d e l
giudizio che ne è sorto è pendente dinanzi al Consiglio di Stato con udienza fissata per il 10.12.2020
Regione Campania
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e s o l o a sl tl e’
se ss ai t so a rd àe x
xx xx x x x x i l e s t i p u l a r e i l
50. nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel
p r o s i e g u o a n c h e s o l o “ Acotndtivoide”re e oforma“lizCzaroe ni ptattri ea let t o ” )
c o n d i z i o n i p e r l ’ a f f i d –a20m25e; n t o d i r e t t o p e r i l
51. lo schema del p r e s e n t e A t t o
560610 del 25.11.2020;
Uèfficiomspuecnialei
Atvvoocatudraerelgionaple apror t.en.r e d e
52. la Giunta regionale, con deliberazione n. 582 del 16.12.2020 ha preso atto della positiva conclusione
d e l p r o c e d i m e n t o i s t r u t t o r i o , a v v i a t o c o n regionale Ente Autonomo Volturno dei servizi di trasporto pubblico locale su reti ferroviarie regionali; ha autorizzato la Direzione Generale Mobilità a sottoscrivere il nuovo contratto di servizio
di durata esennale 2020 - 2025, con la società regionale Ente Autonomo Volturno ex art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007; ha assicurato la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo contratto di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su reti regionali 2020 - 2025 a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del bilancio
di previsione 2020/2022 ne l l ’ a m b i t o d e l l a M i s s i o n e 1 0 , P r o
per gli anni dal 2023 al 2025 la spesa annua derivante dal presente contratto troverà copertura
n e l l ’ a m b i t o d e g l i s t a n z i a m e n t i d; e i p e r t i n e n
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L ’ a l l e4 (gPEaF t20o20 – n202. 5), l ’ a (lPRl Oe20g20a –t20o25 e 5M a t r i x x x x x x x x x x
Xxxxxxx Xxxxxxxx
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(Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penali, mitigazioni delle penali e premi) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti, mentre i rimanenti allegati vengo n o a g g i o r n a t i p r e v i a c o n d i v i sGei stoionne edi cuni
e l l ’
a l l ’ a19r.
t i c o l o
Art. 2 (Struttura)
1. Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati) Art. 2 (Struttura)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata e effetti della sottoscrizione) Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)
Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
A r t 7 ( C a n o n e d i
e asercvizci aeccsessoroi)
a l l ’ i n f r a s t r u t t u r a
Art 8 (Confronto annuale ed effetti conseguenti) Art. 9 (Riequilibrio del PEF)
Art. 10 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio) Art. 12 (Interruzione dei servizi)
Art. 13 (Valorizzazione commerciale)
S E Z I O N E S E C O N D A : T A R I F F E E Q U A L I T A ’
Art. 14 (Politica tariffaria)
Art. 15 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 16 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 17 (Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza)
Art. 18 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto) Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
Art. 21 (Clausola fiscale)
Art. 22 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art. 23 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale) Art. 24 (Controversia tra le Parti)
Art. 25 (Cessione dei crediti e debiti) Art. 26 (Dichiarazioni ed obblighi)
Art. 27 (Codice etico ed altre disposizioni) Art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 29 (Trattamento dati personali p e r l ’ e s e c u z i o n e d e l c o n t r a t t
Art. 30 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici) Art. 31 (Criticità in atto: emergenza Covid-19 e limitazioni ANSF) Art. 32 (Disposizioni finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
1. La Regione affida a EAV, che accetta, l ’ e s ,einrcocndiizizonii doi sicurezza, dei servizi pubblici per
i l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o d i p e r s o, invi ecompdreise le attività di manutenzione ordinaria e pulizia del materiale rotabile strettamente necessario a lefflett’uazione dei servizi, come descritti nel presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
i n t e
Art. 4
(Durata e effetti della sottoscrizione)
1. Il presente Atto ha durata esennale, per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2025 ed è stipulato
a i s e n s i d e l l ’ a r t . 5e dellpa parer-in. form2ativa dspeedilta il 2R2/e09g/2. 017inU E n .
GUUE, ex art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed integrata il 28.01.2020.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni)
1. EAV svolge il servizio di trasporto ferroviario, di cui al precedente art. 3, secondo il programma di
esercizio analitico annuale, d i Allegc autoi 1, asasiclural nd’ o anche i servizi connessi al trasporto, di
cui al Al ll.’ 2, e i servizi automobilistici programmati in orario sostitutivi dei servizi ferroviari (di
s e g u i t o “ s e r v i z i d niel risps etutopdeplleocorndtizioon”i m)in,ime ddi qiualitàc(CuMiQ)
a l l ’
d i c u i . a l l ’ A l l . 7
2. Lo sv o l g i m e n t o d e i s e r v i z i
3, drimi ane
sin ucapricpo oa
rEAtVofi,no
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a l l ’ a f f i d a m e n t o d e g l i s t e s s i cado anziendpe drivoersce dea d u r e EAV, esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma. La Regione comunicherà a EAV la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno tre mesi. Si farà quindi luogo alle conseguenti modifiche del programma di esercizio e del PEF.
3. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) codice identificativo del treno;
b) categoria del treno;
c) stazioni di origine e di destinazione;
d) gli orari di partenza e di arrivo;
e) i km della tratta O/D;
f) tempo di percorrenza;
g) periodicità e giorni di esercizio annuo;
h) i km annui percorsi;
i) la composizione minima del treno, il tipo di materiale e i posti a sedere minimi offerti.
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
4. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
5. P e r l ’ e s e r c i z i o d e i s e r v i z i o g g e t t o d e l p r e i d e p o s i t i e l e o f f i c i n e n e c e s s a r i 6.eTali abenl i, l a m a
i n c o n c e s s i o n e a l G e s t o r e fornditiea l l t ’ i
It no fl
ro a sg t r ra ut tuti ut
ferroviaria, individuata dalla Regione, esercente i servizi sulle reti. Il suddetto allegato sarà aggiornato in funzione dei beni ulteriori che dovessero essere successivamente concessi in uso ad EAV, anche in ragione della progressione del piano investimenti del materiale rotabile di cui alla DGR n. 55/2018, e di quelli oggetto di alienazione e/o dismissione.
6. Il programma di esercizio è attuato da EAV sulla base della capacità della rete e delle relative tracce.
7. EAV, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi:
a) s e r v i z i d i s u p p o r t o ( c . d . “ a ll Ail ll.”’3;) d e f i n i t
b) servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie soppresse secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 12;
c) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete
ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
d) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato;
e) in altri casi da concordare tra le Parti.
8. EAV è tenuta a comunicare mensilmente alla R e g i o n e , dei dseravilzi ldi ’cuii ainpireczedienoti
punti b) c) e d), le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 giorni per i servizi di cui al punto b).
9. EAV predisporrà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto u n o s p e c i f i x x
x ’ x x x
xx xx
xx xx
xx xx
vo o a s e r v i z i s o s t i t u t i v i
reilatnivo
c a s o
alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di
d e s t i n a z i o n e f i n a l e d e sl
o vs it ai
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v co o” n,
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“c a ds eo
circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto già previsto, m a n t e n e n d o l ’ e q–ufiinanl ziiaribo r i o originario del Contratto.
10. EAV, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di
altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta n e l l ’ a s sdeoglil v i m e
impegni contrattuali, nel rispetto delle procedure e normative di riferimento.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. L ’ a f f i d a m e n t o a v v i
. eLanReegionce coornrispomndoe add aEAl Vi –ta àfronten deellto
c o s t
svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 – un corrispettivo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo un ragionevole margine di utile.
2. Il corrispettivo da riconoscere a EAV per il servizio espletato dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto riportato nel PEF (All. 4), ammonta a:
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 055.24707.927è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 056.27919.531è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 057.20827.899è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 055.29531.693è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 057.27945.054è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
• p | e | r | l | ’ | a | n n o | 2 | 055.26551.658è,00 (opltrae IrViA) | a | d | E u | r | o |
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
3. Il PEF, in linea con quanto previsto nel P R O , p r e v e d e i l r aiogecgoniomuicno g i m e n
e f i n a n z i a r i o d e l C o n t r a t t o p e r l ’ i n t e r o p
nonché degli ammortamenti, delle imposte e di un ragionevole margine di utile.
4. Il PEF è strutturato sulla base delle gratuità e delle agevolazioni nonché delle relative forme di compensazione vigenti. Eventuali nuove agevolazioni e/o gratuità saranno tenute in considerazione
a i f i n i d e l l ’ e q u i l i b r i .o e c o n o m i c o f i n a n z i a r
5. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione
d e l c o r r i s p e t t i v o e v e n g o n o a p p l i c a t i a n n u a
dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17. Il calcolo dei premi, delle penalità
e relative riduzioni/mitigazioni s a r à e f f e t t u a t o e n t r o i l p r i m o
di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro 6 0 g i o r n i d a l l ’ a
del bilancio.
6. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate mensili. La Regione liquida i predetti importi a EAV entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura inviata secondo la vigente normativa. L ’ i m p o r t o ratadè iversacto iin aantsicicpauzionneae con ritenuta a garanzia del 5%, che è regolato tenendo conto della definizione delle penali e delle forme di mitigazione e relativa destinazione.
7. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a EAV gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.
8. La spesa troverà copertura sui capitoli di bilancio n e l l ’ a m b i t o
Pdroegrlamlmaa 100M1
i s s i
del bilancio regionale. In particolare, in ragione della natura pluriennale, la copertura finanziaria del Contratto sarà data, a livello statale, dal "Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e a livello regionale dalle integrazioni, secondo le necessità, che dovranno essere eventualmente garantite con risorse regionali.
Art.7
( C a n o n e d i a c c e s esseorviziaaclcelss’orii) n f r a s t r u t t u r a
1. I l c o r r i s p e t t i v o , d i c u i a l l ’ A r t . 6 , c o m p r e d i u t i l i z z o d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a f e r r o v i a r i a relative a ciascuna corsa compresa nel Programma di Esercizio. In armonia con le indicazioni fornite
d a A R T , a f a r d a t a d a l 2 0 2 1 , i l c o r r i s p e t t i
e d i u t i l i z z o d e l l ’ i n f r a s t r u dt a tEAuVr. a f e r r o v i a r
Regione Campania
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2. I l c o r r i s p e t t i v o , d i c u i a l l ’ A r t . 6 , n o n c o ferroviaria regionale isolata g e s t i t a d a E A V . I l c . d . “ p e d a g g i nel periodo di vigenza del presente Contratto; in tal caso la Regione si impegna a integrare il
c o r r i s p e t t i v o , d i c u i a l l ’ a r t . 6 , c o n l e s
stralciandole dal corrispettivo riconosciuto ad EAV quale G e s t o r e d e l l ’ I n f r a s t r
Art. 8
(Confronto annuale ed effetti conseguenti)
1. A l f i n e d i g a r a n t-fiinanr zieario dl el’ Coentqratutoi, eldiivebrifricaire oil rispeetcto odengli o m i c o i m p e g n i a s s u n t i p e r l ’ i n t e r o p e r i o d o d i d u r d e l l ’ a n n o pnfrronetarce ierisdulteatinprteveisio, nali a(del PcEoF) con quelli consuntivi (del CER,
redatto secondo lo schema del PEF) d e l l ’ e s e r c i z i o i n q u e s t i o n
scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Allo scopo EAV a n n u a l m e n t e , e n t r o 6 0 g i o r n i d a l l ’ a p a l l a R e g i o n e e a l l ’ A R T i f o r m a t i d i c o n t a precedente, compilati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ART 120/2018 e successive
modifiche ed integrazioni, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, attestante la conformità degli schemi di contabilità regolatoria e della Relazione Illustrativa ai criteri illustrati nella medesima delibera ART 120/2018. Il confronto annuale è effettuato tra PEF normalizzato al tasso di inflazione reale NIC
r e g i s t r a t o p e r l ’ a n n o d i r i f eEAr Vi damlle voncit atotive ee/o C E R
p a s s i v e d i i m p o r t i n o n d i c o m p e t e n z a d e l l ’ c o r r i s p o s t i a l g e s t o r e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a
al netto delle eventuali mitigazioni delle stesse, come previsto al successivo articolo 18 comma 2.
3. Il confronto fra il CER e le previsioni del PEF opportunamente normalizzati come sopra definito dovrà far emergere gli scostamenti complessivi e quelli contrattualmente ammissibili ai fini delle valutazioni di cui al punto successivo del presente articolo, tenendo anche conto della matrice dei rischi.
4. A s e c o n d a d e i r i s u l t a t i d i t a l e c o n f r o n t o
valutato dalle Parti come da Contratto, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) l a d d o v e d a l c o n f r o n t o t r a i l r i s u l t a t o
netto CER rettificato) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF normalizzato), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola
uno per cento (da -0,1% a +0,1% ) r i s p e t t o a i R i c a v i o p e
corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che
n e s s u n a d i e s s e a v r à d i r i t t o a p r e t e n d e a l l ’ e s e r c i z i o i n q u e s t i o n e ;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento oltre
lo 0,1% e fino al 5%" , l ’ i m p o r t o c o r r i s p o n d e n t e a l l
componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella
Regione Campania
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m a t r i c e d e i r i s c h i disipettivcamueni te a acrelditlo ’o a dlebiltoepegr a t o 4
essere poi regolato tra le Parti mediante specifici accordi;
5. Laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (da -5% a +5%) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione attraverso la sottoscrizione
d i u n a p p o s i t o a t t o a g g i u n t i v o c h e4) al pmreosendtei f i c h
Contratto, con le modalità previste al successivo articolo.
Art. 9 (Riequilibrio del PEF)
1. Le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione attraverso la
s o t t o s c r i z i o n e d i u n a p p o s i t oequilaibrtiot ecoonomaicgo- g i u n t
finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF e sostituendo quindi l ’ a l l e 4g) aal Ctonotratto(, oAltrle al q.uanto previsto nel precedente articolo anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:
i. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF;
ii. nel caso in cui la redazione del PRO, per il successivo periodo regolatorio (di 3 anni), renda necessaria una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 5;
iii. nei casi di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o
A u t o r i t à c o m p e t e n t i , c h e c o m p o r t i n o n u o
servizio.
2. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
i. sui fattori di produzione;
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ii. sul corrispettivo;
iii. sul sistema tariffario;
iv. sul livello dei servizi.
3. Si conviene che, in ogni caso, nella ridefinizione del PEF si debba tenere conto degli obiettivi di produttività in valore percentuale e assoluto assunti da EAV nel presente Contratto e le Parti si impegnano a gestire, in modo equo, eventuali e potenziali situazioni di inefficienza rilevate o di mancati recuperi di produttività addebitabili alla gestione del servizio che abbiano riflesso sulla struttura dei costi operativi presa a riferimento per la ridefinizione del PEF stesso.
4. O v e l e P a r t i n o n t r o v i n o u n a c c o r d o s u l l ’ a g trattative, EAV h a d i r i t t o d i r i s o l v e r e i l p r e s e n t e servizio per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di EAV a vedersi
r i c o n o s c i u t e l e s o mm e n e c e s s -afinraniziaerio inaclusa glaa r a n t
remunerazione del capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso.
5. Nel terzo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART e la definizione del PRO per il relativo periodo regolatorio triennale, le Parti definiscono l ev’ entuale revisione/rimodulazione del PEF rideterminando eventualmente il
t a s s o d i i n f l a z i o n e p r e v i s t o a P E F , -s e m p r
f i n a n z i a r i o d e l C o n t r a t t o ,
talei.
n c l u s a l ’ o r i g i n
6. A l t e r m i n e d e l l ’ u l t i m o a n n o d i v i g e n z a d e l d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , l e P a r t i p r o c e d o n o a l
r e l a t i v o r i s u l t a t o ndeot t c oo nrt er ga ot l t aut a ol re i oe dl e’ l e l v’ e i n
meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali eventualmente registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
7. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola uno per cento (da -0,1% a +0,1%) dei Ricavi Operativi
del periodo s u c c e s s i v o a l l ’ u l t i m o p e r i o d o r e g o l a t o
intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle
Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunch é n e i c o n f r o n t
a tale titolo.
8. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di
c u i a l c o mm a p r e c e d e n t e , l ’ i m p o r t o c o r r i s p
predetta fascia è d e f i n i t i v a m e n t e i s c r i t t o a c r e d i t o d i
c o n s e g u e n t e m e n t e l ’ o b b l –i agcuora dedllai Parter deebgitriocel – aenztroi i o n e d
successivi sessanta giorni.
9. Le parti, al verificarsi di cause di forza maggiore, di cui al successivo comma, si impegnano a
c o n c o r d a r e l e m o d a l i t à p e r r i s t a b i l i r e l ’ e q
quanto disposto dal regolamento 1370/2007, sia con riferimento al periodo regolatorio in cui si verifica la causa di forza maggiore sia per i successivi anni residui di contratto.
10. Si riportano, di seguito, a titolo esemplificativo, le cause di forza maggiore:
i. epidemie;
ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
iv. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, eruzioni vulcaniche, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
x. x x x x x x x x , x a t t a e c c e z i o n e p e r q u e l l i c h e
vi. impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime
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e / o s e r v i z i n e c e s s a r i a l l uobblicso. v o l g i m e n t o d
I l C o m i t a t o T e c n i c o d i G e s tdeli poresnenete codntreattlo) saCrà o n t r a
deputato a definire le modalità tecniche di valutazione degli impatti derivanti dal verificarsi delle
suddette cause, , la eventuale sospensione dell’ paplicazione delle penalità e premialità previste ai sensi delle delibere ART 120/2018 e 16/2018, nonché il processo di notifica e monitoraggio dei dati.
Con riferimento alle criticità in atto, di cui alle premesse n. 46 e 47, si rimanda a quanto riportato
a l l ’ a r t . 3 1 .
Art. 10
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla
r i m o d u l a z i o n e d e l P E F e n t r o 6 0 g i o r n i d a l
quali/quantitativa dei servizi, EAV p r o c e d e r à , a n c h e
o tienntativocfoormr alse doi
d ’ o r
condivisione con la Regione da concludersi entro 20 giorni, ad una riprogrammazione
q u a n t i t a t i v a / q u a l i t a t i v a d e i s e r v i z i , s e c o n
2. T a l i i n t e r v e n t i , f i n a l i z z a t i
-finaanziamrioa dnel tpreesenntee
r e l
Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a EAV.
3. La Regione garantisce a EAV lo svolgimento di prestazioni in applicazione del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente almeno alla remunerazione dei costi fissi nonché dei costi variabili correlati alla produzione del servizio riprogrammato.
Art. 11
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. N e s s u n a m o d i f i c a a l P r o g r a mm a d i E s e r c i z i a u t o r i z z a z, isalovoncaesi eccdezeiolnalli e’ mEotnivatti edi urgenza (incluso le cause di forza
maggiore di cui al precedente art. 9 comma 10), da comunicare tempestivamente.
2. Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 7 e 8, il Programma di Esercizio può essere modificato, previa intesa tra le Parti, in funzione di un miglioramento qualitativo/quantitativo del servizio, per esigenze di pubblica utilità e/o di integrazione modale, ai fini della razionalizzazione
d e l s e r v i z i o e
condizioni di contesto.
la mdoedallitàl d’i oaffedrtae agi mu uatammeentindet llao domdanedal e delle
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3. L ’ E A V , a n c h e s u r i c h i e s t a d e l l a R e g i o n e e , a u t o r i z z a z i o n e d i q u e s t ’ u l t i m a , p Euseòrcizioainl t r e s d i p e n d e n z a d i l a v o r i p r o g r a mm a t i p e r m i g l i f e r r o v i a r i a o p e r c a m b i a m e n t i d e l l ’ a s s e t t o
d e l l a d o m a n d a . L e vfeartar diovaranznoi aossnicuirare ctonedimziopniodir vaiagngioe e a l
q u a n t i t a t i v a m e n t e e q u a l i t a t i v a m e n t e p a r a g
seguenti limiti:
i. i n c a s o d i a g i b i l i t à d e g r a d a t a d e l l ’ i n f r
Esercizio che preveda le opportune modifiche ai tempi di percorrenza dei treni transitanti
nelle fasce orarie o nelle tratte interessate dai lavori, operando in modo da limitare il più possibile i disagi nelle ore e nelle giornate di maggior traffico;
ii. in caso d i i n d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d e l l ’ i n f r a
essere predisposto un apposito Programma di Esercizio di sostituzione con bus dei treni soppressi. Ad ogni treno soppresso dovrà corrispondere una corsa effettuata con un numero di bus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri statisticamente rilevati sul treno stesso.
4. Richieste di servizi straordinari da parte della Regione da effettuarsi in occasione di eventi speciali come manifestazioni sportive, meeting, eventi culturali od altro, non sono disciplinate come attività programmate o modifiche concordate del servizio, ma saranno effettuate in regime di programmazione straordinaria. I corrispettivi e le comunicazioni saranno definiti e regolati mediante semplice scambio di corrispondenza.
5. F a t t o s a l v o q u a n t o p r e fvacoi ltsà dtello'Ammainlistrazcionoe,minmcaso di3 d e l
variazione degli stanziamenti di bilancio, di rideterminare i servizi, oggetto del presente affidamento, fino a un massimo del 20% di variazione del corrispettivo contrattuale, salvo verifica tecnica ed
economica d a p a r t e d e l l ’ E A V , s e n z a c h e c i ò p o s s
risoluzione del Contratto, a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
6. N e l c a s o i n c uesiercitilla ’facAolmtà dmi ciuinal icosmmt arpraecezdeintoe, inseervizi e il relativo corrispettivo contrattuale saranno rideterminati coerentemente con i criteri stabiliti dal presente Contratto e con un tempo di attuazione non superiore a 90 giorni.
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Art. 12 (Interruzione dei servizi)
1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi nazionali, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità e, comunque, non imputabili ad EAV – genereranno effetti
economico-finanziari, rilevati in sede di CER e, quindi, in sede di confronto fra quest ’ u l t i m o
PEF, come previsto al precedente art. 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a EAV, le
s t e s s e s o n o v a l u t a t e a i f i n i7. d e l l ’ a p p l i c a z i
3. In caso di sciopero, EAV garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra EAV e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. EAV garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. EAV, nei casi di cui al presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorr e n d o a m o d a l i t à s o s t i t u t tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
Art. 13
(Valorizzazione commerciale)
1. EAV ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi
p e r l ’ u t e n z a o v i n c o l i a l l a p r o d u z i o n e d e l
2. EAV determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà rendicontata n e l C E R n e l l ’ a m b i t o d e i r i c a v
SEZIONE S E C O N D A : T A R I F F E E Q U A L I T A ’
Art. 14 (Politica tariffaria)
1. EAV adotta il sistema tariffario definito dalla Regione e vigente nel periodo di validità del Contratto, comprensivo della tariffa integrata e di quella aziendale.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde direttamente a EAV l ’ i n t e g r a l e c o m
delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
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3. La Regione, inoltre, ha previsto in PEF i seguenti incrementi tariffari:
iii. con cadenza annuale, a far data dal 1° gennaio 2020 e fino a scadenza, le tariffe regionali
a z i e n d a l i e d i n t e g r a t e T I C s o n o i n c r e m e n
Gli incrementi delle tariffe saranno deliberati dalla Regione con congruo anticipo, per consentire
4. | L e P a r t i s i d | a n n o r e c i p r o c a m e n t e a t t o c h e l ’ |
a l l ’ e q u i l i b r i | o e c o n o m i c o dorae lal Regiponre neons peroncedt a,esarà C o n t r | |
computato a credito di EAV | l ’ i m p o r t o c o r r i s p o n d e n t e a l l ’ | |
c o n s i d e r a n d o | l ’ e f f e t t o c u m u l a t o , s e c o n d o q u | |
è c o n s i d e r a t o | rtn. 8ecol mmac 4aletlterca ao). l o d i c u i a l l ’ a |
l ’ a g g i o r n a m e n t o d e i s i s t e m i d i v e n d i t a .
5. EAV provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di vendita del biglietto a bordo.
6. EAV s i i m p e g n a a d a t t i v a r e i n i z i a t i v e d i c o n t s i c u r e z z a p e r s o n a l e d e l v i a g g i a t o l r ee r is ae ”c ,o n cd ho e predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Il Piano definirà le necessità, le attività, le
soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quant o g i à p r e v i s t o , m a n t
economico-finanziario originario del Contratto.
7. EAV ha facoltà di adottare - previa autorizzazione della Regione e comunque decorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta – ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa- lavoro e casa– scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, nel rispetto del sistema tariffario regionale.
8. EAV assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta in grado di rispondere adeguatamente alla
d o m a n d a d e i v i a g g i a t o r i . A l f i n e d i gte a r a n t a d e g u a t o l i v e l l o d i d o t a z i o n e d e l l a r e t e d i 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto un apposito Piano di intervento per la vendita
e l ’ i n f o r m a z i o n e , a n cni htereritoriat li edi ndoumatndoa e dci ooffenrtat. Iol Piando e l l e
d i I n t e r v e n t o p e r l a v e n d i t a e l ’ i n f o r m a z i o
le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali
rispetto a qu a n t o g i à p r e v i s t o , m a -nfintanezianrioe onrigdinoario dlel ’ e q u i
Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ)
d i c u i a l l ’ A l l e g a t o 7 p o t r a n n o e s s e r e r i d e f
9. La Regione riconosce forme di agevolazione e di gratuità a bordo treno a favore delle Forze d e l l ’ O r d i n e ( F F . OO . ) , p e r g l i s c o, psoni o prdeviisti a b b o n a m e n t i r i d o t t i d e l 2 0 % ; l ’ a mm i Fs.OsO.i, laddove sia riconfermata dalla Regione con apposita Delibera, è disciplinata con la seguente modalità:
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iv. esibizione della tessera di riconoscimento personale in fase di controlleria.
s i c u o n e
In caso di mancato rispetto di detto requisito, l ’ a p p a rFFt .OeOn. searnà ctonesideraatol l e
sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente.
Gli agenti delle FF.OO, su richiesta del Personale di Bordo, sono tenuti obbligatoriamente a prestare
assistenza in caso di accertamento d i i d e n t i t à e / o p e r m a n t e n i m
intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). In caso di sovraffollamento del treno, dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere.
Art. 15
(Politica della qualità dei servizi)
1. EAV si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. EAV eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle CMQ d i c u i a l l ’ A l l .
delle condizioni minime di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare
riferimento alle persone a mobilità ridotta, EAV predispone, entro un anno dalla stipula del
C o n t r a t t o , u n a p p o s i t o “ P i a n o O p e r a t i v o p e r
G e s t o r e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a , l e prassaegpgerpi erdeelles e n t a
persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance incrementali rispetto a quanto
g i à p r e v i s t o , riomeaconnotmiecon-fineannzidarioo origlin’arieo dqelu Cionltraittob. Secondo
q u a n t o d e f i n i t o n e l P i a n o d i I n t e r v e n t o , l e
potranno essere ridefinite.
4. EAV assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, EAV predispone, condividendolo con la Regione,
u n “ P i a nncor e pmee r n t l o ’ i g r a d u a l e d e l l a c o p e r t u r a d i n g l e s e ” , f i n o a l l i v e l l o d i c o p e r t u r a d e t e c o p e r t u r a d e l l ’ e r o g a z i o n e d elalnelceessità, ile nsofluzoionri dma a z i o n implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, laddove si prevedano azioni/performance
i n c r e m e n t a l i r i s p e t t o a q u a n t o g i-finàanziaprior e v i s
originario del Contratto.
5. EAV effettua, c o n a l m e n o u n ’ i n d a g i n e a l l ’ a n n o i n p e
rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione
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d e l l ' i n d i c e d i s o d d i s f a zionie odeni neecessadrieadlegluaamentic dleglii standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, EAV deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti hanno verificato e condividono che la metodologia di rilevazione della Customer Satisfaction condotta EAV è conforme ai requisiti della misura 5 della Delibera ART 16/2018.
e n t e
6. EAV elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui alle Delibere ART 16/2018 e 106/2018. EAV si impegna a
trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 31 marzo d e l l ’ a n n o d i r
Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e EAV procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 maggio di ogni anno. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. EAV i n o t t e m p e r a n z a a q u a n t o d i s p o s t o a l l ’ a r
sostenere fino alla misura massima annuale di 10.000 euro le attività di cui alle lett. b, c, d, della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
8. Il R e s p o n s a b i l e d e l l ’ e s e c u z i o n e d e l p r e s e n t e
della normativa vigente sulla certificazione della qualità, è il Direttore del Trasporto Ferroviario, xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 16
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. Le parti, r i c h i a m a t o l ’ a r tCo. ntratt3o, si cdaonnmo mattao che2 sonod ine clorso p r e s e
i n v e s t i m e n t i p e r l ’ a c q u i s i tcuioal PReO alileglato, dreiequvaliaEAmVp i n g
è soggetto attuatore, regolati da specifiche convenzioni e dai relativi atti attuativi.
2. EAV si obbliga alla cessazione anche anticipata del Contratto a trasferire alla Regione o alla IF incaricata del servizio, il materiale rotabile interamente finanziato con fondi pubblici.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 17
(Monitoraggio della qualità dei servizi e degli obiettivi di efficacia ed efficienza)
1. EAV f o r n i s c e l e r i l e v a z i o n i i n t e r n e s u l r i s p e
le periodicità rispettivamente ivi indicate, nonché trasmette annualmente la Relazione Illustrativa di cui alla Delibera 120/2018, nella quale sono esaminate le performance e individuate le eventuali opportune azioni correttive e, laddove possibile, quelle preventive.
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2. EAV illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art. 18. La Regione ha facoltà di chiedere a EAV tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di EAV.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto
ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di EAV le evidenze negative dell ’ i s p e z i o n
5. P e r l ’ e f f e t t u a z i o n e d e l l e s u d d e t t e v e r i f i c h emette apposite tessere ispettive, con validità annuale, nominative e provviste di fototessera, che consentono al personale regionale autorizzato la circolazione a bordo dei treni.
6. EAV è tenuta a fornire alla Regione i dati relativi alle frequentazioni di un campione di treni o eventualmente di un numero di treni specifici individuati dalla Regione, n o n c h é l ’ i n d affollamento, misurato come passeggeri in piedi/metri quadrati, considerando la sola superficie utile
del vagone per il viaggio in piedi (esclusa quindi la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). EAV effettua dette rilevazioni su una settimana di riferimento, con frequenza semestrale (una rilevazione per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di due). I dati devono essere forniti su supporto informatico, secondo un formato da
concordare con la Regione.
7. Per agevolare il m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l lEA’ Ve asfsicfurea t t u a z
si impegna a garantire il collegamento e il trasferimento dei dati al Centro Servizi regionale presso ACaMIR compatibilmente con le tecnologie adottate.
Art. 18
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono
maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto n e l l ’ A l l
7.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non
p o s s o n o m a i s c o m p u t a r e , s e n o n f i n a n z i a r i a m
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che l ’ a mm odenllet a r e penalità, applicate su base mensile, non potrà superare il 5% di un dodicesimo del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (All. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali
s u p e r a s s e r o n e l l ’ a n n o d i r i f e r i m e n t o g l i i p e n a l i d e l l ’ a n n o s u c c e s s i v o . I n n e s s u n c a s
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potranno determinare per EAV u n i n c r e m e n t o d i c o r r i s p e t t i v o D . L g s . 7 0 / 2 0 1 4 , è c o n Es AeVnsotlo icont riaferiml en’toaa cponpdol ttei dcivearsez i o n e da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e EAV si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del
s e r v i z i o a f f i d a t o c o n i l p r e s e n t e A t t o s o n o
a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07. Le somme che EAV dimostri di aver sostenuto
p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d e l R e g o l a m e n t o ( C E ) 1 3 7 e r o g a t e p e r l ’ i n d e n n i t à d a r i t a r d o p e r b i g l in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. I l s i s t e m a d e l l e p e n a l i t à h a l o s c o p o d i a s
danni e, in particolare, i relativi importi economici, detratte le mitigazioni e gli importi impiegati per
l ’ a p p l i c gaolzamienoton(CeE) 13d71e/0l7 e dRellae Delibera ART 106/2018, sono utilizzati dalla
Regione prioritariamente a beneficio della clientela e per progetti di miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad
i n o l t r a r e , a m e z z o p e c , l ’ a v v i s o d i v i o l a z
medesima. EAV, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da EAV.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 19
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità
"Comitato", d i s c i p l i n a t o s e c o n d o i
8l, comRpoestgo odal
tare m e n t o
rappresentanti indicati da EAV e da tre rappresentanti indicati dalla Regione e/o da ACaMIR.
2. I l C o m i t a t o v a l u t a l ’ a n d a m e n t o d e l l a g e s t i
n e l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e ceon pnarteicollarle r'ifearimpenptol alil'acdema pzimienoton e d e
delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, all'applicazione delle penali e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà, avvalendosi di un membro del Comitato, alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di EAV.
4. Il Comitato, valutato il generale andamento dei servizi, ha facoltà di autorizzare, anche mensilmente, lo svincolo delle ritenute a garanzia sulle fatture liquidate.
Art. 20 (Trasparenza e Riservatezza)
1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1
s o n o t r a s m e s s i d a c i a s c u n a P a r t e a l l ’ A R T i n
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza di tutte le informazioni acquisite in base al presente Atto, di qualsivoglia natura, e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
Art. 00 (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxx
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1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione fino
al caso d ’ u s o a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 5 d e l D P R 2
Art. 22
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo
r i l e v a n t e l a p r o s e c u z i o n e , l ’ a l t r a P a r t e p
Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio.
Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione
a n t i c i p a t a d e g l i e f f e t t i d e l p r e s e n t e C o n t r
importi economici eventualmente necessari a garanti r e l ’ e q u i l-fiinanbzirariio odel Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di
e c o n
p e r i o d o d i v i g e n z a c o n t r a t t u a l e . I n t a l i c a
commi 4 e 5. Il versamento dalla Parte a debito sarà definito tra le Parti nelle modalità e tempistiche entro 60 giorni dalla risoluzione
2. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso.
3. Previa verifica in c a p o a l p o t e n z i a l e c e s s i o n a r i o d e l l
a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione di EAV
b) v a r i a z i o n i o r g a n i z z a t i x x x x x x ’ a m b i t o d e l
Art. 23
(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
1. I n t u t t i i c a s i , d i vcuiesorprsavivengadnoa causqe, ulegeatel al priovveddimi entic u i a
di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme
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e v e n t u a l m e n t e n e c e s s a r i e - finaanziagrioa drel aconntrtattio, rinceluso lil ’ e q u profitto ragionevole ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007, per la frazione di periodo di vigenza contrattuale, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di
Rientro, da redigersi entro un anno dalla cessazione del Contratto stesso.
2. Per garantire la continuità dei servizi, le Parti concordano che, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui sopra, i patti di cui al presente contratto rimarranno comunque in vigore fino alla
c o n c l u s i o n e d e l l a n u o dvelaservipzior edo acl reeladtivuo arvvaio depl seervrizio, l ’ a f f n e l l ’ i n t e r e s s e c o m u n e d e l l e P a r t i .
Art. 24 (Controversie tra le Parti)
1. E v e n t u a l i d i v e r g e n z e n e l l ’ i n t e r p r e t a z i o n e o
preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Napoli.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano, alle cui norme si fa formalmente
rinvio ai f i n i d e l l ’ a p p l i c a z i o n e d i q u a n t o n o n c o n
Art. 25
(Cessione dei crediti e debiti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di
d e l e g a z i o n e o d i m a n d a t o a l l ’ i n c a s s o o d i intermediari bancari e finanziari autorizzati vigilati dalla Ban c a d ’ I t a l i a i n c o n f disciplinano la cessione dei crediti rispetto alla pubblica amministrazione.
2. E n t r o 4 5 g i o r n i d a l r i c e v i m e n t o d e l l a n o t i
espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 26 (Dichiarazioni ed obblighi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
v. dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
vi. dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
vii. si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o
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r e n d e r e m e n o o n e r o s a l ’ e s e c u z i o n e e / o l a
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti
d e l l ’ a r t . 1 4 5 6 c . c . , p e r f a t t o e c o l p a r i c o
tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 27
(Xxxxxx etico ed altre disposizioni)
1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di EAV, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa
conoscenza. N e l l ’ e s e c u z i o n e d e l p r e s e sntabtilitei dal cCoodince tdi r a t t o
comportamento dei dipendenti della Giunta regionale sono applicati, in quanto compatibili, ad EAV ed ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo.
2. E A V d i c h i a r a , a i f i n i d e l l
-’tera, dpel pdelcreitocleagiszlatiivoo nn.
e d e
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Regione nei confronti di EAV e si obbliga a non concludere tali contratti con i soggetti richiamati a pena di nullità dei contratti stipulati.
3. Le Parti si obbligano a l l ’ o s s e r v a n z a d e l P r o t o c o l l o d i L e
Art. 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L a n o r m a t i v a s u l l a t r a c c i a b i l i t à d e i f l u s s i
trova applicazione nei confronti di EAV in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, EAV, per espresso accordo tra le Parti, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
Art. 29
( T r a t t a m e n t o d a t i p e r s o n a l i p e r l ’ e s e
Finalità del trattamento e base giuridica
1. N e l c o r s o d e l l o s v o l g i m e n t o d e l l e a t tcuinav i t à
d e l l e P a r t i t r a t t e r à d a t i p e r s o n a l i r i f e r i b
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il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
3. I d a t i p e r s o n a l i r a c c o l t i n e l l ’ a m b i t o d e l l a
seguenti categorie:
viii. dati comuni acquisiti direttamente dal contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
4. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
5. P e r l ’ e s e c u z i o n e d e l p r e s e n t e C o n t r a t t o i r
Protection Officer (DPO) sono:
Per EAV S.r.l.
Titolare del Trattamento è EAV s.r.l., rappresentata dal Dott. Xxxxxxx De Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il Data Protection O f f i c e r è c o n t a tdpto@a eabvsirl.ilt. e a l l ’ i n d i r i z z o
Per Regione Campania
Titolare del Trattamento è l a G i u n t a R e g i o n a l e , c o n t a
xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, con sede legale in xxx X. Xxxxx x.00, Xxxxxx [
I l D a t a P r o t e c t i o n O f f i dpco@e rregionèe.camc poanina.itt.
Conservazione dei dati
a t t a b i l e a
6. I d a t i p e r s o n a l i r a c c o l t i n e l l ’ a m b i t o d i c u
Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
7. Il Regolam e n t o E U 6 7 9 / 2 0 1 6 ( a r t t . d a 1 5 a 2 3 ) c
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto
d i c h i e d e r e l ’ a c c e s sa
o ,l i lm ai t
ra ez ti
to in fe i,
c al
,’ o lp ap o cs ai nz
p o s s o n o p r o p o r r e r e c l a m o , n e i c o n f r o n t i d e l
P r o t e z i o n e d e i D a t i P e r s o n a l i . A t a l izpior o p o s
di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Art. 30
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
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Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare
Agenzia per l ’ I t a l i a D i g i t a l e d e l 1 7 m a r z o 2 0 1 7 n . m i n i m e d i s i c u r e z z a I C T p e r l e p u b b l i c h e a 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a:
a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando i recapiti istituzionali di EAV;
b) c o n s e n t i r e l ’ a ccarcicaetos das EoAV pdere lal verifpicae drelles moisnurea ml ineime i n
adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. EAV si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.
Articolo 31
(Criticità in atto: emergenza Covid-19, limitazioni ANSF e ritardo fornitura nuovi treni)
1. Regione Campania ed EAV dichiarano che il PEF sottostante al presente Xxxx è stato redatto prima ed indipendentemente dagli effetti economico - finanziari che le richiamate situazioni, di cui alle
premesse n. 46, 47 e 48, d e t e r m i n e r a n n o s u-filnanl zi’arieo dqelucointrlattio.b r i o e c
2. EAV si impegna a contenere, per quanto possibile, l e c o n s e g u e n z e s u- l l ’ e
finanziario del presente Contratto di Servizio, c o n m i s u r e t e s e ma elntol a r i
dei ricavi e alla rimodulazione dei servizi, che potrà essere effettuata previa mera informativa da rendere alla Regione.
3. La Regione, anche in considerazione dei tempi non brevi di uscita dalla fase emergenziale e degli effetti che la pandemia in atto continuerà a produrre anche nel periodo post-emergenziale nonché
d e l l ’ i m p a t t o d e l l eedei rmitairdisdeullar foernitudra edeti ntuoavi ttreeni dedrivaanti dAal N S F
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
contenzioso di cui in premessa, si impegna, per tutto il primo periodo regolatorio:
a) a no n t e n e r e c o n t o d e g l i s c o s t a m e n t i d a l l e d i q u a l i t à ” r i c o n d u c i b i l i a g l i e v e n t i i n
b) a v a l u t a r e , a l l a s t r e g u a d i o b b l i g h i d i s
del Reg. 1370/2007 le più onerose condizioni di espletamento dei servizi dedotti in contratto, anche con riferimento al contingentamento dei viaggiatori, compensandoli adeguatamente ai sensi del citato regolamento europeo, compatibilmente con le risorse straordinarie messe a disposizione o attuando, sentita EAV, ogni ulteriore idoneo provvedimento;
c) a garantire, comunque, nei limiti delle proprie risorse finanziare disponibili, l ’ e q u i l i b
economico finanziario del contratto;
d) a non inputare ad EAV il mancato perseguimento degli obiettivi, di cui al PEF e al PRO, dipendenti dalla ritardata entrata in esercizio dei nuovi ETR sulle linee vesuviane.
4. Alla fine del primo periodo regolatorio si provvederà a rimodulare il PEF.
Articolo 32 (Disposizioni finali)
1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato
ogni singola clausola ed allegati e, pertanto, gli art. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
Documento firmato da:
22.12.2020
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Per la Regione Campania ……………………09:…49:3…9 U…TC …………. .
Per EAV
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx De Xxxxxxxx
……D…at…a:2…1/…12…/20…20…1…5:4…2:1…1 ………. .
Allegati al presente Atto:
1. Programma di Esercizio
2. Servizi connessi al trasporto
3. Servizi di supporto 4. PEF 2020 – 2025
5. PRO 2020 – 2025 e Matrice dei Rischi
6. Materiale Rotabile, Depositi e Officine
7. Condizioni minime di qualità, di efficacia ed efficienza dei servizi, penali, mitigazioni delle penali e premi
Regione Campania
Data: 22/12/2020 11:30:15, PG/2020/0612262
8. Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione